Oggetto del Consiglio n. 16 del 29 gennaio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 16/69 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della composizione della Commissione consultiva regionale per la programmazione".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale riguardante la modificazione della composizione della Commissione consultiva regionale per la Programmazione, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Prof Giuseppe MONTESANO
Presidente del Consiglio Regionale
AOSTA
Il sottoscritto Consigliere regionale si pregia presentare per la discussione e l'approvazione del Consiglio Regionale il disegno di legge regionale avente per oggetto:
"Modificazione della composizione della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione", sottoscritto dai Consiglieri CAVERI Severino e GERMANO Pietro.
All'uopo allega i previsti documenti, cioè la legge sottoscritta dai due presentatori Caveri e Germano ed il relativo memoriale.
Distinti saluti.
Aosta, li 20.12.1968
F. to: Germano Pietro
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RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE.
Da tempo la Commissione Affari Generali e Finanze aveva, all'unanimità, rilevato la necessità che nella Commissione Consultiva regionale per la Programmazione fossero compresi Sindaci, designati dal Consiglio Regionale, rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categorie al fine di rendere più efficiente il lavoro della Commissione stessa.
Inoltre si era anche prevista la partecipazione dei membri della Commissione Affari Generali e Finanze ai lavori della Commissione per la Programmazione nell'intento di assicurare un miglior collegamento fra i vari organismi.
Tali concetti erano già stati precisati nella proposta di legge distribuita a tutti i Consiglieri come allegato all'oggetto n. 10 della seduta del Consiglio Regionale del 29/30 luglio 1968.
I sottoscritti, nel presentare l'allegato disegno di legge, intendono richiamare l'attenzione del Consiglio sulla necessità che vengano approvate le auspicate variazioni alla composizione della Commissione per la Programmazione, in modo che la stessa possa rimettersi con sollecitudine al lavoro in un clima di proficua e feconda collaborazione.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ................. N......: Modificazione della composizione della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono approvate le seguenti modificazioni alla composizione, prevista all'art. 7 della legge regionale 10.4.1967 n. 10, della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione:
"Cinque Sindaci di Comuni, designati dal Consiglio Regionale, rappresentanti di determinate zone della Valle d'Aosta" (in luogo di: "Tre Sindaci di Comuni, rispettivamente della bassa, della media e dell'alta Valle d'Aosta, designati dalla Giunta Regionale");
"Nove rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due rispettivamente dalla C.I.S.L., dalla C.G.I.L., dal S.A.V.T. e dalla U.I.L. e uno designato dal Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Valle d'Aosta" (in luogo di: "Otto rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due rispettivamente dalla C.I.S.L., dalla C.GI.L., dal S.A.V.T. e dalla U.I.L.");
"Tre rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Agricoltori, dall'Union des Paysans Valdôtains e dall'Union Autonome des Campagnards Valdôtains" (in luogo di: "due rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dall'Associazione Valdostana Agricoltori");
"Due rappresentanti del Movimento Cooperativo, designati dalle Organizzazioni locali interessate";
"Un rappresentante degli Istituti di Credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi".
Art. 2
I membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e le Finanze della Regione, prevista all'articolo 92 bis del Regolamento interno del Consiglio Regionale, possono partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Presidente MONTESANO comunica che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio, da parte del Consigliere Germano, un disegno di legge concernente l'allargamento della composizione della Commissione consultiva regionale per la Programmazione.
Aggiunge che, a norma di Regolamento, la Presidenza del Consiglio l'ha inviato alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, la quale ha espresso unanime parere favorevole, per cui si può dare inizio alla discussione generale sul testo presentato.
Il Consigliere MILANESIO dichiara che intende fare una breve considerazione, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, sul disegno di legge in esame.
Rileva che si tratta di uno stralcio di un disegno di legge che è stato discusso precedentemente alla Commissione Affari Generali e Finanze e che lo stralcio del disegno di legge oggi presentato consente al Comitato Tecnico per la Programmazione e alla Commissione consultiva di avvalersi della collaborazione di una più ampia rappresentanza delle categorie socio-economiche operanti in Valle.
Ritiene che le modifiche proposte oggi dai Consiglieri Germano e Caveri, e che sono state concordate in precedenza dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali e Finanze, possono essere approvate all'unanimità dal Consiglio, ai fini di una utile integrazione agli organi esistenti in materia di programmazione.
Il Consigliere POLLICINI, premesso che la programmazione è divenuta ormai un fatto permanente, ritiene che non si debba limitare nel tempo la durata degli organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale, come è previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 10.
Afferma che non ha senso prefissare delle scadenze, sia pure con un periodo massimo e che convenga, nel modificare la legge, tenere presente l'opportunità che la durata degli organi della programmazione sia collegata con il mandato di legislatura.
Propone pertanto di apportare alcune modifiche e integrazioni alle proposte di modifiche al disegno di legge in discussione.
Propone in primo luogo di modificare come segue l'intestazione della legge: "Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1967 n. 10 - Organi e procedure per la Programmazione regionale".
Propone, inoltre, di sostituire la dizione del secondo comma dell'articolo (che recita: "A tal fine è autorizzata l'istituzione, per una durata non superiore ad anni cinque") con la seguente dizione: "A tal fine è autorizzata l'istituzione dei seguenti organi permanenti per lo studio dei problemi della programmazione regionale".
All'articolo 3 della precitata legge prospetta l'opportunità di aggiungere due commi, di cui il primo del seguente tenore: "I componenti del Comitato Tecnico Consultivo rimangono in carica per la durata di una legislatura".
Comunica che l'altro comma da aggiungere all'art. 3 della predetta legge regionale è il seguente: "Il loro mandato è prorogato sino alla nomina dei successori che deve avvenire entro novanta giorni dall'inizio della nuova legislatura regionale".
Propone, infine, che all'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10 si aggiungano i seguenti altri due commi:
a) primo comma: "I membri della Commissione consultiva regionale per la Programmazione rimangono in carica per la durata di una legislatura";
b) secondo comma: "Il loro mandato è prorogato sino alla nomina dei successori che deve avvenire entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio Regionale".
Il Consigliere PEDRINI propone che al terzo comma dell'art. 1 del disegno di legge, concernente le modificazioni alla composizione della Commissione consultiva Regionale per la Programmazione ("Tre rappresentanti dei Coltivatori Diretti"), la dizione sia modificata come segue: "Quattro rappresentanti dei Coltivatori Diretti" al fine di consentire - egli precisa - anche l'inclusione dell'Unione Agricoltori Valdostani.
Il Presidente MONTESANO invita i Consiglieri che hanno proposto modifiche ed emendamenti a presentare alla Presidenza i relativi testi scritti, per poterli poi distribuire in copia ai Consiglieri.
I Consiglieri FOSSON e DOLCHI rilevano che il Consigliere Pollicini ha fatto alcune proposte di emendamento che, in linea di massima e salvo maggior approfondimento, potrebbero essere accolte.
Fanno presente che il Consigliere Pollicini ha fatto riferimento, nelle sue proposte di emendamento, alla legge regionale che si intende modificare.
Propongono che il Consigliere Pollicini, nel testo che sta predisponendo e che la Presidenza trasmetterà nel corso del dibattito ai Consiglieri, concreti in articoli o in commi aggiuntivi gli emendamenti proposti, inserendoli nel testo del disegno di legge in esame, al fine di poter discutere su un testo organico e per la speditezza del dibattito.
Il Consigliere MILANESIO dichiara che la proposta del Consigliere Pollicini introduce un elemento nuovo sul quale concorda e che dovrebbe essere accolto favorevolmente dal Consiglio, in quanto il rendere permanenti gli organi della Programmazione significa introdurre nell'Amministrazione una costante politica di piano; ritiene, però, necessario distinguere gli Organi della Programmazione in due categorie, così come sono indicate dalla legge regionale.
Fa presente che il Comitato Tecnico consultivo della Programmazione è un organo che ha una sua precisa configurazione, essendo l'organo di fiducia della Giunta, per cui ritiene che il periodo della durata di tale organo dovrebbe essere collegato con il mandato della Giunta Regionale.
Per quanto concerne poi la Commissione Consultiva Regionale, rileva che tale organo trae la sua consistenza dalle designazioni che vengono fatte dai Comuni e dalle diverse Associazioni, Sindacati e Categorie economiche che hanno durate diverse per cui occorrerà stabilire scadenze diverse.
Conclude, dicendo che si dovrebbe agire su due direttrici: dare al Comitato Tecnico Consultivo una scadenza pari a quella del mandato della Giunta e alla Commissione consultiva una scadenza diversa, che tenga conto delle esigenze degli organi che concorrono alla designazione dei rappresentanti in seno alla predetta Commissione consultiva.
Ritiene che oggi non sia possibile definire il problema e, pertanto, propone di rinviare l'argomento all'esame sollecito della Commissione consiliare Affari Generali e Finanze.
Il Presidente MONTESANO, premesso che non vi sono dubbi sull'accoglimento della proposta del Consigliere Pedrini, ritiene che le proposte del Consigliere Pollicini possano essere accolte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed inviate, per esame, alla Commissione consiliare competente, ma non possano però essere accolte oggi in aula, perché non vi è un oggetto iscritto all'ordine del giorno in cui possano trovare sede idonea tali proposte.
Segue una breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente MONTESANO, i Consigliere POLLICINI, DOLCHI, MILANESIO, GERMANO e FOSSON, i quali concordano sul rinvio dell'argomento alla Commissione competente.
Il Consiglio prende atto concordando, unanime, sulla proposta di rinviare l'argomento di cui si tratta e, quindi, tutta la trattazione dell'oggetto iscritto al n. 6 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze.