Oggetto del Consiglio n. 93 del 10 luglio 1957 - Verbale
OGGETTO N. 93/57 - ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA IN VALLE D'AOSTA. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI STUDIO.
Il Presidente del Consiglio, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sull'oggetto: "Attuazione della zona franca in Valle d'Aosta - Proposte della Commissione consiliare di studio".
Richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sui seguenti atti trasmessi loro in copia unitamente agli allegati all'ordine del giorno dell'adunanza delli 5 luglio 1957:
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COMMISSIONE CONSILIARE PER LA ZONA FRANCA
RELAZIONE (finale e conclusiva)
La Commissione consiliare, nominata con deliberazione del 6-4-1955 del Consiglio regionale allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione della zona Franca prevista dall'articolo 14 della Legge Costituzionale n. 4, aveva, sin dal 29-8-1956, approvato un apposito progetto di disegno di legge.
Il progetto, per concordi deliberazioni della Giunta regionale e della Commissione, veniva sottoposto all'esame delle varie categorie economiche e delle organizzazioni a carattere sociale, le quali hanno fatto pervenire le loro risposte con alcune osservazioni riguardanti l'art. 3: commercio con l'estero e norme valutarie, di cui si dirà in appresso.
Nel frattempo l'Assessore per l'Industria e Commercio, su decisione della Giunta, dava incarico a due esperti della materia perché esponessero i loro pareri sul problema della Zona Franca nella Valle d'Aosta e sulle probabili conseguenze sull'Economia Valdostana.
Le relazioni dei due esperti, come le risposte delle categorie economiche e sociali della Valle, non apportano sostanziali nuove indicazioni che possano indurre la Commissione a mutare indirizzo sull'impostazione dell'intero problema della Zona Franca. E' stata, peraltro, accolta la proposta di completamento dell'ultimo paragrafo dell'art. 5.
Sul dibattuto art. 3, riguardante il commercio con l'estero e le norme valutarie in genere, le relazioni dei due esperti sono concordi nell'approvarne il testo.
Al riguardo, infatti, il prof. CADALBERT, Docente di Scienza delle Finanze presso l'Università di Trieste, così si esprime nella sua relazione a pag. 31 paragrafo 35 comma II°:
""Non è inopportuno di ritornare su una questione di principio, sfiorata già in questo studio, al fine di sfondare delle credenze abbastanza diffuse relative agli effetti della Zona Franca sulle disposizioni valutarie. Sia ben chiaro che la franchigia doganale indica una rinuncia da parte dello Stato di applicare in un determinato territorio dichiarato franco le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente o indirettamente con tali leggi; ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali che continuano ad avere vigore anche in territorio franco. Ora non è pensabile che soltanto per favorire eventuali speculatori si pretenda la liberalizzazione valutaria"".
Il Dott. CECCARELLI Lando di Roma, dal canto suo, a pag. 14 della sua relazione dichiara: ""E' stato già detto e chiarito che la Zona Franca investe il solo regime dei diritti di confine. Tutto il resto è immutato per quanto riguarda il regime valutario e quello dei divieti di importazione ed esportazione che seguono l'evolversi della liberalizzazione attuata dal Governo"".
E più oltre: "il libero ingresso di merci nazionali in Valle potrebbe determinare lo spostamento di valuta estera dalle Casse dello Stato a quelle della Regione attraverso il sorgere di fittizie intermediazioni".
Poiché i concetti esposti dai due esperii confermano quelli che hanno ispirato la formulazione dell'art. 3 del progetto in questione, la maggioranza, malgrado le riserve della minoranza, non ha ritenuto di apportarvi alcuna modificazione.
Si aggiunga che il regime di Zona Franca deve essere attuato tenendo presenti criteri realistici oltre che dottrinari ed ideologici.
E' da considerare in proposito che la costituzione del Mercato Comune, gli studi sulla "zona di libero scambio", i progettati trafori alpini di prossima realizzazione porteranno ad una evoluzione e forse a radicali trasformazioni nella economia europea e quindi nell'economia italiana e valdostana.
Se si può sperare, che la Zona Franca faccia della Valle di Aosta, entro la cornice delle Alpi, un vero e proprio "carrefour" europeo turistico e commerciale, è per contro fondato il timore che le barriere doganali e gli intralci burocratici, che sono inevitabile corollario della Zona Franca integrale, costituiscono un fattore di anemizzazione ed impoverimento della Valle d'Aosta, anacronisticamente isolata in una Europa priva di barriere doganali.
Nella impossibilità di prevedere le conseguenze di fattori che agiranno solo gradualmente dopo alcuni anni e tenuto presente che esisterà sempre la possibilità di un adeguamento delle norme di attuazione ed eventuali mutale condizioni economiche, non è apparso. consigliabile modificare il testo del disegno di Legge proposto che è stato. pertanto, confermato.
Aosta, 20-4-1957
IL PRESIDENTE
F.to: Dr. Ing. A. Pasquali
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RELAZIONE (finale e conclusiva) DI MINORANZA PER LA SOPPRESSIONE DELL'ART. 3 DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE.
1 - Anche nella ipotesi di ritenuta compatibilità fra l'istituto della Zona Franca e le norme sul controllo degli scambi e delle valute, è quanto meno dubbio se sia preferibile l'attuale art. 3 ai precedenti artt. 3 - 4 - 5 del primo progetto. A prima vista, la risposta parrebbe affermativa (ed è parsa tale anche al sottoscritto nella seduta di Commissione del 25-8-1956) in quanto l'art. 3 è più "elastico" dei menzionati precedenti artt. 3 - 4 - 5. Ma ad un più approfondito esame sorge il dubbio se non convenga invece una più completa e chiara disciplina quale era la precedente, perché la anzidetta "elasticità" è un'arma a doppio taglio - per cui parrebbe preferibile, sempre nella negata ipotesi di ritenuta compatibilità, migliorare con gli opportuni emendamenti i precedenti artt. 3 - 4 e 5.
2 - L'art. 3 mantiene, nella sostanza, i limiti dei precedenti artt. 3 - 4 e 5, che, a loro volta, riproducevano, quasi letteralmente, gli arti. 74 e 75 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, integrati dagli arti. 35 e 36 del D. P. 30-6-1951 n. 574.
Ora, la Regione Trentino-Alto Adige non gode, a differenza della Valle di Aosta, dei benefici della Zona Franca.
Se, dunque, i costituenti hanno inserito nello Statuto Speciale tridentino i sovra richiamati artt. 74 e 75, si è perché detti articoli si addicevano ad un regime non di zona Franca: gli stessi costituenti (che non ignoravano le disposizioni sul controllo valutario e degli scambi adattate come sopra al Trentino-Alto Adige) hanno invece affermato per la Valle di Aosta, all'art. 14 del nostro Statuto regionale, il ben diverso principio della Zona Franca integrale, tenuto conto delle diverse basi e caratteristiche della autonomia valdostana. Né si può dunque trasferire nella legge di attuazione della Zona Franca disposizioni che con la Zona Franca contrastano recisamente. Vano sarebbe, infatti, affermare in teoria che le merci estere possono circolare liberamente nella Regione Valdostana costituita a Zona Franca, se poi nella pratica mancassero le autorizzazioni e la valuta occorrente per procurarsele.
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L'obiezione, che attualmente le merci sottoposte a regime di licenza sono poche e comunque non tali da incidere sull'economia della Valle, è controproducente, poiché se questa incidenza è effettivamente minima non dovrebbero esservi difficoltà pratiche a sopprimerla del tutto, rispettando il principio della Zona Franca, che per definizione non può ammettere controllo di sorta, né grande né piccolo.
Vano sarebbe, ancora una volta, affermare che la Valle d'Aosta "debba essere considerata, agli effetti doganali, come situata in territorio estero" (relazione Pareyson, pag. 4) e che le merci dovrebbero dunque circolarvi liberamente, se poi nella realtà detta circolazione non fosse invece libera, perché soggetta a disposizioni limitatrici degli scambi di determinati prodotti, alla necessità eh autorizzazioni e simili, anche se concesse direttamente dalla Regione ed anche se attualmente limitate a poche merci (che potrebbero però da un giorno all'altro ritornare molte).
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L'obiezione, che lo Stato non potrebbe lasciare "indisciplinato il commercio con l'estero e consentire deprecabili azioni contro la collettività nazionale, con trasferimenti all'estero di ricchezze o importazioni ed esportazioni fittizie", parte dal gratuito presupposto che la Valle dovrebbe diventare il centro di quelle illecite attività contrabbandiere, che possono svolgersi altrove senza maggiori difficoltà e di cui abbiamo già avuto clamorosi esempi, ai quali la Valle d'Aosta era però completamente estranea.
Ed infatti, la barriera doganale resta, anche con la Zona Franca - viene spostata dalla frontiera politica dello Stato alla frontiera interna della Regione, ma resta, con la stessa disciplina ed efficacia attuali.
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In buona sostanza, approvando il proposto art. 3 la Regione Valdostana non sarebbe affatto una Zona Franca; - avremmo da un lato lo svantaggio della barriera doganale a Pont St. Martin, senza avere dall'altro i concreti vantaggi della libera circolazione di merci o valute, abbondantemente compensativi del menzionato svantaggio.
Su questo punto, concordano entrambe le relazioni tecniche.
Scrive infatti il Dott. CECCARELLI, a pag. 14 del suo elaborato, che il permanere dei controlli valutari e sugli scambi costituirebbe "un altro grave inconveniente che scaturisce dalla attuazione della Zona Franca".
E ribadisce il prof. CADALBERT (pag. 31) - "Se è vero che la libera importazione di merci estere - i cui quantitativi possono però essere espressamente limitati senza che la limitazione snaturi il regime di Zona Franca - E' POSSIBILE SOLTANTO OVE SI DISPONGA DEI MEZZI VALUTARI IDONEI...."
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Meglio sarebbe, pertanto, nella negata ipotesi in cui si ritenga insopprimibile la disposizione dell'art. 3 del progetto, rinunciare all'attuazione della Zona Franca ed appagarsi dell'attuale provvisorio regime dei contingenti, che ne rappresenta il modesto surrogato.
Ma una simile rinuncia:
1 - è già stata respinta dal Consiglio regionale unanime nell'adunanza dell'8-11-1948;
2 - non potrebbe essere accettata né dal Consiglio né dal Governo, poiché essa importerebbe una modifica dello Statuto regionale, e cioè di una legge Costituzionale, non modificabile se non nelle forme previste dall'art. 138 della Costituzione della Repubblica, né modificabile con una radicale, mutilazione quale sarebbe la soppressione dell'art. 14, che i costituenti vollero invece inserire nello Statuto Speciale Valdostano siccome rispondente alle necessità e caratteristiche della Regione Autonoma Valdostana.
Ho dovuto dilungarmi più del previsto. Ma l'argomento è di tale essenziale importanza, da richiedere più di un semplice accenno anche in una relazione necessariamente affrettata quale è la presente.
F.to Avv. Renato CHABOD
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DISEGNO DI LEGGE PER LA ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 29-8-1956
Spett. Associazione Valdostana Industriali - AOSTA
Spett. Associazione dei Commercianti della Valle di Aosta - AOSTA
Spett. Associazione dei Commercianti Ambulanti della Valle di Aosta - AOSTA
Spett. Associazione degli Artigiani della Valle di Aosta - AOSTA
Spett. Associazione degli Agricoltori della Valle di Aosta - AOSTA
Spett. Associazione Valdostana dei Dirigenti di Azienda - AOSTA
Spett. Associazione Valdostana degli Autotrasportatori - AOSTA
Spett. Unione Cooperative e Mutue della Valle di Aosta - AOSTA
Spett. Associazione dei Professionisti e Artisti - AOSTA
Spett. S.I.T.A.V. - ST. VINCENT
Spett. C.G.I.L. - AOSTA
Spett. C.I.S.L. - AOSTA
Spett. S.A.V.T. - AOSTA
Spett. U.I.L. - AOSTA
OGGETTO: Legge costituzionale 26 Febbraio 1948, n. 4 - Proposte per l'attuazione della Zona Franca ne territorio della Valle d'Aosta.
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA
1° RELAZIONE
La Commissione consiliare istituita con deliberazione del 6-4-1955 allo scopo di studiare e proporre le norme di attuazione del regime di Zona Franca previsto dall'art. 14 della legge costituzionale 26-2-1948, avendo ultimato la prima fase dei suoi lavori, è venuta nella determinazione di sottoporre all'esame delle diverse categorie della produzione, della distribuzione e del consumo le proposte formulate nel corso delle varie riunioni.
La Commissione ha esaminato anzitutto il quesito fondamentale, se cioè sia preferibile, agli effetti della economia valdostana, l'attuazione della zona franca integrale con l'inevitabile barriera doganale a Pont Saint Martin, oppure il mantenimento dell'attuale sistema del contingentamento adeguatamente esteso. La Commissione ha pure esaminato se esisteva la possibilità di attuazioni di una zona franca corretta che, pur attuando i principi basilari della zona franca, permettesse di evitare gli inconvenienti della barriera doganale.
La Commissione, dopo esame dei vari regimi di zona franca sin qui attuati, delle pubblicazioni dei più reputati cultori della materia e degli schemi di attuazione di zona franca già proposti, ha ritenuto di poter escludere che esistesse la possibilità tecnica ed economica di attuazione di una zona franca senza barriera doganale e si è successivamente pronunziata all'unanimità a favore della attuazione della zona franca integrale confortata in ciò anche dalla posizione geografica della Valle d'Aosta e dallo sviluppo delle sue frontiere che la pongono diretto contatto con la Francia e la Svizzera.
E' stato conseguentemente predisposto lo schema di legge di attuazione che si allega.
I vari articoli sono stati approvati alla unanimità salvo l'articolo n. 3 per il quale alcuni membri della Commissione hanno formulato riserve.
Si ritiene necessario che le categorie alle quali la proposta di legge viene inviata effettuino un esame approfondito dei vari articoli.
Si prega vivamente di voler far pervenire con cortese sollecitudine all'Assessorato Industria e Commercio il proprio motivato parere, le proposte ed i suggerimenti che saranno sottoposti ad attento esame.
Si allegano alcuni cenni illustrativi degli articoli dello schema di cui all'oggetto.
Aosta, lì 29-8-1956
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to: Dr. Ing. A. Pasquali
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PROGETTO DI DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Il territorio della Valle d'Aosta posto, dall'art. 14 della Legge Costituzionale 26 Febbraio 1948 n. 4, fuori della linea doganale e costituito a zona franca, è delimitato: a Ovest e a Nord dal confine politico con lo Francia e con la Svizzera, dalla Punta Galisia (3348) al Mont Dolent (3823) e alla Punta Ludwigshohe (4346); a Est e a Sud da una linea che, partendo dalla Punta Ludwigshohe segue il confine del territorio della Provincia di Vercelli fino alla Colma di Mombarone (2371), da dove, attraverso la Punta Cresta (2061) ed il Bec di Nona (2085), giunge al confine del Comune di Pont Saint Martin con la Provincia di Torino, tocca il Bec Ranun (2266), Cima di Bonzo (2516), piega a Nord-Ovest fino al Colle della Finestra (2309); prosegue per Colle Valera, Colle Valbella, Colle dei Corni, Monte Marzo (2756), Colle Santanel, Colle Larissa, Monte Rosa dei Banchi, Colle dell'Arietta (2833), volge a Ovest-Sud-Ovest attraverso la Bocchetta del Rancio, Punta Lavina (3308), Colle Bardoney (2833), Punta Senge (3408), Colle Teleccio, Punta Gran St. Pierre (3692), Colle Money, Colle Grand Croux, Colle del Gran Paradiso (3345), Colle Moncorvè (3351), Becca Monciair (3544), Colle del Gran Etret, Monte Violetta (3031), Colle Nivolet (2641) volge a Nord lungo la sponda orientale del Lago Rossett fino al Colle Leynir (3093), ripiega a Sud ed attraverso il Colle Rossett (3024) il Gran Vandala (3271) e la Punta Basei (3338), raggiunge la Punta Galisia (3348).
Art. 2
Le merci estere introdotte nel territorio della Valle di Aosta sono esenti dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge, in relazione alle operazioni doganali.
Le merci nazionali introdotte e prodotte nel territorio della zona franca sono esenti dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo a favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti i diritti di monopolio e l'I.G.E. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale ed all'I.G.E. sul consumo del gas e dell'energia elettrica.
La legge sulla imposta generale entrata non si applica nel territorio della Zona Franca della Valle di Aosta.
Restano in vigore nel territorio della Valle d'Aosta, anche per il bestiame e le merci provenienti dall'estero, le disposizioni di legge e di regolamento di polizia sanitaria e filopatologica, di igiene e incolumità pubblica, di repressione delle frodi in commercio, di tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e di incremento della esportazione, nonché quelle relative agli scambi di energia elettrica.
Art. 3
Il pagamento delle merci estere importate nel territorio della Valle d'Aosta e le riscossioni inerenti alle merci esportate all'estero si effettuano per mezzo della Banca d'Italia secondo le norme valutarie e gli accordi infrastatali.
Il Presidente della Giunta regionale, rilascia, qualora siano necessari, d'accordo con il Ministero per il commercio con l'Estero, permessi di importazione per le merci estere necessarie al fabbisogno della popolazione e delle imprese, e permessi di esportazione di prodotti originari della Valle d'Aosta o fabbricati nella stessa.
Art.4
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella Zona Franca si considerano, a tutti gli effetti, come esportate.
Tuttavia, esse possono essere rispedite in franchigia nel Territorio doganale nei seguenti casi:
a) quando siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali;
b) quando ne risulti comprovata l'origine italiana o quando presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.
Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita o un suo duplicato e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.
Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o abbuono di diritti, devono essere reimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni o agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di reimportazione nel territorio doganale di merci che sono state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, devono essere corrisposti i diritti di confine relativi alle materie prime temporaneamente importate incorporate nelle merci stesse. Detta esenzione compete alle condizioni che sia possibile accertare indubbiamente la identità in confronto delle relative bollette di riesportazione e che la reintroduzione nel territorio doganale avvenga entro due anni.
Art. 5
Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella Zona Franca è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
b) di corrispondere per i prodotti fabbricati nella Zona Franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere incorporate;
c) di introdurre temporaneamente nella Zona Franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.
I relativi disciplinari saranno emanati dal Ministero per le Finanze, in accordo con 1'Amministrazione regionale e, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), anche di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero.
E' concesso alle industrie della Valle d'Aosta, che abbiano optato per uno dei regimi di cui ai punti a), b) e c) sopracitati, di poter successivamente mutare regime, quando lo ritengano più utile allo svolgimento delle proprie attività, o di poter adottare promiscuamente i regimi stessi allo scopo di agevolare il commercio con altre Provincie della Repubblica.
Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle Finanze in accordo con l'Amministrazione regionale.
Art. 6
Il Ministero per le Finanze, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, determinerà in quali località della Zona Franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto al fabbisogno della Regione, designerà i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, dalla Zona Franca al territorio doganale, e delimiterò la zona di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovrà essere istituita lungo la nuova linea.
Art. 7
I prodotti del suolo, gli animali vivi e loro prodotti in natura, lavorati o comunque confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere, delle sorgenti, dell'artigianato e delle piccole industrie le cui spedizioni, a mezzo ferrovia o per strade ordinarie siano scortate da certificati di origine rilasciati dal Sindaco del luogo di produzione, sono considerati prodotti nazionali e, come tali, sono ammessi liberamente, senza alcuna formalità, in franchigia nel territorio doganale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio, dell'Industria e del Commercio e del Commercio con l'Estero, saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura.
Art. 8
In relazione ai precedenti articoli 4 - 5 e 6, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:
a) la immissione delle merci estere nei magazzini della Zona Franca riservati al deposito delle merci nazionali o negli stabilimenti industriali considerati in territorio doganale;
b) il deposito di merci estere in località o in quantità non permesse.
Agli effetti del presente articolo, sono considerate come merci estere i prodotti di origine nazionale che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.
Art. 9
Per l'accertamento dei reati previsti dall'articolo 8, e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti e magazzini, esistenti nella Zona Franca, ed ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.
Le autorità regionali e comunali debbono, all'uopo, segnalare all'Autorità doganale i depositi irregolari di merci.
Art. 10
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto ed il funzionamento degli Uffici doganali e della vigilanza, sarà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Finanze.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modificazioni ed aggiunte.
Art. 11
Il Ministero delle Finanze di concerto, o ve occorra, con gli altri Ministeri interessati, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge ed a consentire i temperamenti che si renderanno necessari per la sire prima applicazione e per il passaggio nel territorio costituito in Zona Franca dal vecchio al nuovo regime tributario, con speciale riguardo alle merci nazionali e nazionalizzate a cui si volesse mantenere la nazionalità per la rispedizione in franchigia nel territorio doganale.
Il Ministero per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
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CENNI ILLUSTRATIVI
Art. 1
L'art. 1 non necessita di commenti essendovi indicati i confini della Regione entro i quali avranno esecuzione le proposte concordate con il Governo.
Art. 2
Esenzioni fiscali. In questo articolo sono state trattate le esenzioni fiscali che, in regime di zona franca, sono preminenti su tutte le altre questioni, giacché da esse dipende la soluzione dei problemi connessi allo sviluppo dell'economia valdostana.
Art. 3
L'articolo 3 necessita di una più ampia trattazione essendosi verificata in seno alla Commissione qualche riserva sull'opportunità o meno della proposta.
E' noto che la tecnica del commercio con l'estero ha subito dalla prima guerra europea continue modificazioni, talché, si può dire, che i rapporti commerciali e valutari non sono limitati ai singoli individui contraenti, importatori ed esportatori, ma si estendono agli Stati che, mentre esercitano da un lato il controllo, dall'altro forniscono i mezzi finanziari nell'ambito dei trattati internazionali per l'acquisto dei beni che si vogliono importare. In ogni caso i pagamenti e le riscossioni dipendenti da operazioni commerciali non avvengono direttamente tra importatori ed esportatori; ma sempre attraverso le banche di emissione dei rispettivi paesi.
Con ciò il problema valutario condiziona e limita di per sé tutta la questione degli scambi con l'estero.
Si è cercato di sintetizzare in poche parole la struttura attuale del commercio con l'estero basato sui trattati che traducono, in. pratica, la formula "do ut des" integrati da altri istituti internazionali quali: E.P.U. - O.E.C.E. - C.E.C.A., che consentono il regolamento globale del saldo tra dare ed avere nel campo della solidarietà europea e permettono lo sviluppo degli scambi al di fuori di ogni preoccupazione dì equilibrio bilaterale, sulla base della migliore utilizzazione delle diverse attitudini di ogni paese.
A contemperare la rigidezza delle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato, si è provveduto con il 2° comma dello stesso articolo 3, mediante il quale viene delegato al Presidente della Giunta la facoltà di accordare permessi di importazione nel territorio della Valle.
A giudicare la portala di questa proposta è bene avvertire che essa costituisce una salvaguardia per l'avvenire più che per il presente, in quanto attualmente ben poche sono le voci merceologiche su cui lo Stato esercita il suo controllo.
L'impostazione del regime di zona franca deve essere basata su criteri realistici che debbono soddisfare le esigenze dell'economia valdostana e raggiugere lo scopo di elevare il tenore di vita della popolazione, nella quasi totalità di lavoratori, attraverso l'esenzione di tutte le imposizioni fiscali indirette a favore dello Stato le quali, ovviamente, incidono sui bilanci familiari. Tali esigenze si ritengono raggiunte con gli articoli 2 e 3 del progetto in questione.
In materia valutaria nessuno penserebbe che lo Stato lasci indisciplinato il commercio con l'estero e consenta che possano attuarsi deprecabili, azioni contro la collettività nazionale, come trasferimenti all'estero di ricchezza, o importazioni ed esportazioni fittizie.
Ciò non potrebbe essere nelle intenzioni della popolazione che ha, al contrario, l'interesse di opporsi all'esodo di capitali e di industrie verso l'estero.
Altre ragioni meritano la massima considerazione. E' bene che ognuno prima di decidere esamini i rapporti economici tra la Valle e il restante territorio della Repubblica verso il quale gravita quasi totalmente l'attività del commercio e dell'industria della Valle stessa.
La libertà di trasferimenti tra la Valle e il territorio doganale, ove non vi fosse uniformità di regime valutario, verrebbe indubbiamente compromessa a scapito dell'intera economia della Valle e del movimento turistico.
Art. 4
In questo articolo è previsto il trattamento delle merci italiane introdotte nella Valle.
Le merci nazionali possono essere introdotte liberamente nella zona franca senza alcuna formalità doganale. Questo trattamento, evidentemente, è applicabile in regime valutario nazionale.
Le altre merci, cui si voglia mantenere la nazionalità italiana sia per eventuale ritorno al fabbricante, sia per essere incorporate nei prodotti destinati al territorio doganale, dovranno essere accompagnate da idoneo documento doganale e custodite in magazzini assimilati a quelli doganali.
E' stato anche previsto il ritorno al mittente delle merci che, per qualsiasi motivo, non siano accettate dall'acquirente valdostana. In questo caso, entro due anni, le merci potranno essere restituite; ma le formalità di cui è cenno nell'articolo dovranno essere adempiute dall'operatore del territorio doganale e non da quello valdostano.
Art. 5
L'articolo 5 tratta del regime doganale che le imprese potranno scegliere secondo la propria natura produttiva e commerciale. E' stato proposto che il regime prescelto all'atto dell'attuazione della zona franca potrà essere sostituito con altro dopo l'esperienza acquisita in materia.
Art. 6
Non occorre alcun chiarimento essendo le disposizioni conformi alla legge doganale vigente.
Art. 7
Questo articolo prevede il trattamento che le merci tipicamente valdostane in regime valutario nazionale dovrebbero godere all'entrata nel territorio doganale.
Artt. 8 - 9
Gli articoli 8 e 9 riguardano i reati doganali e l'accertamento di essi.
Artt. 10 - 11
Non necessitano di chiarimenti.
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TESTO DEGLI ARTT. 3 - 4 - 5 DEL 1° PROGETTO
Art. 3
Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'Economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione.
