Oggetto del Consiglio n. 257 del 19 dicembre 1969 - Verbale
OGGETTO N. 257/69 - Disegno di legge regionale concernente modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959 n. 5, 14 maggio 1964 n. 3 e 30 agosto 1967 n. 26, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959 n. 5, 14 maggio 1964 n. 3 e 30 agosto 1967 n. 26, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 dicembre 1969:
"Con Decreto ministeriale 26 novembre 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1969, le rendite per inabilità permanente per i malati di silicosi e di asbestosi sono state rivalutate con decorrenza dal 1^ luglio 1968.
I limiti salariali sono stati, col citato Decreto, rivalutati nelle seguenti misure: massimale L. 1.265.000; minimale L. 680.000.
La retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione delle rendite è quella percepita dal lavoratore, sia in denaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti alla manifestazione della malattia professionale verificatasi durante il periodo nel quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni silicotigene. Qualora, però, la manifestazione si verifichi (e ciò accade per la totalità dei casi assistiti dalla Regione) dopo l'abbandono delle lavorazioni silicotigene, viene presa a base la retribuzione percepita - sia in denaro, sia in natura, alla data della manifestazione - dai lavoratori occupati nella medesima località o nella medesima lavorazione cui erano addetti i lavoratori alla data di abbandono delle lavorazioni stesse.
La liquidazione delle rendite gestite dalla Regione sulla base delle citate disposizioni è, nella maggioranza dei casi, molto aleatoria, se non quasi impossibile.
Infatti, in applicazione del D P.R. 30.6.1965 n. 1124, sono rimasti di competenza della Regione solo i casi in cui l'attività lavorativa in presenza di rischio silicotigeno venne svolta all'estero o durante la prigionia, oppure anteriormente al 2.1.1934 (data di entrata in vigore della legge statale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) presso Ditte italiane che attualmente non esistono più.
Pertanto, con il nuovo disegno di legge, ora sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale, si stabilisce di riliquidare le rendite di competenza regionale sulla base del nuovo massimale di lire 1.265.000, senza tener conto della qualifica e della retribuzione annua percepita dall'assistito alla data di abbandono del lavoro e con l'utilizzazione dei coefficienti di cui alla tabella n. 7 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
I silicotici assistiti dalla Regione alla data del 31 gennaio 1969 sono in numero di 41; sono in corso di istruttoria e di accertamento n. 19 domande di assistenza.
La maggiore spesa che deriverà a carico della Regione dall'applicazione della proposta nuova legge regionale è prevista in circa lire 2.500.000 annue, spesa che può essere finanziata sull'attuale apposito stanziamento di bilancio del capitolo 744 per il periodo dal 1 gennaio 1969 in poi e su apposito fondo residuato per il periodo dall'1.7.1968 al 31 dicembre 1968.
La Giunta propone che il Consiglio Regionale
approvi
l'allegato disegno di legge regionale recante "Modifiche alle leggi regionali 12.11.1959 n. 5, 14.5.1964 n. 3 e 30.8.1967 n. 26, recanti norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
(Segue disegno di legge regionale riportato in calce al provvedimento legislativo)."
L'Assessore MAPPELLI illustra brevemente il disegno di legge, precisando che si propone di riliquidare le rendite per silicosi ed asbestosi di competenza regionale sulla base del nuovo massimale di L. 1.265.000 previsto dal decreto ministeriale 26 novembre 1968.
Aggiunge che i silicotici assistiti dalla Regione alla data odierna sono 43, contro i 41 alla data 31.1.1969 e che le domande di accertamento sono 18 contro le 19 di cui alla sopracitata data.
Osserva che, dopo il passaggio a carico dell'INAIL, in base alle recenti disposizioni statali in materia, dell'assistenza ai silicotici in genere, detto problema assistenziale riveste per la Regione un'importanza ormai marginale perché interessa ormai quel modesto numero di assistiti che, per ragioni particolari, non possono rientrare nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in discussione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla votazione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1 - 2 - 3 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Lustrissy e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: venticinque;
Consiglieri votanti: venticinque;
Voti favorevoli: ventidue;
Voti contrari: tre.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, concernente modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959 n. 5, 14 maggio 1964 n. 3 e 30 agosto 1967 n. 26, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi:
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. ...: MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3 E 30 AGOSTO 1967 N. 26, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.
Il Consiglio Regionale ha approvato nell'adunanza del 19 dicembre 1969; Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'importo della rendita dovuta - ai sensi dell'art.3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3 e 30 agosto 1967 n. 26 - ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal r luglio 1968, in base alla retribuzione massimale rivalutata in lire 1.265.000 annue.
Art. 2
La maggiore spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge per il periodo dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968 - prevista in lire 1.250.000, sarà imputata al Residuo passivo "Spese per l'assistenza ai silicotici" (Fondo di lire 13.000.000 impegnato con deliberazione della Giunta Regionale n.5410 del 31 dicembre 1968).
La maggiore spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1 gennaio 1969, prevista in annue lire 2.500.000, sarà imputata al Capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969, che già presenta la necessaria disponibilità di fondi, nonché al corrispondente istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1970 e per i successivi anni.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art.31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
