Oggetto del Consiglio n. 231 del 7 ottobre 1967 - Verbale
OGGETTO N. 231/67 - Legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta.
L'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
La Società Centrale Laitière d'Aoste, con sede in Aosta, alla quale è stata affidata la gestione dello stabilimento regionale della Centrale del latte e del caseificio annesso, ha ripetutamente richiesto l'intervento finanziario della Regione nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del latte.
Con lettera in data 20 luglio 1967 la Presidenza della predetta Società ha comunicato quanto segue:
Facciamo seguito alla nostra del 3.5.1967, pari oggetto, con la quale veniva messa in luce la difficile situazione finanziaria della nostra Società, in tale occasione, mentre veniva rivolta alle SS.VV. esplicita richiesta di urgente integrazione delle perdite subite nei primi due anni di esercizio, veniva nel contempo paventata la possibilità di una sospensione del servizio per mancanza degli indispensabili mezzi finanziari.
Detta richiesta trovava giusto fondamento per le note considerazioni espresse nell'ultima relazione annuale del nostro Consiglio fra le quali in particolare: incidenza negativa di sensibili superi di latte necessariamente accolto sia per effetto della zona bianca sia per iniziali motivi di equità; maggiori sensibili oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro. Ovviamente un'azienda privata avrebbe immediatamente ricorso al ritocco degli elementi più determinanti per chiudere gli esercizi in pareggio: prezzi di acquisto del latte messi in concorrenza con fornitori fuori della nostra zona; limitazioni degli acquisti alle effettive necessità; revisione del prezzo di vendita in rapporto, ad esempio, ai maggiori costi determinati dai nuovi contratti di lavoro. Tutto ciò invece non si è potuto applicare da parte nostra, considerata la rigidità dei prezzi legata al carattere di pubblico servizio della nostra attività.
Ora, nonostante le assicurazioni date dalle SS.VV. per l'accoglimento della nostra giustificata richiesta ed essendo ormai trascorsi quasi tre mesi preziosi per la nostra precaria situazione senza aver avuto alcun riscontro alla nostra citata lettera del 3 maggio, nella quale era ben precisata la inderogabile ed urgente necessità di immediato provvedimento finanziario destinato a coprire il noto disavanzo, saremo costretti, nostro malgrado, avendo esaurite tutte le nostre possibilità, a sospendere l'attività della Centrale Laitière a partire dal 1° agosto p.v. ".
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La Giunta Regionale ritiene giustificata la richiesta di cui si tratta, anche in considerazione della indubbia necessità di assicurare la continuazione ed il miglioramento dell'importante servizio di pubblica utilità, per la fornitura e la distribuzione di latte alimentare, avente caratteristiche igieniche ineccepibile alla popolazione della Città di Aosta e dei vicini comuni.
Esaminati gli atti, la Giunta propone al Consiglio la concessione di un contributo straordinario di lire 15 milioni.
La spesa di lire 15 milioni può essere finanziata sul capitolo 49 della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967, previo corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo stesso in relazione al già accertato maggior importo annuo derivante alla Regione dalla compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1952 n. 49.
A tal fine è stato predisposto e viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale concernente la concessione di un contributo straordinario di lire 15 milioni nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del latte di Aosta.
Segue: Allegato disegno di legge regionale
Prendono la parola i Consiglieri GERMANO e FOSSON.
Risponde l'Assessore all'industria e commercio BENZO.
Prendono la parola i Consiglieri ANDRIONE, MARCOZ e MANGANONI.
Risponde il Presidente della Giunta BIONAZ.
Intervengono i Consiglieri ALBANEY, MARCOZ, il Presidente BIONAZ e il Consigliere ANDRIONE.
Risponde l'Assessore MAQUIGNAZ.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con quattro separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: trenta;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la concessione di un contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta.
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Disegno di legge regionale n. 24
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..... n. ...: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.
II Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge
ART. 1
È approvata la concessione di un contributo regionale di lire quindicimilioni alla Società "Centrale Laitière d'Aoste", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del latte di Aosta e dell'annesso caseificio.
ART. 2
Al finanziamento della spesa di lire quindicimilioni di cui al precedente articolo si provvede mediante la seguente variazione agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967:
Variazione in aumento alla parte ENTRATA
Lo stanziamento del capitolo 49 (compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili) è aumentato dell'importo di lire 15.000.000.
Variazione in aumento alla parte SPESA
Lo stanziamento del capitolo 196 (Contributi ad Enti, Consorzi ed istituzioni varie che svolgono attività interessanti l'agricoltura) è aumentato dell'importo di lire 15.000.000.
ART. 3
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta Regionale e con imputazione della relativa spesa al capitolo 196 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967.
ART. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.