Oggetto del Consiglio n. 27 del 20 marzo 1959 - Verbale

OGGETTO N. 27/59 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE E DEL RELATIVO PERSONALE.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente proposta di modificazioni al disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale, approvato con deliberazione consiliare n. 144 del 10 dicembre 1958, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione n. 144, in data 10 dicembre 1958, il Consiglio regionale ha approvato un disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

In merito al disegno di legge il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 15 gennaio 1959 prot. n. 2602, ha comunicato quanto segue:

"Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale regionale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, mi pregio rinviare il disegno di legge regionale indicato in oggetto, approvato da codesto Consiglio regionale nell'adunanza del 10 dicembre 1958 e qui acquisito il 17-12-1958.

Di vero, il provvedimento suddetto, con l'istituire un ruolo statale speciale per la Valle d'Aosta, nel quale si dovrebbe inquadrare il personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle Scuole materne, elementari e medie della Regione e trasferire il personale di ruolo in servizio nelle Scuole pubbliche esistenti nella Regione all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, eccede i limiti di competenza della Regione che ha in materia una potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (art. 3 lett. g dello Statuto speciale), ed è in contrasto con l'art. 3, comma secondo, del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946 n. 365 che consente alla Regione di istituire ruoli regionali.

Tale illegittimità si riflette su tutto il provvedimento, a riguardo del quale si rileva, inoltre, che esso rinvia ad una legge nazionale per attuare una norma regionale; che omette qualsiasi indicazione circa la assunzione dell'onere finanziario e dei mezzi relativi di copertura e che la scelta di alcuni componenti del Consiglio Scolastico regionale avviene in difformità di quanto è stato stabilito con l'art. 6 del D.L.C.P.S. 11-11-1946 n. 365".

In seguito ai soprariportati rilievi del Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento, sebbene da ritenersi non accoglibili, sono intercorse intese tra la Presidenza della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, e i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione, allo scopo di addivenire alla sollecita approvazione ed alla emanazione del disegno di legge in esame, con qualche modificazione.

In relazione alle intese intercorse, si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio il seguente nuovo disegno di legge regionale, recante modificazioni al testo di disegno di legge già approvato nell'adunanza del 10 dicembre 1958.

(OMISSIS: Segue disegno di legge regionale riportato in calce alla deliberazione).

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce quanto segue:

"Come sapete, nell'adunanza del 10-12-1958 il Consiglio regionale approvava, a maggioranza di voti favorevoli, una legge regionale che recava norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

Detta legge veniva trasmessa, per il visto di legittimità, al Presidente della Commissione di Coordinamento che, però, con lettera in data 15-1-1959 - prot. n. 2602, l'ha rinviata, senza provvedimento, al Presidente del Consiglio regionale a' sensi del penultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto regionale.

Il rinvio è dovuto al fatto che il Ministero della Pubblica Istruzione ha sollevato eccezioni circa la nostra competenza ad emanare siffatta legge regionale, affermando che il Consiglio regionale aveva ecceduto nel suo potere di legiferazione nel formulare una legge costitutiva di ruoli statali di carattere speciale per la Valle d'Aosta.

L'articolo 3 dello Statuto regionale stabilisce che per le materie inerenti all'istruzione materna, elementare e media la Regione ha una potestà legislativa di 2° grado, il che significa che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti stabiliti nell'articolo 2, per adattarle alle condizioni regionali.

Altre eccezioni sono state sollevate circa la questione del finanziamento delle spese relative alle retribuzioni degli Insegnanti e circa la composizione del Consiglio scolastico regionale.

Queste due ultime eccezioni sono infondate e costituiscono, comunque, rilievi di poca importanza,- il rilievo essenziale concerne la questione della nostra competenza, o meno, ad emanare la menzionata norma di legge.

La Giunta non è assolutamente d'accordo sulle osservazioni formulate dal Presidente della Commissione di Coordinamento, osservazioni che, come appare dalla lettura della lettera, sono veramente contradittorie "in terminis".

Allo scopo di addivenire il più, sollecitamente possibile alla risoluzione di questo problema, che è tanto sentito da tutti gli Insegnanti della Valle, ci siamo premurati di prendere contatto, appena possibile, con gli Organi Ministeriali competenti.

Eravamo, come è noto, in piena crisi ministeriale, perché il Ministero Fanfani era caduto e non si sapeva chi sarebbe succeduto all'Onorevole Moro nella carica di Ministro della Pubblica Istruzione.

Superata la crisi, con la costituzione del nuovo Ministero, a ricoprire tale carica veniva chiamato, per nostra grande fortuna, il Senatore Medici, il quale è affezionato alla Valle d'Aosta e ne conosce molto bene i problemi.

Egli mi ha ricevuto immediatamente e ha dato subito incarico ai suoi uffici di mettersi in contatto con la Presidenza della Giunta e con l'Assessorato della Pubblica Istruzione della Valle d'Aosta e si è formulato, in sede ministeriale, un nuovo disegno di legge per evitare discussioni dal punto di vista costituzionale e giuridico e per avere la sicurezza che detto disegno di legge, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale, avrebbe potuto seguire sollecitamente il suo iter attraverso gli organi di controllo dello Stato.

Lo schema di disegno di legge inviatomi dal Ministero della Pubblica Istruzione è esattamente quello che è oggi sottoposto al riesame del Consiglio, per l'approvazione, testo che, come già la volta precedente, è stato da me sottoposto all'esame degli Organi Sindacali della Scuola che, in data 15-3-1959, mi hanno fatto pervenire la seguente lettera:

"La Giunta d'intesa della Scuola valdostana, - formata dal Sindacato Nazionale Scuole elementari, dal Sindacato Presidi e Professori di ruolo, dal Sindacato Nazionale Scuola media -, riunitasi il giorno 15 marzo 1959, dopo aver preso visione della lettera in data 15 gennaio 1959 del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con la quale veniva rinviato il disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale, esprime il proprio rammarico per la mancata approvazione del progetto stesso e soprattutto per i motivi che l'hanno determinato, motivi di cui non si può non rilevare la contradittorietà e che pertanto non possono essere riconosciuti validi.

La Giunta stessa, tuttavia, è lieta di prendere atto della solerzia della S. V. che, pur con le numerose difficoltà di ordine politico relative alla recente crisi governativa, è riuscita a concordare, di concerto con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione, un nuovo progetto che, pur ispirato agli stessi principi del precedente, non dovrebbe più offrire alcuna possibilità di rilievi da parte del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento.

Ciò premesso, la Giunta d'intesa sindacale della Scuola valdostana Le esprime, unitamente ai più sinceri e doverosi ringraziamenti, la propria approvazione per il nuovo disegno di legge già approvato nella seduta del 10 dicembre 1958.

Peraltro, la Giunta non può tralasciare di segnalare che ritiene sempre valido l'impegno della S. V., assunto precedentemente, di provvedere alla sistemazione del personale non insegnante attualmente in servizio sulla base del mantenimento della qualifica di impiegato statale, nella sua attuale sede di servizio.

Si segnalano, infine, in relazione a quanto disposto dal nuovo progetto, alcuni punti che vengono elencati in apposito allegato".

Voi avrete certamente rilevato, - esaminando attentamente il nuovo disegno di legge, - che i principi informatori sono identici a quelli del precedente disegno di legge e questo è essenziale.

Il nostro scopo è di evitare qualsiasi discussione in ordine alla possibilità da parte della Regione di emanare una legge nelle materie della lettera g) dell'articolo 3 dello Statuto e, poiché la costituzione di un ruolo speciale statale per la Valle d'Aosta poteva venire interpretato da qualche cultore esasperato di diritto costituzionale come un pericolo per l'unità della Scuola, si è pensato di istituire, anzichè un ruolo, "un albo speciale del personale direttivo e insegnante di ruolo statale in servizio nelle Scuole di istruzione primaria e secondaria della Regione Valle d'Aosta".

Il principio informatore però, ripeto, è sempre lo stesso.

È stato aggiunto in questo disegno di legge un articolo (articolo 6) riguardante la questione finanziaria, cioè il finanziamento della spesa per la retribuzione degli Insegnanti, che dice: "Il trattamento economico spettante al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle scuole, di cui all'art. 1, è a carico della Regione, la quale fa fronte al conseguente onere con le entrate previste dall'art. 2 della legge statale 29 novembre 1955, n. 1179".

Desidero prevenire qualche obiezione che potrebbe eventualmente essere fatta dai nostri oppositori, obiezione, evidentemente, di carattere formale e non sostanziale, perché sono sicuro che essi avranno studiato in profondità la legge e si saranno certamente convinti che la legge è attuabile e viene veramente incontro non soltanto alle necessità e ai desideri del Corpo insegnante ma, ciò che anche conta, viene pure incontro alle necessità e agli interessi della Scuola valdostana.

Qualcuno obietterà che la Giunta aveva compiuto un atto di forza, nella passata adunanza del 10 dicembre 1958, facendo approvare dal Consiglio il precedente disegno di legge senza sottoporlo prima all'esame di una Commissione consiliare ed eccepirà che, se la questione fosse stata passata al vaglio di una Commissione, forse le cose sarebbero andate meglio.

Ad una tale obiezione, se verrà fatta, risponderò che essa è totalmente priva di fondamento, perché, in ordine alla questione della istituzione di un "ruolo statale speciale per la Valle d'Aosta", che era il vero principio informatore di detta legge, nessun rilievo od osservazione poteva essere formulato dalla Commissione che fosse stata incaricata di esaminare il disegno di legge.

Nell'odierno disegno di legge si parla di albo, anziché di ruolo, ma il principio informatore è sempre lo stesso.

Noi avremmo potuto benissimo seguire un'altra strada, cioè ripresentare al Consiglio "sic et simpliciter" la legge che il Presidente della Commissione di Coordinamento ci aveva restituito per il riesame, lasciando così al Governo la responsabilità di impugnare questa legge davanti alla Corte Costituzionale, sede in cui noi avremmo potuto discutere della legittimità, o meno, delle eccezioni sollevate in ordine alla legge.

Però, avendo appreso presso il Ministero della Pubblica Istruzione che le osservazioni erano state formulate non già dagli organi più alti e da un punto di vista costituzionale, ma che erano state stilate dagli uffici ministeriali in un periodo particolarmente delicato, ho capito che era molto meglio venire ad un accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione al fine di poter presentare al Consiglio una legge modificata nella forma in alcune disposizioni, ma che mantiene il suo principio informatore.

In effetti, la sostanza è identica, soltanto che, invece di ruoli, si parla di albi. Noi cerchiamo sempre di non fare solo della teoria e di essere delle persone pratiche; ed ecco perché sottoponiamo al Consiglio il nuovo testo della legge che, come già detto, è stata concordata con il Ministero della Pubblica Istruzione.

Noi confidiamo veramente che detta legge avrà un iter sollecito e pacifico, semprechè naturalmente sia approvata dal Consiglio".

Il Consigliere BARONE rileva che il problema avrebbe forse potuto avere una soluzione più veloce se fosse stato sottoposto allo studio di una Commissione consiliare, perché detta Commissione avrebbe potuto anche avvalersi dell'esperienza di sindacalisti per lo studio del problema.

Auspica che questo nuovo disegno di legge non incontri remore, di modo che possa essere finalmente e felicemente risolto un problema che si trascina ormai da troppi anni e che ha dato adito a tante diatribe in materia di ordinamento scolastico in Valle d'Aosta.

Il Consigliere BARMASSE dà atto che il nuovo disegno di legge è stato elaborato con molta cura e constata che esso non differisce, sostanzialmente, dal precedente che aveva avuto il consenso dei Sindacati della Scuola.

Precisa che detto disegno di legge viene incontro alle giuste aspirazioni degli Insegnanti Valdostani, equiparandoli agli Insegnanti delle altre Regioni ed esprime l'avviso che possa quindi essere approvato dal Consiglio, con l'intesa però che il regolamento per l'applicazione della legge dovrà essere elaborato da una Commissione consiliare prima di essere sottoposto alla approvazione del Consiglio.

