Oggetto del Consiglio n. 431 del 25 settembre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 431/79 - Disegno di legge regionale concernente: Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

La legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, pone, per una equa applicazione, una serie di problemi.

Si esamini innanzitutto l'articolo 4 della legge stessa dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Tale articolo dispone che l'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione sia commisurato al giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente dalla Giunta regionale, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area esproprianda, moltiplicato per i vari coefficienti previsti dalla norma, diminuito dell'importo delle indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stato modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tale articolo prevede che ai proprietari coltivatori diretti, che convengano la cessione volontaria della loro proprietà, spetti tre volte l'importo dell'indennità calcolata ai sensi del precedente articolo 16; ciò avviene con l'intento di premiare la categoria, infatti per i proprietari non coltivatori il premio per la cessione volontaria è pari solo al 50% delle indennità (articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Esempio:

un'indennità base di L. 1.000 sarà portata a L. 3.000 per il proprietario coltivatore diretto che accetti l'esproprio e a L. 1.500 per proprietario sempre accettante ma non coltivatore.

L'intendimento di premiare i coltivatori che nello spirito della legge n. 10 ed anche in quello della legge regionale n. 44 viene però vanificato dall'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 44, infatti l'importo del contributo si ottiene sottraendo l'indennità spettante ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 865, quindi successivamente alla ricordata modificazione dell'articolo 17 operata dalla legge n. 10 viene aumentato notevolmente l'ammontare dell'indennità provvisoria ma diminuisce l'ammontare del contributo regionale.

Per ragioni di equità dunque è necessario modificare il sopracitato articolo 4 della legge regionale sopprimendo il richiamo all'articolo 17 della legge statale.

Di conseguenza nel determinare l'importo del contributo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale si detrarrà solo l'indennità terminata ai sensi dell'articolo 16 della legge 865, si detrarrà cioè la stessa somma ai proprietari non coltivatori e a quelli coltivatori ottenendo il risultato di non diminuire a questi ultimi l'ammontare del contributo.

Altro problema posto dalla legge regionale n. 44 è quello relativo all'esatta interpretazione dell'articolo 7 che ad una prima lettura può non apparire chiaro.

Per interpretarlo esattamente bisogna tenere presente che per le aree edificate o urbanizzate l'ammontare del contributo sull'area, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 44 è sempre un valore negativo dato che, come già precisato, il contributo si ottiene detraendo l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge 865, che peri terreni edificati o urbanizzati è data dalla somma del valore dell'area e del valore delle costruzioni valutate secondo il loro stato di conservazione.

Solo per bilanciare tale risultato è stato disposto che il contributo per l'area edificata o urbanizzata è dato dalla somma tra valore dell'area e valore delle costruzioni ivi esistenti.

Il valore attribuito alle opere di urbanizzazione o alle costruzioni è il medesimo sia ai sensi della legge statale 865 sia ai sensi della legge regionale, pertanto i valori eguali si annullano a vicenda.

ESEMPIO:

Cont. reg. int. 450 x 7 =

L. 3.150 -

Indennità 385 + 5.000 =

(Valore costruzioni e opere urbanizzazione)

L. 5.385 =

------------

Cont. reg. int.

-

L. 2.235 +

Cont. reg. int.

(Costruzioni ed opere urbanizzazione)

L. 5.000 =

------------

Cont. reg. int.

L. 2.765

Il totale: L. 2.765 è l'esatto importo del contributo regionale integrativo sulle sole aree calcolato ai sensi dell'articolo 4 della legge 44, pertanto il valore dell'immobile non cambia l'ammontare del contributo regionale integrativo annullandosi con il valore attribuito allo stesso dalla legge statale 865.

Il contributo regionale integrativo è dunque uguale sia che le aree siano edificate sia che non lo siano.

In relazione a quanto sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.

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Disegno di legge regionale n. 92

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________________ n. _____

Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale il novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

I primi tre commi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

"L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione esterne ai centri edificati è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitati ai sensi della sopracitata legge statale, l'importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per undici del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'articolo 16 della precitata legge statale.

Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865."

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865".

