Oggetto del Consiglio n. 156 del 30 luglio 1969 - Verbale

OGGETTO N. 156/69 - Legge regionale concernente trattamento economico del personale impiegatizio e salariato della Amministrazione regionale. - Approvazione e finanziamento di spese.

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sul seguente disegno di legge regionale riguardante l'oggetto: "Legge regionale concernente trattamento economico del personale impiegatizio e salariato dell'Amministrazione Regionale. - Approvazione e finanziamento di spese", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

"Con provvedimento n. 21 in data 22 febbraio 1950 il Consiglio Regionale approvava la concessione al personale di ruolo e avventizio, in servizio presso l'Amministrazione Regionale, di una indennità lorda fissa mensile integrativa, nella misura di lire 5.000 per gli impiegati e di lire 7.000 per i salariati.

In considerazione dell'aumentato costo della vita dal 1950 ad oggi ed in relazione alla richiesta formulata, fin dal 1968, dalla Commissione Interna del Personale dipendente per l'aumento della misura dell'indennità stessa, rimasta invariata dal 1950 ad oggi, la Giunta Regionale ritiene equo e propone al Consiglio Regionale di aumentare la misura dell'indennità stessa per l'importo capitario di lire 8.600, sia per il personale impiegatizio che per il personale salariato, a decorrere dal 1 gennaio 1969.

È stato all'uopo predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale, con il quale si provvede anche alla copertura e al finanziamento delle relative spese, nonché delle spese derivanti dalla corresponsione al personale regionale dell'assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969 n. 78 e da corrispondere nella misura prevista dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249, in relazione anche a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 179 e dal primo comma dell'articolo 180 delle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e successive modificazioni.

Per la corresponsione di quest'ultimo assegno integrativo mensile relativo al periodo dal primo marzo 1968 al 31 dicembre 1968 era stata già stanziata la spesa di lire 20.000.000 al capitolo 59 del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno.

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale per i provvedimenti di cui si tratta, prevista in complessive lire 95 milioni a decorrere dal primo gennaio 1969, risulta coperta e finanziata per l'anno 1969 e, quindi, anche per i successivi anni.

Segue disegno di legge regionale (...Omissis...)

L'Assessore COLOMBO illustra la relazione soprariportata, rilevando che, già in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969, era stata prevista nell'allegato E la spesa di lire 95 milioni per l'aumento della misura dell'indennità mensile integrativa regionale prevista dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 2.

Riferisce, quindi, in merito alle richieste avanzate dalla Commissione Interna del Personale sia per quanto riguarda l'aumento della misura dell'indennità mensile integrativa regionale, per l'importo capitario lordo di lire 8.600 - tanto per il personale impiegatizio che per il personale salariato - a decorrere dal primo gennaio 1969, e sia per quanto riguarda la corresponsione al personale regionale dell'assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969 n. 78, nella misura prevista dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249, a decorrere dal primo marzo 1968.

Dopo ulteriori brevi chiarimenti forniti dall'Assessore Colombo, su richiesta del Consigliere Manganoni, in merito alla misura dell'aumento dell'indennità integrativa mensile regionale per l'importo lordo di lire 8.600 sia per il personale impiegatizio che per il personale salariato, il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere la parola o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge di cui si tratta, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.

Art. 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Art. 2 - Il Presidente, MONTESANO, fa presente che all'articolo 2 - rigo terzo - le parole "della presente legge", che seguono dopo le parole "l'applicazione", vanno sostituite con le parole: "del precedente articolo 1".

Precisa che l'articolo 2 va quindi approvato nel seguente nuovo testo:

"Per la copertura e il finanziamento della spesa, prevista in annue lire sessantaquattromilionicinquecentomila, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, nonché della spesa annua di lire trentamilionicinquecentomila derivante dalla corresponsione dal primo marzo 1968 al personale regionale dell'assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969 n. 78, nella misura prevista dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249, sono approvati i sottoindicati aumenti degli stanziamenti della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari Servizi regionali, per la complessiva somma di lire centomilioni, da prelevare per lire novantacinquemilioni dall'apposito capitolo 20 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato E") e per lire cinquemilioni dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese") del bilancio stesso:

Capitolo di spesa

Aumento dello stanziamento del capitolo

8

1.500.000

51

7.400.000

52

1.800.000

53

4.400.000

54

5.400.000

55

2.100.000

59

5.000.000

70

200.000

74

400.000

293

2.800.000

294

1.800.000

302

6.800.000

462

5.900.000

495

6.800.000

496

5.400.000

580

6.000.000

581

8.000.000

676

4.800.000

677

500.000

686

11.800.000

694

500.000

695

2.200.000

707

300.000

777

5.800.000

793

2.400.000

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, nel nuovo testo soprariportato (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Artt. 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con quattro separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Milanesio, il Presidente, MONTESANO, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventiquattro;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente "Trattamento economico del personale impiegatizio e salariato dell'Amministrazione Regionale. - Approvazione e finanziamento di spese":

Disegno di legge regionale n. 8

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

La misura dell'indennità mensile integrativa regionale prevista dal paragrafo I lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 2 è aumentata dell'importo mensile lordo di lire ottomilaseicento, per il personale impiegatizio e salariato, a decorrere dal primo gennaio 1969.

Art. 2

Per la copertura e il finanziamento della spesa, prevista in annue lire sessantaquattromilionicinquecentomila, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, nonché della spesa di annue lire trentamilionicinquecentomila derivante dalla corresponsione dal primo marzo 1968 al personale regionale dell'assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969 n. 78, nella misura prevista dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249, sono approvati i sottoindicati aumenti degli stanziamenti della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari Servizi regionali, per la complessiva somma di lire centomilioni, da prelevare per lire novantacinquemilioni dall'apposito capitolo 206 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato E") e per cinquemilioni dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese") del bilancio stesso:

Capitolo di spesa

Aumento dello stanziamento del capitolo

8

1.500.000

51

7.400.000

52

1.800.000

53

4.400.000

54

5.400.000

55

2.100.000

59

5.000.000

70

200.000

74

400.000

293

2.800.000

294

1.800.000

302

6.800.000

462

5.900.000

495

6.800.000

496

5.400.000

580

6.000.000

581

8.000.000

676

4.800.000

677

500.000

686

11.800.000

694

500.000

695

2.200.000

707

300.000

777

5.800.000

793

2.400.000

Art 3

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno imputate ai capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 indicati al precedente articolo 2 (sul capitolo 59 risulta stanziata la spesa di lire ventimilioni per conguaglio assegni arretrati), nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì