Oggetto del Consiglio n. 163 del 5 ottobre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 163/68 - Legge regionale recante norme per la costruzione di un Ospedale Geriatrico Regionale in Località Beauregard del Comune di Aosta. - Autorizzazione. Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta in merito al provvedimento legislativo n. 100 in data 30.7.1968, riguardante la costruzione di un Ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta, relazione trasmessa in copia ai, Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4/5 ottobre 1968:
"Con provvedimento legislativo in data 30.7.1963 n. 100 il Consilio Regionale ha approvato una legge regionale recante norme per la costruzione di un Ospedale Geriatrico Regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta.
Detto provvedimento legislativo è stato restituito, senza visto di legittimità, dal Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con la seguente lettera:
"A norma di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 n. 4, rinvio non vistata la legge regionale indicata in oggetto, per i seguenti motivi:
1) detto provvedimento legislativo, così come formulato, eccede, ad avviso del Ministero dei Lavori Pubblici, cui spetta concedere il contributo statale previsto dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, la competenza della Regione, non potendo codesta Amministrazione essere destinataria di tale contributo, in quanto la legge 3 agosto 1949, n. 589, non annovera gli enti regionali tra gli enti che possano beneficiare di esso ed, inoltre, perché la Regione, ai sensi di detta legge, assume insieme con lo Stato, nel procedimento di formazione dei programmi di intervento, qualificazione giuridica di ente proponente, e cioè di soggetto attivo per la concessione del contributo, da disporsi a favore di enti locali minori.
Si rende conseguentemente necessario che codesta Regione indichi l'ente che avrà la proprietà dell'ospedale indicato in oggetto e ne precisi la natura giuridica, tale da legittimarlo a poter beneficiare del contributo innanzi detto, così come prescrive l'articolo 2 della citata legge n. 574 del 1965;
2) in mancanza del contributo suddetto, che codesta Regione intende acquisire al proprio bilancio, come dal disposto dall'art. 2 del provvedimento in oggetto, non viene assicurata la copertura della spesa occorrente per la costruzione in questione, violandosi così il disposto dell'art. 81 comma quarto della Costituzione della Repubblica;
3) con il disposto dell'art. 3 del provvedimento stesso, si rinvia in sede di approvazione dei bilanci regionali per gli esercizi 1969 e 1970 l'indicazione dei mezzi di copertura degli oneri per l'ammortamento dei mutui da contrarre negli esercizi medesimi, nonché finanziamento della ulteriore spesa di Lire 400 milioni, eccedente quella cui si provvede con i previsti tre mutui passivi, determinando così la violazione dell'art. 81 comma terzo della Costituzione.
Ritengo inoltre opportuno far presente, per ogni conseguente determinazione, che i Ministeri del Tesoro e del Bilancio hanno rilevato, in ordine al provvedimento in esame:
a) che in esso non sono stabilite le condizioni alle quali dovrebbero contrarsi gli anzidetti tre mutui passivi, il cui ricavo è destinato al finanziamento della spesa ammessa al contributo statale ai sensi della legge 30/5/1965 n. 574, e, pertanto, non è dato accertare la congruità delle spese previste per oneri d'interessi passivi e di ammortamento del mutuo da contrarre per l'esercizio in corso;
b) che per il disposto dell'art. 2 del provvedimento stesso, alla copertura della spesa per interessi passivi, da iscrivere fra le spese correnti (cap. 96), si intende provvedere - impropriamente - mediante prelevamento dal fondo globale delle spese in conto capitale (cap. 150)."
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In merito ai rilievi di cui sopra, si fa presente quanto segue:
1) Non si ritiene, che il provvedimento legislativo regionale in questione ecceda la competenza della Regione in quanto il particolare ordinamento finanziario della Valle d'Aosta ha attribuito alla Regione i compiti amministrativi e i tributi e contributi spettanti alla Provincia.