Articolo 2

L'articolo 9 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

L'importo dei contributi straordinari previsti dalla presente legge è ridotto del 10% per ogni scaglione di un milione di lire superiore a lire sette milioni di reddito netto complessivo, determinato, a carico del proprietario delle aree di terreno cui il contributo si riferisce, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 3

L'importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore negativo, dovendosi detrarre l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che comprende il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni secondo il loro stato di conservazione.

L'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, che determina il contributo straordinario nel caso che le aree da espropriare risultino edificate o urbanizzate, stabilisce l'ammontare del contributo, quale correttivo del valore negativo dì cui al precedente comma, in misura uguale a quello disposto per le sole aree, elidendosi a vicenda i valori delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, egualmente valutate secondo il loro stato di conservazione ai sensi sia della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Andrione (U.V.) - Si tratta di una legge esclusivamente tecnica riguardante il problema delle espropriazioni,. Vi sono due punti...spero che siano abbastanza chiaramente spiegati dalla relazione...due punti della nostra legge 11.11.1974, n. 44, comunemente detta "legge Predieri" che hanno dato luogo a delle difficoltà.

La prima difficoltà è dovuta all'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 per una questione di coordinamento a proposito dei coltivatori diretti. Applicando l'articolo 4 della legge n. 10 ai proprietari coltivatori diretti che convengono alla sessione volontaria della loro proprietà spetterebbe tre volte l'importo dell'indennità calcolata ai sensi di un precedente articolo 7, di maniera che l'intendimento di premiare i coltivatori diretti verrebbe a cadere, anche se è nello spirito della stessa legge n. 10; di conseguenza, si propone di mutare la legge n. 44/1974 regionale, in modo da garantire ai coltivatori diretti ed ai conduttori di aziende un'indennità superiore all'indennità che percepiscono gli altri proprietari.

Secondo problema: direi che è meno grave sotto il profilo dell'interpretazione, perché riguarda evidentemente un caso più particolare, ma è più grave perché c'è stata una sentenza del TAR, sentenza che mi permetto di definire "aberrante" a proposito dell'esproprio dei beni Riccardi, che sarebbe di fronte alla stazione, a destra, verso il Corso Carducci, credo...non mi ricordo mai, credo che sappiate dove si trova. Allora, l'articolo 7 della "legge Predieri" che era stato emanato in aula ha dato luogo ad una complessa interpretazione. Per quanto riguarda la Regione, è chiaro che il contributo di cui alla "legge Predieri" è dato soltanto alle aree, al terreno che viene espropriato, mentre l'equivalente in lire che viene dato per gli immobili, cioè per gli edifici è sufficiente quello della "legge Predieri", e la legge regionale si limita a riportare quel tipo di indennizzo e a pagare. Con l'interpretazione che invece i privati hanno dato e che il TAR ha avvallato, con - ripeto - una sentenza aberrante, verremmo a pagare due volte l'indennizzo ai beni immobili, cioè agli edifici esistenti, per cui si specifica che ai sensi dell'articolo 7...come quello di un valore mediativo, e cioè di un contributo che è uguale a quello che viene calcolato in base alla legge n. 865, e si dice: l'indennità regionale è data dalla differenza tra l'indennità della legge n. 865 e l'uguale importo che viene dato dalla Regione, come viene semplificato nella relazione.

Io credo che gli articoli letti siano, in un certo senso, siano più chiari che...la stessa relazione, per cui la Giunta confida che il Consiglio vorrà abrogare questa legge.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Faccio presente che allegato al testo del disegno di legge c'è il parere, quindi non ne do lettura perché è già stato emesso il 9 luglio 1979, è allegato.

Nebbia (P.S.I.) - Io volevo solo esprimere parere favorevole alla legge in quanto, almeno nella prima parte, risponde per esempio all'esigenza effettiva che avevo già evidenziato come interpellante circa un anno.

Maquignaz (D.P.) - Ecco, a parte la relazione illustrativa che è abbastanza sintetica e direi anche abbastanza complessa da capire la materia anche, volevo fare anche alcune considerazioni.

