Oggetto del Consiglio n. 368 del 12 luglio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 368/79 - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge n. 74, concernente: "Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

Con provvedimento n. 284, in data 15 maggio 1979, il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge n. 74, concernente: "Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con lettera prot. n. 3415, in data 16 giugno 1979, ha rinviato non vistato il disegno di legge di cui trattasi, con la seguente osservazione:

"Si osserva al riguardo che sono in stato di avanzata elaborazione i provvedimenti di attuazione del citato Statuto relativi all'estensione a codesta Regione delle disposizioni del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, in cui è chiarito che competono allo Stato le pensioni e gli assegni continuativi in base all'art. 38 della Costituzione".

Si propone pertanto che il Consiglio, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, riesamini il sopracitato disegno di legge.

---

Relazione aggiuntiva

Ad integrazione e completamento di quanto riportato nell'allegato all'oggetto n. 20 e con riferimento alla motivazione addotta dall'Organo di controllo per il rinvio, non vistato, del disegno di legge in riesame, devesi osservare, in via preliminare, che un atto avente forza di legge "in fieri" non può essere invocato per dichiarare l'illegittimità di una legge regionale.

Si rileva poi che le norme in questione modificano, per ciò che concerne i limiti di reddito, la vigente legislazione regionale in materia di assistenza integrativa a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, legislazione posta in essere in virtù della potestà attribuita alla Regione dall'art. 3 - lettera i) - dello Statuto speciale.

Le nuove norme, pertanto, non agiscono assolutamente nei confronti dell'analoga legislazione statale a favore delle categorie predette, solo per la quale il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - all'art. 24 punto 4 riserva la competenza allo Stato.

Riguardo al merito delle norme del disegno di legge in riesame, si ribadisce quanto già enunciato nella relazione ad esso allegata in sede di prima approvazione e cioè che esse recepiscono più equi criteri di valutazione dei limiti di reddito degli aspiranti alle provvidenze assistenziali regionali, analoghi a quelli fissati dallo Stato nei confronti della pensione sociale attraverso il disposto del II° comma dell'art. 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

---

Disegno di legge regionale n. 74

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: Integrazione e modificazione alla legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Quando i limiti di reddito nel caso di cumulo fra coniugi, previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, nelle misure che sono state fissate per l'anno 1979 in applicazione del II° comma dell'articolo 7 della legge regionale medesima, eccedono i limiti stessi, ma in misura inferiore all'importo annuo dei corrispondenti assegni ed indennità di assistenza domiciliare, è riconosciuto il diritto ai benefici assistenziali ridotti in misura corrispondente a tale eccedenza.

Articolo 2

La predetta nuova normativa si applica dal 1° gennaio 1979.

Articolo 3

I limiti di reddito, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43, previsti per i casi di cumulo di redditi fra coniugi, ai fini del diritto ai corrispondenti assegni mensili e indennità di assistenza domiciliare, sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Articolo 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire ventimilioni, graverà sul capitolo 8420 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di lire ventimilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di £. 20.000.000=.

Articolo 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Capitolo 8420

Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9.11.1974, n. 40; 12.12.1975, n. 43 e 16.5.1977, n. 31)

£. 20.000.000

Variazione in diminuzione

Capitolo 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

£. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Il Presidente della Giunta ha già fatto la sua illustrazione, si tratta anche qui di riapprovare il testo uguale a quello che è già stato votato dal Consiglio regionale, pertanto se non c'è nessuno che chiede la parola, metto...la parola alla Sanità ed Assistenza Sociale, Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Vorrei solo precisare ancora una cosa: che molto probabilmente è stata fatta confusione anche nella relazione e nelle motivazioni tra la legge che è regionale e che riguarda un adeguamento a quello statale...perché le modifiche in corso sono alla legge statale, non possono modificare quella che è un'integrazione e comunque una norma che riguarda la legge regionale, che noi cercavano di agganciare come parametri per eliminare quelle disfunzioni che c'erano, mentre loro ci hanno fatto le osservazioni sulla nostra legge, mentre è in corso...è la legge statale: ecco, solo a chiarimento.

Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno chiede la parola? Allora passiamo all'esame della legge articolo per articolo.

Articolo 1. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: trenta

Il Consiglio approva all'unanimità.

Art. 2: stesso risultato.

Art. 3: stesso risultato.

Art. 4: stesso risultato.

Art. 5: stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta il complesso della legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trentadue

Votanti: trentadue

Maggioranza speciale richiesta: diciotto

Favorevoli: trenta

Contrari: due

Il Consiglio approva.

Il Consiglio riapprova il soprariportato disegno di legge n. 74.