Oggetto del Consiglio n. 226 del 27 novembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 226/69 - Nomina dei rappresentanti della Regione Valle d'Aosta nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della S.A.V.. (Mozione dei Consiglieri regionali Signori Dolchi Giulio e Siggia Giovanna in Bianco)

Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Dolchi Giulio e Siggia Giovanna in Bianco, concernente l'oggetto: "Nomina dei rappresentanti della Regione Valle d'Aosta nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della S.A.V.", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 aprile 1969:

Ill.mo Sig. PRESIDENTE del Consiglio Regionale AOSTA

Oggetto: Nomina di rappresentanti della Regione presso la Società Autostrade Valdostane S.p.A.

I sottoscritti Consiglieri regionali richiedono che la S. V. voglia inserire fra gli argomenti in discussione nella prossima seduta consiliare la seguente

MOZIONE

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

Considerato che in base all'atto costitutivo in data 17.11.1962 e allo Statuto della S.A. E, il Consiglio Regionale è chiamato a rinnovare ogni triennio i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della S.A. V. nel numero di sei.

Considerato altresì che i sei rappresentanti nominati con deliberazione 14.9.1966 n.3189 sono ormai decaduti dall'incarico per decorso di termine e si ritiene indispensabile che il Consiglio Regionale provveda alla loro sostituzione

DELIBERA

di impegnare la Giunta a presentare al Consiglio, nella sua prima seduta, la nomina dei rappresentanti della Regione Valle d'Aosta nel Consiglio di Amministrazione della S.A. V. e nel Collegio Sindacale della S.A.V.-

Aosta, lì 4 aprile 1969

F.ti: Giulio Dolchi, Gianna Bianco Siggia

Il Consigliere SIGGIA in BIANCO dichiara quanto segue:

"Anche se mi pare che il testo e lo scopo della mozione siano estremamente chiari, ritengo opportuno fare una brevissima illustrazione della medesima, perché dal momento in cui la mozione è stata presentata ad oggi sono intervenuti fatti nuovi, in quanto nel frattempo la Giunta Regionale ha provveduto a designare nuovi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della S.A.V.

È sotto questo aspetto che la mozione è rimasta in piedi ed è tuttora valida, perché chi l'ha proposta ritiene che la designazione per la nomina dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione della S.A.V. sia di competenza del Consiglio e vuole in questa sede richiamare come dalla data dell'atto costitutivo della S.A.V. ad oggi e, precisamente, nel luglio 1962 sotto la Presidenza dell'Avv. Marcoz, nel gennaio del 1964 sotto la Presidenza dell'Avv. Caveri, nel luglio del 1966 sotto la Presidenza dell'Avv. Bionaz e nell'ottobre del 1967 sempre sotto la presidenza dell'Avv. Bionaz, le designazioni per la nomina di rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della S.A.V. o le designazioni per la sostituzione di alcuni Consiglieri decaduti nel corso degli anni siano sempre state fatte con deliberazioni del Consiglio.

Richiamo l'attenzione del Consiglio su questo fatto anche perché mi pare che da parte del Presidente Montesano, nell'adunanza consiliare del 15 luglio 1966, era stato detto in maniera molto chiara che le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della S.A.V. erano di competenza del Consiglio.

In tale occasione, il Presidente Montesano aveva, infatti, proposto di respingere la ratifica di una deliberazione di Giunta relativa alle predette designazioni, perché tali designazioni erano di competenza del Consiglio.

La proposta del Presidente Montesano venne accolta e con due distinte votazioni venne negata la ratifica della predetta deliberazione di Giunta; successivamente, con deliberazione consiliare, si pervenne alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione Regionale nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale della S.A.V.

Per questo motivo ritengo che la mozione in discussione abbia tuttora una sua validità, perché come allora era stato fatto su proposta del Presidente Montesano, fatta propria dal Presidente della Giunta, Avv. Bionaz, così si dovrebbe fare anche oggi, cioè designare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della S.A.V. con deliberazione del Consiglio e non con deliberazione di Giunta.

Penso, inoltre, che sia inutile richiamare sia l'atto costitutivo della S.A.V. sia il Codice Civile, al quale d'altra parte si era già richiamato il Presidente Montesano nella sopracitata adunanza consiliare e che dispone che la designazione dei rappresentanti di cui si tratta sia di pertinenza consiliare".

