Oggetto del Consiglio n. 217 del 27 novembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 217/69 - Legge regionale riguardante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
L'assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale riguardante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 novembre 1969:
L'art. 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, recante norme per la costituzione e il funzionamento degli Enti ospedalieri e per l'assistenza ospedaliera, stabilisce che "le Regioni a Statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente art. 26".
A' sensi dell'art. 3 lettera 1) dello Statuto regionale, la Regione Valle d'Aosta ha potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di "igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica".
La Regione Valle d'Aosta non ha potestà legislativa primaria in materia sanitaria e deve provvedere all'emanazione di norme integrative e di attuazione della citata legge 12 febbraio 1968 n. 132 anche per adeguare le norme di applicazione della legge stessa alle esigenze del particolare ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
La Commissione consiliare per la sanità e l'assistenza sociale ha quindi predisposto l'allegato disegno di legge regionale limitando, per ora, il campo delle norme integrative al settore della costituzione degli Enti ospedalieri e al settore della costituzione della Commissione di scorporo dei beni e del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera.
Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge si potrà addivenire alla costituzione degli Enti ospedalieri e alla successiva applicazione del relativo ordinamento interno per i servizi e il personale degli Enti ospedalieri, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 128.
L'approvazione delle norme integrative e di attuazione di cui si tratta ha carattere di urgenza, dovendosi procedere alla costituzione degli Enti ospedalieri locali e allo studio dei programmi per l'elaborazione del piano regionale ospedaliero previsto dall'art. 62 della citata legge n. 132.
Poiché la legge nazionale fa riferimento ad organi ed uffici che non trovano rispondenza nella nostra Regione (ad esempio: Medico provinciale) e che nella nostra Regione hanno funzioni e compiti diversi, la Commissione consiliare per la sanità e assistenza sociale ha proposto una diversa composizione della Commissione e del Comitato predetti, in relazione agli organi previsti dall'ordinamento regionale valdostano.
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N ... : NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 n. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
A' sensi dell'articolo 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione per l'applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d'Aosta, in relazione all'articolo 3 lettera l) dello Statuto speciale valdostano ed all'ordinamento amministrativo particolare della Valle d'Aosta.
Art. 2
Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è costituita una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal Medico Regionale, dall'intendente di Finanza di Aosta, dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Regionale e da due rappresentanti dell'ente pubblico da cui dipende l'ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'ente ospedaliero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale.
Alla nomina della Commissione provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
Art. 3
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma dell'articolo 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero, indica la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo il disposto dell'articolo 9 della legge citata e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del Commissario.
Art. 4
Il Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta è nominato, ai fini dell'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:
a) da tre Consiglieri regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;
b) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;
c) da due rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dalle Amministrazioni stesse;
d) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative ed uno designato dall'Ordine dei medici della Valle d'Aosta;
f) dal Medico regionale;
g) da un Ispettore medico dell'Ispettorato regionale del lavoro;
h) dall'Ingegnere capo dell'Amministrazione Regionale;
i) da un rappresentante del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Torino;
1) dal Dirigente dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;
m) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;
n) da un rappresentante della Casa di cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di cura stessa.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità e Assistenza Sociale.
Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
L'Assessore MAPPELLI dichiara quanto segue:
"La riforma degli Enti Ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera, di cui alla legge Mariotti 12 febbraio 1968 n. 132, si propone, nella sua essenza, la trasformazione dell'ente ospedaliero, con definitivo abbandono del concetto di ente di assistenza e beneficenza. Si propone, inoltre, l'affermazione del diritto alla tutela della salute pubblica e individuale secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione, nonché la strutturazione profondamente democratica dei Consigli di Amministrazione dell'ente ospedaliero che verranno ad essere costituiti da membri designati dai Consigli comunali e regionali, come nel nostro caso. Tali Consigli di Amministrazione saranno sorretti dall'istituzione dei Consigli dei Sanitari, che costituiscono organi di consulenza tecnica dell'Amministrazione dell'Ente Ospedaliero.
La legge Mariotti decentra, inoltre, in materia di assistenza ospedaliera, compiti e funzioni sia alle Regioni a Statuto normale sia a quelle già costituite a Statuto speciale, tra le quali rientra anche la Valle d'Aosta.
L'Ospedale, con l'applicazione di questa legge, non resterà pertanto, come fino ad oggi è avvenuto, una entità assistenziale isolata, ma sarà invece effettivamente collegato con tutte le altre strutture sanitarie operative in una Regione e diventerà il fulcro di tutta una nuova organizzazione prevista nel quadro della sicurezza sociale.
L'articolo 3 della legge ospedaliera sopracitata recita quanto segue: "Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri Enti pubblici che, al momento di entrata in vigore della presente legge, provvedono esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi, sono riconosciuti di diritto enti ospedalieri.
Sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubblici che abbiano come scopo, oltre l'assistenza ospedaliera, anche finalità diverse".
A' sensi, quindi, di questo articolo, gli Ospedali sono divisi in due gruppi. Nel primo gruppo vengono inseriti gli Ospedali che, secondo quanto recita il primo comma dell'articolo 3, provvedono esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi, come, ad esempio, l'Ospedale Maria Vittoria di Torino, l'Ospedale delle Molinette di Torino, l'Istituto Regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta; nel secondo gruppo, quegli Ospedali che appartengono ad Enti pubblici che hanno come scopo, oltre l'assistenza ospedaliera, anche finalità diverse, come nel caso dell'Ospedale Mauriziano di Aosta che, con gli altri ospedali Mauriziani di Torino, di Valenza, di Lanzo, di Luserna S. Giovanni, appartengono all'Ordine Mauriziano che costituisce un Ente che, tra l'altro, si occupa di beneficenza, di istruzione e di culto.
Per poter comprendere nei suoi giusti limiti la situazione dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, in rapporto con la nuova legge ospedaliera, occorre, a questo punto, anticipare il contenuto dell'articolo 5 della legge stessa che dispone che, per poter addivenire alla costituzione degli Enti ospedalieri, è necessaria la costituzione di una apposita Commissione con il compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che saranno trasferiti all'Ente Ospedaliero. Nel decreto di costituzione dell'Ente ospedaliero, dovrà infatti essere determinato il patrimonio del nuovo Ente.
