Oggetto del Consiglio n. 151 del 5 ottobre 1968 - Verbale

OGGETTO N. 151/68 - Aumento dell'importo unitario della borsa di studio regionale intitolata alla memoria del Prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, da assegnare ad uno studente universitario della Regione, istituita dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 158 in data 2.12.1960. Approvazione e finanziamento di spesa. Modificazione alle norme di assegnazione.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare la seguente proposta di aumento dell'importo unitario della borsa di studio regionale intitolata alla memoria del Prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, da assegnare ad uno studente universitario della Regione istituita dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 158 in data 2.12.1960, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine dal giorno dell'adunanza del 4 e 5 ottobre 1968:

Il Consiglio Regionale ha istituito con deliberazione n. 158 in data 2.12.1960 una borsa di studio regionale di lire 250.000, intitolata alla memoria del prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari con indirizzo letterario e storico.

Le norme per l'assegnazione della predetta borsa sono state approvate dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1910 in data 11.1.1961 e n. 1270 in data 5.5.1965.

Si prospetta l'opportunità di aumentare da lire 250.000 a lire 300.000 l'importo unitario della borsa e di modificare e di integrare gli articoli 1 e 2 delle norme di assegnazione, affinché tutti gli studenti universitari della Valle, di qualsiasi facoltà, appartenenti a famiglie bisognose, siano ammessi al concorso e si eviti così di dover accantonare la borsa per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti.

Premesso quanto sopra, ed udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale

deliberi

1) di aumentare da lire 250.000 a lire 300.000 l'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria del Prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 158 in data 2.12.1960;

2) di approvare la conseguente relativa spesa di lire 50.000 (cinquantamila) annua, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni finanziari;

3) di stabilire di assegnare tale borsa ad uno studente, residente in Valle d'Aosta che intraprende gli studi universitari presso qualsiasi facoltà, eliminando l'espressione "con indirizzo letterario o storico";

4) di modificare e di integrare come appresso indicato gli articoli 1 e 2 delle norme di assegnazione della predetta borsa, approvate dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1910 in data 11.1.1961 e n. 1270 in data 5.5.1965:

Art. 1

Per onorare la memoria del compianto Prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969 una borsa di studio dell'importo di 300.000 da assegnarsi, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo d'istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari, o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva, non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica è invece computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno 5 anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;

e) appartengano a famiglie bisognose.

Il Presidente, MONTESANO, nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull'argomento, constata e comunica che il Consiglio (Consiglieri presenti e favorevoli: ventisei) ha deliberato:

1) di aumentare da lire 250.000 a lire 300.000 l'importo unitario della borsa di studio intitolata alla memoria del Prof. Federico Chabod, Primo Presidente del Consiglio della Valle, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 158 in data 2.12.1960;

2) di approvare la conseguente relativa spesa di lire 50.000 (cinquantamila) annua, da imputarsi al capitolo 405 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse di studio..."), che presenta la necessaria disponibilità, ed al corrispondente istituendo capitolo di bilancio dei futuri anni finanziari;

3) di stabilire di assegnare tale borsa ad uno studente, residente in Valle d'Aosta, che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà, eliminando l'espressione "con indirizzo letterario o storico";

4) di modificare e di integrare come appresso indicato gli articoli 1 e 2 delle norme di assegnazione della predetta borsa, approvate dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 1910 in data 11.1.1961 e n. 1270 in data 5.5.1965:

Art. 1

Per onorare la memoria del compianto Prof. Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1968/1969, una borsa di studio dell'importo di lire 300.000, da assegnarsi, secondo le norme previste negli articoli seguenti, ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari presso qualsiasi facoltà.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari, o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10. Il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta.

Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) siano nati in Valle d'Aosta o ivi residenti da almeno 5 anni;

d) intendano intraprendere e seguire gli studi universitari presso qualsiasi facoltà;

e) appartengano a famiglie bisognose.