È noto, infatti, che l'ex Amministrazione Provinciale di Aosta è stata soppressa con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 e che per l'espletamento dei compiti istituzionali spettanti alle Provincie debbono applicarsi alla Regione le norme generali e speciali in vigore per lo Provincie.
Si richiamano, in proposito, le seguenti norme di leggi statali:
a) articolo 20 del Decreto legislativo luogotenenziale 7/9/1945 n. 545:
"Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la Provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti";
b) articolo 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179:
"Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione Regionale.
A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione Provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Provincie ai sensi della legislazione statale.".
L'articolo 4 della legge 3 agosto 1949 n. 589 prevede che i contributi statali nelle spese per la costruzione di opere ospedaliere possono essere concessi anche alle Amministrazioni Provinciali, oltre che agli altri Enti locali.
Per effetto del combinato disposto delle sopracitate norme di legge relative all'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta dei compiti amministrativi e dei tributi e contributi spettanti alle Provincie, non vi è dubbio che, in mancanza dell'Ente Provincia, possa essere concesso a questa Regione il contributo statale previsto dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1949 n. 589 e successive disposizioni; e ciò anche se l'Amministrazione Regionale può assumere insieme con lo Stato nel procedimento di formazione dei programmi di intervento, qualificazione giuridica di Ente proponente.
Ciò può dirsi ovviamente per la sola Regione Valle d'Aosta in relazione alle soprarichiamate norme di legge ed in quanto nelle altre Regioni continuano a sussistere le Provincie.
2) Poiché la Regione può acquisire al proprio bilancio i previsti contributi statali sui mutui da contrarre per il finanziamento delle spese necessarie per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico regionale, risulta assicurata la copertura delle spese stesse.
3) Quanto detto al precedente capoverso 2) vale anche per quanto concerne il rilievo oggetto del successivo capoverso 3) in quanto la copertura degli oneri per ammortamento dei mutui da contrarre negli esercizi 1969/1970 risulta assicurata ed in quanto al finanziamento dell'ulteriore spesa di lire 400 milioni, eccedente quella cui si provvede con i previsti tre mutui passivi, si intende provvedere mediante l'assunzione di mutui passivi oppure con le normali disponibilità di bilancio; si tenga presente che gli stanziamenti annuali di bilancio destinati al finanziamento di opere pubbliche superano l'importo di un miliardo e cinquecento milioni, per cui possono essere tratti annualmente i fondi per finanziare le spese in questione anche in mancanza di accensione di mutui passivi (vedasi, ad esempio, anche il solo capitolo 324 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno).
Si richiama, in proposito, quanto precisato nella parte finale del 1° comma dell'articolo 2 del provvedimento legislativo regionale di cui si tratta.
Per quanto riguarda, infine, gli oneri per interessi ed ammortamenti di capitale dei contraenti mutui, si fa presente che le relative spese annue possono essere agevolmente coperte dai maggiori gettiti, già accertati nel corrente esercizio finanziario, delle entrate regionali per quote fisse di ripartizione entrate erariali (capitoli 6 e 10 della parte Entrata del bilancio) o dalla maggiore entrata derivante alla Regione dall'applicazione della legge 9 ottobre 1967 n. 973, concernente compartecipazione all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.
4) Per quanto riguarda il rilievo circa la possibilità di accertare la congruità delle spese previste per oneri di interessi passivi di ammortamento del mutuo da contrarre per l'esercizio in corso, si fa presente che, in attesa di concordare lo operazioni di finanziamento mediante i previsti mutui presso Istituti di Credito, si è provveduto (articolo 2 del disegno di legge in questione) a stanziare per l'anno 1968 una annualità di ammortamento superiore all'onere effettivo che potrà gravare sul bilancio del corrente anno.
Per gli anni successivi si è previsto (articolo 3 del disegno di legge regionale) che saranno stanziati nei bilanci di previsione gli oneri annuali, in conto annualità di ammortamento, quali risulteranno da stipulandi contratti di mutuo.
Circa la possibilità della copertura della spesa di ammortamento si fa, infine, presente che trattasi di spese non rilevanti e facilmente finanziabili in rapporto all'ammontare complessivo delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio regionale e, in particolare, in relazione all'ammontare degli stanziamenti annuali per opere pubbliche e degli stanziamenti annuali per i fondi di riserva.
5) Per quanto riguarda il prelevamento globale della somma di Lire 7.000.000 della spesa per interessi passivi delle spese in conto capitale, si propone che il Consiglio Regionale, in sede di conferma di approvazione del disegno di legge regionale di cui si tratta, provveda alle concordate modificazioni del bilancio di previsione, con conseguenti sotto riportate modifiche agli articoli 2 e 3 del provvedimento legislativo.
In sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1969 e seguenti, si provvederà ai necessari stanziamenti della parte Spesa di bilancio distintamente per quote di interessi e per rimborso quote capitale, in base ai piani di ammortamento definitivi dei contraendi mutui passivi, e ciò in relazione a quanto già previsto all'articolo 3 del provvedimento legislativo in esame.
Quanto sopra promesso, si propone che il Consiglio Regionale riapprovi il provvedimento legislativo di cui si tratta, apportando agli articoli 2 e 3 del disegno di legge stesso le seguenti modificazioni:
a) completamento del penultimo capoverso dell'articolo 2 mediante l'aggiunta delle seguenti parole "e con finanziamento della spesa stessa mediante prelievo della somma di Lire 2.000.000 dal capitolo 150 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Allegato F")";
b) modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 come segue:
"- aumento dello stanziamento annuo del capitolo 96 ("Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa") da Lire 400.000.000 a Lire 413.000.000, con parziale finanziamento della maggiore spesa mediante prelievo della somma di Lire 5.000.000 dal capitolo 109 del bilancio ("Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine - Allegato D")";
c) completamento dell'articolo 3 mediante l'aggiunta del seguente nuovo comma: "Alle relative maggiori spese per annualità di ammortamento dei mutui si provvederà mediante il già accertato maggiore gettito dei proventi annui regionali per quote fisse di ripartizione di entrate erariali (capitoli 6 e 10 della parte Entrata del bilancio), nonché mediante l'entrata derivante alla Regione dall'applicazione della legge 9 ottobre 1967 n. 973, riguardante compartecipazioni all'addizionale alle imposte erariali di consumo sull'energia elettrica (capitolo 52 della Parte Entrata del bilancio)".
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Provvedimento legislativo n. 1000 approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 1968
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Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ... : COSTRUZIONE DI UN OSPEDALE GERIATRICO REGIONALE IN LOCALITÀ BEAUREGARD, DEL COMUNE DI AOSTA. - AUTORIZZAZIONE. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1968.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la costruzione in località Beauregard, del Comune di Aosta, di un Ospedale Geriatrico in esecuzione del decreto ministeriale 10 novembre 1965 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialo della Repubblica n. 6 in data 10 gennaio 1966) e della legge 30 maggio 1965 n. 574.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a provvedere, nei limiti di spesa degli appositi stanziamenti annui del bilancio regionale, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese per l'attuazione della predetta opera ospedaliera, per la quale è stato concesso un contributo statale trentacinquennale del 4% su un importo parziale dell'opera di Lire 600.000.000.
Art. 2
Al finanziamento delle spese per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale dovrà provvedersi per Lire 200 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 e per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, con assunzione di tre mutui passivi annuali di Lire 200 milioni cadauno negli anni 1968, 1969 e 1970 da ammortizzare in parte con il contributo statale trentacinquennale previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 1965 e dalla legge 30 maggio 1965 n. 574, nonché con l'eventuale assunzione di altri mutui passivi, sino alla concorrenza annua di Lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1969 e 1970, qualora non sia possibile provvedere al finanziamento della residua spesa a carico regionale di Lire 400 milioni con le normali disponibilità dei bilanci di previsione della Regione per i predetti due anni finanziari.