Dal momento che si riteneva che l'Ospedale Mauriziano di Aosta rientrasse fra gli Enti ospedalieri di cui al secondo comma dell'articolo 3, parve, fin dal momento della emanazione della legge ospedaliera, che non si frapponessero ostacoli alla emanazione, da parte del Presidente della Giunta, del decreto di costituzione in Ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, a conclusione dei lavori della Commissione di scorporo, di cui ho parlato sopra.
Poiché della predetta Commissione fanno parte anche due rappresentanti dell'Ente pubblico ospedaliero, l'Amministrazione Regionale provvide, a suo tempo, mediante lettera a firma dell'allora Presidente della Giunta, Avvocato Bionaz, a richiedere all'On. Fusi, Presidente dell'Ordine Mauriziano, la designazione dei nominativi dei due rappresentanti dell'Ente.
Nella stessa lettera il Presidente, Avv. Bionaz, sottolineava che la richiesta aveva carattere di particolare urgenza.
All'inizio del corrente anno, il Presidente dell'Ordine Mauriziano, Avvocato Fusi, rispondeva al Presidente della Giunta, Avvocato Bionaz, che l'Ordine Mauriziano non aveva intenzione di accedere alla richiesta e, pertanto, non segnalava alcun nominativo, in attesa che si definisse la particolare posizione dell'Ordine Mauriziano, che ha riflessi anche su altri Ospedali Mauriziani.
Con le parole "la particolare posizione dell'Ordine Mauriziano", l'On.le Fusi alludeva al fatto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano riteneva che l'Ordine Mauriziano stesso fosse al di fuori della legge Mariotti, forte dell'articolo 1 della legge del 5 novembre 1962 n. 1586 che recita: "l'Ordine Mauriziano è conservato come Ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti, in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge".
A sorreggere tale sua tesi, il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano, per molto tempo, si è anche fatto forte del punto XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che in effetti, dispone al terzo comma, che l'Ordine Mauriziano è conservato come Ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
Forte pertanto del contenuto dell'articolo 1 dello Statuto dell'Ordine, nonché del contenuto del precitato punto XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano si è battuto per molti mesi sull'affermazione di principio che l'Ordine Mauriziano è già riconosciuto Ente ospedaliero e che, quindi, non può essere considerato Ente promiscuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge Mariotti e, di conseguenza, non è ammissibile, nei suoi riguardi, la procedura di scorporo prevista all'articolo 5 della legge stessa.
Indipendentemente dalla posizione assunta dall'Ordine Mauriziano, la Giunta Regionale, in data 7 marzo 1969, con deliberazione n. 628, dopo aver sentito in merito il parere del Consiglio Regionale di Sanità, stabiliva di approvare la proposta di costituzione in Ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti della citata legge ospedaliera.
Mediante tale deliberazione la Giunta Regionale, nel marzo di quest'anno, riaffermava il principio della piena validità della legge ospedaliera per l'Ospedale Mauriziano di Aosta, respingendo le argomentazioni sollevate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Mauriziano.
Per inciso, devo portare a conoscenza di questo Consiglio che la Commissione di Coordinamento non munì del visto di legittimità la predetta deliberazione, sollevando alcune eccezioni che furono immediatamente controbattute dalla Giunta stessa e che, in un secondo tempo, vennero accettate dalla suddetta Commissione di Coordinamento.
All'inizio dell'aprile di quest'anno, l'Ordine Mauriziano da una parte e l'Amministrazione Regionale dall'altra si trovavano quindi su posizioni diametralmente opposte. Occorreva, di conseguenza, risolvere questa situazione contradditoria e, a questo proposito e per questi motivi, anche su parere della Giunta Regionale, si ritenne opportuno e necessario un diretto intervento a Roma del sottoscritto - accompagnato, quali consulenti tecnici, dal Capo Gabinetto della Presidenza della Giunta e dal Medico Regionale - perché, sia a livello del Ministero della Sanità sia a quello del Ministero dell'Interno fossero ulteriormente chiariti e, di conseguenza, appianati i contrasti che erano sorti per l'applicazione della legge ospedaliera tra l'Amministrazione Regionale e l'Ordine Mauriziano.
Da parte del Ministero della Sanità e la Commissione fu attentamente ascoltata; la conclusione che dal colloquio si riportò fu quella che l'Amministrazione Regionale, nella difesa del suo punto di vista, era sulla giusta interpretazione della legge, anche se, da parte del Ministero della Sanità, non si poteva intervenire direttamente nella questione, in quanto l'Ordine Mauriziano, per precise disposizioni del suo Regolamento interno, costituiva Ente alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno e del Tesoro e, solo in via secondaria, del Ministero della Sanità.
Ci recammo quindi al Ministero dell'Interno ove fummo ricevuti, in assenza del Ministro Restivo, impegnato alla Camera per i fatti di Battipaglia, dal Sottosegretario On.le Salizzoni. Debbo precisare che tale incontro venne anche favorito dalla Segreteria politica dell'On.le Piccoli.
L'On.le Salizzoni ebbe, in questa occasione, ad esprimersi favorevolmente sulla nostra tesi e sulla nostra richiesta e promise il proprio interessamento.
Nello stesso mese di aprile l'Ordine Mauriziano, pressato per l'applicazione della legge Mariotti non solo dalla Giunta Regionale, ma anche dagli Organismi sanitari delle Provincie di Torino e di Alessandria, persisteva ancora nel ribadire il proprio punto di vista - cioè, di non dover sottostare alla legge stessa - mediante l'invio all'Amministrazione Regionale di un memoriale esauriente e complesso sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, a firma dei seguenti eminenti giuristi: Prof .Giovanni Conso, Ordinario di Procedura penale dell'Università di Torino; Avv. Leopoldo Elia, Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Torino; Prof. Umberto Pototschuig, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Pavia; Prof. Elia Casetta, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Torino.
