Oggetto del Consiglio n. 148 del 10 dicembre 1958 - Verbale
OGGETTO N. 148/58 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, AL CONSORZIO PER LA TUTELA, L'INCREMENTO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA IN VALLE D'AOSTA, DI DERIVARE LA PORTATA DI MODULI 0,50 DI ACQUA DALLE SORGIVE RUYNE O SALA PER ALIMENTAZIONE DI UN LAGHETTO PER LA PESCA TURISTICA IN COMUNE DI LA SALLE.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione, in via di sanatoria, al Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, di derivare la portata di mod. 0,50 di acque dalle sorgive Ruyne o Sala, per alimentazione di un laghetto per la pesca turistica in Comune di La Salle, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 26-2-1957, il Presidente del Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle di Aosta, ha chiesto, a nome e per conto del Consorzio stesso, la subconcessione di derivare dalle sorgive denominate Ruyne o Sala, in Comune di La Salle, inscritte al n. 295 dell'elenco delle acque pubbliche della V alle d'Aosta, la portata continua e costante di mod. 0,50 di acqua per usi di piscicoltura.
La domanda è corredata dal progetto in data 14 febbraio 1957 a firma del Geom. Pietro Vietti, di Aosta.
ISTRUTTORIA.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta del 6 marzo 1957, n. 35, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69, in data 15 marzo 1957, e non ha dato origine alla presentazione di domande concorrenti e incompatibili.
Con ordinanza n. 45, in data 23-4-1957, dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, è stata disposta la pubblicazione della domanda e dell'annesso progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 2 maggio 1957, nonché l'affissione di una copia dell'ordinanza stessa all'Albo Pretorio dei Comuni di Morgex e di La Salle per lo stesso periodo di 15 giorni.
Copia dell'ordinanza è stata inviata al Ministero dei LL.PP., all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica del Po di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, al Ministero della Difesa Esercito - Ispettorato dell'Arma del Genio -, al Magistrato del Po di Parma, al Compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato, al Consorzio regionale Pesca della Valle d'Aosta.
La pubblicazione degli atti di cui sopra è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio regionale Acque e Miniere e presso i Comuni suindicati, come dai rispettivi referti apposti in calce alle ordinanze restituite, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni.
Degli Enti ai quali, come sopra detto, è stata inviata l'ordinanza, solo il Comando Genio del Comando Militare di Torino ha inviato il nulla osta incondizionato con lettera 25-5-1957, n. 8288/ It. 2, mentre il Compartimento di Torino - Sezione Lavori delle Ferrovie dello Stato - lo ha inviato condizionato con lettera 16-5-1957, n. 13011/G° I°.
La visita locale d'istruttoria è avvenuta il giorno 6 giugno 1957, così come era stato disposto nella ordinanza di istruttoria ed alla visita medesima sono intervenuti i Signori:
- Vailler Lorenzo, Sindaco di La Salle;
- Lasagna Edoardo, Vice Presidente del Consorzio regionale Pesca;
- dott. ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione Valle d'Aosta, assistito dal geom. Gonrad Michele, dello stesso Ufficio.
CONSISTENZA DELLE OPERE.
La derivazione delle acque delle sorgive Ruyne o Sala, attuata in data 16-7-1957, ha lo scopo di alimentare un piccolo lago artificiale costruito per la pesca sportiva.
Le sorgive Ruyne, che sono assai numerose nella zona, danno origine a due rami: uno scorrente più basso, che alimenta lo Stabilimento ittiogenico che il Consorzio ha costruito per la piscicoltura; l'altro scorrente più a monte, dal quale si derivano le acque destinate ad alimentare il nuovo laghetto artificiale. I due canali si uniscono poi, a valle delle rispettive utilizzazioni, in un canale unico, che va a defluire nella Dora Baltea.
Le acque per il servizio del laghetto per la pesca sportiva, oggetto della presente istruttoria, vengono derivate dal canale a monte, in sua sponda destra, mediante opportuno gioco di paratoie e poi condotte, con breve canale a pelo libero, a versarsi liberamente nel laghetto artificiale, che è stato realizzato arginando con appositi rilevati una depressione del terreno adiacente al canale.
Il corpo dei rilevati è stato formato con materiale molto minuto, portato dalle cave di Morgex, della Società An. Naz. Cogne, poi fortemente costipato in sito così da ottenere una certa impermeabilità. Per assicurare poi la impermeabilità si è ricoperta la sponda dei rilevati od argini, verso acqua, con un impasto di sabbia fina e di bentonite, dello spessore di circa 10 centimetri.
La superficie del lago artificiale è di circa mq. 8000. L'altezza d'acqua al centro del lago è di circa m. 2,00; la massima altezza, di circa m. 4,00, si riscontra in corrispondenza dell'argine sud, parallelo alla linea ferroviaria dove sono le opere di scarico.
Queste sono costituite da un pozzo verticale, posto a ridosso della sponda verso acqua dell'argine. Dall'alto di questo pozzo si manovra una paratoia, che consente l'immissione nel pozzo delle acque del lago, dal quale vengono convogliate poi all'esterno mediante tubazione apposita sotto-passante l'argine.
Per assicurare la defluenza delle acque di troppo pieno del lago, il pozzo verticale di cui sopra è provvisto, ad una certa altezza, in corrispondenza del massimo invaso d'acqua, di griglia attraverso la quale le acque cadono nel pozzo e sono, quindi, condotte via attraverso la sopra citata tubazione, costituita da tubi di cemento del diametro di m. 0,70.
ESAME DELLE OPPOSIZIONI.
Contro l'accoglimento della domanda 26-2-1957 del Consorzio Pesca non sono state presentate opposizioni; solamente la Sezione Lavori del Compartimento di Torino delle Ferrovie dello Stato, con foglio 16-5-1957, n. 13011/G° I°, ha fatto presente che il rilevato, costituente argine e da costruire parallelamente alla linea ferroviaria, deve essere costruito in modo che il piede dell'argine abbia una distanza minima di metri 6 dalla rotaia più vicina.
Si dà atto che tale distanza minima è stata rispettata nella costruzione; ad ogni modo del rispetto di tale distanza è stato fatto obbligo nel disciplinare di subconcessione (art. 4).
L'Ufficio regionale Acque e Miniere ha ritenuto ammissibile la dotazione d'acqua richiesta di mod. 0,50, sia perché con essa si assicura un facile e molteplice ricambio delle acque del lago durante le 24 ore della giornata, assolutamente indispensabile per la buona conservazione del pesce immesso; poi perché il quantitativo d'acqua derivato, quale che esso sia, è integralmente e quasi immediatamente restituito al canale da cui si deriva senza alcun pregiudizio, perciò, degli interessi di alcuno.
L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere è stato il Magistrato per il Po, di Parma.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa continuare ad esercitarsi, si propone che il Consiglio regionale;
Vista la legge regionale 8-11-1956, n. 4, recante norme procedurali per l'utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta;
Deliberi
1) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle di Aosta, con sede in Aosta, di derivare dalle sorgive denominate Ruyne o Sala, in Comune di La Salle, la quantità d'acqua costante e continua di mod. 0,50 (litri al secondo cinquanta) da servire per l'alimentazione di un piccolo lago artificiale adibito alla pesca sportiva.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal sottoriportato schema di disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta
3) di ordinare e accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 8.000 (ottomila) per canoni arretrati relativi al periodo 16-7-1957 (data di ultimazione ed entrata in esercizio delle opere di derivazione) - 15-7-1958 in ragione di Lire ottomila per modulo e quindi in ragione di annue Lire (8.000 x mod. 0,50) 4.000, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque";
b) Lire 2.000 (duemila), pari a mezza annualità del canone annuo, da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, e art. 16, lettera K, del regolamento 14-81920, n. 1285);
c) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque";
d) Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione; somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
(OMISSIS: Segue Disciplinare di subconcessione riportato in calce alla deliberazione).
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L'Assessore VESAN rileva che l'argomento in discussione non ha bisogno di particolare illustrazione perché la relazione trasmessa ai Consiglieri è ampia ed esauriente.
Propone che il Consiglio approvi la proposta della Giunta concernente la subconcessione di cui si tratta.
Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, (Consiglieri presenti e votanti: ventitré);
Delibera
1) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle di Aosta, con sede in Aosta, di derivare dalle sorgive denominate Ruyne o Sala, in Comune di La Salle, la quantità d'acqua costante e continua di mod. 0,50 (litri al secondo cinquanta) da servire per l'alimentazione di un piccolo lago artificiale adibito alla pesca sportiva.
Tale quantitativo d'acqua dovrà derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal sottoriportato schema di disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del Presidente del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta;
3) di ordinare e accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 8.000 (ottomila) per canoni arretrati relativi al periodo 16-7-1957 (data di ultimazione ed entrata in esercizio delle opere di derivazione) - 15-7-1959 in ragione di lire ottomila per modulo e quindi in ragione di annue Lire (8.000 x mod. 0,50) 4.000, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione (Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino) e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque";
b) Lire 2.000 (duemila), pari a mezza annualità del canone annuo, da depositarsi presso la predetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che il Consorzio subconcessionario viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, e art. 16, lettera K, del regolamento 14-8-1920, n. 1285);
c) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, ai sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Provento delle subconcessioni di acque";
d) Lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe e dipendenti dalla subconcessione, somma da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
DISCIPLINARE
contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare in Comune di La Salle, mod. 0,50 di acqua dalle sorgenti Ruyne o Sala, nell'interesse della pesca chiesta dal Consorzio per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta con domanda 26-2-57.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare.
La quantità d'acqua delle sorgenti Ruyne o Sala, da derivare in Comune di La Salle dal ramo superiore formato dalle sorgenti Ruyne o Sala, resta fissata in misura eguale e continua di moduli 0,50 (litri/secondo cinquanta).
L'acqua continuerà ad essere derivata per l'alimentazione di un piccolo lago artificiale, adibito alla pesca turistica, creato in un tratto di terreno adiacente ed a ovest del ramo delle sorgenti citate.
Art. 2
Modalità delle opere di presa e di derivazione e di scarico.
Le opere di presa del ramo interessato, di cui al precedente articolo, consistono in un doppio ordine di paratoie piane, verticali: una collocata sull'alveo del ramo a sbarramento di esso e l'altra collocata subito a monte ed a fianco di questa, in fregio alla sponda sinistra del ramo, per regolare l'introduzione dell'acqua nel canale derivatore, costituito da un breve canale in terra, a pelo libero, dal quale le acque vengono condotte a riversarsi nel lago, adibito alla pesca sportiva, della superficie di circa mq. 8.000, ottenuto arginando opportunamente un adiacente tratto di terreno in declivio.
Il lago è provvisto di apposito scaricatore di fondo costituito da una condotta di tubi di cemento del diametro di m. 0,70, sottopassante l'argine sud del lago e facente capo ad un pozzo verticale, posto a ridosso della sponda verso acqua di detto argine, dall'alto del quale è manovrabile una paratoia che consente l'immissione delle acque del lago nel pozzo e, quindi, nella condotta.
Il lago è anche provvisto di sfioratore di superficie, costituito da un sistema di griglie piazzate ad una certa altezza sul pozzo verticale sopra ricordato, dalle quali le acque cadono nel pozzo stesso.
Le acque di scarico del lago vengono restituite al ramo delle sorgenti Ruyne o Sala, da cui vennero derivate e che sfocia nella Dora Baltea.
Le opere sopradescritte, risultanti dal progetto a firma del geom. Pietro Vietti di Aosta, in data 14-2-1957, - che fa parte integrante del presente disciplinare -, dovranno essere mantenute tali.
Art. 3
Regolazione della portata.
Non esistono opere di modulazione della portata che, d'altra parte, non si ritengono necessarie dato il regime costante della capacità del lago, per cui esce tanta acqua per quanta ne entra.
L'Amministrazione concedente si riserva, tuttavia, la facoltà di imporre opere di modulazione alla presa qualora ne ravvisi la necessità. In tal caso, le opere dovranno risultare da apposito progetto che la Ditta subconcessionaria dovrà presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, a semplice invito di questo, restando obbligata ad eseguirle nel termine che il detto Ufficio prescriverà.
Art. 4
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.
Nell'interesse delle Ferrovie dello Stato è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di mantenere il rilevato o argine sud del lago, che corre parallelo alla sede della ferrovia Aosta-Pré St. Didier, a distanza tale da questa sede per cui il piede di esso rilevato od argine sud del lago, sia ad una distanza minima non inferiore a metri sei dalla rotaia più vicina.
Art. 5
Garanzie da osservarsi.
Resta a carico della Ditta subconcessionaria l'esecuzione di tutte le opere necessarie, per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà sia per il buon regime del corso d'acqua interessato dalla derivazione da subconcedere, in qualsiasi momento si riveli necessaria l'esecuzione di tali opere.
Art. 6
Termine per l'esecuzione dei lavori.
Trattandosi di lavori già eseguiti, non occorre prescrivere alcun termine per la loro ultimazione.
Art. 7
Collaudo delle opere.
Data la modesta entità della derivazione, e poiché le opere attuate non hanno dato motivo a rilievi, non occorre procedere al loro collaudo.
Art. 8
Durata della subconcessione.
Salvo i casi di rinunzia, decadenza o revoca, la subconcessione, - trattandosi di piccola derivazione -, avrà la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. La subconcessione, alla scadenza, potrà essere rinnovata qualora sussistano i fini per cui fu assentata e qualora non ostino ragioni di pubblico interesse.
Art. 9
Canone.
La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dal 16 luglio 1959, per l'uso industriale dei mod. 0,50 della derivazione di acqua, l'annuo canone di lire quattromila (4.000), in ragione cioè di Lire 8.000 per modulo, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della derivazione, salvo il diritto di rinunzia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18-10-1942, n. 1434.
Art. 10
Pagamenti e depositi.
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:
a) il versamento alla Tesoreria della Regione presso la Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta - come da quietanza n. ..... in data ........... della somma di lire ottomila per canoni arretrati relativi al periodo dal 16 luglio 1957 (data di ultimazione ed entrata in servizio delle opere di derivazione) al 15 luglio 1959, in ragione di lire ottomila per modulo e, quindi, in ragione di annue L. (8.000 x mod. 0,50) 4.000;
b) il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di Lire 2.000 (duemila) a titolo di cauzione, come da quietanza n. ...... in data .........., pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 9, a garanzia degli obblighi che la Ditta stessa viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione medesima;
c) il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di Lire 15.000 (quindicimila) come da quietanza n........ in data .............., per le spese di sorveglianza, esperimento di portata ed altre spese dipendenti dal fatto della subconcessione.
Art. 11
Richiamo a leggi e a regolamenti.
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R. D. 11-12-1933, n. 1775, e delle relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque ed in materia di pesca, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 12
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di La Salle.
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