Oggetto del Consiglio n. 121 del 4 ottobre 1957 - Verbale

OGGETTO N. 121/57 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE MODIFICHE AD ALCUNI POSTI DELLE TABELLE ALLEGATE B) E C) AL VIGENTE REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE E PER I SERVIZI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante modifiche ad alcuni posti vacanti delle tabelle allegate B) e C) del vigente regolamento organico per il personale e per i servizi della Amministrazione regionale, disegno di legge trasmesso in copia, con apposita relazione, ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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In sede di pratica applicazione delle norme transitorie del vigente regolamento organico per il personale ed i servizi della Regione, concernenti la sistemazione e l'inquadramento straordinari del personale, si è rilevata la necessità di provvedere alla modificazione di alcuni posti di pianta previsti dalle tabelle allegate al regolamento stesso.

In particolare si fa presente la necessità di approvare la modificazione di alcuni posti di Segretario presso gli Assessorati della Pubblica Istruzione e dell'Industria e Commercio, posti da modificare in altrettanti posti di Impiegati, di pari gruppo e grado.

Il vigente Regolamento organico prescrive il possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di Segretario comunale per la nomina a posti di Segretario ed il possesso del solo diploma di Scuola media superiore per la nomina a posti di Impiegati.

La variazione dei posti di cui sopra è giustificata dalla considerazione che non è indispensabile il possesso del diploma di Segretario comunale per tutti i posti di Gruppo B - categoria amministrativa - presso i predetti due Assessorati.

Si propone, quindi, che il Consiglio approvi il disegno di legge regionale già trasmesso quale allegato all'oggetto n. 6 all'ordine del giorno della adunanza e da completarsi all'articolo 1 con l'inserimento del seguente prospetto di variazioni di posti alle sopra menzionate tabelle organiche B) e C):

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.

Legge regionale 1957, n. : Variazioni ai posti e agli assegni di organico previsti dalle piante organiche - tabelle allegate B) e C) al vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni ai posti previsti dalle piante organiche - tabelle allegate B) e C) - al Regolamento recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

VARIAZIONE ALLA TABELLA B)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di Segretario di 1a classe (Gruppo B - grado 6°) è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di Segretario di 2a classe (Gruppo B - grado 7°) è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B - grado 7° è modificato, dal 1-7-1952, in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B - grado 7° - è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il posto di Segretario di 1a classe di Gruppo B, grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

VARIAZIONI ALLA TABELLA C)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di Segretario di 1a classe (Gruppo B - grado 6°) è modificato in un posto di Impiegato di1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di Segretario di 2a classe (Gruppo B - grado 7°) è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di Segretario di 2a classe, Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il costo di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di Segretario di 2a classe, di Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di Segretario di 2a classe, di Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA

Il posto di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

Art. 2

Lo stipendio annuo tabellare iniziale attribuito al posto di Direttore sanitario - primario ostetrico dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, in aggiunta alle compartecipazioni e ai diritti vari previsti dalle leggi e dai regolamenti speciali, è stabilito nelle seguenti misure, con le decorrenze sottoindicate, a modifica di guanto previsto dalla tabella B) del Regolamento organico approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

- a decorrere dal 1° luglio 1948 - L. 239.000

- a decorrere dal 1° luglio 1951 - L. 282.000

- a decorrere dal 1° gennaio 1952 e fino al 30 giugno 1955 - L. 294.000

Art. 3

Le spese derivanti alla Regione dall'applicazione del precedente articolo 1 saranno finanziate sul capitolo 6 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità: "Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale" e sui corrispondenti capitoli da iscrivere nei bilanci dei successivi esercizi finanziari.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Il Presidente della Giunta, BONDAZ, rileva che il disegno di legge in esame concerne due questioni, di cui la prima riguarda modificazioni da apportare ad alcuni posti delle tabelle allegate B) e C) al vigente regolamento organico per il personale e per i servizi regionali.

Comunica che la Giunta, in sede di esame delle proposte di inquadramento straordinario del personale regionale, ha constatato che per determinati posti di Segretario, presso gli Assessorati della Pubblica Istruzione e dell'Industria e Commercio, non era necessario, in relazione alle specifiche mansioni di tali posti, richiedere il diploma di Segretario comunale.

Riferisce che la Giunta ha, quindi, ritenuto opportuno di proporre al Consiglio di modificare per detti posti la denominazione di "Segretario" in quella di "Impiegato", in modo che per la nomina ai posti stessi non sia prescritto il diploma di Segretario comunale.

Rileva che si darà, così, la possibilità a coloro che hanno svolto sino ad oggi le mansioni relative a tali posti di essere inquadrati ai posti stessi anche senza il possesso del diploma di Segretario comunale.

