Oggetto del Consiglio n. 222 del 6 dicembre 1968 - Verbale
OGGETTO N. 222/68 - Legge regionale riguardante la concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi.
Con provvedimento deliberativo n. 145 in data 5 ottobre 1968, il Consiglio Regionale stabiliva di autorizzare la concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi.
In merito a tale provvedimento deliberativo la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha espresso l'avviso che, trattandosi non di atto di mera esecuzione, ma di provvidenze integrative della legge dello Stato 27 ottobre 1966 n. 910, la materia dovrebbe essere disciplinata con provvedimento legislativo regionale, a norma dello Statuto speciale valdostano, anziché con provvedimento amministrativo (deliberazione).
Aderendo al suesposto parere l'Assessorato all'Agricoltura ha predisposto l'allegato disegno di legge regionale, in merito al quale si fa presente quanto segue.
Nel quadro dell'azione da tempo intrapresa dall'Assessorato della Agricoltura e delle Foreste, tendente a promuovere iniziative volte alla organizzazione, all'ammodernamento e al miglioramento dell'industria casearia nella Regione, è emersa la necessità di favorire, fra l'altro, anche un rapido economico e razionale trasporto del latte dai luoghi di produzione a quelli di trasformazione del latte in prodotti caseari.
Il problema è particolarmente importante e sentito negli alpeggi e nei mayens ed è strettamente legato alla necessità, sempre più impellente, di riunire e trasformare la produzione di latte di più alpeggi o di latterie turnarie in caseifici modernamente attrezzati e gestiti in forma cooperativa da Organizzazioni dei produttori.
Avuto riguardo alle caratteristiche ambientali, alle modalità di produzione del latte, alle vie di comunicazione esistenti, alle ubicazioni degli alpeggi e dei mayens, l'installazione di lattodotti che colleghino i luoghi di produzione del latte con quelli di raccolta e di trasformazione si è rivelato, oltreché di facile applicazione, anche economico, razionale e giustificato sotto il profilo tecnico e sotto quello della convenienza economica.
Quanto sopra, naturalmente, a condizione che siano posti in atto tutti quegli accorgimenti di carattere tecnico e igienico indispensabili ad assicurare la raccolta del latte nelle migliori condizioni igieniche e di flora batterica, per la trasformazione in prodotti caseari.
D'altra parte, l'esperienza ormai acquisita in materia in alcune regioni italiane e straniere, è tale da fornire sufficienti elementi per assicurare installazioni rispondenti ai sopramenzionati scopi ed alle esigenze locali.
Per questi motivi e ritenuto che vi siano le premesse per l'attuazione delle iniziative di cui si tratta, si sottopone, con il parere favorevole della Commissione consiliare dell'Agricoltura, all'esame del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale, da approvare previa revoca del provvedimento deliberativo consiliare n. 145 in data 5 ottobre 1968.
(Segue: allegato disegno di legge regionale)
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Disegno di legge regionale
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... 1968 n. ......: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LATTODOTTI E DI IMPIANTI ANNESSI.
Art. 1
La Giunta Regionale è autorizzata a promuovere e a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di imprese agricole o titolari di Associazioni indicate al precedente comma.
Art. 2
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale, quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero-caseario dal "Piano della Programmazione".
Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni e le Organizzazioni di agricoltori richiedenti devono essere regolarmente costituite con atto pubblico.
Art. 3
Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:
a) 60% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b) 75% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in un'unica stazione di arrivo.
Art. 4
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende di raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.
I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico-chimica del latte.
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionabilità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l'allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).
Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell'impianto.
Art. 5
I contributi previsti dall'articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri Enti Pubblici.
I contributi eventualmente concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.
È autorizzata l'integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.
Art. 6
La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste.
All'Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico-economica-igienica delle opere alle finalità indicate all'articolo 4.
Contro i provvedimenti e le proposte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla data di comunicazione - alla Giunta Regionale che decide con provvedimenti definitivi.
