Oggetto del Consiglio n. 434 del 25 settembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 434/79 - Prosecuzione dell'esame del disegno di legge concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale".
La legge regionale cui la presente relazione si riferisce deve essere adottata ai sensi dell'articolo 61, 1° comma, della legge 23.12.1978, n. 833 e riguarda la costituzione degli organi politici della unità sanitaria locale, la loro struttura, composizione e funzionamento, in attuazione dell'art. 15 della suddetta legge.
Successivamente a tale legge, che costituisce l'ossatura del sistema dei servizi sanitari e sociali della Regione, dovranno essere predisposte altre leggi riguardanti:
- l'organizzazione dei servizi della unità sanitaria locale;
- l'istituzione del ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale e la disciplina per l'iscrizione nel ruolo medesimo del personale da destinare alla unità sanitaria locale;
- le norme per la utilizzazione del patrimonio e per la contabilità della unità sanitaria locale.
Ciò premesso l'indice sommario della presente legge è il seguente:
TITOLO 1° - dall'articolo 1 all'articolo 15, riguardante la determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la istituzione della associazione dei comuni.
TITOLO 2° - dall'articolo 16 all'articolo 35, riguardante la struttura ed il funzionamento del servizio socio-sanitario regionale.
TITOLO 3° - dall'articolo 36 all'articolo 38, riguardante la gestione dei servizi sociali.
TITOLO 4° - dall'articolo 39 all'articolo 42, riguardante i controlli sulla unità sanitaria locale.
TITOLO 5° - dall'articolo 43 all'articolo 48, riguardante le norme finali.
Ciò detto, mentre da un lato si evidenzia la descrittività dell'articolato, dall'altro, sembra opportuno sottolineare, oltre all'enorme significato politico-istituzionale che tale legge riveste, l'insieme dei problemi che nella elaborazione del disegno stesso è stato necessario affrontare e risolvere nell'intento di armonizzare il nuovo sistema di servizi sanitari e sociali alle caratteristiche peculiari della Valle d'Aosta e di rispettare i principi e gli obiettivi indicati dal servizio sanitario nazionale.
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Disegno di legge n. 99
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................................... N° .... "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE"
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI.
Articolo 1
(Ambiti territoriali)
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e le relative norme di attuazione, per i fini di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, l'ambito territoriale delimitato, con il concorso dei comuni interessati, per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sanitari e sociali di cui al Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua anche, ai sensi dell'art. 11, coma 5°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'art. 25, comma 3°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, l'ambito di gestione dei servizi sociali.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione promuove l'adeguamento alla suddetta delimitazione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio.
Articolo 2
(Associazione dei Comuni)
Per la gestione unitaria ed associata dei servizi previsti dalla presente legge, nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita l'associazione tra i comuni che in esso ricadono, prevista dall'art. 25, comma 2°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.
I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni di propria competenza o ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove altresì il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.
L'associazione, nel settore dei servizi sanitari e sociali, opera attraverso l'unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed allo scopo di assicurare il miglior esercizio delle funzioni previste dalla presente legge e di favorire la partecipazione dei cittadini, si articola territorialmente per ambiti territoriali corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60. In tali ambiti, l'attività di gestione associata tra i comuni che in essi ricadono è disciplinata da una convenzione, stipulata in forma pubblica fra i comuni stessi, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Articolo 3
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale;
b) i comitati di gestione ed i rispettivi presidenti.
Articolo 4
(Assemblea dell'Associazione)
L'assemblea dell'associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eletti dai consigli comunali di ciascun ambito, con voto limitato ad un nominativo, tra i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale ai sensi del successivo articolo 10.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Il numero di rappresentanti per ciascun ambito territoriale si ottiene dividendo il numero degli abitanti di ogni ambito territoriale per i1 coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero di componenti spettanti all'assemblea.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Ai fini della individuazione del numero dei rappresentanti che devono essere espressi per ciascun ambito territoriale, si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 5
(Durata in carica dell'assemblea)
L'assemblea dell'associazione dura in carica per 5 anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali.
In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.
I consiglieri comunali componenti dell'assemblea durano in carico quanto i consigli comunali che li hanno espressi ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.
Sono cause di decadenza quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali.
La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza della nomina di componente della assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede a nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Articolo 6
(Compiti dell'assemblea)
Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.
All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell'associazione, nominare il comitato di gestione dell'associazione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.
L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.
L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per i comitati di gestione.
Articolo 7
(Pareri obbligatori)
Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.
Articolo 8
(Il comitato di gestione dell'associazione)
Il comitato di gestione è composto dai presidenti dei comitati di cui al successivo articolo 10. Esso viene nominato nella prima riunione dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente articolo 6.
Articolo 9
(Il presidente del comitato)
Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.
Il presidente del comitato di gestione è anche il presidente dell'assemblea dell'associazione.
Il presidente del comitato rappresenta la associazione dei comuni.
Articolo 10
(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)
In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti.
Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:
- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti;
- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.
Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio dell'ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.
Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 11
(Composizione dei comitati)
Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato di gestione di cui al precedente articolo 10.
Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno 3 componenti in seno al comitato di cui al primo comma.
I sindaci fanno parte di diritto del comitato di cui al primo comma e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.
Un terzo dei componenti ciascun comitato è eletto tra rappresentanti designati da forze sociali, organizzazioni sindacali, operatori dei servizi sanitari e sociali presenti nell'ambito territoriale interessato.
Articolo 12
(Comitati di gestione delle comunità montane)
Negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente articolo 2, corrispondenti al territorio di una comunità montana di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il direttivo della comunità montana è formato secondo le proporzioni e la composizione previste dai precedenti articoli 10 e 11.
Articolo 13
(Presidenza dei comitati)
I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.
I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.
Articolo 14
(Compiti dei comitati)
I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.
In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo modalità fissate dagli organismi dell'associazione dei comuni di cui alla presente legge.
Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell'associazione dei comuni.
Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e di esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 15
(Indennità di funzione)
Ai componenti l'assemblea generale dell'associazione ed i comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.
Al presidente ed ai membri del comitato di gestione dell'associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione.
Ai presidenti dei comitati di cui al precedente articolo 10 l'indennità di cui al primo comma è ridotta della metà.
In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.
TITOLO II
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Articolo 16
(Finalità e unità sanitaria locale)
Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'articolo 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, attuano il servizio socio-sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
Articolo 17
(Funzioni della U.S.L.)
L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso il quale i comuni provvedono alla gestione unitaria di tutti servizi sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla presente legge.
L'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale provvede:
- ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante attività di educazione sanitaria;
- a tutelare il diritto della procreazione cosciente e responsabile ed assicurare la protezione della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva;
- a erogare l'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera, nonché l'assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e psichiche;
- alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;
- all'igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;
- ad ogni altro compito conferitole dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.
Nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma, l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione regionale.
Articolo 18
(Attribuzioni delegate)
L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta regionale, che può richiederne copia.
In caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Articolo 19
(Gestione dell'unità sanitaria locale)
L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:
- dall'assemblea;
- dal comitato di gestione e dal suo presidente.
Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale.
In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
Articolo 20
(L'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella dell'associazione di cui al precedente articolo 4.
L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.
Articolo 21
(Compiti dell'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità sanitaria locale.
L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relazione annuale prevista dall'articolo 49, comma 4°, della citata legge.
Articolo 22
(Il comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con quello dell'associazione di cui al precedente articolo 8.
Articolo 23
(Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato dell'unità sanitaria locale:
- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;
- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;
- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario, sociale ed amministrativo;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta contenente in particolare:
1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio-sanitario;
- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più funzioni;
- compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.
Articolo 24
(Funzionamento del comitato di gestione)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato.
Il comitato delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
Articolo 25
(Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente articolo 9.
Il presidente del comitato convoca e presiede l'assemblea generale ed il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge.
Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.
Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Articolo 26
(Articolazione dell'U.S.L.)
Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti di base per l'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento.
I distretti sono aree decentrate di erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale e di partecipazione della popolazione per la gestione sociale, gestiti dai comitati di cui al precedente articolo 10.
Gli atti adottati dai comitati nell'ambito di tale gestione sono imputati all'unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è articolata in distretti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
Articolo 27
(Compiti dei distretti)
I distretti esplicano una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano la popolazione in modo più comune e frequente ed in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.
Le attività di cui al secondo comma sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.
Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.
Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.
A ciascun distretto è preposto un responsabile di distretto, scelto fra gli operatori del distretto in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria. Esso vigila sul funzionamento del distretto, e promuove il collegamento organizzativo fra i vari operatori sanitari e sociali che esplicano la loro attività, singolarmente o in équipes, presso le sedi del distretto o sul territorio.
Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui precedente articolo 22 e successivi.
Articolo 28
(Criteri per l'organizzazione delle U.S.L.)
Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti-obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.
Articolo 29
(Profilo organizzativo dei servizi)
L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.
La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della stessa legge.
I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Articolo 30
(Le aree funzionali)
Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.
La legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all'organizzazione ed al funzionamento.
A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.
Articolo 31
(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)
L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.
L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi. Fra i membri dell'ufficio di direzione il comitato di gestione nomina tre coordinatori, responsabili rispettivamente per il settore sanitario, sociale ed amministrativo.
L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è revocabile e rinnovabile.
Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio ufficio.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.
I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.
Ciascun componente l'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'articolo 54, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 32
(Funzionamento dell'ufficio di direzione)
L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei tre coordinatori.
La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell'ufficio.
Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.
Articolo 33
(Compiti dell'ufficio di direzione)
L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.
In particolare compete all'ufficio di direzione:
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;
- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell'unità sanitaria locale;
- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione;
- la predisposizione di convenzioni;
- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;
- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
- organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo.
Articolo 34
(Conferenza dei servizi)
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria locale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.
Articolo 35
(Statistiche sanitarie)
I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.
TITOLO III
GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 36
(Esercizio delle attribuzioni)
In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.
Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 37
(Finanziamento dei servizi sociali)
A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.
Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.
Articolo 38
(Gestione dei fondi)
La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.
TITOLO IV
I CONTROLLI SULLA U.S.L.
Articolo 39
(Controllo sugli atti)
Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale che designerà altresì un esperto supplente.
Il controllo di legittimità si esercita in via necessaria e preventiva sugli atti dell'unità sanitaria locale, al fine di verificare la loro conformità alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, il procedimento di formazione, i presupposti o il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.
Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine, alla Giunta regionale.
Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, richiede all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.
Per le decisioni di annullamento o per la richiesta di elementi integrativi di giudizio si applicano le norme della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.
La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Articolo 40
(Lo scioglimento del comitato di gestione)
Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio-sanitario regionale, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.
Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.
Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede egli stesso allo scioglimento ed alla nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.
Il commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del comitato.
Articolo 41
(Indirizzo e coordinamento)
I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio della unità sanitaria locale al piano socio-sanitario regionale.
Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.
Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea, corredato anche del parere della Giunta regionale.
Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.
Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della Giunta.
Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea.
Articolo 42
(Verifiche)
La Regione, attraverso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere dall'unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario-contabile e tecnico-sanitaria.
I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dell'unità sanitaria locale, né ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.
I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva la applicazione del precedente articolo 40.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43
(Costituzione dell'U.S.L.)
Al fine di consentire l'insediamento dell'assemblea generale di cui al precedente articolo 4, i comuni interessati devono procedere alla elezione dei rispettivi rappresentanti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 10 della presente legge.
Entro il mese successivo i comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale, ai fini della costituzione dei comitati di cui al precedente articolo 10, indicando i nominativi dei rispettivi presidenti, e l'elenco dei rappresentanti eletti ai fini della costituzione dell'assemblea generale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.
Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, costituisce l'unità sanitaria locale, indica la composizione dell'assemblea, del comitato di gestione e dei comitati di cui al precedente articolo 10, stabilisce la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.
Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.
Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 44
(Soppressione degli enti)
A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti ed i consorzi che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.
Alla liquidazione provvede un commissario liquidatore nominato dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale.
In attesa dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in vista della soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede al commissariamento di tale ente ospedaliero ed alla nomina di un collegio provvisorio di gestione, presieduto dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale e composto da due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale e da due rappresentanti designati dall'Ordine Mauriziano.
Articolo 45
(Riordinamento dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale)
Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio-sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall'Assessorato medesimo.
Articolo 46
(Primo piano socio-sanitario regionale)
La Regione, entro il 30 ottobre 1979 adotta il primo piano socio-sanitario regionale, previa consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali esistenti sul territorio.
A tale scopo ed in attesa della legge di cui al precedente articolo, presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è costituito, in via provvisoria, l'ufficio per la programmazione socio-sanitaria.
L'ufficio è composto da personale in servizio presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e formato da un numero massimo di cinque unità, di cui due appartenenti alla carriera direttiva e tre alla carriera di concetto, in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e assistenziale.
In sede di prima costituzione dell'ufficio si provvede con incarico affidato dalla Giunta regionale.
All'ufficio è preposto un coordinatore scelto tra il personale direttivo e nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Articolo 47
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.
Articolo 48
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Siamo in fase di discussione generale. Chi intende prendere la parola è pregato di iscriversi. Nessuno chiede la parola in sede di discussione generale?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, evidentemente non è certo facile prendere la parola in sede di discussione generale su questo disegno di legge, per tutta una serie di motivi, perché il testo che avevamo risulta profondamente modificato da tutta una serie di emendamenti presentati prima ai partecipanti della Commissione, venerdì, in sede di Commissione, e poi stamattina. Fra l'altro, c'è da rilevare che gli emendamenti che l'Assessore ha presentato questa mattina non coincidono in tutti i casi con gli emendamenti presentati in sede di Commissione; quindi, da venerdì ad arrivare a stamattina, evidentemente l'Assessore, la Giunta o chi è il presentatore del disegno di legge, ha ulteriormente cambiato posizione.
L'Assessore fa la faccia perplessa...ho qui il testo degli emendamenti presentati in Commissione, venerdì...articolo 3, sono organi dell'associazione: b) il Comitato di gestione...d) il Presidente...l'emendamento presentato stamattina...
(interruzione dell'Assessore Rollandin, fuori microfono)
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...no, non è copiato male, non è copiato male, non è semplicemente c) che sta al posto di d)...è il fatto che qui viene introdotta un'ulteriore forma e c'è tutta una sostanza politica dietro tutto questo discorso! Comunque, questo per dire che questa non è che l'ultima, una delle ultime variazioni - dopo tutta una serie molto lunga - che stanno ad indicare appunto quell'incertezza, quella confusione nella formulazione di questo progetto, questo disegno di legge che già avevo indicato questa mattina, chiedendo il rinvio.
Ora, quindi, io svolgerò alcune considerazioni, soprattutto tenendo presente quello che era il vecchio disegno di legge, e cercando di dare una valutazione su alcuni punti e sulla sostanza politica dell'originale disegno di legge, quello presentato dalla Giunta il 4 luglio. Ora, avevo già detto stamattina che si tratta a mio avviso di questo disegno di legge, questo provvedimento presentato dalla Giunta...costituisce la più importante iniziativa legislativa che discutiamo in Consiglio dalle elezioni.
In molte altre Regioni d'Italia, l'approvazione del disegno di legge sull'organizzazione dei servizi sociali, sanitari, ha visto numerose discussioni in aula prima che si arrivasse all'approvazione stessa del disegno di legge; questo per indicare l'importanza che veniva attribuita...cito la Regione Toscana, ma molte altre Regioni...l'importanza che veniva attribuita all'elaborazione di questo disegno di legge. Al contrario, qui appunto, ci troviamo a votare, ad essere costretti a votare su un disegno di legge che non è stato minimamente discusso da nessuno degli organi che costituiscono il Consiglio. Ora, la carenza d'informazione che si registra su questo disegno di legge non è, a mio avviso, casuale; c'è evidentemente dietro una scelta, e forse da parte di troppi in questo Consiglio non ci si è soffermati abbastanza sull'analisi della scelta politica che è presente in questo disegno di legge.
