Oggetto del Consiglio n. 152 del 5 ottobre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 152/68 - Aumento dell'importo di due borse di studio regionali da assegnare a studenti universitari, istituite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 128 in data 8.10.1959 - Approvazione e finanziamento di spesa - Modificazione delle norme di assegnazione - Intitolazione delle borse rispettivamente alla memoria dell'Abate Joseph-Marie Henry e del Dott. Joseph-Marie Alliod.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare le proposte di cui alla seguente relazione concernente l'oggetto: "Aumento dell'importo di due borse di studio regionali da assegnare a studenti universitari, istituite dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 128 in data 8.10.1959 - Approvazione e finanziamento di spesa - Modificazione delle norme di assegnazione - Intitolazione delle borse rispettivamente alla memoria dell'Abate Joseph-Marie Henry e del Dott. Joseph-Marie Alliod", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 ottobre 1968:

Il Consiglio Regionale ha istituito, con deliberazione n. 128 in data 8.10.1959, due borse di studio regionali di Lire 250.000 cadauna da assegnare ogni anno a due studenti della Regione che intraprendano gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.

Le norme per l'assegnazione delle predette borse sono state approvate dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1246 in data 13.11.1959, n. 1403 in data 30.11.1962 e n. 1271 in data 5.5.1963.

Si prospetta l'opportunità di intitolare le due borse ad illustri valdostani scomparsi: all'Abate Joseph-Marie HENRY, noto scrittore e al Dott. Joseph-Marie ALLIOD, medico condotto, e di aumentare da Lire 250.000 a Lire 300.000 l'importo unitario delle borse e di modificare e di integrare gli articoli 1 e 2 delle norme di assegnazione, affinché tutti gli studenti universitari della Valle, appartenenti a famiglie bisognose, siano ammessi al concorso, e si eviti così di dovere accantonare le borse per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti.

Premesso quanto sopra, ed udito in merito il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di intitolare le due borse di studio regionali destinate a studenti della Regione che intendono intraprendere gli studi universitari presso qualsiasi facoltà, istituite dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 128 in data 8.10.1959, rispettivamente alla memoria dell'Abate Joseph Marie HENRY, scrittore e alla memoria del Dotto Joseph-Marie ALLIOD, medico condotto;

2) di aumentare da L. 250.000 a L. 300.000 l'importo unitario delle due borse di studio regionali di cui trattasi;

3) di approvare la conseguente relativa spesa di L. 100.000 (centomila) annue, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni finanziari;

4°) di integrare e di modificare come appresso indicato gli articoli 1 e 2 delle norme relative all'assegnazione delle borse di cui trattasi, approvate dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1246 in data 13.11.1959, n. 1403 in data 30.11.1962, n. 1271 in data 5.5.1965:

Art. 1

Sono messe a concorso, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, due borse di studio di Lire 300.000 cadauna, intitolate rispettivamente alla memoria dell'abate Joseph-Marie Henry e del Dott. Joseph-Marie Alliod, da assegnare, secondo le norme previste negli articoli seguenti, a studenti della Regione che intraprendano gli studi universitari presso qualsiasi Facoltà.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1950, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi Facoltà;

e) appartengano a famiglie bisognose.

Il Presidente, MONTESANO, nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull'argomento, constata e comunica che il Consiglio, all'unanimità (consiglieri presenti e favorevoli: ventisei),

HA DELIBERATO

1) di intitolare le due borse di studio regionali destinate a studenti della Regione che intendono intraprendere gli studi universitari presso qualsiasi facoltà, istituite dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 128 in data 8.10.1959, rispettivamente alla memoria dell'abate Joseph-Marie HENRY, scrittore e alla memoria del Dott. Joseph-Marie ALLIOD, medico condotto;

2) di aumentare da L. 250.000 a L. 300.000 l'importo unitario delle due borse di studio regionali di cui trattasi;

3) di approvare la conseguente relativa spesa di Lire 100.000 (centomila) annue, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni Finanziari;

4) di integrare e di modificare come appresso indicato gli articoli 1 e 2 delle norme relative all'assegnazione delle borse di cui trattasi, approvato dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1246 in data 13.11.1959, n. 1403 in data 30.11.1962 e n. 1271 in data 5.5.1965:

Art. 1

Sono messe a concorso, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, due borse di studio di Lire 300.000 cadauna, intitolate rispettivamente alla memoria dell'Abate Joseph-Marie Henry e del Dott. Joseph-Marie Alliod, da assegnare, secondo le norme previste negli articoli seguenti, a studenti della Regione che intraprendano gli studi universitari presso qualsiasi Facoltà.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1950, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno cinque anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi Facoltà;

e) appartengano a famiglie bisognose.