Il Consigliere FORMENTO si dichiara molto lieto che l'attivo interessamento del Presidente della Giunta, Bondaz, e dei suoi collaboratori abbia portato a buon fine una annosa questione, la cui soluzione era auspicata da tutti nell'interesse del Corpo insegnante valdostano.

Esprime l'augurio che gli educatori valdostani sappiano esserne grati e auspica che possa finalmente ritornare nell'animo di tutti quella serenità che è indispensabile per un proficuo lavoro nell'interesse generale della Valle d'Aosta.

Il Consigliere MANGANONI rileva che nella seduta del 18 dicembre 1958 i Consiglieri della minoranza avevano protestato energicamente perché la Giunta, ignorando del tutto la prassi seguita da dodici anni ad oggi, aveva elaborato e sottoposto all'approvazione del Consiglio un disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale, senza sottoporlo prima al vaglio di una Commissione consiliare.

Ritiene che, se la questione fosse stata esaminata e approfondita da una Commissione consiliare, sarebbero forse stati eliminati gli scogli che hanno dato origine ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento.

Lamenta che anche questa volta il Consiglio sia stato messo di fronte al fatto compiuto, poiché la Giunta ha deliberatamente ignorato la sopramenzionata prassi, mentre aveva tutto il tempo di sottoporre la questione all'esame di una Commissione, poiché la lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento in cui viene rinviato il precedente disegno di legge reca la data del 15 gennaio 1959 e il nuovo disegno di legge viene portato in Consiglio solamente oggi, 20 marzo.

Fa presente che anche l'altra volta il Presidente della Giunta, Bondaz, aveva accennato ad accordi con il Ministro della Pubblica Istruzione; ma che il disegno di legge è stato, tuttavia, restituito ugualmente senza visto.

Augura che questa volta gli accordi presi con il Ministro della Pubblica Istruzione, On.le Medici, abbiano un maggior valore di quelli precedenti, di modo che la legge possa seguire felicemente il suo iter.

Precisa che i Consiglieri della minoranza non erano contrari al precedente disegno di legge e che la loro astensione dal voto nella seduta del 18 dicembre 1958 aveva la sua ragione d'essere nel fatto che la Giunta aveva violato la prassi sopramenzionata.

Conclude, dichiarando che, - essendo i rappresentanti dei principali interessati, cioè degli Insegnanti, d'accordo sul disegno di legge in esame che viene a risolvere, dopo anni di attesa e di promesse, una annosa questione, - i Consiglieri della minoranza approvano detto disegno di legge, a condizione che le norme sancite dallo Statuto, ed in particolare quelle concernenti la lingua francese, siano rispettate e ad esse sia poi ispirato il regolamento di applicazione di questa legge, regolamento che dovrà essere elaborato attraverso una Commissione consiliare di studio.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premette che non era difficile prevedere quello che sarebbe stato detto dal Consigliere Manganoni e osserva che è bene, intanto, prendere atto della evoluzione sostanziale avvenuta nel Consigliere Manganoni dal 10 dicembre 1958 ad oggi.

Ritiene, però, opportuno di riconfermare, ancora una volta, che la Giunta non ha mai pensato di scavalcare il Consiglio, perché anche se la questione non è stata prima esaminata da una Commissione consiliare che, egli osserva, non sarebbe altro che una emanazione del Consiglio regionale, nell'adunanza del 10 dicembre 1958 il Consiglio aveva esaminato e discusso, articolo per articolo, il disegno di legge e lo aveva poi approvato nel suo complesso.

Ciò prova, - egli osserva -, che il Consiglio non è stato affatto scavalcato.

Rileva poi che non sempre si è seguita la prassi di sottoporre i disegni di legge al vaglio di una Commissione consiliare prima di portarli in Consiglio e fa presente che, nel caso ora in discussione, si è ritenuto che ciò fosse inutile, perché il disegno di legge era stato studiato ed elaborato unitamente ai Sindacati delle categorie interessate, che avevano particolare competenza in materia.

Comunica di essere personalmente dell'avviso che la nomina di una Commissione consiliare avrebbe significato soltanto perdita di tempo nel presente caso, perché la Commissione non avrebbe potuto modificare gran che quello che era stato già fatto e, soprattutto, non avrebbe mai pensato alla possibilità di modificare la dizione "ruolo statale speciale" in "albo speciale", che è un mezzo a cui si è fatto ricorso per venire presto incontro alle necessità della Scuola in Valle d'Aosta.

In merito al rilievo secondo cui la Giunta avrebbe avuto tutto il tempo, dal 15 gennaio scorso ad oggi, di sottoporre la questione all'esame di una Commissione consiliare, osserva che, pur ammettendo che si fosse dato incarico ad una Commissione di studiare la questione, la Commissione avrebbe lavorato praticamente sulla sabbia, perché, con tutta probabilità, il disegno di legge sarebbe stato respinto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Ritiene che si sia fatto molto meglio a prendere preventivi accordi, - come ha fatto la Presidenza della Giunta -, con l'organo tecnico ministeriale al cui setaccio dovrà passare la legge, in quanto si ha la garanzia che la legge seguirà il suo libero corso.

Precisa che anche per il nuovo disegno di legge non è stato scavalcato il Consiglio, poiché, come già osservato, il Consiglio esaminerà il disegno di legge articolo per articolo e ogni Consigliere avrà la possibilità di fare le sue osservazioni.

Sottolinea che la Giunta ha scelto la via pratica per giungere alla sollecita definizione dell'importante problema.

Circa la questione della lingua francese, comunica che le disposizioni della legge in esame sono di tutto riposo per quanto riguarda i principi del bilinguismo consacrati nello Statuto regionale.

Fa presente che, anche per questo problema, la Giunta ha voluto affermare reiteratamente i principi che sono sanciti nei decreti legislativi antecedenti allo Statuto e nello Statuto stesso.

Riferisce di aver preso atto delle dichiarazioni con le quali i Consiglieri Manganoni e Barone affermano di essere d'accordo sull'impostazione della legge in esame.

Comunica di aver quindi ora la convinzione che il Consiglio approverà la legge e confida che la legge stessa seguirà il suo sollecito corso e potrà essere al più presto promulgata.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX demande que le Président de la Junte et l'Assesseur à l'Instruction Publique déclarent et expliquent si la compétence administrative des organes régionaux, et par conséquent aussi de l'Assesseur à l'Instruction Publique, après la promulgation de cette loi restera comme avant.

Mr. le Présidente de la Junte, BONDAZ, répond affirmativement.

Il souligne que cette loi, qui ne peut changer les dispositions du Statut, établit uniquement des normes en ce qui concerne la situation juridique des Enseignants et établit que le Surintendant aux Etudes est nommé à la suite d'un concours par titres et examens.

Il fait noter que le ban de concours prévoit, entre autre, deux épreuves écrites et une orale de langue française, selon les modalités qui seront établies par le Conseil régional.

Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX communique d'avoir pris acte des éclaircissement donnés par Mr. le Président de la Junte, Bondaz, et déclare qu'elle donnera son vote favorable au projet de loi.

Il Consigliere MANGANONI rileva che, secondo quanto affermato dal Presidente della Giunta, Bondaz, nel Consigliere Manganoni vi sarebbe stata una notevole evoluzione dal 10 dicembre 1958 ad oggi.

Contesta una tale affermazione, precisando che nessuna evoluzione vi è stata né in lui né negli altri Consiglieri della minoranza, in quanto essi non sono mai stati contrari, neanche nella passata seduta, alla legge in questione, come risulta dalla dichiarazione di voto fatta in detta seduta.

Precisa che nell'adunanza del 18 dicembre 1958 i Consiglieri di minoranza hanno sollevato una questione di procedura e si sono astenuti dalla votazione per protesta contro la violazione di una prassi procedurale. Fa presente che anche questa volta la procedura è stata violata e che, se il Consiglio non fosse alla vigilia della scadenza del suo mandato, essi si asterrebbero nuovamente dal votare anche oggi per protesta contro tale violazione.