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
Art. 4
La facoltà della Regione di autorizzare operazioni di scambio di prodotti con l'estero, prevista dal precedente articolo 3, è esercitala in conformità alle disposizioni regolanti gli scambi commerciali con l'estero e la materia valutaria, nei limiti fissati dal Ministero del Commercio con l'Estero, d'accordo con la Regione, tenute presenti le necessità della stessa.
Art. 5
L'Ufficio italiano dei cambi tiene il computo delle valute provenienti dalle esportazioni all'estero, di merci originarie della Regione o prodotte nella stessa, delle valute rimesse dagli emigranti o derivanti dal movimento turistico della Regione, nonché delle valute impiegate per dirette importazioni di merci dall'estero destinate alla Regione.
L'entità delle valute derivanti dal momento turistico regionale è stabilita in relazione al totale apporto di valuta estera del movimento turistico nazionale, in base al numero delle presenze di stranieri nella Regione ragguagliato al numero complessivo delle presenze nel territorio della Repubblica.
La quota parte dell'eventuale differenza attiva è determinata, alla fine di ogni anno, dal Ministero del Commercio con l'Estero.
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RISPOSTE DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DELLA VALLE D'AOSTA IN MERITO AL PROGETTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIANTI
DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 6-10-1956
ILL.mo Sig. Dott. MICHELE MARCHIANDO
Assessore Industria e Commercio - Amministrazione Regionale - AOSTA
OGGETTO: Disegno di legge per l'attuazione della Zona Franca della Valle d'Aosta.
Si ringrazia la S.V. ILL.ma della copia inviataci del disegno di legge in oggetto.
Questa Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, sentiti i Capi Categoria ed i Delegati Comunali particolarmente interessati, esprime parere favorevole.
Le proposte appaiono largamente favorevoli in linea di massima e concepite sulla scorta della vigente legge doganale.
Eventuali modifiche non sembrano opportune ove le disposizioni dei singoli articoli si debbano intendere nel senso più favorevole alle nostre categorie e ai consumatori della Valle.
Si ritiene opportuno raccomandare che sia impegnata ogni risorsa tendente ad ottenere che il progetto venga approvato con sollecitudine ed integralmente.
In sede di esame delle norme di attuazione si raccomanda venga data ogni precedenza al concetto della produttività e sarebbe gradito venissero sentiti e presi in considerazione i parere delle categorie economiche.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
F.to Cav. Luchini Settimo
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ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIANTI DELLA VALLE D'AOSTA
Aosta, 4-2-1957
Spett.le AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- Ufficio Zona Franca -
OGGETTO: Progetto, d'applicazione della Zona Franca.
Ci riferiamo alla Vs. del 17-12-1956 prot. n. 6866/5 per informarVi che la ns. categoria, iscritta presso l'Associazione Commercianti di Aosta, ha espresso il proprio parere in seno all'Associazione stessa che ci risulta abbia dato esito alla Vs. richiesta con lettera in data 6-10-1956 prot. 1006.
Distinti saluti.
SPEDIZIONIERI DOGANALI
F.to MARCOZ
F.to LAURO
F.to REAN
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ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI E ARTISTI DELLA VALLE DI AOSTA
Prot. n. 878/SA/gs Aosta,14-11-1956
Spett.le ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA E COMMERCIO
Ufficio Zona Franca - AOSTA
OGGETTO: Legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 - proposte per l'attuazione della Zona Franca nel territorio della Valle d'Aosta.
Solamente oggi questa presidenza è stata in grado di raccogliere le osservazioni, al riguardo del testo delle proposte per l'attuazione della Zona Franca, dagli Ordini professionali facenti parte della nostra Associazione.
E però, come da gentile richiesta, si trasmettono le allegate osservazioni da parte dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.
Eventuali altre osservazioni, da parte degli Ordini Sanitari, saranno rimesse non appena perverranno alla ns. Associazione, per quanto in tempo.
Con ogni ossequio.
p. ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI VALLE D'AOSTA
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. A. SALTARELLI
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ORDINE DEGLI INGEGNERI VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE PER LA ZONA FRANCA.
Osservazioni dell'Ordine Ingegneri:
Art. 14 dello Statuto Speciale - ZONA FRANCA
"Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con la Legge dello Stato".
Osservazioni:
- art. 1 - 2 - nessuna osservazione;
- art. 3 - articolo molto discutibile (in quanto alla formulazione). Tenuto presente lo spirito dello Statuto (art. 14) pare che il II° comma dell'art. 3 vincoli eccessivamente il Presidente della Giunta; è in certa contraddizione con il I° comma del precedente art. 2, che è molto generale, quanto al contenuto. Vincolando l'azione della Giunta e subordinandola all'accordo con il Ministero per il Commercio, potrebbe avverarsi il caso che mai il Presidente della Giunta possa concedere permessi di importazione.
- art. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 nessuna osservazione;
- art.10 - si pongono dubbi circa l'applicabilità di tale Legge (Legge di Napoli) a meno che gli immobili espropriati non vengano pagati rispettando il loro valore intrinseco, affettivo, ecc.
- art.11 - nessuna osservazione.
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COLLEGIO DEI GEOMETRI VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE PER LA ZONA FRANCA
Osservazioni del Collegio Geometri:
- art. 1 - L'angolo sud-est della provincia di Vercelli, al confine regionale, si chiama Colma di Mombarone e non Comba.
- art. 2 - Per gli scambi di energia elettrica con l'estero, sarebbero auspicabili delle norme in potere regionale di legislazione.
- art. 3 - 1° comma: sarebbe utile completare l'articolo, con un codicillo finale di riserva nel senso che, dopo un periodo di prova di due anni, il sistema potrà eventualmente venire aggiornato o modificato in relazione alla legislazione futura dello Statuto Italiano e di quelli limitrofi.
- art. 5 - Per le industrie della Valle che desiderino mutare i regimi, prima scelti, ed adottarli promiscui, le concessioni dovrebbero essere fatte bensì dal Ministero delle Finanze, di concerto con l'Autorità Regionale, oppure sentito il parere motivato della stessa, e questo affinché non sia soltanto lo Stato a legiferare sull'economia locale, ma intervenga la Regione a fare le proprie ragioni.
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- eventuali osservazioni: il Collegio dei Geometri, a grande maggioranza, è del parere adottato dalla Commissione di attuare:
La Zona Franca integrale definita nello Statuto Regionale 26-2-1948 - già annunciato nel Decreto 7-2-1945 respingendo tutti gli altri correttivi diretti a sviare la questione.
Infatti, in tema costituzionale non si devono mutare gli accordi presi al tempo del nazi-fascismo, che hanno infine condotto alle provvidenze legislative in favore della Regione; ciò è di importanza fondamentale, in quanto l'osservanza dei contratti è la garanzia e l'indice più sicuro della vera democrazia, che dà forza legale ed inspira rispetto da ogni parte, come succede per la Svizzera.
Riteniamo, anzi, che sia stato un errore accettare i contingentamenti, quali succedanei provvisori della Zona Franca, perché tali compromessi sviano dai principi direttivi e si rivelano sempre nocivi, se non altro trascinando per le lunghe le questioni stesse.
D'altra parte, la zona franca totale è necessaria, per dare un forte impulso all'economia locale, col valorizzare al massimo i prodotti della Valle, tanto più se protetti dal marchio di origine, e per il turismo favorendo il transito per mezzo delle gallerie stradali del Monte Bianco e del G.S. Bernardo, per mezzo delle quali la Valle potrà divenire un vero e proprio carrefour europeo, entro la cornice delle Alpi.
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CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI AOSTA E VALLE
Prot. n. 4344 Aosta, 12-12-1956
ALL'ILL.mo Sig. ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
E COMMERCIO
Dott. MARCHIANDO Michele
- Consiglio Valle -
AOSTA
OGGETTO: Zona Franca
In riscontro alla Vostra stimata del 3 settembre u.s. n. 6866/5, nel ringraziare la Commissione consiliare e la Giunta regionale per avere deciso di richiedere il parere alle diverse categorie interessate all'attuazione della Zona Franca, la scrivente Organizzazione esprime parere favorevole sul complesso del progetto trasmessoci in visione, tranne che per quanto concerne l'art. 3 delle norme in oggetto.
A parere della nostra Organizzazione, il vincolare il commercio con l'estero alle norme valutarie e agli accordi infrastatali che regolano il commercio internazionale della Repubblica Italiana significherebbe limitare seriamente, a scapito dell'economia e conseguentemente del tenore di vita della popolazione della Valle, i vantaggi derivanti da, un libero commercio con l'estero a cui deve ispirarsi il diritto dei cittadini residenti in territorio dichiarato per legge Zona Franca.
Né, a parere della scrivente Organizzazione, il II° comma dell'art. 3, così come è formulato, potrà contemperare la rigidezza delle obbligazioni internazionali assunte dallo Stato. Tale comma, contemplando che i permessi di importazione di merci estere sono soggetti al benestare del Ministero per il commercio con l'estero, subordinerebbe ogni nostra possibilità in merito agli indirizzi degli organi centrali che conseguentemente diverrebbero gli arbitri dei nostri rapporti commerciali con l'estero.
Le osservazioni di cui sopra, che la scrivente Organizzazione si permette di sottoporre al cortese esame di codesto Spett.le Consiglio Valle, derivano dal concetto che la Zona Franca prevista per la Valle d'Aosta debba essere considerato un istituto di carattere permanentemente eccezionale e che, come tale, debba disporre di norme eccezionali che vanno al di là delle normali norme valutarle e doganali di carattere internazionale vigenti nel resto del territorio della Repubblica Italiana.
Se così non fosse, il principio della Zona Franca finirebbe per essere nullo e senza alcun valore in materia di commercio con l'estero, in quanto posto sulle stesse basi vigenti per il territorio italiano.
D'altra parte una simile restrittiva interpretazione contrasterebbe con gli scopi fondamentali del movimento e dell'azione che ha raccolto attorno a sé la totalità della popolazione valdostana per la realizzazione dello Statuto Speciale per la Valle di Aosta, di cui la Zona Franca e il riparto fiscale ne sono gli aspetti fondamentali.
Tale movimento, attraverso la conquista dello S.S. con gli istituti del riparto fiscale e della Zona Franca si proponeva di realizzare gli strumenti più qualificati e più idonei per un reale accrescimento del potere d'acquisto della popolazione della Valle, propositi che a parere della scrivente Organizzazione non avrebbero riscontro se nella legge per l'attuazione della Zona Franca si mantenessero le limitazioni previste all'art. 3.
Alla luce di queste brevi considerazioni siamo pertanto del parere che l'art. 3 debba essere soppresso o, per lo meno, sostituito con nuove norme che affermino la piena possibilità ai cittadini della Valle di commerciare con l'estero senza alcuna limitazione di sorta.
Con la certezza. che queste osservazioni e suggerimenti saranno presi nella dovuta considerazione, la scrivente Organizzazione esprime il desiderio che la legge venga sollecitamente approvata per far sì che la popolazione della Valle possa beneficiare immediatamente dei notevoli benefici derivanti da un'integrale applicazione della Zona Franca.
Distinti saluti.
CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI AOSTA E VALLE
Il Segretario: F.to Colombo
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CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI
Unione Regionale della Valle d'Aosta
Prot. n. 9877/E.F./sia Aosta, 5-1-1957
ILL.mo Sig. Dr. Ing. AUGUSTO PASQUALI
Presidente della Commissione Consiliare per
lo studio della Zona Franca presso Presidente Giunta Regionale.
AOSTA
In riferimento alla Sua del 28-8-1956 con allegato lo studio per la istituzione della Zona Franca nella Regione della Valle d'Aosta. siamo ad informarLa che questa Organizzazione ritiene che il progetto formulato dalla Commissione consiliare possa, in linea di massima, soddisfare alle esigenze della popolazione Valdostana, circa la istituzione della Zona Franca cosi come è previsto dallo Statuto Regionale.
Con l'augurio che il progetto possa, in breve tempo, diventare legge operante e ringraziando per la cortese attenzione, molto distintamente salutiamo.
UNIONE VALLE D'AOSTA
Il Segretario Responsabile
F.to Enzo FRISO
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ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 429/atz Aosta, 24-1-1957
ILL.mo Sig. ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
E COMMERCIO
Dott. Michele MARCHIANDO
Consiglio Valle
AOSTA
In riscontro alla Sua preg.ma nota n. 6866/5 del 3-9-1956 e al sollecito in data 17-12-1956 riguardante la Zona Franca da attuarsi nella nostra Regione; il Comitato Direttivo di questa Associazione, considerata l'importanza della questione, nella seduta del 23-11-1956 ha nominato una Commissione per l'esame del relativo disegno di legge.
Innanzitutto ringraziamo e plaudiamo alla Commissione regionale ed al Suo Assessore per aver deliberato di chiedere il parere di tutte le organizzazioni economiche della Valle.
Dall'esame del progetto di legge in argomento, ci permettiamo di far notare che il II° comma dell'art. 2 ha sollevato alcune perplessità, in quanto eliminando alcune imposte (eliminazioni che noi riteniamo giuste) non specifica a quali fonti di entrata potranno attingere gli Enti interessati a tali imposte.
Inoltre la formulazione dell'art. 3, nel suo complesso, limiterebbe la Zona Franca e renderebbe il Governo centrale di Roma arbitro del nostro sviluppo economico.
La scrivente propone la costituzione di un Istituto di Credito locale, senza nessuna limitazione, per far sì che possano svilupparsi tutte quelle iniziative atte a far progredire ed intensificare la piccola industria, l'artigianato ed il commercio della nostra Valle.
Pertanto da queste brevi considerazioni ci permettiamo di suggerire all'On.le Commissione di sopprimere l'art. 3, in maniera che la Zona Franca diventi strumento di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione valdostana.
Con la certezza che queste osservazioni e suggerimenti siano presi nella dovuta considerazione, la nostra Associazione fa voti affinché la Legge sulla Zona Franca venga approvata entro breve tempo.
Distinti saluti.
IL COMITATO DIRETTIVO
Il Presidente
F.to Carlo MONAYA
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SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 1181/st Aosta, 26-1-1957
SPETT.le REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE. D'AOSTA
Ufficio Zona Franca
AOSTA
OGGETTO: Attuazione Zona Franca.
Con riferimento alla Vs. pregiata n. 6866/5 del 3-9-1956, segnaliamo che l'Assemblea del ns. Sindacato ha creduto opportuno costituire una Commissione di tre suoi membri per un esame della risposta da comunicare.
Detta Commissione, dopo aver sentito i pareri personali di gran parte dei Dirigenti, ha comunicato che il pensiero della maggioranza si può concretare come segue:
E' nostra opinione, - sia pure considerando esclusivamente da un punto di vista generale il quesito prospettatoci -, che l'applicazione della Zona Franca integrale, con barriera doganale a Pont. St. Martin e posti di blocco ai limiti della circoscrizione, presenti problemi di difficile realizzazione pratica e non sia priva di inconvenienti, in conseguenza dei suoi molteplici aspetti, tra loro contrastanti.
Tenuto conto:
- che le Nazioni dell'Europa Occidentale sono orientate verso la soppressione delle barriere doganali per costituire un mercato comune, orientamento che ha come premessa un sostanziale snellimento degli intralci burocratici;
- che non è lontana l'attuazione di progetti per i vari trafori alpini, che porranno la nostra Regione - geograficamente situata - al punto di concentro del movimento turistico italiano;
- riteniamo che con l'applicazione della Zona Franca integrale non si raggiungerebbero sostanziali vantaggi.
Siamo del parere, invece, che sia preferibile sviluppare adeguatamente l'attuale sistema di contingentamento, che può dare risultati altrettanto positivi ai fini del maggior benessere della popolazione valdostana, ma senza presentare incognite o inconvenienti.
Nelle nuove condizioni sarebbe desiderabile comprendere, fra l'altro, la esenzione di tutte le imposte di fabbricazione per l'energia elettrica prodotta e consumata in Valle, con conseguente riduzione del prezzo relativo e notevole vantaggio per le industrie locali.
Non abbiamo da muovere osservazioni di rilievo relativamente al testo degli articoli prospettatici.
Con deferenza
IL PRESIDENTE
F.to Lino BENUSS1
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ASSOCIAZIONE VALDOSTANA INDUSTRIALI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 186 Aosta, 31-1-1957
ILL.mo Sig. ASSESSORE
AL DICASTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Attuazione della "Zona Franca" in Valle d'Aosta.
Gli Organi direttivi di questa Associazione, confortati dal parere espresso dai rappresentanti delle categorie che fanno capo all'Assemblea stessa per le industrie in attività in Valle, hanno attentamente esaminato la bozza di disegno di legge sottoposta dalla Presidenza della Commissione consiliare in merito alla attuazione della "Zona Franca" in Valle di Aosta.
Come questione generale di principio le categorie produttive industriali sono concordi nel riconoscere che il costituire a "Zona Franca" l'intero territorio della Regione apporterebbe notevoli benefici economici alla Valle di Aosta e ciò in modo particolare e diretto per le medie e piccole industrie la cui attività e produzione vengono o prevalentemente o totalmente assorbite nell'ambito territoriale della Valle.
Per i grandi complessi industriali e per quelle industrie la cui attività e produzione trovano uno sbocco commerciale prevalente o totale nel territorio doganale, ammesso l'accoglimento dei principi sanciti dall'art. 5 della bozza, sorgerebbe per essi un sensibile aggravio burocratico per i necessari controlli di finanza e di dogana con conseguente istituzione di determinati nuovi servizi e relativi oneri che verrebbero però compensati dalla prevedibile migliore situazione economica generale con una probabile maggiore tranquillità in campo sindacale; d'altra parte queste industrie potrebbero fruire del vantaggio economico connesso con la possibilità di rimodernare gli impianti e di installare dei nuovi fruendo per essi dei benefici fiscali propri della "Zona Franca".
Questi concetti molto lati debbono, a giudizio di questa Associazione, trovare fondamento su di una realizzazione di una "Zona Franca" della massima larghezza anche in materia valutaria; in particolare si ravvisa la preminente necessità che sia chiaramente affermato e riconosciuto dallo Stato Italiano il principio in base al quale le materie prime ed i prodotti provenienti dalla Valle destinati al territorio doganale non vengano ad avere un carico fiscale superiore a quelli prodotti o fabbricati nel territorio doganale stesso.
La complessità della materia non consente per il momento la formulazione di pareri o suggerimenti analitici anche in relazione alla differenziazione dei problemi specifici facenti capo ad ogni singolo settore industriale.
Ci si limita, pertanto, a formulare i concetti sopra specificati ad integrazione di quanto previsto dalle norme elaborate con la bozza ed aggiungendo che questa Associazione, rendendosi conto della grande importanza che assume il problema e ben desiderosa h offrire tutta la sua collaborazione per la migliore impostazione di tutti i casi specifici che interessano da vicino la categoria industriale, auspica che, prima che siano rese esecutive le norme generali di attuazione, essa possa partecipare attivamente e con propri rappresentanti e tecnici, unitamente a quelli delle altre categorie interessate, allo studio ed alla migliore impostazione di tutte le questioni di dettaglio connesse con la pratica attuazione del regime di "Zona Franca".
Con osservanza.
IL PRESIDENTE
F.to Vincent Roberto
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ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI VALLE D'AOSTA
Prot. n. 148 Aosta, 26-1-1957
SPETT. le ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO
Ufficio Zona Franca
Amministrazione Regionale
AOSTA
L'Associazione Agricoltori ha esaminato attentamente il progetto di legge della Commissione consiliare per lo studio della Zona Franca.
Il progetto prevede l'istituzione nella Valle d'Aosta della Zona Franca totale e non ha esaminato la possibilità di altre soluzioni che potrebbero essere prese in esame qualora la realizzazione della prima soluzione dovesse rendersi difficile per molteplici ragioni.
Il punto di vista dell'Associazione Agricoltori è favorevole alla istituzione della Zona Franca totale come progettato dallo Studio gentilmente inviatoci ritenendo che ne potrebbero indubbiamente derivare dei vantaggi alla categoria degli Agricoltori della Valle.
Quanto alle altre soluzioni di possibile attuazione, questa Associazione non è scesa ad esaminare, ritenendo che la Commissione consiliare indubbiamente nelle sue prossime sedute potrà porsi anche questo compito con la stessa competenza dimostrata nello studio del primo progetto.
Ringraziando per il riguardo usato alla nostra categoria, gli Agricoltori si compiacciono con i Membri della Commissione consiliare per l'impegno dimostrato augurando che la loro fatica ed i loro sforzi siano coronati dal più che meritato successo nell'interesse della Valle d'Aosta.
Voglia gradire, Sig. Assessore, l'espressione dei nostri rispettosi e distinti saluti.
IL PRESIDENTE
F.to C. Bionaz
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S. I. T. A. V.
St. Vincent 31-1-1957
Eg. Signor ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO - AOSTA
Riferimento Sua cortese lettera n. 6866/5 del 17-12-1956.
Esaminala la relazione della Commissione consiliare ed il disegno di legge per l'attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta questa Società - il cui scopo è l'incremento turistico ed alberghiero Valdostano - motivando la sua impostazione col principio di concedere la più ampia libertà di ingresso e di permanenza ai turisti, si dichiara favorevole all'applicazione di una Zona Franca corretta, la quale, ottenendo le fondamentali agevolazioni intrinseche e derivanti da tale posizione, evitasse tuttavia i gravissimi inconvenienti di una barriera doganale a Pont St. Martin.
Impostazione che riteniamo raggiungibile, considerando che - fermi ai confini politici il visto ai passaporti e la barriera valutaria - quella doganale fra l'Italia e la Valle d'Aosta potrebbe limitarsi al controllo delle merci in partita, lasciando ogni libertà, senza alcun controllo né vincolo, al passaggio dei turisti, cui verrebbero applicate quelle tolleranze oramai d'uso - anche sui transiti internazionali - da parte dei Paesi a prevalente economia turistica.
A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, porgiamo i più devoti ossequi.
p. IL PRESIDENTE
F.to COTTA
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RELAZIONE DEL DR. MARCHIANDO
"RIFLESSI DELL'AUTONOMIA SULL'ECONOMIA VALDOSTANA"
L'autonomia concessa alla Valle di Aosta con D. L. Lgt. 7 Settembre 1945, n. 545, ampliata con D.L.P. 11 novembre 1946 n. 365 e con D.L.P. 23 dicembre 1946, n. 532, e definitivamente sanzionata dalla Legge Costituzionale 26-2-1948, n. 4, approvante il Testo dello Statuto regionale, ha attuato un notevole decentramento amministrativo in favore della Regione.
Rammento che le attribuzioni espletate dall'Amministrazione regionale sono molto ampie e abbracciano quelle normalmente demandate per legge a molti Enti locali ed uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato fra i quali: Prefettura, Amministrazione provinciale, Provveditorato agli Studi, Ispettorati Agrario e Forestale, Camera di Commercio, Ente Provinciale per il Turismo.
Alle mansioni meramente amministrative occorre aggiungere la potestà legislativa che, in virtù dello Statuto, compete al Consiglio della Valle su materie di importanza locale.
Ritengo superfluo soffermarmi sui precedenti di natura storica, linguistica ed economica e sui motivi d'ordine politico che hanno condotto alla concessione dell'autonomia, perché altri hanno diffusamente trattato l'argomento: stimo, invece, opportuno, prima di passare ad illustrare i riflessi dell'autonomia nelle diverse branche dell'economia regionale, esporre alcuni dati e considerazioni in merito alla popolazione della Valle ed alla sua dinamica perché l'elemento umano è in ogni fatto economico predominante ed essenziale.
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POPOLAZIONE
Secondo le risultanze dell'ultimo censimento (4-11-1951) la popolazione residente in Valle d'Aosta ammontava a 94.140 abitanti, quella presente a 95.634, mentre, in base a valutazioni non ufficiali, si stima che la popolazione residente abbia raggiunto alla data del 31 dicembre 1955 la cifra di 98.012 abitanti.
La popolazione residente attiva assommava nel 1951 a 43.672 individui, di cui 17.349 addetti all'agricoltura (pari al 39,73%); 13.704 alle industrie estrattive e manifatturiere (31,38%); 3.555 alle costruzioni e impianti (8,14%); 701 agli impianti elettrici, del gas e idrici (1,60%); 864 ai trasporti e alle comunicazioni (1,98%); 4.300 al commercio e ai servizi vari (9,85%); 328 al credito ed assicurazioni (0,75%); ed infine 2.871 alla pubblica Amministrazione (6,57%).
Nel periodo compreso tra i due ultimi censimenti (1936-1951) la popolazione ha subito un aumento del 12,8% a motivo di un duplice ordine di fattori: il movimento naturale della popolazione con un quoziente moderatamente attivo a favore delle nascite e, in misura maggiore, il movimento immigratorio.
Questo incremento non appare tuttavia uniforme. Infatti, se dall'esame dei dati concernenti l'intero territorio regionale scendiamo a considerare quelli dei singoli Comuni, rileviamo sintomatiche discordanze.
Mentre alcuni dei 74 Comuni della Valle, nel periodo di 15 anni, compreso tra i due citati censimenti, hanno manifestato una riduzione sensibilissima della popolazione che si traduce, in alcuni casi, in percentuali del 20% (Rhêmes St. Georges, Chamois) e persino del 32% (La Magdeleine); altri, all'inverso, hanno subito, nel medesimo intervallo di tempo, un fortissimo aumento nel numero degli abitanti con percentuali che arrivano al 25-35% (Châtillon - St. Vincent - La Thuile - Pont St. Martin) e, nel Capoluogo, al 50%.
E che non si tratti di un fenomeno recente, ma bensì della continuazione di un'antica tendenza, lo dimostra il confronto tra i dati anagrafici di un periodo più esteso. Se, infatti, prendiamo come punto di partenza il censimento del 1881, il contrasto si fa ancora più stridente e constatiamo che negli ultimi 70 anni la popolazione presente è diminuita a La Magdeleine del 60%, passando da 333 a 107 abitanti, mentre ad Aosta è aumentata del 225% (da 7.437 a 24.181 abitanti).
Una constatazione balza evidente a chi esamini la dislocazione dei singoli Comuni e la ponga in relazione con le cifre dei censimenti: al progressivo aumento della popolazione dei centri ubicati nel fondo Valle corrisponde il graduale, costante spopolamento dei Comuni montani.
Limitandoci all'ambito regionale dobbiamo riconoscere nella creazione e nel potenziamento di alcuni complessi industriali nella vallata, verificatisi durante l'ultimo quarantennio, la causa principale di questo fenomeno di vasta portata economica e sociale.
Infatti, i redditi offerti dall'occupazione nelle industrie, molto superiori agli scarsi proventi derivanti dalla povera economia agricola-pastorale della montagna, hanno esercitato una potente forza di attrazione sui montanari scesi a cercare un'occupazione negli stabilimenti industriali.
In breve, il fenomeno dello spopolamento montano rivela qui le stesse cause che nelle altre vallate alpine, e appare in parte fatale e giustificato da un eccesso di popolazione in confronto con le capacità produttive del territorio montano.
Vedremo quali i provvedimenti attuali dalla Regione per eliminarlo e, quantomeno, per contenerlo.
AGRICOLTURA
Come ho accennato la popolazione attiva impiegata in lavori agricoli era, alla data dell'ultimo censimento, di poco superiore alle 17.000 unità (quasi il 40% del complesso).
Circa le possibilità offerte all'agricoltura dalle condizioni del terreno bisogna premettere che, dei 326.266 ettari che formano la superficie territoriale della Valle di Aosta, ben 105.842 ettari, costituiti quasi interamente da rocce, ghiacciai e morene recenti, sono assolutamente improduttivi.
Essi rappresentano un terzo del territorio regionale e tale percentuale è di gran lunga la maggiore che si riscontri in Italia (nell'intero territorio nazionale la superficie improduttiva è dell'8%).
Ricordo a titolo incidentale che la Regione ha una superficie doppia di quella di Asti, pressapoco come quella di Vercelli che comprende la Valsesia e di poco inferiore a quella di Novara.
La densità per Kmq. è di soli 29 abitanti (la media nazionale è di 160).
I restanti 220.424 ettari costituiscono la superficie agraria-forestale e sono cosi ripartiti:
|
Pascoli e prati permanenti |
ha. |
97.718 pari al |
44,3% |
|
Colture legnose (vigneti e frutteti) |
ha. |
1.841 pari al |
0,8% |
|
Seminativi |
ha. |
10.997 pari al |
5,0% |
|
Incolti produttivi |
ha. |
45.114 pari al |
20,7% |
|
Boschi |
ha. |
64.354 pari al |
29,2% |
|
Totale ettari |
220.424 |
100,0% |
|
Il tipo delle colture è ovviamente condizionato dalle caratteristiche climatiche della Regione. Solamente nelle quote inferiori si trovano zone atte alle colture legnose e alla maggior parte dei seminativi, questi ultimi scarsi perché l'attività degli agricoltori valdostani è quasi interamente orientata alla produzione dei foraggi necessari al mantenimento del considerevole patrimonio bovino della Regione (e ciò spiega la forte percentuale di pascoli e prati permanenti).
La produzione foraggera degli ultimi anni è stata soggetta a notevoli oscillazioni a motivo di forti irregolarità nelle precipitazioni atmosferiche: peraltro, la media annuale si è aggirata sul milione di quintali, che è, all'incirca, il quantitativo richiesto dalle necessità alimentari dei 50-52.000 bovini (di cui 30-32.000 vacche lattifere) rappresentanti attualmente il patrimonio bovino della Valle.
Si è ritornati cioè alla cifra "record" dell'anno 1930, dopo aver superato un luogo periodo di crisi che, iniziatosi nel 1936 ed accentuatosi nel periodo bellico, si è andato via via risolvendo negli anni successivi alla cessazione delle ostilità.
L'elevato numero dei bovini permette una considerevole produzione di latte e di latticini: tra questi ultimi emerge per importanza e rinomanza il formaggio "fontina" il più tipico e conosciuto dei prodotti agricoli valdostani.
Sempre nel campo agricolo si è diffusa notevolmente la produzione frutticola specializzata nei terreni delle quote inferiori, ove la temperatura più elevata permette una completa maturazione dei frutti: prevale su tutti la pregiata mela renetta del Canada (produzione media annua 12-14.000 quintali).
Tanto la produzione della fontina quanto quella delle renette alimentano una considerevole esportazione. Notevole anche l'esportazione di patate da seme, consentila da una produzione che supera normalmente i centomila quintali annui.
Limitata al consumo locale è invece la produzione dei cereali (prevalgono la segala con 28-30 mila quintali e il granoturco con 11-12 mila quintali annui) e del vino (15-17 mila ettolitri).
Data l'importanza che, nell'ambito dell'economia agricola, si attribuisce alla produzione zootecnica e a quella lattiero-casearia, gli interventi dell'Amministrazione regionale in questo campo mirano ad incrementare queste produzioni tradizionali, soprattutto dal punto di vista qualitativo e a garantire congiuntamente un miglioramento del tenore di vita delle popolazioni agri cole mediante il quale contenere il grave fenomeno dello spopolamento montano.
Ma lasciamo parlare le cifre. Queste ci dicono che, dei 1.759 milioni stanziati nel periodo 1948-1955 a favore dell'agricoltura, dei quali 90 milioni circa rappresentano il concorso diretto dello Stato, 720 milioni furono erogati sotto forma di sussidi per la costruzione di fabbricati rurali e 780 milioni sono stati destinati ad opere irrigue a scorrimento o a pioggia. Per comprendere il valore di questa spesa che rappresenta quasi il 50% del totale bisogna pensare che un incremento della produzione di foraggio e, conseguentemente del numero dei capi di bestiame, è solo possibile ottenere intensificando, ove le condizioni naturali lo consentano, l'irrigazione e la fertirrigazione.
Quarantuno milioni riguardano fabbricati per la raccolta, la conservazione e la lavorazione di prodotti agricoli e caseifici e 31 milioni si riferiscono a sussidi per acquisto di macchine e attrezzi agricoli.
Per l'impianto e il ripristino di vigneti e frutteti sono stati spesi 5 milioni e distribuite 25 mila piantine, per la sistemazione di terreni 10 milioni, ed inoltre 38 milioni sono stati destinati per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico, principalmente per favorire l'acquisto di soggetti selezionati, per organizzare rassegne e concorsi di bestiame e per distribuire premi ai migliori allevatori. Infine 41 milioni sano stati impiegati per iniziative di minore importanza nello stesso campo.
A queste cifre occorre aggiungere 807 milioni (200 dello Stato) che riflettono l'attività del Corpo Forestale Valdostano comprendente tra l'altro rimboschimenti, miglioramenti di pascoli, sistemazioni idraulico-forestali, e l'effettuazione dei cantieri di rimboschimento che hanno consentito un notevole impiego di mano d'opera disoccupata.
INDUSTRIA
La Regione è una delle vallate alpine maggiormente industrializzate ed il fenomeno è spiegato dalla rilevante disponibilità di risorse minerarie ed idriche.
Come l'allevamento del bestiame costituisce la base dell'economia agricola valdostana, così la siderurgia è la spina dorsale dell'economia industriale della Valle.
Si calcola che 9.000 dei 18.000 dipendenti delle aziende industriali siano direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione siderurgica, e per comprendere l'importanza di tale cifra basti pensare che essa rappresenta circa il 10% dell'intera popolazione della Valle ed il 21% della popolazione attiva.
Le caratteristiche e le condizioni delle industrie locali sono troppo note perché si debba spendere per esse un lungo discorso. Accenniamo di sfuggita al fatto che su tutti gli stabilimenti industriali della Regione predomina, per la complessità degli impianti e delle lavorazioni e per il numero dei dipendenti, la Soc. Naz. COGNE di Aosta, specializzata nella produzione di ghisa, ferroleghe e soprattutto di acciai speciali molto ricercati dalle industrie meccaniche, automobilistiche e navali, mentre altro stabilimento siderurgico di rilevante importanza è l'I.L.S.S.A. VIOLA di Pont St. Martin, all'imbocco della Valle, che produce lamiere, nastri di acciaio ed elettrodi per saldature.
Tra Pont St. Martin ed Aosta sono dislocali altri stabilimenti industriali degni di citazione: quelli della Ditta Guinzio & Rossi per la lavorazione a stampaggio dell'alluminio e delle sue leghe, e della Soc. Brambilla per la produzione di composti e fertilizzanti e per la filatura del cotone siti in Verrès, quello di Châtillon per la produzione di rayon alla viscosa e quello infine di St. Marcel per la produzione di ghisa ottenuta dalle ceneri di piriti residuate dalla produzione di acido solforico.
L'industria idroelettrica, pur assorbendo uno scarso numero di addetti, riveste un'importanza notevolissima per la Regione, di cui sfrutta le ingenti risorse idriche. Gli impianti installati ed oggi in funzione sono numerosi e di varia importanza e attualmente sono in fase di avanzata costruzione imponenti opere di sbarramento per la creazione di due bacini artificiali nella Valpelline e in Valgrisanche.
La maggior parte dell'energia prodotta in Valle è convogliata verso i centri della pianura padana, ma esistono anche collegamenti con le reti di distribuzione francese e svizzera.
Sull'andamento produttivo delle principali industrie operanti nella Regione si ripercuotono le situazioni del mercato nazionale ed internazionale; pertanto le possibilità di intervento dell'Amministrazione regionale appaiano molto ridotte e la sua azione e volta principalmente a dirimere le eventuali controversie di natura sindacale. va tuttavia ascritta a favore dell'Amministrazione l'intensa opera svolta per la organizzazione di corsi di addestramento a favore di operai disoccupati, spesso con l'efficace e proficua collaborazione delle aziende industriali. La somma spesa annualmente per la realizzazione di tali corsi di aggira sui cinque milioni di lire.
Non si posseggono molti dati per poter misurare il progresso realizzato dalle diverse produzioni industriali tra il periodo prebellico e quello attuale.
Quelli che possediamo si riferiscono infatti alla circoscrizione territoriale della ex Provincia di Aosta e non alla Valle. Tuttavia, per quanto riguarda alcune delle principali attività industriali tra il 1936 (che pure fu un anno favorevole allo sviluppo industriale in conseguenza alle sanzioni economiche) ed il 1955 rileviamo, in base a stima, un aumento del 70% della produzione di minerali di ferro (nel 1936 t. 218 mila nel 1955 t. 370.000) e del 118% nella produzione dell'industria siderurgica (t. 220.000 nel 1936 e t. 480.000 nel 1955).
In diminuzione appare invece la produzione di antracite che nel 1936 era salita a 75.000 tonnellate, mentre nel 1954 è stata di 70.000 tonnellate e nel 1955 è ulteriormente discesa a 52.476 tonnellate.
In continuo e forte aumento la produzione di energia elettrica, passata, nel dopoguerra, da 1.316 milioni di Kwh. nel 1950 a 2.014 milioni di Kwh. nel 1955.
Tale cifra rappresenta il 5,10% della produzione nazionale ed il 6,12% se si tiene conto della sola produzione idroelettrica. Non c'è nessun'altra Regione d'Italia che, a parità di superficie, ne produca un quantitativo simile.
Un promettente sviluppo ha assunto l'industria estrattiva dei marmi colorati, grazie soprattutto al pregevole marmo verde valdostano che incontra un favore sempre crescente, non solo sul mercato italiano ma altresì su quello estero, come è dimostrato dal fatto che richieste del prodotto sono giunte fin dalla lontana America. La produzione sembra oggi aver raggiunto un volume di 6.000 metri cubi all'anno, che supera, di gran lunga la media annuale dell'anteguerra.
L'industria del legname rappresenta un'altra valida risorsa per la economia valdostana. La produzione del legname da opera si è ormai stabilizzata sui 60-65.000 metri cubi all'anno: un quantitativo che, nonostante le pressanti richieste del prodotto, non è consigliabile superare per non depauperare ulteriormente il patrimonio forestale della Regione, che, come ho detto parlando dell'agricoltura, si aggira sui 65.000 ettari.
INDUSTRIA TURISTICA
Dopo l'agricoltura e l'industria un'importante risorsa per l'economia della Regione è rappresentata dal movimento turistico, in crescente sviluppo.
Tutta la Valle offre un soggiorno ideale per la villeggiatura e, oltre alle località la cui fama turistica risale a molti decenni addietro, si sta oggi verificando la valorizzazione di vallate e località fino a pochi anni or sono poco frequentate. A questa estensione del movimento turistico ha contribuito in misura preponderante il miglioramento della rete stradale, l'intensificarsi delle comunicazioni (i 35 servizi esistenti nel 1946 sono oggi più che raddoppiati), il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e turistico-sportiva.
L'attrezzatura alberghiera, per quanto ancora antiquata e insufficiente, comprende oggi più di 200 tra alberghi e pensioni, con un complesso di oltre 10.000 letti ed un incremento del 50% rispetto alla situazione del 1946. A tali cifre occorre aggiungere oltre 1.000 affittacamere con altri 5.000 letti.
L'erogazione di numerosi sussidi (circa 280 milioni sino al 1955, più 154 milioni ottenuti dallo Stato in base al piano E.R.P.) ha incoraggiato e incoraggia la costruzione di nuovi alberghi ed il rimodernamento di quelli già esistenti.
Per dare in sintesi un'idea dello sviluppo raggiunto dal turismo nella Valle d'Aosta bastano alcune cifre:
1936 arrivi 34.706 presenze 493.660
1946 arrivi 27.196 presenze 313.061
1955 arrivi 93.071 presenze 1.318.032
Anche volendo considerare il 1946 un anno di emergenza, balza evidente l'incremento del turismo Ira il 1936 ed il 1955, confrontando i dati relativi a questi due anni.
Da queste cifre è escluso anche il considerevole movimento fluttuante, non registrato, che si verifica nei giorni festivi ed è alimentato da comitive in gita turistica.
L'Amministrazione regionale ha inoltre organizzato manifestazioni varie, sciistiche alpinistiche e folcloristiche e ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione di guide, carte, manifesti, opuscoli, ecc. per diffondere la conoscenza della Regione sotto l'aspetto turistico.
ARTIGIANATO
L'industrializzazione di molte attività, prima esplicate in forma artigianale, ha ridotto notevolmente la sfera di azione dell'artigianato locale che, oltre ai mestieri correnti, è oggi limitato ad alcune produzioni caratteristiche di oggetti in legno, di mobili rustici e di pizzi lavorati al tombolo.
E' interessante osservare come la produzione artigianale rappresenti, nella maggiore parte dei casi, un complemento della normale attività agricola e si svolga prevalentemente a domicilio nei lunghi e freddi inverni, quando i lavori dei campi sono sospesi e inibiti dal gelo.
Anche in questo campo sono in atto particolari provvidenze della Regione intese a sviluppare le attività artigiane meglio rispondenti alle esigenze ed alle possibilità locali e a favorire l'affermazione di nuove attività.
Si assegnano sussidi per concorrere nelle spese di acquisto dei macchinari occorrenti alle diverse lavorazioni (oltre 32 milioni di lire sono stati erogati a tale scopo).
Inoltre per affiancare le attività artigiane e per diffondere la conoscenza dei prodotti locali si organizza ogni anno la partecipazione a mostre regionali e a diverse esposizioni, con una spesa di vari milioni.
Anche i corsi per falegnami ed intagliatori istituiti in diversi Comuni hanno lo scopo di concorrere al potenziamento dell'economia montana mediante la qualificazione della mano d'opera e la creazione di buoni arti giani.
La dispersione dei centri abitati e le difficoltà delle comunicazioni costituiscono peraltro un notevole ostacolo alla diffusione e allo sviluppo di tali utilissimi corsi.
COMMERCIO
Dopo quanto si è detto sull'agricoltura e sull'industria della Valle, non resta molto da aggiungere in tema di commercio, perché questo è una conseguenza di quelle.
Nel campo dei prodotti alimentari la Valle può offrire i prodotti dell'allevamento bovino, e, in primo luogo, la pregiata fontina, che costituisce la base della produzione lattiero-casearia.
Ricercati sono anche i bovini, e come produttori di latte e per essere destinati ad allevamenti nelle zone di montagna: è noto infatti che la razza valdostana, distinta in pezzata rossa e nera, vanta pregi notevoli per la sua capacità di ambientamento, per le modeste esigenze alimentari e per l'elevata produttività di latte in relazione al peso.
Anche le mele renette e, in misura minore, le patate da seme sono oggetto di esportazione.
In cambio la Valle importa numerose derrate alimentari a cominciare dal frumento e dal vino per finire alle droghe e ai prodotti dolciari.
Nel campo dei prodotti industriali le voci che concorrono in maggior misura all'esportazione sono: ghisa, acciai, ferroleghe, prodotti chimici, fertilizzanti, fibre tessili, legname e marmo, contro l'importazione di un forte quantitativo di manufatti, dai tessuti ai mobili, dai prodotti della meccanica ai materiali da costruzione.
E' tuttavia opportuno rilevare che, avendo le principali imprese commerciali la loro sede a Torino e a Milano, le operazioni commerciali che interessano acciai, ferro leghe, prodotti chimici e tessili si svolgono quasi esclusivamente fuori della Valle, mentre nella Regione prevale il piccolo commercio praticato dai titolari dell'esercizio e dai loro familiari. Anche in questo campo si sono fatti peraltro beneficamente sentire gli effetti dello sviluppo turistico e dell'aumentato tenore di vita dei valligiani.
Gli addetti a questo ramo di attività sono 4.300 (10% della popolazione attiva).
LAVORO
Il clima esercita un'influenza determinante su molte attività della Regione; agricoltura, edilizia, opere stradali e in genere tutti i lavori che si svolgono all'aperto subiscono una forzata interruzione nei mesi invernali, più o meno lunga a seconda dell'altitudine.
Un esame dei dati riguardanti la disoccupazione ci consente infatti di notare che il massimo della disoccupazione si nota nei mesi di gennaio e febbraio ed il minimo nei mesi di luglio, agosto e settembre.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Per quanto non direttamente interessante la vita economica, merita un cenno anche l'attività svolta dall'Amministrazione nel settore della pubblica istruzione, che è vasta ed intensa in relazione ai compiti delicati e complessi ad essa attribuiti dallo Stato.
Passo rapidamente in rassegna alcune delle iniziative regionali in questo campo: n. 163 borse di studio per un complesso di 11 milioni di lire circa sono state concesse sino a tutto l'anno scolastico 1954-55 ad insegnanti elementari e medi affinché potessero perfezionarsi nella lingua francese, ed altre per un importo di 5 milioni, sono state concesse agli alunni di scuole secondarie della Regione. Sono stati organizzati numerosi corsi popolari d'istruzione elementare primaria e di lingua francese.
Circa 29 milioni di lire sono stati assegnati ai Patronati Scolastici, alle Scuole sussidiate, ed agli Asili Infantili a titolo di contributi e sussidi, e 42 milioni sono stati utilizzati per acquisto di materiale didattico e per attività varie.
Contributi e sussidi straordinari per altri 7 milioni di lire sono stati concessi ad alunni bisognosi della Regione per aiutarli efficacemente nel compimento dei loro studi.
Ma tra gli interventi dell'Amministrazione in questo importante campo della vita regionale bisogna calcare l'accento sull'edilizia scolastica. Al fine di sostituire i vecchi edifici scolastici, inadeguati alle esigenze igienico-didattiche del nostro tempo, dal 1949 al 1955 sono stati spesi 400 milioni di lire per nuove razionali costruzioni.
LAVORI PUBBLICI
Naturalmente è nel campo dei lavori pubblici che gli interventi attuati dalla Regione appaiono più evidenti e imponenti.
Nell'importante settore stradale un vasto programma di costruzione, ampliamento, pavimentazione viene tenacemente e melodicamente attuato.
Solo chi percorra oggi le nuove comode strade che si sono sovrapposte alle strette carrozzabili e alle vecchie mulattiere per raggiungere i più importanti centri turistici della Regione e per collegare Comuni e villaggi prima isolati, può rendersi conto dell'imponente progresso realizzato in questo settore. Settore essenziale per lo sviluppo economico della Regione, perché la rete stradale giova al miglioramento del tenore di vita delle popolazioni, rimaste tenacemente fedeli alla montagna e contribuisce alla espansione del movimento turistico ed alla conoscenza della Valle d'Aosta nei suoi angoli più remoti e nelle sue vallate più riposte.
Per intendere quanto importante sia stato il progresso compiuto nel settore stradale sotto l'attuale Amministrazione Autonoma, basti dire che, mentre nell'anno 1936 furono dalla vecchia Amministrazione Provinciale stanziati 1.500.000 lire, somma che, rapportata al valore attuale della moneta non supera i 100 milioni di lire, oggi si è vicini al miliardo di lire annuo.
E' da osservare che la soluzione del problema della viabilità non si esaurisce nella costruzione di strade; infatti le difficoltà del terreno montano comportano anche la costruzione di imponenti e costose opere d'arte, quali ponti e muri di sostegno per rendere possibile il passaggio delle strade medesime.
Nel periodo 1946-1955, circa 3.950 milioni lire furono complessivamente destinati alla viabilità.
Ma nel vasto campo dei lavori pubblici non sono stati dimenticali altri importanti settori: ho già parlato delle cure rivolte al miglioramento della vita scolastica con la costruzione di nuove e numerose scuole; a queste si aggiungono opere igieniche che nel periodo considerato hanno comportato una spesa di oltre 290 milioni e opere varie di interesse dei Comuni per 610 milioni, quali acquedotti, fognature e cimiteri, ecc.
Grazie poi ai contributi elargiti dall'Amministrazione regionale, per un importo complessivo superiore ai 108 milioni, tutti i Comuni della Valle e molti villaggi sono oggi dotati di telefono e di energia elettrica.
La spesa complessiva sostenuta dalla Regione per lavori pubblici è stata nel periodo 1946-1955 di circa 6.130 milioni di lire ai. quali si devono sommare i 2.255 milioni spesi dallo Stato per l'esecuzione di altre opere pubbliche.
E concludo facendo rilevare che gli stanziamenti per lavori pubblici sono in continuo progressivo aumento.
Ultima indicazione che mi permetto di dare è quella relativa all'immatricolazione in Valle degli autoveicoli, di cui cito le cifre distintamente per le diverse categorie, negli anni 1947 e 1955:
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1947 |
1955 |
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autovetture |
365 |
2.290 |
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autocarri |
470 |
1.085 |
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motoveicoli |
324 |
2.213 |
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CONCLUSIONI
Da quanto ho detto, e chiedo scusa per l'uso eccessivo delle cifre alle quali d'altronde ho fatto ricorso perché son convinto che l'entità di un fenomeno economico si debba prima misurare con le cifre che illustrare con le parole, credo potersi concludere che l'attività dell'Amministrazione regionale è stata, in questa prima fase della sua vita autonoma, particolarmente intensa in tutti i settori e che, quindi, l'Autonomia segni un bilancio nettamente attivo a favore della Regione.
Tutti gli interventi che la disponibilità dei mezzi finanziari ha reso possibile, sono stati graduati e attuati sulla traccia di un piano organico a seconda della loro urgenza.
Qualche obiezione è stata sollevata circa la destinazione di alcuni fondi e in particolare le critiche sono rivolte alle troppe cure che verrebbero dedicate all'agricoltura da parte dell'Amministrazione. Ricordo allora che le rilevanti spese disposte a favore di questa branca economica mirano non solo all'aumento ed al miglioramento delle produzioni tipiche della Regione ma anche ad una elevazione del tenore di vita degli agricoltori valdostani che rappresentano ancora il 40% della popolazione.
Favorendo la costruzione di case decenti, provvedendo a quella di acquedotti, di scuole e di strade, si pone una remora allo spopolamento montano, e si trattengono i montanari sulle terre degli avi garantendo loro più umane condizioni di vita.
Fondate speranze sono inoltre connesse, oltre che al miglioramento dell'agricoltura. anche allo sviluppo delle attività artigiane e soprattutto al potenziamento delle imprese turistiche che, intensificando il traffico e i commerci, daranno alla gente di montagna la possibilità di integrare il bilancio familiare, quando questo rimanga troppo scarso.
Si cerca inoltre di dare impulso all'insegnamento tecnico e professionale ed all'addestramento di giovani disoccupati, nonostante le difficoltà di comunicazione che si oppongono alla perfetta riuscita dei corsi, perché anche gli elementi locali si presentino sufficientemente preparati sul mercato del lavoro.
Con ciò non si vuol dire che per tutti i problemi economici della Regione sia stata già trovata la soluzione e che la stessa sia imminente: certo è che molti di essi sono stati risolti, molti sono avviati a soluzione, molti altri attendono di essere affrontati e risolti.
Non dobbiamo infine dimenticare, per poter conservare una veduta realistica della situazione, che la Valle d'Aosta forma parte integrante della Nazionale Italiana e che, necessariamente, la sua economia è connessa con quella nazionale della quale subisce effetti e tendenze.
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PROSPETTIVE SULLA ZONA FRANCA IN VAL D'AOSTA
Prof. Bruno Cadalbert
PREMESSE E PRECEDENTI STORICI
1. - Premesse.
L'incarico affidatomi dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta consisteva nell'esaminare prospettivamente gli effetti del regime di Zona Franca sulla economia della Valle onde trarre da tale indagine elementi illuminanti sull'opportunità di invocare l'applicazione dell'art. 14 dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, abbandonando l'attuale regime provvisorio instaurato dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.
Gli studiosi di problemi economici hanno dimostrato che, a prescindere dal costo finanziario dello Stato e quindi per i cittadini non beneficati dal provvedimento dall'istituzione di una Zona Franca derivano vantaggi e svantaggi di maggiore o minore intensità ed estensione a seconda della struttura dei settori produttivi, della distribuzione di essi, della provenienza delle materia prime impiegate, della destinazione dei prodotti finiti, dell'ampiezza del mercato interno, delle attrattive turistiche della zona, ecc., pertanto gli elementi per un giudizio di convenienza non potevano essere determinali in concreto che da un esame delle attività economiche interessanti il territorio in questione. Per procedere a tale esame venni ad Aosta onde ottenere sul posto quelle notizie ed informazioni atte a completare i dati ricavabili dalla pubblicazione dell'Ente Regione "Sintesi economica della Valle d'Aosta" del 1953, e dall'Annuario Statistico Italiano. Preziosa inoltre mi è stata la relazione "Riflessi dell'autonomia sull'economia valdostana" del dott. Michele Marchiando. Purtroppo i dati reperiti non sempre sono stati sufficienti a tracciare un quadro preciso dei settori studiati: reticenze e diffidenze ben note a chi compie studi di economia applicata, ma hanno talvolta costretto ad abbandonare il metodo induttivo per procedere in via deduttiva aumentando così le probabilità di incorrere in inesattezze ed errori.
