Oggetto del Consiglio n. 165 del 30 luglio 1969 - Verbale
OGGETTO N. 165/69 - Legge regionale concernente approvazione della pianta organica e della tabella della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul seguente disegno di legge regionale concernente: "Approvazione della pianta organica e della tabella della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
Con l'istituzione della Scuola Media dell'obbligo (legge 31 dicembre 1962 n. 1859) si è verificato un notevole aumento del numero dei posti di bidello di Scuola Media a carico del bilancio regionale. L'aumento va ricollegato sia alla trasformazione delle preesistenti Scuole di Avviamento Professionale (per le quali i Comuni erano tenuti, dalla legislazione precedente, a provvedere al personale non insegnante), sia all'apertura, in Aosta e in Valle, di nuove scuole e di nuove classi di Scuola Media, in conseguenza del continuo incremento della popolazione scolastica (che, riferito alle Scuole di completamento dell'obbligo, è stato del 27% rispetto all'anno scolastico 1962/1963). Attualmente, i posti di bidello di Scuola Media in Valle d'Aosta sono 47, dei quali 38 occupati da personale non di ruolo.
Nell'ottobre scorso è pervenuta all'Assessore proponente, da parte di 29 bidelli in servizio nelle Scuole Medie della Regione (di cui 3 già inquadrati nel ruolo statale), un'istanza tendente ad ottenere l'inquadramento nei ruoli regionali. I firmatari dell'istanza rivendicano la parità di trattamento (giuridico ed economico) con il personale ausiliario dipendente dall'Amministrazione Regionale (nel quale rientrano anche i bidelli in servizio presso il Liceo-Ginnasio e presso l'Istituto Tecnico di Aosta).
Al riguardo va tenuto presente che lo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, nel respingere la domanda di assunzione nel ruolo statale, ai sensi della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, presentata da un bidello in servizio in una Scuola Media della Regione, ha motivato tale sua decisione affermando che, ai sensi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta "il personale non insegnante in servizio nella Scuola Media è alle dipendenze, fin dal 1947, dell'Amministrazione Regionale" (nota n. 11125 del 22 agosto 1968).
L'opportunità del provvedimento invocato nella predetta istanza sembra ovvia, ove si consideri, tra l'altro, che gran parte degli interessati ha già raggiunto un'anzianità di servizio fuori ruolo superiore o prossima ai sei anni.
Ciò premesso, è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale, che si ricollega ai precedenti provvedimenti legislativi concernenti lo stato giuridico ed economico del personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale e la sistemazione a ruolo del personale avventizio, giornaliero e incaricato:
- legge regionale 10 novembre 1966 n. 13: modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione;
- legge regionale 31 gennaio 1967 n. 4: approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto Tecnico "Innocenzo Manzetti" di Aosta;
- legge regionale 26 maggio 1967 n. 15: approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux" di Aosta;
- legge regionale 30 agosto 1967 n. 25: approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari del Liceo Ginnasio con sezione scientifica di Aosta;
- legge regionale 11 marzo 1968 n. 6: norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione.
Il disegno di legge regionale prevede, in particolare:
- l'estensione al personale addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione delle norme in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, che prevede, fra l'altro, una progressione economica di carriera;
- la sistemazione straordinaria nel ruolo regionale del personale supplente addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione, in servizio da almeno un biennio presso le Scuole predette alla data del 31 dicembre 1968;
- la possibilità per il personale inquadrato nel ruolo dello Stato di chiedere l'inquadramento nel ruolo regionale, conservando l'intera anzianità di servizio maturata nel ruolo statale;
- l'adozione di criteri analoghi a quelli indicati dall'art. 7 del D.M. 7 maggio 1948 n. 1221 ai fini della determinazione del numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola, oltre a quelli riservati ai servizi di educazione fisica;
- la competenza dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Regionale, a stabilire con proprio decreto, di anno in anno, il numero complessivo dei posti di bidello delle Scuole Medie a carico della Regione, in relazione alla popolazione scolastica.
La Giunta sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale in calce al provvedimento legislativo).
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PROSPETTO COMPARATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
RUOLO STATALE |
RUOLO REGIONALE |
||||||
QUALIFICA |
Coeff. |
Svolgimento carriera a ruolo aperto |
QUALIFICA |
Sviluppo del ruolo aperto |
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Annuo lordo |
Numero anni |
Salari annui lordi |
Numero anni |
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Bidello |
159 |
808.000 |
iniziale |
Bidelli |
800.000 |
iniziale |
|
Primo bidello |
173 |
862.900 |
dopo 6 anni |
890.000 980.000 |
dopo 4 anni dopo 8 anni |
||
Bidello capo |
180 |
890.400 |
dopo 10 anni |
1.100.000 |
dopo 14 anni |
Monsieur l'Assesseur DUJANY fait présent qu'on propose au Conseil de mettre dans les cadres de l'Administration Régionale les concierges en services auprès de l'Ecole Moyenne de la Vallée d'Aoste.