In merito al rilievo secondo cui la Commissione consiliare, qualora fosse stata nominata, non avrebbe certamente pensato a modificare la dizione "ruolo speciale" in "albo speciale", rammenta che la minoranza aveva già fatto notare fra l'altro, nella seduta del 18 dicembre 1958, che qualche norma del disegno di legge avrebbe potuto forse essere in contrasto con il D.L.C.P.S. 11-11-1946 n. 365, che prevedeva la istituzione di ruoli regionali degli Insegnanti da parte della Amministrazione della Valle.

Fa notare, in proposito, che uno dei motivi addotti dal Presidente della Commissione di Coordinamento, a giustificazione del rinvio del disegno di legge, è appunto quello che il disegno di legge regionale sarebbe in contrasto con l'articolo 3 del D.L.C.P.S. 11-11-1946 n. 365.

Circa l'affermazione che la Giunta non ha scavalcato il Consiglio neppure questa seconda volta, osserva che in sede di Commissione le questioni possono essere approfondite e discusse con tutta tranquillità, mentre in sede di Consiglio la cosa è diversa perché, fra l'altro, bisogna fare i conti anche con il tempo disponibile.

Conclude, dichiarando che la posizione assunta oggi dai Consiglieri di minoranza è pienamente coerente alla posizione da essi tenuta nella seduta del 10 dicembre 1958 e ribadisce, quindi, che nessuna evoluzione vi è stata in essi.

Il Presidente, PAREYSON, dichiara chiusa la discussione di carattere generale sul disegno di legge e invita il Consiglio a passare alla discussione e alle votazioni dei singoli articoli del disegno di legge (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione ( Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 2 - Il Consigliere BARONE chiede se l'obbligo della conoscenza della lingua francese sia prescritto soltanto per gli Insegnanti che saranno trasferiti dall'organico del ruolo statale all'albo speciale regionale, o se sia richiesto anche per coloro che prestano attualmente servizio nelle Scuole della Regione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, ricorda che l'obbligo della conoscenza della lingua francese è prescritto indistintamente per tutti gli Insegnanti, senza eccezione alcuna, e ne illustra le ragioni.

Informa, a questo proposito, che nel disegno di legge non vi è alcuna norma che si riferisca agli Insegnanti dichiarati idonei.

Riferisce che la Giunta non ha ritenuto opportuno di apportare una modificazione di forma, anche minima, al disegno di legge ministeriale per evitare che vengano poi sollevate eccezioni e per ottenere così che il disegno di legge possa ottenere il visto di legittimità.

Afferma, però, che il problema della idoneità sarà affrontato dall'Amministrazione regionale perché è intendimento dell'Amministrazione che gli Insegnanti dichiarati idonei possano entrare negli albi speciali regionali.

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale ad unanimità di voti favorevoli.

Articoli 3, 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 6 - Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che nell'articolo in discussione vi è una lacuna per quanto riguarda il personale non insegnante, precisa che l'Amministrazione regionale intende assicurare anche al personale non insegnante il mantenimento dei diritti acquisiti.

Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli.

Articoli 7, 8 e 9 - Si dà atto che gli articoli 7, 8 e 9 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Articolo 10 - Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, previ chiarimenti forniti dal Presidente della Giunta, BONDAZ, su richiesta del Consigliere BARONE, in merito alla nomina del Consiglio scolastico.

Articoli 11, 12 e 13 - Si dà atto che gli articoli 11, 12 e 13 sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione, nel suo complesso, del sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 3 lettera g ), 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

veduta la propria deliberazione n. 144, del 10 dicembre 1958, ed a parziale modifica di quanto già stabilito con la deliberazione stessa;

con voti favorevoli ventinove e voti contrari due, espressi mediante votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentuno) scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo;

DELIBERA

di approvare il seguente nuovo testo-disegno di legge regionale recante norme per l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale:

Disegno di legge regionale n. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : NORME PER L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE E DEL RELATIVO PERSONALE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituito un Albo speciale del personale direttivo e insegnante di ruolo statale in servizio nelle Scuole d'istruzione primaria e secondaria della Regione Valle d'Aosta.