Le ripetute sollecitazioni esercitate, a livello ministeriale, sia dal Medico Provinciale di Torino che dal Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, sollevavano l'attenzione del Ministero dell'Interno e, in una riunione che si tenne presso lo stesso Ministero, con il Sottosegretario Onde Salizzoni e con il Dott. Belisario, Direttore Generale dell'assistenza pubblica - presenti pure l'On.le Donat-Cattin e i Consiglieri dell'Ordine Mauriziano Dott. Saporiti e Mons. Giovanni Battista Bosso, delegato dell'Ordine Diocesano di Torino - il rappresentante del Ministero dell'Interno si espresse nel senso che l'Ordine Mauriziano era tenuto a nominare i suoi due rappresentanti in seno alla Commissione di scorporo.
Fu a seguito di tale decisione che il Consiglio dell'Ordine Mauriziano, nella seduta dell'11 aprile 1969, deliberava di nominare, con il parere contrario del Presidente, Avvocato Fusi, quali membri della Commissione di scorporo, in rappresentanza dell'Ordine Mauriziano, i Signori Dott. Rodolfo Saporiti e l'Avv. Giovanni Conso. La comunicazione della designazione dei suddetti due membri pervenne all'Amministrazione Regionale il 24 maggio 1969, cioè, 43 giorni dopo l'effettiva nomina.
Nel frattempo, nella seduta di Giunta del 18 aprile 1969, riferivo ai colleghi sulle trattative ed i colloqui avuti a Roma, di cui ho parlato sopra e facevo presente alla Giunta la necessità di emanare una legge regionale per rendere attuabile in Valle d'Aosta la legge concernente gli Enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera. Proponevo, quindi, all'esame della Giunta il disegno di legge oggi in discussione, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.
Le ben note vicissitudini politiche della scorsa estate ritardavano l'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge oggi in discussione e, di conseguenza, la Commissione di scorporo non poté essere costituita.
L'Ordine del Mauriziano dovette, però, sottostare alla Commissione di scorporo costituita in Torino dal Medico Provinciale e fu in tale sede che sorse nel Presidente della Commissione di scorporo di Torino il dubbio che la Commissione stessa fosse autorizzata anche a discutere lo scorporo dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, secondo una precisa richiesta avanzata dai due rappresentanti dell'Ordine.
Nel dubbio, il Presidente della Commissione provinciale di Torino pose un apposito quesito al Ministero della Sanità, quesito a cui il Ministero rispose nel modo che segue:
"In relazione al quesito formulato con nota 5138 del 28 giugno del 1969, si ritiene che la Commissione provinciale di Torino per l'individuazione e l'inventario dei beni dell'Ordine Mauriziano, sia competente anche per i beni dell'Ordine Mauriziano esistenti anche in Valle d'Aosta e nella Provincia di Alessandria, considerato che la sede dell'Ente è in Torino.
La Commissione, qualora lo giudichi opportuno, potrà recarsi in loco ad accertare ed individuare i beni che devono essere trasferiti nei nuovi Enti".
Non appena il 16 settembre 1969 venni a conoscenza che la Commissione di scorporo di Torino era anche autorizzata all'individuazione dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, ritenni opportuno un immediato intervento presso il Presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino - e a questo proposito devo dare atto che il Presidente Bordon, appena assunta la carica, subito richiese al Presidente dell'Ordine Mauriziano di Torino, Avv. Fusi, un incontro in tale senso - al fine di portare quest'ultimo a conoscenza dell'opportunità che rappresentanti dell'Amministrazione Regionale assistessero ai lavori della Commissione di scorporo ogni qualvolta si discutesse dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Tale incontro avvenne il 24 ottobre ultimo scorso e, in quell'occasione, a me e al Medico Regionale che mi accompagnava, l'Avv. Fusi ebbe ad esprimersi nel modo più favorevole circa la presenza di rappresentanti valdostani nella Commissione di scorporo e, seduta stante, interpellò per telefono lo stesso Presidente della Commissione di scorporo di Torino che, a sua volta, non sollevò obiezioni di sorta.
In data 29 ottobre ultimo scorso il Presidente della Giunta Regionale, nel ringraziare l'Avvocato Barbaro, Presidente della Commissione di scorporo di Torino per il nulla osta concesso alla delegazione valdostana, richiedeva anche di essere avvisato circa le future riunioni della Commissione stessa, la prima delle quali ha avuto luogo il 22 novembre, cioè sabato scorso.
Il Medico Provinciale di Torino mi ha fatto sapere che, a lavori ultimati, è intenzione della Commissione di inviare tutto il materiale elaborato dalla Commissione stessa al Ministero della Sanità, ai fini della successiva procedura. Tale procedura, per gli Ospedali Mauriziani aventi sede fuori della Valle d'Aosta, consiste essenzialmente nell'emissione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto di costituzione in Enti ospedalieri.
La legge ospedaliera, infatti, prevede che i decreti debbano essere emessi dal Presidente della Repubblica, in attesa della costituzione delle Regioni a Statuto normale.
Per quanto riguarda l'Ospedale Mauriziano di Aosta, l'Amministrazione Regionale ritiene che il decreto di erezione in Ente ospedaliero debba essere emanato dal Presidente della Giunta Regionale, in quanto la Valle d'Aosta è Regione Autonoma a Statuto speciale già regolarmente costituita.
Al fine di ribadire questo diritto regionale, sono tornato a Roma il 7 novembre scorso, accompagnato dal Medico Regionale, e sono stato ricevuto dall'Avvocato Saporiti, membro della Commissione di scorporo. Da parte di quest'ultimo ho avuto le debite garanzie che il carteggio inerente i lavori della Commissione di scorporo per l'Ospedale Mauriziano di Aosta sarà restituito all'Amministrazione Regionale per l'emanazione del decreto di costituzione in Ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Giunti a questo punto, possiamo ritenere concluso il lungo e laborioso iter della pratica per la costituzione in Ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta. L'impossibilità di una rapida procedura in tale senso è dovuta alla persistente e tenace opposizione avanzata dall'Ordine Mauriziano di sottostare al disposto della legge Mariotti.
Comunque, oggi io vi posso comunicare che sabato scorso è avvenuto lo scorporo dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta e che mi risulta che il 6 dicembre il carteggio relativo verrà trasmesso a Roma. Aggiungo che sarà nostra premura cercare di fare pervenire alla Presidenza della Giunta Regionale tutti i verbali della Commissione di scorporo della Provincia di Torino per quanto concerne i beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Ritengo di dover fare ancora alcune precisazioni in ordine ai vari finanziamenti approvati per l'Ospedale Mauriziano di Aosta e a certe valutazioni che sono state fatte da alcune parti in merito a questo problema.
L'Ordine Mauriziano nel 1965 affidò all'Architetto Prof. Rigotti, di Torino, l'incarico della redazione di un progetto generale di massima e di un progetto esecutivo per l'ampliamento dell'Ospedale di Aosta, per un importo di lavori pari alla spesa ammessa al contributo statale, che ammonta a Lire 200 milioni negli esercizi finanziari 1965 e 1966 e a Lire 250 milioni negli esercizi finanziari 1967 e 1968.
Il primo progetto Rigotti, che fu esaminato in sede regionale alla presenza dei tecnici dell'Ordine Mauriziano, prevedeva l'ampliamento in altezza del nosocomio, mediante sopraelevazione di due piani. Tale soluzione non fu ritenuta la più idonea, sia sotto il profilo urbanistico (limitazione a metri 21 dell'altezza di fabbricazione) sia sotto il profilo paesaggistico (visuale libera verso cime e montagne), né la più funzionale, per i disturbi gravi che tale sopraelevazione avrebbe comportato agli esistenti servizi ospedalieri (spostamento delle cucine, apertura di vani per i servizi di spostamento verticale) e per le difficoltà di impostare con criteri moderni i servizi specialistici di radiologia, i poliambulatori, il pronto soccorso, concentrati attualmente al piano terreno.
In sede regionale venne, pertanto, suggerito al progettista di studiare un ampliamento dell'attuale edificio in senso orizzontale, a sud del complesso ospedaliero sull'area di terreno attualmente destinata a prato.
L'Architetto Rigotti provvide ad elaborare un nuovo progetto rispondente a questo indirizzo e presentò, successivamente, nei primi mesi del 1967, un nuovo elaborato tecnico per una spesa di Lire 1.343.000.000. Detto progetto venne anche approvato dai competenti organi statali in due tempi: nel marzo del 1967 per i primi 200 milioni di lire e nel maggio del 1969 per gli ulteriori 250 milioni di lire.
Poiché con la legge del 20 giugno 1969 n. 383, sono state previste ulteriori concessioni di contributi statali per le opere ospedaliere negli anni finanziari 1969 e 1970, ho provveduto ad inviare, con nota 6 agosto 1969, ai competenti organi ministeriali, le proposte per ulteriori interventi finanziari statali fra i quali è compreso quello riguardante l'Ospedale Mauriziano per un importo di spesa di Lire 900 milioni ai fini del completamento dell'opera.
Per il momento gli organi statali non hanno ancora dato una risposta a queste proposte di ulteriori interventi finanziari.
Per riassumere, a tutt'oggi sono dunque disponibili per l'ampliamento dell'Ospedale Mauriziano di Aosta 450 milioni di lire, su una spesa prevista in Lire 1.343.000.000. Con tale somma potrebbe già essere finanziata la spesa relativa ad un lotto di opere funzionali dell'ampliamento previsto, con tutte le necessarie rifiniture di impianto e potrebbero essere sistemati alcuni servizi al pianterreno dell'attuale nosocomio mediante revisione della distribuzione interna, spostando gli impianti e migliorando i servizi.
Perché l'Ordine Mauriziano non ha dato attuazione a questo primo lotto di lavori, sebbene sollecitato più volte dagli organi regionali e da quelli statali?
La risposta va ricercata nell'interpretazione che l'Ordine Mauriziano, sino a pochi mesi or sono, credette di dare circa la inapplicabilità dei suoi confronti delle disposizioni della legge ospedaliera Mariotti. In altri termini, l'Ordine Mauriziano difese strenuamente la sua posizione di Ente ospedaliero già costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 5.11.1962 n. 1586. A tale presa di posizione dell'Ordine Mauriziano, l'Amministrazione Regionale rispose con vari interventi presso il Ministero dell'Interno per l'applicazione della legge ospedaliera anche nei confronti dell'Ordine Mauriziano e gli interventi fatti in questo senso ebbero esito favorevole per la Regione, nel senso che il Consiglio di amministrazione dell'Ordine, nel corso di quest'estate, provvide a nominare quei due suoi rappresentanti di cui ho parlato prima.
Era pertanto logico pensare che, in simile situazione di alternativa, cioè di rimanere o no padrone dei propri Ospedali, l'Ordine Mauriziano non si sarebbe impegnato, come in effetti non si è impegnato, a contrarre mutui per la realizzazione dell'ampliamento dell'Ospedale di Aosta.
Tra poco, e io me lo auguro al più presto, sarà emanato il decreto del Presidente della Giunta per la costituzione del nuovo Ente ospedaliero Mauriziano di Aosta. Spetterà al Consiglio di amministrazione del nuovo Ente chiedere la devoluzione a suo favore del contributo statale di Lire 450 milioni, a suo tempo concesso all'Ordine Mauriziano, e dell'eventuale successivo contributo di lire 900 milioni da me richiesto con la nota sopracitata per poi passare, sentito il parere del Comitato Regionale della programmazione ospedaliera previsto nel disegno di legge in discussione, alla concreta attuazione dell'opera con l'accensione dei relativi mutui.
Io ho ritenuto di dover farvi questa lunga cronistoria per mettervi al corrente di quelle che sono state le nostre iniziative in questo settore, al fine di addivenire alla soluzione di questo annoso problema, che io per primo desidero veder risolto nel modo da tutti voluto.
