Oggetto del Consiglio n. 366 del 12 luglio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 366/79 - Subconcessione alla ditta Plassier Luigi di Carlo e Ottavio Plassier, di derivazione d'acqua dal torrente Linteney per il potenziamento dell'impianto idroelettrico di Chabodey in Comune di La Salle.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960 venne subconcesso alla ditta PLASSIER Luigi di Carlo e Ottavio Plassier di derivare dal torrente Linteney, in Comune di La Salle, moduli 0,65 di acqua (litri/secondo 65) per produrre nell'impianto idroelettrico di Chabodey, sul salto di metri 330, la potenza nominale media di KW 210,30. Tale subconcessione è stata accordata per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del citato decreto, e quindi scade in data 17.1.1990.

Con domanda 9 marzo 1973 la ditta PLASSIER Luigi di Carlo e Ottavio PLASSIER, titolare della derivazione, ha chiesto alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta l'autorizzazione ad apportare varianti alla derivazione e, precisamente, ad aumentare la portata dell'impianto da mod. 0,65 a moduli 1,20 ed il salto da metri 330 a metri 443,12 onde produrre, nell'esistente centrale di Chabodey, la potenza nominale media di KW 521,32 anziché KW 210,30 dell'originaria subconcessione.

La domanda è corredata dal relativo progetto, bollato in data 10 marzo 1978, a firma Geom. Bruno SALICE, e dalla relazione idraulica in data 7 agosto 1978 a firma Ing. Vincent CAMPANE.

I lavori relativi al potenziamento dell'impianto di Chabodey, prevedono lo spostamento a monte dell'opera di presa, il prolungamento della condotta della derivazione ed il mantenimento delle attuali opere di restituzione.

Ritenendo che lo spostamento dell'opera di presa e le modifiche al tracciato costituiscano varianti sostanziali alla derivazione, l'Amministrazione Regionale ha provveduto ad istruire la domanda come domanda "Ex novo" a termine dell'art. 49 del Testo Unico di leggi 11.12.1933 n° 1775.

ISTRUTTORIA

Premesso che la ditta PLASSIER Luigi è stata esonerata dal trasferimento all'ENEL ai sensi dell'art. 4 n. 8) della legge 6.12.1962 n. 1643 istitutiva dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica, si dà atto che l'ENEL, con nota DDT-R in data 15.3.1978, ha accolto la domanda di ampliamento dell'impianto idroelettrico di Chabodey presentata dalla ditta PLASSIER Luigi ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 18.3.1965, n. 342.

L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 21.10.1978 n° 27 e riprodotto nel n° 330 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 25.11.1978 senza dar luogo alla presentazione di domande concorrenti.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n° 4964/3° in data 22.5.1978 ha rilasciato il proprio nulla-osta alle seguenti condizioni:

- che lo scarico della vasca di raccolta venga prolungato;

- che i disegni vengano completati con sezioni all'altezza della paratoia di presa e della platea a valle del ponte adiacente;

- che vengano predisposti i calcoli idraulici della condotta forzata.

Gli elaborati tecnici richiesti a completamento del progetto sono stati presentati dalla Ditta PLASSIER e l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione, con ordinanza n° 98 in data 5 gennaio 1979, ha disposto la pubblicazione della domanda, corredata dal progetto a firma Geom. Bruno SALICE e dalla relazione idraulica a firma Ing. Vincent CAMPANE, presso l'Ufficio Regionale Acque e Miniere per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 20 gennaio 1979 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di ufficio.

Copia dell'ordinanza è stata affissa, senza che siano state presentate opposizioni, per il predetto periodo di 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune di La Salle e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, al Magistrato per il Po di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, all'Amministrazione dei Canali Demaniali d'Irrigazione Cavour, all'ENEL - Compartimento di Torino, alla direzione del Demanio della 1° zona Area Territoriale di Milano e alla ditta PLASSIER Luigi di La Salle.

La vista locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza è regolarmente avvenuta il giorno 23 febbraio 1979.

Anche in sede di visita d'istruttoria, non sono state presentate eccezioni ed opposizioni.

Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n° 228/III in data 26 aprile 1979, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla ditta Plassier Luigi di Carlo e Ottavio Plassier, con sede in La Salle, giusta la domanda di varianti presentata in data 9.3.1978, di derivare, dal torrente Linteney, mod. 1,20 (litri al minuto secondo centoventi) di acqua, per produrre nell'esistente impianto idroelettrico di Chabodey, sul salto di metri 443,12, la potenza nominale media di KW 521,32, anziché mod. 0,65 per produrre sul salto di mt. 330 KW 210,30 alla stessa ditta assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Plassier;

3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare, presso la Tesoreria della Regione:

a) £. 273.000 (duecentosettantatremila) a titolo di cauzione (art. 11 del T.U. 11.12.1933 n° 1775) pari alla mezza annualità del canone relativo alla potenza nominale media di KW 521,32 dedotte della cauzione di £. 68.979 già corrisposta, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) £. 10.200 (diecimiladuecento) quale contributo del quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del T.U. 11.12.1933 n° 1775, somma da introitare al capitolo 365 dalla parte Entrate del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

c) £. 200.000 (duecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione atti, ecc., somma da introitare al capitolo 2140 della parte Entrate del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per spese di istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere);

4) di stabilire, come specificato all'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in £. 683.970= il canone annuo, in ragione di £. 1312 sulla potenza nominale media di KW 521,32, prodotta con il salto di metri 443,12 e con la portata di mod. 1,20, da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dalla data del decreto di autorizzazione all'aumento di salto e di portata, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

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Regione autonoma della Valle d'Aosta

Assessorato dei Lavori Pubblici

Repertorio n°

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione ad apportare varianti alla subconcessione assentite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960, come richiesto dalla Ditta PLASSIER Luigi di Carlo e Ottavio PLASSIER con domanda 9 marzo 1978.

Articolo 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare in sponda sinistra del torrente Linteney, ai fini dello sfruttamento di un maggior salto nell'utenza concessa con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960, è aumentata da mod. 0,65 (litri/secondo sessantacinque) a mod. 1,20 (litri/secondo centoventi).

L'acqua derivata servirà per produzione di energia elettrica nell'esistente centralina di Chabodey in Comune di La Salle.

Articolo 2

DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LA PRESA E LA RESTITUZIONE

Il nuovo dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione nel canale Chabodey, in seguito al maggior salto da conseguire, sarà di circa metri 455.

Articolo 3

DISLIVELLO E POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE È STABILITO IL CANONE

Il dislivello fra i peli morti a monte ed a valle dei meccanismi motori, rispettivamente alla quota 1602,12 della vasca di carico ed alla quota 1159 sotto lo scarico delle turbine, sarà di metri 443,12, dei quali metri 330 sono già stati autorizzati con il Decreto citato all'art. 1 e m. 113,12 rappresentano l'aumento di salto da autorizzare.

La potenza nominale complessiva dell'utenza sarà di

KW. 443,12 x 120 = KW. 521,32

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Articolo 4

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'acqua sarà derivata in località La Joux a valle del ponte sul torrente Linteney, circa a quota 1605.

La derivazione sarà ottenuta sbarrando il torrente con una traversa in legno e facendo quindi passare le acque, attraverso una paratoia tarata, in un canale derivatore, lungo 35 metri, che si sviluppa in sponda sinistra.

Dal canale derivatore le acque vengono convogliate in una vasca di carico, munita di griglia avente funzioni di sghiaiatore, e di paratoia per lo scarico e la pulizia periodica, dalla quale parte la condotta forzata.

Le opere descritte dovranno essere attuate in conformità del progetto in data 10 marzo 1978 a firma Geom. Bruno SALICE e della relazione idraulica a firma Ing. Vincent CAMPANE che fanno parte integrante del presente disciplinare.

Articolo 5

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata da derivare non abbia ad essere superata, e non entri nella condotta una quantità d'acqua superiore a quella concessa, l'Amministrazione Regionale, si riserva di prescrivere, qualora lo ritenesse necessario, in qualsiasi momento se ne determini la necessità, la costruzione di opere modulatrici.

L'ingiunzione sarà fatta a mezzo di semplice lettera raccomandata e le opere di modulazione dovranno essere eseguite entro il termine che sarà prescritto dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Articolo 6

CANALI DI CARICO E SCARICO

Il canale di carico è costituito da una condotta forzata composta di un primo tronco in tubi di acciaio saldati della lunghezza di m. 152, del diametro nominale di 350 mm., resistenti ad una pressione idraulica di 40 atmosfere; di un secondo tronco della lunghezza di metri 504, del diametro nominale di 300 mm., collaudati per una pressione di 50 atmosfere e di un terzo tronco costituito dalla condotta forzata esistente dello sviluppo di circa 700 metri, del diametro nominale di 250 nm. e resistente ad una pressione di 70 atmosfere.

La condotta forzata, munita di valvola all'origine e di saracinesca all'arrivo, sarà in parte interrata ed in parte saldamente ancorata al suolo.

Dopo l'utilizzazione nella centrale di Chabodey, le acque verranno restituite tramite l'esistente canale di restituzione.

Tutte le opere sopra descritte saranno costruite secondo il progetto richiamato al precedente art. 4, salvo le varianti che potranno essere attuate in sede di esecuzione dei lavori, se ritenute ammissibili.

In ogni caso si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni, che eventualmente potranno essere indicate dall'Amministrazione Regionale, per evitare infiltrazioni d'acqua e franamenti di terreni.

Articolo 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Si intendono applicate alla presente subconcessione tutte le disposizioni contenute nel disciplinare 26 novembre 1959 n° 1770 di repertorio, registrato ad Aosta il 14 dicembre 1959 al n° 3805, volume 134 mod. II, alla cui osservanza è vincolata la subconcessione originaria.

Articolo 8

GARANZIE DA OSSERVARSI

Sono a carico della Ditta PLASSIER Luigi tutte le spese per la manutenzione delle opere già eseguite, o che dovrà eseguire, per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili, per la difesa della proprietà e per il buon regime dei corsi d'acqua interessati dalla costruzione degli impianti, nonché l'esecuzione e la manutenzione di tutte le altre analoghe opere di cui, in qualsiasi momento, si rilevasse la necessità, con facoltà dell'Amministrazione Regionale di stabilire le modalità a tutela dei pubblici interessi.

A termini dell'art. 45 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle acque ed impianti elettrici, la ditta PLASSIER è obbligata, a proprie cure e spese, a soddisfare le necessità delle utenze regolarmente costituite, in cui usi d'acqua interferiscono con l'esercizio della sua utenza.

Qualora, a causa delle opere relative all'aumento di salto e di portata, si verificasse l'inaridimento parziale o totale di sorgenti, pozzi, o fontanili, a qualsiasi scopo utilizzati, la ditta PLASSIER dovrà provvedere a fornire la corrispondente acqua perduta o comunque a soddisfare gli usi già praticati.

Articolo 9

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la ditta PLASSIER dovrà:

a) iniziare i lavori per attuare l'aumento di salto e di portata della derivazione, subconcessa con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960, entro mesi due dalla data di notifica del decreto di autorizzazione delle varianti chieste con domanda 9 marzo 1978;

b) portare a termine i lavori entro mesi dieci dalla data della notifica di cui sopra.

Articolo 10

COLLAUDO

Il collaudo delle opere sarà eseguito dall'Amministrazione Regionale. Eseguita la visita di collaudo, qualora non vi siano eccezioni in contrario, potrà essere autorizzato l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo verbale.

Qualora sia riconosciuta la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, si dovrà prescrivere, nel verbale di visita, un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Articolo 11

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata dell'autorizzazione a maggiorare il salto e la portata avrà la stessa durata della subconcessione assentita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960 e, cioè, avrà durata sino al 17 gennaio 1990.

Qualora alla scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico, l'utenza sarà rinnovata con quelle modificazioni che si renderanno necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la ditta PLASSIER è tenuta a rimuovere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e nelle arginature del torrente Linteney e ad eseguire, a proprie spese, i lavori occorrenti per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Articolo 12

CANONE

La ditta PLASSIER Luigi continuerà a corrispondere all'Amministrazione regionale il canone annuo di £ 275.910 che già corrisponde sulla potenza di KW. 210,30 di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 in data 18 gennaio 1960 e alla legge 21.12.1961 n° 1501.

Dovrà inoltre provvedere a corrispondere, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione all'aumento di salto e di portata il canone annuo arrotondato di L. 408.060 in ragione di L. 1312 per KW sulla potenza nominale media di KW. 311,02 (KW. 521,32-210,30), prodotta con il maggior salto di metri 113,12, e con la portata di mod. 1,20, anche se la ditta subconcessionaria non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte, dell'autorizzazione. Detto canone di complessive £. 683.970 però, potrà essere modificato, con effetto dalla data sopra stabilita, in relazione alla risultanza della reale entità del salto dell'utenza da controllare in sede di collaudo.

Articolo 13

SOVRACANONE DI CUI ALLA LEGGE 27.12.1953 n° 959

La ditta subconcessionaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 gennaio 1977, n° 7, è tenuta all'osservanza della legge 27.12.53 n° 959, integrata con legge 30 dicembre 1959 n° 1254, poiché il suo impianto ha le opere di presa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, delimitato con D.M. 26.4.1976, pubblicato sulla Gazetta Ufficiale n° 135 del 22.5.1976.

Articolo 14

SOVRACANONE ANNUO A FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA REGIONE

La ditta subconcessionaria dovrà, ai sensi dell'art. 3 della legge 24.1.1977, n° 7, corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed al Comune di La Salle, il sovracanone annuo che il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà stabilire a loro favore, con proprio decreto, fino a L. 800 per ogni KW. nominale subconcesso.

Tale sovracanone è in applicazione della legge 21 dicembre 1961 n° 1501, concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti Locali ai sensi della legge 31 gennaio 1949 n° 8 e si collega con la legge 4 dicembre 1956 n° 1377, sostitutiva dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

Articolo 15

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale, il versamento delle seguenti somme:

a) L. 273.000, come da quietanza n°...in data..., a titolo di cauzione, versata ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n° 1775, e corrispondente alla differenza tra l'ammontare della mezza annualità del canone relativo alla potenza nominale media di KW. 521,32 e la cauzione di L. 68.979 versata per l'originaria sub-concessione di KW. 210,30.

(L. 521,32 x 1312 - L. 68.979) = L. 273.000

2

Somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) L. 10.200 come da quietanza n°...in data..., quale quarantesimo del canone annuo per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n° 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;

c) L. 200.000, a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, come da quietanza n°...in data..., per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, registrazione di atti ed altre analoghe spese dipendenti dalla subconcessione.

Articolo 16

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n° 1775 e relative norme regolamentari, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, "per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, n° 4, della legge 5.7.1975 n° 304 e della legge Regionale in materia di acque pubbliche n° 4 dell'8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative regolamentari statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Articolo 17

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di La Salle dove ha luogo la derivazione.

Aosta, li

LA DITTA SUBCONCESSTONARIA

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici, Borbey.

Borbey (D.C.) - È soltanto una concessione a Plassier Luigi per aumentare da moduli 0,65 a moduli 1,20 e aumentare il salto da 330 metri a 443 metri.

Dolchi (P.C.I.) - Chi chiede la parola sul punto n. 18 dell'ordine del giorno? Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione per alzata di mano la deliberazione: il dispositivo e il disciplinare di subconcessione contenuto nella deliberazione stessa. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: trentuno

Votanti: trentuno

Maggioranza: sedici

Favorevoli: trentuno

Il Consiglio approva all'unanimità.

il Consiglio

Delibera

1°) di subconcedere alla Ditta Plassier Luigi di Carlo e Ottavio Plassier, con sede in La Salle, giusta la domanda di varianti presentata in data 9.3.1978, di derivare, dal torrente Linteney, mod. 1,20 (litri al minuto secondo centoventi) di acqua, per produrre nell'esistente impianto idroelettrico di Chabodey, sul salto di metri 443,12, la potenza nominale media di KW 521,32, anziché mod. 0,65 per produrre sul salto di mt. 330 KW 210,30 alla stessa ditta assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14, in data 18 gennaio 1960;

2°) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Ditta Plassier;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme, da versare, presso la Tesoreria della Regione:

a) L. 273.000 (duecentosettantatremila) a titolo di cauzione (art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775) pari alla mezza annualità del canone relativo alla potenza nominale media di KW 521,32 dedotte della cauzione di L. 68.979 già corrisposta, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

b) L. 10.200 (diecimiladuecento) quale contributo del quarantesimo del canone annuo, ai sensi dell'articolo 7, comma secondo, del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 365 dalla parte Entrate del Bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere);

c) L. 200.000 (duecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato ai LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione atti, ecc., somma da introitare al capitolo 2140 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per spese di istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere);

4°) di stabilire, come specificato all'articolo 12 del disciplinare di subconcessione, in lire 683.970 il canone annuo, in ragione di L. 1.312 sulla potenza nominale media di KW 521,32, prodotta con il salto di mt. 443,12 e con la portata di mod. 1,20, da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dalla data del decreto di autorizzazione all'aumento di salto e di portata, somma da introitare al capitolo 365 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

Allegato

(omissis)

Punto n. 19 dell'ordine del giorno.