La tenuta dell'albo è affidata alla Sovrintendenza scolastica della Regione.

Art. 2

Nell'albo speciale sono iscritti l'ispettore scolastico, i direttori didattici e gli insegnanti elementari attualmente in servizio nelle Scuole d'istruzione primaria e quelli che ad esse saranno assegnati, in conformità delle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del personale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l'insegnamento nelle Scuole della Valle d'Aosta.

Sono altresì iscritti nell'albo speciale i capi d'istituto e i professori attualmente in servizio di ruolo nelle Scuole d'istruzione secondaria e coloro che saranno assegnati nelle Scuole stesse dal Ministero della P.I., nei limiti dei posti vacanti, nell'organico dei singoli istituti, in conformità alle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del per sonale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l'insegnamento nelle Scuole della Valle d'Aosta.

Art. 3

L'iscrizione nell'albo indica, senza pregiudizio della progressione in carriera, le posizioni di anzianità acquisite dagli interessati e il trattamento economico che ad essi compete all'atto dell'iscrizione.

Art. 4

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori iscritti nell'albo speciale continuano ad appartenere ad ogni effetto ai ruoli statali. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere stabilite dalle leggi statali.

Art. 5

L'assunzione ed il trattamento del personale direttivo ed insegnante non di ruolo sono disciplinati dalle norme statali che regolano la materia, integrate da norme stabilite dal Consiglio regionale.

Art. 6

Il trattamento economico spettante al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle Scuole di cui all'art. 1, è a carico della Regione, la quale fa fronte al conseguente onere con le entrate previste dall'art. 2 della legge statale 29 novembre 1955, n. 1179.

Art. 7

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori che cessano dal servizio nelle Scuole indicate dall'art. 1 sono cancellati dall'albo speciale, ferma restando, ad ogni possibile effetto, la indicazione del servizio prestato nell'ambito della Valle d'Aosta.

Art. 8

Le funzioni dalla legge attribuite ai Provveditori agli studi sono esercitate, nella Regione Valle d'Aosta, dal Sovrintendente agli studi, il quale osserva le norme statali che disciplinano la attività amministrativa dei Provveditori agli studi.

Art. 9

Il Sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta è nominato in base a concorso per titoli ed esami. Nel bando di concorso saranno previste due prove scritte ed una orale di lingua francese secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio regionale. Al concorso possono partecipare i presidi titolari di Scuole secondarie, i professori di ruolo che abbiano esercitato l'insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, i funzionari della Regione che posseggano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di Provveditori agli studi nel territorio della Repubblica, coloro che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi presso Sovraintendenze o Provveditorati provinciali agli studi.

L'eventuale incarico di Sovrintendente agli studi per la Regione può essere conferito soltanto a persona in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Il posto di Sovraintendente può anche essere attribuito per comando del Ministero della Pubblica Istruzione ad un Provveditore o ad un Vice Provveditore agli studi dei ruoli statali, su richiesta della Amministrazione regionale.

Art. 10

Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate ad un Consiglio scolastico regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale e, così composto:

1) L'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Presidente.

2) Il Sovraintendente agli studi della Regione.

3) Un professore dell'Istituto Magistrale designato dai colleghi.

4) Un maestro elementare ordinario designato dai colleghi.

5) Un rappresentante del Comune di Aosta designato dalla Giunta comunale.

6) Due rappresentanti dei Comuni della Valle designati secondo le norme che saranno emanate dal Consiglio regionale.

Fanno inoltre parte del Consiglio scolastico, intervenendo alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

1) Il Medico regionale.

2) L'Ingegnere capo della Regione, od un suo rappresentante.

Art. 11

I componenti del Consiglio scolastico regionale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 12

Contro i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del personale inquadrato nell'albo speciale della Valle d'Aosta, è ammesso ricorso secondo le modalità contemplate dai rispettivi stati giuridici.

Art. 13

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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