Nella presente relazione dopo un breve esame delle Zone Franche di Zara, Fiume e Gorizia, ho proceduto all'analisi delle attività economiche della Valle con particolare riguardo agli effetti che su di esse avrebbe un regime di Zona Franca chiuso, mi sono quindi soffermato a considerare gli aspetti della Finanza pubblica della Regione nel quadro della Zona Franca per passare infine alla disamina del progetto compilato dalla Commissione consiliare.
2. - Concetto di Zona Franca.
E' noto che per Zona Franca s'intende un lembo di territorio nazionale, sia esso un porto, una frazione di esso, una città o un'intera provincia, sottratte al regime doganale ordinario ed in un certo senso snazionalizzato nei confronti di tale regime. Agli effetti doganali pertanto, ma soltanto a tali effetti, la frontiera dello Stato s'intende modificata in modo da escludere, almeno entro certi limiti, il lembo di territorio proclamato franco.
La vigilanza degli agenti dell'Amministrazione doganale, che normalmente si estende lungo tutta la frontiera del paese e mantiene sotto il suo controllo tutto il territorio sottoposto alla sovranità statale, in virtù della proclamata franchigia, si ritira ai limiti del territorio franco; sicché la introduzione di merci dal territorio franco a quello doganale avviene con la procedura usata nell'introduzione di merci lungo la normale frontiera del paese. Territori doganali franchi si trovano per la maggior parte sulle rive del mare, o in minor numero, lungo i corsi d'acqua interni con lo scopo di potenziare i traffici internazionali; ma tali caratteristiche non sono essenziali. Esistono infatti anche ai nostri tempi territori franchi lontani dai mari e dai fiumi, lungo le frontiere terrestri, territori che sono il prodotto di una transazione economico-politica fra due Stati confinanti, ovvero un espediente atto a consentire possibilità di vita a popolazioni che, da una rigorosa applicazione della legislazione doganale ordinaria, sarebbero, per particolari condizioni ambientali, economicamente soffocati.
Caratteristica della città franca come della Zona Franca in genere, è che sono libere da vincoli e da gravami doganali non soltanto l'introduzione in depositi, la manipolazione e trasformazione industriale delle merci, ma altresì il consumo di esse. In tali città o zone i cittadini non sopportano per le derrate, che in qualunque modo consumano, i dazi doganali al pagamento dei quali sono invece tenuti i cittadini delle altre parti dello stesso Stato. E' molto importante fissare bene questo aspetto perché quello che sostanzialmente distingue la città franca dal porto franco nel suo significato moderno è il consumo: per tale fatto il problema non è soltanto di convenienza di traffici o di localizzazioni delle industrie, ma diventa un problema complesso, in quanto l'inserimento del consumo sposta o può spostare le valutazioni di convenienza fatte nei confronti de' commercio e dell'industria.
La Zona Franca implica l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte di fabbricazione (connesse in certo senso ai dazi protettivi) nonché da talune imposte erariali di consumo ma non porta alla disapplicazione automatica di altre leggi dello Stato; così le leggi valutarie rimangono in vigore nel territorio franco come nel territorio doganale. Le leggi valutarie, invero, sono ispirate agli accordi internazionali di pagamento che lo Stato ha contratto con l'estero, e sono emanate al fine di conseguire il pareggio della bilancia internazionale dei pagamenti. E poiché anche gli abitanti del territorio ex-tradoganale sono cittadini dello Stato, come tali sono tenuti a rispettare quelle leggi che tutelando la moneta nazionale difendono anche gli interessi dei cittadini della Zona Franca.
L'introduzione delle merci estere nel territorio franco è entro certi limiti quantitativi libera da oneri doganali, ma tali merci devono essere pagate e la concessione dei mezzi di pagamento è regolata da apposite norme che sono cogenti per tutti i cittadini. De jure condito qui peli in considerazione degli scopi che il regime di Zona Franca vuole raggiungere (miglioramenti dell'economia di territorio depresso), la liberalizzazione valutaria, che porterebbe alla speculazione, non ne è una conseguenza né giuridica ne logica.
3. - Precedenti storici.
I precedenti storici italiani non ci offrono un modello unico di Zona Franca, ma tipi diversi che includono franchigie più o meno estese a seconda delle condizioni particolari dei territori ai quali la extraterritorialità doganale viene concessa: dall'esenzione totale dei dazi a quella limitata a certe voci e per determinati contingenti; dall'esenzione totale dalle imposte di fabbricazione a quella limitata a certi beni ed a quantitativi ridotti, dall'inclusione nel provvedimento dei generi di monopolio alla loro esclusione, dall'esenzione delle imposte di consumo alla loro applicabilità nel Territorio franco, vi è nei precedenti legislativi una cosi accentuata variabilità che ogni riferimento alla Zona Franca impone una preventiva definizione del tipo considerato.
Una forma particolare di Zona Franca quella concessa al Comune di Livigno, nella provincia di Sondrio. Tale Comune e la sua vallata, quantunque posti sotto la sovranità politica dell'Italia, gravitano economicamente verso la vallata svizzera dell'Engadina: per consentire ragionevoli possibilità di vita sono stati dichiarati (legge 17 luglio 1910 n. 516 e provv. successivi) fuori della linea doganale italiana venendo praticamente a far parte del territorio doganale svizzero, salvo particolari agevolazioni per l'introduzione in franchigia dei prodotti locali ne territorio doganale italiano. Le agevolazioni concesse a Livigno sono ampie, la franchigia infatti si estende dai dazi doganali alle imposte di consumo e ai generi di privativa.
L'istituzione della Zona Franca di Zara risale al 1921. Zara, capoluogo di una provincia notevole, la Dalmazia, venne, in conseguenza dell'annessione all'Italia, a trovarsi avulsa dal suo territorio naturale ed a costituire quasi una isola unita all'Italia praticamente soltanto via mare. Per creare a Zara possibilità di vita e di attività economiche si rese necessario accordare alla città un regime particolare.
Le agevolazioni comprese nella Zona Franca di Zara erano le esenzioni dai dazi, dalle imposte di fabbricazione e dalle privative fiscali. Inoltre l'importazione di merci nazionali venne ammessa in esenzione della tassa scambi. Una particolare disciplina fu prevista per gli scambi fra Zara ed una fascia del territorio jugoslavo.
L'introduzione dei prodotti di Zara in territorio doganale era concessa in esenzione di dazio (esclusa l'imposta di produzione). Per passare la cinta doganale tali prodotti (elencati in un decreto ministeriale) dovevano essere accompagnati da bollette di lasciapassare per merce nazionale rilasciate dalla dogana di Zara previa una apposita autorizzazione.
In regime di Zona Franca, oltre l'industria liquoristica già preesistente, vennero sviluppandosi a Zara le industrie del tabacco, della pasta alimentare, del cioccolato, oltre ad altre piccole industrie. Un impulso notevole ebbe anche il turismo, come è dimostrato dai numerosi alberghi costruiti. E' difficile però dire fino a qual punto sul sorgere di tali industrie abbia influito la Zona Franca, comunque, seppure non si sviluppò a Zara la grande industria, che non vi poteva sorgere data l'ubicazione decentrata della città e la carenza di materie prime, si deve riconoscere che la Zona Franca non impedì la nascita di alcune industrie con un mercato di sbocco che si estendeva oltre Zara e le isole di Lagosta e Palagosa.
La Provincia del Carnaro fu resa Zona Franca nel 1930. Le agevolazioni concesse andavano dai dazi doganali alle imposte di fabbricazione e di vendita, escluse quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica. Erano del pari escluse dal beneficio la tassa scambi e i generi gravati dal diritto di monopolio. Rimisero in vigore le leggi che limitavano e disciplinavano le importazioni e le esportazioni. Erano esclusi dall'esenzione del dazio gli autoveicoli, motocicli, velocipidi e loro parti.
Come si vede, la Zona Franca del Carnaro conteneva maggiori limitazioni di quella di Zara sia per quanto riguarda le agevolazioni concesse, sia per quanto si riferisce ai contingenti d'importazione, sia infine per quanto riguarda le condizioni per le esportazioni dei prodotti fiumani nel territorio doganale o la riesportazione in esso di merci nazionali e nazionalizzate.
Tenendo presenti gli intralci costituiti dalle restrizioni valutarie e dagli insufficienti contingenti d'importazione, corollario di una politica economica internazionale che tendeva all'autarchia applicata (o subita?) dall'Italia, non si può negare alla Zona Franca il merito di aver apportato dei benefici alla provincia del Carnaro sia nel campo industriale, sia in quello commerciale e turistico.
Con legge 1° dicembre 1948 venne infine istituita la Zona Franca di Gorizia. Il regime di Zona Franca non ha effetti nei riguardi dei monopoli, del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovraimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo.
Restano esclusi dalla concessione i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti (compresi i pneumatici) nonché i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma; gli oggetti di vestiario, gli olii essenziali e le essenze, i profumi sintetici, la saccarina, gli alcaloidi, i medicinali sintetici, le specialità medicinali e le pelli da pelliccieria.
In deroga a tali divieti è concessa l'importazione contingentala in franchigia di zucchero, caffè e surrogati, cacao, spiriti, birra, olii di semi alimentari, combustibili liquidi e lubrificanti, filati e tessuti di cotone, lana, rayon e fiocco.
La Zona Franca a Gorizia non venne mai accordata e rimase in vigore il regime provvisorio basato sui contingentamenti. Una benevola interpretazione della legge istitutiva, rendendo possibile l'esportazione di certi prodotti sul mercato nazionale, ha consentito all'industria liquoristica goriziana di espandersi, usufruendo della possibilità di impiegare nella produzione notevoli quantitativi di alcool esenti da imposta di fabbricazione, eccedenti il fabbisogno locale, sul mercato nazionale, vendendo i suoi prodotti a prezzi nettamente inferiori e facendo cosi una concorrenza fortemente deprecata alle industrie viciniori.
In misura inferiore e con effetto meno grave è venuta ad avvantaggiarsi l'industria dolciaria.
Questo rapido esame delle zone franche più recenti istituite in Italia dimostra la relatività del concetto giuridico di zona franca.
In via di massima si possono indicare nei seguenti i caratteri comuni:
a) le merci di produzione straniera possono liberamente circolare nei territori extradoganali, salvo il diritto dello Stato di limitare i depositi di merce estera ai bisogni degli abitanti;
b) per le merci estere, quando vengono introdotte in territorio doganale, sorge l'obbligazione doganale, tranne per i prodotti del suolo e della pastorizia ricavali nei territori posti fuori della linea doganale che si volessero importare nel territorio doganale;
c) i prodotti industriali, per essere ammessi come prodotti nazionali in territorio doganale, devono assolvere i diritti di confine sulle materie prime estere impiegate, nonché le eventuali imposte di fabbricazione; l'importazione di essi a tali condizioni è normalmente limitata a determinati contingenti;
d) le merci che escono dal territorio doganale per essere introdotte in territorio extradoganale si intendono a tutti gli effetti come esportate all'estero e perciò le merci nazionali perdono la loro nazionalità se l'esportazione viene effettuala senza riserve; per le materie estere che transitano per il territorio doganale dello Stato, con il loro ingresso nel territorio extradoganale si estingue l'obbligazione di garanzia (vedi A. Cutrera, Principi di diritto e politica doganale, Padova, 1941 pag. 1627).
Nel corso di questo studio, nel considerare gli effetti della Zona Franca, mi riferisco alla Zona Franca più ampia tipo Zara.
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POPOLAZIONE E ATTIVITÀ ECONOMICHE
1. - Popolazione.
La popolazione residente ammontava alla data dell'ultimo censimento (4 novembre 1951) a 94.140 individui, quella presente a 95.634, ma, dalla relazione dell'Assessore dott. Marchiando si apprende che, in base a valutazioni non ufficiali, la popolazione residente al 31 dicembre 1955 era salita a 98.012 abitanti, il che si traduce in un aumento del 4,12% rispetto a quella censita nel 1951. Tale incremento è dovuto in parte all'accrescimento naturale della popolazione, che segna dal 1947 al 1955 una costante eccedenza delle nascite sulle morti, anche se gli indici di natalità risultano piuttosto bassi, in parte, e in misura maggiore, al movimento migratorio che, tranne per l'anno 1948, mostra sempre un'eccedenza degli immigrati sugli emigrati. La popolazione denuncia sensibili -squilibri fra comuni montani e comuni di fondo valle, sia per quanto riguarda il movimento (in 74 comuni, in 36 dei quali si accentra il 72,4% degli abitanti, la popolazione è aumentata del 27,7%; in 38 comuni la popolazione è invece diminuita del 12,1%), che per quanto riguarda la composizione in classi di età (nei comuni montani predominano le classi di età estreme per la tendenza delle classi attive a spostarsi nei comuni industriali, nei comuni maggiori predominano le classi centrali).
La densità della popolazione è molto bassa data la conformazione geografica della Valle. Senza indugiare più oltre in questo esame demografico della regione che, al fine dell'indagine, non presenta particolare interesse, giova qui mettere in chiaro che la Valle d'Aosta nell'economia nazionale rappresenta un modesto mercato di consumo frazionato in numerosi piccoli comuni, che ha il suo massimo centro in Aosta, con scarse vie di accesso. Ma la ristrettezza del mercato e la esiguità del consumo giocano un ruolo favorevole sull'istituzione di una Zona Franca.
La concessione di un regime di Zona Franca comporta un trattamento preferenziale ad un gruppo di cittadini, al quale corrispondono un costo finanziario, più o meno alto, apparentemente sostenuto dallo Stato, di fatto dai cittadini, e un costo economico costituito dai prodotti nazionali rinunciati, costi che sono appunto in diretta funzione dell'ampiezza del mercato posto al di fuori del territorio doganale. La Valle d'Aosta. rappresentando nel quadro nazionale, un mercato di assorbimento di prodotti nazionali trascurabile, non crea con la Zona Franca danni apprezzabili ai settori produttivi nazionali, né l'onere fiscale addossato agli altri cittadini come contropartita della extraterritorialità doganale appare preoccupante.
Tali considerazioni costituiscono una valida scusa per mettere a tacere eventuali scrupoli nazionalistici sull'equità sociale del provvedimento.
2. - Forze di lavoro.
Secondo i dati del censimento, che non dovrebbero aver subito rilevanti modifiche, le forze del lavoro ammontavano nel novembre 1951 a 43.672 individui, rappresentanti il 46,39% della popolazione residente, distribuite nei vari settori economici nel modo seguente:
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Settori economici |
Addetti |
% sul totale |
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Agricoltura |
17.349 |
39,72 |
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Industrie estrattive e manifatturiere |
13.704 |
31,38 |
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Costruzioni e impianti |
3.555 |
8,14 |
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Impianti elettrici, gas e idrici |
701 |
1,61 |
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Trasporti e comunicazioni |
864 |
1.98 |
|
Commercio e servizi vari |
4.300 |
9,85 |
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Credito e assicurazione |
328 |
0,75 |
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Pubblica amministrazione |
2871 |
6,57 |
La concentrazione delle forze di lavoro si manifesta in due settori: agricoltura e industria, nelle quali in totale trova occupazione l'80,85% della popolazione attiva, ma si può però supporre che negli ultimi anni la percentuale delle forze di lavoro occupate nell'industria (41,13%) sia ulteriormente aumentata a scapito dell'agricoltura. Quindi, malgrado l'apparente equivalenza di occupazione fra agricoltura e industria, sotto l'aspetto del reddito prodotto, non v'è dubbio che il settore più importante sia quello industriale. La disoccupazione è variata da un minimo di 1.160 ad un massimo di 3.685 individui tra il 1947 e il 1955; una parte di essa rappresenta però la disoccupazione cronica.
3. - Agricoltura.
La superficie del territorio della Valle d'Aosta consta di 326.266 ettari, dei quali 105.842 assolutamente improduttivi. Dei 218.721 ettari, che formano la superficie agraria forestale, 97.718 (pari al 44,3%) sono costituiti da pascoli e prati permanenti, 1.841 (0,8%) da colture, legnose, 10,997 (5%) da seminativi, 45.114 (20,7%) da incolti produttivi e 64.354 (29,2%) da boschi.
Tale distribuzione mette in evidenza l'importanza della produzione foraggera che arriva a 800.000 quintali annui, atta a soddisfare le esigenze dei 52.000 bovini rappresentanti il cospicuo patrimonio zootecnico della Valle. Le 30-32 mila vacche lattifere danno una produzione di latte di circa 400 mila quintali annui e di latticini, tra i quali emerge la fontina (con 29.951 quintali nel 1955), il più tipico e conosciuto dei prodotti agricoli valdostani, che alimenta una discreta esportazione nelle regioni vicine.
A quote altimetriche inferiori si è notevolmente diffusa la produzione frutticola, specie della pregiata mela renetta del Canadà, che raggiunge in media 12-14 mila quintali annui, una parte dei quali viene esportata sul mercato nazionale. Fra le colture si può ancora ricordare la produzione di pere che si aggira sui 7-8 mila quintali annui.
Altro genere di esportazione della Valle è la patata da semi, la cui produzione annua supera normalmente i 100 mila quintali.
Limitata al consumo locale invece la produzione dei cereali (segala 28-30 mila quintali, granoturco 11-12 mila quintali) e del vino (17-19 mila ettolitri).
I vantaggi che l'agricoltura potrebbe ricavare dalla concessione della Zona Franca appaiano subito mollo limitati. Potrebbero beneficiare di prezzi minori gli acquirenti di macchine agricole estere, colpite da dazi convenzionali ad valorem del 15-20% e generali del 40%, i consumatori di fertilizzanti chimici colpiti, secondo i tipi, da dazi generali del 15-30% e convenzionali del 13-20%, ai quali deve naturalmente aggiungersi l'IGE.
Ma l'impiego di macchine agricole e fertilizzanti è limitato, come s'è visto, a 10.997 ettari di seminativi, che rappresentano il 5% dell'area sfruttabile e che dato il fabbisogno di foraggi e l'altimetria della regione, non è pensabile possano subire sensibili incrementi.
Inoltre il regime attuale del contingentamento consente già la importazione di macchine agricole in esenzione di dazio per un ammontare di 25 milioni annui, contingente che, in base alle possibilità agricole della zona, può considerarsi più che sufficiente. Per quanto riguarda i fertilizzanti infine, si è notato negli ultimi anni un sempre più deciso spostamento dai nitrati di sodio importati dal Cile ai fertilizzanti di produzione nazionale e locale.
Nessun beneficio potrebbe derivare all'allevamento del bestiame, dato che i bovini svizzeri delle pregiate razze di Schwyz, Simmenthal e Fribourg sono importabili in esenzione di dazio (ma sono razze non adatte alla regione), come pure esente da dazio l'importazione degli ovini di razza.
I prodotti del suolo e della pastorizia del territorio franco sono normalmente ammessi in territorio doganale senza limiti di quantità, pertanto i prodotti di esportazione (fontina, mele, ecc.) potrebbero essere introdotti sul mercato doganale senza sottostare a particolari condizioni onerose.
4. - Silvicoltura
La superficie forestale della Valle d'Aosta comprende 117.685 ettari così ripartiti: fustaie 59.749, cedui composti e semplici 8.027, incolti produttivi a prevalente produzione legnosa 29.663, prati con piante legnose 20.216.
La produzione legnosa complessiva media annuale è costituita da 600.000 metri cubi di legname da opera e da 250.000-300.000 quintali di legname combustibile. Accanto a questi prodotti fondamentali, dai boschi si ricavano (dati 1953) 10.012 quintali di castagne, 17.000 di ghiande, 6.229 di foglie per mangime, 4.160 di foglie per lettiere, 16,2 di fragole, 5,4 di coccole di ginepro, 24,6 di lampone, 20,6 di mirtilli, 2,4 di nocciole e 1.198 di funghi. Di questi prodotti una parte viene consumata in loco ed una parte viene esportata sul mercato nazionale.
Trascurando i prodotti secondari che hanno scarsa importanza, il legname da opera e in minor misura quello combustibile sono prodotti di esportazione e per essi si pone il problema della determinazione dei contingenti da ammettere in esenzione di dazio (legna da ardere 11% T.T., legname in tronchi 5% T.T., legname squadrato 10% T.T.,), nel territorio doganale.
5. - Conclusioni.
Il settore agricolo trarrebbe dalla Zona Franca benefici particolari, ma non subirebbe neppure danni se non quelli generici derivanti dall'istituzione di una cinta doganale, che si traducono in una perdita di tempo dovuta alle operazioni doganali e in una eventuale assunzione di personale idoneo.
6. - Industria.
Il settore industriale è, come si è già rilevalo, di gran lunga, il più importante settore economico della Regione. La Valle d'Aosta, una delle vallate alpine maggiormente industrializzate, deve la sua industrializzazione oltre che alle risorse idriche, alle notevoli risorse minerarie di cui dispone.
Nell'industria, secondo gli ultimi dati, sono impiegati 17.960 addetti, di cui 13.701 nelle industrie estrattive manifatturiere, 3.555 nelle costruzioni e impianti, 701 negli impianti elettrici e idrici.
Secondo il censimento del 1951, l'industria estrattiva comprende 55 unità locali con 1972 addetti, la manifatturiera 1.166 unità locali con 12.946 addetti, costruzioni impianti 129 unità locali con 2.813 addetti, le industrie elettriche 89 unità locali con 791 addetti: in totale 1.439 unità locali con 17.832 addetti.
7. - Industria estrattiva.
L'industria estrattiva è rappresentata nella Regione dalle miniere di magnetite di Cogne, da quelle di antracite di La Thuile, da quelle di pirite e calcopirite nel Comune di Verrès, di amianto (Emarèse) e di talco (Verrès), queste ultime due di scarsa importanza.
Notevole sviluppo hanno assunto in questi ultimi anni le cave di marmo: il marmo verde della Valle per la sua bellezza ha incontrato molto favore non solo sul mercato nazionale ma anche sui mercati esteri.
La produzione di minerali di ferro, che nel 1936 raggiungeva 218 mila tonn., ha superato nel 1955 abbondantemente le 300 mila tonn., per la massima parte assorbite dagli stabilimenti della Cogne.
In netta diminuzione la produzione dell'antracite che, dopo aver toccato la punta massima all'epoca delle sanzioni (1936) con 75 mila tonn.; è scesa a 70 mila nel 1954 ed ha superato di poco le 50 mila tonn. nel 1955. Si ignorano i dati di produzione delle miniere di pirite e di calcopirite, di amianto e talco.
Notevole invece la produzione di marmi che si aggira ormai su 6000 m³ all'anno.
Di questi prodotti, tranne la magnetite impiegata dalla Cogne nei suoi stabilimenti di Aosta, la massima parte affluisce sul mercato nazionale. Ma sia i minerali di ferro che il carbon fossile sono esenti da dazio, mentre col 10% è colpito il marmo. La Zona Franca non avrebbe pertanto ripercussioni sfavorevoli sui due primi prodotti, mentre il marmo avrebbe bisogno, per essere importato in territorio doganale, di contingenti di importazioni in esenzione di dazio.
L'industria estrattiva non ricaverebbe dalla Zona Franca vantaggi perché i consumi industriali sono limitatissimi e consistenti sia in materie ausiliarie (esplosivi) sia in attrezzi di produzione nazionale. Eventualmente un beneficio potrebbe derivarne dall'impiego di attrezzature estere, qualora i prezzi di queste fossero inferiori ai prezzi nazionali. Dall'istituzione della cinta doganale l'industria estrattiva non risentirebbe neppure svantaggi, tranne le cave di marmo, quelli generici dal controllo doganale, per la verifica dei quantitativi nei limiti dei contingenti con le conseguenze sopraccitate.
8. - Industrie alimentari.
Le industrie alimentari, secondo i dati del censimento industriale del 1951 sono rappresentate da 383 unità locali con 1.094 addetti.
Alcune fabbriche di liquori e di cioccolata sorte per sfruttare l'assegnazione di generi contingentati hanno accresciuto la consistenza del settore, il cui cospicuo numero di unità locali e di addetti impiegati però è, per la gran parte, rappresentato da pistorie e pasticcerie. Le particolari condizioni che hanno favorito il sorgere di queste industrie ricordano un pò quelle di Gorizia, dove certi industriali, fruendo di contingenti ben superiori al consumo locale, hanno attivato una produzione che sfocia anche su altri mercati a prezzi nettamente inferiori a quelli dei prodotti concorrenti, senonché nella Valle tali industrie producono esclusivamente per il mercato locale. Esse praticamente lavorano già in regime di franchigia, per cui la Zona Franca apporterebbe ad esse scarsi benefici limitati cioè all'esenzione dei dazi sulle materie prime estere impiegate. Per contro tali prodotti subirebbero una più attiva concorrenza dei prodotti similari esteri (cioccolata).
9. - Industria delle pelli.
L'industria delle pelli interessa un settore molto ristretto, essa comprende, secondo i dati censimentali, 3 unità locali con 15 addetti. Si tratta evidentemente di concerie di piccole dimensioni che trattano materia prima locale. Scarsi gli effetti favorevoli che potrebbero ricavare da una Zona Franca. Vi sono bensì dazi sulle pelli bovine (22% T.G., 15-19% T.T.) sulle ovine (15% T.G., 13% T.T) e sulle caprine (18% T.G., 13% T.C., 14% T.T.) ma trattando esse materie prime locali, non sembra molto probabile, tenuto conto delle spese di trasporto, che si verifichi uno spostamento dei mercati di provenienza di esse, anche perché esportando sul mercato nazionale le pelli conciate dovrebbero sempre pagare il dazio sulla materia prima estera impiegata.