Rileva, inoltre, che sono pochi i giovani valdostani muniti del diploma di Segretario comunale e che, con la proposta modifica, ai futuri concorsi pubblici per la nomina a tali posti, potranno partecipare gli elementi locali sprovvisti del diploma di Segretario comunale.

Aggiunge che sulle modificazioni in questione ha già dato il suo parere favorevole la Commissione paritetica prevista dall'articolo 110 del vigente regolamento organico regionale.

Rileva che la seconda questione riguarda, invece, la modifica dello stipendio annuo tabellare iniziale del Direttore Sanitario Primario dell' Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, stipendio già determinato tenendo conto delle compartecipazioni a proventi vari spettanti al Direttore Sanitario.

Precisa che detto stipendio, secondo le ultime proposte della Giunta, verrebbe stabilito, a modifica di quanto previsto dalla tabella allegato B) del vigente regolamento organico approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3, nelle seguenti misure:

- L. 239.000, a decorrere dal 1° luglio 1948;

- L. 282.000, a decorrere dal 1° luglio 1951;

- L. 294.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952 e fino al 30 giugno 1955.

Informa che tale stipendio annuo tabellare iniziale non è da modificare per il periodo dal 1°-7-1955 in poi, perché già è stato bandito il concorso per il posto di Direttore Sanitario Primario Ostetrico dell'Istituto predetto, sulla base dello stipendio di Lire 1 milione 200.000 (parzialmente conglobato) previsto dalla tabella allegato C) al citato regolamento organico a decorrere dal 1°-7-1955.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, BONDAZ;

vedute le piante organiche - tabelle allegate B) e C) - al regolamento organico recante norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28-7-1956, n. 3, ed a parziale modificazione delle predette piante organiche;

veduti gli articoli 2, lettera a), 4 e 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentadue); scrutatori i Consiglieri Signori Diémoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo;

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2, lettera a), e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la emanazione della seguente legge regionale, recante modificazioni ad alcuni posti vacanti delle tabelle allegati B) e C) al vigente regolamento organico per il personale e per i servizi della Amministrazione regionale:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 5

APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ADUNANZA DEL 4 OTTOBRE 1957

Legge regionale 1957, n. : Variazioni ai posti e agli assegni di organico previsti dalle piante organiche - tabelle allegate B) e C) al vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sono approvate le seguenti variazioni ai posti previsti dalle piante organiche - tabelle allegate B) e C) - al Regolamento recante norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

VARIAZIONE ALLA TABELLA B)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di Segretario di 1a classe (Gruppo B - grado 6°) è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di Segretario di 2a classe (Gruppo B - grado 7°) è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B - grado 7° è modificato, dal 1-7-1952, in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B - grado 7° - è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il posto di Segretario di 1a classe di Gruppo B, grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA

Il posto di Segretario di 2a classe di Gruppo B, grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

VARIAZIONI ALLA TABELLA C)

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO ASSESSORATO

Il posto di Segretario di 1a classe (Gruppo B - grado 6°) è modificato in un posto di Impiegato di1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Il posto di Segretario di 2a classe (Gruppo B - grado 7°) è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

SERVIZI CAMERALI

Il posto di Segretario di 2a classe, Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO REGISTRO DITTE

Il posto di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTO

Il costo di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di 1a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO AUTOVEICOLI

Il posto di Segretario di 2a classe, di Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

UFFICIO LAVORO E ARTIGIANATO

Il posto di Segretario di 2a classe, di Gruppo B - grado 7°, è modificato in un posto di Impiegato di 2a classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

SERVIZI ZONA FRANCA

Il posto di Segretario di 1a classe, di Gruppo B - grado 6°, è modificato in un posto di Impiegato di la classe, di pari gruppo e grado, con assegni tabellari invariati.

Art. 2

Lo stipendio annuo tabellare iniziale attribuito al posto di Direttore sanitario - primario ostetrico dell'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, in aggiunta alle compartecipazioni e ai diritti vari previsti dalle leggi e dai regolamenti speciali, è stabilito nelle seguenti misure, con le decorrenze sottoindicate, a modifica di guanto previsto dalla tabella B) del Regolamento organico approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

- a decorrere dal 1° luglio 1948 - L. 239.000

- a decorrere dal 1° luglio 1951 - L. 282.000

- a decorrere dal 1° gennaio 1952 e fino al 30 giugno 1955 - L. 294.000

Art. 3

Le spese derivanti alla Regione dall'applicazione del precedente articolo 1 saranno finanziate sul capitolo 6 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che offre la necessaria disponibilità: "Stipendi, indennità, assegni e compensi e trattamento di quiescenza e di licenziamento al personale dell'Amministrazione regionale" e sui corrispondenti capitoli da iscrivere nei bilanci dei successivi esercizi finanziari.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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