Oggetto del Consiglio n. 122 del 4 ottobre 1957 - Verbale

OGGETTO N. 122/57 - ESTENSIONE AL PERSONALE REGIONALE DELLE NORME TRANSITORIE CONCERNENTI L'ESODO VOLONTARIO DEI DIPENDENTI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, APPROVATO CON LEGGI 27-2-1955, N. 53, 19 OTTOBRE 1956, N. 1225, E 11-4-1957, N. 258 - DELEGA ALLA GIUNTA.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, concernente la proposta di estensione al personale regionale delle norme transitorie concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, approvato con leggi 27-2-1955, n. 53, 19 ottobre 1956, n. 1225, e 11-4-1957, n. 258:

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Con deliberazione della Giunta regionale n. 1834, in data 2 settembre 1955, ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 156, in data 7 ottobre 1955, si approvava l'estensione a favore del personale regionale delle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 27-2-1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, restando, comunque, salva la facoltà, prevista dall'articolo 6 della legge, da parte dell'Amministrazione, di ritardare l'accoglimento o di non accogliere le domande di collocamento a riposo per motivi di servizio o in caso di procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Entro il prescritto termine di mesi sei dall'approvazione, da parte della Commissione di Coordinamento, della deliberazione di Giunta n. 1834, in data 2-9-1955, - vistata con n. 1961 di prot., in data 3-10-1955 -, furono presentate domande di ammissione a fruire dei benefici previsti dall'esodo volontario da parte di undici dipendenti regionali (Vallet Francesco - Gagnor Alda - Peretto Bruno Laura - Bertaz Innocenzo - Petitjacques Laura - Bernin Venanzio - Girelli Eugenia - Cerise Adolfina - Mistrangioli Bianca - Sacchetti Marisa e Bertone Rita).

Per guanto riguarda la adozione, da parte delle Amministrazioni degli Enti locali, dei successivi provvedimenti in merito alle domande di collocamento a riposo, il Ministero del Tesoro, ravvisando la necessità di completare e adeguare le norme sull'esodo agli ordinamenti delle Casse di Previdenza per il personale degli Enti locali, raccomandò di soprassedere alla applicazione della citata legge n. 53, invitando in pari tempo le Giunte Provinciali Amministrative ad astenersi dall'esaminare le deliberazioni degli Enti che avessero già approvato l'estensione ai propri dipendenti delle norme in questione.

Con successiva legge 19 ottobre 1956, numero 1225, furono approvate norme integrative e di modifica alla legge 27 febbraio 1955, n, 53, sull'esodo volontario nei riguardi del personale degli Enti locali, iscritto agli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, al fine di rendere possibile la pratica applicazione delle norme stesse nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai Sanitari e alla Cassa per le pensioni agli Insegnanti di Asilo delle Scuole elementari parificate. Senonché non furono precisati i nuovi termini per la estensione dell'esodo, per la presentazione delle domande e per i provvedimenti di accoglimento da parte degli Enti locali.

Pertanto, con successiva legge 11 aprile 1957, n. 258, entrata in vigore il 18 maggio 1957, sono stati riaperti i termini relativi alla attuazione delle norme sull'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali, termini che sono così stabiliti:

a)- per la adozione della deliberazione di estensione al proprio personale del beneficio dell'esodo volontario: mesi sei dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 18 novembre 1957);

b) - per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti interessati: mesi sei dalla data di approvazione delle deliberazioni di estensione;

c) - per l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'esodo: mesi tre dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di confermare e approvare l'estensione a favore del personale regionale delle disposizioni sull'esodo volontario previste dalle leggi 27-2-1955, n. 53, 19-10-1956, n. 1225, e 11-4-1957, n. 258, salva la facoltà prevista dall'articolo 6 della citata legge 27-2-1955, n. 53, concernente la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di respingere o di ritardare il richiesto collocamento a riposo per motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente;

2) di stabilire che al finanziamento delle spese derivanti dai provvedimenti di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio di personale a domanda, per esodo volontario, si provveda con deliberazioni della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di accoglimento delle singole domande di collocamento a riposo, con imputazione delle relative spese agli appositi capitoli 113, 114 e 115 del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di bilancio del prossimo esercizio finanziario;

3) di delegare la Giunta regionale per la successiva adozione dei singoli provvedimenti di accettazione delle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio, per esodo volontario, dei dipendenti regionali, nonché per la approvazione e la liquidazione delle relative spese.

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Il Consigliere SAVIOZ dichiara che i Consiglieri della sinistra concordano sulle proposte della Giunta.

Il Presidente PAREYSON, constatato che nessun Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare sulle proposte della Giunta, invita il Consiglio a deliberare in merito alle proposte stesse.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta, BONDAZ;

veduta la deliberazione di Giunta n. 1834, in data 2-9-1955, ratificata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 156, in data 7-10-1955, con provvedimento n. 1961;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatré);

Delibera

1) di confermare e approvare l'estensione a favore del personale regionale delle disposizioni sull'esodo volontario previste dalle leggi 27-2-1955, n. 53, 19-10-1956, n. 1225, e 11-4-1957, n. 258, salva la facoltà prevista dall'articolo 6 della citata legge 27-2-1955, n. 53, concernente la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di respingere o di ritardare il richiesto collocamento a riposo per motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente;

2) di stabilire che al finanziamento delle spese derivanti dai provvedimenti di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio di personale a domanda, per esodo volontario, si provveda con deliberazioni della Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti di accoglimento delle singole domande di collocamento a riposo, con imputazione delle relative spese agli appositi capitoli 113, 114 e 115 del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti capitoli di bilancio del prossimo esercizio finanziario;

3) di delegare la Giunta regionale per la successiva adozione dei singoli provvedimenti di accettazione delle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio, per esodo volontario, dei dipendenti regionali, nonché per la approvazione e la liquidazione delle relative spese.

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