Il Presidente della Giunta, BORDON, dichiara di non poter condividere la tesi testé sostenuta dal Consigliere Siggia, che attribuisce al Consiglio la competenza delle designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della S.A.V.

Dichiara, inoltre, di non aver condiviso allora e di non condividere nemmeno ora la tesi sostenuta dal Presidente del Consiglio, Montesano, nell'adunanza consiliare del 15 luglio 1966, anche se tale tesi era stata fatta propria dal Presidente della Giunta allora in carica, Avv. Bionaz.

In proposito, dichiara che riteneva e ritiene tuttora che le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della S.A.V. rientrino nelle competenze della Giunta e non in quelle del Consiglio.

Fa presente che questo appare evidente dalla lettura del punto 9 del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze della Giunta che recita testualmente: "Alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni o di membri di Commissioni non devoluta espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta dalle leggi e dai regolamenti", nonché dalla lettura del punto 18 del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, che a sua volta recita: "Alla nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni, o di membri di Commissioni, devoluta espressamente al Consiglio".

Aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal Consigliere Siggia, dall'atto costitutivo della Società S.A.V. e dalla relativa convenzione non risulta che la competenza circa la designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione Regionale in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale della predetta Società sia espressamente demandata al Consiglio Regionale.

Osserva, inoltre, che nemmeno la prassi finora seguita dalla Regione per effettuare le predette designazioni può essere invocata a sostegno della tesi sostenuta dal Consigliere Siggia, perché, se ci sono state delle designazioni effettuate dal Consiglio Regionale, ci sono state anche delle designazioni, non contestate, effettuate dalla Giunta Regionale.

Osserva infatti che - a parte la prima designazione effettuata, come era giusto, dal Consiglio in sede di approvazione della bozza dell'atto costitutivo della Società di cui si tratta, e a parte le altre designazioni effettuate sempre dal Consiglio con le deliberazioni richiamate dal Consigliere Siggia - con deliberazione di Giunta del 16 novembre 1962 venne effettuata la designazione di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della costituenda Società S.A.V., sempre con deliberazione di Giunta del 21 aprile 1965 venne effettuata la designazione dei rappresentanti della Regione in seno al Collegio sindacale della S.A.V., sempre con deliberazione di Giunta del 18 aprile 1966 vennero confermati i rappresentanti dell'Amministrazione Regionale in seno agli organi della predetta Società, e il 14 settembre 1966, ancora con deliberazione di Giunta per nulla contestata, vennero effettuate le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno agli organi della predetta Società.

Conclude pertanto che, sulla base delle norme del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio e della Giunta Regionale, per nulla disattese dalla prassi costantemente seguita, egli ritiene che le designazioni in questione rientrino nelle competenze della Giunta Regionale e non già in quelle del Consiglio Regionale.

Il Consigliere SIGGIA osserva che dall'atto costitutivo della S.A.V. risulta che il Consiglio Regionale ha provveduto alle designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno agli organi della Società stessa.

Aggiunge che, d'altra parte, tale competenza è attribuita al Consiglio Regionale e non alla Giunta Regionale anche dal primo comma dell'articolo 2458 del Codice Civile che recita testualmente: "Se lo Stato o gli Enti pubblici hanno partecipazione in una Società per Azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più Amministratori o Sindaci".

Sottolinea che, se si collega il soprariportato secondo comma dell'articolo 2458 del Codice Civile con l'atto costitutivo della S.A.V. che attribuisce alla competenza del Consiglio le designazioni in questione, non vi possono più essere dubbi in tale senso, nonostante i richiami fatti dal Presidente della Giunta, Bordon, alle disposizioni del Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio e della Giunta Regionale, disposizioni che tra l'altro non hanno. avuto una formulazione molto felice, perché in esse si parla di Collegi amministrativi, tra i quali non possono configurarsi i vari Organi di una Società per Azioni.

Conferma, pertanto, di ritenere valida la sua tesi e non quella sostenuta dal Presidente della Giunta.

