Oggetto del Consiglio n. 95 del 10 luglio 1957 - Verbale

OGGETTO N. 95/57 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, MASCHIO, riferisce al Consiglio in merito al disegno di legge regionale recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta, predisposto dalla Commissione consiliare nominata con deliberazione del Consiglio n. 62 del 12 aprile 1957, disegno di legge regionale trasmesso in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con deliberazione n. 62, in data 12-4-1957, il Consiglio regionale provvedeva alla nomina di una Commissione consiliare incaricata dello studio e della elaborazione del disegno di legge regionale, già predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.

La Commissione incaricata ha ultimato i suoi lavori ed ha stabilito di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. ....

LEGGE .......... 1957 n.......: NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA.

Art. 1

Tutto il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere ogni anno vaccinato contro l'afta epizzotica, nel periodo precedente la monticazione.

Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale sono annualmente stabiliti la data d'inizio delle operazioni vaccinali e il periodo di controllo precedente la monticazione nel quale hanno applicazione te norme del successivo art. 4.

Art. 2

Il vaccino antiaftoso necessario per l'attuazione del piano profilattico annuale è distribuito gratuitamente ai vari Comuni della Regione a cura dell'Ufficio Veterinario regionale, cui è demandata l'azione di vigilanza sull'andamento della campagna vaccinale.

I compensi spettanti ai Veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni sono a carico degli allevatori del bestiame.

Art. 3

Le vaccinazioni devono essere eseguite dai Veterinari comunali o consorziali, i quali rilasciano gratuitamente agli allevatori interessati i certificati di avvenuta vaccinazione, che debbono essere conservati per un periodo di tre mesi, per eventuali controlli da parte dell'Autorità sanitaria.

I Veterinari comunali o consorziali sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni vaccinali nelle circoscrizioni territoriali delle rispettive condotte.

In caso di accertati ritardi o irregolarità nel servizio di vaccinazione derivanti da inadempienze o da negligenze dei Veterinari comunali o consorziali, il Presidente della Giunta regionale può affidare, con motivata ordinanza, il servizio di vaccinazione antiaftosa ad altri Veterinari incaricati, salvo l'eventuale applicazione di altri provvedimenti a carico dei Veterinari responsabili, in conformità delle vigenti disposizioni.

Art. 4

Nel periodo di controllo precedente la monticazione è vietato l'ingresso nel territorio della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino proveniente da altre Provincie che non risulti vaccinato contro l'afta epizootica, ad eccezione di quello destinato alle macellazioni immediate.

Il bestiame ricettivo all'afta epizootica proveniente da altre Provincie, nei periodi di controllo precedente la monticazione, deve essere sottoposto nel Comune di ingresso nella Valle d'Aosta (Pont St. Martin) ad una visita sanitaria effettuata da un Veterinario incaricato dall'Amministrazione regionale, il quale dichiara l'esito delle visite nei certificati di origine e sanità accompagnanti gli animali.

Art. 5

Durante il periodo di monticazione, nel Comuni di Hône, Verrès, Châtillon, Nus, Aosta, Aymavilles, St. Pierre, Introd, Arvier e Pré St. Didier sono predisposti, a cura dei Comuni medesimi, posti fissi per il controllo del bestiame in transito da parte dei Veterinari comunali o consorziali, i quali debbono accertare lo stato sanitario del bestiame e la regolarità dei certificati di scorta, agli effetti della subita vaccinazione antiaftosa.

Art. 6

E' vietato l'accesso ai pascoli alpini della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino che non sia scortato dei certificati comprovanti l'avvenuta vaccinazione antiaftosa.

I tenutari degli alpeggi sono personalmente responsabili dell'osservanza del divieto del presente articolo.

Art. 7

Nei casi di accertata necessità di trattamenti immunizzanti a scopo profilattico ai sensi dell'art. n. 74 del Regolamento della Polizia Veterinaria approvato con D.P. 8-2-1954, n. 320, in seguito al verificarsi di focolai di afta epizootica nel territorio della Valle d'Aosta, il materiale immunizzante è fornito gratuitamente dalla Regione.

Art. 8

Il Consiglio regionale provvede annualmente allo stanziamento nel bilancio della Regione delle somme necessarie per l'acquisto del materiale immunizzante occorrente ai fini previsti dalla presente legge.

