Oggetto del Consiglio n. 260 del 19 dicembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 260/69 - Disegno di legge regionale concernente spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con legge regionale 21.7.1961 n. 6 è stata approvata l'istituzione dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), con sede in Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.

La spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale è stata già aumentata, in base alle accertate necessità, dalle iniziali lire 2.000.000 a lire 23.000.000 con leggi regionali 29.7.1967 n. 20 e 27.12.1967 n. 40.

In seguito al notevole aumento del numero dei donatori di sangue, dell'attività dell'Emoteca e delle spese generali, si rende necessario aumentare la spesa annua complessiva per il funzionamento dell'Emoteca, con corrispondente aumento delle entrate dell'Emoteca stessa.

Nel bilancio di previsione per l'anno 1969 la spesa annua di lire 23.000.000 è ripartita per lire 14.000.000 al capitolo di spesa 694 e per lire 9.000.000 al capitolo di spesa 708.

In base alle accertate necessità, occorre aumentare da lire 14.000.000 a lire 15.500.000 lo stanziamento del capitolo 694 e da lire 9.000.000 a lire 10.500.000 lo stanziamento del capitolo 708.

Occorre, inoltre, prevedere la possibilità di un'eventuale diversa ripartizione di spese tra i precitati due capitoli di spesa in sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1970 e per i successivi anni, nonché in sede di provvedimenti legislativi di variazione del bilancio.

La copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 3.000.000 sono assicurati con la maggiore entrata annua di lire 2.500.000 accertata sul capitolo 28 della parte Entrata del bilancio, riguardante i proventi derivanti alla Regione dalla gestione dell'Emoteca, e con la apposita variazione di bilancio approvata con legge regionale 27.8.1969 n. 9.

È stato all'uopo predisposto e si sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge regionale, in merito al quale la Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole.

(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento legislativo).

L'Assessore MAPPELLI fa presente che la maggiore spesa annua di lire 3.000.000 deriva per lire 1.500.000 dai recenti miglioramenti economici concessi a tutto il personale della Regione e, quindi, anche al personale dell'Emoteca e per altre lire 1.500.000 dall'aumento dell'attività dell'Emoteca stessa, che nel 1968 ha registrato un movimento di 2.060 flaconi di sangue raccolti contro i 1.064 dell'anno 1965.

Aggiunge che il maggior numero di flaconi di sangue raccolti ha comportato una maggiore spesa nei confronti dell'AVIS, non completamente controbilanciata dalla maggiore entrata introitata per la cessione dei flaconi stessi.

Fa presente che con legge regionale 27 agosto 1969 lo stanziamento del capitolo di spesa 694 è già stato aumentato di lire 500.000, per cui si rende necessario modificare come segue la formulazione dell'articolo 2 della proposta di disegno di legge originario, che non poteva tenere conto della predetta variazione di bilancio:

"Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 3.000.000 per l'anno 1969 (che si riduce a lire 2.500.000 a seguito dell'aumento di lire 500.000 già apportato allo stanziamento del capitolo di spesa 694 con la legge regionale 27.8.1969 n. 9) sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969:

Variazione in aumento alla parte ENTRATA:

Lo stanziamento annuo del capitolo 28 (Provento gestione dell'Emoteca Regionale - Centro Trasfusionale) è aumentato di lire 2.500.000.

Variazione alla parte SPESA:

Lo stanziamento annuo del capitolo 694 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Emoteca) è aumentato da lire 14.500.000 a complessive lire 15.500.000.

Lo stanziamento annuo del capitolo 708 (Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Emoteca Regionale - Centro Trasfusionale) è aumentato da lire 9.000.000 a lire 10.500.000."

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 -

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Articolo 2 -

Si dà atto che l'articolo 2, indicato nel testo modificato come da emendamento proposto dall'Assessore Mappelli, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Articolo 3 -

Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: venticinque;

Consiglieri votanti: venticinque;

Voti favorevoli: ventuno;

Voti contrari: quattro.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6:

Disegno di legge regionale n. 23

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ...: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1961 N. 6.

Il Consiglio Regionale ha approvato nell'adunanza del 19 dicembre 1969;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21.7.1961 n. 6, sono approvate in complessive lire 26.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1969 e graveranno per lire 15.500.000 sul capitolo 694 e per lire 10.500.000 sul capitolo 708 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari.

Art. 2

Per il finanziamento della maggiore spesa annua di lire 3.000.000 per l'anno 1969 (che si riduce a lire 2.500.000 a seguito dell'aumento di lire 500.000 già apportato allo stanziamento del capitolo di spesa 694 con la legge regionale 27.8.1969 n. 9) sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969:

Variazione in aumento alla parte ENTRATA:

Lo stanziamento annuo del capitolo 28 (Provento gestione dell'Emoteca Regionale - Centro Trasfusionale) è aumentato di lire 2.500.000.

Variazione alla parte SPESA:

Lo stanziamento annuo del capitolo 694 (Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Emoteca) è aumentato da lire 14.500.000 a complessive lire 15.500.000.

Lo stanziamento annuo del capitolo 708 (Spese per la gestione, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Emoteca Regionale - Centro Trasfusionale) è aumentato da lire 9.000.000 a lire 10.500.000.

Art. 3

In sede di approvazione dei bilanci annui di previsione della Regione per gli anni 1970 e seguenti o in sede di approvazione di provvedimenti di variazione agli stanziamenti dei bilanci stessi, la spesa annua di lire 26.000.000, prevista ed autorizzata per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), sarà ripartita fra i due capitoli di spesa sopracitati del bilancio, in base alle accertate necessità dei servizi e della gestione dell'Emoteca stessa.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì