Oggetto del Consiglio n. 17 del 27 febbraio 1959 - Verbale

OGGETTO N. 17/59 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE STATALE 29-12-1956 N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ARTIGIANI CONTRO LE MALATTIE. - MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito alla proposta di modificazione dell'articolo 4 del disegno di legge regionale - approvato dal Consiglio nella seduta del 10-12-1958 (oggetto n. 152) - recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge dello Stato 29-12-1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con allegato nuovo disegno di legge, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione del Consiglio regionale n. 152 del 10-12-1958 è stato approvato l'allegato disegno di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge dello Stato 29-12-1956 n. 1533 per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 15-1-1959 prot. n. 2610, ha restituito senza visto il disegno di legge regionale in esame, rilevando che la norma dell'articolo 4 è in contrasto con il terzo comma dell'art. 1 della legge 29-12-1956, n. 1533, in quanto preclude agli interessati il diritto di optare tra le diverse forme di assistenza.

Il richiamato articolo 1 della legge n. 1533 prevede, infatti, quanto segue:

"L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge".

Il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento ha fatto presente l'opportunità che, secondo quanto proposto dal Ministero del Lavoro, il menzionato articolo 4 del disegno di legge regionale sia sostituito dal seguente nuovo testo di articolo 4:

"I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell'Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29-12-1956, n. 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall'Amministrazione regionale a norma della presente legge".

Si propone al Consiglio di aderire alla proposta di modificazione dell'articolo 4 del disegno di legge regionale in questione e di approvare il seguente nuovo disegno di legge recante la proposta sostituzione dell'articolo 4, a parziale modificazione di quanto già stabilito con deliberazione consiliare n. 152 del 10-12-1958:

Legge regionale 1958 n. :

NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533 PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione provvede alla integrazione dell'assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'art. 23 - V° comma della legge 29 dicembre 1956 n. 1533.

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli E.C.A. e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, per il controllo e l'approvazione.

Articolo 3

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo dell'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 23 lettera C) della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa Mutua regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di Lire 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibili ai sensi della legge 29 dicembre 1956 n. 1533.

La quota annua integrativa di Lire 500 può essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell'assistenza sanitaria, su richiesta dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale degli Artigiani.

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo si provvede ogni anno, in base alle risultanze al 31 dicembre degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del D. M. 18-4-1958.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell'Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29-12-1956, n. 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall'Amministrazione regionale a norma della presente legge.

Articolo 5

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione.

La spesa di Lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione: "Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani".

Articolo 6

Il controllo delle somme annualmente erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di contributi per l'assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge è demandato all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

Articolo 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Disegno di legge regionale n. 9 approvato dal Consiglio nell'adunanza del 10-12-1958.

Legge regionale 1958 n.

NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533 PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione provvede alla integrazione dell'assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'art. 23 - V comma della legge 29 dicembre 1956 n. 1533.

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli E.C.A. e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, per il controllo e l'approvazione.

Articolo 3

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo dell'assistenza sanitaria, di cui all'articolo 23 lettera C) della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa Mutua regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di Lire 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistitili ai sensi della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

La quota annua integrativa di Lire 500 può essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell'assistenza sanitaria, su richiesta dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale degli Artigiani.

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo si provvede ogni anno, in base alle risultanze al 31 dicembre degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del D.M. 18-4-1958.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Non sono ammesse all'iscrizione negli elenchi degli artigiani di cui ai precedenti articoli 2 e 3 le persone che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Articolo 5

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione.

La spesa di Lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione: " Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani".

Articolo 6

Il controllo delle somme annualmente erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di contributi per l'assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge è demandata all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

Articolo 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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L'Assessore MASCHIO illustra la relazione soprariportata e sottolinea l'opportunità che il Consiglio approvi il nuovo disegno di legge predisposto dalla Giunta, disegno di legge che si differenzia da quello approvato con deliberazione n. 152 del 10 dicembre 1958 soltanto per quanto riguarda l'articolo 4 che, in accoglimento della proposta formulata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, viene formulato come segue:

"I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell'Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29-12-1956, n. 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall'Amministrazione regionale a norma della presente legge".

Il Consigliere MANGANONI rileva che nella seduta del 10-12-1958, in cui fu approvato per la prima volta il disegno di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge statale 29-12-1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani contro le malattie, i Consiglieri della minoranza lamentarono il fatto che detto disegno di legge era stato sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio senza essere stato esaminato prima da una Commissione consiliare.

Osserva che, se per il disegno di legge in questione fosse stata seguita la prassi normale, la Commissione consiliare avrebbe forse notato la discordanza che è stata rilevata dal Presidente della Commissione di Coordinamento e, così, si sarebbe perso meno tempo evitando di riportare una seconda volta la questione in Consiglio.

Dichiara, comunque, che i Consiglieri della minoranza concordano sulle proposte della Giunta.

L'Assessore MASCHIO dichiara di concordare, in linea di massima, sull'opportunità che gli schemi dei provvedimenti legislativi vengano sottoposti al vaglio di competenti Commissioni consiliari prima di essere sottoposti al Consiglio per l'approvazione.

Osserva peraltro che, nel caso in discussione, non si sarebbe fatto più presto perché se il Consiglio, in accoglimento della richiesta dei Consiglieri della minoranza, avesse rinviato il disegno di legge all'esame di una Commissione, nella menzionata seduta del 10-12-1958 si sarebbe tutto al più proceduto alla nomina della Commissione incaricata dello studio e della elaborazione di tale disegno di legge.

Osserva che, non essendo più stato convocato il Consiglio da tale data ad oggi, il disegno di legge elaborato dalla Commissione sarebbe stato sottoposto all'esame e approvazione del Consiglio soltanto nell'adunanza odierna.

Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 2, 3, 4, e 31 dello Statuto speciale della Regione della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

veduta la propria deliberazione n. 152 del 10-12-1958, relativa all'approvazione di legge regionale recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29-12-1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani contro le malattie;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trenta; scrutatori i Consiglieri Signori: DIEMOZ Alberto, LAURENT Giuseppe e NICCO Anselmo);

DELIBERA

di approvare ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, il seguente nuovo disegno di legge regionale, recante norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29-12-1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani:

Disegno di legge regionale n. 1

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1959 n. :

NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533 PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Regione provvede alla integrazione dell'assistenza mutualistica-sanitaria a favore degli artigiani della Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° gennaio 1959, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'Amministrazione regionale assume a suo carico, parzialmente o totalmente, il contributo capitario annuo dovuto dagli artigiani che si trovano in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'art. 23 - V° comma della legge 29 dicembre 1956 n. 1533.

Gli elenchi degli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno debbono essere compilati dagli E.C.A. e inviati entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, per il controllo e l'approvazione.

Articolo 3

Per il finanziamento della spesa per il maggior costo della assistenza sanitaria, di cui all'articolo 23 lettera C) della sopracitata legge, l'Amministrazione regionale versa ogni anno alla Cassa Mutua regionale degli Artigiani un contributo integrativo annuo determinato in base alla quota integrativa di Lire 500 per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibili ai sensi della legge 29 dicembre 1956 n. 1533.

La quota annua integrativa di Lire 500 può essere annualmente variata con deliberazione del Consiglio regionale, in relazione al maggior costo dell'assistenza sanitaria, su richiesta dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Mutua regionale degli Artigiani.

Alla erogazione del contributo integrativo annuo di cui al presente articolo si provvede ogni anno, in base alle risultanze al 31 dicembre degli elenchi nominativi trasmessi dalla Commissione regionale per l'Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del D. M. 18-4-1958.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi, la Commissione regionale per l'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle modifiche pervenute nel corso del mese stesso ed agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua regionale, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

I contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 a carico dell'Amministrazione regionale non sono corrisposti per gli artigiani che già beneficiano di altra assistenza mutualistica.

Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29-12-1956, n. 1533, per quegli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dall'Amministrazione regionale a norma della presente legge.

Articolo 5

Per il finanziamento delle spese annue a carico regionale per i contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sarà annualmente iscritto apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione della Regione.

La spesa di Lire ottocentomila prevista per il primo semestre 1959 è finanziata con imputazione al capitolo di spesa n. 93 del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959, che presenta la necessaria disponibilità e che viene modificato, per completamento, nella seguente nuova dizione: "Spese per integrazione assistenza malattia agli agricoltori coltivatori diretti e agli artigiani".

Articolo 6

Il controllo delle somme annualmente erogate dall'Amministrazione regionale a titolo di contributi per l'assistenza sanitaria agli artigiani ai sensi della presente legge è demandato all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Alla erogazione delle somme stesse, e di eventuali acconti di somme disposti salvo conguaglio fine anno, si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Sociale.

Articolo 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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