La prima parte della legge modifica la legge n. 44, come giustamente ha fatto presente il Presidente della Giunta, aumentando il contributo regionale sulle sole aree, tenuto conto che è lo Stato, con la "legge Gullotti", ha ritenuto di premiare i coltivatori diretti disponendo la triplicazione dell'indennità base calcolata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 865. Quindi chiaramente su questa prima parte un giudizio più che positivo, in quanto in tale modo si agevolano i coltivatori diretti. La seconda parte della legge, invece, interpreta - se ho ben capito - la legge regionale n. 44, articolo 7, che dispone l'entità del contributo regionale integrativo nel caso che le aree siano edificate o urbanizzate. Il contributo regionale, la "legge Predieri" - mi pare si chiami - è dato sulle sole aree, rimanendo a carico dell'Ente espropriante. Quindi con la "865" il pagamento delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione, con tale interpretazione, come ha detto il Presidente della Giunta, si è voluto evitare il rischio che l'espropriante rivendichi il contributo regionale anche sulle costruzioni oltre che sulle aree. Quindi con tale meccanismo al privato espropriato viene pagato il terreno con l'indennità della "865" e con il contributo integrativo regionale. La costruzione, invece, è pagata solo - Ente espropriante, Comune, Regione o ente che sia - al valore venale.

Ecco, io volevo soltanto fare una considerazione: qui appare una disparità di trattamento quando avviene l'esproprio per le aree e per le costruzioni. Se facciamo l'esproprio su un'area, l'espropriato richiede due indennità, quella della "865" e quella della legge regionale; nel caso di esproprio di un edificio, invece, prende soltanto l'indennità della "865". Qui nasce un piccolo problema, perché se l'indennità corrisponde al valore di costo, allora sarebbe da valutare di dare un contributo regionale anche per le case; se invece l'indennità risponde - e non dovrebbe rispondere perché la legge non lo die - al valore di mercato, allora chiaramente non ha senso il contributo regionale! E faccio questa osservazione in riferimento anche al caso dell'Hôtel Jockey...non ho capito bene che tipo di indennità è stata pagata, se al valore di costo come la legge, oppure la perizia, o non so cosa abbia previsto anziché il valore di costo, il valore di mercato, per cui se c'è il valore di costo io riterrei opportuno d'integrare questa legge dando un contributo regionale anche alle case da espropriare, invece se è il valore di mercato evidentemente questo non ha più senso. Faccio un altro esempio concreto: facciamo il caso di dover fare l'esproprio in una casa rurale che c'è in un villaggio per fare un piazzale...per il terreno vengono pagate due indennità - quella della "865" e quella della "legge Predieri", mentre invece per la casa verrebbe pagata soltanto l'indennità al valore di costo, e quindi direi proprio un'inezia, una cosa, un'indennità che, direi...abbastanza bassa.

Ecco, nella sostanza siamo d'accordo sulla legge, volevo soltanto un chiarimento su queste cose.

Andrione (U.V.) - ...il dubbio che ha esposto Maquignaz sia risolvibile soltanto ritornando alla "865". E alla ratio legis? Ai motivi per i quali abbiamo l'11.11.1974 votato questa legge, che cosa avviene? Indirettamente Maquignaz l'ha detto, mentre per gli edifici, cioè gli immobili, ivi compresi il Jockey, il giorno in cui vengono espropriati viene fatta una valutazione ad hoc e viene valutato l'edificio per quello che è, non sarà il valore venale di mercato, inteso normalmente, perché i funzionari che fanno queste perizie le fanno in base a certe regole, che però sono estremamente più larghe che non le regole previste per l'esproprio dei terreni per i quali l'Assessorato all'Agricoltura prepara una lista dei principali tipi di culture agricole, valore agricolo al metro quadro, è l'U.T.E., l'Ufficio Tecnico Erariale, fissa definitivamente quello che è il valore dell'esproprio ottenendo dei valori medi che sono enormemente inferiori a quelli che sono i valori di mercato, mentre nelle case i valori di mercato...se non è sempre raggiunto, perlomeno è molto avvicinato; nell'altro caso, si pagano a 1.000 lire il metro quadrato dei terreni che in realtà sono commerciabili normalmente almeno a 7.000 e si pagano 7.000 al metro quadrato dei terreni...preferisco non dire i prezzi per non spaventare Maquignaz per chi non se ne intende di terreni, spesso nella Conca del Breuil...vengono venduti a prezzi che sono infinitamente inferiori.

La legge 11 novembre 1974 quale significato aveva? Quello di riportare ad un minimo di equità...e così era stato spiegato in Consiglio...ad un minimo di equità d'esproprio dei terreni, perché evidentemente colui che mette il terreno a disposizione non sia talmente punito da avere anche delle...ci sono state delle reazioni anche abbastanza violente, mentre adesso normalmente ci saranno i casi particolari, ma normalmente con l'indennità regionale gli espropri si avvicinano abbastanza a quella che è l'equità, in questo senso la preoccupazione di giustizia espressa da Maquignaz non esiste, non esiste. In questo senso la valutazione degli immobili si avvicina già molto a quello che è il valore venale, mentre la valutazione del terreno che è fatta rigidamente dall'U.T.E. ha il valore di mercato che però, insomma, in questi casi qui, il valore venale corrisponde a quello di mercato. Evidentemente, nell'esempio che tu hai fatto prima, quello della vecchia casa agricola che si espropria, nella valutazione teniamo anche conto dei costi teorici di ristrutturazione; non possiamo, domani...anzi, sono in corso le pratiche e faccio l'esempio: sono in corso le pratiche per l'espropriazione dei Castelli d'Ussel, di...che sono ancora rivendicati da non so con quali titoli...da famiglie...chiaro che in questo caso qui espropriamo il rudere, il valore venale quello di mercato. Se dovessimo espropriare un edificio nuovo, anche in questo caso la valutazione sarebbe...terrebbe conto dello stato di conservazione, della possibilità d'utilizzo dell'edificio, quindi non credo che in questa materia, anzi...posso dire che facevo parte della "Commissione Predieri", posso dire che lo spirito con il quale era stato dettato allora 1'articolo 7 dopo lunghe discussioni, era stato proprio questo, eravamo presenti, credo che anche tu ci fossi, era proprio stato questo, avevamo fatto un lungo lavoro di analisi per arrivare a riportare a equità, ma evidentemente per fare l'esproprio ai terreni.

Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno prende la parola? Forse il Consigliere Maquignaz voleva fare una precisazione...la parola al Vice Presidente Maquignaz.

Maquignaz (D.P.) - È proprio sul problema del valore di costo, il valore di mercato, che io avevo chiesto spiegazioni...forse non mi sono spiegato bene, o non ho compreso la spiegazione del Presidente...faccio riferimento a quanto dice la "865": dunque, ecco, la legge separa nettamente il valore venale dal valore della costruzione, questo va bene! Il valore della costruzione dev'essere calcolato come valore di costo, tenendo conto delle diminuzioni derivanti dallo stato di conservazione al momento dell'espropriazione. E poi dice: riguardo a queste stimazioni di legge non innova, se non in quanto esclude qualsiasi riferimento al valore di mercato.

Allora io ho l'impressione che, come seconda, per queste valutazioni si faccia riferimento contro legge al valore di mercato anziché al valore di costo. Allora io mi chiedo: nel caso del Jockey si è fatto riferimento al valore di costo o di mercato?...ecco, ma se quando era a trattativa privata mi ricordo che il prezzo era inferiore ancora a quello ottenuto con l'esproprio...

Andrione (U.V.) - ...valore di costo, abbiamo fatto quell'operazione per evitare certi tipi d'imposte.

Dolchi (P.C.I.) - Ci sono altri? Allora il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sui vari articoli della legge per votazione palese.

Articolo 1. Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in approvazione l'articolo 1. Chi è accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: ventinove

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Lo metto in votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: trenta

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3. Stesso risultato.

Si passa alla votazione segreta sul disegno di legge n. 92.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Maggioranza: sedici

Favorevoli: ventisette

Contrari: tre

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 92.

Punto n. 36 dell'ordine del giorno.