Oggetto del Consiglio n. 241 del 24 ottobre 1967 - Verbale

OGGETTO N. 241/67 - Applicazione nella Regione Valle d'Aosta della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970".

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di applicazione nella Regione Valle d'Aosta della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 ottobre 1967:

L'articolo 53 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970 (Secondo Piano Verde), stabilisce che le disposizioni della legge stessa sono applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale.

L'articolo 38 della legge stessa prevede che per la coordinata applicazione degli interventi previsti dalla legge, saranno stabiliti, con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

L'articolo 38 della legge prevede, altresì, che tali criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato Interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica, dopo di che il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna Regione degli interventi per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale.

Il citato articolo 38 prevede pure che nelle direttive siano indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

Le direttive regionali sono predisposte, per le Regioni a Statuto Speciale, d'intesa con gli organi della Regione.

In relazione a queste norme, l'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste ha provveduto agli adempimenti prescritti dalla legge o richiesti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

In particolare sono state predisposte ai sensi dell'articolo 38 della legge stessa, per la successiva approvazione da parte del predetto Ministero, le direttive per l'applicazione della legge in oggetto nel territorio della Regione Valle d'Aosta,

Tali direttive sono state approvate, sentito il parere della Regione, con il Decreto Ministeriale 17 aprile 1967, di cui si allega copia.

Dopo opportune segnalazioni e contatti diretti intercorsi presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste al fine di indicare le necessità dell'agricoltura locale, nonché di rappresentare quei settori di attività agricola più bisognosi di interventi stimolatori, il predetto Ministero, ha provveduto alle assegnazioni a questa Regione dei fondi su quasi tutti gli articoli della legge.

Analogamente a quanto già stabilito in sede di applicazione della precedente analoga legge del "Piano Verde n. 1" e considerato che la nuova legge sul "Piano Verde n. 2" ha una diversa impostazione in vari punti, si è di nuovo presentata la necessità di armonizzare, aggiornare e coordinare i provvedimenti regionali in materia di contributi e di agevolazioni creditizie con quelli previsti dalla nuova legge sul Piano quinquennale 1966/1970. Quanto sopra al fine di evitare disparità di trattamento fra gli agricoltori per l'esecuzione di opere analoghe, nonché al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione.

In relazione a quanto sopra, sì rende necessario che il Consiglio Regionale ribadisca e convalidi i concetti già espressi in sede di discussione e di approvazione della deliberazione consiliare n. 47 del 5 aprile 1963.

Si propone, quindi, che il Consiglio Regionale,

Richiamato quanto già stabilito con provvedimento consiliare 5 aprile 1963 n. 47;

Deliberi

1) di stabilire che i provvedimenti deliberativi regionali necessari per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta delle provvidenze previste dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910, - per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui in premessa mediante utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione siano adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, mediante finanziamento delle relative spese con gli appositi fondi di cui si tratta messi a disposizione della Regione, introitati e da erogare con imputazione agli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per l'anno 1967 e per i successivi anni di applicazione della sopracitata legge;

2) di approvare l'applicazione delle integrazioni delle percentuali di contributo e delle agevolazioni creditizie previste dai provvedimenti regionali a favore dell'agricoltura, allo scopo di assicurare una armonizzazione e un coordinamento fra i provvedimenti dello Stato e quelli analoghi della Regione, in modo da garantire lo stesso trattamento a tutti gli agricoltori aventi diritto;

3) di autorizzare gli Organi e Uffici della Regione ad adottare, nell'istruttoria delle pratiche, nella concessione e nella liquidazione dei contributi e delle altre agevolazioni previste dalla legge 27.10.1966 n. 910, la consueta prassi amministrativa e tecnica in vigore per l'applicazione delle altre analoghe provvidenze regionali, in armonia ed in applicazione di quanto previsto dalle Direttive di intervento in Valle d'Aosta approvate con Decreto Ministeriale 17 aprile 1967.

Prendono la parola i Consiglieri FOSSON, ANDRIONE, MARCOZ, PEDRINI e il Presidente del Consiglio MONTESANO.

Intervengono l'Assessore ai lavori pubblici COLOMBO, i Consiglieri GERMANO, FOSSON, MARCOZ, CHAMONIN e BERTHET.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

- richiamato quanto già stabilito con provvedimento consiliare in data 5 aprile 1963, n. 47;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta);

DELIBERA

1) di stabilire che i provvedimenti deliberativi regionali necessari per l'applicazione nel territorio della Valle d'Aosta delle provvidenze previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, - per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui in premessa mediante utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione -, siano adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste, mediante finanziamento delle relative spese con gli appositi fondi di cui si tratta messi a disposizione della Regione, introitati e da erogare con imputazione agli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per l'anno 1967 e per i successivi anni di applicazione della sopracitata legge;

2) di approvare l'applicazione delle integrazioni delle percentuali di contributo e delle agevolazioni creditizie previste dai provvedimenti regionali a favore dell'agricoltura, allo scopo di assicurare una armonizzazione e un coordinamento fra i provvedimenti dello Stato e quelli analoghi della Regione, in modo da garantire lo stesso trattamento a tutti gli agricoltori aventi diritto;

3) di autorizzare gli Organi e Uffici della Regione ad adottare, nell'istruttoria delle pratiche, nella concessione e nella liquidazione dei contributi e delle altre agevolazioni previste dalla legge 27.10.1966, n. 910, la consueta prassi amministrativa e tecnica in vigore per l'applicazione delle altre analoghe provvidenze regionali, in armonia ed in applicazione di quanto previsto dalle Direttive di intervento in Valle d'Aosta approvate con Decreto Ministeriale 17 aprile 1967.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,09 alle ore 11,45.