Oggetto del Consiglio n. 8 del 8 gennaio 1968 - Verbale

OGGETTO N. 8/68 - Disegno di legge concernente: "Provvedimenti intesi a promuovere il riattamento e la sistemazione di edifici rurali di interesse ambientale e la loro destinazione a scopi di ricettività turistica". (Rinvio alla Commissione per la programmazione)

L'allegato disegno di legge trova la sua origine occasionale negli studi a suo tempo realizzati circa la possibilità di creare un villaggio turistico a La Salle.

La validità della concezione del villaggio turistico costituiva d'altronde un fatto ormai da tempo acquisito dall'Assessorato Regionale del Turismo che, nel corso degli anni, ha visto crescere continuamente gli interessi dei turisti per quella forma di organizzazione ricettiva.

Oltre a tale positiva funzione nel campo della ospitalità, il villaggio turistico è destinato ad assolvere un altrettanto importante compito di rivitalizzazione, e quindi di conservazione, per numerosi villaggi rurali della Valle d'Aosta.

Tale compito si inserisce validamente nelle finalità perseguite dalla Legge dello Stato 6 agosto 1967 n. 765 (Legge Urbanistica), la quale prevede che all'interno degli agglomerati aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, siano consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi, fino alla avvenuta approvazione del Piano regolatore generale.

La circolare ministeriale esplicativa fornisce alcuni criteri da seguire per la delimitazione degli agglomerati prima definiti, precisando che sono da includere le strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contenga edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti od edifici di particolare valore artistico.

È stato verificato con una indagine condotta da questo Assessorato che la quasi totalità dei gruppi di volumi già destinati all'agricoltura ricade nel caso citato.

Si ritiene quindi opportuno prevedere con tempestività la partecipazione diretta dell'Amministrazione Regionale a questa opera di trasformazione del patrimonio edilizio della Valle, ad evitare che incontrollati interventi snaturino irreparabilmente i valori culturali contenuti nei villaggi valdostani non ancora interessati da recenti manomissioni.

L'intervento attivo della Regione conseguirà il triplice scopo di favorire il risanamento corretto dei volumi e di ambienti di alto interesse storico altrimenti destinati a fatale degradamento, di potenziare la ricettività turistica con strutture ad alto livello, destinate a qualificare notevolmente la Valle e, non ultimo, di fornire ai contadini quelle possibilità di integrazione di bilancio spesso necessarie alla sopravvivenza della stessa attività agricola.

Dopo attento esame dei problemi sollevati dallo studio del villaggio turistico di La Salle, si è ritenuto opportuno adottare una disciplina di genere anziché di specie, prevedendo cioè una possibilità di intervento regionale estesa alla generalità dei casi, anziché ristretta al villaggio turistico di La Salle.

Per le stesse ragioni, e anche per la difficoltà obiettiva di arrivare in tutti i casi alla costituzione di Cooperative o di altre forme di Associazioni, si è ritenuto opportuno estendere le provvidenze anche ai proprietari singoli, sebbene con un trattamento meno favorevole.

Permane comunque la testimonianza del maggior interesse dell'Amministrazione alla realizzazione di villaggi, in quanto strutture complete e autosufficienti dal punto di vista ricettivo, e maggior garanzia di rispetto ai fini della tutela paesistica.

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Disegno di legge

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ___________________: PROVVEDIMENTI INTESI A PROMUOVERE IL RIATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI RURALI DI INTERESSE AMBIENTALE E LA LORO DESTINAZIONE A SCOPI DI RICETTIVITÀ TURISTICA.

ART. 1

Allo scopo di promuovere, nel territorio della Valle di Aosta, la conservazione ed il risanamento del patrimonio edilizio di interesse ambientale già destinato alla attività agricola e la sua destinazione a scopi di ricettività turistica, è autorizzata la costituzione, presso Istituti bancari di credito, di fondi di rotazione per la concessione a proprietari, singoli od associati di anticipazioni di somme in conto capitale fino alla concorrenza massima di Lire 4.000.000.=, comprese eventuali spese di arredamento, per ogni alloggio da sistemare o trasformare.

Le anticipazioni saranno commisurate al 70% delle spese riconosciute ammissibili per i proprietari singoli, e al 90% per i gruppi di proprietari, comunque associati.

Possono benificiare delle provvidenze previste dalla presente legge, i proprietari degli immobili ricadenti negli agglomerati aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale ai sensi della legge dello Stato 6 agosto 1967 n° 765, nonché gli altri edifici rurali in precario stato di conservazione, abitualmente disabitati e non idonei a locazione, di interesse ambientale, da includere in appositi elenchi tenuti aggiornati dalla Sovrintendenza Regionale alle Antichità, Monumenti e Belle Arti.

ART. 2

I beneficiari delle anticipazioni dovranno provvedere al rimborso delle anticipazioni stesse, senza interesse, in annualità costanti posticipate, in un periodo non superiore a 20 anni, con diritto a fruire, in caso di anticipato rimborso delle anticipazioni, dei seguenti sconti da computarsi sull'importo delle annualità residue ancora a debito:

a) 20% per rimborso di annualità residue entro la scadenza dalla sesta alla decima annualità;

b) 15% per rimborso di annualità residue entro la scadenza dalla undicesima alla quindicesima annualità;

c) 5% per rimborso di annualità residue entro la scadenza dalla sedicesima alla diciannovesima annualità.

Per i richiedenti riuniti in cooperative o consorzi gli sconti di cui alle precedenti lettere a - b - c sono elevati rispettivamente al 30%, al 25% e al 10% del residuo debito in carico alle scadenze sopraindicate.

ART. 3

Le anticipazioni di somme previste dalla presente legge non possono essere concesse per fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali siano già state concesse analoghe provvidenze (contributi o concorsi nelle spese per interessi su mutui) da parte dello Stato o della Regione.

ART. 4

Per ottenere i finanziamenti di cui al precedente art. 1, i richiedenti debbono presentare domanda all'Assessorato Regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti, allegando il progetto ed il preventivo di spesa per i lavori da eseguire per i quali viene richiesto il finanziamento ed il certificato catastale di tutti i beni intestati o cointestati ai richiedenti.

I progetti dei lavori di riattamento e di sistemazione dei fabbricati debbono ottenere il preventivo benestare della Sovrintendenza Regionale ai Monumenti Antichità e Belle Arti che deve accertare che i lavori previsti rispondano alle esigenze di una razionale ricettività turistica, nel rispetto dell'edilizia locale e della tutela del paesaggio.

ART. 5

L'importo delle anticipazioni di somme da concedere è determinato dalla Giunta Regionale sulla base delle spese previste dai progetti dei lavori da eseguire ed ammesse in sede di esame dei progetti stessi.

Il versamento delle anticipazioni di somme da parte degli Istituti di credito è autorizzato dalla Giunta Regionale in base agli stati di avanzamento dei lavori e su proposta dell'Assessore regionale al Turismo.

ART. 6

La costituzione dei fondi di rotazione previsti dall'art. 1 è approvata con deliberazione della Giunta Regionale, che determina l'ammontare dei fondi stessi, gli Istituti bancari presso i quali sono costituiti, le modalità di versamento e dei prelievi di somme sui fondi stessi, nonché le garanzie da richiedere ai beneficiari dei finanziamenti.

Gli Istituti bancari che amministrano i fondi di rotazione debbono trasmettere alla Regione situazioni semestrali relative alla gestione dei fondi, dalle quali dovranno risultare;

a) Consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione.

b) L'importo dei prelevamenti effettuati nel semestre.

c) Gli interessi maturati sui fondi di rotazione.

d) L'importo delle annualità ricuperate.

e) L'importo delle annualità estinte anticipatamente.

f) I compensi e le spese trattenuti dagli Istituti.

g) Le morosità.

Al conto consuntivo della Regione per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato apposito rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione in carico.

ART. 7

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi con precedenza ai riattamenti e alle sistemazioni da effettuare in località di alta montagna.

ART. 8

Per la costituzione dei fondi di rotazione, previsti dalla presente legge, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1967 al 1986 l'erogazione di annualità costanti, per complessive Lire 10.000.000,= agli Istituti di credito presso i quali sono costituiti i fondi; è inoltre autorizzata per gli anni finanziari dal 1968 al 1987 l'erogazione di ulteriori annualità costanti per complessive Lire 20.000.000,= agli Istituti di credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione.

ART. 9

In base alle norme di apposite stipulande convenzioni, da approvare con deliberazioni della Giunta Regionale, gli Istituti di credito depositari dei fondi di rotazione, di cui alla presente legge, provvederanno a costituire appositi conti correnti bancari intestati alla Regione per l'ammontare derivante dallo sconto delle annualità costanti di cui al precedente articolo 8.

Gli interessi maturati sulle somme depositate sui predetti conti correnti bancari saranno accreditati in aumento alle disponibilità dei fondi stessi; tali disponibilità potranno essere, altresì, reintegrate mediante i ricuperi sui finanziamenti concessi, ed aumentate mediante l'accreditamento di contributi straordinari eventualmente concessi dalla Regione o da altri Enti locali o Istituti bancari.

