Oggetto del Consiglio n. 37 del 14 febbraio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 37/69 - Disegno di legge regionale recante modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale".
Il Presidente MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967 n. 10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, unitamente a copia della lettera, relazione in data 4 febbraio 1969, prot. n. 16/C del Presidente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza.
Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica
Prot. n. 16/C
Aosta, lì 4 febbraio 1969
Ill.mo Signor Presidente del Consiglio regionale
Sede
Oggetto: Disegno di legge regionale riguardante modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale".
La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella riunione in data 3 c.m., ha ripreso in esame il disegno di legge regionale dei Consiglieri Caveri e Germano, riguardante la modificazione della composizione della Commissione Consultiva per la Programmazione, già iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 29 gennaio 1969, per coordinarlo con le proposte di modificazione delle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente gli organi e le procedure per la programmazione regionale, formulate per iscritto dai Consiglieri Pedrini e Pollicini in sede di discussione del sopracitato disegno di legge nel corso della stessa adunanza consiliare del 29 gennaio 1969.
La Commissione, dopo attento esame delle varie proposte ha concordato unanime sulla stesura dell'unito testo di disegno di legge unitario, che compendia tutte le iniziative legislative assunte sull'argomento in questione.
Le modificazioni apportate al secondo comma dell'art. 1 della sopracitata legge regionale e le aggiunte agli artt. 3 e 8 della legge stessa contengono, infatti, i concetti espressi nelle proposte del Consigliere Pollicini, mentre le modificazioni e le aggiunte all'art. 7 rispecchiano le proposte fatte dai Consiglieri Caveri, Germano e Pedrini.
In sostanza, il disegno di legge di cui si tratta tende a rendere permanenti gli organi per lo studio dei problemi per la programmazione regionale, in relazione al fatto che permanente sarà la programmazione regionale; a stabilire norme più precise per quanto riguarda la durata in carica, la decadenza e le eventuali sostituzioni dei membri del Comitato Tecnico Consultivo e della Commissione Consultiva Regionale per la Programmazione; ad adeguare la composizione della predetta Commissione allo scopo di renderla meglio rappresentativa della realtà sociale ed economica della Regione; a stabilire un opportuno collegamento tra il Consiglio regionale e la Commissione stessa, mediante la partecipazione, con voto consultivo, alle sedute della medesima, della Commissione Consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.
Con riferimento alla Sua nota in data 29.1.1969 - prot. n. 48 ed in adempimento di quanto richiesto per la medesima, Le trasmetto, pertanto, l'allegato disegno di legge.
Colgo l'occasione per porgerLe distinti ossequi.
F.to: Il Presidente Bruno Milanesio
Il Presidente MONTESANO fa presente che i Consiglieri hanno ricevuto, in allegato all'oggetto di cui si tratta, una breve relazione del Presidente della Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, nella quale sono ricordate le ragioni per cui si è dovuto rivedere tale disegno di legge per adeguarlo ad alcune modifiche che erano state chieste dai Consiglieri Pollicini e Pedrini.
Comunica che la Commissione consiliare all'unanimità ha accolto le proposte e le modifiche proposte dai Consiglieri.
Il Consigliere FOSSON dichiara di voler riaffermare quanto aveva già detto nel corso della discussione allorquando il Consiglio esaminò per la prima volta il disegno di legge in esame, cioè che i membri del Comitato Tecnico Consultivo della Programmazione regionale rimangono in carica per il periodo di durata della Giunta regionale che li ha nominati.
Il Consigliere LUSTRISSY osserva che i rilievi fatti dal Consigliere Fosson sono stati tenuti presenti dalla Commissione all'atto della stesura del disegno di legge di cui si tratta.
Dopo aver rilevato che nel disegno di legge si precisa che la data di scadenza del mandato dei membri del Comitato Tecnico Consultivo coincide con quella della Giunta regionale, ritiene tuttavia necessario assicurare una certa continuità dell'organo consultivo; osserva che si può discutere se tale termine debba essere lungo o breve.
Il Consigliere TONINO raccomanda che, per la designazione dei cinque Sindaci che faranno parte della Commissione Tecnica Consultiva, si tengano presenti anche le Amministrazioni comunali della bassa Valle.
Il Consigliere FOSSON ribadisce di non concordare sulla opportunità della proroga di incarico dei membri della Commissione anche per i 60 giorni previsti sul disegno di legge, mentre ritiene utile fissare un termine entro il quale la Giunta debba provvedere al rinnovo della Commissione, affinché la vacanza sia limitata.
Il Presidente MONTESANO richiama l'analoga situazione per quanto riguarda l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che cessa dal mandato nel momento in cui il Presidente della Giunta convoca i comizi elettorali, creandosi un vuoto che la Commissione del Regolamento ha stabilito di colmare, adeguandosi ai regolamenti delle altre Regioni con la prorogatio, stabilendosi che l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino a quando non è nominato il nuovo Ufficio. Osserva che per il Comitato Tecnico Consultivo per la Programmazione si è voluto prevedere una norma analoga, proprio per evitare la vacanza dell'Ufficio.
Ritiene che il Consiglio possa accogliere il concetto della proroga, già unanimemente accolto dalla Commissione consiliare per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.
Il Consigliere FOSSON ringrazia il Presidente per le spiegazioni date; tuttavia, pur riconoscendo l'opportunità della prorogatio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che può avere anche alcune funzioni di collegamento tali da giustificarne la continuità, non ritiene necessaria una analoga proroga per il mandato del Comitato Tecnico Consultivo, la cui durata è strettamente connessa a quella della Giunta regionale.
Il Vicepresidente BENZO propone di aggiungere, al punto b) dell'art. 1 del disegno di legge in esame, un quarto comma, così formulato: "Le mansioni di Segretario del Comitato Tecnico Consultivo sono espletate da un funzionario dell'Ufficio Regionale della Programmazione nominato dal Presidente della Giunta."
In merito alla proposta segue una lunga discussione al termine della quale la proposta stessa viene ritirata.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio, per alzata di mano e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentuno; Voti favorevoli: ventisette; voti contrari: quattro).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati, con due separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: ventisette;
- voti contrari: quattro.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, recante modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n.10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale":
Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ................ : Modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e procedure per la Programmazione regionale".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle norme sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale approvate con legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
a) Il secondo comma dell'art. 1 della legge sopracitata è modificato come segue:
"a tal fine è autorizzata l'istituzione dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:
1) Comitato Tecnico Consultivo;
2) Ufficio Regionale per la programmazione;
3) Commissione Consultiva Regionale per la programmazione".
b) L'art. 3 della legge sopracitata è completato come segue:
"I membri del Comitato Tecnico Consultivo rimangono in carica per il periodo di durata in carica della Giunta Regionale che li ha nominati.
Tuttavia, il loro mandato è prorogato fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro 60 giorni dall'elezione della nuova Giunta Regionale.
Entro sessanta giorni dal verificarsi di vacanze, la Giunta Regionale provvede alle necessarie sostituzioni di membri del Comitato Tecnico Consultivo".
c) Il secondo comma dell'art. 7 della legge sopracitata è modificato come segue:
"La Commissione Consultiva è composta dei seguenti membri:
- Il Presidente della Commissione, nella persona del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 3;
- Il Vice Presidente della Commissione, nella persona del Vice Presidente del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 3;
- i cinque membri del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 3;
- il Presidente del Consorzio dei Comuni valdostani del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, o un suo delegato;
- il Sindaco della città di Aosta, o un suo delegato;
- un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio;
- un rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta;
- cinque Sindaci di Comuni, designati dal Consiglio regionale, rappresentanti di determinate zone della Valle d'Aosta;
- nove rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due, rispettivamente, dalla C.I.S.L., dalla C.G.I.L., dal S.A.V.T. e dalla U.I.L. e uno designato dal Sindacato Dirigenti Aziende Industriali