Oggetto del Consiglio n. 258 del 19 dicembre 1969 - Verbale

OGGETTO N. 258/69 - Disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 e 20 dicembre 1969:

Con legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31 sono state approvate norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

A' sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale, la Regione ha finora corrisposto alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani - a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 23 - lettera c) - della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - una quota annua integrativa pro-capite, sino ad un importo unitario massimo di lire 2.000, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiari a carico, assistibili gratuitamente a' sensi della legge statale 25 febbraio 1963 n. 260.

La Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani della Valle d'Aosta, a nome dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e di tutti gli artigiani, ha inoltrato all'Amministrazione Regionale istanza intesa ad ottenere l'aumento della quota capitaria prevista dall'articolo 3 della legge regionale sopracitata, in relazione alle riscontrate difficoltà di finanziare le spese per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui si tratta.

Il ricorso sempre maggiore dell'assistenza, l'aumento costante ed inarrestabile dei costi, in particolare delle rette ospedaliere, l'incidenza delle classi anziane - bisognose di maggiori cure e assistenza gratuita ai pensionati artigiani, che comporta un allargamento dell'assistenza ospedaliera - creano difficoltà crescenti per il bilancio della Cassa Mutua.

In particolare, occorre tenere presente che la categoria degli artigiani è costituita in gran parte da piccole aziende a carattere prevalentemente familiare e che un oneroso contributo integrativo incide sensibilmente sul bilancio economico del nucleo familiare.

Si ritiene, quindi, necessario accogliere favorevolmente la richiesta avanzata dalla Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani mediante l'aumento del contributo integrativo regionale, previsto dall'articolo 3 della legge regionale, da un importo unitario di lire 2.000 sino ad un importo unitario massimo di lire 2.500.

La maggiore spesa annua di lire tremilioni, derivante a carico del bilancio regionale, può essere finanziata per l'anno 1969 sul capitolo 747 della Parte Spesa dei bilanci dì previsione della Regione per il corrente anno, previo corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo dallo stanziamento del capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Per i successivi anni la maggiore spesa graverà sul capitolo dei bilanci preventivi corrispondenti al citato capitolo 747 del bilancio per l'anno 1969; la copertura della maggiore spesa annua di cui si tratta è assicurata anche per i successivi anni finanziari, come risulta dal provvedimento di variazione del bilancio di cui sopra per l'anno 1969.

La Giunta propone, quindi, che il Consiglio Regionale

approvi

l'allegato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, concernente norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento legislativo).

L'Assessore MAPPELLI illustra brevemente il disegno di legge, precisando che alla data 30 novembre del corrente anno gli artigiani iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ammontavano a 6.593 unità, di cui 2.576 titolari di imprese e 4.017 collaboratori o familiari a carico.

Osserva che negli ultimi anni l'aumento delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria in questione è stato dell'ordine del 3-4% l'anno, mentre notevole è stato invece l'incremento degli aventi diritto all'assistenza gratuita, cioè degli artigiani pensionati, quali sono esenti dal versamento dei contributi assicurativi.

Aggiunge che nell'ultimo triennio la Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani della Valle d'Aosta ha registrato un continuo aumento delle spese per la gestione della Cassa stessa, essenzialmente per due cause e, cioè, per l'aumento del numero degli assistiti e per l'aumento dei costi delle prestazioni.

Rileva che questo ultimo fattore è certamente il più determinante delle attuali difficoltà finanziarie della precitata Cassa Mutua, perché il costo dell'assistenza ospedaliera ha registrato dei notevoli aumenti nel triennio in questione.

Fornisce quindi alcuni dati relativi ai costi delle rette di ricovero nei vari Ospedali di Aosta e nell'Ospedale di Ivrea, nonché all'incidenza sul costo globale del costo delle singole assistenze specialistiche e ai contributi posti a carico degli assistiti.

Aggiunge che la Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani della Valle d'Aosta, allo scopo di agevolare gli assistiti della bassa Valle, ha istituito un Ufficio amministrativo e sanitario decentrato nel Comune di Verrès, al quale sono preposti un Medico fiduciario e un funzionario amministrativo.

Fa presente che la mutata situazione in questo settore assistenziale della Valle d'Aosta rende necessario aumentare l'importo del contributo integrativo regionale pro-capite a favore della Cassa Mutua Malattia per gli Artigiani da lire 2.000 fino ad un massimo di lire 2.500, in modo da consentire il pareggio del bilancio della Cassa Mutua stessa.

Il Consigliere FOSSON chiede che gli sia precisato l'importo del contributo pro-capite previsto dalla vigente legislazione statale in materia a favore degli artigiani iscritti alla Cassa Mutua Provinciale, nonché l'importo del contributo commisurato al reddito dell'Impresa artigiana.

L'Assessore MAPPELLI precisa che la vigente legislazione statale prevede a favore degli artigiani iscritti alle Casse Mutue un solo contributo pro-capite nella misura di lire 3.000 per ogni assistito.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2 e 3

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: ventisei;

Consiglieri votanti: ventisei;

Voti favorevoli: ventitré,

Voti contrari: tre.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani:

Disegno di legge regionale n. 21

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1967 N. 31, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533, PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Il Consiglio Regionale ha approvato nell'adunanza del 19 dicembre 1969; Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 23 - lettera e) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - prevista dall'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31 a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25.2.1963 n. 260 - è aumentata da un importo unitario massimo di lire duemila a un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento pro-capite, a decorrere dal 1 gennaio 1969.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, prevista in lire tremilioni, sarà imputata al capitolo 747 ("Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1969 e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire dodicimilioni a lire quindicimilioni.

Per l'anno finanziario 1969, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 ("Spese per integrazione assistenza malattia agli Artigiani") del bilancio di previsione della Regione da lire dodicimilioni a lire quindicimilioni mediante prelievo della somma di lire tremilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E").

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li