Il souligne que le dessin de loi dont il s'agit est analogue, même en ce qui concerne les salaires, au dessin de loi que le Conseil a déjà approuvé au sujet de concierges du Lycée et de l'Institut Technique d'Aoste.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e allegato A
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'allegato A sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue) e senza discussione.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che gli otto articoli del disegno di legge in esame e il relativo Allegato sono stati dal Consiglio approvati con nove separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventitré;
- Voti contrari: due.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione della pianta organica e della tabella della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione:
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Disegno di legge regionale n. 10
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ........... N. .........: Approvazione della pianta organica e della tabella della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvata la tabella, annessa alla presente legge (Allegato A), concernente lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale regionale addetto ai Servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione, che prevede la progressiva e successiva attribuzione di salari secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del Capo II della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.
La tabella sopramenzionata (Allegato A), annessa alla presente legge, avrà vigore dal primo ottobre 1969.
Ai fini della determinazione del numero dei bidelli in servizio, ad ogni Scuola Media saranno assegnati due bidelli fino a cinque classi, più un bidello per il successivo gruppo di quattro classi, a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.
In aggiunta al personale predetto ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica sarà assegnato, inoltre, un bidello alle Scuole fornite di palestra.
A decorrere dall'anno scolastico 1969/1970, il numero dei bidelli assegnati ad ogni Scuola sarà stabilito ogni anno in base alle norme della presente legge, con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta Regionale.
Art. 2
Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956 n. 3, 30 gennaio 1962 n. 2 e 10 novembre 1966 n. 13.
Art. 3
Per la sistemazione a ruolo del personale supplente addetto ai Servizi ausiliari delle Scuole Medie della Regione con qualifica di Bidello, che alla data del 30 settembre 1969 risulti in servizio da almeno un biennio presso le Scuole predette, si applicano le norme transitorie del Capo IV della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale.
Art. 4
Il personale ausiliario di ruolo dello Stato, attualmente a disposizione dell'Amministrazione Regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso una Scuola Media della Regione, potrà essere assunto nel corrispondente ruolo regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.
Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell'organico scolastico, nel ruolo regionale con la qualifica di Bidello e con il trattamento economico previsto per tale qualifica.
Al personale di cui ai precedenti commi sarà riconosciuta, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, l'intera anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all'atto del passaggio nei ruoli regionali, nonché il periodo di servizio non di ruolo comunque prestato presso lo Stato, nella misura del 40 per cento del periodo stesso, prima dell'inquadramento a ruolo quale Bidello dello Stato.
La domanda di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale del personale ausiliario suddetto dovrà essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Per il personale ausiliario dello Stato assunto e inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni, decorrerà dalla data di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale, data di applicazione degli emolumenti previsti dalla tabella annessa alla presente legge delle ritenute dirette regionali sugli emolumenti pensionabili del personale di cui si tratta.
Art. 6
La spesa annua a carico regionale, prevista in complessive lire novantottomilioni, per il trattamento economico ed i contributi previdenziali ed assicurativi per il personale addetto ai servizi ausiliari scolastici in applicazione della presente legge a decorrere dal primo ottobre 1969, graverà dalla stessa data sul capitolo 581 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969, la cui denominazione ed il cui stanziamento sono modificati come da successivo articolo 7, nonché sul corrispondente capitolo della parte Spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.
La maggiore spesa annua, prevista in lire 33.000.000, derivante a carico della Regione in applicazione della presente legge a decorrere dal primo ottobre 1969, sarà finanziata e coperta per lire 11.000.000, relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1969, mediante le modificazioni di bilancio di cui al successivo articolo 7, e per ulteriori lire 22.000.000, dal primo gennaio 1970 in poi, mediante aumento di corrispondente somma dello stanziamento del precitato capitolo di bilancio, aumento la cui copertura è assicurata dalla accertata maggiore entrata annua del capitolo 52 del bilancio preventivo di competenza relativo alla "compartecipazione all'addizionale all'imposta erariale di consumo di energia elettrica prevista dalla legge 9 ottobre 1967 n. 973".
Art. 7
Sono approvate le seguenti variazioni ai sottoelencati capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:
a) Variazione in diminuzione:
- lo stanziamento annuo del capitolo 600 ("Scuole Medie - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante, nonché al personale non insegnante"), è ridotto della somma di lire undicimilioni;
b) Variazione in aumento, con modificazione alla denominazione del capitolo 581:
- lo stanziamento annuo del capitolo 581 è aumentato della somma di lire undicimilioni, con la seguente modificazione alla denominazione del capitolo stesso: "Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto Tecnico, dell'Istituto Professionale Regionale e del Liceo-Ginnasio con sezione scientifica, nonché al personale subalterno delle Scuole Medie della Regione".
Art. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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ALLEGATO A alla legge regionale
TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE (BIDELLI) ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI DELLE SCUOLE MEDIE DELLA REGIONE.
Carriera ausiliaria
QUALIFICA |
numero (massimo previsto) dei posti |
Sviluppo del ruolo aperto |
|
Salari annui lordi |
Numero anni di servizio |
||
Bidelli |
55 |
1.100.000 |
dopo 14 anni |
980.000 |
dopo 8 anni |
||
890.000 |
dopo 4 anni |
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800.000 |
iniziale |