Oggetto del Consiglio n. 367 del 12 luglio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 367/79 - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, del disegno di legge n. 73, concernente: "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
Con provvedimento n. 283, in data 15 maggio 1979, il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge n. 73, concernente: "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con lettera prot. n. 3410, in data 15 giugno 1979, ha rinviato non vistato il disegno di legge di cui trattasi, con le seguenti osservazioni:
"A tale proposito si rileva che la subordinazione del beneficio previsto dall'art. 1 della legge in esame, al requisito della residenza triennale nella Regione, contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
È parimenti difforme al predetto principio la concessione dell'assegno di assistenza di pari importo per tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalle situazioni economiche dei singoli interessati".
Si propone pertanto che il Consiglio, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, riesamini il sopracitato disegno di legge.
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Ad integrazione e completamento di quanto riportato nell'allegato all'oggetto n. 19 e con riferimento alle motivazioni addotte dall'Organo di controllo per il rinvio, non vistato, del disegno di legge in riesame da parte del Consiglio regionale, si osserva che la norma, la quale prevede il requisito della residenza triennale nella Regione per poter fruire del beneficio assistenziale, è analoga a quella contenuta in altre vigenti leggi regionali in materia di assistenza economica continuativa, quali la N° 40 del 9 novembre 1974, la N° 31 del 6 agosto 1974, norma che a suo tempo non ebbe rilievi di sorta.
Riguardo alla obiettata difformità al principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione della norma che prevede la corresponsione dell'assegno integrativo ai nefropatici cronici nella misura uguale per gli aventi diritto, si rileva che pressoché tutte le provvidenze assistenziali, siano statali o regionali, a carattere continuativo, sono così erogate, quando non siano, come spesso accade, soggette a limiti di reddito.
La concessione di benefici assistenziali di importo fisso e uguale a determinate disagiate categorie di cittadini, prescindendo da una verifica del bisogno caso per caso, può essere altresì giustificata da ragioni di opportunità, considerati i fini che si propone l'intervento della pubblica amministrazione nei confronti degli assistibili e i tempi e gli oneri del tutto sproporzionati che richiederebbe l'accertamento del bisogno, ammesso che esso sia verificabile con certezza e obiettività.
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Disegno di legge regionale n. 73
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ____________________ n. _________: Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni, che debbano sottoporsi alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore dei lavoratori subordinati.
Articolo 2
L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.
Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.
In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.
Articolo 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quarantamilioni, graverà sul nuovo capitolo 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di quarantamilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di £. 40.000.000=.
Articolo 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
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PARTE SPESA |
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Variazione in aumento |
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Titolo I - Sezione III - Categoria V |
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Capitolo 7900
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di nuova istituzione Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale. |
£. 40.000.000 |
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Variazione in diminuzione |
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Capitolo 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£. 40.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 20 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di lire 40.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta, Andrione.
Andrione (U.V.) - Valgono sia per il punto n. 19, sia per il punto n. 20 dell'ordine del giorno...due leggi che sono state rimandate dalla Commissione del Coordinamento con delle motivazioni che non solo non giustificano il rinvio della legge, ma che sono palesemente illegittime e completamente fuori luogo.
Per quanto riguarda la prima legge, la remora dei tre anni di residenza...a parte il fatto che potrebbe essere previsto dallo Statuto e quindi perfettamente costituzionale, ma è semplicemente...potrebbe anche essere giustificata una cautela, nel senso che la Nefropatia è in questo momento talmente poco attrezzata in Italia e gli ospedali sono sovraccarichi, per cui costituirebbe semplicemente un'organizzazione di tale servizio; questo per il primo punto.
Per l'altra legge forse il caso è ancora più macroscopico, perché osservare che "al riguardo sono in stato di avanzata elaborazione i provvedimenti di attuazione dello Statuto relativi...a questa Regione..." non ha assolutamente nessun significato, perché questa "avanzata elaborazione" potrebbe finire di avere effetto nel 1999 o nel 2000, quindi la proposta della Giunta è quella di riapprovare senza modificazioni i due testi di legge, in modo da o sollevare un conflitto di costituzionalità con il Governo della Repubblica, o vederle approvate.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione sul punto n. 19 dell'ordine del giorno. Il caso si è già presentato, comunque, per conoscenza del Consiglio, per chi non lo conoscesse, io vi rileggo l'ultimo comma dell'articolo 31, in cui si dice: "ove il Consiglio della Valle approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti...", il Governo della Repubblica pone quindi giorni...quindi si tratta di riapprovazione completa del testo già approvato nella precedente stesura. è questo che chiede il Presidente della Giunta. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, colleghi Consiglieri, riapproviamo il disegno di legge regionale n. 73
Articolo 1: allora chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: trentadue
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2: stesso risultato.
Articolo 3: stesso risultato.
Articolo 4: stesso risultato.
Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventinove
Maggioranza speciale richiesta: diciotto
Favorevoli: ventisette
Contrari: due
Il Consiglio approva.
Il Consiglio riapprova il soprariportato disegno di legge n. 73.
Si passa alla trattazione del punto n. 20 dell'ordine del giorno.
