Oggetto del Consiglio n. 170 del 20 luglio 1967 - Verbale
OGGETTO N. 170/67 - Comune di Issime. Notifica per dichiarazione di ineleggibilità di un Assessore comunale, in seguito ad inoltro di ricorso contro accertamento per imposta di famiglia. (Interpellanza)
Ill.mo Signor
Presidente del Consiglio
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Aosta
Il sottoscritto Consigliere Regionale Liberale vista una notifica della Pretura di Donnaz con cui si chiede da parte del Sindaco di Issime, Sig. Trentaz Edmondo, l'ineleggibilità di un Assessore Comunale, essendo stato messo al corrente come ben otto Consiglieri Comunali e quindi la maggioranza del Consiglio più una ventina di cittadini hanno presentato un esposto di ricorso alla Presidenza della Giunta contro il sistema di accertamento e tassazione di famiglia messo in atto dall'attuale Giunta di Issime
interpella
il Presidente della Giunta Regionale al fine di sapere quali provvedimenti intende prendere in simile frangente.
Propone poi la nomina da parte del Presidente stesso di un funzionario della Regione affinché senta di persona i ricorrenti, esamini le varie tassazioni che sanno di partito preso ed informi il Consiglio Regionale delle conclusioni dell'inchiesta stessa con relative decisioni.
Aosta, 26 giugno 1967
F.to: Ennio Pedrini
Bionaz (D.C.) - Qui la questione del Comune di Issime è purtroppo una questione che non è nuova e, dagli accertamenti che noi abbiamo potuto fare, purtroppo risponde a verità che uno dei ricorrenti contro il ruolo dell'imposta di famiglia dovrebbe ricadere in queste cause di decadenza, perché si stabilisce tra il ricorrente e il Comune una lite per una causa, la causa dovuta appunto alla mancata accettazione dei ruoli dell'imposta.
Il Testo Unico della Finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, con le successive numerose modificazioni, prevede l'intervento dell'Autorità prefettizia - nel nostro caso del Presidente della Giunta regionale - per la norma di cui all'articolo 288, cioè contro le risultanze del ruolo e per errori materiali, per cui queste due cause soltanto possono essere affrontate dal Presidente della Giunta. La competenza per la legittimità dell'accertamento, per le valutazioni sulla attendibilità, sull'esistenza o corrispondenza al reale dei redditi, accertati dalla Giunta municipale a carico dei contribuenti e notificati agli interessati, è demandata esclusivamente alla Commissione comunale di primo grado e alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede amministrativa in secondo grado (articoli 277, 278 e 282 del Testo Unico sulla finanza locale).
Esiste il ricorso alla Commissione centrale per le imposte dirette, dopo la decisione di secondo grado, per soli motivi di legittimità (articolo 284/B) e in seguito ricorso all'Autorità giudiziaria (articolo 285). In applicazione delle norme del Testo Unico della legge, il Presidente della Giunta può anche annullare la deliberazione adottata dalla Giunta municipale ai sensi dell'articolo 276 della finanza locale qualora rilevi l'esistenza di motivi di illegittimità nell'adozione dell'atto, per mancanza del numero legale nella seduta, riunione avvenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti dal Testo Unico dal 20 ottobre al 30 giugno, o per predisporre la deliberazione di accertamenti di partite già iscritte a ruolo per lo stesso anno, ma non può sostituirsi agli organi collegiali previsti per giudicare gli accertamenti dei tributi comunali.
Il ricorso al Presidente della Giunta perciò in questo caso non serve. I contribuenti di Issime hanno ricevuto l'avviso di accertamento e avevano 30 giorni di tempo per ricorrere alla Commissione comunale. Quelli che hanno ricorso devono attendere il giudizio di tale Commissione e poi seguiranno l'iter previsto dalla legislazione, cioè in secondo grado la Giunta giurisdizionale amministrativa e poi il ricorso alla Magistratura ordinaria.
La Giunta Comunale di Issime si è riunita il 25-28 febbraio 1967 e ha effettuato 113 accertamenti regolarmente notificati e i ricorsi presentati sono stati 32. L'esposto è stato inviato al Presidente della Giunta e sottoscritto da 30 persone, fra cui 8 Consiglieri, dei quali però solo uno, l'Assessore Cuc, ha presentato ricorso alla Commissione. La situazione finanziaria del Comune non è florida esistendo un bilancio appena sufficiente per il pagamento delle spese generali.
Sulla ineleggibilità a Consigliere comunale e quindi sulla dichiarazione di decadenza del Consigliere per l'iter pendente ai sensi dell'articolo 15 n. 6 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, si è pronunciata la Cassazione, nel 1960; la Cassazione, Sezione I^, Civile, si è pronunciata tre volte nel 1961; vi sono altre sentenze della Corte di Appello di Roma e di Cagliari, esiste lite pendente allorché è avvenuta la costituzione del rapporto processuale, quindi in materia tributaria, nel momento in cui è proposto ricorso avverso l'accertamento dell'imposta alla Commissione comunale per i tributi locali.
La causa di decadenza perciò c'è, per il fatto che si è stabilita questa lite pendente fra il Comune e il contribuente. Questo è tutto quello che le posso dire.