10. - Industrie tessili.
Le unità locali censite sono 43 con 479 addetti. La principale impresa di tale settore è lo Stabilimento cotoniero di Verrès che impiega 327 addetti. La produzione (1955) si aggira sui 3500 quintali di filati. Essa usa cotone egiziano o americano, il mercato di sbocco del prodotto è quello nazionale. Pertanto anche il vantaggio dell'esenzione del dazio (8% T.T., 6% T.G.) conseguente alla Zona Franca verrebbe per la massima parte neutralizzato nell'introduzione dei prodotti in territorio doganale, e in effetti si limiterebbe al quantitativo assorbito dal mercato interno.
Un'altra impresa che interessa nel settore tessile è la Soc. An. Châtillon, ma di essa parleremo trattando il settore chimico:
Dai dati del censimento si ricava ancora l'esistenza di due imprese nel settore della lana che occupano 7 addetti e di 40 unità locali nelle industrie tessili varie, ma quest'ultime sono botteghe artigianali di scarsissima importanza, come è dimostrato dai 45 addetti impiegati. Le due unità del settore laniero lavorano materia prima ricavata dagli ovini della Valle, e si tratta anche qui di una attività ristretta che non assurge al grado di produzione industriale. Su tali aziende scarsi o inesistenti gli effetti della Zona Franca.
11. - Industria del vestiario, abbigliamento e arredamento.
Tale settore comprende 304 unità operative con 472 addetti. Si tratta di piccole botteghe artigianali con in media 1,5 addetti per bottega: sartorie, camicerie, laboratori di tappezziere e di materassai che lavorano prevalentemente su commesse per soddisfare la ristretta domanda locale. Un gradino più su vanno posti i calzolai, che producono scarpe da montagna in una certa quantità, esistendo nella Valle una consistente domanda di tale articolo. Essi adoperano in prevalenza materia prima locale. Dalla Zona Franca difficilmente potrebbero avere vantaggi, perché non appare molto probabile che la materia prima estera, sopportando costi di trasporto maggiori, possa imporsi alla materia prima locale. Se poi com'è probabile, vi è una esportazione di tale prodotto nel territorio nazionale, esso, in quanto colpito da dazio (30% T.G., 20% T.T. sulle scarpe con suola di cuoio, 45% T.G. e 20% T.T. sulle scarpe con suola di gomma), dovrebbe essere ammesso la franchigia nel territorio doganale in base a determinati contingenti.
Le sartorie potrebbero avere un vantaggio sul mercato locale impiegando stoffe estere, ove il costo di esse, in rapporto alle qualità merceologiche del prodotto, fosse inferiore a quello del prodotto nazionale, ma il vantaggio sarebbe minimo in quanto previsioni di maggior consumo di abiti su misura non sono possibili, dato l'orientamento attuale dei consumatori verso le confezioni fatte, sempre più accurate e distribuite su taglie sempre più numerose, offerte a prezzi notevolmente inferiori.
12. - Industria del legno.
L'industria del legno consta di 231 unità locali con 532 addetti così distribuite: legno sughero e affini 159 con 334 addetti, mobilio 67 con 190 addetti, veicoli e carpenteria navale 5 con 8 addetti.
L'industria del legno rappresenta un settore cospicuo in quanto numerose sono le imprese che, sfruttando le risorse locali, provvedono alla segagione e stagionatura del legname. Delle 159 unità operative appartenenti al primo sottosettore una notevole parte è costituita dalle segherie sorte nei pressi delle zone boschive con lo scopo di provvedere sul posto alla segagione dei tronchi e alla loro prima essicazione.
Tali imprese, in quanto lavorano materia prima locale, non avrebbero vantaggi dalla Zona Franca, seminai dovrebbero esse pure chiedere dei contingentamenti d'importazione per il legname collocato sul territorio doganale.
Qualche vantaggio invece potrebbe derivare all'industria del mobile con l'impiego di legnami duri esteri dato che otterrebbero la materia prima ad un costo inferiore, ma anche per questo il vantaggio concreto sarebbe limitato al ristretto consumo locale, in quanto l'espansione sul mercato doganale sarebbe ostacolata dai dazi di importazione sulla materia prima estera impiegata. Da quanto risulta, si tratta di piccole falegnamerie sorte per soddisfare il fabbisogno locale, che esportano prodotti tipici in piccole quantità.
I dazi sui legni pregiati non sono alti (mogano in tronco 5% T.C. squadrato con l'ascia 8% T.G. e 5% T.T., segato 18% T.G.; okoumé 12% T.C.) pertanto la riduzione del costo della materia prima, dato che essa incide sul costo del prodotto con circa il 40%, si traduce in una diminuzione del costo di produzione del 2% per un dazio del 5%, del 3,2% per un dazio dell'8%, del 7,2% per un dazio del 10%. Ammesso che questa riduzione del costo si ripercuota in un ribasso del prezzo della stessa misura percentuale, l'aumento della domanda ipotizzando una certa elasticità non supererebbe il 10%.
13. - Industrie della carta, poligrafiche editoriali e affini.
Inesistente l'industria della carta (nei dati del censimento si trova un'unica unità con un addetto), mentre le poligrafiche, editoriali ed affini contano 22 unità locali con 56 addetti. Anche questo è un settore ristretto che comprende piccole tipografie svolgenti un'attività limitata alla Regione. Pei esse il vantaggio della Zona Franca potrebbe consistere in un ribasso del prezzo della carta, qualora il prodotto estero, come è probabile, fosse reperibile a prezzi inferiori di quelli richiesti per il prodotto nazionale. Il dazio piuttosto elevato (10-20% T.T.) indica infatti un divario sensibile fra i prezzi esteri e i prezzi nazionali. Non crediamo però che la riduzione del costo della materia prima permetterebbe un notevole incremento della produzione, perché la domanda dì carta si presenta piuttosto inelastica.
14. - Industrie metallurgiche.
E' il settore industriale più importante della Regione perché include in esso lo stabilimento della Soc. An. Cogne, che da sola assorbe circa 6.000 addetti. Nei dati censimentali sono comprese 10 unità locali con 8.232 addetti, ma probabilmente dopo il 1951 il settore si è ancora ingrandito.
Lo stabilimento di Aosta impiega come materie prime fondamentali la magnetite delle miniere di Cogne e rottami di ferro acquistati anche all'estero, e come combustibile il coke nazionale (da Genova).
La produzione siderurgica raggiunge in complesso circa 350 mila tonn., fra ghisa, acciai, laminati a caldo, altri prodotti siderurgici finiti e ferro-leghe. Il prodotto è collocato nella quasi totalità sul mercato nazionale.
Vantaggi per questa industria in regime di Zona Franca non sono prospettabili, in quanto le materie prime usate sono in gran parte locali e quelle estere sono già esenti di dazio. Per contro, la Zona Franca intralcerebbe il collocamento del prodotto in territorio doganale; infatti i prodotti esteri similari sono colpiti da dazi che vanno dal 10 al 20% secondo i tipi (ma è prevista l'esenzione dei dazi per il 1958) e anche superando, attraverso l'assegnazione dei contingenti d'importazione in esenzione di dazio, tale ostacolo, l'impresa dovrebbe sempre sottostare a controlli doganali con notevoli perdite di tempo che si tramuterebbero in un maggior costo sia pure contenuto in misura leggera.
Un'altra industria importante è l'ILSSA-Viola di Pont-S. Martin. Questa industria impiega rottami di provenienza estera (Germania, Francia, Belgio, Area del Dollaro), i suoi prodotti (lingotti di acciai speciali, profilati, vergella, lamiere) che ammontano a circa 70.000 tonnellate, vengono collocati sul mercato nazionale. La Soc. Montecatini di S. Marcel produce ghisa usando come materia prima la ghisa da fusione in pani e colloca il suo prodotto sul mercato nazionale. Scarsi i vantaggi della Zona Franca anche per queste due imprese con gli svantaggi generici sopra illustrati.
15. - Industrie meccaniche.
Nelle industrie meccaniche sono censite 150 unità locali con 413 addetti. I sotto settori più densi sono quelli delle officine meccaniche con 134 unità e 232 addetti e della carpenteria metallica con 6 unità locali e 110 addetti, due unità con 20 addetti costituiscono le fonderie di seconda fusione e due unità con 29 addetti producono macchine utensili.
Tutto il settore, tranne la Montecatini di S. Marcel che produce ghisa usando come materia prima la ghisa di fusione estera in pani e lavora per il mercato nazionale, ha una produzione che interessa quasi esclusivamente il mercato locale. Le materie prime impiegate sono nazionali e locali e con scarsa probabilità di essere sostituite con materie prime estere.
La Guinzio e Rossi di Verrès, che produce articoli di alluminio, si vale di materia prima estera (Canadà) e colloca i suoi prodotti sia sul mercato locale e nazionale che su quello estero. Essa usufruisce della temporanea importazione per la materia prima estera impiegata nei prodotti esportati. Dall'istituzione della Zona Franca potrebbe avere un vantaggio soltanto per il prodotto collocato in loco (usufruendo dell'esenzione del dazio del 28% T.T.), ma questo avrebbe scarsissime ripercussioni sulla produzione, trattandosi di un mercato ristrettissimo.
16. - Industrie di trasformazioni di minerali non metalliferi.
Anche tali industrie non hanno grande peso sulla economia della Valle. Si tratta infatti di 13 unità operative con 56 addetti. Lavorano marmi, ardesia, grafite e calce di produzione locale. Collocano i loro prodotti sul mercato interno e su quello nazionale. Anche per esse in regime di Zona Franca si verificherebbero gli effetti sopra prospettati.
17 - Industrie chimiche.
Molto importante il settore delle industrie chimiche, se non per numero di unità operative, per il considerevole impiego di addetti. Risultano infatti censite 4 unità locali con 903 addetti. Di esse il complesso più notevole è la Soc. An. Châtillon che produce circa 20.000 quintali di rayon e 700 di cascami nonché acido solforico. Essa impiega materie prime esenti da dazio e colloca i suoi prodotti sul mercato nazionale e all'estero (Oriente e India).
In regime di Zona Franca essa potrebbe beneficiare dell'esenzione della imposta di fabbricazione sui filati, ma i benefici che ne deriverebbero sarebbero scarsi: infatti i prodotti importati nel territorio doganale dovrebbero assolvere il tributo al momento del passaggio della linea doganale, e quelli esportati all'estero anche ora non pagano l'imposta di fabbricazione.
Segue per importanza la Soc. An Brambilla di Verrès, che usando piriti di ferro e acido solforico di provenienza locale e nazionale, produce ammoniaca sintetica, acido solforico, acido nitrico, solfato di ammonio, nitrato di calcio, piriti, per un totale di circa 60.000 tonnellate. Anche a questa impresa la Zona Franca non recherebbe sensibili vantaggi: infatti non si verificherebbe una riduzione dei costi di produzione in quanto le materie prime impiegate sono di produzione locale e nazionale e dovrebbe pur sempre con i suoi prodotti passare una cinta doganale con gli intralci ad essa connessi.
18 - Conclusioni generali.
Come si desume da questo rapido sguardo attraverso i vari rami del settore industriale, esso da un regime di Zona Franca non trarrebbe vantaggi apprezzabili. Si potrebbe verificare qualche leggera flessione di costi con la sostituzione di materie prime estere a quelle nazionali, ma il beneficio, dato i lievi dazi che colpiscono le materie prime sarebbe inconsistente o quasi, e comunque più che neutralizzato dai costi imputabili alle soste imposte alle merci nel passaggio della linea doganale e all'impiego di personale specializzato atto a sbrigare le relative operazioni doganali.
La constatazione dell'esiguità dei vantaggi di fronte agli svantaggi che la Zona Franca comporta per il settore industriale non deve stupire, perché è noto che, tranne casi eccezionali di industrie che lavorano per l'estero, la Zona Franca non costituisce uno stimolo allo sviluppo industriale, che se mai ha bisogno di protezione.
L'ampiezza del mercato interno non è un coefficiente favorevole alla Zona Franca, perché la concorrenza dei prodotti similari esteri può porre in crisi una industria, qualora la parte di prodotto assorbita dal mercato locale rappresenti una percentuale notevole del prodotto totale. La ristrettezza del mercato interno della Valle d'Aosta può invece essere elemento atto a ridurre i danti della concorrenza in quanto, per le industrie maggiori il mercato rappresenta un'entità di consumo trascurabile. Pertanto non sembra che la produzione industriale della Valle sarebbe minacciata nella sua consistenza attuale da quel costo aggiuntivo conseguente alla cinta doganale, sia perché esso non modificherebbe in modo sensibile il costo di produzione, sia perché, come si è detto, avendo quale mercato di sbocco quasi esclusivo il territorio doganale, non subirebbe danni sensibili da una eventuale concorrenza di prodotti stranieri.
19. - Artigianato.
Una distinzione fra imprese industriali e botteghe artigiane può essere fatta sotto aspetti diversi: sistemi di produzione, organizzazione, qualità dei prodotti, numero addetti, ecc. ma sotto l'aspetto economico essa è tanto difficile e arbitraria che è stata abbandonata anche in sede di censimento. Pertanto, parlando qui di artigianato, non intendo contrapporre aziende artigiane a imprese industriali, ma accennare soltanto alle produzioni artigiane tipiche.
L'artigianato generico, dirò così, vivacchia ai margini della industria, integrando la produzione industriale in certi campi, compresso in altri dal dilagare del prodotto industriale, sebbene, a differenza di quanto avviene in altre regioni, nella Valle, di un artigianato satellite della grande e media industria non si può propriamente parlare, in quanto l'industria produce semi-lavorati e si svolge in stabilimenti abbastanza recenti dotati dei servizi ausiliari più perfezionati. Quindi tranne i mestieri usuali quali i sarti, calzolai, fabbri, falegnami, ecc., i quali lavorando su commesse non contribuiscono ad aumentare l'offerta di prodotti sul mercato, ma di prestazioni, un artigianato vero e proprio che crei un'offerta di prodotti tipici esiste soltanto nel campo degli oggetti in legno, dei mobili rustici e dei merletti a tombolo; ma si tratta di una scarsa produzione assorbita in parte in loco, in parte dai mercati vicini.
La Zona Franca lascerebbe immutata la situazione di questi artigiani tranne per quanto riguarda gli intralci generici della cinta doganale.
20 - Edilizia.
Secondo i dati censimentali, l'industria delle costruzioni consta di 121 unità locali con 2761 addetti, aggiungendo ad essi le 8 unità locali con 52 addetti appartenenti al settore installazione ed impianti si raggiunge in totale 129 unità locali con 2813 addetti.
La consistenza edilizia al 4 novembre 1951 era di 35.084 abitazioni con 106.109 stanze e 204 altri alloggi. Nel 1952 furono costruiti 114 fabbricati con 2069 vani e inoltre 268 altri vani, nel 1953, 159 fabbricati con 2.873 vani più 612 altri vani; nel 1954, 548 abitazioni con 3.123 vani più 604 altri vani.
Si noti che, negli anni 1952-1953 è riportato il numero dei fabbricati, mentre net 1954 quello delle abitazioni, il che spiega il salto che si nota dal 1953 al 1954.
Le abitazioni e le demolizioni progettate per il 1954 sono 649 con 3.844 vani più 811 altri vani.
Da queste poche cifre balza in evidenza il crescente sviluppo delle costruzioni edilizie favorito dai finanziamenti pubblici e dalle facilitazioni accordate ai cittadini. L'istituzione di una Zona Franca potrebbe rendere più sostenuto il ritmo delle costruzioni sia per l'incremento della popolazione, dovuto alle immigrazioni, sia per le costruzioni alberghiere favorite da un più intenso movimento turistico.
Per quanto riguarda i costi dell'industria edilizia non si prevedono benefici sensibili conseguenti alla Zona Franca, perché le materie prime fondamentali (mattoni e cemento) di produzione nazionale continuerebbero sempre ad essere impiegate, in quanto gli eventuali minori prezzi delle materie prime estere sarebbero negativamente compensati dai maggiori costi di trasporto. Non si può escludere però che la differenza fra i prezzi nazionali ed esteri (per es. dei mattoni jugoslavi), sia così sensibile da rendere conveniente, malgrado la distanza, l'importazione di prodotti esteri.
Si può concludere che l'industria edilizia troverebbe nella Zona Franca riflessi favorevoli con conseguente aumento di occupazione. Analoghi effetti favorevoli la extraterritorialità della Valle produrrebbe sul ramo installazioni ed impianti che si avvantaggerebbe dall'incremento edilizio e potrebbe anche impiegare materiale estero, ove questo fosse più conveniente e lavorando tali imprese prevalentemente per il mercato locale non sorgono per esse problemi inerenti al passaggio della linea doganale.
21. - Industrie idroelettriche e simili.
Secondo i dati censimentali, il ramo della produzione e distribuzione di energia elettrica di gas e di acqua consta di 89 unità locali con 791 addetti. Il settore è dominato dall'industria idroelettrica che, sfruttando le notevoli risorse idriche della Valle, tende a moltiplicare gli stabilimenti aumentandone considerevolmente la produzione. Anche se l'assorbimento della manodopera in tali industrie è scarso, esse assumono un grado preminente per il peso che esse hanno nel quadro generale dell'economia italiana. La produzione idroelettrica attuale si aggira sui 2 miliardi di Kwh annui, dei quali 500 milioni sono consumati in loco (20 milioni dalla popolazione e 480 milioni dall'industria) e 1.500.000.000 sono esportati. Inoltre, sono in costruzione tre impianti, uno nella Valgrisanche con un potenziale annuo di 300 milioni di Kwh, uno nella Valpelline con un potenziale di 200 milioni di Kwh, uno a Quart con un potenziale annuo di 150 milioni di Kwh. Con questi nuovi impianti la produzione di energia elettrica della Valle verrà aumentata di 700milioni di Kwh annui.
Secondo i dati del 1954 sulla produzione complessiva idroelettrica italiana quella della Val d'Aosta rappresentava il 5,7% di tutta la produzione nazionale. Con la costruzione dei tre nuovi impianti il peso della produzione idroelettrica valdostana sulla produzione nazionale aumenterà notevolmente.
Non credo che la Zona Franca possa avere effetti su tale industria tranne per quanto riguarda i macchinari e i materiali occorrenti agli impianti, che potrebbero venire importati dall'estero. Una riduzione dei costi di impianto e di manutenzione però si rifletterebbe in una riduzione del prezzo al consumo solo se accompagnata dall'esenzione dalle imposte di consumo, ma l'aumento dei consumi in loco sarebbe molto relativo data la scarsa elasticità della domanda di energia elettrica.
22. - Industria alberghiera.
Il turismo rappresenta una delle risorse più importanti della Valle. Esso ha fruito nel tempo di un costante incremento pur dovendo lottare contro attrezzature alberghiere ben lontane dal rispondere alle più moderne esigenze. Secondo le cifre ricavate dalla citata relazione del dott. Marchiando, ci sarebbero oggi nella Valle 200 fra alberghi e locande con un complesso di oltre 10.000 letti, ai quali vanno aggiunti circa 5.000 letti offerti da affittacamere.
Il movimento turistico, in rapporto agli alberghi, appare negli annuari statistici dell'ISTAT soltanto negli anni 1953 e 1954. Secondo tali dati nella Val d'Aosta nel 1953 ci sono stati 80.188 arrivi e 357.648 presenze, nel 1954, 80.354 arrivi e 320.818 presenze; come appare da tali cifre ad un aumento del numero di turisti verificatosi nel 1954 corri sponde una diminuzione delle presenze in modo che la presenza media passa da 4,46 del 1953 a 3,99 del 1954. Vi sarebbe stata quindi una leggera flessione nel 1954, mentre il 1955 dovrebbe segnare un aumento, che però non siamo in grado di precisare. Ma il movimento turistico complessivo della Valle appare da altre fonti notevolmente maggiore di quanto si ricava dai dati ISTAT e in costante aumento dal 1947 al 1955 tanto da toccare una delle punte più alte di tutta l'Italia.
Dalla Zona Franca esso riceverebbe, senza alcun dubbio, un considerevole impulso. Il ribasso del costo-vita e particolarmente la attrazione dei bassi prezzi dei tabacchi, della benzina (senza obblighi di permanenza minima), delle bevande alcooliche, ecc. indurrebbero molti turisti a scegliere la Val d'Aosta come luogo di villeggiatura estiva e invernale, con ripercussioni favorevoli sui pubblici esercizi e sui trasporti.
23. - Trasporti e comunicazioni.
Le comunicazioni ferroviarie sono limitate al tronco con Pont S. Martin-Pré St. Didier, che può smaltire un traffico ferroviario molto ridotto. Esse non si prestano a ulteriori sviluppi senza lavori di grande mole. E' andato, invece, via via crescendo in questi ultimi anni il traffico su strada, in conseguenza dell'attenta cura posta dalla Regione al miglioramento della viabilità.
Questo incremento più che dai dati censimentali (132 unita locali con 491 addetti del ramo trasporto e 6 unità con 18 addetti nelle attività ausiliarie), lo si ricava dall'aumento della circolazione. Il confronto fra il numero di autoveicoli immatricolati nella Valle nel 1948 e nel 1955 è significativo: da 3.488 del 1948 si sale nel 1955 a 5.588. Una spinta a tale sviluppo è stata l'imponenza dei lavori stradali fatti dalla Regione. Infatti dal 1946 al 1955, 3950 milioni di lire furono destinati alla viabilità. Il miglioramento della rete stradale ha inoltre agevolato il transito delle macchine nazionali e straniere attraverso i valichi del Grande e Piccolo S. Bernardo. Una spinta notevole allo sviluppo della circolazione degli autoveicoli è costituita dal ribasso del prezzo del carburante. In progresso anche i trasporti a mezzo di funivie e di seggiovie.
Nel settore delle comunicazioni (61 unità locali con 307 addetti), quale indice del maggior benessere della Valle, sta l'aumento del numero dei telefoni dovuto anche alle iniziative dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo della rete telefonica (dal 1948 al 1952 si è avuto un incremento dell'84%).
Altro indice del benessere della Regione è il crescente numero di abbonamenti alle radioaudizioni (dal 1946 al 1953 si è avuto un aumento del 220%).
Quali effetti potrebbe avere su tale settore il regime di Zona Franca? Per quanto riguarda gli autoveicoli essi godono già di notevoli agevolazioni in quanto il prezzo dei carburanti, malgrado l'imposta regionale, è molto più basso del prezzo nazionale; non credo perciò che dalla Zona Franca i consumi locali di carburante varierebbero in modo sensibile, perché non è probabile che la Regione diminuisca l'attuale imposta sui carburanti. Un maggior consumo potrebbe essere costituito da più frequenti passaggi di autoveicoli nazionali, ma si tratta di vantaggi indiretti che interessano il settore commerciale e non quello industriale. Come partita passiva la cinta doganale comporta per gli autoveicoli in transito la necessità di essere muniti del trittico o di sottoporsi alle pratiche relative alla temporanea esportazione, il che comporta una spesa e una perdita di tempo che potrebbero ostacolare l'entrata di forestieri occasionali che si recano nella Valle per brevissimi soggiorni. Probabilmente le macchine subirebbero un controllo del carburante in entrata e in uscita allungando i tempi di sosta presso la barriera doganale con congestionamento del traffico, quindi i vantaggi sarebbero neutralizzati da questi non indifferenti svantaggi.
Da un migliorato tenore di vita infine ne ricaverebbero vantaggi anche le comunicazioni.
24. - Commercio all'ingrosso.
Il commercio all'ingrosso, secondo i dati del censimento e secondo le informazioni avute, si presenta come un settore di relativa importanza: esso consta di 169 unità locali con 381 addetti suddivise come segue: prodotti agricoli alimentari, materie prime e ausiliarie non alimentari, prodotti industriali non alimentari. Non sono in grado di riportare dati analitici per i vari rami perché nella pubblicazione dell'ISTAT del commercio all'ingrosso sono riportati soltanto dati globali e i dati inseriti nella citata pubblicazione dell'Ente Regione non sono sfruttabili. Senza tema di errore si può ritenere che più di due terzi delle ditte censite trattano prodotti agricoli e alimentari, interessanti l'esportazione dei prodotti agricoli tipici della Valle e l'importazione dei prodotti dei quali nella Valle vi è carenza.
Nel campo dei prodotti non alimentari (ghisa, acciai, ferro-leghe, prodotti chimici, fertilizzanti, legnami, marmo) il commercio di esportazione non ha raggiunto il livello che, in rapporto all'entità della produzione, avrebbe potuto toccare, perché le principali aziende commerciali che trattano tali prodotti hanno la loro sede a Torino ed a Milano. Quindi, tranne rare eccezioni, il commercio all'ingrosso dei prodotti non alimentari svolto dalle ditte locali è prevalentemente commercio di importazione per il fabbisogno locale; data questa sua caratteristica esso potrebbe avere dalla Zona Franca dei benefici soltanto qualora prodotti esteri di minor prezzo, sostituendosi ai prodotti nazionali, facessero aumentare il consumo. L'incremento del volume delle transazioni non porterebbe però con sè un aumento tangibile dell'occupazione, dato che il commercio all'ingrosso assorbe scarso personale.
25. - Commercio al minuto.
Il commercio al minuto comprende, secondo il censimento, 1039 unità locali con 1.300 addetti. Esso si snoda in 4 sotto settori:
a) generi alimentari;
b) prodotti tessili ed affini;
c) prodotti metallici e affini;
d) prodotti e articoli vari.
Nemmeno per questo settore ho reperito dati analitici, in quanto quelli ricavati dalla pubblicazione dell'Ente Regione non sono utilizzabili.
Si tratta, come si vede, di piccole aziende a conduzione familiare che soddisfano la richiesta di beni diretti di 100.000 consumatori. Predominano i negozi di generi alimentari con 710 unità, seguiti dai negozi di prodotti tessili con 265, dei prodotti vari con 76, dei prodotti meccanici con 44 unità.
