Oggetto del Consiglio n. 153 del 5 ottobre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 153/68 - Aumento del capitale della borsa di studio intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard), da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 83 in data 4.8.1950. Approvazione e finanziamento di spesa. Delega alla Giunta. Modificazioni alle norme di assegnazione.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio ad approvare le proposte di cui alla seguente relazione concernente l'oggetto: "Aumento del capitale della borsa di studio intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard), da assegnare ad uno studente della Regione che intraprenda gli studi universitari, istituita dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 83 in data 4.3.1950. Approvazione e finanziamento di spesa. Delega alla Giunta. Modificazioni alle norme di assegnazione", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 ottobre 1968:
Il Consiglio Regionale ha istituito con deliberazione n. 33 in data 4.8.1950 una borsa di studio, eretta in Ente Morale, intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard) da assegnarsi, per concorso, ad uno studente della Valle che intraprenda gli studi universitari.
Le norme di assegnazione di tale borsa sono stato approvate dal Consiglio Regionale con le deliberazioni n. 83 in data 4.8.1950 e n. 101 in data 12.7.1965.
Il capitale iniziale della borsa, intangibile ed indivisibile, era costituito con il fondo di Lire 3.000.000, impiegato in titoli di Stato (buoni novennali del Tesoro), il cui frutto annuo o rendita (5%) rappresenta l'entità annua della borsa.
Negli anni accademici 1955-56, 1956-57, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 la borsa di studio di cui si tratta non è stata assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti richiesti, e pertanto, le rendite annue sono state devoluto all'incremento del capitale della borsa stessa.
Pertanto, attualmente il capitale disponibile in titoli di Stato - buoni novennali del Tesoro - è di Lire 4.575.000 e la rendita - entità annua della borsa - è di Lire 228.750 (5% della quota capitale).
Si prospetta ora l'opportunità di aumentare di L. 1.425.000 il capitale della borsa, affinché con un fondo di Lire 6.000.000 (Lire 4.575.000 + Lire 1.425.000) si possa disporre della somma di Lire 300.000 (5% di interessi della somma di Lire 6.000.000) come entità annua della borsa, la quale entità corrisponde all'ammontare annuo di tutte le altre borse di studio regionali attualmente destinato a studenti universitari.
Inoltre si ravvisa la necessità di modificare e di integrare gli articoli 2, 4 e 11 delle norme di assegnazione della predetta borsa, approvate con le deliberazioni del Consiglio Regionale sopra citate.
Premesso quanto sopra, ed udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di aumentare da Lire 4.575.000 (quattromilionicinquecentosettantacinquemila) a L. 6.000.000 (seimilioni) il capitale della borsa di studio intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard) da assegnare ad uno studente della Valle, che intraprenda gli studi universitari;
2) di approvare la conseguente maggiore spesa di L. 1.425.000 (unmilionequattrocentoventicinquemila) da imputare sul capitole 405 del bilancio preventivo per l'anno 1963 ("Spese per la concessione delle borse di studio"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire di investire in Buoni del Tesoro Novennali l'importo di Lire 1.425.000 (unmilionequattrocentoventicinquemila) delegando e demandando alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per l'acquisto dei buoni novennali di cui trattasi;
4) di integrare e di modificare come segue gli articoli 2, 4 e 11 delle norme concernenti le modalità di assegnazione della predetta borsa, approvate dal Consiglio Regionale con le deliberazioni n. 83 in data 4.8.1950 e n. 101 in data 12.7.1965:
Art. 2
Il capitale della Borsa, intangibile ed indivisibile, è costituito dal fondo di lire 6.000.000 (seimilioni) e potrà essere accresciuto da ulteriori elargizioni.
Il capitale della Borsa sarà impiegato in titoli di Stato ed il frutto annuo o rendita di detta somma rappresenta l'entità annua della borsa da assegnarsi e sarà pagata in due rate.
Art. 4
La Borsa sarà assegnata, comparativamente, su designazione della Commissione Scolastica di cui all'art. 3, con deliberazione della Giunta Regionale, allo studente maschio o femmina che si trovi nelle seguenti condizioni:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10; il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;
c) sia nato in Valle d'Aosta o ivi residente da almeno cinque anni;
d) intenda intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi facoltà;
e) appartenga a famiglia bisognosa;
Art. 11
La somma della borsa sarà assegnata con deliberazione della Giunta Regionale. L'ammontare annuo della Borsa sarà pagato in due rate: la prima entro febbraio e la seconda entro giugno.
Il Presidente, MONTESANO, - nessun Consigliere avendo chiesto la parola sull'argomento -, constata e comunica che il Consiglio, all'unanimità (Consiglieri presenti e favorevoli: ventisei),
HA DELIBERATO
1) di aumentare da L. 4.575.000 (quattromilionicinquecentosettantacinquemila) a L. 6.000.000 (seimilioni) il capitale della Borsa di studio intitolata alla memoria del Dottor Cesare Ollietti (Mésard) da assegnarsi ad uno studente della Valle che intraprenda gli studi universitari;
2) di approvare la conseguente maggiore spesa di L. 1.425.000 (un milionequattrocentoventicinquemila) da imputare sul capitolo 405 del bilancio preventivo per l'anno 1968 ("Spese per la concessione delle borse di studio ..."), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire di investire in Buoni del Tesoro Novennali l'importo di Lire 1.425.000 (un milionequattrocentoventicinquemila) delegando e demandando alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo per l'acquisto dei buoni novennali di cui trattasi;
4) di integrare e di modificare come segue gli articoli 2, 4 e 11 delle norme concernenti le modalità di assegnazione della predetta borsa, approvate dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 83 in data 4.8.1950 e n. 101 in data 12.7.1965:
Art. 2
Il capitale della Borsa, intangibile ed indivisibile, è costituito dal fondo di Lire 6.000.000 (seimilioni) e potrà essere accresciuto da ulteriori elargizioni.
Il capitale della Borsa sarà impiegato in titoli di Stato ed il frutto annuo o rendita di detta somma rappresenta l'entità annua della borsa da assegnarsi e sarà pagata in due rate.
Art. 4
La Borsa sarà assegnata, comparativamente, su designazione della Commissione Scolastica di cui all'art. 3, con deliberazione della Giunta Regionale, allo studente maschio o femmina che si trovi nelle seguenti condizioni:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle d'Aosta od anche presso un altro Istituto (statale, pareggiato o legalmente riconosciuto) se di tipo non esistente nella Regione, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitaria o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10; il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta. Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;
c) sia nato in Valle d'Aosta o ivi residente da almeno cinque anni;
d) intenda intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi facoltà;
e) appartenga a famiglia bisognosa.
Art. 11
La somma della borsa sarà assegnata con deliberazione della Giunta Regionale. L'ammontare annuo della borsa sarà pagato in due rate: la prima entro febbraio e la seconda entro giugno.
