Oggetto del Consiglio n. 390 del 14 luglio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 390/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, per l'anno 1979, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli".
Con legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, l'Assessorato della Agricoltura e delle Foreste veniva autorizzato a promuovere iniziative destinate a favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature (compreso l'acquisto di aree fabbricabili occorrenti) destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e ad utilizzazione di legname.
Per l'applicazione della predetta legge veniva autorizzata una spesa annua di lire 150 milioni così ripartita:
a) £. 15 milioni per contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5, II° comma e 8, II° comma);
b) £. 100 milioni per spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonché per gli impianti e le relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e ad utilizzazioni boschive (artt. 1 e7);
c) £. 35 milioni per contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 6, 1° comma e 8, 1° comma).
L'esperienza acquisita in questo periodo di applicazione della legge consiglia, anche per quest'anno, una revisione degli stanziamenti relativi agli interventi mediante contributi in conto capitale di cui al precedente punto c).
Più precisamente, si ritiene opportuno aumentare, per l'anno 1979, il predetto stanziamento della somma di £. 500.000.000= per interventi in conto capitale.
Occorre ora procedere all'integrazione dei contributi, tenendo conto anche dei notevoli aumenti dei costi verificatisi in questi ultimi anni.
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Disegno di legge regionale n. 97
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Aumento, per l'anno 1979, della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
È autorizzata, per l'anno 1979, la maggiore spesa di lire cinquecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.
Articolo 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 500.000.000= (cinquecentomilioni) sul capitolo 3635 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio stesso.
Articolo 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
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Parte Spesa |
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- Variazioni in aumento: |
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Capitolo 3635: |
Spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonché per gli impianti e relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame di allevamento e da carne e utilizzazioni boschive (artt. 1 e 7 della legge regionale 24.10.1973, n. 34) |
£. |
500.000.000= |
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Variazioni in diminuzione |
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Capitolo 2745: |
"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F)" |
£. |
500.000.000= |
Articolo 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz. Faccio presente che l'argomento è discutibile in quanto c'è il parere della Commissione.
Marcoz (U.V.) - Già in sede di approvazione di bilancio si era prevista per l'applicazione della legge n. 34 una maggiore spesa di 500 milioni, finalmente abbiamo i progetti pronti da realizzare, che sono la costruzione di un magazzino per la raccolta di prodotti agricoli e per il ricovero di macchine agricole in Comune di Gressan e un primo lotto del Caseificio cooperativo di Arnad. C'è solamente da far rilevare che nella relazione ci sono due imperfezioni: al terzultimo comma, anziché "interventi mediante contributi in conto capitale di cui al precedente punto c)" sono "interventi diretti di cui al precedente punto c)", cioè fatti direttamente dalla Regione, perché si ritengono opere di interesse regionale; al penultimo comma, dove c'è una ripetizione, dopo le parole "500 milioni per interventi" va aggiunta la seguente dizione: "per la realizzazione di impianti cooperativi e relative attrezzature con spese a totale carico dell'Amministrazione regionale", si tratta solamente di un'imperfezione della relazione.
Dolchi (P.C.I.) - Allora è aperta la discussione generale, ci sono queste variazioni a carattere formale nella relazione, il testo del disegno di legge invece è quello trasmesso ai colleghi Consiglieri su cui apro la discussione. Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola. Possiamo passare all'esame articolo per articolo.
Articolo 1. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 1? Metto in approvazione l'articolo 1 per alzata di mano. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie, chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventisei
Votanti: ventisei
Favorevoli: venticinque
Contrari: uno
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Nessuno chiede la parola? Stesso risultato.
Articolo 3. Nessuno chiede la parola? Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Si passa allora alla votazione segreta tenendo presente le variazioni suggerite, le variazioni e le correzioni formali suggerite dall'Assessore nella sua illustrazione per quanto riguarda la relazione. Si passa alla votazione segreta.
PRIMA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
La votazione è nulla ai sensi dell'articolo 76, le palline non corrispondono fra le urne dei resti e delle votazioni. Si procede ad una seconda votazione.
SECONDA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Colleghi Consiglieri, anche la seconda votazione per palline è nulla, ai sensi del 2° comma dell'articolo 76 approvato ieri. Si procede ora ad una terza votazione con schede.
TERZA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO CON SCHEDE
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventinove
Maggioranza: quindici
Schede bianche: una
Favorevoli: ventiquattro
Contrari: quattro
Il Consiglio approva.
In base all'interpretazione e alla norma relativa alle votazioni, dobbiamo considerare quindi che, essendoci stati 24 voti favorevoli - la maggioranza è di quindici -, il Consiglio ha approvato. Ripeto quindi che il Consiglio approva con 24 voti favorevoli su 29 presenti e votanti.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 97.
Colleghi Consiglieri, il Consiglio si è già pronunciato mediante la precedente votazione circa la l'inversione, la trattazione del punto n. 36 dell'ordine del giorno quale ultimo oggetto di questa adunanza; pertanto si procede all'esame di tale punto.