Art. 7
Le spese derivanti dagli interventi finanziari previsti dalla presente legge saranno finanziate con imputazione all'apposito capitolo 217 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, avente lo stanziamento di Lire 30.000.000, capitolo la cui denominazione viene completata-modificata come segue: "Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole, per la costruzione di lattodotti e relativi impianti annessi", nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari, entro i limiti di spesa previsti dagli stanziamenti annui del capitolo stesso.
Art. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Maquignaz (D.C.) - Penso che non ci sia da fare una relazione in quanto è un provvedimento che era già stato approvato dal Consiglio con deliberazione. La Commissione di Coordinamento ha fatto delle osservazioni, leggo la parte che ci importa: "La Commissione di Coordinamento ha in proposito rilevato che, trattandosi non di atto di mera esecuzione ma di provvidenze integrative della legge dello Stato del 27 ottobre, cioè il secondo piano verde, la materia dovrebbe essere disciplinata con provvedimento legislativo regionale a norma dello Statuto vigente, anziché con provvedimento amministrativo". Noi abbiamo avuto alcune perplessità su queste osservazioni però, esaminando bene l'articolo 16 (Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali) del Piano verde, ci siamo resi conto che tale Piano non prevede una norma precisa per gli acquedotti, mentre invece viene precisato quali sono i settori in cui si può intervenire con questi fondi, leggo: "... iniziative dirette: a) alla costituzione di organici complessi zootecnici... b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili... c) allo sviluppo dell'irrigazione... d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque...". Vi è poi un riferimento alla legge n. 215, che parla di strade interpoderali, poderali e di teleferiche. Al punto e) si dice: "a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà...". Non è quindi che ci sia una dizione generica, ma bensì l'articolo16 fissa gli interventi che si possono fare con quei fondi; l'articolo 17, altro articolo sui miglioramenti fondiari, prevede l'approvvigionamento idrico e la viabilità rurale. Il nostro provvedimento quindi era veramente un provvedimento non previsto fra i miglioramenti fondiari generici del piano verde, cioè è un nuovo provvedimento. Inoltre, noi attingiamo i fondi sul piano verde, quindi, secondo me, l'osservazione della Commissione di Coordinamento può anche avere un fondamento, cioè si richiama alla nostra potestà legislativa primaria per un provvedimento non previsto nel piano verde, quindi noi lo riproponiamo convertito in legge.
Fosson (U.V.) - Nous étions d'accord quand nous avons voté la délibération qui avait été portée au Conseil; nous ne faisons pas une question maintenant pour la question de la loi, nous n'en faisons pas une question de vie ou de mort, mais tout de même, comme j'avais déjà exprimé dans la Commission de l'Agriculture, nous serions de l'avis qu'on approuve de nouveau cette question de conduite du lait avec une délibération, parce que si nous allons voir tout ce qui a été passé dans le champ de l'agriculture déjà avant, nous voyons que plusieurs questions ont été faites avec des délibérations et le Comitato di Coordinamento dans certains cas demande une loi, dans d'autres cas analogues il ne demande pas une loi et il suffit de penser aux achats de terrain; pour la question de la coopérative, pour le magasin de pommes de Saint Pierre, pour la première fois on nous a demandé une loi pour l'achat d'un terrain qui coûtait 38 millions. Jamais l'Administration régionale a fait des lois pour l'achat des terrains; ici il ne faudrait pas aller voir les "dessous" parce que nous savons qu'il y a eu des pressions vis-à-vis du Comitato di Coordinamento pour qu'on nous demande l'approbation d'une loi pour l'achat de ce terrain, pour retarder les questions, mais ce n'est pas de la polémique que nous voulons faire aujourd'hui, mais nous disons que le Comitato de Coordinamento devrait toujours tenir une même ligne, parce que si on doit faire une loi pour l'achat des terrains, on doit la faire toutes les fois qu'on achète un terrain et pas pour un seul cas, et la même chose ici.