Pedrini (P.L.I.) - È la prima volta che in Valle d'Aosta in un Comune succede che la maggioranza dei Consiglieri diserta volontariamente le Assemblee indette dal Sindaco ed è la prima volta che il Sindaco di Issime si avvale di una disposizione di legge per cui convoca in seconda convocazione il Consiglio e delibera essendo presenti quattro persone. Questa è la premessa per dimostrare come questo Sindaco Democristiano ha la mentalità della democrazia, di come stanno le cose perché, quando su 16, su 15, 11 Consiglieri che disertano volontariamente l'aula e lo dichiarano, e lo avvisano, egli dice che se ne frega - questo è il termine adoperato dal Sindaco - dei suoi Consiglieri, che tanto lui va avanti lo stesso... A parte questo - volevo soltanto inquadrare la mentalità di questo Sindaco -, io debbo dire che la Cassazione può dire tutto quello che vuole, può avere tutte le ragioni che vuole. Vorrei però riferirvi che la Cassazione anche parla di lite pendente quando uno si presenta candidato, non "durante" non specifica, non è ben specificato "durante il mandato", parla sempre... si è espressa: quando uno aveva lite pendente nel momento in cui era candidato, era stato eletto nella formazione amministrativa.
Ora, qua mi pare che sia molto semplice il problema: basta che un Sindaco qualsiasi, ammettiamo che il nostro Consigliere Caveri faccia il Sindaco di Aosta e abbia come Assessore il Presidente Bionaz. Evidentemente l'incompatibilità che praticamente pare sussista potrebbe sfociare in questa prassi. Il Sindaco Caveri tassa per 100 milioni il suo Assessore Bionaz e allora cosa succede? Bionaz o paga i 100 milioni per continuare a dare calci negli stinchi al Sindaco Caveri, oppure se non vuol dare quei calci negli stinchi, evidentemente deve ricorrere ...(voci)... io non ho la forza dell'Union, di Caveri, sia ben chiaro... Ora, cosa succede? Succede questo: che evidentemente qua io ho voluto un momentino dare un esempio pratico ma qua, rientrando proprio nel fondo del problema, il Sindaco che ha questo Assessore che non tollera che siano fatte determinate cose non trova niente di meglio di prendere il Libro della legge, di dire: "ah, quello lì mo' lo sistemo io", gli dà una staffilata sulla tassa di famiglia e lo costringe pertanto a ricorrere, salvo poi 24 ore dopo, immediatamente, mandargli dalla Pretura la notizia che dice: "tu hai ricorso, quindi tu sei decaduto da Consigliere". Non mi pare che sia né morale, né onesto questo atteggiamento da parte del Sindaco, anzi la Giunta lo dovrebbe veramente stigmatizzare sotto tutti i profili e, quando un Sindaco arriva a fare andare avanti un Consiglio comunale con quattro persone, va bene! Arriva a crearsi delle Commissioni per la tassa di famiglia dove mette il suocero, il cognato e che ne so io, insomma fa tutto quanto in famiglia, dove effettivamente cerca di tutelarsi sotto tutti i profili... va bene, io penso che non sia né onesto, né democratico.
Mi pare, avendo detto questo, che sia qualcosa da aggiungere. Io desidererei che il Presidente verificasse - e questo penso che lo possa fare perché non entriamo più nel merito ma andiamo soltanto a controllare - chi sono i 30 che hanno fatto ricorso e chi sono gli altri che non hanno presentato ricorso sui 113 accertamenti, partendo proprio dal Sindaco e dalla sua chiamiamola... dai suoi amici che sono vicini, coram populo andando... dicono così? Allora si vedrà come stanno realmente le cose, perché, evidentemente, o il metro va usato per tutti alla stessa maniera o se, anziché essere di un metro, è soltanto 80 centimetri per il Sindaco e per altra gente, allora non ci siamo più. È proprio una questione morale, è proprio una questione di fondamento di coscienza e io desidererei che il Presidente tenesse presente queste mie parole.
Bionaz (D.C.) - Consigliere Pedrini, guardi che, purtroppo, noi non abbiamo altri mezzi per intervenire, però i ricorrenti, quelli che sono stati, secondo lei, a ragione o a torto, eccessivamente accertati per il ruolo dell'imposta di famiglia, avevano un'impugnativa - non quella del singolo che si mette naturalmente nel rapporto di litispendenza, quella cioè di ricorrere contro la matricola, contro il ruolo -, se lo facevano in blocco... e non c'era nessuna litispendenza, ricorrevano contro il metodo dell'accertamento, contro le valutazioni, contro naturalmente la composizione della Commissione, se c'erano delle ragioni... vedo che non c'era soltanto l'obbligatorio rapporto della litispendenza.
Si ricorre contro il ruolo, contro la matricola e con quello il ricorso poteva avere corso lo stesso. Si ricorreva naturalmente al Presidente della Giunta, il quale avrebbe esaminato se effettivamente qui ci sarebbero state di quelle manchevolezze che avrebbero potuto essere accertate ed essere rilevate prima ancora che fosse necessario stabilire il rapporto singolo di litispendenza. Forse non l'hanno fatto perché non lo sapevano ma esisteva anche questa possibilità. Non è un suggerimento evidentemente ma glielo dico perché sarebbe esistita questa possibilità.
Il Consiglio prende atto.