Mi dichiaro, comunque, a completa disposizione vostra per ogni eventuale ulteriore chiarimento del problema stesso".
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver ricordato che l'approvazione del disegno di legge di cui si tratta venne rinviata nell'ultima adunanza consiliare ed essendo a conoscenza che il disegno di legge stesso è stato riesaminato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale, chiede al Presidente della predetta Commissione, o a chi per esso, di voler riferire al Consiglio in merito al parere espresso dalla Commissione medesima sul disegno di legge in esame e sulle eventuali modificazioni proposte all'articolo 4 del disegno di legge stesso.
Il Consigliere QUAIZIER, il quale aveva presieduto la riunione della precitata Commissione in sede di riesame del disegno di legge di cui si tratta, comunica che la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole all'adozione del disegno di legge in questione, proponendo però le seguenti modificazioni ai comma primo e secondo dell'articolo 4 del disegno di legge stesso:
"o) - da un Architetto esperto in urbanistica, dipendente dell'Amministrazione Regionale, designato dalla Giunta;
p) - da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione regionale, designato dalla Giunta Regionale;
q) - da un docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designato dalla Giunta Regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente".
Osserva che, con le modificazioni proposte, la composizione del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera verrebbe modificata con l'inclusione di altri tre membri esperti in varie materie, designati dalla Giunta e, inoltre, che il Presidente del Comitato stesso sarebbe eletto nel proprio seno, mentre nella precedente formulazione dell'articolo in questione la presidenza del Comitato era assegnata di diritto all'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.
L'Assessore MAPPELLI dichiara che la Giunta ha accolto le proposte della Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale in ordine alle modificazioni dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.
Il Consigliere TONINO, riferendosi alla cronistoria fatta dall'Assessore Mappelli sulla questione dello scorporo dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta ai fini del loro trasferimento al nuovo Ente ospedaliero che sarà costituito dopo l'entrata in vigore della legge in discussione, rileva che la legge Mariotti reca la data del 12 febbraio 1968 e che, quindi, sono trascorsi ben 20 mesi prima che in Valle d'Aosta si giungesse all'integrazione di tale legge statale per poterla applicare nell'ambito della Regione.
Fa presente che se la Giunta avesse agito con maggiore tempestività, oggi i vari Enti ospedalieri regionali potrebbero già essere funzionanti.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articolo 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto) e senza discussione.
Articolo 3 - Il Consigliere FOSSON, riferendosi all'articolo 3 del disegno di legge, ricorda che nella precedente adunanza consiliare la Giunta aveva assunto l'impegno di seguire attentamente l'opera del Commissario per la gestione provvisoria degli Enti ospedalieri valdostani, in modo che tale gestione avesse a concludersi prima dei sei mesi previsti nell'articolo stesso.
Monsieur le Conseiller CAVERI demande des informations sur les biens de l'Ordre Mauricien qui passeront à la nouvelle organisation hospitalière.
L'Assessore MAPPELLI, dopo aver osservato che il Dr. Barbero, quale rappresentante della Regione, ha potuto partecipare alla riunione della Commissione di scorporo degli Ospedali dell'Ordine Mauriziano tenutasi a Torino il 22 del corrente mese, precisa che in tale sede sono stati individuati ed inventariati tra i beni che saranno trasferiti all'Ente ospedaliero Mauriziano di Aosta, oltre all'immobile costituente l'attuale Ospedale, con le superfici verdi circostanti e tutti i mobili facenti parte del complesso ospedaliero, anche la farmacia dell'Ospedale Mauriziano, l'alpeggio di Torgnon e due alloggi situati al quarto piano del palazzo Augusta Pretoria, cioè tutti i beni acquistati in Valle d'Aosta dall'Ospedale Mauriziano, ma non alcuni altri pervenuti all'Ordine Mauriziano a titolo di lasciti antichi.
Fa presente che tali beni rimangono, per il momento, di proprietà dell'Ordine Mauriziano, ma che sarà possibile rivedere in un prossimo futuro tale questione, in modo da ottenere il trasferimento all'Ente Ospedaliero Mauriziano di Aosta anche di altri beni provenienti da lasciti.
Osserva che si tratta di una questione legale molto complessa e di non immediata risoluzione, per cui si è pensato di accettare l'attuale decisione senza alcuna opposizione per non ritardare la costituzione dell'Ente Ospedaliero in questione.
Monsieur le Conseiller CAVERI déclare de ne pas être satisfait des éclaircissements donnés par Monsieur l'Assesseur Mappelli.
Il demande, par conséquent, qu'on lui donne encore des explications au sujet des alpages de Pra d'Arc, de la Source de Citrin, des autres différents alpages de propriété de l'Ordre Mauricien situés en Vallée d'Aoste et des propriétés immobilières que l'Ordre Mauricien possède à Aoste.
Il fait encore présent que la Junte n'a pas été sage à envoyer à Turin, pour discuter de la question immobilière entre l'Ordre Mauricien et l'Ente Ospedaliero uniquement le Médecin régional, parce que si le Médecin régional est compétent en matière sanitaire, un fonctionnaire administratif de la Région aurait été plus compétent pour les questions immobilières.
L'Assessore MAPPELLI dà lettura dei seguenti passi della relazione trasmessagli dal Dr. Barbero in merito alla predetta riunione della Commissione di scorporo dei beni degli Ospedali dell'Ordine Mauriziano:
"Mi pregio riferire alla S. V. che sabato 22 novembre u.s. si è riunito a Torino, alle ore 16, presso la sede dell'Ordine Mauriziano di Torino, la Commissione di scorporo di cui all'articolo 5 della legge ospedaliera.
A seguito degli intercorsi accordi verbali ed epistolari avvenuti tra questa Presidenza regionale e l'On.le Fusi, Presidente dell'Ordine, e l'Avvocato Guido Barbaro, Presidente della Commissione di scorporo, lo scrivente è stato accettato quale osservatore ai lavori della Commissione, per lo scorporo dell'Ospedale Mauriziano di Aosta. Dopo che la Commissione di scorporo decide, in seduta segreta, di accettare la presenza ai lavori del Medico regionale, questo è chiamato nella sala delle riunioni.