Nous avons passé, il y a un moment, une loi pour donner des contributions dans la gestion des coopératives; c'est un problème assez vaste, c'est un problème assez complexe, nous étions de l'avis qu'il fallait l'approuver avec une loi; il y a d'autres lois qui ont été approuvées dans le champ de l'agriculture, et nous étions d'avis déjà, comme Administrateurs, de les approuver avec une loi. Il y a plusieurs contributions qu'on donne dans le champ de l'agriculture et qu'on a cherché de coordonner même avec la loi du Piano verde dans le passé, on n'a pas fait aucune loi. Il y a la question pour les machines agricoles, sauf la loi qui a été faite pour les coopératives, pour les achats de machines agricoles, nous donnons la contribution, on prévoit aussi d'avoir la contribution sur les articles del Piano verde et nous avons fait cela avec délibérations, et ici, comme nous sommes dans le secteur tout-à-fait particulier des conduites de lait, moi je retenais qu'il aurait été bien de l'approuver exclusivement avec une délibération.
J'insisterai sur ce point de voir de réapprouver comme délibération, cela ne change rien dans la substance parce que dans la substance nous sommes d'accord vraiment aussi pour marquer une question, pratiquement dans des choses très spécifiques il serait bien de pouvoir utiliser cette compétence que nous avons, que nous pouvons approuver aussi avec une délibération, sans arriver à faire une loi.
Comme je dis, je n'en fais pas une question de vie ou de mort, parce que la question dans son ensemble ne change pas, mais ce serait aussi pour faire comprendre au Coordinamento qu'on approuve des lois quand il y a quelque chose qui concerne un problème complexe, et pas un secteur tout-à-fait particulier.
La question ce n'est pas une loi integrativa del Piano verde, ce n'est pas une loi intégrative, c'est une délibération que prend le Conseil pour cette question spécifique. Il y a des articles que l'Assesseur Maquignaz a déjà cités dans le passé, nous n'avons pas eu l'occasion de nous servir de ces articles pour les lactoducs, pour les conduites de lait, mais, tout de même, dans la question des miglioramenti fondiari, dans la question générique des miglioramenti fondiari entre aussi cette question ici, parce que même si ce n'est pas spécifié... parce qu'il y a plusieurs choses, Assesseur Maquignaz, il y a plusieurs possibilités d'intervention qu'on utilise ces articles du Piano verde que vous avez cités, même si il n'y est pas spécifié sur l'article, parce que dans le champ des miglioramenti fondiari entrent aussi ces choses ici. Or, dans la question des miglioramenti fondiari il y a une exemplification, mais il n'y a jamais tout, ce n'est pas dit que dans ces articles on puisse donner seulement pour ces choses, parce que pratiquement on donne une exemplification qui n'entre pas dans les détails, parce qu'il y a certaines choses... après sont dans les autres Provinces... pour lesquelles il y a les bureaux qui regardent si cela peut rentrer ou ne peut pas rentrer dans l'article mais sans cela il faudrait mettre dans la loi vraiment toutes les possibilités, et il y a toujours quelque chose qui n'entre pas dans l'exemplification. Moi donc j'ai dit les motifs pour lesquels j'insisterai de pouvoir l'approuver de nouveau avec une délibération et je n'ai rien d'autre à ajouter.
Lustrissy (D.C.) - Dunque l'ha già fatto presente Fosson che la Commissione Agricoltura si è riunita per esaminare i rilievi della Commissione di Coordinamento e la legge che viene sottoposta all'esame del Consiglio. Dopo una lunga discussione non si era trovato un accordo perché erano emerse diverse interpretazioni sulla riconferma o meno della deliberazione assunta e sulla necessità di adottare un provvedimento di legge. Sui rilievi della Commissione di Coordinamento va bene ci possono essere materie opinabili, intanto è già di difficile interpretazione, perché a un certo punto si parla di provvidenze integrative della legge dello Stato, in altri punti si richiama alla potestà legislativa della Regione e naturalmente qua si tratta di potestà primaria, pertanto ricadiamo sotto l'articolo 2, non già di potestà integrativa. Ho sottoposto pure la questione all'ultima riunione della Commissione Affari Generali e Finanze, nella quale tutti i gruppi presenti alla riunione hanno espresso parere favorevole all'adozione della legge: Union Valdôtaine, il Partito Comunista.
Io ritengo anche che il provvedimento sotto forma di legge sia anche migliore e più perfetto in quanto si tratta di esercizio di potestà legislativa derivante dall'articolo 2 dello Statuto, si tratta di regolamentare tutto un settore di intervento, e poi di una necessità tecnica: perché nei nostri codici che cos'è successo? Che abbiamo codificato le leggi e tutte le deliberazioni assunte a suo tempo riguardanti gli interventi a favore dell'agricoltura non sono state codificate nei codici regionali e noi ogni volta che abbiamo bisogno di fare un riferimento, di andare a cercare un provvedimento del genere, dobbiamo andare a vederci tutte le deliberazioni assunte a suo tempo dal Consiglio, allora non sappiamo se la linea adottata un tempo sia effettivamente quella giusta. Io ritengo che, trattandosi di un certo intervento, di un certo interesse della Regione che regolamenta tutto quanto un settore, sia proprio opportuno, nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 2 dello Statuto, di adottare un provvedimento con legge anziché con deliberazione.
Bionaz (D.C.) - Io penso che non è il caso di fare una questione di principio visto anche che c'è questo aggancio con la legge n. 910, direi che quello che ha detto il Consigliere Lustrissy può essere accettato; l'Assessorato ha disposto un provvedimento di legge, approviamolo, anche in relazione proprio all'aggancio della legge sul Piano verde, dove non è precisato questo intervento.
Manganoni (P.C.I.) - Je suis d'accord avec les observations faites précédemment, c'est-à-dire il serait mieux de ne pas faire la loi et de faire une simple délibération aussi pour une question de principe. Au début du fonctionnement de l'Administration régionale on faisait très peu de lois, on prenait des délibérations du Conseil régional. Si nous continuons sur cette voie, on bureaucratise l'Administration régionale, on arrivera au point que si on doit planter un clou dans une paroi ou allumer le chauffage central, on devra faire une loi; peut-être j'exagère, mais si on continue sur cette voie, on va finir là.
En effet, dès que la Commissione di Coordinamento a insisté pour les lois, il y a eu une espèce de révolte du Conseil.
Je me rappelle que tout le Conseil avec l'Administration Bondaz protestait pour le fait qu'on devait faire une loi régionale pour le bilan, justement, et maintenant on accepte de faire une loi régionale pour ces petites histoires. Voilà pourquoi, comme pour suivre les principes toujours suivis, l'Administration régionale dès le début de sa création... moi je suis contraire - ce n'est pas que j'insiste, moi je dis mon avis - que pour toutes les balivernes on fasse des lois pour tout, premièrement.
Deuxièmement je fais observer que dans la première proposition de loi à l'article 1 est écrit: "la Regione autonoma della Valle d'Aosta", ici on a substitué: "la Giunta regionale". Je suis de l'avis qu'on doive laisser "la Région autonome" au lieu de "la Giunta regionale" aussi pour le fait que dans l'article 20 est prévu que la liquidation des contributions sera délibérée par la Junte régionale. Par conséquent, ce n'est pas qu'on enlève aucun pouvoir à la Junte, il s'agit seulement de remettre "l'Administration", selon moi, c'est aussi une chose... et il me paraît que je devrais faire la même observation pour la loi qui est déjà passée. Je ne sais pas si je me trompe, alors je demanderais de substituer à toutes deux les lois, soit celle déjà approuvée, soit celle en discussion: "la Regione autonoma" au lieu de la "Giunta regionale", ce que je répète... ensuite on prévoit que c'est la Junte qui décide, qui délibère, n'est-ce pas?
Tonino (P.S.I.U.P.) - Io sono d'accordo sul provvedimento regionale in questione, provvedimento che facilita il trasporto del latte dei nostri agricoltori e che si uniforma alle esigenze nuove dell'agricoltura.
Non entro nel merito della questione tecnica di detto provvedimento, proprio perché in sede di commissione si è già discusso lungamente sulla questione igienico-sanitaria degli impianti e di tutti quegli accorgimenti pratici atti a facilitare il lavoro dei nostri artigiani, per cui voterò a favore di questo provvedimento.
Fosson (U.V.) - Si le Conseil est de l'avis de voter la loi, nous serons d'accord nous aussi de la voter, mais je voulais seulement dire encore, en rapport à ce que j'avais dit avant, que - je l'ai déjà dit au sein de la Commission aussi - il y a dans certaines Régions... au début on faisait un tas de lois... prenons la Région sicilienne, elle ne faisait rien par délibération, ici l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste au lieu avait contenu le nombre de lois et avait fait beaucoup de choses par délibération. Nous sommes toujours du même avis, parce que s'il y a un mal qui afflige l'Italie, c'est qu'il y a trop de lois et même les avocats et ceux qui devraient faire observer ces lois, vu la quantité, en grande partie ne connaissent pas certaines lois. Alors, il y a vraiment un abus dans ce sens des lois et c'était aussi pour cette raison que nous étions de l'avis d'approuver ceci par délibération, parce que les Pays qui se régissent le mieux en démocratie ce sont ceux qui ont peu de lois. Quand il y a une inflation des lois, il y a toujours des malentendus, mais je suis d'accord avec la proposition qu'a faite le Conseiller Manganoni, il me semble qu'on avait déjà parlé à la Commission - et il nous est échappé même dans l'autre loi -, nous avions déjà dit en Commission qu'il faut substituer "la Giunta regionale" con "l'Amministrazione regionale" en laissant, on comprend, la question à la Junte dans la question d'exécution, comme il est prévu dans la loi.
Maquignaz (D.C.) - Non è una cosa di grande importanza, comunque non so se non mi sono spiegato bene, ma il fatto è questo: che nel secondo Piano verde gli articoli 16 e 17, contrariamente al primo Piano verde, sono specifici, cioè indicano quali sono le voci in cui si può intervenire e non si fa alcuna menzione di questi lattodotti. Questo quindi, secondo me, è un motivo che poteva giustificare il rilievo fatto dalla Commissione di Coordinamento, tanto più che noi prevediamo delle percentuali diverse e attingiamo i fondi sull'articolo 16 del Piano verde, chiediamo proprio di poter attingere i fondi, quindi non è un provvedimento previsto nel Piano verde. Se non abbiamo una legge nostra in base alla nostra potestà legislativa, io temo che non sia possibile di attingere i fondi sull'articolo 16, perciò, visto che abbiamo anche diverse domande già in fase di istruzione, per non rinviare oltre il provvedimento, io sarei dell'opinione di presentarlo così com'è.
Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal Consigliere Manganoni, dal Consigliere Tonino e anche dal Consigliere Fosson sulla dizione, cioè mettere: "l'Amministrazione regionale" anziché "la Giunta regionale" sono perfettamente d'accordo. Ora, non so per il provvedimento che abbiamo già approvato se sia possibile o meno, io comunque non ho nessuna difficoltà a che si faccia quella sostituzione.
Manganoni (P.C.I.) - Je suis satisfait de la réponse de l'Assesseur et je n'insiste plus sur la question des lois; seulement je veux - c'est une recommandation que je veux faire à la Junte - dans l'avenir ne pas subir toujours les impositions de la Commissione di Coordinamento, parce qu'ici on a un Code de la Vallée d'Aoste qui a déjà les lois jusqu'au 62 il me semble. Si on continue, d'ici 20 ans, voilà, le Code de la Vallée d'Aoste sera de cette hauteur, personne ne comprendra plus rien, comme il advient pour les lois nationales; par conséquent, pas beaucoup de lois, des délibérations.
Personnettaz (D.C.) - Altri interventi? Allora mettiamo ai voti il disegno di legge. Obiezioni? Articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Maquignaz (D.C.) - All'articolo 2 io vorrei proporre una modifica al secondo comma dove si dice: "per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni e le Organizzazioni di agricoltori richiedenti devono essere regolarmente costituite con atto pubblico". Siccome abbiamo visto che qui avremo certamente dei casi in cui ci saranno solo due agricoltori che si mettono insieme, o due latterie, o due mayen, o due alpeggi, mi pare che il pretendere che si costituiscano in consorzio con atto pubblico sia un po' burocratico e quindi io proporrei di annullare questo secondo comma e di sostituirlo invece nella seguente maniera: "per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori, non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune", cioè avere una certa garanzia sul funzionamento di queste opere costruite in comune senza pretendere la costituzione di un atto notarile.
Fosson (U.V.) - Je voudrais seulement demander un éclaircissement à l'Assesseur. Moi je partage en partie - et nous l'avons aussi dit dans la Commission - les préoccupations qui ont été manifestées, parce que, dans le cas où il y a deux agriculteurs, c'est inutile d'aller faire un acte public et déjà pour d'autres contributions à l'Assessorat nous avions déterminé d'avoir une écriture privée. Tout de même, il me semble - maintenant je ne suis pas sûr, à la suite d'une lecture un peu pressée de la variation - qu'on exclurait, on finirait de ne pas prétendre jamais l'acte public, parce que je dis: quand il y a un certain nombre, quand il y a un nombre moindre, je partage entièrement la solution de l'écriture privée et de ne pas avoir la nécessité de l'acte public, sauf s'ils veulent le faire, mais s'il y a un certain nombre de gens qui participent à la question, alors la question de l'acte public devient un peu une nécessité pour éviter vraiment des discussions dans un deuxième temps et plusieurs questions qui peuvent surgir après. Maintenant c'est question de voir quelle est la limite... je n'ai pas compris bien dans la lecture si est taxative cette question.
Montesano (P.S.U.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 2? Allora vi è l'emendamento che sostituisce il secondo comma presentato dall'Assessore all'Agricoltura.
Bionaz (D.C.) - Io suggerirei di mettere in questo modo: "non regolarmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata", così è già qualche cosa di meno rigido... (voci) ... almeno l'autenticazione della firma ci vuole...
Montesano (P.S.U.) - Allora, io lo farei leggere dall'Assessore Maquignaz...
Maquignaz (D.C.) - "Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori, non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune".
Montesano (P.S.U.) - Allora, il Consiglio accoglie questo emendamento sostitutivo?
Fosson (U.V.) - Je ne voudrais pas répéter ce que j'ai dit avant; comme dans certains cas cela va très bien... mais je dis: si nous nous la mettons dans cette forme, la préoccupation que je manifestais avant continue à exister, parce que personne ne fera un acte public... moi je voudrais seulement... nous sommes dans une question d'une loi, sans quoi je dirais, s'il y a un certain nombre, s'il y a une situation difficile, il faudrait pouvoir arriver à l'acte public, parce que les difficultés surgissent après, il y a des difficultés au moment de la constitution de l'acte public, je parle toujours tant pour être clair, quand il y a un certain nombre d'adhérents, pas dans les cas... dans ce cas nous sommes parfaitement d'accord, mais dans certains cas il est mieux de surmonter les difficultés au moment de la constitution pour ne pas avoir des questions après, ceci aussi c'est un peu l'expérience qui le fait dire, parce que des fois on a fait des choses comme cela à la bonne... et après les choses n'ont pas fonctionné parce que sont surgies après toutes les difficultés et alors c'est vraiment là qu'il faudrait voir: il est difficile de mettre dans une loi la question du nombre.
Maquignaz (D.C.) - Io direi questo: noi siamo tutti d'accordo che non possiamo costringere questi due o tre agricoltori a costituirsi con atto pubblico per beneficiare di questo contributo. Ora, nel caso specifico dei lattodotti, noi sappiamo che non ci saranno delle grosse organizzazioni; il lattodotto servirà al massimo due o tre alpeggi, servirà due mayen, potrà servire due latterie, ma, per le difficoltà stesse della natura del terreno della Valle, non possiamo immaginare che ci siano addirittura delle grosse cooperative che chiedono un lattodotto; se ci sono già delle cooperative costituite, allora molto bene lì saranno già regolarmente costituite con atto; se sono due o tre agricoltori che non vogliono fare un lattodotto in comune, non so come si possa precisare queste condizioni su una legge, mi pare che si scenderebbe troppo nei dettagli. Noi quindi riteniamo sempre valida la costituzione del consorzio, della cooperativa con atto, dove ciò non si potesse fare, accettiamo la scrittura privata autenticata.
Montesano (P.S.U.) - Altre osservazioni? Allora il Consiglio accoglie l'emendamento sostitutivo proposto dall'Assessore all'Agricoltura?
Fosson (U.V.) - Ici aussi il faudra voir à travers la pratique et l'expérience, comme principe nous sommes d'accord comme cela pour tout... pour les cas il y a peu de particuliers; s'il y a quelques cas gros, sera l'Assesseur qui devra demander l'acte public; alors faisons-le, moi je le dirais comme recommandation dans ces cas spécifiques.
Montesano (P.S.U.) - Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva l'emendamento sostitutivo dell'Assessore all'Agricoltura e l'articolo 2 così come emendato.
Articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.
Il primo comma dell'articolo 8, come già detto, deve essere sostituito nel seguente modo per dare alla legge carattere di urgenza: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa alla votazione a scrutinio segreto... non è valida quindi si ripete, perché i Signori Assessori vanno in giro... (risata)
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Disegno di legge regionale n. 17
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......... n. ....: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LATTODOTTI E DI IMPIANTI ANNESSI.
Art. 1
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a promuovere e a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.
Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli, o associati, conduttori di imprese agricole o titolari di Associazioni indicate al precedente comma.
Art. 2
Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero-caseario dal "Piano della Programmazione".
Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le Associazioni di agricoltori, non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune.
Art. 3
Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:
a) 60% dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;
b) 75% dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in un'unica stazione di arrivo.
Art. 4
Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende di raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.
I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico-chimica del latte.
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionabilità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l'allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).
Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell'impianto.
Art. 5
I contributi previsti dall'articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri Enti Pubblici.
I contributi eventualmente concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.
È autorizzata l'integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.
Art. 6
La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste.
All'Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico-economica-igienica delle opere alle finalità indicate all'articolo 4.
Contro i provvedimenti e le proposte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla data di comunicazione - alla Giunta Regionale che decide con provvedimenti definitivi.
Art. 7
Le spese derivanti dagli interventi finanziari previsti dalla presente legge saranno finanziate con imputazione all'apposito capitolo 217 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, avente lo stanziamento di Lire 30.000.000, capitolo la cui denominazione viene completata-modificata come segue: "Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole, per la costruzione di lattodotti e relativi impianti annessi", nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari, entro i limiti di spesa previsti dagli stanziamenti annui del capitolo stesso.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Montesano (P.S.U.) - Si passa all'oggetto n. 23.
Fosson (U.V.) - Proporrei di sospendere la seduta... tre e mezza... (discussione).
Montesano (P.S.U.) - ...un momento, chi approva la chiusura della seduta... guardate che il Presidente può chiudere la seduta dietro consenso del Consiglio... siccome qui... allora io metto ai voti e votate... (rumori) Si riprende alle ore 15,30.
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La seduta termina alle ore 12,53.
