Oggetto del Consiglio n. 39 del 14 febbraio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 39/69 - Concessione di assegni di studio per l'anno accademico 1968/1969 a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi. - Approvazione delle norme di assegnazione. - Delega alla Giunta.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di istituzione di assegni di studio a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, nonché in merito alla proposta di approvazione delle norme di assegnazione, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Numerosi studenti universitari, che frequentano regolarmente corsi di laurea e di diploma presso Università italiane, hanno presentato domanda all'Assessore alla Pubblica Istruzione per ottenere la concessione di contributi nelle spese per l'acquisto di libri e dispense, nelle spese di viaggio per raggiungere la sede della scuola, per la frequenza alle lezioni e per la partecipazione agli esami.
In passato l'Amministrazione regionale provvedeva mediante la concessione gratuita e semigratuita di libri di testo, l'elargizione di buoni pasto del valore di lire 450 da consumarsi presso un ristorante convenzionato di Torino - che faceva pervenire le relative fatture all'Assessorato alla Pubblica Istruzione unitamente ai giustificativi di spesa - il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede universitaria e la concessione di sussidi agli studenti che non frequentavano i corsi presso l'Università di Torino.
In considerazione del numero sempre maggiore dei giovani che accedono all'Università e quindi delle richieste di sussidio in continuo aumento, si prospetta la necessità di istituire la concessione di assegni di studio a favore di studenti che frequentano corsi universitari e che sono esclusi, anche se meritevoli e bisognosi, dalle provvidenze statali e regionali già in vigore, assegni da attribuire secondo norme regolamentari chiare e precise.
D'altra parte le Assemblee annuali dei lavoratori-studenti e degli studenti universitari valdostani hanno chiesto di uniformare le provvidenze mediante la sola concessione di sussidi in denaro.
Sentito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione, si ritiene opportuno istituire per l'anno accademico 1968/1969 la concessione di assegni di studio di lire 200.000, di lire 150.000, di lire 100.000 e di lire 50.000 a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi per un importo non superiore a lire 15.000.000 e di approvare le relative norme di assegnazione.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di istituire per l'anno accademico 1968/1969 la concessione di assegni di studio di lire 200.000, di lire 150.000, di lire 100.000 e di lire 50.000 a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, per un importo complessivo di spesa non superiore a lire 15.000.000;
2) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione della relativa spesa di lire 15.000.000 (quindicimilioni) ad avvenuta promulgazione della legge approvante il bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, dando atto che la spesa dovrà essere imputata al capitolo del bilancio stesso corrispondente al capitolo 408 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 ("Contributi e sussidi alle scuole parificate, alle scuole materne, ai patronati scolastici e ad enti e privati");
3) di approvare le norme sottoriportate per l'assegnazione degli assegni di studio a favore degli studenti universitari meritevoli e bisognosi per l'anno accademico 1968/1969:
Art. 1
Allo scopo di integrare le provvidenze statali e quelle regionali già in vigore, la Regione mette a concorso per l'anno 1968/1969 assegni di studio da lire 200.000, da lire 150.000, da lire 100.000 e da lire 50.000 a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, per un importo di spesa complessiva non superiore a lire 15.000.000.
Art. 2
Possono concorrere all'assegnazione di uno dei sopracitati assegni di studio gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani;
b) siano residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati;
c) abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea o di diploma a livello universitario, o, se già immatricolati abbiano superato entro il 30 novembre 1968 almeno la metà degli esami annuali previsti dal piano di studio approvato dai Consigli di Facoltà; per i lavoratori studenti si richiede di aver superato almeno la metà meno uno degli esami previsti dal piano di studio, prescindendo dall'anno di corso cui si riferiscono;
d) siano appartenenti a famiglie aventi un reddito complessivo annuo dichiarato non superiore a lire 1.200.000 se trattasi di reddito da lavoro dipendente, artigianale, da coltivatore diretto o da pensionato ed all'importo di lire 960.000 se trattasi di reddito di ogni altra fonte.
Entrambi i redditi sono aumentati di lire 200.000 per ogni componente la famiglia a carico escluso il capo famiglia percettore del reddito. Se trattasi di lavoratori studenti con propria famiglia a carico il reddito annuo dichiarato non deve essere superiore a lire 1.300.000; anche quest'ultimo reddito è aumentato di lire 200.000 per ogni componente la famiglia a carico escluso lo studente capofamiglia percettore del reddito. Se altri componenti la famiglia svolgono attività retribuite, il reddito di questi è addizionato, ai fini della determinazione del reddito massimo, al reddito del capofamiglia.
Art. 3
Gli assegni di studio sono attribuiti secondo un'unica graduatoria a punti, basata, ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 2, sui seguenti criteri:
a) sarà assegnato un punto per ogni componente la famiglia, compreso lo studente ed esclusi il padre, la madre ed ogni altro ascendente. Se lo studente è orfano di padre, sarà assegnato un punto alla madre. Se trattasi di lavoratore studente capofamiglia, sarà assegnato un punto per ogni componente la famiglia e mezzo punto allo studente medesimo;
b) sarà assegnato un punto se lo studente è iscritto a corsi di laurea o di diploma di cui alla tabella A);
c) sarà assegnato un punto per ogni 200.000 lire, o in parti proporzionali a 0,50 e 1 per le frazioni di 200.000, al di sotto del reddito massimo di cui al comma d) dell'articolo 2;
d) sarà tolto un punto per ogni 200.000, o in parti proporzionali a 0,50 e 1 per le frazioni di 200.000, al di sopra del reddito massimo di cui al comma d) dell'articolo 2;
e) sarà assegnato, a discrezione della Commissione di cui all'articolo 6, un punteggio variabile da 0,25, 0,50, 0,75 a 1 agli studenti residenti in località di montagna.
Art. 4
A parità di punteggio, sarà data la preferenza agli studenti:
a) in condizioni particolarmente disagiate, con preferenza a figli di agricoltori o di lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratori-studenti si considererà la condizione di agricoltore o lavoratore dipendente;
b) che alla data del 30 novembre 1968 abbiano superato un maggior numero di esami rispetto al minimo stabilito al comma c) articolo 2, o, se iscritti durante l'anno accademico 1968/1969, abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'immatricolazione riportando la promozione a giugno, con precedenza a quelli con la media più alta;
c) orfani di guerra o del lavoro;
d) figli di mutilato ed invalidi di guerra, di servizio e del lavoro; nel caso di lavoratori-studenti, si considera la condizione di mutilato o invalido.
Art. 5
Se lo studente si trova nelle condizioni richieste per ottenere l'assegno di studio statale o altri benefici analoghi, sarà ugualmente collocato in graduatoria, ma potrà percepire soltanto la differenza tra quanto gli compete e quanto già riceve da altra fonte. Ogni studente universitario non può beneficiare dell'assegno di studio per un numero di volte superiore al doppio degli anni di corso previsti dal piano di studio approvato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 6
La graduatoria è redatta da un'apposita Commissione così composta:
a) Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un Consigliere regionale da lui delegato - Presidente;
b) sei studenti universitari, di cui tre lavoratori studenti, eletti dalle rispettive Assemblee;
c) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, nominato dall'Assessore, con funzione di Segretario.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Art. 7
Le domande rivolte ad ottenere l'assegno di studio, unitamente ai sottoelencati documenti, devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, entro il 28 febbraio 1969:
a) situazione di famiglia rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
b) dichiarazione, rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, attestante il reddito dichiarato ai fini dell'imposta complementare;
c) dichiarazione dello studente da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, la sua cittadinanza italiana, la sua residenza in Valle d'Aosta, la sua iscrizione ad un corso a livello universitario, il numero degli esami sostenuti con esito positivo, il valore della eventuale borsa di studio o beneficio analogo di cui già gode, la sua attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi, la sua mansione, l'ammontare della retribuzione, l'attività esplicata e la retribuzione percepita dal capofamiglia (padre o chi ne fa le veci) e dagli altri componenti la famiglia.
Art. 8
La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, a graduatoria formata e dopo aver sentito la Commissione di cui all'articolo 6, stabilirà il numero degli assegni suddivisi nelle quattro categorie, da concedere a favore degli studenti universitari.
Art. 9
Gli assegni di studio saranno liquidati direttamente agli interessati o al loro legale rappresentante, con deliberazione di Giunta e su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
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TABELLA A
CORSI DI LAUREA
Matematica
Fisica
Chimica
Chimica Industriale
Scienze Geologiche
Scienze Naturali
Scienze Biologiche
Farmacia
Medicina
Scienze Agrarie
Scienze Statistiche e Demografiche
Scienze Statistiche e Attuariali
Scienze Forestali
Medicina Veterinaria
Ingegneria Mineraria
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Elettrotecnica
Ingegneria Nucleare
Ingegneria Chimica
Ingegneria Navale Meccanica
Ingegneria Aeronautica
Ingegneria Edile
Ingegneria Idraulica
Ingegneria Trasporti
Architettura
L'Assessore DUJANY fa presente che la proposta in esame, sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, tende ad assorbire e a regolamentare quelle provvidenze che già di fatto venivano concesse agli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta i quali sino ad oggi fruivano di contributi vari sotto forma di assegnazione di libri scolastici, di buoni pasto, di abbonamenti ferroviari, ecc.
Precisa che per l'anno accademico 1968/1969 la concessione di assegni è la conseguenza di una decisione presa dal gruppo degli studenti universitari in sede di Assemblea, i quali hanno ritenuto di cambiare quest'anno il sistema di provvidenze regionali sino ad ora seguito.
Informa, inoltre, che nella proposta in esame è prevista una regolamentazione per precisare meglio quali sono le categorie che possono fruire dei contributi in relazione al loro reddito ed il numero degli esami sostenuti con esito positivo richiesto per avere diritto all'assegno di studio.
Fa presente che il provvedimento in esame, assunto a titolo sperimentale, ha anche lo scopo di vagliare i lati positivi e negativi dell'esperimento;
propone, quindi, di stralciare l'ultima frase dell'articolo 5 delle norme proposte per l'assegnazione degli assegni o di studio, cioè le seguenti parole: "Ogni studente universitario non può beneficiare dell'assegno di studio per un numero di volte superiore al doppio degli anni di corso previsti dal piano di studio approvato dal Consiglio di Facoltà".
Il Presidente MONTESANO ritiene che il concetto espresso all'articolo 2 - punto c) ("Abbiano conseguito in titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi laurea o di diploma a livello universitario") vada formulato in maniera più precisa per chiarire meglio che lo scopo del provvedimento è quello di concedere detti sussidi di studio a persone che siano regolarmente immatricolate.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla proposta in esame, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti per alzata di mano l'approvazione della proposta della Giunta, unitamente ai due emendamenti proposti dall'Assessore Dujany.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dujany, e concordando sulle proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);
DELIBERA
1) di approvare la concessione per l'anno accademico 1968/1969 di assegni di studio di lire 200.000, di lire 150.000, di lire 100.000 e di lire 50.000 a favore di studenti universitari meritevoli bisognosi per un importo complessivo di spesa non superiore a lire 15.000.000;
2) di demandare alla Giunta Regionale l'approvazione della relativa spesa di lire 15.000.000 (quindicimilioni) ad avvenuta promulgazione della legge approvante il bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, dando atto che la spesa dovrà essere imputata al capitolo del bilancio stesso corrispondente al capitolo 408 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968 ("Contributi e sussidi alle scuole parificate, alle scuole materne, ai patronati scolastici e ad enti e privati");
3) di approvare le norme sottoriportate per l'assegnazione degli assegni di studio a favore degli studenti universitari meritevoli e bisognosi per l'anno accademico 1968/1969:
Art. 1
Allo scopo di integrare le provvidenze statali e quelle regionali già in vigore, la Regione mette a concorso per l'anno 1968/1969 assegni di studio da lire 200.000, da lire 150.000, da lire 100.000 e da lire 50.000 a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, per un importo di spesa complessiva superiore a lire 15.000.000.
Art. 2
Possono concorrere all'assegnazione di uno dei sopracitati assegni di studio gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) cittadini italiani;
b) siano residenti in Valle d'Aosta ed ivi effettivamente domiciliati;
c) che intendono iscriversi a corsi di laurea o di diploma a livello universitario e, se già immatricolati, abbiano superato entro il 30 novembre 1968 almeno la metà degli esami annuali previsti dal piano di studio approvato dai Consigli di Facoltà; per i lavoratori studenti si richiede di aver superato almeno la metà meno uno degli esami previsti dal piano di studio, prescindendo dall'anno di corso cui si riferiscono;
d) siano appartenenti a famiglie aventi un reddito complessivo annuo dichiarato non superiore a lire 1.200.000 se trattasi di reddito da lavoro dipendente, artigianale, da coltivatore diretto o da pensione ed all'importo di lire 960.000 se trattasi di reddito di ogni altra fonte. Entrambi i redditi sono aumentati di lire 200.000 per ogni componente la famiglia a carico escluso il capofamiglia percettore del reddito. Se trattasi di lavoratori studenti con propria famiglia a carico il reddito annuo dichiarato non deve essere superiore a lire 1.300.000; anche quest'ultimo reddito è aumentato di lire 200.000 per ogni componente la famiglia a carico escluso lo studente capofamiglia percettore del reddito.
Se altri componenti la famiglia svolgono attività retribuite, il reddito di questi è addizionato, ai fini della determinazione del reddito massimo, al reddito del capofamiglia.
Art. 3
Gli assegni di studio sono attribuiti secondo un'unica graduatoria a punti, basata, ferme restando le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 2, sui seguenti criteri:
a) sarà assegnato un punto per ogni componente la famiglia, compreso lo studente ed esclusi il padre, la madre ed ogni altro ascendente. Se lo studente è orfano di padre, sarà assegnato un punto alla madre. Se trattasi di lavoratore studente capofamiglia, sarà assegnato un punto per ogni componente la famiglia e mezzo punto allo studente medesimo.
b) sarà assegnato un punto se lo studente iscritto a corsi di laurea o di diploma di cui alla tabella A);
c) sarà assegnato un punto per ogni 200.000 lire, o in parti proporzionali a 0,50 e 1 per le frazioni di 200.000, al di sotto del reddito massimo di cui al comma d) dell'articolo 2;
d) sarà tolto un punto per ogni 200.000 lire, o in parti proporzionale a 0,50 e 1 per le frazioni di 200.000, al di sopra del reddito massimo di cui al comma d) dell'articolo 2;
e) sarà assegnato, a discrezione della Commissione di cui all'articolo 6, un punteggio variabile da 0,25, 0,50, 0,75 a 1 agli studenti residenti in località di montagna.
Art. 4
A parità di punteggio, sarà data la preferenza agli studenti:
a) in condizioni particolarmente disagiate, con preferenza a figli di agricoltori o di lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratori-studenti, si considererà la condizione di agricoltore o di lavoratore dipendente;
b) che alla data del 30 novembre 1968 abbiano superato un maggior numero di esami rispetto al minimo stabilito al comma c) articolo 2, o, se iscritti durante l'anno accademico 1968/1969, abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'immatricolazione riportando la promozione a giugno, con precedenza a quelli con la media di più alta;
c) orfani di guerra e del lavoro;
d) figli di mutilati ed invalidi di guerra, di servizio e del lavoro; nel caso di lavoratori studenti, si considera la condizione di mutilato o invalido.
Art. 5
Se lo studente si trova nelle condizioni richieste per ottenere l'assegno di studio statale o altri benefici analoghi, sarà ugualmente collocato in graduatoria, ma potrà percepire soltanto la differenza tra quanto gli compete e quanto già riceve da altra fonte.
Art. 6
La graduatoria redatta da un'apposita Commissione così composta:
a) Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un Consigliere regionale da lui delegato-Presidente;
b) sei studenti universitari, di cui tre lavoratori studenti, eletti dalle rispettive Assemblee;
c) un funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, nominato le dall'Assessore, con funzione di Segretario.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Art. 7
Le domande rivolte ad ottenere l'assegno di studio, unitamente ai sottoelencati documenti, devono essere presentate all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, entro il 28 febbraio 1969:
a) situazione di famiglia rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
b) dichiarazione, rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette, attestante il reddito dichiarato ai fini dell'Imposta Complementare;
c) dichiarazione dello studente da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, la sua cittadinanza italiana, la sua residenza in Valle d'Aosta, la sua iscrizione ad un corso a livello universitario il numero degli esami sostenuti con esito positivo, il valore dell'eventuale borsa di studio o beneficio analogo di cui già gode, la sua attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi, la sua mansione, l'ammontare della retribuzione, l'attività esplicata e la retribuzione percepita dal capofamiglia (padre o chi ne fa le veci) e dagli altri componenti la famiglia.
Art. 8
La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, a graduatoria formata e dopo aver sentito la Commissione di cui all'articolo 6, stabilirà il numero degli assegni suddivisi nelle quattro categorie, da concedere a favore degli studenti universitari.
Art. 9
Gli assegni di studio saranno liquidati direttamente agli interessati, o al loro legale rappresentante, con deliberazione di Giunta e su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.
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TABELLA A
CORSI Dl LAUREA
Matematica
Fisica
Chimica
Chimica Industriale
Scienze Geologiche
Scienze Naturali
Scienze Biologiche
Farmacia
Medicina
Scienze Agrarie
Scienze Statistiche e Demografiche
Scienze Statistiche e Attuariali
Scienze Forestali
Medicina Veterinaria
Ingegneria Mineraria
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Elettrotecnica
Ingegneria Nucleare
Ingegneria Chimica
Ingegneria Navale Meccanica
Ingegneria Aeronautica
Ingegneria Edile
Ingegneria Idraulica
Ingegneria Trasporti
Architettura