Oggetto del Consiglio n. 14 del 17 gennaio 1958 - Verbale
OGGETTO N. 14/58 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ INDUSTRIA LAMIERE SPECIALI SOC. AZIONARIA ILSSA-VIOLA, CON SEDE A MILANO, PER DERIVARE ACQUA, MEDIANTE POMPE, DAL SUBALVEO DELLA DORA BALTEA, IN COMUNE DI PONT ST. MARTIN.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione alla Società Industria Lamiere Speciali Soc. per Azioni ILSSA-Viola, con sede a Milano, per derivare acqua, mediante pompe, dal subalveo della Dora Baltea, in Comune di Pont St. Martin, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno della adunanza:
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Con domanda in data 11-4-1956, la Soc. ILSSA-Viola, con sede a Milano, ha chiesto la subconcessione di attingere acqua, mediante pompe, dal subalveo della Dora Baltea, in Comune di Pont St. Martin, nella misura di mod. 2,50, per utilizzarla per lavaggio di materiali, per usi di raffreddamento e per usi igienici in genere dello Stabilimento sito nel Comune di Pont St. Martin.
La domanda è corredata dal progetto in data 11-4-1956 a firma Ing. Alessandro Gandini.
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta numero 45, in data 19 maggio 1956, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134, in data 1-6-1956, e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza n. 41, in data 11-7-1956, del Presidente della Giunta regionale, la domanda è stata ammessa ad istruttoria ed è stata disposta la sua pubblicazione, unitamente al progetto, presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16 luglio 1956, nonché la pubblicazione, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Pont St. Martin, di una copia di detta ordinanza.
L'ordinanza è stata, inoltre, trasmessa in copia al Ministero dei Lavori Pubblici, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, all'Ufficio Idrografico per il Po di Torino, all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della Regione, al Consorzio regionale Pesca.
La pubblicazione degli atti di cui sopra è avvenuta regolarmente presso l'albo pretorio del Comune di Pont St. Martin, come da referto relativo posto in calce all'ordinanza, nonché presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
Entro i venti giorni stabiliti dall'ordinanza, è stata presentata una sola opposizione da parte della Società S.I.P., con esposto 4 agosto 1956, n. 60023980: in esso viene fatto presente che la S.I.P. è titolare di due derivazioni d'acqua dalla Dora Baltea a valle di Pont St. Martin, rispettivamente, nell'ordine, una in territorio del Comune di Carema e l'altra in territorio del Comune di Quincinetto, per cui l'emungimento di acqua previsto dalla ILSSA potrebbe essere causa di danno alle portate dei suddetti impianti, nei periodi di magra della Dora, non risultando dal progetto che la restituzione delle acque emunte abbia poi luogo in tutta la loro integrità.
In sede di visita locale di istruttoria, avvenuta il giorno 5 settembre 1956, il geom. Cason Giuseppe, rappresentante della Società ILSSA, illustrando le modalità di utilizzazione e di restituzione delle acque e-munte, ha assicurato che le perdite d'acqua che potranno determinarsi dopo il loro impiego di lavaggio di materiali, servizi igienici, raffreddamento delle parti esposte dei forni fusaci e dei colli dei cilindri dei treni di laminazione, debbono ritenersi minime, anche agli effetti evaporativi, considerato che la temperatura d'impiego non supera di massima i 40 gradi.
Alle suddette precisazioni ha risposto, nella stessa seduta di visita, il rappresentante della SIP, il quale, pur prendendone atto, ha però ancora confermato l'esposto presentato, chiedendo che l'Amministrazione regionale voglia stabilire quegli accorgimenti tecnici atti a garantire la restituzione delle acque emunte.
L'Ufficio Acque e Miniere, concludendo l'istruttoria, è stato dell'avviso che la domanda di subconcessione della ILSSA-Viola sia meritevole di accoglimento e che sia da respingere l'opposizione della Società SIP, non ritenendo che il prelievo a monte, da parte dell'ILSSA-Viola, di mod. 2,50 di acqua dal subalveo della Dora Baltea, possa influenzare la portata degli impianti di Carema e di Quincinetto della stessa SIP, tenuto conto anche che il quantitativo di acqua prelevato verrà restituito nel torrente, tranne quella minima quantità d'acqua che verrà dispersa per evaporazione.
Dello stesso parere sono stati il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è espresso con voto 26-9-1957, n. 1769, nonché il Magistrato per il Po, di Parma.
