Oggetto del Consiglio n. 259 del 19 dicembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 259/69 - Disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale riguardante modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Il Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale Malattia Coltivatori Diretti ha inoltrato all'Amministrazione Regionale richiesta tendente ad ottenere l'aumento del contributo capitario per l'integrazione dell'assistenza medica ed ostetrica generica, in considerazione del fatto che le tariffe applicate dai Medici Condotti hanno subito un aumento medio dell'80% e che, di conseguenza, non tutte le Casse Mutue Comunali hanno la possibilità di chiudere il proprio bilancio in pareggio.
L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 16 prevede l'assunzione a carico del bilancio della Regione, sino ad un importo unitario massimo di lire mille pro-capite, delle spese per l'eventuale maggior costo dell'assistenza medica e dell'assistenza ostetrica generica previste nell'articolo 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo delle Casse Mutue Coltivatori Diretti per il precedente esercizio finanziario approvato dal Consiglio Direttivo delle Casse Mutue Comunali stesse ed in relazione alle necessità di finanziare la copertura delle spese per le eventuali prestazioni di assistenza integrativa prevista dall'articolo 4 della legge statale suddetta e deliberata dai Consigli Direttivi delle Casse Mutue Comunali stesse.
La misura di tale contributo (L. 1.000 pro-capite) si è dimostrata insufficiente, in quanto le Casse Mutue Comunali dispongono, nella quasi totalità dei casi, il ricovero ospedaliero anche per i parti eutocici.
L'accoglimento della sopramenzionata richiesta del predetto Consiglio Direttivo della Cassa Mutua Regionale apporterebbe innegabili benefici per gli assistiti e specialmente per i mutuati residenti in località montane, lontane dal capoluogo della Regione e di difficile accesso, specie nella stagione invernale.
Non è il caso di rammentare che i coltivatori diretti valdostani sono poveri, che il loro lavoro, duro e senza limiti di orario, non apporta che scarsi redditi all'economia familiare e che, pertanto, è necessario assicurare loro un servizio di primaria necessità ed importanza qual è quello dell'assistenza in caso di malattia.
Si ritiene, quindi, necessario aumentare la quota annua integrativa regionale pro-capite di cui sopra sino ad un importo massimo unitario di lire 1.500.
La maggiore spesa annua di lire 6 milioni derivante a carico del bilancio regionale dall'aumento della quota capitaria può essere finanziato per l'anno 1969 sul capitolo 746 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno, previo già previsto corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo dallo stanziamento del capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Per i successivi anni la maggiore spesa graverà sul capitolo dei bilanci preventivi corrispondenti al citato capitolo 746 del bilancio per l'anno 1969; la copertura della maggiore spesa annua di cui si tratta risulta assicurata anche per i successivi anni finanziari in relazione alla modificazione di bilancio di cui sopra.
La Giunta propone, quindi, che il Consiglio Regionale
approvi
l'allegato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento legislativo).
L'Assessore MAPPELLI dichiara quanto segue:
"La legge statale 22 novembre 1954 n. 1136, che ha stabilito l'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, prevede, quale organo di gestione dei servizi, una Cassa Mutua Provinciale - nel caso della Valle d'Aosta, Regionale - e Casse Mutue Comunali.
Alla Cassa Mutua Regionale è demandata, in particolare, l'assistenza ospedaliera e specialistica.
I relativi contributi assistenziali fanno carico allo Stato - contributo capitario annuo di lire 3.000 - e al titolare dell'azienda - contributo annuo medio lire 4.000 - mentre alle Casse Mutue Comunali, alle quali i coltivatori diretti e familiari a carico versano un contributo annuo capitario di lire 750, competono le spese per l'assistenza medica ed ostetrica generiche.
La misura del contributo annuo capitario di lire 750 dal 1954 ad oggi, in Valle d'Aosta, non è mai stato aumentato, per non gravare ulteriormente gli assistiti con una tassazione troppo pesante, stante anche le particolari situazioni di disagio in cui, operano i coltivatori diretti valdostani, nella maggior parte residenti in Comuni montani.
Però dall'ormai lontano 1954 ad oggi - e questo soprattutto negli ultimi anni le tariffe per le prestazioni mediche generiche hanno subito un notevole aumento.
Basta pensare, ad esempio, che il costo di una visita ambulatoriale è passato da lire 500 a lire 2.000. Bisogna inoltre tenere presente, per quanto attiene ai ricoveri per parti eutocici, che sono a carico delle Mutue Comunali, i notevoli aumenti delle rette ospedaliere sia dell'Ospedale Mauriziano di Aosta sia dell'Istituto Materno.
In base alle considerazioni suesposte, è ovvio che la maggior parte delle Casse Mutue Comunali sono attualmente impossibilitate a far fronte alle spese sostenute per i loro assistiti, in quanto le entrate, rappresentate unicamente da un contributo capitarlo di lire 750 a carico dei singoli assistiti e di un contributo capitarlo integrativo regionale di lire 1.000 non sono sufficienti a coprire il maggior costo delle prestazioni.
É importante fare notare che il contributo integrativo regionale, il cui importo si propone oggi di aumentare da lire 1.000 a lire 1.500 pro-capite, tende a coprire l'eventuale disavanzo di gestione delle Casse Mutue Comunali, il che significa che per alcune Casse Mutue Comunali il contributo potrà anche essere inferiore alle 1.500 lire annue e che ad alcuni rarissimi casi di Casse Mutue Comunali con bilancio in pareggio o addirittura con bilancio in attivo tale contributo non verrà devoluto.
La determinazione del contributo regionale sarà stabilita in base ai conti consuntivi e preventivi delle singole Casse Mutue Comunali trasmessi all'Amministrazione Regionale.
Propongo, pertanto, al Consiglio di approvare il disegno di legge in discussione, che prevede appunto l'aumento del contributo integrativo regionale a favore delle Casse Mutue Comunali per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti da annue lire 1.000 ad annue lire 1.500, allo scopo di consentire il pareggio del bilancio per tutte le Casse Mutue Comunali della Valle d'Aosta".
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 e 3
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventiquattro;
Consiglieri votanti: ventiquattro;
Voti favorevoli: ventuno;
Voti contrari: tre.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale riguardante modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954 n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti:
Disegno di legge regionale n. 22
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 16, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1954 N. 1136, SULL'ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI COLTIVATORI DIRETTI.
Il Consiglio Regionale ha approvato nell'adunanza del 19 dicembre 1969; Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo integrativo regionale nelle spese per l'eventuale maggior costo dell'assistenza medica e dell'assistenza ostetrica generica - di cui alle lettere a) e d) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954 n. 1136 - previsto a favore dei coltivatori diretti dall'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 16, è aumentato da un importo unitario massimo di lire mille a un importo unitario massimo di lire millecinquecento, a decorrere dal 1 gennaio 1969.
Art. 2
La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'articolo i della presente legge - prevista in lire seimilioni - sarà imputata al capitolo 746 ("Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire novantamilioni a lire novantaseimilioni.
É approvato per l'anno 1969 l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 ("Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie e assistenziali a favore dei coltivatori diretti") del bilancio di previsione della Regione da lire novantamilioni a lire novantaseimilioni mediante prelievo della somma di lire seimilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)").
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