A nostro avviso - è un'analisi che abbiamo fatto come Commissione politica di Democrazia Proletaria-Nuova Sinistra - il disegno di legge persegue fondamentalmente tre obiettivi, e questi tre obiettivi hanno molto poco a che vedere con la creazione di un'efficiente e razionale struttura socio-sanitaria in Valle d'Aosta.
I tre obiettivi sono: garantire il monopolio, o comunque un controllo nettamente maggioritario da parte di una forza politica, cioè da parte dell'U.V., nel Comitato che gestirà l'unica Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e che amministrerà i miliardi che sono attribuiti all'Unità dal Fondo Sanitario Nazionale (questo è uno degli obiettivi fondamentali).
Secondo obiettivo che emerge dal disegno di legge originario e che si mantiene, anzi forse si...presentati dall'Assessore, è quello di infliggere un ulteriore duro colpo alle Comunità Montane, che contrariamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 616 del 1977, e dalla legge statale n. 833 del 1978, la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, vengono totalmente esautorate da ogni funzione in ogni capo sanitario...e qui potrei leggere sia quello che dice il D.P.R. n. 616...sì, beh, io posso rileggerlo penso, no? Allora il D.P.R. n. 616 dice (articolo 25, comma 4°): "Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità Montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle Comunità Montane stesse"...e lo stesso si potrebbe dire per tutta una serie di norme contenute nella legge n. 833, ci sono parecchie norme che individuano chiaramente qual è il ruolo delle Comunità Montane; ad esempio, l'articolo 15 dice: "L'Assemblea generale è costituita: - punto c) - "dall'Assemblea generale della Comunità Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'Unità Sanitaria Locale". Certo, in Valle d'Aosta non coincide la Comunità Montana con l'Unità Sanitaria Locale...per un tipo di...che è stato fatto, ma ci sono due Comunità Montane che coincidono con due Distretti; ora, nello spirito e nel senso della legge n. 833 e del D.P.R. n. 616, almeno in quei casi dovrebbe essere previsto che il Direttivo della Comunità Montana sia il Direttivo dell'organismo che costituiva il Comitato di zona, il Comitato di Distretto, il Comitato di gestione, come - nel grande guazzabuglio di questa legge - si chiamano a seconda degli articoli. Ora, invece, questo completamente è ignorato, tanto è vero che, per non creare evidentemente preoccupazioni, negli emendamenti dell'Assessore scompare addirittura l'unico articolo in cui si faceva cenno alle Comunità Montane.
Il terzo obiettivo fondamentale di questo disegno di legge, obiettivo politico evidentemente, non è solo la questione numerica, è quello di colpire, di punire, o comunque di sottostimare, quello che è il peso del Comune di Aosta all'interno della gestione e dell'amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale e dell'Associazione dei Comuni. Comune di Aosta che, pur rappresentando oltre un quarto della popolazione valdostana, rischia, di fatto, in base all'articolo del disegno di legge, di non avere neanche un rappresentante nel Comitato che era stato previsto di 14 membri, nella stesura originaria il Comune di Aosta rischiava di non averne neanche uno dei 14 che dirigono l'Unità Sanitaria, nel Comitato di gestione, tenendo presente che il rapporto fra il Comitato di gestione e Assemblea generale, soprattutto nei Comuni, non è il rapporto come fra Consiglio e Giunta in cui il Consiglio dovrebbe essere l'organismo originale e la Giunta l'Esecutivo. Il rapporto fra Giunta e fra Comitato di gestione e Assemblea è completamente diverso come è indicato dalla legge n. 833, non si tratta...il Comitato di gestione ha un suo potere deliberativo, ha un suo potere autonomo su di una serie di punti nei confronti della situazione dei Comuni.
Ora, nella nuova stesura, nelle nuove proposte dell'Assessore al Distretto di Aosta, al Distretto di Aosta competerebbero 2 su 15 rappresentanti; questo non significa ancora, evidentemente, che il Comune di Aosta possa avere due rappresentanti, anzi, potrebbe sembrare che almeno uno dovrebbe averlo, ma rimane sempre se...che poi non è detto che il Distretto di Aosta comprenda altri sei Comuni vicini quindi al massimo al Comune di Aosta...pur rappresentando un quarto della popolazione avrebbe un rappresentante su 15 in base al nuovo emendamento.
Allora, per raggiungere questi tre obiettivi che sono obiettivi politici, evidentemente, essenzialmente, la Giunta regionale non esita a stravolgere quello che è il contenuto e lo spirito della legge n. 833 del 1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale e introduce tutta una serie di norme che vanificano i contenuti della riforma sanitaria. Allora citerò qui di seguito una serie di impostazioni che sono presenti nella legge, nel disegno di legge della Giunta regionale, e che sono contrastanti, talvolta con la norma, talvolta con lo spirito e con il senso della legge nazionale.
Allora, il fatto che si faccia un'unica Unità Sanitaria Locale...ora la riforma sanitaria si basa sul diritto del cittadino, indipendentemente dall'appartenenza a determinate categorie lavorative e indipendentemente dalla classe sociale, alla tutela della salute e alla globalità delle prestazioni con largo spazio per l'azione di prevenzione per le malattie mediante un'appropriata azione organizzata di educazione sanitaria ed adeguati strumenti di realizzazione. La realizzazione di questi obiettivi è legata alla capacità di autogestione della popolazione per quanto...e per quanto riguarda la partecipazione è una condizione fondamentale della riforma sanitaria, tanto è vero che, sempre nella legge n. 833, si chiarisce che l'Unità Sanitaria Locale è un organismo, è un organo dei Comuni e delle Comunità Montane e non è un organismo che deve favorire l'autogoverno, l'autogestione, l'organizzazione dal basso, e non essenzialmente un organismo che nasce e si costituisce dall'alto, come nel caso del disegno di legge presentato dalla Giunta.
L'individuazione di un'unica Unità Sanitaria Locale, come è appunto nel disegno di legge n. 99, stravolge, disattende il concetto riformatore della "833", il concetto riformatore dell'Unità Sanitaria Locale che è intesa a realizzare appunto un'entità politica, amministrativa per l'unificazione di tutti gli interventi, i servizi di base. Un'Unità Sanitaria che, per il numero di abitanti e per le competenze attribuite, avrebbe dovuto essere un organo di governo con capacità d'intervento complessivo nel campo amministrativo, tecnico e di gestione dei servizi sanitari e sociali. La determinazione territoriale, considerata nella nostra realtà di zona montana, con popolazione sparsa e con difficoltà di comunicazione, deve rispondere alle esigenze della massima possibilità di partecipazione, per cui, soprattutto in Valle d'Aosta più che in altre Regioni, vale semmai il discorso...il numero inferiore indicato dalla legge n. 833 che dice, all'articolo 14, da 50...ecco: "L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi...di regola compresi tra 50.000 e 200.000"... e poi ci sono i successivi articoli che precisano, appunto...il comma seguente poi lo vedremo successivamente nella discussione dei singoli articoli.
Ora, proprio in Valle d'Aosta, la Valle d'Aosta, che è la Regione d'Italia che ha la minore densità di popolazione, che ha i Comuni più sparsi, che ha le maggiori distanze chilometriche da Comune a Comune, scegliere di fare un'unica Unità Sanitaria Locale è proprio non aver capito il significato di quello che è contenuto nella legge n. 833, o non volerlo capire per tutta una serie di motivazioni! Del resto, chi ha partecipato, non so chi ha seguito, i Consiglieri che hanno seguito tutto il discorso sulle Comunità Montane, sul decentramento, sapranno meglio di me come mai si fa questo tipo di scelta evidentemente. Dicevo, appunto, che la determinazione territoriale, per rispondere a queste esigenze della massima possibilità di partecipazione, non doveva essere circoscritta da un'unica Unità Sanitaria Locale, perché con un'unica sanità...un'unica Unità Sanitaria Locale è impensabile riuscire, appunto, a creare quelle condizioni di partecipazione, di autogestione, di....potere da parte dei Comuni che vengono indicati nella legge n. 833.
Oltretutto poi, c'è una serie di Comuni che evidentemente più di altri rimarranno danneggiati da questa impostazione, che sono ancora una volta i Comuni della Bassa Valle e del Fondo Valle, delle Valli di Gressoney, delle Valli di Champorcher, eccetera, che sono le zone più lontane anche appunto dal punto di vista chilometrico, dal punto di vista geografico, da Aosta, e che evidentemente dovranno sempre gravitare, non so...perché Aosta, in questo modo, Aosta continuerà a rimanere il centro di tutta l'Unità Sanitaria Locale come il centro di tutto quanto succede a livello politico, a livello sociale, a livello economico, in Valle d'Aosta. Quindi il discorso di un'unica...discorso sbagliato, a mio avviso...di un'unica Unità Sanitaria Locale, si collega al discorso del secondo punto fondamentale nella "833" - e così interpretato malamente, a mio avviso, nel disegno di legge regionale - che è quello della partecipazione...nel disegno di legge della Giunta, nel disegno di legge n. 99, c'è una confusione fra il discorso della gestione e il discorso della partecipazione.
Ora, non è possibile pensare di gestire un servizio e, nello stesso tempo, operare per controllo dal basso dello stesso, il momento gestionale e quello di partecipazione devono essere separati, per cui è estremamente discutibile l'impostazione del disegno di legge in cui vengono creati dei Comitati di partecipazione, che sono anche Comitati di gestione di Distretto, e i cui membri dell'Assemblea del Comitato di gestione di associazione generale sono anche membri dei Comitati di Distretti, dei Comitati di zona, cioè non esiste questo rapporto, diciamo così, di partecipazione, di controllo dal basso, perché evidentemente sono confusi, cioè un discorso di coogestione che è...che non risponde evidentemente ai criteri di partecipazione. E il fatto che si preveda anche la partecipazione dei rappresentanti sindacali o di forze sociali nei Comitati di gestione è sbagliato, perché è altro il compito delle forze sindacali, delle forze sociali, devono far parte dei Comitati di partecipazione, di controllo, ma non dei Comitati di gestione, sono organismi, non...altrimenti si va nella coogestione e a scapito del discorso del controllo.
Poi l'articolo 13 della legge n. 833/1978, della legge nazionale, prevede che siano i Comuni ad assicurare la partecipazione definendo automaticamente l'articolazione territoriale a livello di Distretti e la composizione della rappresentanza e il funzionamento dei relativi organismi; allora l'articolo 13, ecco, il 3° comma esattamente dell'articolo 13, indica in che modo i Comuni promuovono la partecipazione. Qui il discorso è rovesciato...all'inizio non sono i Comuni, ma è la Regione, è la Regione che stabilisce le norme addirittura per legge regionale, attraverso le quali deve realizzarsi la partecipazione...questo è il contrasto con la norma della legge n. 833! Fra l'amministrazione di Unità Sanitaria Locale, i Comitati di partecipazione non deve esistere un rapporto semplicemente di consultazione, ma...oppure di compenetrazione, come nella legge regionale...ma deve esistere un rapporto di confronto, sennò che compartecipazione, che controllo è?
Ecco, fondamentalmente potevamo dare...per dare un giudizio complessivo su questo punto della partecipazione, si può dire che, proprio per superare questo tipo di gestione burocratica della sanità che si era avuta finora e per giungere ad un servizio che, appunto, potremmo definire "partecipato" e legato alle comunità locali, è proprio per questo che si era pensato, che la legge nazionale aveva pensato di fondare tutto il Servizio Sanitario Nazionale sul rapporto fra Comune o Comunità Montana e Unità Sanitaria Locale, e questo, appunto, proprio per coinvolgere il cittadino che...non per coinvolgere le....di base. Oltretutto, nelle diverse zone ci sono dei problemi anche a livello sanitario che sono diversi, evidentemente è diverso il problema di una zona industriale, di una zona....operaia in cui, a livello sanitario ad esempio, esistono grossi problemi di igiene del lavoro per quanto riguarda i problemi, diciamo così, di carattere professionale, delle industrie...diverso, ad esempio, è il problema in zone...in cui c'è il problema della profilassi veterinaria, eccetera.
Un terzo punto che volevo riprendere come giudizio generale sul disegno di legge è quello del Comune...a parte che lo avevo già accennato prima e vorrei riprenderlo, appunto, ipotizzando un'unica Unità Sanitaria Locale, come è previsto dal disegno di legge n. 99...si crea di fatto un organismo che va a coincidere - volenti o nolenti - va a coincidere con l'Amministrazione regionale, non come strutture, ma come dimensioni e come tipo di organizzazione. Ora, quale sarà la conseguenza di quest'unica aggregazione di tutti i Comuni della Valle? La conseguenza sarà che evidentemente i Comuni, in quanto tali...la capacità decisionale e di operazione dei singoli Comuni diminuirà gradualmente, anzi molto velocemente questa, e rimarrà invece la struttura centralizzata che farà pari e pari la stessa impostazione camminando parallelamente all'Amministrazione regionale; quindi tutto il discorso che è a fondo del discorso della creazione dell'Unità Sanitaria Locale viene in Valle d'Aosta vanificato, perché c'era l'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale. Adesso, una serie di compiti dell'Assessorato alla Sanità, dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale andranno...verrano ricoperti dall'Unità Sanitaria Locale, ma con le stesse modalità, con lo stesso rapporto che c'era prima coi Comuni, con le Comunità Montane, coi cittadini, eccetera, eccetera.
Quarto punto che volevo riprendere e ho già accennato prima è quello delle Comunità Montane. Ho citato prima l'articolo 25 del D.P.R. n. 616, si potrebbe...ho citato l'articolo 15 della "833", che assegnano un ruolo centrale, un ruolo di notevole importanza nel campo di...alle Comunità Montane, là dove esistono evidentemente. Il disegno di legge regionale invece ignora - dicevo prima - queste Comunità Montane e ha previsto quel doppio...aveva previsto nel disegno iniziale, quei doppi organismi direttivi dei Distretti...e poi questo articolo - mi pare fosse l'articolo 12 - è scomparso fra gli emendamenti dell'Assessore, e sarà interessante sapere come mai, come giustifica l'Assessore questa...la scomparsa dell'unico articolo che, diciamo, aveva dei riferimenti con le Comunità Montane. Sul Comune di Aosta, ho già indicato prima, così, la gravità di questo disegno di legge, oltretutto negli emendamenti, evidentemente qui, bisognerebbe aver avuto un po' più di tempo per analizzare un po' più a fondo l'iter che hanno avuto questi vari emendamenti per capire la logica che c'era dietro.
L'Assessore regionale si è reso conto che le modalità di nomina del Comitato di gestione contemplate nel primo disegno di legge erano illegali, nel senso che erano in contrasto chiaramente con la legge n. 833, in quanto il Comitato di gestione non veniva eletto dall'Assemblea, ma era costituito d'ufficio dai Presidenti dei 14 Distretti; si è reso conto di questo errore, quindi ha modificato evidentemente questo articolo e, di conseguenza, ha modificato un'altra serie di articoli, ad esempio introducendo un altro comma per ridurre la rappresentanza del Distretto di Aosta all'interno dell'Assemblea generale...cioè, cosa è successo? Che finché l'Assemblea generale del....dei Comuni, non aveva nessun peso, non contava niente perché non eleggeva neanche il Comitato di gestione, allora a quel punto i calcoli che ho fatto io, più o meno approssimativi, a quel punto il Distretto di Aosta poteva contare su 30 rappresentanti e su 65 circa del Comitato di gestione, dell'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, 30 su 65, quindi quasi la metà.
Con la modifica introdotta dagli emendamenti dell'Assessore, nel momento in cui l'Assemblea acquista qualche potere in più, non è che decide lei propriamente sulla norma di gestione, ma completamente acquista qualcosa in più; a quel punto è stato introdotto un ulteriore comma...adesso potrei andare a cercare ecco, mi pare all'articolo 10, in cui ad esempio c'è scritto: "il numero di membri che ciascun Consiglio Comunale deve esprimere non può superare la metà del mumero complessivo dei membri del Consiglio comunale", e poi c'era anche un altro emendamento che è stato introdotto in cui si precisa che il numero di componenti, il numero di membri...adesso non ricordo a memoria, adesso l'Assessore saprà a quale comma mi riferisco, il numero di membri di cui ha diritto ogni Distretto non può superare...di cui ogni Distretto dell'Assemblea generale non può superare la metà dei membri il Comitato stesso, perché questo...prima era stato previsto che il Distretto di Aosta dovesse costituire 40 membri; era stato previsto che il Distretto di Aosta...il Comitato...di 40 membri con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, il Comitato di zona è composto da 40 membri, e di questi 40 membri 30 sarebbero andati in base alle vecchie norme a far parte dell'Assemblea. Invece, in base a questo emendamento, di questi 40 soltanto la metà possono andare all'Assemblea, soltanto 20 potranno andare a far parte dell'Assemblea generale.
Poi, per quanto riguarda il Comune di Aosta, c'è appunto quell'articolo 10 che ho detto prima che è estremamente punitivo nei confronti del Comune di Aosta. Si prevede che, ad esempio, per tutta la zona del Distretto di Aosta...dice: "Il Comitato del Distretto di Aosta è composto da 40 membri"...Aosta, che ha 37.000 abitanti, potrà di questi 40 membri eleggerne soltanto 14, perché può designarne la metà del numero complessivo del Comitato di Distretto, che sono 20. Però, in realtà, un terzo di questi 20 dev'essere riservato a forze sociali, a Organizzazioni Sindacali, là dove sono presenti (che evidentemente ad Aosta ci sono), quindi il 14% su 40 saranno designati ad Aosta; agli altri Comuni, che in totale rappresentano 8.500 abitanti...quindi 8.500 abitanti nei confronti di 37.000...gli altri 36 Comuni designeranno 12 rappresentanti per Aosta, 14 più 6 eventualmente in base alle forze sociali, eccetera. Quindi c'è una sproporzione enorme, cioè c'è proprio un tentativo di mortificare, di schiacciare, di comprimere quello che può essere il ruolo. Evidentemente un equilibrio ci dev'essere, però in questo modo qui si persegue un disegno punitivo che non è assolutamente giustificato accanto a questi rilievi di carattere generale.
Sul disegno di legge, poi, c'è tutta una serie diciamo di aspetti che sono, a mio avviso, così, abbastanza contrastanti con quelle che sono le normative regionali, proprio a livello di terra terra, cioè a livello di normativa, di semplice normativa, non so...cito l'articolo 2, ad esempio, l'articolo 2 del disegno di legge n. 99, al 2° comma, si dice: "I Comuni associati possono attribuire all'Associazione l'esercizio di funzioni di propria competenza ad essi delegate dalla Regione. L'Associazione promuove altresì il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai Comuni e dagli stessi esercitate", così come recita questo comma qua, c'è scritto: i Comuni regionali possono.... di propria competenza, ma qui l'ha precisato, perché la competenza sulla Polizia Urbana non può essere dai Comuni, delegata all'Associazione dei Comuni, perché questa è in contrasto con la Costituzione, cioè c'è l'articolo 128 della Costituzione... Ora io potrei come linea precisa anche essere d'accordo, ma questo è in contrasto con le norme, ma questo è, diciamo così...viene respinta una norma di questo genere, viene sicuramente respinta dal Governo, perché ci sono già dei precedenti...poi lo vedremo dopo, vedendo in dettaglio questo articolo.
Ecco, poi c'è tutta un'altra serie, appunto...alcune di queste illegalità sono state appunto individuate e dall'Assessore e dagli uffici dell'Assessore, non so se sono state corrette...citavo prima le modalità del Comitato di gestione, però altre rimangono e quindi - come dicevo stamattina - si cerca di fare in fretta, di far votare ad ogni costo al Consiglio questo disegno di legge, senza un'approfondita discussione, senza che sia chiaro neanche a livello di Giunta il significato di tutto questo disegno di legge, viste le continue variazioni che si sono apportate al testo, con il rischio che poi il disegno di legge presenterà degli aspetti confusi, degli aspetti contradditori, proprio perché non è stato analizzato a fondo, oltre la posizione politica, che io non condivido, ma questo è ancora un altro discorso...ma proprio anche a livello tecnico, per cui cioè è fondato rischio...preoccupazione che questo disegno di legge verrà respinto dal Governo e quindi noi ci ritroveremo fra un mese e mezzo, due mesi, a dover discutere in quest'aula su questo disegno di legge, ecco credo proprio che verificheremo, ma ho parecchi elementi per impedire che questo avverrà.
Concludo questo intervento di carattere generale sottolineando che, a mio avviso, la procedura che si è introdotta stamattina, in quest'aula...cioè una Giunta che presenta un disegno di legge, lo sottopone alle Commissioni, questo non è discusso...vabbè, questo è un altro tipo di problema, comunque poi arriva il giorno della discussione in aula e presenta 55 emendamenti ad un testo di 48 articoli, presenta di fatto, certamente un nuovo testo...io ritengo che questo sia in contrasto con qualsiasi criterio del funzionamento del Consiglio regionale, perché seguendo questo metodo la Giunta può tranquillamente, ogni volta, presentare un disegno di legge, poi arrivare il giorno del Consiglio e presentare tutta una serie emendamenti che modificano sostanzialmente quello che era il disegno di legge ed i Consiglieri non possono intervenire sugli emendamenti, in quanto non hanno avuto nessuna possibilità di conoscere in tempo questi emendamenti, questo è naturalmente...c'è anche una carenza nel nostro Regolamento che non regola bene queste cose, però quando c'è una carenza di Regolamento bisognerebbe evidentemente supplire con una volontà politica...l'unica volontà politica che è emersa dai banchi della Giunta è quella di far passare ad ogni costo, costi quel che costi, il nostro disegno di legge...che sia fatto bene, che sia fatto male, che sia accettato, che sia discusso, che non sia discusso, non importa, l'importante è farlo passare!
Allora io ritengo che, dal momento che da parte della Giunta si calpestano i diritti di conoscenza e il potere decisionale del Consiglio, perché il Consiglio dovrebbe essere sovrano e la Giunta dovrebbe essere esecutiva, l'ho già detto altre volte, ma sembra che sia una cosa, uno scandalo, dire queste cose qui...comunque, allora, visto che si calpestano quelle che sono le norme quelle che sono, diciamo così, le funzioni del Consiglio, io propongo - e chiedo alle forze di minoranza, chiedo alle altre forze che non accettano questo metodo del Consiglio regionale - di richiedere la votazione a scrutinio segreto su tutti quanti gli articoli, in tutte quante le votazioni che verranno fatte su questo disegno di legge, con l'unico scopo - è l'unico scopo, lo dico chiaramente - di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, di fare in modo che si rifletta comunque su questo fatto che si impone, ad ogni costo, ad un Consiglio di fare delle cose che non può fare, perché evidentemente si opera in modo da esautorare il Consiglio completamente delle sue funzioni.
Io chiedo fermamente alle forze di opposizione, agli altri Gruppi, al Gruppo Comunista, al Gruppo Socialista, ad Autonomia Socialista, ai Democratici Popolari, se ancora fanno parte all'opposizione, di trovare un modo per far capire all'opinione pubblica valdostana che cosa si sta facendo all'interno di quest'aula, oggi o in altre occasioni, ma particolarmente in occasione di discussione di quest'aula qua, e quindi chiedo che si addotti una forma, diciamo così, tranquilla e calma di ostruzionismo, in modo comunque da far pesare quello che sta succedendo in quest'aula. Ritengo che, non facendo questo anche come forza di opposizione, ci assumeremmo delle grosse possibilità nei confronti delle popolazioni e dei cittadini, perché evidentemente se da parte della maggioranza non c'è un rispetto di correttezza democratica, non c'è una volontà di recepire quelle che sono, così, le norme semplici di discussione, di informazione, di dibattito...io credo che è compito dell'opposizione fare tutto quanto è possibile all'interno della legge per impedire di comportarsi a livello regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Si è iscritto a parlare il Consigliere Péaquin, ne ha facoltà.
Péaquin (P.C.I.) - Mah, avevo già detto questa mattina come noi avremmo voluto discutere di questa legge, sui contenuti di questa legge in Commissione Sanità, o comunque in altri momenti, e non è stato possibile fare questo...bene, sui contenuti potremmo presentare anche noi una serie di emendamenti, che non lo so fino a che punto potrebbero, così, essere discussi ed approfonditi in quest'aula, adesso...
Noi non eravamo d'accordo - e questo già era stato detto in approvazione della legge n. 60 - su una Unità Sanitaria Locale, chiedevamo due Unità Sanitarie Locali, e di fatto, dall'impostazione avuta con una Unità...stravolge tutto quello che...cambia tutto quella che può essere la nostra impostazione: noi eravamo su una Unità Sanitaria, questa non è stata votata, e non è che si possano fare dei miracoli, oggi! Comunque avremmo voluto discutere approfonditamente questa questione, abbiamo parecchi dubbi su determinati punti che non siamo riusciti a chiarire bene, ad esempio i rappresentanti delle varie zone nei Comitati di zona, i rappresentanti delle minoranze, delle maggioranze. Avevamo già presentato una mozione a suo tempo col Consigliere Riccarand, di Nuova Sinistra Proletaria, sull'adeguamento dei servizi dei Distretti scolastici...servizi e sanitari...volevamo sapere quali erano i reali poteri che questi organismi, Comitati di gestione, di zona, di gestione e Assemblea...se hanno reale possibilità di funzionare, di avere dei propri poteri e di non essere quelli che si chiamano dei "carozzoni" che si uniscono, ma non contano mai niente.
Ci pare che la rappresentanza dei vari Distretti non sia molto adeguata; infatti, non ci pare normale, non ci pare equo che dei Distretti con 2.500 persone possano essere rappresentati alla medesima stregua di Distretti con 50.000 persone, e questo il Consigliere Riccarand l'ha già fatto notare, che può sembrare una volontà punitiva nei confronti del Comune di Aosta, o comunque di questa zona.
Nel testo - come presentato dalla discussione del 12 e del 13 luglio - si prevedeva la formazione di una Commissione, di un Collegio che gestisse il Mauriziano, che il 31 dicembre avrebbe dovuto essere...cessare la sua funzione...ecco, anche qui avevamo dei dubbi, non sappiamo come debba essere fatto rientrare, anche se poi negli emendamenti presentati dall'Assessore, in ultima analisi poi viene cambiato. Come mai si doveva far rientrare due rappresentanti del Mauriziano per gestire queste cose? Ecco, come ripeto, avremmo poi potuto presentare, avremmo anche pronti una trentina, venticinque, ventisei emendamenti da presentare, però non crediamo che in Consiglio si possa formare una legge, qui, in Consiglio, con un numero così elevato di emendamenti, ne saranno discussi forse una quarantina, una cinquantina dall'Assessore, ne saranno discussi dagli altri Gruppi! Ecco, verrebbe un'altra legge fatta a colpi di emendamenti, qui, che finirebbero poi magari per stravolgere in qualche modo la legge per tirarne fuori un qualcosa di concreto e di preciso.
Pertanto noi, non essendo d'accordo su tutta quell'impostazione, non avendo diciamo potuto discuterla prima, siamo contrari al disegno di legge come ci viene presentato e voteremo contrario alla legge.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - Cioè non c'è dubbio che ci attende un pomeriggio piuttosto caldo, e qui io vorrei subito aprire il discorso con un accenno all'avocazione dell'Assessorato alla Sanità, non parlo quindi dell'Assessore, parlo dell'avocazione di questo Assessorato, riferendomi ad una costante di comportamento che ha tenuto dal dicembre del 1974 ad oggi.
Ecco, le due costanti che questo Assessorato ha mantenuto sempre sono queste: la prima è che, sempre, questo Assessorato ha portato una serie di modificazioni successive - e a tempi anche brevi - ai primitivi di legge proposte che aveva presentato ai Consiglieri...direi che è proprio una costante di questo Assessorato vedersi continuamente modificare nell'intervallo...intendo fra la consegna dei primi atti e la discussione in aula...e anche in aula, e anche questa è una costante, a modificare le sue stesse proposte... Cosa significa questo? Mi pare che sia incertezza di procedere; ci possono essere casi tecnici, però qui mi pare che non possa essere il tutto collegato ad un unico caso tecnico che giustifica questo tipo di modificazione ad ostacoli! Secondo me tutto questo è una profonda incertezza, non dico confusione, o spinte successive, o ripensamenti che non danno la certezza che quando viene elaborata una proposta a nome della Giunta la si sia ponderata bene talché meriti poi di essere portata all'esame del Consiglio...e questa è la prima costante.
La seconda costante di questo Assessorato è che proprio dall'Assessorato alla Sanità, con le sue proposte, con i suoi provvedimenti, sono venuti i colpi più duri contro l'istituto delle Comunità Montane. Potrei ricordare da 5 anni, 4 anni e mezzo a questa parte, una serie di proposte di legge che tendevano tutte a mortificare, a ignorare le Comunità Montane...faccio due cenni, tanto per corredare la dichiarazione che sto facendo in questo momento. Ad esempio, in un'importante proposta, quella sulle linee generali per le organizzazioni dei sindaci socio-sanitari in Valle, discussa in quest'aula il 4 gennaio del 1978, la relazione che accompagnava questa proposta è tutta una requisitoria contro il decentramento, è tutta una requisitoria contro le Comunità Montane, addirittura si arriva a definire le Comunità Montane (e leggo la testuale parola) come "Enti contrapposti ai Comuni". Qui vuol dire proprio stravolgere quello che è il concetto di questo istituto della Comunità Montana, che non è certamente un Ente contrapposto al Comune, e addirittura si avanza il dubbio che le Comunità Montane possono (leggo testualmente) "espropriare le competenze dei Comuni"...mai è stato fatto questo tentativo di espropriare, e non è certamente nel compito istituzionale della Comunità Montana quello di espropriare i Comuni! Caso mai la Comunità Montana giustamente intende espropriare di alcune funzioni, alcuni compiti che la Regione...questo grosso Comune che concentra tutto in sé stesso, al limite dell'asfissia.
Allora diciamo pure che questo tipo di concetto sulla Comunità Montana ha trovato, in questo Assessorato, voi, perché da questo Assessorato ci sono stati alcuni provvedimenti importanti che avrebbero dovuto decentrare le funzioni dell'Assessorato alle Comunità Montane e si è quindi preteso, sotto un falso obiettivo, di valorizzare i Comuni (premetto: "falso obiettivo"). In sostanza si cercava, attraverso la parzializzazione di queste deleghe, di vanificare il significato e di mantenere l'accentramento di queste funzioni in seno alla Regione. E anche sul concetto dei compiti istituzionali della Comunità Montana, occorre intenderci: sia la legge nazionale, sia quella regionale del 1973 dice che la Comunità Montana è Ente di diritto pubblico, organo intermedio di decentramento amministrativo ed operativo, quindi è anche un Ente operativo, cioè è un Ente che può operare, è un Ente che può esercitare certe funzioni.
E allora diciamo: quali sono i nostri giudizi, il nostro giudizio sulla nostra proposta di legge? Non ripeterò cose già dette, ma ricordo che una serie di difficoltà, d'incongruenze e di equivoci che possono nascere da questa proposta di legge, secondo noi sarebbero stati eliminati in buona parte se si fosse individuato nel Distretto la Comunità Montana, nel Distretto. Certo la legge è già passata, noi siamo rispettosi delle leggi, abbiamo votato contro, unico Gruppo consiliare che ha votato contro la proposta della suddivisione in 14 Distretti, perché secondo noi...e ho ancora qui davanti l'emendamento presentato allora, intendevamo far coincidere il Distretto con la Comunità Montana, anche perché, non dimentichiamoci la dimensione demografica che abbiamo in Valle...è opportuno che questa struttura, che già è impostata, che già funziona, che - non dimentichiamolo - ancora una volta sono state per prime le Comunità Montane o almeno alcune Comunità Montane a preparare piani socio-sanitari interessanti la Comunità, quindi hanno preceduto la Regione e hanno dimostrato non solo una vocazione per la materia, ma anche un senso di responsabilità che meritava miglior rispetto da parte della Regione.
Noi quindi siamo, sì, d'accordo per un'unica Unità Sanitaria Locale, però riteniamo ancora oggi valido il concetto che la Comunità Montana avrebbe dovuto essere eretta in Distretto socio-sanitario. Non si è voluto seguire questa strada perché evidentemente non si vuol decentrare e allora siamo di fronte a 14 Distretti che, sulla carta, sembrerebbero un miglioramento della partecipazione di fatto con le circa...dico circa le 325 persone che dovrebbero essere, globalmente...il numero dei 14 Comitati di zona o Comitati di Distretto. Secondo me si rischia di vanificare questa partecipazione e, di fatto, di mantenere ancora un potere regionale senza nulla decentrare, quindi è una carenza di fondo. Noi questa crisi l'abbiamo portata avanti prima, la riconfermiamo oggi, perché siamo profondamente convinti della validità di una forma di decentramento reale; quella che ci è proposta con i Distretti secondo noi è un decentramento formale, che non decentra nulla, e mantiene nella Regione il grosso dei poteri che si possono gestire, che si debbono gestire nei confronti della materia assistenziale e sanitaria.
Poi, occorre anche dire che quest'Assemblea "retorica", così io la chiamo, perché sembra un grosso decentramento, sembra una grossa manifestazione di volontà di decentrare, però rischia di non rendersi funzionale...il dubbio grosso è che sulla carta sia perfetto questo decentramento, sia più ampio possibile, ma di fatto questo decentramento non sarà reale. E allora, ricordo - perché debbo ricordare anch'io - la scomparsa dell'articolo 12 dalla precedente stesura, che cosa è intervenuto per farlo modificare, che fatto nuovo per sostituire, cancellare, non modificare...mi correggo, per cancellare, abrogare l'articolo 12, che faceva riferimento alle Comunità Montane, per la n. 1 e la n. 3, in quanto coincidono con il Distretto n. 1 e col Distretto n. 4...cioè in questo caso il Direttivo avrebbe dovuto redigersi a Distretto, a Direttivo del Distretto stesso...è scomparso, non se ne parla più, non si deve neppure nominare l'esistenza delle Comunità Montane! Eppure anche la "833", se non sbaglio, all'articolo 15 dice che l'Unità Sanitaria Locale è una struttura operativa dei Comuni singoli o associati e delle Comunità Montane, cioè qui addidittura sembra quasi che per la questione di ritegno non la si voglia nemmeno nominare, quasi che fosse un termine che renderebbe illegittima la legge! Qui ormai si è codificata l'illegittimità istituzionale e l'esistenza delle Comunità Montane, e non è retorica questa qui, è la realtà, si ha paura persino di nominarla, la si cancella, lo si è messo...e non vorrei che chi l'ha messo si sia preso una tirata d'orecchie da qualcuno, tanto mi sembra grave, visto che cerco di immedesimarmi in quell'ottica, il nominare la Comunità Montana...
E ora sarà bene ricordare un particolare: che questa legge di nuovo conferma quella che è una tendenza, dicevo una "vocazione" di questa...non dico dell'Assessorato, ma dico di questa Giunta, e in fondo questa legge fa sì che salti la conquista legislativa sul decentramento quale è la Comunità Montana...mi sembra quasi strano che una Regione montana prettamente - direi esclusivamente "montana" - ignori volutamente le Comunità Montane, istituto creato apposta per un territorio della nostra orografia come quella che abbiamo noi, in regione.
Quindi da questo che cosa desumo io? Che è un passo indietro ingiustificato sul piano della credibilità, del servizio che si vuol dare alla popolazione con questa legge, e avremmo risolto, col discorso delle Comunità Montane, anche il problema della proporzionalità delle rappresentanze, perché ricordo anch'io che Aosta città, la piana di Aosta non fa parte della Comunità n. 4, ma a quell'epoca, all'epoca della discussione dei Distretti, un nostro emendamento diceva che: "ai fini della presente legge il territorio della città di Aosta è compreso nella Comunità Montana n. 4", e quindi a questo fine entrava con la sua proporzionalità di popolazione. È scomparso anche il riferimento dell'Ordine Mauriziano...eppure l'articolo 80, della "833" ne fa specifico riferimento, così come c'è uno specifico riferimento ad un discorso che mi pare molto importante, e cioè che il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di igiene, assistenza ospedaliera e sanità non è ancora avvenuto; infatti l'articolo 72 della legge n. 196, una legge del 16 maggio 1978, delegava il Governo ad emanare decreti per estendere alla Regione la disposizione della "616" e della "641"...questo decreto non è ancora stato emesso.
Io esprimo dubbi sulla legittimità - evidentemente non sono un giurista - di un atto che fa riferimento a un qualche cosa a cui noi non siamo ancora legati, questa è una mia valutazione, ma portando avanti il discorso, noto, fra le altre incongruenze, e vi sono alcune incongruenze che ritengo anche fondamentali...a parte alcuni conteggi che io mi sono fatto, ad esempio sul Distretto n. 1, che ha quattro rappresentanti nell'Assemblea e che sarebbe la Comunità n. 1...il Distretto n. 4, che secondo i miei conteggi ne dovrebbe avere due, di rappresentanti. E poi ci sono delle contraddizioni enormi che riguardano appunto il Distretto in cui c'è Aosta, in parte sostanziali, ecco, la distribuzione anche nell'ambito dei singoli Comuni coi coefficienti tutti così com'è previsto nell'articolo 10, c'è il rischio di non esserci posto per quella rappresentanza sociale che la legge richiama nella proporzionalità dell'80% con questo conteggio; infatti io non sto a leggere, ma potrei dirvi che nei vari Comuni dei singoli Distretti io ho fatto un conteggio in base ai coefficienti che ci richiede l'articolo 10 e non c'è spazio per quella rappresentanza, e quindi rischia di essere vanificato quel tipo di rappresentanza che la legge stessa voleva. Ma anche sul problema che riguarda ad esempio i controlli vi sono delle discrepanze che a me paiono abbastanza grosse fra il funzionamento del CO.RE.CO., per quanto riguarda gli atti e gli Enti locali, il tempo dei ricorsi delle esposizioni degli atti, il farlo intervenire, e quello per quanto riguarda l'Unità Sanitaria Locale, e quello che è invece la prassi normale che la legge stessa prevede per poter far sì che siano sottoposti all'autorità tutoria.
Articolo 49. È inoltre più bravo di me l'Assessore che li sa a memoria...ecco, è esatto, non per niente lo fanno Assessore! No, l'articolo 49 non c'è, comunque, ecco, vi sono delle....ecco, i miei appunti, però siccome li ho fatti sul vecchio testo, è molto probabile...prego? Ecco, 39, ecco ad esempio qui noto...la nota me l'hanno messa qui, che alla Giunta la copia degli atti...alla Giunta viene inviata la copia degli atti dell'Unità Sanitaria Locale, al CO.RE.CO. soltanto l'elenco degli atti...a me pare incompleto, visto che il CO.RE.CO. deve esaminare questi atti, che...e siccome...un momento, Assessore...fra i motivi vi è ancora quello che c'è della contraddizione fra la premessa degli atti ed i contenuti degli atti stessi, mi pare che questa disparità di procedura...e basta vedere gli articoli 17 e 18 della legge CO.RE.CO., dovrebbe essere eliminata...cioè che sia alla Giunta, sia al CO.RE.CO. venga inviato l'elenco degli atti e una copia degli atti. Quando poi ad esempio occorre avere 10 giorni consecutivi, no, per l'affissione dell'albo, mentre invece per gli altri atti degli Enti locali sono 8 giorni...ecco, unifichiamo, evitiamo di fare una serie di procedure diverse per ogni atto e per ogni provenienza se per tutti gli atti degli Enti locali devono essere fissi 8 giorni! Questo è l'articolo 17 sulla legge del CO.RE.CO., io dico che anche su questo iniziamo questa discrepanza, diamo il tempo di ammissione degli 8 giorni... Queste sono piccole e banali - se vogliamo - osservazioni che dimostrano la fretta, in un certo senso, con cui è stata impostata e messa questa legge, e la cui continua modificazione può aver fatto perdere di vista...globale. Comunque mi riservo in seguito...intendo la parola, perché a questo punto mi è venuta addirittura a mancare la voce.
Dolchi (P.C.I.) - Non c'è più nessun iscritto a parlare in sede di discussione generale. C'è qualche collega che intende ancora prendere la parola? Colleghi Consiglieri, se...
La parola al Consigliere Riccarand, per il secondo intervento.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io volevo solo chiedere, se è possibile, una breve sospensione, in modo da dare tempo ai Consiglieri di presentare gli emendamenti.
Dolchi (P.C.I.) - Per "breve" cosa s'intende Consigliere Riccarand? Cinque minuti? Il Consiglio ha delle obiezioni particolari? Non ci sono obiezioni. La seduta è sospesa per cinque minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,07 alle ore 17,32.
Dolchi (P.C.I.) - Riprendono i lavori. Procediamo alla distribuzione ad ogni Consigliere, non solo ai Capi Gruppo, degli emendamenti che sono stati presentati, e sono, per adesso: un emendamento dei Consiglìeri Nebbia e Tripodi, emendamenti agli emendamenti dell'Assessore alla Sanità da parte del Consigliere Riccarand e gli emendamenti del Consigliere Riccarand, quindi sono tre documenti che si aggiungono agli emendamenti dell'Assessore alla Sanità. Allora viene anche distribuito un secondo emendamento firmato dal Consigliere Nebbia.
Allora, colleghi Consiglieri, in sede di discussione generale, oltre agli emendamenti già presentati dall'Assessore alla Sanità, sono stati presentati e vi vengono distribuiti gli emendamenti del Consigliere Riccarand al disegno di legge n. 99; un altro foglio, sempre del Consigliere Riccarand, concernente due emendamenti agli emendamenti dell'Assessore, e poi due fogli concernenti due emendamenti, uno firmato dal Consigliere Nebbia e uno firmato dai Consiglieri Nebbia e Tripodi. Vi sono correzioni, sono scritti a mano...la ragione è che non volevamo protrarre ulteriormente questa sospensione.
Pertanto riprendono i lavori, sempre in sede di discussione generale. Non c'è più nessun iscritto a parlare...c'è ancora qualcuno che chiede la parola?
La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Mah, credo che questa distribuzione che è avvenuta adesso di emendamenti in modo, così, disordinato e confuso, all'ultimo momento, sia la dimostrazione del fatto che ci avviamo a discutere...la dimostrazione del fatto che ci avviamo a discutere, di una legge che è fondamentale ed importante, in un modo che definire "poco serio" è usare una definizione benevola! Questo è un modo di lavorare irrazionale, che si sarebbe potuto evitare facendo come si fa normalmente con le altre leggi: precedere con un lavoro di Commissione, un esame di Commissione degli emendamenti, delle modifiche alla legge stessa.
Io sono convinto che un sacco di questi emendamenti non ci sarebbero, oggi, se ci fosse stata la possibilità di un esame in Commissione, una questione di metodo...è veramente inconcepibile che ci sia questa ostinazione nel non voler rinviare la discussione di questa legge di dieci giorni! Qui non si tratta di rinviarla per mesi...il Consiglio è convocato il 5 ottobre, mancano 10 giorni per dare la possibilità - su una legge che è di fondamentale importanza - ai Gruppi di esaminare con attenzione gli emendamenti dell'Assessore, la legge, e via dicendo!
Noi non vi presenteremo neanche gli emendamenti, perché sono veramente ad aumentare la confusione. Ripeto perciò la nostra ferma protesta rispetto a questo metodo e credo anche che, proprio perché c'è questo atteggiamento cocciuto da parte della Giunta, dovremmo mettere in atto - e siamo d'accordo di mettere in atto - una forma che riteniamo democratica, democratica di dissenso rispetto a quel metodo. Da questo punto di vista noi accettiamo l'invito di fare in modo che questa discussione duri il più a lungo possibile, sperando che l'Assessore ritiri questa legge e dia la possibilità ai Gruppi perciò di studiarla un pochino più attentamente. Se così non è, noi saremo costretti a chiedere la votazione segreta su ogni emendamento, su ogni articolo, e perciò a far stare qui, inutilmente, il Consiglio. Si tratta, ripeto, a nostro avviso, di una forma di protesta democratica che è legittima per un Gruppo che si trova nell'impossibilità di esprimere compiutamente la sua opinione nei confronti di emendamenti presentati all'ultima ora.
Faccio presente che qui ci troviamo di fronte ad un centinaio circa di emendamenti, sono 50 gli articoli della legge, 150 votazioni dobbiamo fare...se ci mettiamo dieci minuti per ognuna di queste votazioni a scrutinio segreto abbiamo 1.500 minuti, il che vuol dire 25 ore solo per votare, al quale dobbiamo aggiungere anche il tempo della discussione generale...lo so che è un atteggiamento che può far nascere delle perplessità e delle discussioni, ma credo che siamo costretti di fronte ad una simile rigidezza da parte della Giunta regionale e di fronte ad un metodo che noi condanniamo fermamente.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? Se nessuno chiede la parola, io mi accingo a chiudere la discussione generale, facendo presente che mi sembra di aver capito che i 26 emendamenti enunciati dal Gruppo Comunista sono ritirati, perché se non sono presentati in questo momento non possono più essere presentati.
La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - No, non vogliamo contribuire ad aumentare della confusione in questo mare di emendamenti in cui non si capisce più assolutamente nulla! Quindi ritiriamo questi emendamenti, non li presentiamo, perché ce n'è già a sufficienza di confusione! Chiediamo il tempo per capire qualcosa per fare una legge come si deve, non per fare un pasticcio!
Dolchi (P.C.I.) - Allora non si presentano più emendamenti. È chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - A proposito delle ultime affermazioni di Tonino, vorrei solo precisare che se c'è un atteggiamento poco corretto semmai non è da parte né della Giunta, né della maggioranza. In questo preciso momento c'è stata una volontà di procedere sulla votazione di questa legge, mi sembra che è stato fatto stamattina con votazione; non vedo perché questo pomeriggio dobbiamo di nuovo stravolgere questo risultato e rimettere tutto in discussione! E poi, guardando quella che è la sostanza degli emendamenti, ecco, non è né fra dieci giorni, né fra un mese che ne verremmo fuori dalla discussione!
Sul fatto...vedo all'articolo 16 uno degli emendamenti...di sostituire la frase: "di una Unità Sanitaria Locale" con "due Unità Sanitarie Locali"...qui siamo stati anni, quindi non vedo perché...non sono solo i 10 giorni, non è la sostanza dei 10 giorni, è la sostanza che queste frasi qui non cambieranno né fra dieci giorni, né fra un anno, quindi non vedo perché! Poi le altre...motiverò le altre variazioni che sono state presentate, in che sostanza e in che cosa vengono ad incidere sul quantum della legge, quindi non c'è un atteggiamento di voler a tutti i costi portare avanti, non è nell'interesse particolare della Giunta di far funzionare, di mettere in moto l'Unità Sanitaria Locale!
Quindi, non si tratta di...la legge, come base quella che è stata presentata ha avuto tutta l'estate, pur con le vacanze, a disposizione dei singoli Gruppi, fra tutti gli emendamenti che erano possibili fare... Il fatto poi che ci siano state delle correzioni, e io stesso ho giustificato e ho motivato in quanto sono avvenuti determinati fatti, in quanto la non approvazione di determinate leggi o la variazione di determinati articoli che sono sopravvenuti sulla composizione numerica di determinati...ciò non varia nulla: la legge, la struttura fondamentale della legge, era già stata fatta a luglio e non cambia adesso! Se vogliamo discutere sull'Unità Sanitaria Locale, se mi dice: "abroghiamo la legge n. 60", allora a questo punto rimettiamo tutto in discussione, rimettiamo in discussione, facciamo il discorso delle Comunità Montane, ritorniamo indietro e non parliamo di Unità Sanitaria Locale però! Ecco, è tutto lì il motivo per cui non accetto chiaramente di rinviare! Il fatto che poi si voglia ricorrere ai metodi di ostruzionismo, questa è la libertà della minoranza, su questo non entro nel merito.
Per quanto riguarda le affermazioni che sono state poste in discussione generale, e sulle affermazioni di Riccarand per cui naturalmente con questo disegno di legge si sono perseguiti i tre obiettivi fondamentali...a parte il fatto che lusingherebbe molto, e sarebbe naturalmente un qualche cosa di Machiavelli l'aver studiato un sistema in cui viene garantita l'Union Valdôtaine...non so come, in base a quali calcoli di Riccarand la maggioranza è dappertutto, in tutti i componenti, quando invece c'è una rappresentanza garantita a livello di ogni singolo Comune nella rappresentatività, nei Comitati di zona - che poi si esprime nell'Assemblea - e la rappresentitività è garantita per ogni Distretto, e non vedo assolutamente...e rifiuto che si venga con questa critica.
Il fatto poi del discorso - che viene da tutti indicato, delle Comunità Montane - che venga ad essere inflitto un duro colpo alla Comunità Montana, io ribadisco un concetto (che vi ho già detto e ripetuto al momento della votazione della legge n. 60 e poi della sucessiva n. 5): non è con l'istituzione dei Distretti, e tanto meno con l'istituzione adesso dell'Unità Sanitaria Locale, che si infligge un colpo alle Comunità Montane, perché per quanto riguarda l'articolazione in Distretti vengono ripetuti e riconfermati quelli che erano l'impostazione e lo schema già approvato con la legge n. 5, e questo è un dato che diamo per scontato, in quanto lì la consultazione a livello comunale c'è stata, e non va contro quelli che sono i principi delle Comunità Montane... Si può discutere sulla legge n. 73, delle divisioni in un'unica Comunità Montana come potrebbe essere, o in sé, questo non lo abbiamo mai nascosto che ci possa essere un discorso su questo punto, però tra il dire che il discorso dei Distretti, dell'Unità Sanitaria Locale capovolge, o comunque esaspera, quella che è la funzione delle Comunità Montane ne passa!
Noi non vogliamo togliere nulla alle Comunità Montane perché rimane quanto è detto qui e la suddivisione in Distretti non va ad infrangere o a toccare quelli che sono i compiti delle Comunità Montane. Se il compito della Comunità Montana - l'ho già detto altre volte - era quello di riequilibrio, riequilibrio dovrebbe essere...ma con che cosa? Con i fondi che deve pagare la Regione? Allora non ha più senso, quello doveva essere un equilibrio che doveva avvenire con fondi statali, in minima parte con fondi regionali, per un equilibrio a livello di Comunità Montane...che penso sia un'unica Comunità Montana in tutta la Valle d'Aosta, sia riconosciuta come territorio.
Ora non vedo come si venga a stravolgere questo discorso, ad incidere su quali sono le Comunità Montane...che avessero anche una funzione programmatoria, che svolgessero anche funzioni nell'ambito e in campo sanitario è scontato, è riconosciuto, e l'ho detto solo ultimamente, in quanto certe funzioni vengono delegate, sono state delegate da precedenti leggi, vengono mantenute nell'articolo 12, non si è letto tutto nel precedente testo, perché è stato abrogato, solo perché si diceva i Direttivi...dal punto di vista della legge, i Direttivi delle Comunità Montane, qualora il territorio coincida non col territorio dell'Unità Sanitaria Locale, ma con i Distretti, in quanto la legge che parla di coincidenza con la Comunità Montana...allora sì che il Direttivo viene ad essere costituito e riconfermato quello della Comunità Montana, altrimenti qui, noi, nella legge parliamo di Distretto e dove c'è il Distretto non si parla di Comunità Montane. Non togliamo nulla, la Comunità Montana esiste per conto proprio; si potrà rivedere il discorso, ma non viene ritoccata da questo. Lì si dicevano le modalità secondo 1'articolo 10 e 11 a cui si richiamava, vale a dire secondo le modalità che avvenivano normalmente per gli altri Comuni; per non far, così, confusione, si è evitato di richiamarlo in quanto si è detto dappertutto, su tutto il territorio, indipendentemente dalla coincidenza con la Comunità Montana a livello di Distretto, non di Unità Sanitaria Locale...oppure no, questo viene ribadito e riconfermato, che l'uniformità...che c'è un'uniformità di...che c'è su tutto il territorio, altrimenti c'è una discrepanza su questo discorso.
Perchè gli organi, i Direttivi delle Comunità Montane che non avevano come rappresentatività...non avevano lo stesso tipo di elezione diretta, in parte con la garanzia delle unità associative, quindi Sindacati e tutte quante le organizzazioni che lavorano sul territorio...questo non è garantito? Probabilmente c'erano delle difformità sul tipo di elezione a livello di Comitato di zona, poi a livello di Comitato di gestione. Ora, non poteva essere in una legge organica su tutta naturalmente la questione della materia sanitaria, in ambito regionale, questa difformità. Il problema è tutto lì, quindi non è per togliere compiti e comunque valore a quella che doveva essere l'originale Comunità Montana, non è quello che è stato assunto e portato in discussione. Vorrei ancora ricordare che quando si è parlato di Comunità, già a livello di Distretti, la Comunità del Marmore, la Comunità...e naturalmente incide e continua a insistere sul fatto del valore delle Comunità in toto...aveva già predisposto un progetto in cui erano previste tre sub-unità, perché già proprio affrontando i problemi sanitari e socio-assistenziali avevano visto l'impossibilità di governare con un unico sistema; ci sono tre suddivisioni che sono grosso modo quelle che ricalcano quelli che sono poi i successivi Distretti, quindi non c'è stato un capovolgimento...quindi non vedo perché si continua a dire queste cose qui!
Poi, in quanto alle norme che vanifichino o comunque contrastino con quelle che sono poi leggi...io, in apertura, ho sentito e sembrava che ce ne fossero un'infinità...a parte quella correzione di quell'errore madornale sulla votazione dei Comitati di zona, dei Comitati di gestione, che dovevano essere votati dall'Assemblea, e viceversa, invece è stato corretto con la modifica e...ma le altre dove sono? Io, in tutto quello che mi ha detto Riccarand, non vedo dove sono! L'unica cosa che ha specificatamente tacciato di "illegittimità" è la delega di competenza dei Comuni da parte dei Comuni all'Unità Sanitaria Locale...ora, questo avviene già nel momento attuale per l'applicazione della legge...cosa si sarebbe dovuto fare? I Comuni non sono in grado...ha delegato alla Regione, come per tante altre funzioni, le funzioni che adesso sono dell'INAIL, certe funzioni che qui erano...chi le svolge? Le svolgono i Comuni, ci sono le strutture...che le svolgano i Comuni...ora, in questo lasso di tempo, chi è che le svolge? Si vede che non ha mai provato a fare il Sindaco, Riccarand, perché certe cose non le sa!
Per quanto riguarda la partecipazione e l'autogestione, la partecipazione è garantita a tutti i livelli ed è garantita dalla base al vertice, non viceversa, perché questo l'ha già detto in tutte le lingue. Sul fatto poi...una cosa che mi ha stupito è che l'Unità Sanitaria Locale verrebbe a danneggiare i Comuni della Bassa Valle...ora, non ho sentito le motivazioni di questa affermazione! L'unica cosa che posso dire è che è esattamente l'opposto, perché se ha un senso, le strutture dell'Unità Sanitaria Locale...in quanto sono uniche...l'Unità Sanitaria Locale, in quanto ospedale, non ne abbiamo due, ne abbiamo uno, e malandato! Ora, se questo - dico - lo dividiamo tra due Sanitarie Locali...queste sono unità, perché come veniva ad incidere, come si applicava la politica, o comunque la ristrutturazione di queste formazioni che devono essere di una certa...? Quindi questa è un'affermazione del tutto gratuita per quanto riguarda Aosta che diventa centro dell'Unità Sanitaria Locale, non è per scelta dell'attuale maggioranza, perché ad Aosta c'è il Consorzio antitubercolare, c'è l'Ospedale, ci sono delle altre strutture che non abbiamo...
Noi, semmai, per cercare di gravitare da quello che è il centro Aosta...si sta costruendo, si costruirà il Poliambulatorio della Bassa Valle, proprio per evitare che ci sia questo inconveniente che si vien di dire, l'articolo 13 si stava...l'articolo 13 della "833", dove parla dei Comuni, ma quello...i Comuni esercitano le funzioni della presente legge in forma singola o associata delle Unità Sanitarie Locali, questo è garantito dalla legge che stiamo per approvare e questa è la forma partecipativa dove ogni Comune ha un rappresentante a livello di Comitati di zona.
Per quanto riguarda i problemi legati all'igiene del lavoro come potrebbe essere la medicina scolastica o altri problemi, è chiaro che l'integrazione nella materia sanitaria è prevista a livello di base in forma di lavoro di équipe, a livello di Distretto, non vedo come questo non venga...né con uso di altre funzioni, questo è garantito a livello di Distretto, non per scelta nostra, ma perché appunto nella legge si parla del decentramento naturalmente di funzioni e a livello gestionale, tanto più appunto diventa a questo punto insostenibile la tesi che ricalca le Unità Sanitarie Locali, che dovrebbe ricalcare quella che è la struttura dell'Assessorato, o comunque la struttura attuale, di quella che è l'Amministrazione regionale, per questo viene capovolta completamente; non c'entra più niente, a parte i compiti che lo Stato naturalmente si tiene, gli altri compiti che vengono demandati all'Unità Sanitaria Locale sono chiari, precisi, non c'entra niente la Regione, non c'entra niente...sovrapposizione di funzioni...non è assolutamente...in nessuna parte viene rilevato questo!
Per quanto riguarda poi a proposito degli emendamenti, io devo solo dire questo: ci sono stati emendamenti che sono stati presentati da parte nostra, che ho già motivato, perché l'ho detto stamattina, in quanto le motivazioni...siamo venuti anche noi a conoscenza di come sono state bocciate determinate leggi di altre Regioni, poco tempo fa, sono del 16 e del 17, quindi non potevamo presentarle prima, sono state presentate in Commissione già corredate di queste variazioni, per cui non vedo come da parte nostra non ci possa essere una variazione sul testo originale che era a conoscenza e a portata di tutti!
Per quanto riguarda le osservazioni di Péaquin, in parte penso di aver già detto praticamente, penso di aver già fatto menzione con le osservazioni che in parte coincidevano con quelle di Riccarand. Per quanto riguarda le osservazioni fatte nel Distretto comprendente Aosta, per cui naturalmente si è dovuto portare un riequilibrio...a parte la nomina di due rappresentanti nel Comitato di gestione...si è dovuti arrivare ad un requilibrio, altrimenti il numero di componenti il singolo Comitato di zona per il Comune di Aosta, se non c'era quella limitazione allegata a metà, era già largamente...non diciamo maggioritario, ma non era oltre il 4 volte quello che era il numero complessivo dei rappresentanti degli altri Comuni, che naturalmente non mi sembra fosse una cosa equa nei rispetti dei Comuni limitrofi, quindi...per cui si è detto tre rappresentanti e anche i Comuni che incidono nella zona di Aosta e nel Distretto comprendente Aosta...ecco, tutto lì.
Per quanto riguarda Pollicini, penso che le osservazioni sulla Comunità Montana fossero comuni e comunque penso che le osservazioni siano già state fatte altre volte e valgano per tutti.
Per quanto riguarda l'articolo 12, ho già spiegato il perché di questo che sparisce, là era l'osservazione che le leggi dell'Assessorato dal 1974...il fatto che sia marcato 1974, non so se c'è una coincidenza...comunque uno studio preconcetto... Comunque, a parte questo poi, il fatto che i Collegi...ci richiama qui, a provvedimenti, o comunque nelle formulazioni di massima del 4 gennaio 1978...chiaramente andrò a vederli, ma non me ne assumo la paternità, perché è abbastanza gravosa questa, comunque andrò a vedere le osservazioni che ci sono su questi problemi per quanto riguarda l'articolo 80 la cui formulazione...a parte che ne avevamo già accennato in sede di Commissione, ma comunque è stata cambiata.
In un primo tempo era previsto quel Comitato di consultazione, comunque di reggenza, che aveva dovuto sostituire o comunque completare i rapporti che esistono tra Regione e Mauriziano in forza di quel cambiamento che...appunto l'articolo 80 ne parla specificatamente...devono ancora essere - ripeto - completati, per vedere in che modo noi possiamo avere la possibilità di utilizzare il Mauriziano, ecco questo.
Ora, il fatto di immettere determinati compiti a questa Commissione...appunto, è stato tolto per le motivazioni in parte che sono state dette, vale a dire che si creava comunque una restituzione, comunque un organismo in più, mentre col Commissario - che è la forza che è adottata dappertutto in quanto un Ente decade o comunque viene sostituito...viene commissariamente anche una forma di degenza che mi sembra sia quella accettata da tutti; per cui questa Commissione avrà comunque un valore, ha già lavorato naturalmente per completare questi rapporti...perché dobbiamo ancora vedere in che modo noi potremmo utilizzare quella che per noi rimarrà una struttura sanitaria locale, che ci crea già dei grossi inconvenienti, perché c'è un grosso risvolto a questo proposito. Come Regione, in base a questo fatto, abbiamo avuto delle grosse difficoltà per i finanziamenti, perché a livello di Piano sanitario, con la difficoltà che avevamo a far capire che, come Regione, noi, gli ospedali...abbiamo solo la parte Maternità e abbiamo il "monumento" Beauregard. Ora, per finire, il Beauregard...il che vuol dire recuperare, non creare nuovi posti letto, perché naturalmente si tratta di dare un assetto conveniente a determinati reparti che adesso stazionano in situazioni disagevoli.
Ora questo, ripeto, a che cosa ci ha portato? Ripeto che i nostri posti letto sono stati calcolati a livello di media...a parte che sono stati calcolati con quelli del Piemonte, noi superavano di larga massima la media nazionale, per cui i fondi, a noi, per l'80 non ci dovrebbero arrivare con questo tipo d'impostazione, cioè è come risulta adesso la situazione in Valle d'Aosta; per cui è urgente, ripeto, definire quelli che sono i rapporti che ci sono con il Mauriziano, per sapere a che punto noi possiamo usufruire delle strutture esistenti e sapere su che cosa noi possiamo contare per finire il Beauregard. Ecco, questi i risvolti di quello che è l'articolo 80 e di quello che è...che deve essere la funzione di quella che è stata soppressa a livello di...è rimasto il...e alla fine dell'anno cessano le funzioni dell'Ente commissario che gestisce fino all'entrata in vigore dell'Unità Sanitaria Locale.
Ora, per quanto riguarda i controlli, a parte che l'articolo 49 che citavo prima, che è stato ripreso nella parte dell'articolato della legge regionale che cosa...?, cioè traspone quelle che sono le modalità di controllo sia a livello di CO.RE.CO., quindi le modalità con cui gli atti vengono trasmessi...che non sono tutti, perché su determinati atti di contabilità attualmente la legge di contabilità prevederà tutta una procedura particolare, perché gli atti che sono già corrispondenti a quello che sarà il Piano approvato non dovranno essere ancora sottoposti al visto del CO.RE.CO..
Ecco, questo per quanto riguarda le osservazioni che, in linea di massima, sono state fatte nei precedenti interventi.
Pollicini (D.P.) - Per quanto riguarda la non emanazione del trasferimento in materia sanitaria?
Rollandin (U.V.) - Per quanto riguarda l'articolo 72 della "196", ecco, in questa materia si stanno definendo...a parte che l'articolo 1 e l'articolo 8 nelle ultime sedute sono stati approvati ed equiparati, almeno come da notizia che il parlamentare ci ha dato ultimamente...cioè su quello che è l'iter di questo trapasso. È vero che lì diceva...cioè i tempi di trapasso di quelle che sono le funzioni sono largamente superati...ora, anziché affrontare con un discorso univoco e unico come risposta su quelle...si fa un articolato separato, ripeto, a quanto ne so, ultimamente c'è stato il trapasso, o comunque la proposta negli ultimi giorni dell'articolo 1, 8, di quelli che erano...l'articolo dello Statuto speciale che è stato esteso come già previsto nella "132", anche alle Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda i punti specifici che riguardino l'altro articolato, la rimanenza effettivamente dell'articolo...196, si stanno adesso completando, cioè quelli che sono i rilievi anche in termini finanziari per divenire a un decreto che definisca questa questione. Questo è quanto.
Dolchi (P.C.I.) - Il Consiglio è ora chiamato ad esaminare la legge, articolo per articolo, tenendo conto degli emendamenti presentati.
Articolo 1. Ci sono Consiglieri che intendono prendere la parola sull'articolo 1? Allora gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono: un primo emendamento sostitutivo del collega Riccarand, che riguarda il 1° comma; un secondo emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand, riguardante il 3° comma, un emendamento (e non parlo del secondo emendamento, perché è comprensivo del primo, penso che possa essere messo in votazione un'unica volta, perché sennò non saprei bene); un emendamento dell'Assessore concernente la sostituzione del 3° comma ed eventualmente, se fosse approvato l'emendamento dell'Assessore, dovrebbe essere messo in votazione un ulteriore emendamento soppressivo della parola: "di regola" inserita nell'emendamento dell'Assessore. Vi prego di scusarmi per eventuali difficoltà nel chiarire quelli che sono gli emendamenti.
Ci sono Consiglieri che intendono illustrare, prima di passare alla votazione?
Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io chiederei di poter illustrare un emendamento per volta, purché si proceda alla votazione.
Dolchi (P.C.I.) - Primo emendamento da mettere in votazione, in ordine, è l'emendamento...i colleghi Consiglieri possono seguirmi? È all'articolo 1, 1° comma, che è sostituito dal seguente...l'emendamento di Riccarand, che nel testo originale comincia delle parole: "in armonia" e finisce col "n. 7".
Emendamento
Articolo 1, 1° comma:
il 1° comma è sostituito dal seguente:
"in armonia con lo Statuto speciale della Regione e le relative Norme di Attuazione, per i fini di cui alla legge 23.12.78, n. 833, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, gli ambiti territoriali delimitati, pur senza aver sentito ai suddetti effetti i Comuni e le Comunità Montane della Regione, per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sanitari e sociali di cui al titolo III del DPR 24.7.1977, n. 616 sono:
- Associazione n. 1: comprendente le Comunità Montane n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e la Città di Aosta.
- Associazione n. 2: comprendente le Comunità Montane n. 5, n. 6, e n. 7".
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'Assessore alla Sanità diceva prima che ci sono una serie di emendamenti che sono stati presentati che, anche se passassero 10 giorni, 20 giorni, 2 anni, non verrebbero mai accettati dalla Giunta. È vero che c'è una serie di emendamenti che riguardano la sostanza politica della legge; ci sono alcuni emendamenti, così, che hanno un carattere più tecnico e, diciamo così, che tendono semplicemente a rendere più comprensibile, meno confusa, a mio avviso, e più coerente con la normativa statale, la legge regionale.
Ora, l'intervento è questo: è un emendamento sostanziale che riguarda l'impostazione politica di fondo, che evidentemente divide l'impostazione del mio Gruppo e di gran parte, e di una parte di questo Consiglio dall'impostazione dell'Assessore e della forza politica che l'Assessore esprime. Ora, evidentemente, ciò non toglie che proprio anche su questi punti vada ribadita un'analisi, vada rifatto un giudizio, vadano ripresi gli elementi, tanto più da parte di un Consigliere che non era presente in quest'aula quando sono state fatte scelte come le Comunità Montane, quando sono state fatte scelte sui Distretti scolastici, e quindi non ha avuto occasione per dare una valutazione politica in un certo modo di delimitare il territorio regionale. Allora io vorrei fare una serie di considerazioni sui motivi per cui...rimanendo strettamente legati al problema socio-sanitario...per cui è inaccettabile...ribadendo una parte di cose che ho detto prima e aggiungendo altre cose...è inaccettabile l'impostazione dell'unica Unità Sanitaria Locale.
Ora, la legge n. 833 - abbiamo visto prima, e non la rileggo - prevede che le Unità Sanitarie siano costituite da gruppi di popolazione compresi fra i 50 e 100 mila abitanti. Ora, subito dopo questa norma, sempre l'articolo 14, comma 2 della "833", è molto specifico, e dice: "Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa... (quindi fa i due casi, area particolarmente concentrata o sparsa) ...e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati... (evidentemente nel caso di aree concentrate) ...o, in casi particolari, più ristretti" (evidentemente nel caso di aree di popolazione particolarmente sparse). Allora io vorrei citare al Consiglio alcuni dati su quella che è la densità di popolazione nelle varie Regioni d'Italia, in Valle d'Aosta...allora, in Italia, abbiamo più o meno densità media di popolazione che è di 179 abitanti per chilometro quadrato; da questo, diciamo così, dato medio, si diversificano una serie di Regioni come la Campania, la Liguria e la Lombardia che hanno una densità superiore ai 300 abitanti per chilometro quadrato, e si diversificano un'altra serie di Regioni come la Lucania, la Sardegna, il Trentino, che hanno 60 abitanti per chilometro quadrato, 61 o 62 abitanti per chilometro quadrato. Questa è, diciamo, la divaricazione che va da 60 a 372.
La Valle d'Aosta ha una densità di popolazione che è la metà delle meno...delle Regioni che hanno la minore densità; infatti la Valle d'Aosta ha una densità di popolazione che si aggira, in base al censimento del 1971, sui 33 abitanti per chilometro quadrato. Ora, evidentemente, se c'era una Regione in Italia in cui questo comma 2° dell'articolo 14 andava applicato, questa Regione era la Valle d'Aosta, non c'è nessun dubbio!
Voglio leggere brevemente quello che è un passaggio della relazione allegata alla legge sui servizi sulla...dei servizi sanitari, presentato dalla Giunta regionale della Regione Umbria, la relazione introduttiva che presenta il disegno di legge. Ad un certo punto, in questa relazione si dice: "Tenendo conto della scarsa densità demografica che per lo più caratterizza il territorio della Regione...questo in Umbria...viene diviso in 12 zone, ciascuna comprendente densità di popolazione intorno ai 50 mila abitanti"...quello che poi segue è che ci sono dei casi in cui questo numero era stato ampliato e dei casi in cui sono scesi anche sotto i 50 mila. Evidentemente l'Umbria...se andiamo a vedere la densità della popolazione della Regione Umbria...è di 91 abitanti per chilometro quadrato contro i 33 per chilometro quadrato della Valle d'Aosta, quindi c'è una bella differenza...
Pedrini (Ind. P.L.I.) - Consigliere Riccarand, lei deve spiegarci il motivo della presentazione di questo emendamento, non riaprire la discussione generale!
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...infatti, sto spiegando per quale motivo non è giustificabile l'unico...ma sono, soprattutto rispetto alla realtà della Valle d'Aosta, sono necessarie almeno due Unità Sanitarie Locali o anche tre, ecco, perché anche il discorso di tre, secondo me, va preso in considerazione. Sui modi con cui fare queste separazioni, cioè queste individuazioni di due o tre zone, evidentemente lì ci sarebbe da discutere, si sarebbe dovuto fare...c'è una scelta politica che va in una direzione...
Comunque, a parte diciamo i dati quantitativi che ho indicato prima, che già di per sé indicherebbero l'opportunità di non creare un'unica Associazione dei Comuni ed un'unica Unità Sanitaria per tutta la Valle d'Aosta, a parte questi dati che sono di carattere...diciamo "quantitativo", ci sono anche dei problemi di carattere qualitativo, dei problemi di carattere geografico, dei problemi di carattere storico, perché qui, quando nella legge...quando nell'articolo 1 del disegno di legge della Giunta, "Ambiti territoriali", si dice: "In armonia con lo Statuto speciale della Regione"...le relative...tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, dico proprio perché la Valle d'Aosta è scarsamente abitata, proprio perché ci sono delle grandi distanze chilometriche...però si fa un'unica Unità Sanitaria Locale, allora non capisco che senso abbia, allora questa è soltanto una frase ricopiata dalla "833", messa qui, a cui non corrisponde nessun contenuto, perché il contenuto della "833" è completamente...
Ora, dicevo, ci sono dei dati...diciamo anche di carattere storico-geografico. Se leggiamo ad esempio uno dei geografi...che sono i geografi ufficiali, possiamo dire della Valle d'Aosta...Bernard Janin, che è un po' considerato il geografo della Valle d'Aosta, dice...c'è una parte ad esempio del suo libro in cui si dice: "seulement 14 Communes de la Vallée sur 33 ont grossi dans l'espace d'un siècle"...dice: "elles restent strictement localisées au bacin d'Aoste et la zone de Châtillon/Saint-Vincent dans la Basse Vallée", queste sono le due zone di localizzazione, anche di localizzazione geografica...dice: "là prospèrent actuellement les plus importantes...du Val d'Aoste où se regroupe la majeur partie de..."...già sono individuate, proprio anche a livello geografico, anche a livello economico...cioè, se vogliamo, tutta una storia che diversifica, in parte, ad esempio l'Alta Valle (come zona prevalentemente agricola), dalla zona di Aosta (con un certo tipo di industrializzazione che è prevalentemente recente) e dalla Bassa Valle (con un'industrializzazione che, invece, è molto più antica e chiede delle caratteristiche diverse). Ci sono anche proprio degli aspetti amministrativi, ci sono due Preture, non a caso ad Aosta e a Donnas, con tutti gli inconvenienti e le vicissitudini della Pretura; ci sono...c'erano, perché adesso con questa legge qui scompaiono...è da vedere, perché è molto ambiguo quello che dice l'Ingegnere...comunque c'erano due Distretti scolastici, perché evidentemente qui dovrebbero scomparire, cioè scompaiono; c'erano diversi...mi pare tre Poliambutori: Aosta, Châtillon, Pont-Saint-Martin. Se non sbaglio, anche il Consorzio antitubercolare ha due sedi, cioè esistono...le Comunità Montane sono sette, non una, evidentemente...anche lì è stata fatta una scelta, è chiaro, evidentemente lì anche l'Union Valdôtaine non condivideva un altro tipo di impostazione che, a mio avviso...ne deriva che si potrebbe fare un'analisi più approfondita su...da che cosa deriva questa volontà centralistica del riporto dell'Union Valdôtaine...comunque forse non è questa la sede.
Un ultimo dato: ad esempio le distanze chilometriche, tanto per far...da Gressoney a Courmayeur ci sono 124 chilometri all'interno della stessa Unità Sanitaria Locale ed è quasi la stessa distanza che abbiamo fra Torino e Milano, 131 chilometri; abbiamo, all'interno di tutta quest'area, abbiamo...evidentemente creare non un'unica sanitaria, ma crearne due o tre, questo avrebbe significato impostare diversamente anche tutto il problema...a parte il fatto che poi, oltre a questo, diciamo che c'è tutta una serie di problemi più contingenti, diciamo anche il discorso di un mantenimento a livello di popolazioni, anche in diverse sedi distaccate, l'evitare la terzializzazione di Aosta...tutti questi processi qui, evidentemente non sono certo favoriti dall'impostazione del disegno di legge che, invece, concentra tutto quanto, e poi comunque il fatto che in questo modo il giudizio...il problema politico di fondo è anche che in questo modo si centralizza evidentemente una struttura che invece doveva essere articolata sul territorio. La Valle d'Aosta sarà l'unica Regione in cui l'Unità Sanitaria Locale coinciderà con la Regione, questo anche perché la Valle d'Aosta è piccola, ma non soltanto per questo, perché si potevano tranquillamente - rispettando il contenuto della legge - fare due o anche tre Unità Sanitarie Locali, tre Associazioni dei Comuni.
Quando, l'Assessore dice: "ma comunque non sono sacrificati senza, perché se si facevano due Unità Sanitarie Locali bisognava fare due ospedali"...con l'inefficienza dell'ospedale, che già uno solo è inefficiente...ma questo non è affatto vero, perché esistono delle norme che chiariscono benissimo che ci possono essere due o tre Unità Sanitarie con un unico Ospedale dislocate ad Aosta e in un'altra sede, ci sono dei presidi multinazionali, c'è un articolo specifico che lo chiarisce, non è affatto vera questa cosa qua! Riguardo poi al discorso dei Distretti, è una cosa completamente diversa dal discorso dell'Unità Sanitaria Locale e dalla legge...
Un'ultima osservazione sull'emendamento. Nell'emendamento si propongono due Unità Sanitarie Locali, cioè due Associazioni dei Comuni e, di conseguenza, due Unità Sanitarie Locali, visto che l'Associazione dei Comuni, l'Unità Sanitaria Locale, deve coincidere con l'Associazione dei Comuni: l'Associazione n. 1, che dovrebbe appunto comprendere le Comunità Montane n. 1, 2, 3, 4 e la Città di Aosta, e l'Associazione n. 2, comprendente le Comunità Montane che vanno da Châtillon a Pont-Saint-Martin, le n. 5, 6 e 7. Ora, questo anche perché, evidentemente, la Giunta non vuole dare, attribuire questo ruolo alle Comunità Montane, il che è previsto dalla normativa statale...poteva benissimo! È vero che in Valle d'Aosta non coincidono le Comunità Montane con le Unità Sanitarie Locali, e quindi l'articolo 15, comma c) non può essere applicato alla lettera, è vero questo, però niente vieta che, proprio nel senso della legge, si faccia l'Unità Sanitaria come un Consorzio delle Comunità Montane, questo anche facendo un'unica Unità Sanitaria se si vuole rispettare il discorso "Comunità Montane", ma allora non si venga a dire che è perché la legge non lo permette! La legge indica quella strada, voi non la vorrete seguire, ma allora dovreste assumervi la responsabilità di dire: noi quel discorso delle Comunità Montane vorremmo chiuderlo! Allora fate una legge che abroga la legge sui...delle Comunità e...prendete i soldi e poi li gestite come Regione, questa è l'unica impostazione di fondo!
Dolchi (P.C.I.) - Allora, sull'emendamento sostitutivo al 1° comma dell'articolo 1, ci sono altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Solo per chiedere, a nome dei colleghi Bajocco, Mafrica, Cout, Carral e il sottoscritto che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Voyat.
Voyat (U.V.) - Noi sappiamo benissimo che questa votazione, che viene chiesta dal Partito Comunista a scrutinio segreto, è un ostruzionismo, e vedremo, alla fine, che ci saranno delle stesse palline messe nella stessa urna. Volevo solo dire che, quando a Roma Pannella faceva le stesse cose, si leggeva su L'Unità che la cosa non era democratica...
Noi riteniamo in questo momento di dire al Partito Comunista che...o ad un certo punto presenta i suoi 26 emendamenti, se crede nei suoi emendamenti, oppure si astiene da quello che è votato dalla maggioranza. Perché non si può, in un Paese democratico, e noi conosciamo a un certo punto quello che succede in un Paese democratico...che c'è la possibilità di fare dell'ostruzionismo. Non c'è forse la possibilità di farlo negli stessi Paesi dove c'è il Partito Comunista!
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, il Consiglio è chiamato a votare l'emendamento sostitutivo.
La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - Per i motivi che ho illustrato nell'intervento in fase di discussione generale, dichiaro che il Gruppo dei Democratici Popolari si asterrà dalla votazione che riguarda tutti gli emendamenti a questo disegno di legge.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? Allora si passa alla votazione segreta dell'emendamento sostitutivo del 1° comma. Pallina bianca significa: adesione, e quindi parere favorevole all'emendamento; pallina nera: parere contrario...è l'emendamento del Consigliere Riccarand, il primo.
Essendo nulla la votazione segreta concernente il primo emendamento, la votazione viene immediatamente ripetuta e, se sarà nuovamente nulla, si procederà per schede segrete, come previsto dal Regolamento.
Allora esito della votazione concernente l'emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 1...
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentaquattro
Votanti: trenta
Maggioranza: diciotto
Favorevoli: undici
Contrari: diciannove
Astenuti: quattro (il Gruppo dei Democratici Popolari)
Il Consiglio non approva.
Come ho già detto, il secondo emendamento, visto l'esito di questa votazione, non può essere proposto, in quanto contiene un concetto che, ripreso testualmente, e cioè:
Emendamento
Articolo 1, comma 1°:
sostituire "con il concorso dei Comuni interessati", con la frase: "seppur senza aver sentito ai suddetti effetti i Comuni e le Comunità Montane della Regione".
... non può essere proposto, in quanto osta con l'articolo 62, 4° comma, che dice: "non si possono proporre sotto qualsiasi forma articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Consiglio nel corso della medesima discussione". Poiché il Consiglio ha già respinto questa frase che era contenuta nel 1° comma, la Presidenza ritiene che sia decaduto il 2° comma.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - La mia interpretazione è profondamente diversa, nel senso che...un conto è cosa questa frase dell'emendamento veniva a rivestire nell'emendamento che avevo proposto, che si configurava come una proposta di creare due Unità Sanitarie Locali e non un'unica Unità Sanitaria Locale, e in cui si precisava che questa creazione di due Associazioni dei Comuni e quindi di...veniva fatta pur senza aver previamente sentito su quel problema i Comuni, perché di fatto i Comuni non sono stati consultati sulla creazione...e diverso è il concetto di dire che, pur creando - come dice quest'articolo - un'unica Associazione dei Comuni...io ritengo che ugualmente...e adesso lo spiegherò...ugualmente i Comuni non sono stati sentiti sulla creazione di questa unica associazione...quindi è una frase che compare in tutti e due, ma che ha un significato completamente diverso.
Quindi non capisco per quale motivo non può essere...deve, a mio avviso, essere riposto in votazione in un contesto che è completamente diverso, perché questo, adesso - il secondo emendamento - non mette più in discussione il 1° comma nel suo complesso; del 1° comma del disegno di legge mette in discussione il fatto che i Comuni siano stati sentiti e chiede di precisare sul disegno che i Comuni, in realtà, non sono stati sentiti...quindi secondo me è perfettamente legittima questa richiesta, nel senso che...allora, sennò, se noi tutte le volte che troviamo la stessa frase non dovessimo più votarla...dico, non si può mica andare avanti!
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, è una questione d'interpretazione...intanto avrebbe dovuto essere chiarito che era in via subordinata, perché questa era la premessa per la validità di questo emendamento; secondo, il fatto che questa stessa frase, cioè questo stesso concetto è inserito nell'emendamento precedente che il Consiglio ha già respinto, su cui si è già pronunciato...quindi a mio avviso il Consiglio, nella votazione, ha tenuto conto alla lettera di questo emendamento e, se ne ha tenuto conto, lo ha tenuto conto in senso negativo.
Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mi sembra che sia chiaro: il primo emendamento chiedeva di creare due Associazioni dei Comuni, due Unità Sanitarie Locali; è chiaro che precisava che, pur senza aver sentito ai suddetti effetti i Comuni e le Comunità Montane della Regione...perché non sono stati sentiti i Comuni e le Comunità della Regione per creare due Associazioni dei Comuni e due Unità Sanitarie! Diverso è il discorso nel caso del testo, perché qui il testo dice che l'ambito territoriale è delimitato e coincide con la Regione, quindi...e l'Assessore ritiene, la Giunta ritiene che per creare questa unica Associazione i Comuni sono stati sentiti!
Io adesso voglio chiarire, perché secondo me invece non sono stati sentiti, neanche uno, e quindi va precisato sul disegno "seppur senza aver sentito ai suddetti effetti...", cioè per la creazione di un'unica e non due Associazioni dei Comuni, i Comuni, le Comunità Montane e la Regione, quindi il contesto è completamente differente, anche il concetto di fondo, quindi non poteva il Consiglio...prima, il fatto che i Comuni non erano stati consultati, era una logica constatazione; in questo caso, invece, è una valutazione che bisogna dare.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, credo che non manchino occasioni di votazione, comunque la Presidenza ritiene che questa sia un'interpretazione che può essere discussa dal Consigliere Riccarand, ma che sia strettamente aderente allo spirito del Regolamento, che è anche quello di ribadire come non possono essere presentati...semmai questo emendamento doveva essere illustrato in subordinazione alla non approvazione dell'emendamento.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 65, se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide senza discussione per alzata di mano. Ai sensi dell'articolo 65 pongo pertanto in votazione se l'emendamento debba essere accolto e quindi messo in votazione o no. Chi è d'accordo per l'accoglimento dell'emendamento, sul quale abbiamo discusso il Consigliere Riccarand ed io...sull'interpretazione della sua validità o meno. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Per piacere, se state seduti facilitate il conteggio, perché...
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Favorevoli: sette
Contrari: venticinque
Il Consiglio non approva.
Allora ripetiamo...per alzata di mano. Chi è d'accordo per l'accoglimento del 2° emendamento di Riccarand è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? Allora proclamo l'esito e, se mi sbaglio, correggetemi, perché qui non è molto facile!
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: ventisette
Favorevoli: sette
Contrari: venti
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Il Consiglio quindi respinge e passa all'esame del comma 3 dell'articolo 1...aggiuntivo, proposto dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 1, comma 3°:
aggiungere, all'inizio del 3° comma: "La delimitazione dei distretti scolastici coincide con le delimitazioni di cui al primo comma. A tal fine, ai sensi...".
Anche questo articolo aggiuntivo decade, in quanto la delimitazione dei Distretti scolastici coincide con le delimitazioni di cui al 1° comma...il 1° comma, a quanto è dato a comprendere, è il 1° comma degli emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand...no! Perché non è delimitazione!
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Posso avere la parola?
Dolchi (P.C.I.) - Sì!
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - No...ma è inconcepibile l'atteggiamento del Presidente del Consiglio! Qui c'è un emendamento all'articolo 1, comma 3°, del disegno di legge n. 99...è il disegno di legge n. 99 questo qui, non ho presentato un emendamento al mio emendamento!
Dolchi (P.C.I.) - Ma le delimitazioni dell'articolo 1, del 1° comma, quali sono? La delimitazione unica, è questo il significato dell'emendamento...allora chiederei al Consigliere Riccarand di illustrare l'emendamento, in modo che sia chiaro a quale 1° comma ci si riferisce!
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Si riferisce al 1° comma del disegno di legge n. 99. Io ho presentato un emendamento all'articolo 1, comma 3°, del disegno di legge n. 99!
Dolchi (P.C.I.) - ...cioè che la delimitazione...vorrei solo capire...la delimitazione dei Distretti scolastici coincide quindi con l'ambito del territorio regionale? Questo è il significato dell'emendamento. Allora, ci sono altri che chiedono la parola?
La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - A nome dei Consiglieri Mafrica, Bajocco, Tonino, Cout e Carral, chiedo la votazione segreta su questo emendamento e, siccome non è risultato chiaro, intendo spiegare la ragione della richiesta di votazione segreta...è possibile? Grazie. Allora, il 12 e il 13 luglio siamo stati per delle ore...perché la Giunta, allora, adducendo motivi d'urgenza, aveva presentato al Consiglio, prima della parentesi estiva, una dozzina di leggi senza il prescritto parere delle Commissioni. Ecco, allora da parte dei Gruppi c'era stato qualche rilievo e pensavamo che fosse stato sufficiente per far intendere alla maggioranza che è necessario permettere al Consiglio di lavorare in quell'occasione. Stamattina tutti i Gruppi della minoranza - non uno escluso - hanno chiesto un rinvio della discussione perché non c'era stato il tempo necessario per affrontare gli emendamenti presentatici stamattina da parte dell'Assessore.
Alcuni membri della stessa maggioranza - andiamo a rileggere i verbali delle Commissioni - avevano, loro stessi, chiesto il rinvio; questo rinvio è stato chiesto dalle Organizzazioni Sindacali...non riusciamo a capire perché sia diventata una questione di principio voler imporre una discussione che si sta rivelando farraginosa, complessa, intersecata di diversi articoli ed emendamenti, senza riuscire a sfoltire questi emendamenti stessi, senza riuscire a ridurli in una semplice discussione in Commissione.
Abbiamo chiesto mezz'ora fa un rinvio di nove giorni, al Consiglio del 5 ottobre...ecco, non c'è quindi nessuna volontà da parte nostra di rallentare i lavori del Consiglio, c'è la volontà di sottolineare che non è possibile, per delle forze politiche e per dei Consiglieri che ritengano di avere una dignità e che abbiano la volontà di discutere sul serio le cose, procedere in questo modo, in questo modo!
L'Assessore alla Sanità ci dice che gli emendamenti proposti da noi non sono sostanziali...già il primo emendamento dell'Assessore, quando dice che i confini dei Distretti di regola vengono riferiti...ecco, quel "di regola" cambia tutto il senso di quello che c'era...ecco, con il precedente articolo, con quello nel testo della legge presentata in Consiglio, si diceva che i Distretti scolastici si adeguano ai confini dell'Unità Sanitaria Locale; si dice adesso, invece, "di regola"...allora con la legge precedente si cancellavano i Distretti scolastici...con questa correzione, in pratica, si aggira la legge nazionale con quel "di regola" perché la frase...
Rollandin (U.V.) - ...la legge regionale parla "di regola", la legge nazionale...
Mafrica (P.C.I.) - ...rispetto al testo di stamattina, invece, cambia sostanzialmente, perché con il testo precedente si cancellavano i Distretti scolastici, quindi sono emendamenti puramente formali.
Noi non amiamo affatto l'ostruzionismo, non facciamo dell'ostruzionismo; ci limitiamo a chiedere ancora adesso, lo faremo ogni volta, e ci auguriamo che prima o poi la maggioranza dimostri il senso di responsabilità, che ci sia permesso di esaminare compiutamente, con calma, nelle sedi appropriate, tutta questa marea di emendamenti che ci sono qui, sul tappeto. La partecipazione del nostro Gruppo alle Commissioni di lavoro è costante, discutiamo nelle Commissioni di lavoro, e crediamo con una certa serietà; non è invece possibile una discussione altrettanto seria in questo modo. E non vogliamo neanche, poi...e questo lo dico perché è stato detto stamattina dal Consigliere Péaquin, ma ci tengo a sottolinearlo...non vogliamo neanche dare l'impressione di essere presi per il naso dai giochi interni della maggioranza.
Una componente della maggioranza, alcuni giorni fa, chiese un confronto con il nostro Partito per dire che occorreva tempo, che bisognava esaminare, che bisognava confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali, che c'erano problemi già sul nuovo testo proposto non so come dall'Assessore e già a conoscenza di quella forza. Oggi, siccome non so in che modo all'interno della maggioranza le cose si sono in qualche modo aggiustate, noi dobbiamo ritenere che tutto proceda come prima.
Non ci sembra corretto che quando in Commissione delle forze politiche dicono di non essere preparate e chiedono un rinvio...noi crediamo che effettivamente chiedano un rinvio, non che stiano prendendo tempo per aggiustare i loro "affari di corridoio", quindi proprio anche per questo motivo di principio, perché noi abbiamo creduto alla buona fede, a dei Consiglieri che in Commissione hanno chiesto il rinvio, vogliamo tutelare la richiesta di tutte le minoranze che qui hanno chiesto il rinvio. Vogliamo essere anche...diciamo dare rispondenza alla richiesta dei Sindacati che hanno chiesto il rinvio.
Chiediamo nove giorni di rinvio. Se l'Assessore ritiene che in questi nove giorni non sia possibile risolvere molto più facilmente e semplicemente le cose che non in questa forma...che credo non sia piacevole per nessuno...ecco, se la Giunta non ritiene di dover accettare un rinvio che ha concesso 50.000 volte su 50.000 provvedimenti, se il Presidente della Giunta ritiene che sia meglio continuare in questo modo, fare un braccio di ferro, facciamo il braccio di ferro! Credo che non ne avrà vantaggio certamente questo poi, l'effettiva stesura definitiva di questa legge, che ci troveremo a dover correggere in seguito, perché sarà così complessa e pasticciata che probabilmente resterà bocciata dal Coordinamento.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Voyat.
Voyat (U.V.) - Intanto sarebbe bene che l'opposizione cominciasse a pensare ai problemi dell'opposizione e non a quelli della maggioranza, ed è inutile che ciascuno cerchi di trovare giustificazione allo squallido ostruzionismo che si sta provocando! C'è stato tempo dal mese di luglio, dal 12 luglio ad adesso, a trovare incontri e portare modificazioni se qualcuno voleva, tanto più che la...
Mafrica (P.C.I.) - ...vogliamo esaminare gli emendamenti dell'Assessore...
Voyat (U.V.) - Signor Presidente! Tanto più che il Presidente della Commissione Sanità è in mano all'opposizione! Vorrei intanto ribadire, ancora una volta, che non è l'opposizione che può imporre alla maggioranza...e questo purtroppo lo conosciamo anche noi, come Valdostani, nei confronti dello Stato di Roma, e visto che qui c'è qualcuno che vuole divertirsi, noi, da buoni maschilisti, lo lasciamo divertire da solo!
La maggioranza si astiene sulla votazione dell'emendamento di Riccarand.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Per illustrare l'emendamento, visto che non ho avuto ancora occasione di illustrarlo...penso di no! Allora, in sostanza l'emendamento chiede di chiarire quello che nel disegno di legge si intuisce nel primo testo, del disegno di legge dell'Assessore, del disegno n. 99 della Giunta; si intuisce cioè che i Distretti scolastici vengono adeguati all'Associazione dei Comuni e alle Unità Sanitarie Locali, cioè che i due Distretti scompaiono e rimane un solo Distretto corrispondente ad un'unica Unità Sanitaria Locale, eccetera, però la formulazione del comma non è molto chiara. L'emendamento che ho presentato serviva semplicemente a chiarire in modo preciso questo dato di fatto che era rispondente a quella che è la normativa nazionale. Evidentemente, nel momento in cui si va a creare una struttura importante per il decentramento come l'Associazione dei Comuni, un'Associazione importante come l'Unità Sanitaria Locale, non possono contemporaneamente essere previsti due Distretti scolastici, non hanno senso più senso le Comunità Montane...evidentemente tutto il discorso del decentramento va rivisto in quest'ottica, quindi qui si chiede di chiarire.
Ora, quello che io vorrei però sottolineare anche al Consiglio per indicare, per evidenziare anche la serietà con cui è stato elaborato questo disegno di legge della Giunta...vorrei sottolineare che questo comma ha avuto una serie di elaborazioni a seconda dei momenti successivi, cioè prima, ad esempio, l'emendamento introdotto dall'Assessore nel testo distribuito stamattina...quel "di regola" che viene introdotto non è una semplice ricopiatura della legge nazionale, è una semplice ricopiatura, ma la legge nazionale evidentemente dice che dà l'incarico alle Regioni, che le Regioni "di regola" devono far questo, ma non può la Regione stessa ripetere: "di regola" io faccio questo! Non ha senso questo discorso qui! Vuol dire semplicemente che la Regione, su questo discorso, non vuole prendere posizione! Allora evidentemente va chiarito che questo comma, l'ultimo comma dell'articolo 1, evidentemente attraverso il mio emendamento significa che vengono adeguati i Distretti scolastici all'Associazione dei Comuni, all'Unità Sanitaria.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'emendamento?
Allora si passa alla votazione segreta dell'emendamento aggiuntivo prima del comma 3, all'articolo 1. Pallina bianca per chi è favorevole, pallina nera per chi è contrario all'emendamento. La votazione è nulla, va ripetuta. Essendo nulla anche questa seconda votazione segreta, ai sensi dell'articolo 76 che recita: "se anche la seconda votazione è dichiarata nulla, si procede a votazione per schede segrete"...mozione d'ordine?
La parola al Consigliere Mafrica, per mozione d'ordine.
Mafrica (P.C.I.) - Chiedo se è possibile fare una verificare del numero dei presenti.
Dolchi (P.C.I.) - Il numero dei presenti in sede di...adesso?
Mafrica (P.C.I.) - Siccome durante le votazioni buona parte dei Consiglieri si trovano nel retro dell'aula del Consiglio, io credo che il Consiglio debba continuare i suoi lavori, sempre, con costantemente con il numero legale, ecco! Non vedo perché alcuni Consiglieri debbano rimanere in aula, mentre altri...chiedo una verifica del numero dei presenti.
Dolchi (P.C.I.) - La Presidenza può rassicurare il Consigliere Mafrica, i 18 Consiglieri sono sempre stati presenti. Comunque la votazione ha dato più di 18 tra votanti e astenuti, per cui sarebbe stata valida, ma è nulla per il risultato che ha dato in base al conteggio delle palline bianche e delle palline nere. Si passa alla votazione segreta. Allora do l'esito della votazione concernente l'emendamento aggiuntivo di Riccarand, al 3° comma dell'articolo 1.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO CON SCHEDE
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: dieci
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: nove
Astenuti: ventitré
Scheda bianca: 1
Il Consiglio non approva.
Si tratta ora di prendere in esame, per l'approvazione, la sostituzione del 3° comma come previsto dall'emendamento presentato dall'Assessore Rollandin.
Emendamento
Articolo 1
(Ambiti territoriali)
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, di regola assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio".
C'è qualcuno che chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, io chiederei all'Assessore di illustrare il significato di questo suo emendamento al disegno di legge, perché avrà un significato se presenta un emendamento!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che si iscrivono? Allora la parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Non penso che serva a molto spiegare qualcosa, comunque il "di regola" variato rispetto al precedente testo che era stato presentato, in cui c'era scritto: "promuove l'adeguamento"...qui è stato riportato il "di regola" che c'è anche, come ho già detto prima, nel testo di legge...allora che si dica che noi demandiamo ancora a qualcun altro, però qui ha un senso, in quanto dice: "di regola assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione"...ora, chiaramente, siccome non è stato ancora...non è ancora stato fatto un livello, questa proposta viene ripresa e viene comunque messa questa possibilità per cui, se un domani ci sarà la necessità di adeguamento, o comunque avverranno dei cambiamenti tali da apportare...questo sarà possibile, in quanto questo sarà previsto...ecco, tutto lì.
Dolchi (P.C.I.) - Altri Consiglieri che chiedono la parola sull'emendamento?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ma qui, questo comma ha una sua importanza, non è certo un comma...non è roba da niente decidere, se due Distretti...no, appunto, infatti non mi rivolgo all'Assessore, ma mi rivolgo al Consiglio, perché è questo comma che decide se in Valle d'Aosta devono rimanere due Distretti o meno! Sta passando per indifferenza completa del Consiglio...
Io sono andato a cercarmi a casa un po' di giornali vecchi e mi sono trovato una copia di Nouvelles Valdôtaines del novembre 1976 che era interamente dedicata a questo problema dei Distretti scolastici in cui si faceva l'analisi interessante di come erano stati istituiti questi Distretti scolastici, si definiva la creazione di questi due Distretti scolastici che, così come erano stati fatti...il trionfo dell'assurdo, perché evidentemente anche allora c'erano sostanzialmente due tipi di proposte: una proposta di creare tre Distretti scolastici, e una proposta - essenzialmente dei Democratici Popolari - in cui qui il primo Distretto doveva coincidere con le Comunità Montane n. 1 e 2, il secondo con le Comunità Montane n. 3 e 4, più Aosta, e il terzo con le Comunità Montane n. 5, 6 e 7. Poi c'era l'altra proposta - fondamentalmente mi pare da parte del Partito Comunista - che era quella di creare due Distretti, di cui uno comprendente le Comunità Montane n. 1, 2, 3 e 4 di Aosta, più Aosta, e il secondo le Comunità Montane n. 5, 6 e 7. Ora, a fronte di queste due ipotesi che avevano un loro significato, una loro logica, la Giunta, la maggioranza di allora scelse, invece di fare una delimitazione che...appunto, giustamente, secondo me, è ben definito il "trionfo dell'assurdo"...ora noi ridiscutiamo di questo problema qua, e votiamo un comma in cui si decide se questi Distretti rimarranno o non rimarranno...questa cosa qui...sembra che evidentemente allora fosse un grosso problema, ma adesso suscita la disattenzione e l'indifferenza di tutto!
Ora, io non è che...perché voglio tirarla per le lunghe, ma è perché effettivamente qui ci sono dei problemi di enorme importanza che vengono, così, abbandonati, trascurati, tutto per dei giochi di potere che...perché tutti quanti sono interessati più al rapporto col tale partito, per il tale posto, e non si guarda invece la sostanza dei problemi!
Quanto poi all'emendamento posto dell'Assessore, ripeto che è un emendamento ridicolo. La legge nazionale dice: "la Regione di regola fa questo", cioè di regola adegua l'Unità Sanitaria...all'Unità Sanitaria. La Regione cosa deve fare? Deve dire se adegua o non adegua, non può ripetere come un asino "di regola adegua"! Cosa vuol dire? Adegua o non adegua? La Regione deve dirlo! Non ha senso questo emendamento qui, questo emendamento...l'unico significato di questo emendamento è di dire: noi, su questo, non vogliamo decidere, e quindi ripetiamo, e quindi trascriviamo quello...nazionale, e poi dopo si vedrà...la "politica del quarto d'ora", come qualcuno la chiama.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Io chiedo, a nome dei Consiglieri Bajocco, Mafrica, Tonino, Cout e Carral, la votazione a scrutinio segreto, per continuare quella che, a nostro avviso, è una forma democratica di dissenso nei confronti di un atteggiamento della maggioranza e della Giunta regionale. Questo non è un atteggiamento campanelliano, ma crediamo che sia anche questo un modo per difendere queste istituzioni qui, a cui crediamo.
Dolchi (P.C.I.) - Allora si passa...la parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - ...sapere dall'Assessore quali sono le altre unità di servizio di cui si fa cenno al termine del comma, perché oltre che per i Distretti evidentemente questo problema della delimitazione si pone per una serie di altre delimitazioni territoriali per il servizio. Vorrei sapere quali sono quelle, perché dal testo non si riesce a capire a che cosa ci si riferisce.
Dolchi (P.C.I.) - Vi sono altri? Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Mah, semplicemente per una dichiarazione, in quanto, valutando come si stanno svolgendo queste votazioni, e in considerazione del fatto...già considerato da me questa stamattina...dell'impossibilità materiale di valutare approfonditamente sia gli emendamenti da parte della Giunta, che quelli da parte del Consigliere Riccarand al disegno di legge, in considerazione di queste cose, dichiaro che mi asterrò dalle votazioni sugli emendamenti sia di un tipo che dell'altro. La stessa dichiarazione la faccio anche a nome - ne sono stato autorizzato - del Consigliere Tripodi.
Dolchi (P.C.I.) - Altri? L'Assessore Rollandin vuole precisare? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Le altre unità di servizio sono quelle assistenziali.
Dolchi (P.C.I.) - Allora metto in approvazione per scrutinio segreto - come è stato richiesto - l'emendamento dell'Assessore Rollandin, costituito dalla sostituzione del 3° comma, come distribuito a tutti i colleghi Consiglieri. La votazione è stata dichiarata nulla; ai sensi dell'articolo 85, si riprocede ad una seconda votazione per schede segrete immediatamente sull'approvazione dell'emendamento sostitutivo. Allora, la votazione avviene con palline bianche. Do l'esito della votazione concernente l'approvazione del comma sostitutivo del 3° comma dell'articolo 1.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO CON SCHEDE
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: ventisei
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciotto
Contrari: otto
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Essendo stato approvato l'emendamento proposto dall'Assessore Rollandin, scatta l'emendamento soppressivo della parola "di regola" imposta dal Consigliere Riccarand; pertanto il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulla soppressione della parola "di regola" contenuta nel comma sostitutivo che è stato adesso approvato.
Emendamento
Articolo 1
Sopprimere: "di regola".
C'è qualcuno che intende chiedere la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, ho già spiegato prima qual è il significato di questo emendamento, cioè il termine "di regola" è ricopiato dalla legge nazionale in cui si dà un compito alla Regione, in cui si dice: "fai una determinata cosa". È assurdo invece che questo termine, pari pari, venga riproposto in una legge regionale! Significa semplicemente che non si vuole prendere una decisione, che si vogliono semplicemente ritardare i tempi di questa decisione, che però, è evidentemente logico...con quelli che sono i contenuti della legge n. 833.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Se nessuno chiede la parola...allora la parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Per chiedere la votazione a scrutinio segreto, a nome dei compagni Bajocco, Mafrica, Tonino, Cout e Carral.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? La parola al Consigliere Voyat.
Voyat (U.V.) - Evidentemente per mostrare che chi non è capace a votare sono quelli dell'opposizione...evidentemente la maggioranza si astiene.
Dolchi (P.C.I.) - La seconda votazione per scrutinio segreto è da considerarsi nulla ai sensi dell'articolo 85. Allora, Consigliere Segretario, poiché è stata dichiarata nulla dai colleghi scrutatori la prima votazione sull'emendamento del collega Riccarand, si passa, ai sensi dell'articolo 85 e successive modificazioni avvenute al Regolamento, ad una seconda immediata votazione, con palline. Essendo stata dichiarata nulla anche la seconda votazione con le palline, si passa alla votazione per scheda segreta, ai sensi dell'articolo 76. Secondo comma del Consigliere Riccarand...c'è la soppressione della parola "di regola"...la votazione concernente l'emendamento del collega Riccarand.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO CON SCHEDE
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: otto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sei
Contrari: due
Astenuti: ventuno
Il Consiglio non approva.
Pertanto il Consiglio è chiamato a votare l'articolo 1 nel suo complesso. Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, io, evidentemente...dal momento che non è stato restituito nessuno degli emendamenti che ho presentato, anche quelli che erano di carattere semplicemente esplicativo, ritengo, oltre al fatto dell'impostazione di fondo di questo articolo, che esso sia negativo, e quindi voterò contro.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Tonino.
Tonino (P.C.I.) - Mah, io non sto a ripetere le motivazioni per cui voteremo contro all'articolo 1 della proposta di legge e, come nelle votazioni precedenti, anche in questo caso chiedo, a nome dei Consiglieri Bajocco, Mafrica, Tonino, Cout e Carral, la votazione a scrutinio segreto.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono altri? Allora si passa alla votazione segreta per l'approvazione dell'articolo. La votazione segreta con palline concernente l'approvazione dell'articolo 1 è stata dichiarata nulla, pertanto si procede immediatamente ad una nuova votazione. Ricordo: pallina bianca, voto favorevole; pallina nera, voto contrario. Anche la seconda votazione per scrutinio segreto con le palline è stata dichiarata nulla; pertanto si procede immediatamente ad una nuova votazione per schede segrete. Proclamo l'esito della votazione per schede segrete concernente l'approvazione dell'articolo 1 della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO CON SCHEDE
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: ventisei
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: otto
Astenuti: quattro (Lanivi, Lustrissy, Pollicini e Nebbia)
Il Consiglio approva.
Si passa alla trattazione dell'articolo 2.
La parola al Consigliere Tonino, per mozione d'ordine.
Tonino (P.C.I.) - Mah, io chiedo, Signor Presidente, a lei e al Consiglio, se è possibile fare una breve interruzione dei lavori del Consiglio, e se è possibile anche un incontro fra i Capi Gruppo per decidere sullo svolgimento dei lavori e sul proseguimento eventuale dei lavori. Se il Consiglio è d'accordo...credo che sia concretamente una possibilità per chiudere rapidamente questa discussione sulla legge.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono obiezioni alla sospensione? I colleghi Capi Gruppo sono d'accordo di riunirsi immediatamente nella sala vicina? Pregherei l'Assessore Rollandin di partecipare a questa riunione. Allora, eolleghi Consiglieri, la seduta è sospesa; è convocata immediatamente la Conferenza dei Capi Gruppo nella Sala delle Commissioni. Tutti i Capi Gruppo sono invitati a partecipare.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,14 alle ore 21,19.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, vi pregherei di prendere posto, devo fare una comunicazione; vorrei che i colleghi mi seguissero un attimo, perché si tratta di alcune informazioni che riguardano lo svolgimento dei lavori. Pertanto riprendiamo la seduta e, quale Presidente del Consiglio, sono stato incaricato sia dalla Conferenza dei Capi Gruppo, sia dai Presidenti delle Commissioni Affari Generali e Sanità di informarvi su quanto è stato concordato, e che ha trovato il consenso di tutti i presenti alla riunione che è stata fatta.
Allora, si propone che domani mattina, alle ore 8,30, si riuniscano - per convocazione verbale che fa il Presidente del Consiglio a nome del Presidente Manganone e del Presidente Péaquin - le Commissioni Affari Generali e Sanità, allargate a tutti i Capi Gruppo che non fanno parte di queste due Commissioni, affinché siano informati dei lavori. Queste due Commissioni lavoreranno per tutta la mattinata e si auspica che possano prendere in esame tutti gli emendamenti che sono stati presentati ed avere tutti i chiarimenti che avrebbero dovuto già formare oggetto di dibattito nelle Commissioni Sanità o Affari Generali.
Il Consiglio pertanto si riunirà nuovamente domani pomeriggio alle ore 15,30 precise, e proseguirà i suoi lavori partendo dall'esame dell'articolo 2. In base a quanto è stato concordato dalla maggioranza dei componenti la riunione, le votazioni...domani pomeriggio, dalle 15,30 in avanti, su quegli emendamenti che eventualmente saranno ancora sottoposti all'esame del Consiglio...avverranno per votazione palese, così come per votazione palese avverranno le approvazioni degli articoli. Si procederà ad un'unica votazione segreta, quella prescritta dal Regolamento che riguarda il complesso della legge. Penso di aver detto tutto. Domattina, quindi, le due Commissioni, alle ore 8,30, allargate ai Capi Gruppo che non fanno parte di queste Commissioni...alle 15, 30.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, volevo solo fare una precisazione sulla comunicazione del Presidente del Consiglio, nel senso che da quanto ha detto all'inizio non era esattamente quello che è venuto fuori...io, personalmente, anche se la maggioranza ha ritenuto di esprimere questa posizione illustrata adesso dal Presidente del Consiglio, io personalmente ho dichiarato che non condividevo questo tipo di soluzione.
Dolchi (P.C.I.) - Ti ho detto la maggioranza dei partecipanti alla riunione...pertanto, colleghi Consiglieri...allora raccomando ai membri della Commissione Affari Generali e Sanità la puntualità alle 8,30 domani mattina. Il Consiglio è convocato per domani alle 15,30. La seduta è sospesa.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 21,23.
