Oggetto del Consiglio n. 204 del 14 novembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 204/69 - Legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1970 presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1970 presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 novembre 1969:
"Con legge regionale 11 novembre 1968 n. 15 è stata autorizzata la proroga e l'aumento da lire 400.000.000 a Lire 500.000.000 per l'anno 1969, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
L'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con lettera n. 01526 in data 15.9.1969, ha comunicato quanto segue:
"Per opportuna conoscenza ci pregiamo rammentarVi che con il giorno 31 dicembre 1969 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di Lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) prestata da codesta On.le Regione Autonoma della Valle d'Aosta nell'interesse della "S.r.l. Cooperativa Produttori Latte e Fontina", la quale fruisce presso di noi di affidamento di pari importo.
Vi saremo pertanto grati se vorrete cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento, qualora intendiate concedere alla suddetta Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione in atto. Inoltre, Vi preghiamo di volerci fare pervenire le Vostre decisioni in merito con cortese sollecitudine e, per quanto possibile, non oltre il 30 novembre 1969.
Dal canto nostro con la presente ci impegniamo sin d'ora, siccome previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 15 dell'11.11.1968, a trasmettere alla Regione gli estratti conto trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina S.r.l.
Invitiamo nel contempo la Spettabile Cooperativa su citata - che ci legge in copia - a volere cortesemente prendere gli opportuni accordi con l'On.le Amministrazione Regionale per quanto in argomento".
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta ha chiesto all'Amministrazione Regionale di voler prorogare, per l'anno 1970, la garanzia fideiussoria regionale di cui si tratta.
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di approvare la proroga, per l'anno 1970, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 500.000.000, per la concessione di prestiti o di fidi relativi ad operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.
All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento deliberativo).
L'Assessore MAQUIGNAZ illustra brevemente la relazione soprariportata e richiama l'attenzione dei Consiglieri sull'art. 2 del disegno di legge regionale, che prescrive l'impegno alla presentazione di elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti e degli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili da parte degli Istituti di Credito.
Fa presente che il predetto impegno è stato regolarmente assunto sia dalla Cooperativa che dall'Istituto bancario. Informa quindi il Consiglio sulle somme mensili versate quali anticipazioni fatte ai conferenti dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (in gennaio 66 milioni; in febbraio 101 milioni; in marzo 88 milioni; in aprile 17 milioni; in maggio 88 milioni; in giugno 45 milioni; in luglio 13 milioni; in agosto 7 milioni; in settembre 249 milioni (periodo in cui si effettuano i conferimenti); in ottobre 117 milioni, e così per un totale complessivo di 876.900.000).
Monsieur le Conseiller FOSSON déclare, tout d'abord, que son Groupe est favorable à donner, comme les années passées, l'approbation de la garantie fidéjussoire à la Coopérative.
Il remarque que l'on a construit un nouvel immeuble destiné à la Coopérative et, étant donné que les participants à cette Société sont des Valdôtains, parce que les producteurs de fontine sont des Valdôtains, et que des Valdôtains sont également membres du Conseil d'Administration de la Coopérative, il demande que l'inscription indiquant la raison sociale, gravée sur la façade de l'immeuble, soit écrite en langue française et il recommande à l'Assesseur Maquignaz de bien vouloir pourvoir en conséquence.
Il doit observer au sujet de cette question que, lors de la constitution de la "Centrale Laitière d'Aoste" et du "Consortium des Producteurs de Fruits" de Saint-Pierre, on avait voulu, vraiment pour une affirmation de principes, que les inscriptions sur la façade des immeubles fussent toutes gravées en langue française.
Il constate que, dans certains annexes à l'ordre du jour du Conseil, la dénomination de Sociétés et Coopératives qui portent des noms français, comme la "Centrale Laitière d'Aoste" et le "Consortium des Producteurs de Fruits de Saint-Pierre", est guillemetée en langue italienne, ce qui est un non-sens.
L'Assesseur MAQUIGNAZ déclare qu'il avait déjà noté, pour sa part, ce non -sens et qu'il pense d'en parler au Président et au Directeur de la Coopérative pour voir s'il est possible de faire ajouter, au moins, à l'inscription en langue italienne l'inscription en langue française.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1970 presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:
Disegno di legge regionale n. 12
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .............. N. ........... PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1970 PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1970, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale, come già previsto dalla legge regionale 11 novembre 1968 n. 15, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di credito e delle Aziende bancarie di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e di introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte Spesa e della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, con stanziamento annuo di lire cinquecentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte Spesa e al capitolo 220 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:
Capitolo .......... della parte SPESA: "Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di credito ed Aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta. (legge regionale n. ...............in data ..................
Capitolo ..... della parte ENTRATA: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti". (legge regionale n. ....in data .........)
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a carico della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
