Oggetto del Consiglio n. 15 del 17 gennaio 1958 - Verbale

OGGETTO N. 15/58 - SUBCONCESSIONE AI CONSORZI DI IRRIGAZIONE "GRANDES ILES" E "TORILLE", AVENTI SEDE IN VERRES, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE EVANÇON PER L'IRRIGAZIONE DI CIRCA 70 ETTARI DI TERRENO NEI COMUNI DI VERRES E DI ARNAZ.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di subconcessione ai Consorzi d'irrigazione "Grandes Iles" e "Torille", aventi sede in Verrès, di derivare acqua dal torrente Evançon per l'irrigazione di circa ettari 70 di terreno nei Comuni di Verrès e di Arnaz:

---

Con domanda in data 20 settembre 1954, il sig. Joly Luigi fu Lorenzo, quale Presidente del Consorzio di irrigazione a pioggia "Grandes Iles", con sede in Verrès, e quale Vice Presidente dell'analogo Consorzio di irrigazione "Torille", con sede in Verrès, ha chiesto la subconcessione di derivare acqua dalla sponda destra del torrente Evançon, in località Granata, del Comune di Verrès, nella misura di mod. 11,00, da destinare per mod. 0,40 alla irrigazione di circa ettari 70 di terreno durante il periodo annuale 10 aprile - 30 settembre e per mod. 10,60 alla produzione, su di un salto di mt. 4,20, della potenza nominale media di Kw. 43,64, onde avere la energia necessaria per il sollevamento dell'acqua dell'impianto per la irrigazione a pioggia dei suddetti terreni.

La domanda è corredata dal progetto tecnico bollato 6-9-1954, a firma Dott. Ercole Bellino - agronomo.

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.

Con ordinanza n. 29 del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in data 12-1-1955, la domanda è stata ammessa ad istruttoria, disponendosi il deposito degli atti, unitamente al progetto, presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione, dal giorno 24 gennaio 1955 all'8 febbraio 1955, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione.

L'ordinanza di istruttoria è stata pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Verrès e di Arnaz ed è stata trasmessa in copia al Ministero dei LL. PP., all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica del Po di Torino, all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione e alla Società Guinzio Rossi & C., di Verrès.

La pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio dei Comuni di Arnaz e di Verrès ha dato luogo alla presentazione di un esposto della Società p.a. Stabilimento Produzione Alluminio Nazionale, di Verrès, in data 2-2-1957; con il quale viene reso noto che tale Società è subentrata nella concessione di derivazione d'acqua dal torrente Evançon già assentata alla Ditta Guinzio Rossi & C., in base al D. M. 16-11-1951, numero 5631. Viene, inoltre, chiesto in tale esposto da parte di detta Società che nel disciplinare di subconcessione sia inserita apposita clausola che preveda l'installazione di apparecchi di misura, in modo che non possano essere prelevati per l'irrigazione quantità d'acqua superiori a quelle richieste.

In sede di visita locale di istruttoria, avvenuta il giorno 24 febbraio 1955, il geom. Balma Carlo, rappresentante della Società p.a. Stabilimento Produzione Alluminio Nazionale, di Verrès, ha confermato la richiesta.

Nel disciplinare di subconcessione (art. 5) è stata inserita apposita clausola per soddisfare a tale richiesta.

L'Ufficio regionale Acque e Miniere ha ritenuto ammissibile la dotazione d'acqua richiesta di lit/sec. 40 per irrigare ettari 69,61.28 di terreno nei Comuni di Arnaz e di Verrès, nonché di lit/sec. 1060 per produrre, su di un salto di mt. 4,20, la potenza nominale di Kw. 43,64 onde avere l'energia necessaria per il sollevamento dell'acqua dell'impianto di irrigazione a pioggia.

L'Ufficio regionale Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, ha espresso parere favorevole al rilascio della richiesta subconcessione e dello stesso parere sono stati la Direzione Generale Acque del Ministero dei LL. PP., il Magistrato per il Po, di Parma, ed il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, di Torino.

Ritenuto, pertanto, che la derivazione possa attuarsi, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di subconcedere ai Consorzi irrigui "Grandes Iles" e "Torille", con sede in Verrès, di derivare nel periodo annuale 1° aprile - 30 settembre, dalla sponda destra del torrente Evançon, in Comune di Verrès, la quantità di acqua non superiore a mod. 11,00, di cui mod. 10,60 destinati alla produzione di forza motrice occorrente per azionare l'impianto di irrigazione a pioggia e mod. 0,40 per irrigare, con il detto impianto di irrigazione a pioggia, ettari di terreno 69,61.28 nei Comuni di Arnaz e di Verrès.

Tali quantitativi di acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte dei Presidenti dei due Consorzi di "Grandes Iles" e "Torille", con sede a Verrès;

3°) di ordinare e di accertare l'introito e il deposito delle seguenti somme:

a) lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'art. 7 del T. U. 11-121933, n. 1775, sulle Acque ed Impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle Acque Pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, e della legge 21 gennaio 1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico".

b) lire 7.157 (settemila centocinquantasette), pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che i Consorzi subconcessionari vengono ad assumere per effetto della subconcessione (articolo 11 T. U. 11-12-1933, n. 1775, e articolo 16, lettera k, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285).

c) lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

Assessorato ai Lavori Pubblici

(Ufficio Acque e Miniere)

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Evançon chiesta dai Consorzi di irrigazione a pioggia "Grandes Iles" e "Torille", di Verrès, con domanda in data 20-9-1954.

Articolo 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dai Consorzi d'irrigazione a pioggia "Grandes Iles" e "Torille", con sede a Verrès, dalla sponda destra del torrente Evançon, in località Granata del Comune di Verrès, per produzione di forza motrice e per irrigazione durante il periodo annuale 1° aprile - 30 settembre, è fissata in misura non superiore a mod. 11,00 (litri/secondo millecento). Di questi, mod. 10,60 (litri/secondo mille sessanta) sono destinati alla produzione di forza motrice occorrente per azionare l'impianto di irrigazione a pioggia dei Consorzi stessi e mod. 0,40 (litri/secondo quaranta) sono destinati per irrigare con il detto impianto di irrigazione complessivi ettari di terreno 69,61.28, di cui: ettari 25,17.14 costituiscono il comprensorio irriguo del Consorzio "Torille" e sono siti in territorio del Comune di Verrès; ettari 44,44.14 costituiscono il comprensorio irriguo del Consorzio "Grandes Iles" e sono siti per ettari 36,15.97, in territorio del Comune di Verrès e per ettari 8,28.17 in territorio del Comune di Arnaz.

I terreni da irrigare sono quelli risultanti dagli elenchi particellari dei terreni irrigati redatti in data 5-9-1954 dal Dott. Ercole Bellino, allegati al progetto che fa parte integrante del presente disciplinare bollato in data 6-9-1954 a firma dello stesso Dr. Ercole Bellino.

Articolo 2

Determinazione della potenza nominale agli effetti del canone.

Il dislivello fra i peli morti nei canali, a monte e a valle dei meccanismi che utilizzano l'acqua per produzione di forza motrice è di mt. 4,20. Di conseguenza, la potenza nominale media annua, in base a tale dislivello ed in base alla portata media di mod. 10,60, è di: mc. 10,60 x 4,20 x 9,8 = Kw. 43,65 in cifra tonda.

Agli effetti del canone, poiché tale potenza verrà realizzata soltanto per 6 mesi all'anno, va ridotta alla metà e, cioè, a Kw. 21,82.

Nessun canone deve essere corrisposto per l'uso dei moduli 0,40 a scopo irriguo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Articolo 3

Luogo e modo di presa dell'acqua - Utilizzazione e restituzione.

La derivazione d'acqua dal torrente Evançon verrà attuata sbarrando con briglia stabile in muratura l'alveo del torrente stesso. Per effetto dello sbarramento le acque verranno immesse in un canale in muratura coperto, con incile provvisto di paratoia di regolazione ed antistante griglia, allargantesi poi, dopo breve percorso, in una vasca pure coperta, provvista, dalla parte verso il torrente, di due scaricatori manovrabili con paratoie, avente funzione di vasca di depurazione.

Da questa vasca, le acque destinate alla produzione di forza motrice, verranno convogliate in un canale in muratura, pure coperto con lastre di calcestruzzo, di circa mt. 200 di sviluppo, per essere condotte alla camera di carico, onde agire su di una turbina ad elica, in camera libera, collegata mediante idonea trasmissione alla pompa di alimentazione dell'impianto a pioggia, ed essere poi restituita, mediante breve canale di scarico, al torrente Evançon in sponda destra, subito a monte della presa del canale derivato dalla "Società p.a. Stabilimento Produzione Alluminio Nazionale - Verrès" per il servizio del proprio impianto idroelettrico assentito con R. D. 18-1-1937, numero 9075, e successivo D. M. 16-11-1951, n. 5631.

Le acque destinate alla irrigazione stramazzeranno dalla suddetta vasca di depurazione ad una adiacente piccola vasca, avente ulteriore funzione di depurazione, e quindi inviate mediante condotta metallica alla pompa di alimentazione dell'impianto di irrigazione a pioggia, che le spingerà nella tubazione fissa dell'impianto stesso.

Questa tubazione fissa di mm. 175 di diametro verrà poi suddivisa in due tubazioni: una del diametro di mm. 150 e di circa mt. 1150 di sviluppo, che porterà l'acqua al comprensorio del Consorzio irriguo "Torille", ed una del diametro di mm. 150 e di circa mt. 1.620 di sviluppo che porterà l'acqua al comprensorio del Consorzio irrigua "Grandes Iles".

Le acque destinate all'irrigazione non daranno luogo a restituzione.

Le opere sopradescritte dovranno essere eseguite in conformità del progetto richiamato al precedente articolo 1, salvo le varianti che potranno essere attuate in sede di loro esecuzione e che saranno ritenute ammissibili.

Articolo 4

Regolazione della portata.

L'Amministrazione subconcedente si riserva la facoltà di ordinare e di imporre, in qualsiasi momento, le necessarie apparecchiature per limitare, alla presa, il quantitativo d'acqua di mod. 11,00 (litri/ secondo millecento) complessivamente subconcesso, qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 5

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

La derivazione e l'utilizzazione delle acque dovrà essere effettuata dai Consorzi esclusivamente durante il periodo irriguo che va dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

Al fine di evitare che sia utilizzato dai Consorzi, per gli usi di irrigazione, un quantitativo d'acqua superiore a quello di subconcessione di mod. 0,40, i Consorzi dovranno sistemare a stramazzo la parete divisoria delle due vasche di depurazione di cui al precedente articolo 3, ed installarvi opportuno idrometro, così da accertare, in ogni momento, dall'altezza della lama stramazzante, l'effettivo quantitativo derivato.

Articolo 6

Garanzie da osservarsi.

Saranno eseguite e mantenute a carico dei Consorzi subconcessionari le opere che, in qualsiasi momento, potranno essere ritenute necessarie sia per attraversamenti di strade, ponti, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del torrente Evançon in dipendenza della subconcessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

Articolo 7

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà iniziare e condurre a termine i lavori entro anni uno a decorrere dalla data di notifica del decreto di subconcessione.

L'eventuale proroga del termine fissato per l'utilizzazione dei lavori non comporta proroga della data stabilita per il pagamento del canone che sarà, in ogni caso, dovuto a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, come detto al successivo articolo 10.

Articolo 8

Collaudo dei lavori.

Ultimati i lavori, i Consorzi dovranno darne notifica all'Amministrazione regionale, che provvederà al relativo collaudo, a mezzo del proprio Ufficio Acque e Miniere.

Eseguita la visita di collaudo, detto Ufficio, ove non vi siano eccezioni o motivi contrari, potrà autorizzare l'esercizio della derivazione, dandone atto nel relativo certificato. Qualora venisse riconosciuta la necessità di ulteriori lavori o di modifiche, oltre a quelli eseguiti, l'Ufficio predetto dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, i Consorzi dovranno, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.

Articolo 9

Durata della subconcessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, in quanto si tratta di piccola derivazione.

Articolo 10

Canone.

I Consorzi subconcessionari corrisponderanno all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta anticipatamente, con decorrenza dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di L. 14.314,00, in ragione di L. 656 per kw. sulla potenza di kw. 21,82 soggetta a canone, anche se non possano o non vogliano fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della legge 18-10-1942, concernente l'istituto di decadenza del diritto di derivazione d'acqua.

Articolo 11

Pagamenti e depositi.

All'atto della firma del presente disciplinare, i subconcessionari hanno dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:

a) versamento della somma di L. 7.157 (settemila centocinquantasette), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che assumono per effetto della subconcessione, come da quietanza n. ....., in data ..... somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

b) il versamento della somma di L. 1.000 (mille), pari al minimo, ai sensi dell'art. 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, e della legge 31 gennaio 1949, n. 8, come da quietanza n. ....., in data ......

c) versamento della somma di L. 15.000 (quindicimila) per le opere di collaudo, sorveglianza, rilascio di atti, ecc., ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.

Restano poi a carico dei Consorzi subconcessionari tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia di disegni, di atti, di stampe, ecc., il cui ammontare dovrà essere versato alla Tesoreria della Amministrazione regionale della Valle di Aosta, a sua semplice richiesta.

Articolo 12

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, i Consorzi subconcessionari sono tenuti alla osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici e relative norme regolamentari, di tutte le prescrizioni legislative e di regolamento concernenti la agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, nonché delle leggi regionali in materia di acque pubbliche.

Articolo 13

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge i Consorzi subconcessionari eleggono il proprio domicilio in Comune di Verrès, in cui vi sono le opere di presa della derivazione,

Articolo 14

Clausole di solidarietà.

La subconcessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido ai Consorzi di irrigazione a pioggia detti "Grandes Iles" e "Torille", con sede a Verrès, costituiti con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 19 maggio 1954, n. 8133, e in data 2 marzo 1954, n. 6041.

Conseguentemente, qualora uno dei Consorzi venga meno agli obblighi relativi alla subconcessione, l'altro Consorzio sarà obbligato ad ottemperarvi, restando autorizzato a proseguire i lavori e ad esercitare la subconcessione con tutti gli oneri relativi.

Aosta, li

---

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventisette);

Delibera

1°) di subconcedere ai Consorzi irrigui "Grandes Iles" e "Torille", con sede in Verrès, di derivare nel periodo annuale 1° aprile - 30 settembre, dalla sponda destra del torrente Evançon, in Comune di Verrès, la quantità di acqua non superiore a mod. 11,00, di cui mod. 10,60 destinati alla produzione di forza motrice occorrente per azionare l'impianto di irrigazione a pioggia e mod. 0,40 per irrigare, con il detto impianto di irrigazione a pioggia, ettari di terreno 69,61.28 nei Comuni di Arnaz e di Verrès.

Tali quantitativi di acqua dovranno derivarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel soprariportato schema di disciplinare;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare di subconcessione da parte dei Presidenti dei due Consorzi di "Grandes Iles" e "Torille", con sede a Verrès;

3°) di ordinare e di accertare l'introito e il deposito delle seguenti somme:

a) lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'art. 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle Acque ed Impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del regolamento sulle Acque pubbliche approvato con R. D. 14 agosto 1920, n. 1285, e della legge 21 gennaio 1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico";

b) lire 7.157 (settemila centocinquantasette), pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che i Consorzi subconcessionari vengono ad assumere per effetto della subconcessione (articolo 11 T. U. 11-12-1933, n. 1775, e art. 16, lettera k, del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285);

c) lire 15.000 (quindicimila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria regionale e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

______