Ritenuto, pertanto, che la derivazione di acqua possa attuarsi, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di subconcedere alla Società Industria Lamiere Speciali - Società Azionaria Carlo Viola (ILSSA-Viola), con sede a Milano - Corso C. Farini, 49 - di attingere acqua dalla falda subalvea della Dora Baltea, mediante impianto di pompe in sponda sinistra, in Comune di Pont St. Martin, nella misura costante e continua non superiore a mod. 2,50, da servire per í bisogni industriali (lavaggio di materiali - servizi igienici - sanitari - raffreddamento di macchinari) dello Stabilimento di Pont St. Martin, della predetta Società.
Tale quantitativo di acqua dovrà essere attinto secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione, da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante la Società ILSSA-Viola;
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'articolo 7 del T. U. 11-12-1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 14-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico";
b) lire 10.000 (diecimila), pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (art. 11 T. U. 11-12-1933, n. 1775, e art. 16, lettera k) del regolamento 14-8-1920, n. 1285);
c) lire 40.000 (quarantamila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione e da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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Assessorato ai Lavori Pubblici
(Ufficio Acque e Miniere)
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione di attingimento d'acqua, dalla falda della Dora Baltea, in Comune di Pont St. Martin, chiesta dalla Società Industria Lamiere Speciali Società Azionaria Carlo Viola (I.L.S.S.A.), di Milano, con domanda in data 11 aprile 1956.
Articolo 1
Quantità d'acqua da attingere.
La quantità d'acqua da attingere dalla falda subalvea della Dora Baltea, mediante impianto di pompe in sponda sinistra, in Comune di Pont St. Martin, è fissata in misura costante e continua non superiore a mod. 2,50 (litri-secondo duecentocinquanta).
L'acqua attinta servirà per i bisogni industriali dello Stabilimento ILSSA di Pont St. Martin, ossia per lavaggio di materiali, per i servizi igienico-sanitari e per raffreddamento dei macchinari.
Articolo 2
Quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone.
La quantità d'acqua da attingere come detto al precedente articolo 1, in quanto rappresenta anche la portata media dell'attingimento, costituirà l'entità della portata sulla quale dovrà computarsi il canone annuo da corrispondere.
Articolo 3
Luogo e modo di presa dell'acqua.
L'attingimento dell'acqua verrà attuato mediante due gruppi di pompe gemelle, del tipo sommerso, pescanti sino a dieci metri circa di profondità sotto il piano di campagna, capaci ognuna di sollevare lit/sec. 130 con prevalenza di 45 metri di colonna di acqua, installate in un pozzo centrale facente parte del complesso di 5 pozzi fra di loro comunicanti, ricavati in una camera in galleria in muratura di calcestruzzo di mt. 22,80 x 5,20 dell'altezza di circa mt. 7,00.
Le pompe verranno manovrate da apposita cabina all'aperto emergente dal pozzo di centro, con piano di manovra al di sopra della massima piana della Dora Baltea, quota mt. 299,50 sul livello del mare.
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto allegato alla domanda, a firma Ing. Alessandro Gandini, in data 11-4-1956, costituito da una relazione tecnica e da tre tavole di disegni, progetto che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere attuate in sede di esecuzione dei lavori e che potranno essere riconosciute ammissibili.
Articolo 4
Regolazione della portata.
Le caratteristiche delle pompe limitano di per sé la possibilità di attingere una quantità d'acqua superiore a quella di subconcessione.
L'Amministrazione subconcedente si riserva, tuttavia, di prescrivere opportune opere di misurazione della portata d'acqua attingenda qualora lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio e, comunque, di prescrivere anche quelle eventuali opere idonee a limitare la portata d'acqua a quella di subconcessione.
Articolo 5
Condotta dell'impianto - Restituzione.
L'acqua estratta con le pompe verrà immessa in una tubazione formata da tubi di acciaio Mannesman a giunti saldati, del diametro interno di mm. 320, corrente sulla volta interna di un vecchio canale in galleria, già canale di scarico di una centralina demolita, che porterà l'acqua allo stabilimento ILSSA, per essere quivi distribuita nei vari servizi.
Dopo l'utilizzazione, le acque di questi servizi, mediante opportuna tubazione di scarico, verranno convogliate direttamente nello stesso vecchio canale della centralina demolita di cui sopra e restituite alla Dora Baltea.
Articolo 6
Garanzie da osservarsi.
La Ditta subconcessionaria dovrà eseguire e mantenere, a propria cura e spesa, tutte le opere necessarie, sia per quegli attraversamenti di strade, canali e simili che fossero interessati dall'impianto, sia per la difesa della proprietà e del buon regime della Dora Baltea, in qualsiasi momento se ne riscontri la necessità.
Nella eventualità che pozzi, sorgenti, fontanili, ecc. esistenti entro un raggio di mt. 200 dall'impianto di attingimento risultassero da questi influenzati così da averne ridotte o annullate le portate relative, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere a soddisfare comunque le menomazioni riscontrate.
Poiché l'esercizio delle pompe è previsto abbia luogo con marcia automatica e, quindi, la relativa cabina non sarà custodita in permanenza, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria, al fine della pubblica incolumità, di tenerla sempre chiusa e di apporre sulla porta la prescritta indicazione di pericolo di morte, ecc., quanto occorre per ammonire chiunque del pericolo esistente.
Articolo 7
Termine per l'ultimazione delle opere - Collaudo.
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà provvedere ad eseguire le opere entro mesi dodici dalla data di notifica del decreto di subconcessione.
Qualora eseguisse i lavori prima del termine suindicato, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Acque e Miniere della Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, per il relativo collaudo di competenza.
Eseguita la visita di collaudo, ove non ostino ragioni contrarie, il predetto Ufficio potrà autorizzare l'immediato esercizio dell'attingimento, ovvero la continuazione se già in atto, dandone atto sul certificato di collaudo.
Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di ulteriori lavori, ovvero di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi l'attingimento di acqua.
Articolo 8
Durata della subconcessione.
Trattandosi di piccola derivazione d'acqua per usi industriali attuata mediante pompe, la sua durata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione. Essa potrà essere rinnovata a termine dell'articolo 30 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775.
Articolo 9
Canone.
La Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di Lire 20.000, in ragione di Lire 8.000 per modulo sui moduli 2,50 di subconcessione, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
Articolo 10
Pagamenti e depositi.
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, presso la dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) versamento della somma di Lire 10.000 (diecimila), come da quietanza n. ......, in data ....., pari a 1/2 annualità del canone annuo di cui al precedente articolo 9, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione.
Tale somma, ove nulla osti, sarà restituita al termine della subconcessione stessa.
b) versamento della somma di Lire 1.000 (mille), come da quietanza n. ....., in data ....., pari al minimo prescritto dalla legge 21 gennaio 1949, n. 8, per gli scopi di cui all'articolo 7 del T. U. di leggi 11-12-1933, n. 1775.
c) versamento della somma di Lire 40.000, come da quietanza n. ....., in data ....., per le spese di sorveglianza, misure eventuali di portata, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla rilasciata subconcessione.
Articolo 11
Richiamo a leggi e regolamenti.
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni del T. U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R. D. 11-12-1933, n. 1775, e relative norme regolamentari, di quelle delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque, la agricoltura, la piscicoltura e la sicurezza pubblica.
Articolo 12
Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Pont St. Martin, in cui avvengono l'attingimento e la utilizzazione della acqua.
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Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto sopra riferito dallo Assessore ai Lavori Pubblici, VESAN;
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto);
Delibera
1°) di subconcedere alla Società Industria Lamiere Speciali - Società Azionaria Carlo Viola (ILSSA-Viola), con sede a Milano - Corso C. Farini, 49 - di attingere acqua dalla falda subalvea della Dora Baltea, mediante impianto di pompe in sponda sinistra, in Comune di Pont St. Martin, nella misura costante e continua non superiore a mod. 2,50, da servire per i bisogni industriali (lavaggio di materiali - servizi igienici - sanitari - raffreddamento di macchinari) dello Stabilimento di Pont St. Martin, della predetta Società. Tale quantitativo di acqua dovrà essere attinto secondo le modalità e le condizioni previste nel soprariportato schema di disciplinare di subconcessione;
2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società ILSSA-Viola;
3°) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 1.000 (mille), pari al minimo, quale deposito a' sensi dell'articolo 7 del T. U. 1112-1933, n. 1775, sulle Acque ed Impianti Elettrici, del 2° comma dell'art. 11 del Regolamento sulle acque pubbliche approvato con R. D. 4-8-1920, n. 1285, e della legge 21-1-1949, n. 8, somma da versarsi alla Tesoreria della Regione - dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino - e da introitarsi al capitolo 4 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Provento delle subconcessioni di acque a scopo idroelettrico";
b) Lire 10.000 (diecimila), pari a mezza annualità del canone, da depositarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione (articolo 11 T. U. 11-12-1933, n. 1775, e articolo 16, lettera k del regolamento 14-8-1920, n. 1285);
c) Lire 40.000 (quarantamila) per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versarsi presso la predetta Tesoreria della Regione da introitarsi al capitolo 52 di entrata del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi di spesa istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
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