Come è ovvio, il commercio, sia quello all'ingrosso che quello al minuto, da un regime di Zona Franca non può derivare che vantaggi: invero ogni rimozione di ostacoli alla libera trasferibilità delle merci si traduce sempre in un beneficio per gli operatori commerciali. Si espanderebbe il commercio al minuto e di conseguenza, seppure in misura minore, il commercio all'ingrosso come effetto dell'aumento dei consumi sia da parte della popolazione locale che da parte dei turisti.
26. - Pubblici esercizi.
Analoghi effetti si verificherebbero per i pubblici esercizi i quali, inclusi gli alberghi, sono censiti nel numero di 700 con 1.562 addetti.
27. - Attività ausiliarie.
Qualche beneficio della Zona Franca potrebbe derivare anche al settore delle attività ausiliarie del commercio, limitato a 21 unità locali con 34 addetti, in quanto l'incremento dell'attività commerciale trarrebbe inevitabilmente con sé un incremento delle attività ausiliarie.
28. - Credito e assicurazione.
I dati censimentali comprendono 17 unità locali con 109 addetti nel settore credito, 8 unità con 21 addetti nelle assicurazioni e 26 unità locali con 42 addetti nelle gestioni finanziarie. Gli indici di sviluppo di tale attività riflettono la situazione economica di una regione e pertanto un aumento del volume degli affari, conseguente all'istituzione della Zona Franca, avrebbe ripercussioni favorevoli sul reddito territoriale determinando un aumento del risparmio e quindi degli investimenti.
29. - Servizi.
Il settore include 135 unità con 283 addetti, distribuiti nei servizi ricreativi e affini (15 unità con 49 addetti) e igienici (122 unità con 233 addetti). Inoltre 12 unità locali con 36 addetti sono compresi nei servizi sanitari pubblici. Trascuro i servizi personali dei quali non possiedo dati.
Sono tutte attività che da un incremento della popolazione e del volume degli affari possono trarre giovamento, pertanto un regime di Zona Franca recherebbe a tale settore dei vantaggi indiretti.
30. - Costo vita.
L'esame degli effetti economici del regime di Zona Franca non può considerarsi compiuto se non si considera le ripercussioni di esso sul costo vita. Non v'è dubbio che le franchigie di una Zona Franca recano benefici a tutta la popolazione quale consumatrice di beni e servizi: non pagando imposte di fabbricazione e altre imposte erariali di consumo e consumando prodotti esteri esenti da dazio acquistati a prezzi inferiori, i bilanci familiari infatti, fermi restando i quantitativi e le qualità consumate, vengono ad avvantaggiarsi. Però, se da questa facile affermazione si vuole passare a determinare la misura della riduzione, il problema diventa complesso e la sua soluzione oltre ad essere legata alle premesse istituzionali diventa necessariamente arbitraria, qualora si accogliesse l'ipotesi, apparentemente razionale, che ad una data riduzione del costo corrisponda una proporzionale riduzione dei prezzi.
Si è tentato un tale calcolo per Trieste con risultati piuttosto scoraggianti: la riduzione del costo vita è stata fissata nel 10% da uno studioso e nel 25% da un altro. Per Zara, invece, in base a dati concreti e non ipotetici, si è determinata una riduzione del costo vita racchiusa fra il 20 e il 30%, ma non dimentichiamo che a Zara esisteva un traffico di frontiera attivissimo di alimenti fondamentali (carne, uova, ortaggi) che venivano importati dalla vicina Jugoslavia a prezzi bassissimi. Molto meno sensibile invece il ribasso del costo vita nella provincia del Carnaro sia per le minori agevolazioni contenute nella legge istituzionale, sia per il peggioramento delle condizioni economiche generali verificatesi in quell'epoca (aumento dei prezzi internazionali, sanzioni, allineamento della lira), sia infine per le elevate tariffe delle imposte di consumo comunali. La differenza fra le spese familiari di Fiume e quelle delle altre città non superava infatti il 6-7%.
La Zona Franca di Gorizia, secondo informazioni attinte presso la locale Camera ai Commercio, avrebbe contribuito a ridurre le spese familiari di circa 2.000 lire al mese, il che si traduce in una riduzione percentuale inferiore al 5%.
Il regime di Zona Franca previsto dal disegno di legge elaborato dalla Commissione consiliare è della più ampia portata e potrebbe teoricamente provocare una riduzione del costo vita dal 10 al 15% secondo che si escluda o si includa l'IGE, però la legge della vischiosità dei prezzi, favorita dal fatto che le imposte indirette di cui si richiede l'esenzione sonò normalmente conglobate nel prezzo, tanto che la loro precisa incidenza è rilevabile solamente da tecnici, ostacolerebbe tale ribasso in modo da rendere la riduzione del costo vita inferiore a tali percentuali. Dalla riduzione dei costi si avvantaggerebbero in parte i produttori e gli operatori commerciali. Però la riduzione teorica del 10-15% con il regime vigente è già in parte scontata.
Infatti, calcolando le riduzioni del costo di produzione e di vendita ricavabili da tali agevolazioni e dividendo la loro somma per il numero degli abitanti della Valle, il beneficio medio dovrebbe aggirarsi sulle 10.000 lire annue, che ridotte a mese, sono 830 lire per persona. Supposta una spesa media mensile per abitante (senza agevolazioni) di 20.000 lire la riduzione attuale del costo vita sarebbe del 4,1%, supposta una spesa media mensile di 24.000 lire, la riduzione attuale del costo vita non supererebbe il 3,5%. Pertanto la Zona Franca rispetto alla situazione attuale porterebbe ad una riduzione teorica del costo vita di circa il 7-12%. Quali effetti di secondo grado si possono ipotizzare un aumento dei consumi e un incremento del risparmio.
Infatti, posto che il costo vita diminuisca del 10%, rimane disponibile ai cittadini il 10% del reddito prima speso nei consumi, in conseguenza aumenteranno la propensione al consumo e la propensione al risparmio. Maggiori consumi traggono con sé lo sviluppo di certe attività produttive favorite da possibili maggiori investimenti con ripercussioni finali sul reddito territoriale. Però, si tenga presente che l'incremento del reddito territoriale sarà sempre minore di quanto l'incremento marginale delle attività economiche potrebbero a prima vista far pensare. Invero, ad un aumento del 10% del prodotto fisico non corrisponde un aumento del 10% del reddito monetario in quanto il ribasso dei prezzi unitari riduce la variazione positiva del reddito monetario. Affermata la spinta alla propensione al consumo e al risparmio non mi sento in grado di fare previsioni sulla misura di tale incremento, né di azzardare valutazioni quantitative sull'aumento delle attività produttive e di scambio e tanto meno sull'impiego marginale dei fattori produttivi. In questo campo, per rimanere con i piedi sulla terra, si può soltanto richiamare leggi tendenziali e queste ci insegnano che un ribasso di prezzi. comporta una nuova ripartizione del reddito fra consumo e risparmio e una nuova distribuzione del reddito consumato fra i vari beni o servizi scambiati in una unità di tempo, ma poiché il ribasso dei prezzi non è proporzionale per tutti i beni, ma dipende dalla domanda ed offerta di essi, vengono ad essere variate le utilità marginali ponderate dei beni e, dato che fra beni e beni e prezzi e prezzi esiste un rapporto di stretta complementarità, la distribuzione del reddito consumato può subire spostamenti notevoli non solo in funzione dei prezzi assoluti dei vari beni, ma in funzione della combinazione di essi in quanto i prezzi reagiscono influenzando la desiderabilità anche dei beni i cui prezzi non sono toccati dalle agevolazioni concesse.
Per tentare una valutazione quantitativa della propensione al consumo verso le diverse merci e servizi, bisognerebbe conoscere il grado di elasticità delle curve di domanda di tutti i beni, ma tale conoscenza supera le possibilità dello studioso.
A completamento di tali considerazioni mi limito a illustrare tre casi limite. Si può ipotizzare una domanda globale di beni di consumo risultante dalla somma di tutte le domande collettive dei singoli beni come una curva anelastica, espressa cioè da una curva avente l'andamento di una iperbole equilatera, in tale caso ad una riduzione del livello dei prezzi del 10% corrisponderà un aumento proporzionale delle quantità consumate di circa il 10% che lascerà immutata la spesa complessiva. Nel caso di una domanda inelastica l'aumento delle quantità domandate sarà proporzionalmente minore della diminuzione dei prezzi e pertanto l'aumento delle attività economiche si verificherà in misura inferiore. Infine a domanda complessiva di beni elastica, corrisponderanno un aumento delle quantità domandate proporzionalmente maggiore della riduzione dei prezzi conseguenti e un maggior incremento delle attività economiche.
Mi rendo conto, che tali conclusioni sono piuttosto vaghe ma, precisazioni maggiori non potrebbero essere fatte se non in base a valutazioni arbitrarie che lascerebbero perplessi sui risultati.
31. - L'attività finanziaria della Regione.
Non si può terminare l'iter attraverso settori economici della Valle d'Aosta senza soffermarsi a considerare l'attività finanziaria della Regione e le possibili ripercussioni che su di essa avrebbe il regime di Zona Franca.
Il bilancio di previsione del 1956 dà un'idea sufficientemente chiara del peso di tale attività nel complesso economico valdostano.
ENTRATE
TITOLO I (Entrate ordinarie)
Capitolo I (Entrate Effettive)
Categoria 1° Entrate ordinarie proprie della Regione
|
1) |
Rendite patrimoniali |
L. |
82.137.701 |
|
|
2) |
Proventi diversi |
L. |
150.406.001 |
|
|
3) |
Tasse, diritti, imposte |
L. |
249.359.298 |
482.003.000 |
Categoria 2° Entrate dello Stato devolute alla Regione
|
4) |
Provento 9/10 canoni erariali sulle concessioni di acque a scopi idroelettrici |
L. |
250.000.000 |
|
|
5) |
Provento quota di ripartizione entrate erariali |
L. |
1.200.000.000 |
1.450.000.000 |
TITOLO II (Entrate straordinarie)
Capitolo I (Entrate Effettive)
Categoria 1° Entrate straordinarie
|
1) |
Entrate straordinarie diverse |
L. |
247.101.000 |
|
|
2) |
Proventi degli stabilimenti speciali di St. Vincent |
L. |
1.200.000.000 |
1.447.101.000 |
|
|
Totale entrate effettive |
|
L. |
3.379.104.000 |
CAPITOLO III (Movimento di capitale)
Movimento di capitali
|
Categoria 1° |
Mutui passivi |
L. |
1.530.000.000 |
1.530.000.000 |
SPESE
TITOLO I (Spese ordinarie)
|
Categoria 1° |
Oneri patrimoniali |
L. |
92.527.733 |
|
|
Categoria 2° |
Spese generali |
L. |
286.710.002 |
|
|
Categoria 3° |
Sanità ed Igiene |
L. |
64.465.000 |
|
|
Categoria 4° |
Lavori pubblici |
L. |
279.678.000 |
|
|
Categoria 5° |
Istruzione pubblica |
L. |
707.840.000 |
|
|
Categoria 6° |
Assistenza e beneficenza |
L. |
274.035.000 |
|
|
Categoria 7° |
Agricoltura |
L. |
158.775.000 |
|
|
Categoria 8° |
Industria e Commercio |
L. |
24.610.000 |
|
|
Categoria 9° |
Turismo e Antichità |
L. |
87.700.000 |
|
|
Categoria 10° |
Spese generali |
L. |
2.000.000 |
1.978.340.735 |
TITOLO II (Spese straordinarie)
Capitolo I (Spese effettive)
|
Categoria 1° |
Oneri patrimoniali |
L. |
7.000.000 |
|
|
Categoria 2° |
Spese generali |
L. |
100.146.942 |
|
|
Categoria 3° |
Sanità ed Igiene |
L. |
17.000.000 |
|
|
Categoria 4° |
Lavori pubblici |
L. |
867.051.000 |
|
|
Categoria 5° |
Istruzione Pubblica |
L. |
33.700.000 |
|
|
Categoria 6° |
Assistenza e beneficenza |
L. |
6.000.000 |
|
|
Categoria 7° |
Agricoltura |
L. |
650.500.000 |
|
|
Categoria 8° |
Industria e Commercio |
L. |
69.700.000 |
|
|
Categoria 9° |
Turismo e Antichità |
L. |
124.000.000 |
2.875.097.942 |
|
|
Totale spese effettive |
|
L. |
3.853.438.677 |
Capitolo II (Movimento di capitali)
|
Categoria 1° |
Quota ammortamento mutui |
L. |
30.665.323 |
|
|
Categoria 2° |
Acquisto beni e affrancazioni |
L. |
25.000.000 |
55.665.323 |
Capitolo III (Contabilità speciali)
|
Categoria 1° |
Partite di giro |
L. |
512.501.000 |
|
|
Categoria 2° |
Gestioni speciali |
L. |
192.500.000 |
705.000.000 |
|
|
Totale spese effettive |
|
LIRE |
5.614.104.000 |
32. - Entrate.
Alla Regione spettano, in forza della legge 29 novembre 1955 n. 1179, i 9/10 delle imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari, gli 8/10 di imposta di ricchezza mobile, i 9/10 delle imposte di successione, registro, bollo, surrogatorie, ipotecarie, delle tasse di concessione governativa e di pubblico insegnamento, nonché i 9/10 dei canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico. Inoltre alla Regione spetta, quale assegnazione variabile fissata di anno in anno, delle quote sul gettito dell'imposta di ricchezza mobile (1/10), sui proventi di monopolio, sull'IGE e sull'imposta governativa, sul gas e sull'energia elettrica. Tali assegnazioni variabili sono però normalmente concordate.
Il totale delle entrate ordinarie effettive per il 1956 (preventivo) si aggira sui 1 miliardo 932 milioni di lire. Le entrate straordinarie ammontano a 1.447.100.000 lire. Il totale delle entrate effettive raggiunge 3 miliardi 379.100.000 lire.
Ai fini propostici interessa soprattutto esaminare gli effetti della Zona Franca sulle poste del bilancio pubblico della Valle. Trascurando le rendite patrimoniali che rimarrebbero immutate anche in regime di Zona Franca, e i proventi diversi dei quali non abbiamo sott'occhio la composizione e che, comunque, non costituiscono una entrata rilevante, la voce più importante delle entrate è costituita dalle imposte, tasse e diritti e risulta dal complesso delle entrate derivate che istituzionalmente spettano alle Provincie, alle Camere di Commercio, agli Enti del Turismo e agli altri Enti Provinciali, nonché da quelle proprie dell'Ente Regione.
Si può ritenere che in via di massima tali entrate non verrebbero toccate dalla istituzione della Zona Franca, anzi, in base all'art. 3 dello Statuto, la Regione potrebbe aumentarle imponendo tributi a parziale o a totale sostituzione dei tributi soppressi. Non sarebbero del pari pregiudicate le entrate riguardanti i gettiti delle imposte sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari, sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare, cosi non si ridurrebbero quelle derivanti dalle imposte sugli affari (esclusa l'IGE), le tasse di concessione governativa e te tasse scolastiche, nonché i canoni sulle concessioni di acque a scopi idroelettrici. Talune di queste entrate potrebbero anzi aumentare ove s'incrementasse il reddito prodotto.
Non altrettanto invece può dirsi per le assegnazioni variabili relative alle quote sull'IGE, sull'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica e sui proventi di monopolio. La Zona Franca indubbiamente annullerebbe le quote relative ai proventi di monopolio, all'imposta di consumo sul gas e sull'energia elettrica e all'IGE, delle quali molto importante è quella relativa ai proventi di monopolio concordata in 705 milioni di lire annui.
Altra entrata veramente cospicua è quella proveniente dagli stabilimenti speciali di St. Vincent. Sorge il dubbio che l'inserimento di una cinta doganale tra St. Vincent e il resto d'Italia danneggi l'affluenza al Casinò, ove si pensi che lo stabilimento di Campione, pur essendo più vicino a Milano, è, a quanto risulta, molto meno frequentato dalla clientela lombarda che non quello di St. Vincent. Difficile è esprimere un parere sul fondamento di tale dubbio: si può solo osservare che una cinta doganale fra due provincie italiane non è una dogana confinaria ove oltre alla visita doganale si devono esibire documenti di identità personale, tuttavia dato che i clienti abituali di St. Vincent si valgono molto spesso di macchine proprie, essi dovrebbero munirsi del trittico o fare le pratiche relative alla temporanea esportazione sottoponendosi a probabili controlli sul carburante con perdite di tempo e noie tali da indurli anche a cambiare destinazione.
Ammesso il fondamento di tale timore. non ne consegue però automaticamente l'opportunità di rinunciare alla Zona Franca, qualora i vantaggi per l'economia della Regione, connessi a tale regime, fossero cosi evidenti ed importanti da imporsi al timore più o meno fondato di ridurre delle entrate finanziarie e sia pure dei servizi pubblici. Per esprimere un giudizio preciso si dovrebbero valutare e l'utilità della Zona Franca in termini di reddito e la disutilità della riduzione dei servizi come ripercussione su tale reddito, calcolo che non può essere fatto per mancanza degli elementi necessari. La valutazione delle conseguenze di tali aspetti negativi e la conseguente decisione più che da argomenti economici devono scaturire dalla sensibilità politica degli amministratori regionali.
33. - Spese pubbliche.
Le spese ordinarie effettive ammontano a 1.978.340.735 lire. Le poste maggiori riguardano l'istruzione pubblica con 707,8 milioni, i lavori pubblici con 279,7 milioni, l'assistenza e beneficenza con 274 milioni, l'agricoltura con 278,8 milioni, il turismo e l'antichità con 87,7 milioni. Le spese straordinarie effettive riguardano soprattutto i lavori pubblici con 1867 milioni, l'agricoltura con 650,6 milioni e il turismo con 124 milioni. Le opere pubbliche consistono prevalentemente in lavori stradali: dal 1946 al 1955 circa 3950 milioni furono destinati alla viabilità, e nel 1956 sono in corso opere stradali per un importo complessivo di 1450 milioni. Per queste opere sono previsti anche contributi statali.
Di particolare attenzione da parte della Valle è stata oggetto l'edilizia scolastica: infatti dal 1949 al 1955 sono stati spesi 400 milioni di lire per nuove costruzioni scolastiche, infine ad opere igieniche sono stati impiegati nel periodo considerato 290 milioni di lire e 640 milioni per opere varie (fra le quali acquedotti).
In complesso la Regione ha investito dal 1946 al 1955 6.130 milioni di lire ai quali vanno aggiunti i 225 milioni di lire spesi dallo Stato. Per l'agricoltura, come apprendo dalla citata relazione del dott. Marchiando, la Regione ha stanziato in totale 1.759 milioni per sussidi a favore delle costruzioni di fabbricati rurali e acquisto di macchine agricole, per l'impianto e il ripristino di vigneti e frutteti, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico e per opere irrigue. Spesa avveduta, in quanto con essa si tende, oltre che al miglioramento e all'incremento della produzione agricola e del bestiame, a creare condizioni migliori alla popolazione montana al fine di opporre una diga al preoccupante fenomeno dello spopolamento montano.
Da questa breve esposizione balzano in chiara luce i risultati soddisfacenti dovuti all'autonomia per quanto riguarda la viabilità e le condizioni ambientali della Regione; per il miglioramento della prima la Regione è inoltre impegnata a pagare un miliardo quale contributo della Valle d'Aosta per il traforo del Monte Bianco, che migliorerà sensibilmente le comunicazioni con la Francia e con la Svizzera, interrotte oggi per circa sei mesi all'anno. Come si vede si tratta di un complesso imponente di opere che la Regione ha compiuto e che intende completare, per svolgere tale ambizioso programma essa ha quindi assoluto bisogno di conservare le entrate nel loro ammontare attuale e pertanto la preoccupazione dell'Amministrazione regionale di non pregiudicare una fonte di entrata importantissima come quella del Casinò di St. Vincent è più che legittima.
34. - Pressione Tributaria.
Non inutile, ai fini della completezza del quadro economico tracciato, è l'esame del carico tributario medio e della pressione tributaria sul reddito prodotto.
Fermiamo la nostra attenzione sulle imposte dirette tipiche: il gettito complessivo delle imposte reali mostra un progressivo aumento, come si rileva dal seguente prospetto:
|
In migliaia di lire |
|||||||
|
Imposte |
1952 |
1953 |
Variaz. % |
1954 |
Variaz. % |
1955 |
Variaz. % |
|
Fondiaria |
3.207 |
1.886 |
-41.5 |
398 |
-78.8 |
395 |
-0.76 |
|
Redd. agrari |
1.867 |
1.020 |
-45.4 |
193 |
-81.1 |
195 |
+1.04 |
|
Fabbricati |
1.465 |
3.645 |
+148.8 |
5.484 |
+50.4 |
8.048 |
+46.8 |
|
R.M. |
531.440 |
553.570 |
+ 4.2 |
675.097 |
+21.9 |
835.465 |
+23.7 |
|
Totale |
537.979 |
560.121 |
+ 4.1 |
681.172 |
+ 21.6 |
844.106 |
+ 23.8 |
L'incremento percentuale del gettito passa da 4,1 a 23,1 a 23,8 rispettivamente negli anni 1953, 1954 e 1955; esso è dovuto all'aumento degli imponibili delle imposte sui fabbricati e di ricchezza mobile, mentre fortissima è la contrazione dei gettiti delle imposte fondiarie e sui redditi agrari in conseguenza delle note esenzioni a favore dei terreni situati oltre i 700 m. (1952) e i 600 m. (1953).
Il carico medio annuale delle imposte reali esaminate, considerando una popolazione di 100.000 abitanti, è per la Valle d'Aosta di 8.348 lire nel 1955 e di 6.812 lire nel 1954, superiore a quello medio dell'Italia che per lo stesso anno è di 4.787 lire. Il maggior carico medio dovuto a tali imposte dipende dalla produzione di redditi industriali notevoli nella Valle d'Aosta. Si deve però osservare che il maggiore aggravio delle imposte reali è in parte apparente, perché molti di tali redditi sono percepiti da persone non residenti nella Valle, le quali pagano un'imposta accertata nella Regione, che figura gravare la popolazione residente, mentre di fatto il peso dell'imposta è sentito da persone non facenti parte della popolazione valdostana.
Un esame del carico dell'imposta complementare si dà conferma di tale assunto. Le variazioni del gettito dei vari anni sono state le seguenti:
|
Imposta complementare |
1952 |
1953 |
Var. % |
1954 |
Var. % |
1955 |
Var. % |
|
(In migliaia di lire) |
53.907 |
57.121 |
5.9 |
82.363 |
44.2 |
84.397 |
2.5 |
Il gettito dell'imposta dopo un repentino balzo nel 1954 si mantiene quasi costante. Il carico medio di detta imposta è nella Valle di lire 844 annue pro capite nel 1955 e di 824 lire nel 1954. Il carico medio per l'Italia è di lire 646 per abitante. Si desume quindi che, mentre il carico medio delle imposte reali superava nel 1954 il corrispondente carico medio Italia del 38,1 %, quello relativo all'imposta complementare è maggiore del dato nazionale soltanto del 27,5%. Un'ulteriore conferma di quanto affermato più sopra la si trova nel rapporto esistente fra il gettito dell'imposta complementare e quello delle imposte reali: nella Valle il primo rappresenta nel 1954 il 12,5% del gettito delle imposte reali di fronte al 14% dell'Italia, al 25% di Trieste, al 28% di Milano.
Delle imposte indirette consideriamo le imposte sugli affari, le imposte di produzione, i proventi doganali e di monopolio (convenzionali) nonché i proventi dalla vendita di valori bollati. Per gli anni 1952, 1953, 1951 e 1955 i valori sono riportati nello specchietto seguente:
|
In migliaia di lire |
|||||||
|
Imposte |
1952 |
1953 |
Var. % |
1954 |
Var. % |
1955 |
Var. % |
|
Indir. aff. |
652.936 |
735.808 |
12.7 |
850.287 |
15.5 |
734.816 |
13.6 |
|
Produz. |
190.420 |
190.418 |
-- |
233.228 |
22.5 |
232.625 |
0.3 |
|
Dogana |
67.675 |
93.013 |
37.4 |
210.035 |
134.4 |
77.336 |
64.5 |
|
Monopoli |
518.000 |
518.000 |
-- |
518.000 |
--- |
705.620 |
36.2 |
|
Vendita val. bollati |
40.989 |
48.989 |
-- |
48.989 |
-- |
-- |
-- |
|
Totale |
1.478.020 |
1.582.228 |
20 |
1.868.539 |
18.1 |
1.750.397 |
4.7 |
Nel complesso il gettito di tali imposte è andato aumentando del 20% e del 18,1% rispettivamente per gli anni 1953 e 1954, mentre è diminuito del 4,7% nell'anno 1955 rispetto al 1954. Il massimo aumento si è verificalo nei proventi delle dogane con 134,4% dal 1953 al 1954 cui corrisponde la massima diminuzione dal 1954 al 1955 col 64,5%. Sono aumentati nel 1955 rispetto agli anni precedenti del 36,2% i proventi di monopolio (convenzionati), mentre non si ritrova nel 1955 i dati relativi alla voce vendita valori bollati.
Il carico medio di tali imposte raggiungeva nel 1954 lire 18.685 annue pro capite ben inferiore (del 36,8%) alla corrispondente media Italia che ammontava a lire 29.570 pro capite. Nel 1955 esso scende a 17.500 lire annue per abitante.
Il carico medio globale per le imposte erariali era pertanto nel 1954 di 29.568 lire di fronte a 38.999 lire costituenti il carico medio per l'Italia, inferiore quindi a questo del 24,7%. Nel 1955 il carico medio risulta leggermente inferiore non superando le 28.129 lire annue.
Questo breve esame ci consente di affermare che il carico fiscale soprattutto per l'influenza delle imposte indirette è nella Valle notevolmente inferiore a quello sezionale.