A proposito delle decisioni adottate nell'adunanza consiliare del 15 luglio 1966, fa presente che tanto il provvedimento relativo alla mancata ratifica da parte del Consiglio di quella tal deliberazione di Giunta concernente le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno agli organi della S.A.V., quanto la successiva deliberazione consiliare concernente lo stesso argomento vennero adottate ad unanimità di voti favorevoli da parte di tutti i Consiglieri presenti in aula.

Osserva che questo fatto dimostra chiaramente che in quella occasione tutti i Consiglieri che facevano parte e che fanno parte dell'attuale maggioranza consiliare condividevano la tesi ora da lei sostenuta e che, d'altronde, è l'unica tesi legalmente giusta.

Il Presidente della Giunta, BORDON, fa presente innanzitutto, che alla data del 15 luglio 1966 la situazione politica in sede di Consiglio Regionale era ben diversa dall'attuale, perché i Consiglieri di opposizione non si erano presentati in aula per un certo numero di sedute, per cui egli era costretto a votare a favore di determinati provvedimenti, anche se da lui non condivisi, per non far mancare la maggioranza di voti necessaria per rendere validi i provvedimenti stessi.

Ribadisce comunque che il fatto che la Giunta presieduta dall'Avv. Marcoz, la Giunta presieduta dall'Avv. Caveri e la Giunta presieduta dall'Avv. Bionaz abbiano adottato dei provvedimenti concernenti designazioni per la nomina di rappresentanti dell'Amministrazione Regionale in seno agli organi della S.A.V., senza che tali provvedimenti venissero contestati dal Consiglio, sta a dimostrare la validità della sua tesi, in quanto non è possibile pensare che una competenza riconosciuta a determinate Giunte non sia più attribuita ad altre Giunte successive.

Il Consigliere SIGGIA rileva che il fatto di non aver contestato la validità di certi provvedimenti assunti da precedenti Giunte nella materia in esame non costituisce un sostegno alla tesi sostenuta oggi dal Presidente della Giunta, ma rappresenta, caso mai, un errore compiuto dal Consiglio Regionale e in particolare dall'opposizione consiliare, la quale, non appena resasi conto che si trattava di un errore, non ha avuto esitazioni nell'accettare la tesi a suo tempo sostenuta dal Presidente del Consiglio, Montesano e dal Presidente della Giunta, Bionaz.

Il Consigliere FOSSON, dopo aver ricordato che le designazioni per la nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione Regionale in seno agli organi della S.A.V. furono fatte con deliberazioni del Consiglio e non della Giunta Regionale, rileva che il richiamo alla deliberazione di Giunta in data 18 aprile 1966 non è affatto pertinente, perché con la precitata deliberazione di Giunta si confermavano solo le designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi della predetta Società già fatte con precedenti deliberazioni del Consiglio, a' sensi di precise disposizioni contenute nello Statuto sociale, secondo le quali, nel caso che i lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta non fossero ultimati nel volgere di tre anni, si sarebbe dovuto confermare i precedenti membri del Consiglio di Amministrazione fino all'ultimazione dei lavori in questione.

Ritiene, comunque, che per chiarire la questione in discussione sia necessario rifarsi ai verbali dell'adunanza consiliare in cui si discusse e si approvò l'atto costitutivo della S.A.V., perché nel corso di tale discussione si disse che la competenza a designare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della predetta Società spettava al Consiglio Regionale e non alla Giunta Regionale.

Aggiunge che tale precisazione fu fatta proprio in seguito ad una richiesta in tale senso avanzata da un Consigliere dell'allora minoranza consiliare.

Il Presidente della Giunta, BORDON, afferma che nell'adunanza consiliare in cui fu discusso ed approvato l'atto costitutivo della Società S.A.V., al Consigliere Dujany, il quale aveva richiesto un chiarimento in merito, venne risposto non già nel senso testé indicato dal Consigliere Fosson, bensì nel senso opposto.

Ribadisce quindi la sua tesi, sulla base dei precedenti da lui citati in materia.

Il Consigliere ANDRIONE osserva che, allorquando la Giunta sottopone alla ratifica del Consiglio una propria deliberazione, riconosce implicitamente che la competenza ad assumere tale deliberazione spetta al Consiglio e che solo particolari motivi di urgenza hanno determinato la sostituzione del primo organo al secondo.

Aggiunge che l'aver sottoposto alla ratifica del Consiglio la deliberazione a suo tempo (18.4.1962) assunta dalla Giunta presieduta dall'Avv. Caveri sulle designazioni in questione costituisce un esplicito riconoscimento della competenza del Consiglio in tale materia.

Fa presente, inoltre, che anch'egli si ricorda che, allorquando in sede consiliare si discusse e si approvò l'atto costitutivo della S.A.V., venne precisato, da parte dell'allora maggioranza consiliare, che la competenza di designare i rappresentanti della Regione in seno agli organi della predetta Società spettava al Consiglio Regionale e non alla Giunta Regionale.

Osserva dunque che la attuale posizione della minoranza consiliare non è rivolta a togliere alla Giunta delle competenze che finora le erano appartenute, bensì a far rispettare le competenze del Consiglio.

Il Consigliere GERMANO rileva che per far completa luce in questa materia è necessario partire dall'art. 17 della Convenzione stipulata tra l'Amministrazione Regionale e la S.A.V., articolo che, tra l'altro, dice che i membri del Consiglio di amministrazione della S.A.V. sono nominati dall'Assemblea su designazione dei proprietari delle varie serie di azioni, con facoltà di adottare per le nomine spettanti alle azioni di serie A, cioè per l'azione spettante agli Enti pubblici, la procedura di cui all'art. 2458 del Codice Civile.

Aggiunge che, sulla base di questo articolo e sulla prassi costantemente seguita in seguito dall'Amministrazione Regionale, non vi dovrebbero essere dei dubbi sull'organo competente a fare le designazioni in questione.

Ricorda che tali designazioni furono fatte una prima volta con deliberazioni del Consiglio in data 7 luglio 1962, una seconda volta con deliberazione sempre del Consiglio in data 7 gennaio 1964, una terza volta con deliberazione di Giunta in data 18 aprile 1966 da sottoporre, però, alla ratifica del Consiglio, ed un'ultima volta con deliberazione del Consiglio in data 24 ottobre 1967.

Ricorda ancora che, allorquando nel mese di luglio 1966 il Consiglio fu chiamato a ratificare la deliberazione di Giunta in data 18 aprile 1966, concernente le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della S.A.V., il Consiglio stesso si rifiutò di ratificare tale deliberazione sulla base della tesi sostenuta dal Presidente del Consiglio, Montesano, e fatta propria del Presidente della Giunta, Bionaz, che attribuiva l'esclusiva competenza di tali designazioni al Consiglio stesso.

Dichiara di sapere a che cosa si riferisce, il Presidente della Giunta, Bordon, quando dichiara che nel 1962 la Giunta ebbe a designare quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della S.A.V. l'Avv. Forma, di Torino.

Conclude sottolineando che il provvedimento recentemente assunto dalla Giunta in questa materia è un provvedimento non valido perché, a suo avviso, la Giunta non ha alcuna competenza per assumere provvedimenti del genere.

L'Assessore MILANESIO precisa che la deliberazione in data 18 aprile 1966 della Giunta allora presieduta dall'Avv. Caveri non era stata adottata in via di urgenza e salvo ratifica del Consiglio, ma che fu poi la Commissione di Coordinamento, probabilmente per delle ragioni di ordine politico, che appose il visto della precitata deliberazione di Giunta a condizione che la medesima fosse sottoposta alla ratifica del Consiglio, in quanto in quel momento si stava verificando in seno al Consiglio Regionale un cambiamento di maggioranza.

Dichiara, pertanto, che la Giunta Regionale presieduta dall'Avv. Caveri nel 1966 riteneva che la competenza di effettuare le designazioni di cui si tratta spettasse alla Giunta e non al Consiglio.

Per chiarire la questione ritiene, però, necessario sgombrare il terreno dai molti equivoci che lo coprono.

A tale scopo, osserva che il problema in esame finora non è mai stato impostato molto chiaramente, in quanto è prevalsa più una interpretazione politica che una interpretazione amministrativa.

Aggiunge che sotto tale luce deve, quindi, essere vista anche la risposta che venne data all'allora Consigliere Dujany nel 1962, da parte della Giunta in carica, in merito all'organo regionale competente a fare le designazioni in questione, risposta che non fu molto precisa e tale, comunque, da prestarsi a diverse interpretazioni.