ART. 10

Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione per l'approvazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e 1968:

1°) istituzione del nuovo capitolo di spesa n. 536 (Sezione V - Categoria III), con la denominazione: "Spese per interventi finanziari intesi a promuovere il riattamento e la sistemazione di edifici rurali di interesse ambientale ai fini dell'incremento della ricettività turistica", con lo stanziamento di Lire 10.000.000 per l'anno 1967 e di Lire 30.000.000 per l'anno 1968.

2°) prelievo della somma di Lire 10.000.000 e della somma di Lire 20.000.000, rispettivamente per l'esercizio 1967 e per l'esercizio 1968, dal capitolo 150 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Allegato F), somme da iscrivere agli stanziamenti del predetto capitolo 536 dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1967 e 1968.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge per gli anni dal 1969 al 1987 graveranno sul capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari stessi corrispondente al capitolo 536 dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1967 e 1968.

ART. 11

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni regolamentari eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

ART. 12

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza di impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli Istituti bancari convenzionati e per l'erogazione delle anticipazioni di somme a' sensi della presente legge, nonché a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento delle annualità di cui al precedente articolo 8, delegazioni di pagamento sui proventi derivanti alla Regione dalle sovrimposte sui terreni e fabbricati su altri cespiti regionali delegabili.

ART. 13

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Balestri (P.S.I.) - Io proporrei al Consiglio, dato che sono sorte delle perplessità su questa legge e sono stati fatti alcuni rilievi da parte della Programmazione, di rimandare questa legge alla Commissione della Programmazione affinché si facciano degli elaborati e di riportarla poi in Consiglio dopo che tale Commissione si sarà pronunciata.

Fosson (U.V.) - Concordo e quindi non entro nei particolari.

Vorrei solo fare una raccomandazione alla Commissione che, in generale, è di non comprendere le eventuali spese di arredamento per ogni alloggio da sistemare e da trasformare, perché scenderemmo veramente in una casistica tale che sarebbe semplicemente ridicolo.

Riguardo all'articolo 1 della legge - a parte che concordo nell'impostazione di massima e non entriamo adesso nella discussione perché viene demandata alla Commissione, e quindi ogni discussione è fuori luogo - mi limito semplicemente a sottolineare che, siccome in tale articolo si prevede che il finanziamento comprenda anche (leggo l'inciso) "comprese eventuali spese di arredamento, per ogni alloggio da sistemare o trasformare", qui dico: facciamo attenzione, perché se andiamo a dare il sussidio anche per l'arredamento noi ci squalifichiamo completamente. Pertanto dico: siccome la Commissione dovrà esaminarla, mi permetto di fare già una raccomandazione sottolineando questa enormità, perché per me sarebbe un'enormità.

Savioz (P.C.I.) - Io a queste leggi ho sempre dato una grande importanza, perché mi sembra che possano essere il punto principale, basilare, forse la prima affermazione diretta verso i nostri contadini per invogliarli a portarsi verso un'attività collaterale alla loro attività principale. Non vorrei però che il rinvio significasse poi ritornare alle calende greche.

Pertanto l'unica raccomandazione che faccio è questa: si rinvii pure alla Commissione, si studi pure attentamente, però si battano i tempi, perché è molto importante questo, Signori, è molto importante. Altri Paesi l'hanno fatto prima di noi. Non voglio tediarvi a spiegarvi il perché ed il percome, ma questo problema, qui, in Valle d'Aosta, noi l'avevamo già imbastito, studiato e fatto lunghe riunioni che purtroppo non eravamo riusciti a mandare a buon fine. C'è un barlume, facciamo il possibile per arrivare il più rapidamente a termine, in modo che i nostri contadini possano avere in mano l'arma necessaria - soprattutto gli amministratori - per invogliarli a fare un qualche cosa, in maniera tale che finalmente il turismo renda a questa nostra gente in via diretta, e non soltanto, ma anche indirettamente.

Balestri (P.S.I.) - Ringrazio Savioz per questa sua precisazione, perché la ritengo anch'io una legge molto importante. Prima di tutto per dare veramente un apporto in diritto ai contadini e, secondariamente, anche per la conservazione di questo tipo di case che veramente, secondo me, hanno una grande importanza in Valle d'Aosta. Sono quindi anch'io del suo parere e mi auguro che questa legge possa ritornare presto qui in Consiglio.

Montesano (P.S.D.I.) - I Consiglieri sono d'accordo? Allora si passa al punto n. 29.

Il Consiglio prende atto del rinvio.