Oggetto del Consiglio n. 40 del 14 febbraio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 40/69 - Disegno di legge regionale recante norme per concorsi da bandire per nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali e per concorsi da bandire per conferimento di farmacie locali.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per i concorsi da bandire per la nomina a posti di sanitari dipendenti da Enti locali e per i concorsi da bandire per il conferimento di farmacie locali, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, o unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Allo scopo di poter procedere all'espletamento di concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da Enti locali e di concorsi per il conferimento di Farmacie locali, si rende necessario approvare una legge regionale recante norme modificative di quelle già approvate con legge regionale 20 novembre 1962 n. 4 ed integrative di successive norme di leggi statali emanate in materia, in attuazione della riforma sul decentramento di attribuzioni di funzioni ad organi locali.
L'emanazione di norme regionali di integrazione e di attuazione si rende necessaria in considerazione del particolare ordinamento amministrativo vigente in Valle d'Aosta e delle particolari competenze degli organi regionali.
Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale è stato, quindi, predisposto l'allegato disegno di legge regionale che la Giunta propone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda la materia dei concorsi da bandire per la nomina a posti di Sanitari dipendenti da Enti locali e dei concorsi da bandire per il conferimento di Farmacie, sono state tenute presenti le varie leggi statali vigenti e, in particolare: l'articolo 358 del T.U. Leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il regolamento approvato con R.D. 11 marzo 1935 n. 281; il Decreto Presidente Repubblica 10 giugno 1955 n. 854; la legge 13 marzo 1958 n. 296; il Decreto Presidente Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211; la legge 8 marzo 1968 n. 220 e la legge 2 aprile 1968 n. 475.
Nel disegno di legge è stata altresì inserita, all'articolo 6, apposita norma che, colmando una lacuna normativa in materia, determina nel periodo di un anno di servizio effettivo di ruolo prestato il requisito da richiedere per la nomina ai posti di Direttore e di Coadiutore di Reparto del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.
In proposito si fa presente quanto segue: l'articolo 84 del vigente Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, dispone quanto segue:
"Il Consiglio provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai Reparti che costituiscono il Laboratorio provinciale.
Ciascun Reparto deve avere un Direttore, uno o più Coadiutori, uno o più Assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal Consiglio in seguito a pubblico concorso.
Il Direttore ed i Coadiutori sono nominati dal Consiglio provinciale per promozione in seguito a concorso interno: il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli Assistenti del Reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso".
L'articolo 76 del R.D. 11 marzo 1935 n. 281 dispone quanto segue: "Il concorso interno per titolo ed esami obbligatorio per la promozione ai posti di Direttore e di Coadiutore nei Reparti dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi.
L'esame consiste nelle prove stabilite rispettivamente negli artt. 73 e 74, integrate con una prova scritta di igiene generale.
I candidati dovranno anche sostenere una prova pratica riguardante l'autopsia di un cadavere umano per il posto di direttore di reparto medico-micrografico, e la fisica applicata alla chimica, per quello di direttore di reparto di chimica.
I programmi particolareggiati delle singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno.
Nel regolamento provinciale, preveduto nell'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie, sono stabiliti i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità per l'ammissione ai concorsi indicati nei precedenti comma".
La tabella allegata C alla legge regionale 27.12.1967 n. 39, reca nella colonna "modalità per gli avanzamenti" le seguenti disposizioni: "Per gli avanzamenti a posti di Direttore si applicano le disposizioni di legge in vigore per il corrispondente personale addetto ai Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.
Per gli avanzamenti a posti di Coadiutore si applicano le disposizioni di legge in vigore per il