A parte queste considerazioni di carattere politico, ritiene suo dovere rivendicare le competenze attribuite alla Giunta dalle norme regolamentari testé citate dal Presidente Bordon, norme il cui spirito risulta confermato anche dalla deliberazione assunta dalla Giunta in data 18 aprile 1966.

Il Presidente della Giunta, BORDON, ribadisce che è stata la Giunta Regionale, con deliberazione in data 16 novembre 1962, a designare, su proposta della Giunta Provinciale di Torino, il Notaio Forma, di Castellamonte, per la nomina quale settimo rappresentante degli azionisti del gruppo A in seno al Consiglio di amministrazione della S.A.V.

Fa presente che questa designazione da parte della Giunta Regionale della Valle d'Aosta si era resa necessaria perché la Provincia di Torino non aveva ancora perfezionato tutti gli atti per la sottoscrizione della propria quota di capitale azionario della Società S.A.V.

Rileva che la precitata deliberazione di Giunta non prevedeva affatto la successiva ratifica del Consiglio.

Aggiunge che fu ancora la Giunta Regionale che, con deliberazione in data 21 aprile 1965, designò i rappresentanti della Regione in seno al Collegio Sindacale della Società S.A.V., sostituendo il Sindaco effettivo Dr. Marchiando, deceduto nel 1964, con il Dr. Ferretti, e designando quale Sindaco supplente il Dr. Jeantet Ottino.

Osserva che anche questa deliberazione non prevedeva la successiva ratifica del Consiglio.

Rileva che, di fronte a questi precedenti, pur ammettendo che nella materia in esame le idee possano essere opinabili, egli ha motivo di ritenere di essere nel giusto nel sostenere che la competenza per le designazioni di cui si tratta spetti alla Giunta regionale e non al Consiglio Regionale.

Conclude osservando che, poiché il Consiglio si trova in questo momento a discutere di una mozione che non trova unanimi consensi, per risolvere la situazione non rimane altro da fare che procedere alla votazione sulla mozione stessa e trarre in seguito le debite conseguenze della votazione.

Il Consigliere FOSSON osserva che i precedenti testé citati dal Presidente della Giunta non sono affatto determinanti, perché si riferiscono a particolari e contingenti situazioni, per cui si tratta di casi eccezionali che non infirmano il principio della competenza del Consiglio Regionale nella materia di cui si tratta in relazione ad altri precedenti non citati dal Presidente della Giunta.

Ribadisce che, allorquando nel 1966 si ebbe a provvedere alla riconferma, salvo alcune sostituzioni, delle prime designazioni consiliari con una deliberazione di Giunta, la Commissione di Coordinamento appose il visto alla deliberazione stessa a condizione che la medesima fosse sottoposta alla ratifica del Consiglio Regionale.

Il Consigliere ANDRIONE ritiene che, dai fatti esposti dagli oratori che l'hanno preceduto, siano emersi sufficienti argomenti per concludere che la competenza per le designazioni di cui si tratta spetti al Consiglio Regionale.

Osserva, d'altra parte, che anche la designazione dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso viene fatta con deliberazioni di Consiglio e non con deliberazioni di Giunta.

Il Presidente, MONTESANO, ritiene che, per rendersi conto con chiarezza delle contraddizioni in cui sono incorsi tutti i Gruppi consiliari in ordine al problema in esame, si deve partire dal presupposto che il problema stesso ha sempre subito finora una impostazione di carattere politico, impostazione che ha fatto sì che a volte le designazioni per la nomina dei rappresentanti della Regione in seno agli organi della S.A.V. venissero fatte dal Consiglio e altre volte, invece, venissero fatte dalla Giunta, a seconda della convenienza politica del momento.

Ammette che egli stesso è incorso in contraddizioni nel trattare questo problema, contraddizioni che sono appunto da mettersi in relazione alla sua attività di uomo politico.

Osserva però che, se si vuole effettivamente giungere ad una soluzione del problema dal lato giuridico, bisogna partire dalla convenzione stipulata a suo tempo fra la Regione e la Società S.A.V., per poi passare all'esame e all'interpretazione delle disposizioni del regolamento delle competenze del Consiglio e della Giunta.

