Oggetto del Consiglio n. 67 del 12 marzo 1969 - Verbale

OGGETTO N. 67/69 - Legge regionale concernente "Proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969 n. 1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969".

L'Assessore alle finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969 n. 1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con legge regionale 7 gennaio 1969 n. 1 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno 1969.

In data 12 marzo 1969 viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio il progetto di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 predisposto dalla Giunta Regionale nella adunanza del 20 dicembre 1968.

In attesa che il bilancio per l'anno 1969 sia formalmente approvato con emananda legge regionale e allo scopo di consentire l'approvazione e l'impegno delle spese necessarie per il normale andamento dei servizi regionali dopo il 31 marzo 1969, si propone che il Consiglio Regionale autorizzi la proroga, sino al 30 aprile 1969, del termine già stabilito per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno in corso.

È stato, all'uopo, predisposto l'allegato disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.

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Segue disegno di legge regionale (...Omissis...)

Intervengono il Consigliere MANGANONI, a cui risponde l'Assessore BORDON, e il Consigliere GERMANO.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Cretier e Milanesio, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: trenta;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969 n. 1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:

Disegno di legge regionale n. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................. n. ... : PROROGA AL 30 APRILE 1969 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1969 N. 1 PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 1939.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

È prorogato al 30 aprile 1969 il termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969 n.1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese durante il mese di aprile 1969 non potranno superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 predisposto dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 20 dicembre 1968 e sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale nell'adunanza del 12 marzo 1969, in allegato al disegno di legge regionale relativo all'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, li