Oggetto del Consiglio n. 188 del 20 luglio 1967 - Verbale
OGGETTO N. 188/67 - Assistenza ai vecchi bisognosi di oltre 65 anni di età. Aumento della misura massima del sussidio mensile.
Il Consiglio Regionale, nell'adunanza dellì 24 giugno 1967, ha esaminato la proposta di aumento misura massima dei sussidi assistenziali da corrispondere ai vecchi bisognosi, a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, rinviando a successiva adunanza ogni decisione in merito, attesa l'opportunità di esaminare la possibilità di aumentare a Lire 12.000 mensili la misura massima dei sussidi stessi.
Riesaminata la proposta tenendo conto del ridotto numero degli attuali assistiti, risulta che, aumentando dal 1.7.1967 la misura massima dei sussidi assistenziali di cui si tratta da Lire 6.000 a Lire 12.000 mensili, la spesa da sostenere dall'Amministrazione Regionale per il corrente anno finanziario ammonta a complessive Lire 30.000.000 circa, spesa che può essere finanziata sullo stanziamento previsto dall'apposito capitolo 463 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 (Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa; legge regionale 20.12.1955 n. 1).
Si prevede che l'attuale stanziamento annuo di tale capitolo di spesa, sarà sufficiente per il finanziamento delle spese annue per i sussidi assistenziali di cui si tratta, in relazione alla progressiva riduzione del numero, dei vecchi assistiti, per effetto dell'applicazione della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6.
Pertanto, richiamando le considerazioni già esposte nella relazione allegata all'oggetto n. 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza dellì 23 e 24 giugno 1967, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di stabilire, a decorrere dal 1° luglio 1967, in Lire dodicimila mensili la misura massima dei sussidi assistenziali da corrispondere, tramite gli Enti Comunali di Assistenza, ai vecchi bisognosi a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1 e delle relative norme di applicazione approvate con provvedimenti consiliari n. 60 in data 12.4.1957 e n. 36 in data 21.2.1963;
2°) di dare atto che le spese per la concessione dei sussidi assistenziali di cui si tratta, previste per il corrente anno finanziario e per i successivi anni finanziari in annue Lire trentatré milioni, sull'apposito capitolo 463 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa"), che presenta la necessaria disponibilità, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari;
3°) di stabilire che al versamento agli Enti Comunali di Assistenza delle somme occorrenti per la corresponsione dei sussidi assistenziali di cui si tratta si provveda mediante ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze, su richiesta dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
Germano (P.C.I.) - Al punto 43 vi è una mozione.
Montesano (P.S.D.I.) - Sì, appunto una mozione che viene assorbita dal provvedimento n. 25... è vero, siamo d'accordo.
Mappelli (D.C.) - Moi je crois qu'il n'y a rien à dire parce qu'on était d'accord sur cette question et voilà.
Montesano (P.S.D.I.) - Siete d'accordo? Osservazioni ancora? Chi è favorevole all'oggetto n...
G. Siggia (P.C.I.) - Aspetti, Presidente, scusi, ha chiesto Germano se è "attaccata" alla mozione, allora lo dica che numero è che la "attacchiamo".
Mappelli (D.C.) - Mi pare che tu m'avessi detto che avresti ritirato la mozione nel senso ...(voce)... come vuoi, ma mi pare.
Montesano (P.S.D.I.) - Va bene, allora chi è favorevole all'oggetto n. 25 alzi la mano, contrari, astenuti.
Il Consiglio
- richiamata la legge regionale 20.12.1955 n. 1, recante norme sull'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi;
- viste le deliberazioni consiliari in data 12.4.1957 n. 60 e in data 21.2.1963 n. 36 ed a parziale modifica di quanto già stabilito con provvedimento deliberativo consiliare in data 21.2.63 n. 37;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove);
delibera
1°) di stabilire, a decorrere dal 1° luglio 1967, in Lire dodicimila mensili la misura massima dei sussidi assistenziali da corrispondere, tramite gli Enti Comunali di Assistenza, ai vecchi bisognosi a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1 e delle relative norme di applicazione approvate con provvedimenti consiliari n. 60 in data 12.4.1957 e n. 36 in data 21.2.1963;
2°) di dare atto che le spese per la concessione dei sussidi assistenziali di cui si tratta, previste per il corrente anno finanziario e per i successivi anni finanziari in annue Lire trentatré milioni, sull'apposito capitolo 463 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Spese per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa"), che presenta la necessaria disponibilità, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari;
3°) di stabilire che al versamento agli Enti Comunali di Assistenza delle somme occorrenti per la corresponsione dei sussidi assistenziali di cui si tratta si provveda mediante ordini di pagamento dell'Assessore alle Finanze, su richiesta dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.