La Commissione è costituita dall'Avvocato Guido Barbaro, Presidente, dal Dr. Saporiti, dal Prof. Conso, dall'Ing. Guerrito, dal Dr. Livino, dal Vice Intendente di Finanza di Torino, prende in consegna dal Direttore generale dell'Ordine Mauriziano, Dr. Gai, il voluminoso carteggio comprendente tutti gli atti giuridico-amministrativi attinenti all'attività dell'Ordine Mauriziano nella Valle d'Aosta, ivi compresa la documentazione ospedaliera. L'esame del carteggio, protrattosi per alcune ore, porta a questa conclusione:
1°) l'immobile costituente oggi l'Ospedale, con le superfici verdi che lo circondano, comprese nel quadrilatero Viale Gran S. Bernardo, Circonvallazione Nord, Via Chaligne, Viale St. Martin de Corléans, passano al futuro Ente ospedaliero regionale Mauriziano;
2°) la farmacia dell'Ospedale Mauriziano, farmacia interna ed esterna, passa al futuro Ente ospedaliero regionale Mauriziano;
3°) tutti i beni mobili facenti parte del complesso ospedaliero passano al futuro Ente ospedaliero regionale Mauriziano;
4°) l'alpeggio di Torgnon passa al futuro Ente ospedaliero regionale Mauriziano;
5°) n. 2 alloggi al quarto piano del Palazzo Augusta Pretoria, sul lato Via Festaz, passano al futuro Ente ospedaliero regionale Mauriziano.
Rimangono di proprietà dell'Ordine Mauriziano, in quanto l'Ordine è stato in grado di dimostrarne la proprietà, gli alpeggi di Citrin e di Pra d'Arc, nonché due alloggi nel palazzo Augusta Pretoria di Aosta e n. 3 negozi siti al pianterreno dello stesso immobile.
Dopo aver discusso quanto attiene allo scorporo dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, il Medico Regionale lascia la Commissione che prosegue i lavori relativi allo scorporo degli Ospedali di Torino, di Valenza, di Lanza e di Luserna S. Giovanni.
In considerazione che, da parte dell'Ing. Guerrito, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Torino, dovranno essere presentati alla Commissione alcuni disegni attinenti ad alcune opere da eseguire presso l'Ospedale Mauriziano di Torino, in quanto si è convenuto che il Gran Magistero dell'Ordine continuerà a disporre presso il suddetto Ospedale di alcuni saloni ed archivi, già destinati ad amministrazioni di importanza storica nonché archivistica e che, di conseguenza, tale parte di immobile dovrà essere separata e resa indipendente da tutta la rimanente parte del complesso ospedaliero, la Commissione decide di aggiornare i propri lavori al 6 dicembre p.v. Per quella data, la Commissione di scorporo firmerà tutti i verbali di scorporo dell'Ospedale dell'Ordine Mauriziano e quindi anche dell'Ospedale di Aosta...
Dovrà costituire oggetto di particolare premura di questa Amministrazione Regionale provvedere al ritiro, presso il Ministero della Sanità, degli atti della Commissione di scorporo inerente all'Ospedale di Aosta, al fine di giungere all'emanazione del decreto dell'Ente ospedaliero regionale, a firma del Presidente della Giunta Regionale.
Si conferma che l'iter della pratica sta per concludersi e che è prevedibile la possibilità di emanare tale decreto entro la fine di dicembre dell'anno in corso".
L'Assessore MAPPELLI ritiene che, con la lettura dei soprariportati passi della relazione del Dr. Barbero, - il quale ha potuto partecipare alla riunione della Commissione di cui si tratta solo in veste di osservatore -, siano stati forniti sufficienti chiarimenti in merito al problema dell'individuazione e dell'inventario dei beni di proprietà dell'Ordine Mauriziano situati in Valle d'Aosta e che saranno trasferiti al futuro Ente ospedaliero.
Monsieur le Conseiller CAVERI demande encore pour quelle raison l'alpage de Torgnon sera transféré all'Ente Ospedaliero tandis que, au contraire, resteront de propriété de l'Ordre Mauricien les alpages de Citrin et de Pra d'Arc.
Il demande encore si les Archives historiques de l'Ordre Mauricien, qui contiennent plusieurs documents intéressants concernant l'histoire de la Vallée d'Aoste, passeront all'Ente Ospedaliero pour la partie valdôtaine, ou bien s'ils resteront de propriété de l'Ordre Mauricien.
L'Assessore MAPPELLI osserva che, dai passi della relazione del Dottor Barbero di cui ha dato testé lettura, risulta che gli alpeggi di Citrin e di Pra d'Arc, nonché due alloggi e tre negozi situati in Aosta, nel palazzo Augusta Pretoria, rimangono di proprietà dell'Ordine Mauriziano, in quanto l'Ordine stesso è stato in grado di dimostrarne la proprietà per i fini dell'Ordine.
Ribadisce, comunque, che è suo intendimento di prendere in esame tale questione, al fine di trovare in seguito una soluzione positiva al problema.
Monsieur le Conseiller CAVERI relève que, d'après la relation de Monsieur le Docteur Barbero, il résulte clairement que ce fut une erreur d'envoyer à Turin seulement un Médecin pour discuter de questions juridiques relatives aux biens de l'Hôpital Mauricien d'Aoste, quand l'Ordre Mauricien et les autres Institutions se sont faits représenter en cette réunion par des juristes de grandes qualités.
Il ajoute qu'on ne peut donc pas affirmer que l'Ordre Mauricien a pu prouver ses droits de propriété sur les biens cités tout à l'heure par M. Mappelli.
Il communique, à ce propos, qu'il présentera au plus tôt au Conseil une interpellation, ou bien une motion, sur cette question.