Per il finanziamento della spesa di Lire 200 milioni prevista per l'anno 1968 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968:
alla parte Entrata
- stanziamento della somma di Lire duecentomilioni quale previsione annua del capitolo 147 ("Entrate per mutui bancari per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale")
- istituzione del seguente nuovo capitolo 58 alla categoria V^ - Trasferimenti diversi - del Titolo II°: "Contributo dello Stato per ammortamento mutuo assunto per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, a' sensi della legge 30 maggio 1965 n. 574", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire otto milioni.
alla parte Spesa
- istituzione del seguente nuovo capitolo 315 alla categoria I^ - Sezione III^ - Titolo II° dell'Assessorato Lavori Pubblici: "Spese per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, in Aosta, con lo stanziamento annuo di Lire duecento milioni (primo stanziamento);
- istituzione del seguente nuovo capitolo 161 al Titolo III° - Assessorato alle Finanze (Rimborso di prestiti): "Quota capitale ammortamento del mutuo assunto per la costruzione dello Ospedale Geriatrico Regionale", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire due milioni;
- aumento dello stanziamento annuo del capitolo 96 ("Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa") da Lire quattrocentomilioni a Lire quattrocontotredicimilioni, con parziale finanziamento della maggiore spesa mediante prelievo della somma di Lire 7 milioni dal capitolo 150 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - allegato F").
Art. 3
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e seguenti si provvederà alle variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa di bilancio di cui al precedente articolo, in relazione all'assunzione dei successivi due mutui passivi previsti dall'articolo stesso ed al finanziamento delle spese per i successivi lotti di lavori da approvare e da appaltare per l'ultimazione dell'Ospedale Geriatrico Regionale.
Art. 4
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione dei progetti dei lavori di costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, all'appalto dei lavori e all'approvazione e liquidazione delle relative spese, nonché all'attuazione degli atti necessari per addivenire all'assunzione dei mutui passivi di cui al precedente articolo 2.
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
BIONAZ
L'Assessore MAPPELLI dichiara che il Consiglio è chiamato oggi a ridiscutere e riapprovare il precedente provvedimento legislativo in data 30 luglio 1968 n. 100 concernente la stessa materia, perché il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha restituito tale provvedimento legislativo senza visto di legittimità.
Fa presente che i rilievi mossi dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in sede di rinvio del provvedimento legislativo in questione, non sono stati ritenuti fondati dalla Giunta Regionale, che ripropone oggi all'esame del Consiglio lo stesso provvedimento, salvo alcuno piccole modifiche che non mutano la sostanza del provvedimento stesso.
Precisa che la modifica più importante riguarda l'art. 4 del disegno di legge di cui si tratta, nel senso che si propone il seguente nuovo comma aggiuntivo "L'appalto dei lavori dello Ospedale Geriatrico Regionale è subordinato alla preventiva approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi tecnici sanitari statali, ai sensi delle vigenti leggi".
Aggiunge che, si tratta di un emendamento fatto a fini puramente precauzionali, al fine di evitare che il disegno di legge in questione venga nuovamente rinviato dall'organo di controllo, ma soprattutto in considerazione del fatto che il progetto esecutivo dell'Ospedale Geriatrico Regionale è ormai in via di ultimazione.
Monsieur le Conseiller FOSSON déclare que le Groupe de l'Union Valdôtaine, par cohérence, s'abstiendra de la votation pour l'approbation du projet de loi en examen, tout en étant d'accord de repousser les observations faites par le Président de la "Commissione di Coordinamento" qui sont sans fondement comme d'ailleurs a déjà souligné Monsieur l'Assesseur Mappelli.
Monsieur l'Assesseur MAPPELLI déclare d'être déçu de la position contraire que le Groupe de l'Union Valdôtaine tient vis-à-vis du problème de la construction de l'"Ospedale Geriatrico Regionale", parce que il pense qu'il n'y a pas des raisons valables qui justifient cette position.
Il relève que le Conseil ne doit pas discuter aujourd'hui sur le problème de l'emplacement de cet Hôpital, mais sur un projet de loi qui approuve le financement de la dépense pour la construction de l'Hôpital et pour l'approbation du projet de l'Hôpital de la part de la Junte Régionale.
Il souligne encore que personne n'a fait des observations sur le projet de cet ouvrage.
Monsieur le Conseiller FOSSON observe que Monsieur l'Assesseur Mappelli ne doit pas s'étonner de la position prise par le Groupe de l'Union Valdôtaine sur le projet de loi en examen, parce qu'il s'agit tout simplement d'une position de cohérence, étant donné que le Groupe de l'Union Valdôtaine n'est pas favorable au choix de l'emplacement du terrain où l'on pense construire l'Hôpital gériatrique.
Il déclare qu'il ne veut absolument pas ouvrir à nouveau la discussion sur l'emplacement de ce terrain, parce que le Conseil doit seulement se prononcer aujourd'hui sur les observations faites par le Comité de Coordination au précédent projet de loi. Il répète que le groupe de l'Union Valdôtaine est d'accord de repousser ces observations, qui sont complètement dépourvues de fondement.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge di cui si tratta, dichiara chiusa la discussione generale e propone al Consiglio di procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Art. 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventitré; Consiglieri votanti: venti; voti favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux).
Art. 2
L'Assessore MAPPELLI propone il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma - 2° capoverso della Parte Spesa: "e con finanziamento della spesa mediante prelievo della somma di £. 2 milioni dal capitolo 150 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Allegato F")".
Propone, inoltre, il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma - terzo capoverso della Parte Spesa: "della somma di £. 5 milioni dal capitolo 109 del bilancio ("Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine - Allegato D").
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, con i precitati emendamenti proposti dall'Assessore Mappelli, ad unanimità di voti favorevoli o senza discussione (Consiglieri presenti: ventitré; Consiglieri votanti: venti; voti favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux).
Art. 3
L'Assessore MAPPELLI propone il completamento dell'articolo in esame mediante l'aggiunta del seguente nuovo comma:
"Alle relative maggiori spese per annualità di ammortamento dei mutui si provvederà mediante il già accertato maggiore gettito dei proventi annui regionali per quote fisse di ripartizione di entrate erariali (Capitolo 6 e 10 della Parte Entrata del bilancio), nonché mediante l'entrata derivante alla Regione dalla applicazione della legge 9 ottobre 1967 n. 973, riguardante compartecipazione all'addizionale alle imposte erariali di consumo sull'energia elettrica (Capitolo 52 della parte Entrata del bilancio)".
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, con il completamento proposto dall'Assessore Mappelli, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventitré; Consiglieri votanti: venti; voti favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux).
Art. 4
L'Assessore MAPPELLI propone il completamento dell'articolo in esame mediante l'aggiunta del seguente nuovo comma: "L'appalto dei lavori di costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale è subordinato alla preventiva approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi tecnici o sanitari statali a' sensi delle leggi vigenti".
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, con il completamento proposto dall'Assessore Mappelli, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventitre; Consiglieri votanti: venti; voti favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux).
Art. 5
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti: ventiquattro; Consiglieri votanti: ventuno; voti favorevoli: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sotto riportato di segno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Dolchi, Milanesio e Tonino, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i segnanti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: ventiquattro;
- astenutisi dalla votazione: tre Consiglieri (Andrione, Fosson e Perruchon Vedova Chanoux);
- voti favorevoli: ventuno.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale riguardante l'oggetto: "Costruzione di un Ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta - Autorizzazione - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968":
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Disegno di legge regionale n. 14
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ... : COSTITUZIONE DI UN OSPEDALE GERIATRICO REGIONALE IN LOCALITÀ BEAUREGARD, DEL COMUNE DI AOSTA. - AUTORIZZAZIONE. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINALZIARIO 1968.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la costruzione in località Beauregard, del Comune di Aosta, di un Ospedale Geriatrico in esecuzione del Decreto Ministeriale 10 novembre 1965 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 in data 10 gennaio 1966) e della legge 30 maggio 1965 n. 574.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a provvedere, nei limiti di spesa degli appositi stanziamenti annui del bilancio regionale, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese per l'attuazione della precitata opera ospedaliera, per la quale è stato concesso un contributo statale trentacinquennale del 4% su un importo parziale dell'opera di Lire 600.000.000.
Art. 2
Al finanziamento delle spese per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale dovrà provvedersi per Lire 200 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 e per Lire 400 milioni sul bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, con assunzione di tre mutui passivi annuali di Lire 200 milioni cadauno negli anni 1968, 1969 e 1970 da ammortizzare in parte con il contributo statale trentacinquennale previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 1965 o dalla legge 30 maggio 1965 n. 574, nonché con l'eventuale assunzione di altri mutui passivi, sino alla concorrenza annua di Lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1969 e 1970, qualora non sia possibile provvedere al finanziamento della residua spesa a carico regionale di Lire 400 milioni con le normali disponibilità dei bilanci di previsione della Regione per i predetti due anni finanziari.
Per il finanziamento della spesa di Lire 200 milioni prevista per l'anno 1968 sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1968:
alla parte Entrata
- stanziamento della somma di Lire duecento milioni quale previsione annua del capitolo 147 ("Entrate per mutui bancari per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale");
- istituzione del seguente nuovo capitolo 58 alla categoria V^ - Trasferimenti diversi - del Titolo II°: "Contributo dello Stato per ammortamento mutuo assunto per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, ai sensi della legge 30 maggio 1965 n. 574", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire otto milioni.
alla parte Spesa
- istituzione del seguente nuovo capitolo 315 alla categoria I^ - Sezione III^ - Titolo II° dell'Assessorato Lavori Pubblici: "Spese per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, in Aosta", con lo stanziamento annuo di lire duecento milioni (primo stanziamento);
- istituzione del seguente nuovo capitolo 161 al Titolo III° - Assessorato alle Finanze (Rimborso di prestiti): "Quota capitale ammortamento del mutuo assunto per la costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale", con lo stanziamento annuo iniziale di Lire due milioni e con finanziamento della spesa stessa mediante prelievo della somma di Lire 2.000.000 dal capitolo 150 del bilancio ("Fondo speciale per onori derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Allegato F");
- aumento dello stanziamento annuo del capitolo 96 ("Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazione di cassa") da Lire quattrocento milioni a Lire quattrocentotredici milioni, con parziale finanziamento della maggiore spesa mediante prelievo della somma di Lire 5 milioni dal capitolo 109 del bilancio ("Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine - Allegato D").
Art. 3
In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1969 e seguenti si provvederà alle variazioni da apportare ai capitoli di entrata e di spesa di bilancio di cui al precedente articolo, in relazione all'assunzione dei successivi due mutui passivi previsti dall'articolo stesso ed al finanziamento delle spese per i successivi lotti di lavori da approvare e da appaltare per l'ultimazione dell'Ospedale Geriatrico Regionale.
Alle relative maggiori spese per annualità di ammortamento dei mutui si provvederà mediante il già accertato maggiore gettito dei proventi annui regionali per quote fisse di ripartizione di entrate erariali (Capitoli 6 e 10 della parte Entrata del bilancio), nonché mediante l'entrata derivante alla Regione dall'applicazione della legge 9 ottobre 1967 n. 973, riguardante compartecipazione all'addizionale alle imposte erariali di consumo sull'energia elettrica (Capitolo 52 della parte Entrata del bilancio).
Art. 4
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione dei progetti dei lavori di costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale, all'appalto dei lavori e all'approvazione, liquidazione delle relative spese, nonché all'attuazione degli atti necessari per addivenire all'assunzione dei mutui passivi di cui al precedente articolo 2.
L'appalto dei lavori di costruzione dell'Ospedale Geriatrico Regionale è subordinato alla preventiva approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi tecnici e sanitari statali, a' sensi delle leggi vigenti.
Art. 5
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
