Oggetto del Consiglio n. 178 del 20 luglio 1967 - Verbale

OGGETTO N. 178/67 - Subconcessione alla Ditta Aramino Rag. Michele, di derivare mod. 0,70 di acqua dal torrente Lys, in Comune di Gressoney St. Jean, da immettere in un laghetto artificiale adibito a pesca sportiva.

Con domanda in data 3 gennaio 1966, la Ditta Aramino Michele, di Strambino (Prov. Torino), ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Lys, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, la portata continua e costante di mod. 0,71 di acqua per usi di piscicoltura.

La domanda è corredata dal progetto dei lavori a firma Geom. Paolo Corna.

Istruttoria

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 20 in data 23.4.1966, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 in data 23.4.1966 e non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti ed incompatibili.

Con ordinanza n. 71 in data 12.9.1966, dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, è stata disposta la pubblicazione della domanda e dell'allegato progetto dei lavori presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 26 settembre 1966, nonché l'affissione di una copia dell'ordinanza stessa all'Albo pretorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean per lo stesso periodo di 15 giorni.

Copia dell'ordinanza è stata inviata: al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, in Roma; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione Idrografica del Po, di Torino; all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) Compartimento di Torino; alla Direzione della I^ Z.A.T., di Milano; al Comando Militare Territoriale, di Torino; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, in Torino; al Consorzio Regionale Pesca, di Aosta.

La pubblicazione degli atti di cui sopra si è detto è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere e presso il predetto Comune, come risulta da referto apposto in calce all'ordinanza restituita.

Durante i venti giorni dall'inizio delle pubblicazioni e, precisamente, dal 26.9.1966 al 15.10.1966 sono state presentate all'Amministrazione Regionale richieste ed osservazioni:

1°) da parte dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour), con nota 1/6048 in data 15 ottobre 1966;

2°) da parte del Consorzio Regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, con nota n. 688 in data 10.10.1966.

In merito a tali richieste si dirà in appresso.

La visita locale di istruttoria è avvenuta il giorno 10.11.1966, così come era stato disposto nella ordinanza di istruttoria ed alla visita medesima sono intervenuti i Signori:

- Geom. Vincenzo Carloni, per conto dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta

- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

- Sig. Curtaz Arturo, Assessore Anziano del Comune di Gressoney-Saint-Jean, assistito dal Segretario comunale, Sig. Squindo Eugenio.

In sede di visita di istruttoria hanno interloquito il Geom. Carloni ed il Sig. Curtaz.

Il Geom. Carloni, per conto dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, ha fatto presente che le opere dovranno essere eseguite secondo il progetto allegato alla domanda di subconcessione a firma del Geom. Paolo Corna e che la Ditta subconcessionaria dovrà altresì eseguire tutti quei lavori che si renderanno necessari al fine di salvaguardare il buon regime idraulico del fiume ed in particolare la stabilità dell'argine in sponda destra del torrente Lys.

Il Sig. Curtaz Arturo, per conto del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ha chiesto che da parte della Ditta subconcessionaria siano eseguite tutte le opere occorrenti alla protezione dell'acquedotto comunale, che scorre lungo la sponda destra del laghetto artificiale. Ha chiesto, inoltre, che le tubazioni di presa e di restituzione della nuova derivazione siano munite di apposite paratoie.

Le richieste del Geom. Carloni e del Sig. Curtaz sono legittime e, perciò, se ne è tenuto conto inserendo apposita clausola nel disciplinare di subconcessione.

Consistenza delle opere

Il laghetto progettato sarà costruito in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean, a quota 1386 s.l.m., in un appezzamento leggermente ondulato della superficie di circa mq. 11.500, confinante a nord con un ampio fosso di raccolta di acque piovane, a sud con proprietà private, ad est con il torrente Lys, ad ovest con la strada statale n. 505 Pont-Saint-Martin - Gressoney-La-Trinité.

Detto laghetto servirà esclusivamente per la pesca sportiva. Di forma irregolare, composto di due vasche comunicanti, di cui una più piccola, sarà costruito in vicinanza della riva destra del torrente Lys, da cui dista mt. 3 ÷ 9; avrà una superficie di mq. 846 e una profondità media di mt. 1,80; le rive in terra battuta seguono la scarpata naturale del terreno. L'acqua sarà derivata dal torrente Lys, in un punto a monte, allo stesso livello dell'alveo, mediante una condotta della lunghezza di mtl. 9, in tubi di cemento del diametro di cm. 15, con pendenza dell'1%. Il ricambio dell'acqua è assicurato da una condotta, pure in tubi di cemento di cm. 15 di diametro, in un punto più a valle. Detta condotta, che servirà pure a mantenere fisso il livello dell'acqua, si trova a mt. 1,80 dal fondo del bacino e ha una pendenza dell'uno per cento.

Esame delle richieste pervenute

Contro l'accoglimento della domanda della Ditta Aramino Michele non sono state presentate vere e proprie opposizioni; l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) ed il Consorzio Regionale pesca hanno chiesto l'inserimento nel disciplinare di subconcessione di alcune clausole.

L'Amministrazione Generale dei Canali Cavour ha chiesto che si stabilisca quanto segue:

1°) l'acqua derivata dovrà essere integralmente restituita al torrente Lys;

2°) è fatto assoluto divieto alla Ditta subconcessionaria di effettuare, con l'acqua derivata, l'invaso del laghetto artificiale nel periodo fra il 30 aprile ed il 30 settembre;

3°) la Ditta subconcessionaria dovrà, a proprie cure e spese, provvedere all'installazione di due apparecchi idrometrografi in cabine chiudibili: una nel canale di alimentazione ed una al canale di scarico.

Al riguardo si osserva che, se viene imposto l'obbligo della restituzione integrale al torrente Lys dell'acqua derivata, risultano inutili le richieste di cui al n. 2 e al n. 3.

Il Consorzio Regionale per la tutela l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta ha chiesto:

1°) che, in virtù dell'art. 19 del Regolamento Pesca Fluviale e Lacunale 22.11.1914 n. 1486, venga vietata l'introduzione di specie ittiche estranee alla fauna locale;

2°) che il materiale usato per la pesca sportiva risponda a perfetti requisiti di sanità, onde non vengano contaminate le acque del torrente;

3°) che nel corso d'acqua interessato sia garantito un deflusso sufficiente a mantenere in vita la fauna ittica ivi allignante.

Le richieste del Consorzio Regionale Pesca sono legittime e, pertanto, se ne è tenuto conto nel disciplinare di subconcessione.

Quantità d'acqua da derivare

La Ditta Aramino Michele ha chiesto di derivare mod. 0,71; questo quantitativo di acqua, arrotondato a mod. 0,70, si deve considerare ammissibile, in primo luogo perché può assicurare un facile e molteplice ricambio delle acque del laghetto durante le 24 ore della giornata, assolutamente indispensabile per la buona conservazione del pesce immesso; ed in secondo luogo perché il quantitativo di acqua derivato, quale che esso sia, è integralmente e quasi immediatamente restituito al torrente dal quale è derivato e, quindi, senza alcun pregiudizio degli interessi di terzi.

Termini

Le opere di scavo del laghetto sono già state iniziate e, pertanto, è stato fissato un termine di 12 mesi, dalla data di notifica del decreto di subconcessione, per l'ultimazione dei lavori.

Durata della subconcessione:

Trattandosi di piccola derivazione, la durata della subconcessione viene stabilita in anni 30, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione.

Canone

Il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione della Regione, in ragione di £. 16.000 per modulo, trattandosi di utilizzazione di acqua per fini industriali, sarà di (£. 16.000 x 0,70) £. 11.200.

Il Magistrato per il Po, di Parma, ha rilasciato il proprio nulla-osta alla subconcessione con nota n. 9167/III in data 17 marzo 1967.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

deliberi

1°) di subconcedere alla Ditta Aramino Rag. Michele, di Strambino (provincia di Torino), di derivare mod. 0,70 di acqua dalla sponda destra del torrente Lys, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean, per immetterli in un laghetto artificiale da adibire a pesca sportiva;

2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione, per accettazione, del disciplinare di subconcessione da parte del rappresentante della Ditta Aramino Michele;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria della Regione:

- £. 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dal 2° comma dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501;

- £. 10.000 (diecimila), pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrata" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

- £. 70.000 (settantamila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 115 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");

- £. 11.200 (undicimiladuecento) all'anno, a titolo di canone annuo di subconcessione, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche o di miniere") e ai corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo della subconcessione.

(segue: disciplinare di subconcessione)

Colombo (P.S.I.) - Io penso che ci sia niente da dire perché sono le normali subconcessioni che portiamo dopo che le spese hanno fatto tutto l'iter che è previsto dalle leggi.

Montesano (P.S.D.I.) - Chi chiede la parola? Allora chi approva l'oggetto n. 15 alzi la mano. Chi non approva? Astenuti?

Il Consiglio

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta);

delibera

1°) di subconcedere alla Ditta Aramino Rag. Michele, di Strambino (provincia di Torino), di derivare mod. 0,70 di acqua dalla sponda destra del torrente Lys, in territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean, per immetterli in un laghetto artificiale da adibire a pesca sportiva;

2°) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione, da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione, per accettazione, del disciplinare di subconcessione da parte del rappresentante della Ditta Aramino Michele;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria della Regione:

- £. 20.000 (ventimila), a titolo di cauzione, pari al minimo stabilito dal 2° comma dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501;

- £. 10.000 (diecimila), pari al minimo stabilito dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, per il quarantesimo del canone previsto dall'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrata" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

- £. 70.000 (settantamila), quale somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 115 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");

- £. 11.200 (undicimiladuecento) all'anno, a titolo di canone annuo di subconcessione, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrata" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche o di miniere") e ai corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo della subconcessione.

(segue: disciplinare di subconcessione)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione alla Ditta Aramino Michele, di Strambino, di derivare mod. 0,70 di acqua dal torrente Lys, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, ad uso di piscicoltura.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Lys, in Comune di Gressoney-Saint-Jean, resta fissata in misura eguale e continua di mod. 0,70 (litri/secondo settanta).

L'acqua sarà derivata per l'alimentazione di un piccolo lago artificiale, adibito alla pesca sportiva, costruito in un tratto di terreno adiacente, in sponda destra del torrente Lys.

Articolo 2

Modalità delle opere di presa e di derivazione e di scarico

La derivazione dell'acqua avrà luogo mediante una condotta, posta allo stesso livello dell'alveo del torrente Lys - della lunghezza di mt. 9 in tubi di cemento del diametro di cm. 15 con pendenza dell'1%.

Dal canale di derivazione, l'acqua sarà condotta nel laghetto - adibito alla pesca sportiva - di forma irregolare e composto da due laghetti comunicanti, della superficie complessiva di mq. 846 e della profondità media di mt. 1,80. Le rive in terra battuta del laghetto artificiale seguiranno la scarpata naturale del terreno.

Le acque saranno, quindi, restituite al torrente Lys mediante una condotta, pure in tubi di cemento di cm. 15 di diametro, in un punto più a valle.

Le opere di cui sopra dovranno essere attuate in conformità del progetto di massima (a firma del Geom. Paolo Corna) che fa parte integrante del presente disciplinare. La derivazione dovrà essere munita di apposite paratoie di regolazione della portata, sia alla presa che alla restituzione, ed il laghetto dovrà anche avere uno sfioratore di superficie.

In sede di presentazione del progetto esecutivo, prescritto dal successivo articolo 6, la Ditta subconcessionaria dovrà, pertanto, produrre i disegni dei particolari di tali opere non previste dal progetto di massima sopracitato.

Articolo 3

Regolazione della portata

L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di eseguire opportune saltuarie misurazioni di portata. Qualora da tali misurazioni risultasse che la Ditta subconcessionaria può introdurre nel proprio canale derivatore quantitativi d'acqua superiori a quelli oggetto della subconcessione, l'Amministrazione subconcedente si riserva di prescrivere ulteriori opportune opere di modulazione, che la Ditta dovrà eseguire nel termine di tempo prescritto dall'Ufficio Regionale Acque e Miniere.

