Oggetto del Consiglio n. 174 del 18 settembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 174/69 - Rinvio della nomina degli Assessori regionali.

Il Consigliere GERMANO osserva che, a suo avviso, la prossima adunanza consiliare per la nomina degli Assessori regionali dovrebbe essere tenuta entro otto giorni, in base al terzo comma dell'articolo 9 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale, che stabilisce che gli Assessori devono essere eletti dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta, con votazioni a scrutinio segreto, secondo le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento stesso.

Il Presidente, MONTESANO, rileva che il termine di otto giorni stabilito dal 2^ comma dell'art. 5 del Regolamento interno del Consiglio per la convocazione di una seconda adunanza, vale solo qualora in prima convocazione non siano presenti i due terzi dei Consiglieri, numero legale prescritto per rendere valida l'elezione del Presidente della Giunta in prima adunanza.

Fa quindi presente che nella seduta odierna il Consiglio è al completo di tutti suoi membri, e che perciò non è più prescritto il termine di otto giorni per la convocazione di una nuova adunanza per la nomina degli Assessori regionali.

Il Consigliere GERMANO fa presente che, in questo caso, la nomina degli Assessori regionali potrebbe essere rinviata anche per vari mesi.

Il Presidente, MONTESANO, osserva che quanto detto dal Consigliere Germano rappresenta una pura ipotesi e che, comunque, in base alle disposizioni vigenti, non vi è alcun termine per la convocazione del Consiglio per la nomina della Giunta Regionale.

Il Consigliere DOLCHI dichiara quanto segue:

"Vorrei anch'io chiarire la questione del termine per la riconvocazione del Consiglio per la nomina degli Assessori regionali.

Sia nella lettera di convocazione della seduta odierna, sia nella dichiarazione del Capo gruppo consiliare della D.C., è stata chiaramente richiamata la legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Il Presidente della Giunta neo-eletto si è riferito, a questo proposito, al Regolamento interno del Consiglio, ma credo che egli, nel fare questo riferimento, sia incorso in un lapsus e che in realtà volesse anch'egli riferirsi alla legge del 1953.

Noi abbiamo, e non da oggi, affermato che una legge nazionale non può dettare norme sull'ordinamento di una Regione a Statuto speciale, le cui norme sono fissate da una legge costituzionale.

Richiamandomi alle dichiarazioni del neo-eletto Presidente della Giunta, il quale, tra l'altro, ha osservato che, in base alle teorie degli Avvocati, le leggi possono anche essere interpretate in modo diverso e contrastante - tesi questa che pure noi possiamo accettare - vorrei però sottolineare che siete stati voi e non noi, che non condividiamo questo parere, ad invocare la legge 10.2.1953 n. 62 per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Giunta e la nomina degli Assessori regionali in caso di vacanza di posti.

Ora, nella precitata legge sta scritto che, in caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro quindici giorni per la sua rinnovazione o integrazione, cioè per la elezione sia del Presidente della Giunta sia della Giunta stessa; tant'è vero che, dal 3 settembre, data del decesso del Presidente della Giunta, Avvocato Bionaz, avete lasciato trascorrere esattamente quindici giorni.

All'ordine del giorno della seduta odierna avete poi incluso anche l'oggetto riguardante la nomina degli Assessori, proprio perché ritengo che l'interpretazione che voi davate all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge in questione, a cui voi vi richiamate, fosse che si dovesse rispettare il termine di quindici giorni anche per la nomina degli Assessori.

Potremmo disquisire se il predetto termine di quindici giorni dovesse iniziare dal 1^ luglio, data della presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, e non dalla data del decesso del Presidente della Giunta stesso.

Comunque, è assodato che il termine in questione si riferisce tanto alla elezione del Presidente della Giunta, quanto alla nomina della Giunta perché, in caso contrario, non si farebbe che dare un'interpretazione parziale dell'articolo 26 della legge 10.2.1953 n. 62, a cui voi, e non noi, vi richiamate".

Il Presidente, MONTESANO, dichiara che, a suo avviso, il termine di quindici giorni previsto nella legge 10.2.1953 n. 62 si riferisce solo alla "convocazione" del Consiglio per la elezione del Presidente della Giunta e per la nomina degli Assessori, ma non costituisce il termine entro il quale debbano essere eletti il Presidente della Giunta e gli Assessori regionali.

Osserva, infatti, che per motivi diversi, tra cui anche quello della mancanza della prescritta maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, poteva accadere che nella odierna seduta non si potesse procedere alla elezione del Presidente della Giunta e che, perciò, fosse necessario rinviare ad una nuova adunanza tale elezione, con la conseguenza che il termine di quindici giorni prescritto dalla sopracitata legge non poteva essere rispettato.

Ribadisce, quindi, che a suo avviso il termine in questione si riferisce solo alla "convocazione" del Consiglio e non anche alla elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.

Aggiunge, comunque, che questa sua interpretazione delle citate norme legislative dovrà essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza e dai Capi gruppo consiliari per verificarne la validità.

In considerazione delle dichiarazioni testé fatte dal Presidente della Giunta neo-eletto, ritiene poi che il medesimo, non appena possibile, chiederà la convocazione del Consiglio per la nomina degli Assessori.

Il Presidente della Giunta, BORDON, dichiara quanto segue:

"Ringrazio il Presidente del Consiglio per aver chiarito la questione del termine per la nomina degli Assessori regionali.

Ho chiesto però la parola per un altro motivo: è vero che esiste la legge della relatività e che tutto è relativo in questo mondo.

Ora, io testé ho accennato ad un brevissimo periodo di tempo, per quanto riguarda la nomina della Giunta, e il Consigliere Germano potrebbe anche farmi osservare che, essendo tutto relativo, anche sei mesi possono essere un brevissimo periodo di tempo.

Io voglio, dunque, rassicurare il Consiglio regionale che, in un limite di tempo minimo, cioè il più celermente possibile, noi cercheremo di portare a soluzione tale problema, anche perché questa è una necessità mia, in quanto io non mi sento di andare avanti troppo a lungo senza avere al mio fianco una Giunta.

Io ritengo che, se la buona volontà dei Partiti ci aiuterà, noi potremo arrivare presto in questa sede con una maggioranza di Governo costituita".

Il Consiglio prende atto.

Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore dodici e minuti ventidue.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Montesano Prof. Dr. Giuseppe)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Manganone Geom. Eraldo)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dr. Attilio)