Art. 9

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle Leggi e Regolamenti.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Presidente, PAREYSON, dopo aver constatato che nessun Consigliere ha osservazioni o rilievi da fare di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso.

Articolo 1 - Il Consigliere FERREIN, premesso che intende richiamare l'attenzione del Consiglio ed, in particolare, dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste in merito ad una questione alla quale ha già accennato in precedenti adunanze, raccomanda che sia presa in esame la possibilità di indennizzare i piccoli proprietari che vengono a perdere l'unico capo bovino che posseggono, quando risulta che il bovino muore in conseguenza dell'iniezione antiaftosa.

L'Assessore MASCHIO fa notare che l'iniezione antiaftosa non può provocare la morte del bovino vaccinato perché è scientificamente provato che il vaccino è innocuo.

Aggiunge che, se così non fosse, la vaccinazione antiaftosa del bestiame non verrebbe resa obbligatoria e dovrebbe essere proibita.

Segue breve discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore ARBANEY.

Si dà atto che l'art. 1 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio nel testo proposto.

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio senza discussione.

Articolo 3 - Su richiesta del Consigliere FERREIN, l'Assessore MASCHIO fornisce chiarimenti circa le operazioni vaccinali antiaftose, con particolare riguardo ai sistemi di trasporto, di conservazione e di utilizzazione del vaccino da parte dei Veterinari durante il periodo delle operazioni vaccinali.

In merito segue breve discussione, alla quale prendono pure parte il Presidente della Giunta, BONDAZ. gli Assessori ARBANEY e BORDON ed i Consiglieri FERREIN e CHABOD Renato.

Si dà atto che l'articolo 3 viene approvato, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio nel testo proposto.

Articoli 4-5-6 e 7 - Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, dal Consiglio nel testo proposto.

Articoli 8 e 1 - Il Consigliere CHABOD Renato, premesso che, a' sensi del 2° comma dell'articolo 2, i compensi spettanti ai Veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni sono a carico degli allevatori del bestiame, esprime parere che nell'articolo 8 dovrebbe essere precisato l'organo competente a stabilire le tariffe dei predetti compensi.

L'Assessore MASCHIO informa che la misura dei compensi dovuti ai Veterinari per le operazioni vaccinali viene stabilita dall'Ordine dei Veterinari.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, osserva che l'Ordine dei Veterinari è professionalmente interessato nella questione di cui si tratta, per cui sarebbe più opportuno che le tariffe dovute ai Veterinari per le operazioni vaccinali antiaftose fossero stabilite dall'Amministrazione regionale.

In merito alla questione segue breve discussione, al termine della quale il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore MASCHIO rilevando che la proposta del Consigliere Chabod Renato potrebbe essere accolta inserendo nella parte finale del 2° comma dell'articolo 1 le parole "nonché le tariffe per le operazioni vaccinali".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta predetta, approvando l'articolo 8 nel testo proposto, senza modificazioni, ed approvando l'aggiunta delle seguenti parole finali all'articolo 1: "nonché le tariffe per le operazioni vaccinali".

Articolo 9 - Il Consigliere CHABOD Renato rileva l'opportunità che siano precisati gli articoli delle leggi e dei regolamenti che contemplano le penalità per le infrazioni alle disposizioni della legge regionale in esame.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore MASCHIO osservano che, qualora il Consiglio concordasse sulla richiesta del Consigliere Chabod Renato, si dovrebbero citare troppi articoli; ritengono che sia sufficientemente chiaro aggiungere alla parte finale dell'articolo 9 le parole "di polizia sanitaria", anche perché in materia di polizia sanitaria potrebbero venire emanate nuove disposizioni legislative. Propongono al Consiglio di approvare tale aggiunta.

Si dà atto che l'articolo 9 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con la modifica aggiuntiva finale proposta dal Presidente della Giunta, Bondaz, e dall'Assessore Maschio.

Articolo 10 - Si dà atto che l'articolo 10 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione.

Il Presidente, PAREYSON, invita quindi il Consiglio ad approvare, con votazione segreta, il testo del disegno di legge regionale nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

ad unanimità di voti favorevoli espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventisei - Scrutatori i Consiglieri Signori Diemoz Alberto, Laurent Giuseppe e Nicco Anselmo);

Delibera

di approvare, ai sensi degli articoli 2 (lettera d), 3 (lettera l) e 31 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, l'emanazione della seguente legge regionale recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 4

LEGGE ..... 1957 n. ....: NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA.

Art. 1

Tutto il bestiame bovino, ovino e caprino esistente nel territorio della Valle d'Aosta deve essere ogni anno vaccinato contro l'afta epizootica, nel periodo precedente la monticazione.

Con ordinanza del Presidente della Giunta regionale sono annualmente stabiliti la data di inizio delle operazioni vaccinali e il periodo di controllo precedente la monticazione nel quale hanno applicazione le norme del successivo art. 4, nonché le tariffe per le operazioni vaccinali.

Art. 2

Il vaccino antiaftoso necessario per l'attuazione del piano profilattico annuale è distribuito gratuitamente ai vari Comuni della Regione a cura dell'Ufficio Veterinario regionale, cui è demandata l'azione di vigilanza sull'andamento della campagna vaccinale.

I compensi spettanti ai Veterinari per la esecuzione delle vaccinazioni sono a carico degli allevatori del bestiame.

Art. 3

Le vaccinazioni devono essere eseguite dai Veterinari comunali o consorziali, i quali rilasciano gratuitamente agli allevatori interessati i certificati di avvenuta vaccinazione che debbono essere conservati per un periodo di tre mesi, per eventuali controlli da parte dell'Autorità sanitaria.

I Veterinari comunali o consorziali sono personalmente responsabili del buon andamento delle operazioni vaccinali nelle circoscrizioni territoriali delle rispettive condotte.

In caso di accertati ritardi o irregolarità nel servizio di vaccinazione derivanti da inadempienze e da negligenze dei Veterinari comunali o consorziali, il Presidente della Giunta regionale può affidare, con motivata ordinanza, il servizio di vaccinazione antiaftosa, ad altri Veterinari incaricati, salvo l'eventuale applicazione di altri provvedimenti a carico dei Veterinari responsabili, ini conformità delle vigenti disposizioni.

Art. 4

Nel periodo di controllo precedente la monticazione è vietato l'ingresso nel territorio della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino proveniente da altre Provincie che non risulti vaccinato contro l'afta epizootica, ad eccezione di quello destinato alle macellazioni immediate.

Il bestiame ricettivo all'afta epizootica proveniente da altre Provincie, nei periodi di controllo precedente la monticazione, deve essere sottoposto nel Comune di ingresso nella Valle d'Aosta (Pont St. Martin) ad una visita sanitaria effettuata da un veterinario incaricato dall'Amministrazione regionale, il quale dichiara l'esito delle visite nei certificati di origine e sanità accompagnanti gli animali.

Art. 5

Durante il periodo di monticazione, nei Comuni di Hône, Verrès, Châtillon, Nus, Aosta, Aymavilles, St. Pierre, Introd, Arvier e Pré St. Didier sono predisposti, a cura dei Comuni medesimi, posti fissi per il controllo sanitario del bestiame in transito da parte dei Veterinari comunali o consorziali, i quali debbono accertare lo stato sanitario del bestiame e la regolarità dei certificati di scorta agli effetti della subita vaccinazione antiaftosa.

Art. 6

E' vietato l'accesso ai pascoli alpini della Valle d'Aosta al bestiame bovino, ovino e caprino che non sia scortato dai certificati comprovanti l'avvenuta vaccinazione antiaftosa.

I tenutari degli alpeggi sono personalmente responsabili della osservanza del divieto del presente articolo.

Art. 7

Nei casi di accertata necessità di trattamenti immunizzanti a scopo profilattico ai sensi dell'art. 74 del Regolamento della Polizia Veterinaria approvato con D. P. 8 febbraio 1954, n. 320, in seguito al verificarsi di focolai di afta epizootica nel territorio della Valle d'Aosta, il materiale immunizzante è fornito gratuitamente dalla Regione.

Art. 8

Il Consiglio regionale provvede annualmente allo stanziamento nel bilancio della Regione delle somme necessarie per l'acquisto del materiale immunizzante occorrente ai fini previsti dalla presente legge.

Art. 9

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono punite a norma delle Leggi e Regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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