Articolo 4

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Nell'interesse delle derivazioni situate a valle, la Ditta subconcessionaria dovrà restituire al torrente Lys integralmente tutta l'acqua derivata.

Nell'interesse ittico, la Ditta subconcessionaria è obbligata:

a) a non immettere nel laghetto specie ittiche estranee alla fauna locale;

b) a fare in modo che il materiale usato per la pesca sportiva risponda a perfetti requisiti di sanità, onde non vengano contaminate le acque del torrente.

La Ditta subconcessionaria dovrà, inoltre, provvedere a far eseguire, a propria cura e spese, tutte le opere occorrenti alla protezione e salvaguardia dell'acquedotto comunale nel tratto in cui questo scorre lungo la sponda destra del laghetto artificiale.

Articolo 5

Garanzie da osservare

Sono a carico della Ditta subconcessionaria le spese necessarie per l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà sia per il buon regime del corso d'acqua interessato dalla derivazione, in qualsiasi momento si riveli la necessità dell'esecuzione di tali opere. In modo particolare, dovrà eseguire tutti quei lavori che si renderanno necessari al fine di salvaguardare la stabilità dell'argine sito in sponda destra del torrente Lys.

La Ditta subconcessionaria è, inoltre, obbligata, nell'interesse della incolumità delle persone e degli animali, a recingere con idonee opere di protezione, l'appezzamento di terreno nel quale è costruito il laghetto artificiale.

Articolo 6

Presentazione progetto esecutivo e termine per l'esecuzione dei lavori

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà:

a) presentare all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione il progetto esecutivo delle opere riguardanti la derivazione, la condotta e la restituzione delle acque, entro mesi quattro dalla data di notifica, da parte del detto Ufficio Regionale, del decreto di subconcessione;

b) poiché i lavori sono già stati iniziati, non è da prescrivere alcun termine per il loro inizio; si stabilisce, invece, il termine di mesi 12, decorrenti dalla data di notifica del decreto di subconcessione, per condurre a termine i lavori progettati.

Articolo 7

Collaudo delle opere

Ultimati i lavori, la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Eseguita la visita di collaudo, ove non risultino eccezioni contrarie, l'Amministrazione Regionale autorizzerà l'immediato esercizio della derivazione.

Qualora si dovesse riscontrare la necessità di maggiori lavori, ovvero di modifiche, sarà prescritto un termine per la loro esecuzione e sarà stabilito se, in pendenza della loro attuazione, possa o no attuarsi l'uso dell'acqua.

Articolo 8

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, avrà la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. La subconcessione, alla scadenza, potrà essere rinnovata qualora sussistano i fini per cui è stata assentita e qualora non ostino ragioni di pubblico interesse.

Articolo 9

La Ditta subconcessionaria corrisponderà al Cassiere-Tesoriere dell'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, anticipatamente, di anno in anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di Lire 11.200, in ragione di £. 16.000 per modulo, anche se non potrà o non vorrà fare uso, in tutto od in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia a termini delle norme della legge 18.10.1942 n. 1434, concernenti la decadenza dei diritti di derivazione di acque.

Articolo 10

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

a) il versamento presso la Tesoreria della Regione della somma di £. 20.000 (ventimila) a titolo di cauzione, come da quietanze n. ______ in data _____________, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere la Ditta per effetto della subconcessione, quale minimo stabilito dal 2° comma dell'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501. Tale somma, ove nulla osti, sarà restituita al termine della subconcessione;

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della Regione della somma di £. 10.000 (diecimila), pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, come da quietanza n. ____ in data __________________;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria dell'Amministrazione Regionale della somma di £. 70.000 (settantamila), come da quietanza n. _______ in data ____________ per spese di collaudo, misure di portata, sorveglianza, registrazioni atti ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.

Articolo 11

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alla osservanza delle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena osservanza delle disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con il R.D. 11.12.1933 n. 1775, e delle relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque ed in materia di pesca, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica.

Articolo 12

Domicilio legale

Per ogni effetto legale, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di Gressoney-St.Jean.

Aosta, lì

LA DITTA SUBCONCESSIONARIA

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