Il souligne encore que la relation faite par M. Mappelli sur le problème dont il s'agit, même si très longue, n'a pas été suffisamment claire, parce que dans cette relation on n'a pas mis en évidence les différences qui existent sur les droits de propriété de l'Ordre Mauricien sur l'Alpage de Torgnon et sur les Alpages de Citrin et de Pra d'Arc. Il fait enfin présent que la Junte n'a pas répondu à sa demande sur la question des Archives historiques de l'Ordre Mauricien pour la partie qui concerne la Vallée d'Aoste.
Monsieur le Président de la Junte, BORDON, reconnait que les observations faites par M. le Conseiller Caveri, au sujet du problème dont on discute, sont fondées.
Il répète, cependant, que l'Administration Régionale n'avait aucun droit de participer à la réunion de la Commission de "scorporo" des biens de l'Ordre Mauricien, au cours de laquelle on a examiné les biens relatifs à l'Hôpital d'Aoste, et que c'est seulement grâce à la courtoisie du Président de cette Commission qu'un représentant de l'Administration Régionale a pu participer comme observateur à cette réunion.
Il relève, toutefois, que cette Commission devra faire à l'Administration Régionale de la Vallée d'Aoste une communication officielle sur les résolutions prises au sujet des biens de l'Hôpital Mauricien d'Aoste qui seront transférés au nouvel organisme qui sera chargé de la gestion de l'Hôpital d'Aoste et que ce sera en ce moment-là que l'Administration Régionale devra intervenir, par des avocats ou des hommes de loi, pour essayer de résoudre en faveur de la Vallée d'Aoste ces problèmes d'ordre juridique liés au transfèrement au nouvel organisme hospitalier des Alpages de Citrin et de Pra d'Arc et des autres propriétés immobilières de l'Ordre Mauricien situées à Aoste.
Pour ce qui concerne les Archives historiques, il déclare de bien vouloir s'occuper de la question, même s'il prévoit qu'il y aura des difficultés pour résoudre ce problème.
Il conclut en observant que, si l'opposition est parfaitement en ligne quand elle fait des remarques à l'action de la Junte, elle devrait quand même avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en ce cas spécifique la Junte a fait tout son possible pour résoudre au plus vite ce problème, qui se trainait depuis de longs mois, et pour le résoudre en manière de ne rien compromettre au sujet du transfèrement des bien de l'Hôpital d'Aoste au nouvel organisme hospitalier qui sera bientôt constitué.
Monsieur le Conseiller FOSSON demande qu'on lui éclaircisse si la Commission prévue à l'article deux du projet de loi en examen pourra examiner les questions d'ordre juridique liées aux décisions prises par "La Commissione di scorporo" des biens de l'Ordre Mauricien de la Province de Turin, ou bien si elle ne pourra que prendre acte des décisions adoptées par cette dernière Commission à ce sujet.
Il observe que, en ce dernier cas, ce serait inutile de nommer aussi en Vallée d'Aoste une Commission pour l'individuation et l'inventaire des biens de l'Hôpital Mauricien d'Aoste qui devront être transférés à ce nouvel organisme hospitalier dont on parle.
Monsieur le Conseiller CAVERI observe que la réponse de M. le Président de la Junte Bordon, est très diplomatique, mais cependant pas très satisfaisante, parce qu'il reste le fait qu'on aurait dû envoyer à cette réunion de Turin, avec le Médecin régional, un fonctionnaire de la Région compétent en matière juridique, parce que, évidemment, dans la question des biens de l'Ordre Mauricien il y a des questions délicates de droit.
Il souligne encore qu'aucun membre de la Junte a su lui donner des explications sur les différences d'origines des droits de propriété des biens de l'Ordre Mauricien situés en Vallée d'Aoste.
Il pense, à ce propos, que l'Ordre Mauricien soit devenu propriétaire des Alpages de Citrin et de Pra d'Arc par une bulle du Pape Benoît XIV du 1738 qui assignait à cet Ordre les anciens biens de la Maison du Grand-Saint-Bernard, à condition d'instituer un Hôpital dans la Ville d'Aoste.
Il pense aussi que les droits de propriété de l'Ordre Mauricien sur l'Alpage de Torgnon soient d'une origine différente, parce qu'il se rappelle que, il y a à peu près 35 ans, le Magistrat Balistrier, Conseiller de la Cour d'Appel, s'était rendu à Torgnon pour essayer de régler des questions de "usi civici" entre l'Ordre Mauricien et la Commune de Torgnon.
Il souligne que ces questions de droit auraient dû être étudiées et expliquées au Conseil par le Président de la Junte et par M. l'Assesseur à la Santé et que, s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne sont pas informés de ces problèmes.
Il ajoute que, si l'on n'étudie pas ces problèmes et si l'on envoie à Turin un observateur non compétent en matière juridique, on ne peut pas penser de défendre validement les droits de la Vallée d'Aoste vis-à-vis de l'Ordre Mauricien en ce qui concerne l'individuation et l'inventaire des biens de l'Hôpital d'Aoste qui devront être transférés à ce nouvel organisme hospitalier, parce que l'Ordre Mauricien en cette circonstance a agi avec une autre sagesse et une autre habileté administrative en se faisant représenter dans la Commission de "scorporo" par des juristes de grande valeur.
Il déclare encore d'être toujours dans l'attente de recevoir des explications au sujet des Archives historiques et il espère que la Junte voudra bien informer le Conseil de ce problème au fur et à mesure de son développement, afin d'éviter des dommages pour le nouvel organisme hospitalier de la Vallée d'Aoste.
L'Assessore MAPPELLI fa presente che la Commissione prevista all'art. 2 del disegno di legge in esame avrà solo il compito di individuare ed inventariare i beni dell'Istituto di Assistenza Materna e Infantile di Aosta che dovranno essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero.
Aggiunge che, in base alle norme della legge Mariotti, si dovrebbe costituire un'analoga Commissione per ogni Ospedale da erigere in ente ospedaliero.
Fa presente che per il momento, in Valle d'Aosta non esistono altri Ospedali all'infuori dell'Ospedale Mauriziano di Aosta e dell'Istituto di Assistenza Materna e Infantile di Aosta.
Per quanto riguarda l'individuazione e l'inventario dei beni degli Ospedali appartenenti all'Ordine Mauriziano, fa presente che l'individuazione e l'inventario di tali beni sono di competenza della Commissione di scorporo costituita in Torino e che, pertanto, l'analoga Commissione di scorporo che sarà costituita in Aosta ai sensi del disegno di legge in discussione non avrà competenza ad esaminare e dirimere eventuali questioni giuridiche relative ai beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Il Presidente della Giunta, BORDON, riferendosi ai rilievi mossi dal Consigliere Caveri all'operato della Giunta in merito al problema di cui si tratta, dichiara di non stupirsi di tali rilievi, perché è compito dell'opposizione svolgere un'azione critica nei confronti del Governo in carica. Rileva però che, dal momento che l'Amministrazione Regionale non aveva alcun diritto di inviare dei propri rappresentanti alla riunione della Commissione di scorporo dei beni degli Ospedali dell'Ordine Mauriziano tenutasi il 22 c.m. a Torino e che un rappresentante della Regione ha potuto partecipare alla predetta riunione solo grazie alla cortesia del Presidente della Commissione stessa, i rilievi del Consigliere Caveri perdono molto della loro validità per ridursi ad un puro e semplice atto di opposizione consiliare.
Aggiunge che, d'altra parte, il rappresentante della Regione che in tale riunione aveva solo la veste di osservatore più o meno gradito, non aveva alcun potere di sollevare obiezioni anche di carattere giuridico sull'operato della citata Commissione in ordine alla individuazione e all'inventario dei beni dell'Ospedale Mauriziano di Aosta da trasferire al nuovo Ente ospedaliero valdostano.
Ribadisce che, dopo aver ricevuto, da parte della predetta Commissione, una comunicazione ufficiale delle decisioni adottate in ordine a tali beni, da parte della Giunta Regionale, oppure da parte del Consiglio, a seconda delle rispettive competenze, si potrà intervenire con rappresentanti particolarmente qualificati in materia giuridica per contestare nelle opportune sedi l'operato della Commissione stessa.
Conclude affermando che, tutto il lungo discorso portato avanti finora sulla questione in esame è privo di utilità, perché non è niente affatto vero che la Giunta abbia trascurato gli interessi della Valle d'Aosta in questo particolare settore perché essa è, anzi, intenzionata di intervenire con decisioni al momento opportuno per la salvaguardia di questi interessi.
Il Presidente, MONTESANO, rileva che il lungo discorso fatto dal Consigliere Caveri in ordine al problema del trasferimento all'Ente ospedaliero valdostano dei beni di proprietà dell'Ospedale Mauriziano di Aosta ha le precise caratteristiche di una critica generale al disegno di legge in discussione e che, pertanto, tale discorso avrebbe dovuto essere fatto in sede di discussione generale del disegno di legge stesso.
Osserva che il Consiglio sta in questo momento esaminando l'art. 3 del disegno di legge stesso, che non contempla alcuna norma concernente l'individuazione e l'inventario dei beni degli Ospedali esistenti in Valle d'Aosta.
Ritiene pertanto che la discussione sull'argomento debba considerarsi conclusa.
Il Consigliere CAVERI, pur ammettendo che l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta non avesse diritto di inviare rappresentanti alla riunione della Commissione di scorporo dei beni degli Ospedali dell'Ordine Mauriziano tenutasi a Torino, insiste nel ritenere che la Giunta abbia commesso un grave errore nell'inviare a tale riunione, come rappresentante della Regione, il Medico regionale, in luogo di un funzionario regionale esperto in discipline giuridiche, perché se il Dr. Barbero è un esperto nelle materie sanitarie, non può esserlo parimenti nelle materie giuridiche.
Richiama ancora l'attenzione del Consiglio sulla importanza del problema in discussione e invita la Giunta a studiare a fondo tale problema, facendo ricercare nei vari archivi quei documenti dai quali si può risalire all'origine dei diritti di proprietà dell'Ordine Mauriziano sui beni relativi all'Ospedale Mauriziano di Aosta.
Si dà atto che l'art. 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Artt. 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto) e senza discussione.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, con le modifiche ed aggiunte all'articolo 4 proposte dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chamonin e Crétier, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventisette;
Consiglieri votanti: ventisette;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: due.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli Enti Ospedalieri e l'assistenza ospedaliera:
Disegno di legge regionale n. 16
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N ... NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 N. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
A' sensi dell'articolo 67 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli Enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione per l'applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d'Aosta, in relazione all'art. 3 lettera l) dello Statuto Speciale valdostano e all'ordinamento amministrativo particolare della Valle d'Aosta.
Art. 2
Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è costituita una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di Aosta o da un giudice da lui delegato, che la presiede, dal Medico Regionale, dall'Intendente di Finanza di Aosta, dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Regionale e da due rappresentanti dell'Ente pubblico da cui dipende l'Ospedale, col compito di procedere alla individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti all'Ente Ospedaliero. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale.
Alla nomina della Commissione provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.
Art. 3
Nel termine di due mesi dall'emanazione del decreto indicato nel primo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, nomina un Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente ospedaliero, indica la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo il disposto dell'art. 9 della legge citata e ne promuove la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del Commissario.
Art. 4
Il Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta è nominato, ai fini dell'art.62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:
a) da tre Consiglieri Regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;
b) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;
c) da due rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere designati dalle Amministrazioni stesse;
d) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;
e) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative ed uno designato dall'Ordine dei Medici della Valle di Aosta;
f) dal Medico Regionale;
g) da un Ispettore medico dell'Ispettorato Regionale del Lavoro;
h) dall'Ingegnere Capo dell'Amministrazione Regionale;
i) da un rappresentante del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche, di Torino;
l) dal Dirigente dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;
m) da tre rappresentanti degli Enti mutualistici;
n) da un rappresentante della Casa di Cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di Cura stessa;
o) da un Architetto esperto in urbanistica, dipendente dell'Amministrazione Regionale, designato dalla Giunta Regionale;
p) da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la Programmazione Regionale, designato dalla Giunta Regionale;
q) da un Docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designato dalla Giunta Regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, lì