Rileva, a questo proposito, che, contrariamente a quanto espressamente stabilito per la designazione dei rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la precitata convenzione per la S.A.V. non stabilisce affatto che la designazione sia di competenza del Consiglio Regionale, perché in tale convenzione compare sempre e solo la denominazione generica "Amministrazione Regionale".

Dichiara pertanto che, per risolvere questo delicato problema di interpretazione, si debba fare ricorso alle disposizioni del Regolamento delle competenze del Consiglio e della Giunta che trattano della materia riguardante ai punti 18 e 9, la nomina dei membri di Collegi amministrativi e di Commissioni o di membri di Commissioni, intendendosi, a suo avviso e contrariamente al parere espresso poco fa dal Vice Presidente Siggia, per Collegi amministrativi anche i Consigli di Amministrazione di Società per Azioni.

Sottolinea che tali disposizioni attribuiscono al Consiglio la competenza per le nomine devolute espressamente al Consiglio stesso, mentre attribuiscono alla Giunta Regionale la competenza per quelle nomine non devolute espressamente al Consiglio o al Presidente della Giunta dalle leggi e dai regolamenti.

Ritiene quindi che la soluzione del problema in esame possa essere trovata soltanto in una corretta interpretazione delle sopracitate disposizioni regolamentari, tenendo in considerazione il fatto che la prassi seguita nel passato risulta contradditoria perché al problema era stata data una impostazione politica.

Il Consigliere FOSSON ammette che al problema di cui si tratta sia stata data in passato una impostazione politica.

Ritiene però che, più che alle disposizioni regolamentari testé citate dal Presidente Montesano, per risolvere correttamente dal lato giuridico il problema stesso, si debba esaminare la discussione avvenuta in Consiglio in sede di approvazione dell'atto costitutivo della Società S.A.V. e della relativa convenzione stipulata fra la Regione e la Società stessa.

Ripete che in tale sede - su richiesta del Consigliere Dujany, il quale faceva parte allora del Gruppo consiliare di opposizione - venne dichiarato che le designazioni per le nomine in questione sarebbero state sottoposte al Consiglio Regionale, il che veniva confermato successivamente dal provvedimento assunto dal Consiglio per le prime designazioni di Consiglieri da nominare nel primo Consiglio di Amministrazione della S.A.V.

Ammette, peraltro, che nell'atto costitutivo della Società S.A.V. e anche nella convenzione stipulata per la costituzione di questa Società non sia espressamente indicata tale competenza, ma ribadisce che questo dovrebbe dedursi dal verbale dell'adunanza consiliare in cui furono approvati i predetti atti.

Dopo ulteriori brevi interventi dei Consiglieri Andrione, Dujany, Fosson, Bordon e Tonino, il Presidente Montesano dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a procedere alla votazione sulla proposta, fatta dal Presidente della Giunta, di "procedere alla votazione" sulla mozione presentata dai Consiglieri Dolchi e Siggia.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente MONTESANO accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli diciassette e voti contrari tredici, ha approvato la proposta fatta dal Presidente della Giunta Bordon di "procedere alla votazione" sulla mozione di cui si tratta.

Il Consigliere GERMANO chiede, a nome suo e dei Consiglieri Manganoni, Tonino, Crétier e Dolchi, che la votazione sulla mozione in discussione abbia luogo a scrutinio segreto, a' sensi dell'art. 66 del Regolamento interno del Consiglio.

Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione della mozione sottoriportata.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli dodici e voti contrari diciotto (Consiglieri presenti e votanti: trenta), ha respinto la seguente mozione:

MOZIONE

Il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta,

Considerato che in base all'atto costitutivo in data 17.11.1962 e allo Statuto della S.A.V., il Consiglio Regionale è chiamato a rinnovare ogni triennio i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della S.A.V. nel numero di sei.

Considerato altresì che i sei rappresentanti nominati con deliberazione 14.9.1966 n.3189 sono ormai decaduti dall'incarico per decorso di termine e si ritiene indispensabile che il Consiglio Regionale provveda alla loro sostituzione

DELIBERA

di impegnare la Giunta a presentare al Consiglio, nella sua prima seduta, la nomina dei rappresentanti della Regione Valle d'Aosta nel Consiglio di Amministrazione della S.A.V. e nel Collegio Sindacale della S.A.V.