A completamento di tale analisi cercherò di determinare la pressione tributaria. Per il calcolo di essa, in mancanza di dati diretti faccio riferimento allo studio del Jannelli: "La distribuzione percentuale del reddito nazionale per provincia (in: Sintesi Economica 1954, n. 4), assumendo come valida l'ipotesi che il rapporto del 0,39% costituente la quota di reddito afferente alla Val d'Aosta nel 1952 sul reddito nazionale sussista anche nel 1954. Secondo tale rapporto il reddito regionale sarebbe nel 1952 di 36,2 miliardi ai prezzi di mercato e nel 1954 di 42 miliardi. La pressione tributaria sul reddito prodotto sarebbe quindi nel 1952 del 6,6% di fronte a quella dell'Italia ammontante al 16,2%. Nei limiti di validità dell'ipotesi assunta, la pressione nel 1954 si manterrebbe inalterata nel 6,6% e, ammesso pure che il reddito territoriale della Valle non fosse nel 1954 superiore a quello calcolato per il 1952, la pressione tributaria non supererebbe 1'8,2%, mentre quella nazionale nello stesso anno risulta aumentata al 17,3%".
Non mi sento di giurare sull'attendibilità di tali risultati in quanto la pressione tributaria rispetto alla media nazionale sembra molto bassa, ma se errore vi è esso dipende dalla valutazione del reddito regionale che non ho avuto modo di controllare. Comunque sia dall'indice del carico medio che da quello, sia pure sospetto, ricavato dalle valutazioni del Janelli, si può senza tema di errare affermare che nella Valle la pressione tributaria è particolarmente bassa, notevolmente inferiore a quella nazionale.
Può la Zona Franca contribuire ad abbassare ulteriormente tale pressione? La risposta non può essere che affermativa. Inalterato il gettito delle imposte dirette, le agevolazioni fiscali agirebbero, com'è ovvio, sul gettito di certe imposte indirette e cioè sui dazi doganali, sulle imposte di fabbricazione, sulle imposte erariali di consumo e sui proventi di monopolio. Togliendo tali voci il gettito delle entrate fiscali della Valle si riduce da 3.098.300.127 a 2.083.238.683 trascurando le entrate demaniali e i canoni sulle acque pubbliche e il carico medio scenderebbe a Lire 17.973 (o a 14.765 togliendo anche l'IGE). Analogamente la pressione tributaria si abbasserebbe a 4,2% per un reddito territoriale di 42 miliardi o a 4,9% per un reddito territoriale di 36.2 miliardi.
35. - Problema valutario.
Fino a questo punto nella nostra indagine abbiamo trascurato il problema valutario, è giunto però il momento di affrontarlo perché le più ampie agevolazioni doganali e fiscali contenute in un regime di Zona Franca possono venire neutralizzate dalla carenza di idonei istrumenti valutari e l'esempio della Provincia del Carnaro è significativo al proposito. L'abbiamo trascurato, perché nel caso della Valle d'Aosta l'aspetto valutario si poneva su un piano inferiore: la mancanza di un commercio internazionale, che per l'ubicazione della Valle e la precarietà delle comunicazioni con l'estero difficilmente anche in futuro potrebbe sorgere, attenua non poco la virulenza di tale problema, considerato che il fabbisogno industriale di materie prime estere per la Valle non è passibile di sensibile espansione e che il consumo locale di eventuali prodotti esteri non potrà mai assumere un peso tale da non trovare negli schemi attuali gli strumenti valutari necessari. Né mi pare arguibile dallo Statuto che lo scopo della Zona Franca sia quello di far sorgere nella Valle un commercio emporiale.
Non è inopportuno qui ritornare su una questione di principio, sfiorata già in questo studio, al fine di sfrondare delle credenze abbastanza diffuse relative agli effetti della Zona Franca sulle disposizioni valutarie. Sia ben chiaro che la franchigia doganale implica una rinuncia da parte dello Stato ad applicare in un determinato territorio dichiarato franco le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente e indirettamente con tali leggi, ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali che continuano ad aver vigore anche in territorio franco. Se è vero che la libera importazione di merci estere, - i cui quantitativi possono però essere espressamente limitali senza che la limitazione snaturi il regime di Zona Franca, - è possibile soltanto ove si disponga dei mezzi valutari idonei, non ne consegue che lo Stato debba fornire illimitatamente la valuta estera richiesta dagli operatori; la Zona Franca garantisce soltanto questo: a coloro che vogliono importare prodotti esteri, cioè a coloro che possiedono gli strumenti valutari per farlo, l'importazione in esenzione di dazio.
E' altresì vero che la Zona Franca è molto spesso concessa per creare dei depositi di merci e potenziare i commerci, ma, se non vado errato, la Zona Franca per la Valle d'Aosta è stata prevista al solo fine di migliorare il tenore di vita della popolazione (come avvenne per Livigno e per Zara). Ora, non è pensabile che soltanto per favorire eventuali speculatori si pretenda la liberalizzazione valutaria in base a un sofisma: Zona Franca = Importazioni, Importazioni = Valuta disponibile, Zona Franca = Valuta disponibile.
Bene pertanto fece la Commissione consiliare a regolare il problema mediante l'art. 3 1° comma del Progetto richiamandosi alle disposizioni valutarie attualmente in vigore.
---
DISEGNO DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA NELLA VALLE D'AOSTA
1. - Premessa.
Con deliberazione del 6 aprile 1955 venne istituita una Commissione consiliare con il compito di studiare il regime di Zona Franca e proporre le relative norme di attuazione in applicazione all'art. 14 della Leg6ge costituzionale 26 febbraio 1948.
La Commissione, dopo un accurato esame dei vari regimi di Zona Franca e dopo aver preso visione degli studi in argomento, di fronte all'alternativa di conservare l'attuale sistema del contingentamento adeguatamente esteso o di chiedere l'istituzione della Zono Franca, si è all'unanimità pronunciata a favore della seconda soluzione, presentando un progetto di legge da sottoporre agli organi regionali e alle categorie interessate.
Ignoro le ragioni che hanno fatto prevalere tale soluzione, come non conosco le opinioni espresse dalle categorie interpellate, e pertanto il giudizio che sto per prospettare non è assolutamente influenzato dalle considerazioni che hanno guidato la Commissione, né dagli interessi particolaristici che possono aver ispirato le opinioni espresse dalle categorie interessate.
Devo però premettere che quando una soluzione comporta dei sacrifici, il giudizio sull'opportunità di essi non può essere dato soltanto in base ad un calcolo economico, ma anche in base a una valutazione sociologico-politica che chiama in causa la sensibilità degli organi amministrativi.
Prima di procedere in questa analisi mi sembra doveroso mettere in luce i risultati conseguiti con il sistema attuale del contingentamento in rapporto al reddito regionale. Abbiamo ancora sott'occhio gli studi del Tagliacarne e del Jannelli (in: Sintesi economica, 1953, n. 10 e 1954, n. 4) sulla distribuzione dei redditi pro capite nelle varie provincie d'Italia per l'anno 1938 e 1952.
Da essi rileviamo che, mentre nel 1938 la Val d'Aosta aveva un reddito medio pro capite di 3185 lire annue, superato da quello delle provincie di Torino (5644 lire), Vercelli (5104) e Novara (4178), nel 1952 la Val d'Aosta aveva un reddito medio pro capite di 310.076 lire inferiore soltanto a quello delle Provincie di Novara (323.487) e Torino (320.061). L'incremento del reddito verificatosi nella Val d'Aosta risulta ancor più visibile confrontando i numeri indici posto uguale a 100 la media Italia. La Valle da un numero indice nel 1938 di 118.1 (di fronte a 209.2 di Torino, a 189.2 di Vercelli, a 154.9 di Novara) è passato nel 1952 a 189.3 (di fronte a 197.5 di Novara ed a 195.4 di Torino).
Questi dati servono ad indicare l'incremento relativo del reddito realizzato dalla Valle rispetto alla media Italia, incremento che nelle altre provincie piemontesi non si è assolutamente verificato. E' questo un indice significativo dei benefici arrecati alla Valle dall'attuale sistema politico-economico e che in questo calcolo non devono essere trascurati anche se non è facile determinare quanto di tali vantaggi siano da ascrivere alla autonomia regionale e quanto al sistema del contingentamento.
Ancora, prima di passare ad un esame comparativo dei due sistemi, è necessario delimitare con esattezza il contenuto della Zona Franca, perché, è ovvio, che, secondo l'ampiezza delle agevolazioni ottenute, il giudizio sulla preferibilità dell'uno o dell'altro sistema si modifica.
2. - Progetto di legge.
Per determinare il contenuto della Zona Franca ci riferiamo alle agevolazioni previste dal progetto in parola. Esse sono:
a) l'esenzione dai diritti di confine e da tutti i diritti doganali comunque denominati che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di legge in relazione alle operazioni doganali;
b) l'esenzione per le merci nazionali introdotte o prodotte nella Valle dall'imposta di fabbricazione e di consumo e da ogni altro tributo in favore dello Stato, ivi compresi i diritti erariali sugli spiriti, i diritti di monopolio e l'IGE. L'esenzione si estende al diritto di licenza U.T.I.F. per la fabbricazione in Valle di prodotti per i quali è dovuto nel territorio doganale, nonché al diritto erariale e all'IGE sul consumo del gas e dell'energia elettrica;
c) l'inapplicabilità dell'IGE nel territorio della Zona Franca.
Da questa elencazione immediatamente appare l'inusitata ampiezza delle agevolazioni richieste, che non trova riscontro nei precedenti illustrati nella prima parte di questo lavoro. Limitazioni sono contenute nell'art. 6 nel quale si prevede che il Ministro delle Finanze d'accordo con il Presidente della Giunta regionale determini le località della Zona Franca (e le merci) dove non sono permessi depositi che eccedano i quantitativi da stabilire in rapporto al fabbisogno della zona e designi i valichi per i quali è permesso il passaggio delle merci dalla Zona Franca al territorio doganale.
Le agevolazioni richieste si inquadrano negli schemi di Zona Franca, però la dizione "e da ogni altro tributo a favore dello Stato" appare troppo ampia ed equivoca.
Meno pacifica l'inclusione nelle agevolazioni richieste dell'IGE. Se per quanto riguarda le merci nazionali importate vi è il precedente di Zara e per quanto riguarda le merci prodotte nella Valle l'esenzione dell'IGE, considerata un'imposta di consumo, può essere difesa, la domanda relativa all'inapplicabilità generale di detta imposta nella Valle incontrerà, a mio avviso, resistenze in sede parlamentare tali da mettere in dubbio il suo accoglimento.
E' bensì vero che la gran parte della dottrina considera l'IGE come una imposta di consumo,- in quanto come tale è sorta, ma le successive modificazioni apportate alla legge fondamentale pongono in dubbio tale natura. Infatti, l'imposta pagata in abbonamento, esclusa la via della rivalsa, potrebbe essere considerata imposta sui consumi soltanto nei limiti in cui si trasferisce (dal venditore al compratore), ma poiché tutte le imposte possono trasferirsi, anche le dirette, la traslazione, anche qualora si verifichi, non basta a far comprendere un'imposta nella categoria delle imposte sui consumi.
D'altro canto è stato osservato che l'IGE è una imposta di consumo quando colpisce il passaggio dei beni diretti al consumatore, non quando grava beni strumentali, nel quale caso si presenta invece come una imposta sul capitale (Stemmati: l'IGE, Torino, 1956, pag. 6) e, poiché da accertamenti statistici ministeriali soltanto il 21,69% dell'IGE, grava sui beni di consumo, mentre il 55,14% colpisce beni strumentali e il 23,87% beni non facilmente classificabili, si conclude che la IGE soltanto per il 21,69% è da considerarsi una imposta sui consumi.
Non a fini polemici ho esposto questa tesi, ma perché essa compare nella Relazione al bilancio del Ministro delle Finanze presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 29 settembre 1953, e poiché l'atteggiamento governativo in sede parlamentare potrebbe essere determinante, penso che non si possa fare assoluto affidamento sull'esenzione generale dall'IGE e ritengo invece come acquisite soltanto le altre agevolazioni previste dal disegno di legge.
3. - Effetti favorevoli della Zona Franca.
Abbiamo già veduto, passando in rassegna i vari settori economici le ripercussioni favorevoli che la Zona Franca avrebbe su ognuno di essi. Qui ne riportiamo una rapida sintesi tenendo presente le agevolazioni incluse nel disegno di legge.
Il settore agricolo avrebbe scarsi vantaggi e comunque conseguibili con il sistema attuale del contingentamento. Scarsi del pari i vantaggi del settore industriale, in quanto non sembra probabile un consistente spostamento dei mercati di acquisto delle materie prime. Limitati alle quantità consumate nel mercato locale i vantaggi ricavabili dall'esenzione dalle imposte di produzione e raggiungibili per la massima parte anche con l'attuate sistema del contingentamento. Un beneficio effettivo vi potrebbe essere nell'esenzione dall'IGE delle materie prime nazionali e locali impiegate.
Si avvantaggerebbero, per contro, in misura considerevole, il commercio, i pubblici esercizi, i trasporti e soprattutto il turismo e le attività connesse con favorevoli ripercussioni sul settore edilizio. Inoltre si dovrebbe verificare una sentita diminuzione del costo vita. Probabile infine un incremento del reddito territoriale con riflessi favorevoli sulle entrate pubbliche e sui servizi pubblici della Regione.
4. - Effetti sfavorevoli.
In generale un danno deriverebbe a tutti i produttori (tranne quelli di prodotti agricoli) che esportano in territorio doganale. Eliminata la conseguenza sfavorevole di essere per i prodotti locali considerati esteri al momento dell'importazione in territorio doganale e al momento della reimportazione in territorio doganale per i prodotti nazionali importati mediante gli artt. 5 e 4 dal citato disegno di legge, rimangono come posta negativa della Zona Franca per i settori produttivi gli intralci ed i costi inevitabili derivanti da una linea doganale.
Le merci di produzione locale possono invero essere considerate in territorio doganale ma a condizione che gli stabilimenti si sottopongano alla vigilanza permanente, il che comporta un costo di vigilanza.
Le merci di fabbricazione locale possono essere importate in territorio doganale alla condizione di assolvere i diritti di confine sulle materie prime estere incorporate: il che obbliga all'assunzione di personale specializzato per svolgere le operazioni doganali relative.
Le materie prime nazionali o nazionalizzate possono essere introdotte temporaneamente nella Zona Franca per essere ivi lavorate al fine della reintroduzione in franchigia nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti: ed anche tale operazione comporta un costo.
Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella Zona Franca sono considerate a tutti gli effetti come esportate, tuttavia esse possono essere rispedite in franchigia nel territorio doganale quando siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati o assimilati a depositi doganali, o quando risulti comprovata l'origine italiana: ed anche tale caso introduce un costo di vigilanza.
Da questo breve esame della meccanica della Zona Franca appare che essa, in quanto presuppone un confine doganale, importa lungaggini, intralci, impiego di personale: in conclusione un costo aggiuntivo per i produttori, del quale compensativo sono soltanto le eventuali riduzioni di altri costi che però non sembrano molto consistenti, ove non si riesca a conseguire l'abolizione dell'IGE. Tuttavia, gli svantaggi non sono cosi gravi da far temere una contrazione delle produzioni col pericolo di un aumento della disoccupazione.
I maggiori benefici del regime della Zona Franca spettano alla popolazione come complesso di consumatori, in quanto si dovrebbe verificare una automatica riduzione del costo vita con possibili effetti positivi sul volume dei consumi e dei risparmio (investimenti). E' doveroso però precisare che tali risultati sono parzialmente conseguibili anche con l'attuale regime di contingenti, ma si ha motivo di credere che tale sistema, per l'influenza psicologica delle limitazioni dei generi contingentati, proceda sulla via della flessione dei prezzi con maggior lentezza, anche se i contingenti risultino essere sufficienti.
Nelle pagine che precedono ho esaminato anche i possibili effetti della Zona Franca sulle finanze regionali ed ho prospettato l'eventualità, a parte qualche riduzione delle entrate dovuta all'esenzione di talune imposte, compensabile con il ricorso a lievi imposte regionali, di una contrazione delle entrate del Casinò di St. Vincent; ma ho chiarito che su tale punto, dato che si tratta di riflessi psicologici e non economici del provvedimento, devono pronunciarsi i competenti organi amministrativi.
5 - Bilancio della Zona Franca.
Una valutazione quantitativa dei vantaggi e degli svantaggi della Zona Franca avrebbe consentito la redazione di un bilancio espresso in termini monetari, ma per compilarlo avrei dovuto conoscere le quote di reddito afferenti ad ogni singola attività economica ed esaminare prospettivamente le variazioni positive e negative di esse in regime di Zona Franca in base a previsioni valide in rapporto alla tendenza, ma arbitrarie per quanto riguarda la misura. Tali dati però non li possiedo e non sono ricavabili nemmeno dalle valutazioni del Tagliacarne che riporta redditi complessi (industriali, commerciali, ecc.) inutilizzabili a un tale fine. Né a più sicuri risultati mi avrebbe portato il ricorso a redditi fiscali, perché, a prescindere dal coefficiente di evasione che si sarebbe dovuto applicare per giungere ai redditi reali e dalla valutazione dei redditi esenti, dai rilevamenti fiscali non si ricava la scomposizione dei redditi nei singoli settori produttivi.
Il bilancio per le ragioni esposte non può essere fatto che su base qualitativa. Esso risulta dallo schema seguente:
ATTIVO
1) Riduzione dei costi di produzione dovuta alle esenzioni dai dazi sulle materie prime e alla abolizione delle imposte di produzione nei limiti di fungibilità delle materie prime e dei prodotti nazionali con materie prime e prodotti esteri, con effetti ristretti ai consumi della Valle.
2) Sempre limitatamente al fabbisogno locale, riduzione di costi per l'esenzione dall'IGE sulle materie prime e sui prodotti locali o nazionali.
3) Conseguente riduzione dei prezzi o ribasso del costo vita.
4) Incremento di certe attività economiche (edilizia, turismo, commercio, trasporti).
5) Aumento dei consumi e del risparmio con probabile incremento dei reddito territoriale.
6) Conseguente variazione positiva delle entrate tributarie che segnano l'andamento del reddito.
PASSIVO
1) Costo generico della cinta doganale per i produttori che collocano i loro prodotti nel territorio doganale.
2) Difficoltà e inciampi nel passaggio della cinta doganale degli automezzi.
3) Costo finanziario per la Regione dipendente dal sacrificio di qualche entrata con ripercussioni negative sull'offerta dei servizi pubblici.
Da tale bilancio indicativo degli effetti della Zona Franca si potrebbe ancora dedurre la convenienza del regime di Zona Franca, ma la spada di Brenno capace di abbassare d'un colpo il piatto delle passività sovvertendone i risultati della bilancia economica, è rappresentata dalle possibili conseguenze negative sull' entrata del Casinò di St. Vincent, conseguenze che non essendo in grado di prevedere in base a leggi economiche mi inducono a prospettare una terza soluzione.
6 - Sistema del contingentamento e Zona industriale
L'autonomia e l'attuale sistema dei contingentamenti ha recato alla Valle un benessere del quale gli indici visibili sono rappresentati dalla consistenza del reddito prodotto, dall'elevatezza del reddito medio, dal basso carico tributario e dalla lieve pressione fiscale da ascriversi alla minore onerosità nella Valle dell'imposizione indiretta. La constatazione di tale benessere suggerisce una soluzione di compromesso capace di realizzare, almeno in parte, i vantaggi tipici della Zona Franca, evitandone gli svantaggi e di compensare i minori benefici sul commercio, il turismo, i trasporti e il consumo, con vantaggi per il settore industriale.
Il regime in atto ha creato già una situazione di privilegio agli abitanti della Valle che potrebbe essere accentuata estendendo in numero e quantità i contingenti attuali con possibilità di ripercussioni favorevoli in alcuni settori economici, se non che il benessere della collettività valdostana aumenterebbe qualora al sistema attuale si unissero le agevolazioni insite nella Zona industriale.
Come è noto, Zone industriali furono istituite a Napoli (1904), Livorno (1931), Trieste (1928) e più di recente nell'Italia meridionale e insulare (Decreto Legge Presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1598) allo scopo di localizzare delle industrie in zone depresse prive delle condizioni naturali necessarie al sorgere di imprese industriali.
Invero la Valle d'Aosta è una regione già altamente industrializzata e quindi non sussiste nei suoi confronti la premessa fondamentale per richiedere un provvedimento del genere, ma essa, potrebbe giustificarsi con l'opportunità di concedere delle agevolazioni al settore industriale quale compenso alla soluzione di compromesso.
Le agevolazioni fiscali comunemente incluse nella Zona industriale riguardano:
a) l'esenzione dai dazi e dai diritti di licenza sui materiali da costruzione e sui macchinari importati per il primo impianto di stabilimenti tecnicamente organizzati o per gli ampliamenti, le trasformazioni e le riattivazioni di stabilimenti esistenti;
b) la riduzione a metà dell'IGE per i materiali e le macchine suddette;
c) l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per le industrie di cui al punto a);
d) l'esenzione dalle imposte sui trasferimenti per i contratti necessari al conseguimento dei fini elencati nel punto a).
Le agevolazioni di cui sopra hanno carattere temporaneo e si applicano alle industrie sorte dopo l'entrata in vigore del provvedimento di istituzione della Zona industriale, tranne i casi di riattivazione, trasformazione e ampliamento. Sono questi appunto i casi che potrebbero richiamare l'applicazione immediata delle agevolazioni della zona industriale, in quanto alle industrie esistenti non intenzionate di attuare trasformazioni o ampliamenti, il provvedimento non apporterebbe beneficio alcuno, se mai nocumento ove nuove industrie concorrenti sorgessero, le quali, fruendo delle agevolazioni previste, riuscissero a produrre a costi inferiori.
Per rendere più attivo il provvedimento si potrebbe pensare ad una disposizione transitoria con la quale si concedesse l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a quell'imprese che, al momento dell'istituzione della zona industriale, non avessero raggiunto il decimo anno di vita. Ciò però sarebbe in contrasto con il principio della irretroattività della legge.
Prorogando i termini di periodo in periodo le imprese potrebbero sempre essere in condizione di fruire, delle agevolazioni concesse per i casi di riattivazione, trasformazione e ampliamento.
Un provvedimento del genere oltre a ridurre i costi di produzione di alcune imprese contribuirebbe ad incrementare maggiormente l'industrializzazione della Valle favorendo un maggior assorbimento di manodopera. Si noti però che l'incremento di occupazione nel settore industriale avverrebbe a scapito della agricoltura e con aggravamento dal deprecato fenomeno dello spopolamento montano.
Al passivo della zona industriale vanno imputati i costi finanziari sostenuti dallo Stato e, nel caso in esame dalla Regione, che costituiscono nella contrazione di alcune entrate fiscali in modo particolare di quelle relative all'imposta di ricchezza mobile.
Sono convinto che questa soluzione di compromesso troverà favorevole accoglienza da parte del settore industriale, mentre gli altri settori produttivi e i consumatori la osteggeranno caldeggiando invece l'istituzione della Zona Franca; e infatti potrebbero osservare con un certo fondamento che la creazione di una zona industriale nella Valle d'Aosta, già altamente industrializzata, appare superflua per il settore industriale e pericolosa per il settore agricolo e per la distribuzione geografica della popolazione.
Io, pur avendo dovuto superare una certa perplessità, soprattutto in considerazione che lo scopo della zona industriale veniva snaturato col trasformarla da incentivo all'industrializzazione di zone prive di risorse naturali in un compenso alla soluzione di compromesso, ho creduto doveroso di prospettarla ritenendola degna di essere esaminata.
7. - Conclusioni.
Le soluzioni possibili nella Valle d'Aosta sono quindi tre:
a) Zona Franca;
b) sistema dei contingentamenti;
c) sistema dei contingentamenti e zona industriale.
Ognuna di esse presenta aspetti favorevoli e sfavorevoli i quali sono più o meno grandi e importanti secondo il metro usato nel misurarli. Il metro economico porta a considerare gli effetti fiscali della Zona Franca quali l'incremento del reddito territoriale e l'aumento della propensione al consumo e al risparmio. Il metro sociale porta a valutare maggiormente i vantaggi connessi alla soluzione che favorisce il settore che impiega più manodopera. Il metro finanziario induce a propendere per la soluzione meno costosa per le finanze pubbliche. Considerazioni d'ordine politico o etico possono infine orientare verso una soluzione contraria a quelle che ragioni economiche, sociali o finanziarie indicano come la più conveniente.
Il compito dello studioso è di mettere in luce questi effetti (economici, sociali, finanziari) e di fornire all'uomo di governo elementi utili di giudizio, ma la valutazione dell'opportunità politica ed etica di un provvedimento spetta soltanto ai reggitori della cosa pubblica.
Attraverso l'esame, se non sempre approfondito - e le ragioni sono state chiarite nel corso di questa relazione - tuttavia oggettivo e, mi sia concesso affermarlo, appassionato del problema della Zona Franca, mi lusingo di essere riuscito, mettendone a fuoco gli aspetti fondamentali, a fornire agli organi amministrativi della Valle gli elementi necessari per addivenire alla decisione alla quale essi sono chiamati.
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Relazione del. Dott. Comm. Ceccarelli Lando di Roma
ZONA FRANCA DELLA VALLE D'AOSTA
Premesse legislative:
Con l'art. 14 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Gazz. Uff. 10 marzo 1948) venne istituita la zona franca della Valle d'Aosta.
Tale articolo cosi dispone:
"Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato."
La norma costituzionale riproduce solo il primo comma del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546 (Gazz. Uff. 20 settembre 1945, n. 113) relativo all'affermazione che il territorio della Valle costituisce zona franca, mentre sono scomparse le disposizioni del 2° e 3° comma del citato articolo il cui testo era il seguente:
"Il beneficio della zona franca si estende anche alle merci che provengono da Stati non limitrofi alla Valle. Il beneficio della zona franca non comprende l'esenzione dall'imposte erariali di fabbricazione e di consumo e dai diritti sui generi di privativa, né dalla imposta generale sull'entrata."
Successivamente, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione della zona franca, con legge ordinaria del 3 agosto 1949, n. 623 (Gazz. Uff. 15 settembre 1949, n. 212), modificata con la successiva legge 5 maggio 1956, n. 525 (Gazz. Uff. 19-6-1956, n. 510), venne consentita la immissione in consumo nel territorio della Valle, per il fabbisogno locale, di contingenti di prodotti elencati all'art. 1, con le seguenti esenzioni:
a) dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine;
b) dall'imposta generale sull'entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo all'esenzione di cui alla precedente lettera a), fermo restando il pagamento del tributo per tutti i passaggi successivi.
CONCETTO DI ZONA FRANCA
Il concetto di zona franca scaturisce dalla norma racchiusa nell'art. 1, terzo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, là dove si legge:
"con reali decreti, salva l'eccezione di cui all'art. 78 (punti franchi), può essere stabilito quali altri territori (il 2° comma elenca i "territori di Campione di Italia, il Comune di Livigno, il territorio di Zara, la zona franca del Carnaro, i porti ed i depositi franchi) siano da considerare fuori della linea doganale, e può altresì essere modificata la linea doganale stessa".
In contrapposto quindi al "territorio doganale dello Stato" costituito da tutto o parte del territorio politico limitato dalla linea doganale, soggetto di conseguenza alla piena applicazione della legge doganale, può verificarsi che parte dello stesso territorio politico, venga posto al di fuori della linea doganale sottraendolo, così, all'applicazione della legge doganale.
La posizione giuridica delle zone franche può riassumersi in tre principali punti:
1) libertà di circolazione e di consumo delle merci estere introdotte nella zona franca per le quali non sorge mai l'obbligazione doganale, salvo la facoltà del Ministro delle Finanze (art. 1, ultimo collima, della legge doganale), di vietare nelle stesse zone franche depositi di determinate merci estere o di limitarli ai bisogni degli abitanti;
2) obbligazione doganale per merci e prodotti introdotti nel territorio doganale dello Stato, salvo il disposto dell'art. 56 della legge per quanto si riferisce ai prodotti del suolo e della pastorizia ottenuti nel territorio di zona franca;
3) equiparazione alla esportazione per le merci che dal territorio doganale dello Stato entrano nella zona franca, nonché estinzione dell'obbligazione doganale per le merci estere in transito, con la loro introduzione nella zona franca.
Da tale configurazione giuridica delle zone franche discendono le conseguenze fiscali che si sostanziano, in definitiva, quando la legge costitutiva non disponga diversamente, dall'esenzione dai diritti di confine (non dai diritti doganali) che sono costituiti (art. 7, 2°comma, della legge) dai dazi d'importazione e quelli di esportazione, dai diritti di monopolio, dalle sovraimposte di fabbricazione e da ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato e tutto ciò in dipendenza dell'introduzione di merci estere nel territorio della zona franca.
Per converso, le stesse merci, ove dalla zona franca vengano successivamente introdotte nel territorio doganale, sono assoggettate al pagamento dei diritti di confine, in quanto, appunto, il territorio della zona franca è equiparato, doganalmente, al territorio estero.
La legge sui contingenti (oggi 5-5-1956 n. 525) realizza un trattamento fiscale, sia pure limitatamente ad alcune merci e prodotti, più ampio di quello pertinente alla zona franca, quale deve essere concepito nell'orbita dei principi giuridici prima accennati ed in relazione alla legge costituzionale che ha una formulazione più limitata di quella del 1945.
Infatti, dalla formulazione dell'art. 1, attraverso la dizione "....... è consentita la immissione in consumo....." non sembra dubbio che, per quanto si riferisce alla imposta di fabbricazione ed alla imposta erariale di consumo, l'esenzione si estende anche ai prodotti fabbricati nel territorio della Valle, mentre il successivo art. 2 estende l'esenzione anche all'imposta generale sull'entrata, limitatamente, dice la legge, al primo atto economico; disposizione questa ultima che, per l'interpretazione ad essa data in sede amministrativa, si concreta nella più vasta esenzione per tutto il ciclo distributivo di quelle merci che, come i prodotti petroliferi, lo zucchero, i gas liquidi, ecc., sono soggetti ad aliquote condensate applicabili una volta tanto all'atto della immissione in consumo.
MERCATO COMUNE E ZONA FRANCA
L'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt), all'art. XXIV (paragrafi dal 4 al 10), prevedeva, come è noto, il sorgere di unioni doganali, e di zone di libero scambio, pur affermando che, unioni doganali e zone di libero scambio, devono aver lo scopo di facilitare il commercio fra le parti contraenti e non già quello di frapporre degli ostacoli nei confronti delle altre parti che non partecipano all'unione doganale od alla zona di libero scambio.
Dopo il trattato C.E.C.A. che ha costituito una zona di libero scambio (mercato comune) per solo alcuni prodotti, tralasciando di considerare l'unione doganale del Benelux, i Paesi della piccola Europa (Belgio - Francia - Germania - Italia - Lussemburgo - Olanda) stanno per firmare un ben più importante trattato, quello costitutivo di "un mercato comune generale" senza alcuna esclusione di merci e prodotti.
Le barriere doganali, stanno, quindi, per cadere ed i dazi, in progressione decrescente, scompariranno nel volgere di quindici anni, mentre è prevista la "costituzione di un fondo comune per indennizzare i rami di attività colpiti da una eventuale riduzione delle dogane".
Proiettando il problema nell'avvenire, al dì là dei 15 anni, pur facendosi sentire gli effetti del mercato comune fin dal suo inizio come insegna la esperienza "C.E.C.A." è da chiedersi se ed entro quali limiti, una "zona franca", genericamente parlando, realizzi effetti benefici, su piano economico e su piano sociale, per le popolazioni che vi appartengono.
La creazione di una zona di libero scambio, per tutte le merci ed i prodotti dei sei paesi, mentre presuppone, e già se ne discute, una ormai indilazionabile unificazione di sistemi fiscali (si vedrà in seguito con quali accorgimenti, data la profonda diversità di sistemi fiscali esistenti in ciascun paese in relazione alla diversa struttura economica e sociale di ciascuno di essi), mira evidentemente a creare una "economia di mercata" tale da poter resistere, soprattutto, a quelle ondate di instabilità economica che di quando in quando, ed ormai con un crescendo preoccupante, investono il mondo.
Gli effetti economici, quindi, della zona franca andranno ad eliminarsi con la creazione del mercato comune non solo, ma se come sembra, si dovesse attuare il permanere di alcuni privilegi doganali per determinati prodotti nazionali, tali privilegi verrebbero a mancare per gli stessi prodotti di fabbricazione locale, di fronte all'affluire di quelli esteri, cosi, come la zona franca non potrà partecipare al "fondo comune" che verrà costituito per indennizzare i rami di attività colpiti da una eventuale riduzione delle dogane.
Sono questi dei fugaci accenni ad un importante problema che seppure non sufficientemente valutabile fino da ora nel suo esatto contenuto e nei suoi sviluppi, prossimi e lontani, non può non far meditare profondamente i responsabili politici della Regione.
Quesito n. 1
"Malgrado il giudizio favorevole della speciale Commissione consiliare ed indipendentemente da esso, ritiene la istituzione della Zona Franca integrale in questo territorio favorevole all'economia valdostana, data la sua struttura prevalentemente agricola e la sua posizione geografica che la isola per parecchi mesi all'anno dai paesi confinanti, Francia e Svizzera?"
L'economia valdostana è eminentemente agricola, pur con l'esistenza di stabilimenti industriali ed impianti di produzione di energia elettrica e con sensibile crescente sviluppo dell'industria turistica.
Inoltre, e ciò è particolarmente importante, la produzione agricola, tra cui primeggia quella foraggiera, non è solo consumata esclusivamente dalla popolazione della Valle, ma è addirittura insufficiente ai suoi elementari bisogni di vita.
Il prodotto forestale, esso pure è in buona parte consumato sul posto, anche da piccole industrie trasformatrici, mentre la esuberanza ai consumi locali affluisce sui mercati italiani che sarebbero, domani, mercati di territorio doganale.
Il prodotto dell'industria zootecnica che trova collocamento sui mercati esteri è il formaggio fontina che pur mancando "della tutela giuridica del nome", circostanza questa che permette una illecita e disonesta concorrenza da parte di produttori di formaggi similari più scadenti, è molto apprezzato ed apporta all'economia della Valle un buon contributo.
L'industria turistica che va sempre più affermandosi, richiede ancora molti investimenti per poter raggiungere quel livello, per qualità e quantità, che la bellezza dei luoghi suggerisce. Vi sono problemi di strade, di attrezzature e via dicendo, ancora da risolvere in tutto od in parte. Quando si parla di strade è d'uopo riferirsi sia a quelle interne di comunicazione fra una Valle ed un'altra Valle, sia a quelle principali esterne di collegamento con i territori confinanti nazionali ed esteri.
L'economia valdostana manca di una propria economia industriale, pur di fronte ad alcuni complessi produttivi come quelli di Châtillon ed Aosta. Ora è da chiedersi se un territorio privo di materie prime senza una autosufficienza alimentare, che non ha possibilità di sbocchi permanenti, che non ha esuberanza di mano d'opera, potendo solo disporre di basse aliquote nelle stagioni di riposo per l'agricoltura e che, infine. non dispone di capitali, può fondatamente sperare in rilevanti vantaggi economici e sociali, con la attuazione della zona franca.
Si aggiunga poi che la Regione non ha la libera disponibilità delle acque pubbliche, attesoché la concessione ad essa per 99 anni così, come previsto per le miniere, è limitata alle acque non utilizzate con esclusione cioè di quelle che alla data del 7 settembre 1945 avevano formato già oggetto di precedenti concessioni.
Tutto ciò induce a pensare come, difficilmente, possa avviarsi un vasto ed armonico processo d'industrializzazione del territorio della Valle con potenti sbocchi di consumo verso il territorio estero, dovendosi profondamente meditare sulla elevatezza dei costi di produzione determinata da tre fattori principali: materie prime, mano d'opera e trasporti, non sufficientemente compensabili con i vantaggi fiscali della zona franca.
E' vero che il traforo del Monte Bianco può rappresentare molto per le comunicazioni più rapide, soprattutto con la Francia e la Svizzera, e che il ventilato traforo del Gran S. Bernardo potrebbe arrecare altri benefici per le comunicazioni con il Centro-Europa, ma è pur vero che ciò andrà soprattutto a vantaggio dei centri di produzione del territorio doganale e, solo indirettamente, a favore del territorio della Valle, per l'intensificarsi del traffico merci e persone.
Né il problema della industrializzazione del territorio della zona franca viene, con la creazione di queste nuove vie di comunicazione, risolto attesochè tutto andrebbe a ridursi in un minore costo dei trasporti terrestri per le materie prime provenienti dai territori d'oltrealpe, pur nel dubbio che, questi minori costi, risultino tali di fronte alla concorrenza dei noli per trasporti via acqua, specie per i combustibili ed altre materie prime che affluiscono nei porti italiani.
Concludendo, è fondamentalmente da escludere che, almeno in questo momento, nell'attuale stato di generale assestamento economico dei paesi della Piccola-Europa, e di fronte alla struttura economico-produttiva della Valle di Aosta, l'attuazione della zona franca apporti vantaggi tangibili e valutabili sia all'economia generale sia al benessere degli abitanti rappresentato da maggior reddito pro-capite e minor costo dei consumi necessari.
Quesito n. 2
"Ritiene che, nell'affermativa, debbasi passare senz'altro dall'attuale regime di contingentamento a quello di zona franca integrale o consiglia un periodo di transizione che consenta di raggiungere gli stessi effetti economici alle industrie, con la zona industriale, ed alla popolazione, con più larghe concessioni di contingenti in esenzione fiscale?"
"In questo caso, senza la barriera doganale che in qualche modo ostacolerebbe il movimento turistico, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe garantirsi dalle possibili evasioni istituendo la "Zona di Vigilanza" esterna e cioè da Pont St. Martin verso il territorio della Valle?"
L'abbandono del regime dei contingenti, che assicura concrete esenzioni fiscali a vantaggio diretto della popolazione e per le piccole industrie trasformatrici, e che favorisce anche, sia pur lievemente, i turisti, per passare senz'altro alla zona franca, rappresenta un grave errore del quale è oggi difficile valutare le conseguenze.
Tralasciando l'aspetto politico del problema, è pur vero che anche l'aspetto economico e sociale di esso appartiene ai responsabili politici i quali non possono, solo per quadratura politica, sottovalutare tutti i problemi che nel loro insieme sono gravi e gravidi di conseguenze anche politiche.
Tutto quanto è stato precedentemente detto chiarisce il perché di questa affermazione negativa.
In attesa di un domani più preciso e più sicuro, il migliore e maggiore interesse è rappresentato da due possibilità:
a) miglioramento ed ampliamento dei contingenti;
b) istituzione, dopo approfondito studio, di ben limitata, per il suo contenuto e le possibilità di sviluppo, zona industriale.
Accanto a ciò un'altra possibilità potrebbe sussistere, quella cioè di chiedere ed ottenere l'esenzione dalla imposta generale sull'entrata, per tutti gli atti economici posti in essere nel territorio della Valle, cosi come l'art. 1, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, prevedeva per la città di Zara.
La Zona industriale è una forma parziale di extra-territorialità e non comporta le necessità di creare una linea doganale od una linea di vigilanza. Essa non si estende ad un intiero territorio, ma ad una zona più o meno vasta di un territorio nel cui perimetro possono essere introdotti materiali e macchinari per la costruzione ed il primo impianto di stabilimenti industriali in esenzione doganale; esenzione che diviene operante dopo il collaudo, dopo cioè l'accertamento, da parte degli organi fiscali, della messa in opera dei materiali e macchinari introdotti nel territorio della zona industriale.
Il beneficio fiscale non è mai limitato alla sola esenzione dal pagamento dei soli diritti di confine, ma abbraccia di solito anche quella dal pagamento della imposta generale sull'entrata e di registro e delle imposte dirette sui terreni e fabbricati e di R.M.
Non è poi da sottacere la circostanza che la emanazione di una legge costitutiva di "zona industriale" prevede sempre il concorso dello Stato nelle opere stradali, la dichiarazione di pubblica utilità per gli eventuali espropri ed, infine, l'applicazione di tariffe ridotte per i trasporti.
La zona e le zone industriali con un contenuto economico più ristretto, ma più facilmente realizzabile soprattutto sul piano degli investimenti produttivi, potrebbe assicurare alla Valle benefici economici apprezzabili; tanto più apprezzabili ove si tenga conto che essi andrebbero ad aggiungersi a quelli che derivano dalla legge sui contingenti.
Un passaggio graduale attraverso esperimenti intermedi prima di giungere alla attuazione della zona franca, può rappresentare una saggia politica da parte della Regione anche nei riflessi del turismo proveniente dal territorio doganale. Non è infatti opportuno sottoporre i turisti agli intralci burocratici conseguenti alla creazione di una frontiera fiscale. E tale circostanza deve far soprattutto riflettere per quanto si riferisce al progredire del "Casinò di Saint Vincent", i cui frequentatori, è ben da ritenere, male si adatterebbero a subire controlli e formalità doganali "di trittico stradale di frontiera" all'ingresso ed all'uscita del territorio regionale.
Quesito n. 3:
"La Zona franca integrale riguarda soltanto il regime doganale di esenzione o si estende anche al regime valutario e dei divieti economici?"
Quesito n. 4:
"In quest'ultimo caso sarebbe conveniente alla Valle, dato che il suo commercio gravita quasi per intero verso il territorio doganale?"
Quesito n. 5:
"Con quali mezzi ed istituti potrebbe svolgersi il commercio con l'estero?"
E' stato già detto e chiarito che la zona franca investe il solo regime dei "diritti di confine".
Tutto resta immutato per quanto riguarda il regime valutario e quello dei divieti di importazione ed esportazione che seguono l'evolversi della liberalizzazione attuata dal Governo.
Non solo, quindi, le esportazioni e le importazioni dalla e verso la zona franca nei rapporti con l'estero, ma anche quelle tra il territorio doganale e la zona franca, resterebbero vincolate all'adempimento degli obblighi valutari ed alla politica dei divieti.
Sono due punti sui quali non è da pensare che lo Stato possa abdicare, in quanto, soprattutto il libero ingresso di merci nazionali nella Valle, potrebbe determinare lo spostamento di valuta estera dalle casse dello Stato a quelle della Regione attraverso il sorgere di fittizie intermediazioni.
Né è da ritenere che possa facilmente ottenersi una legislazione delegata, con o senza resa di conto da parte della Regione.
E' questo, per un territorio ad economia povera e ristretta, come quello della Valle d'Aosta, un altro grave inconveniente che scaturisce dall'attuazione della zona franca.
In ogni caso, lo strumento migliore per il commercio con l'estero è quello del clearing, integrato con qualche operazione di compensazione privata da realizzarsi anche a tre e cioè: venditore estero di merci destinate ad acquirente del territorio della Valle; venditore nazionale di merci destinate ad acquirente estero (esportazione); venditore del territorio della Valle di prodotti locali ad acquirente nazionale.
Ove si ritenga di dover senz'altro persistere nella immediata attuazione della zona franca, il predisposto schema di legge dovrà essere rivisto dal punto di vista della tecnica legislativa, specie l'art. 2 la cui formulazione è alquanto imprecisa.
Il secondo comma, infatti, è confuso in quanto parte da una non chiara indicazione delle varie leggi d'imposta e dell'oggetto delle medesime, con una ulteriore sovrapposizione tra importazioni e atti economici posti in essere nel territorio della zona franca. Cosi come sono pleonastiche alcune affermazioni di esenzioni in materia di imposta generale sull'entrata, quando al terzo comma dello stesso articolo si prevede in modo preciso e generale che la detta legge di imposta non si applica nel territorio della zona franca.
Ecco in sintesi, molto in sintesi, il mio pensiero che può anche non essere condiviso.
Io ho solo voluto portare un modesto e spassionato contributo alla risoluzione di un problema tanto vitale per la Valle d'Aosta, alla quale mi sento affettuosamente legato.
Roma, 28 gennaio 1957
f.to Ceccarelli Lando
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Il Vice Presidente, PASQUALI, nella sua qualità di Presidente della Commissione consiliare di studio per l'attuazione della Zona Franca in Valle d'Aosta riferisce quanto segue:
"I Colleghi Consiglieri avranno constatato che la Commissione consiliare ha ritenuto opportuno di portare a loro conoscenza molti documenti, complementari del puro e semplice disegno di legge e delle relazioni.
Le relazioni della Commissione sono due: una prima (quella con la copertina verde) che reca la proposta di legge e nella quale sono indicati i concetti fondamentali che abbiamo seguito nel compilare il testo della legge stessa; la seconda (quella con la copertina viola) è una relazione riassuntiva in cui sono esposti alcuni concetti che servono a chiarire i due diversi indirizzi seguiti dalla maggioranza e dalla minoranza, particolarmente in rapporto all'articolo 3 della proposta di legge.
Ritengo inutile dare lettura di queste due relazioni.
Un punto da chiarire sin dall'inizio è quello che riguarda l'articolo 1 e che si riferisce ai confini geografici della Zona Franca.
La Commissione consiliare aveva ritenuto opportuno di fare a questo fine una rettifica dei confini della Regione in considerazione dell'anomalia geografica di un determinato punto dei confini stessi.
Siccome, però, questa rettifica ha suscitato una reazione da parte della Provincia di Torino, nulla vieta che si ritorni al vero e proprio confine. Questa, però, è una questione puramente di dettaglio e non sostanziale rispetto alle norme del disegno di legge.
Ritengo, quindi, opportuno di non dilungarmi e di riservarmi, invece, di dare ulteriori chiarimenti in sede di discussione generale o in sede di discussione dei singoli articoli del disegno di legge".
Il Consigliere CHABOD Renato dichiara quanto segue:
"Signor Presidente
Signori della Giunta e del Consiglio
Intendo ribadire e chiarire le ragioni del mio reciso dissenso all'inclusione, nel progetto, dell'art. 3, relativo al permanere del controllo valutario e degli scambi delle merci nella zona franca.
Poiché la questione investe tutto il problema della zona franca, debbo però premettere talune considerazioni di carattere generale, prendendo le mosse dalle due relazioni tecniche, del dott. Ceccarelli e del prof. Cadalbert, che la Giunta ha voluto acquisire a complemento dei lavori della Commissione.
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Sono lieto di questa acquisizione, perché il problema è di tale importanza da rendere sommamente opportuno il suo più approfondito studio, ricorrendo anche ad elementi tecnici estranei al Consiglio ed alla stessa Valle.
Debbo peraltro rilevare che la impostazione ed i presupposti di dette relazioni si presentano come assolutamente inaccettabili e cercherò di dimostrarlo brevemente.
A pag. 7 della relazione Ceccarelli leggiamo il seguente:
"Quesito n. 1
Malgrado il giudizio favorevole della speciale Commissione consiliare ed indipendentemente da esso, ritiene la istituzione della zona franca integrale in questo Territorio favorevole all'economia valdostana, data la sua struttura prevalentemente agricola e la sua posizione geografica che la isola per parecchi mesi all'anno dai paesi confinanti, Francia e Svizzera?
Detto quesito trova adeguata risposta, a pag. 8, nella seguente affermazione del dott. Ceccarelli:
L'economia valdostana manca di una propria economia industriale, pur di fronte ad alcuni complessi produttivi come quelli di Châtillon ed Aosta - Ora è a chiedersi se un territorio privo di materie prime, senza una autosufficienza alimentare, che non ha possibilità di sbocchi permanenti, che non ha esuberanza di mano di opera. potendo solo disporre di basse aliquote nelle stagioni di riposo per l'agricoltura e che, infine, non dispone di capitali, può fondatamente sperare in rilevanti vantaggi economici e sociali con la attuazione della zona franca".
Ignoro da chi sia stato formulato il menzionato quesito 1°, se dalla Giunta, o da un suo membro, o da altri.
Ma mi sono domandato, e vi domando anzitutto, come esso possa conciliarsi, quanto alla affermata posizione geografica di isolamento, con la ormai prossima realtà del Traforo del Monte Bianco e la fondata speranza di un pure prossimo traforo del Gran San Bernardo?!
Non abbiamo noi, Consiglio della Valle, votato nello scorso febbraio 1957 una mozione di plauso e di esultanza per l'imminente traforo del Monte Bianco, non abbiamo in aprile nominato una apposita Commissione per lo studio dei problemi connessi, nella fondata previsione di una radicale trasformazione dell'economia della Valle?
E come si può dunque impostare il problema della zona franca sull'ormai superato presupposto di un isolamento geografico della Valle?!
Un simile presupposto poteva essere valido nel passato: non lo è più oggi e tanto meno lo sarà domani - Ora, noi dobbiamo in questa nostra riunione affrontare un problema del domani, quale è quello della zona franca: né possiamo quindi affrontarlo guardando al passato e servendoci del passato per negare che la futura zona franca possa apportare vantaggi alla Valle, in quanto la stessa sarebbe destinata a restare perennemente isolata come lo era in passato.
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Passiamo ora alla "struttura prevalentemente agricola" di cui al menzionato quesito 1° ed alla correlativa mancanza di materie prime e di economia industriale affermate dal riportato passo della relazione Ceccarelli.
Ancora una volta, ciò poteva essere parzialmente vero 30-40 anni or sono, ma non lo è più oggi - Ricordo bene, pur non essendo il.... decano del Consiglio, che da ragazzi noi trovavamo sulle due sponde della Dora, dal Pont Suaz a Feulenna e Pollein, una zona ideale per giocare agli indiani: incolta, ricca solo di boschetti di ontano, di isole di canali........
Ora abbiamo da un lato l'imponente complesso industriale Cogne, dall'altro abitazioni sempre più fitte - e non penso che i ragazzi di oggi possano ancora trovarvi i western della mia lontana fanciullezza.
Così è avvenuto in altre località della Valle - ed abbiamo così i documentati rilievi del prof. Cadalbert, il quale osserva, a pag. della sua relazione, fondandosi sui dati del censimento del 1951:
"La concentrazione delle forze di lavoro si manifesta in due settori - agricoltura e industria, nelle quali in totale trova occupazione l'80,25% della popolazione attiva, ma si può però supporre che negli ultimi anni la percentuale delle forze di lavoro occupate nell'industria (41,13%) sia ulteriormente aumentata a scapito dell'agricoltura - Quindi, malgrado l'apparente equivalenza di occupazione fra agricoltura e industria, sotto l'aspetto del reddito prodotto non v'è dubbio che il settore più importante sia quello industriale".
Anche stando ai soli dati statistici attuali, non è dunque affatto vero che la Valle abbia oggi struttura "prevalentemente agricola", poiché è invece fin d'ora prevalente il settore industriale - Su questa doverosa precisazione concorda - e gliene dò volentieri atto - il nostro Assessore all'Industria e Commercio dott. Marchiando, il quale ha egregiamente osservato nella sua relazione che:
"al progressivo aumento della. popolazione dei centri ubicati nel fondo valle corrisponde il graduale, costante spopolamento dei comuni montani - Limitandoci all'ambito regionale, dobbiamo riconoscere nella creazione e nel potenziamento di alcuni complessi industriali della Vallata, verificatasi durante l'ultimo quarantennio, la causa di questo fenomeno di vasta portata economica e sociale.... (pag. 3) la Regione è una delle vallate alpine maggiormente industrializzata...." (pag. 7)
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Ma vengono spontanee altre considerazioni.
Se ci riferiamo alle materie prime in senso stretto, la Valle ha, con 1/500 della popolazione della Repubblica Italiana, oltre la metà del ferro nazionale: ha una notevole produzione di marmi colorati (rel. Marchiando, pag. 10), una forte produzione di legname da opera, una buona percentuale della poca antracite esistente in Italia... Né riesco dunque a comprendere come si possa affermare che il suo territorio sarebbe completamente "privo di materie prime"!
Ma la Valle possiede in misura imponente altre energie e risorse naturali - dalla sua potenza idroelettrica, alla insuperata grandiosità delle sue montagne.
Afferma la relazione Cadalbert (a pag. 18) che "Secondo i dati del 1954, sulla produzione complessiva idroelettrica italiana quella della Valle di Aosta rappresentava il 5,7% di tutta la produzione nazionale.
Con la costruzione dei tre nuovi impianti (di Valgrisanche, di Valpelline e di Quart) il peso della produzione idroelettrica valdostana sulla produzione nazionale aumenterà notevolmente".
Avevamo così, secondo i dati del 1954 riportati dal prof. Cadalbert, sempre con 1/500 della popolazione italiana, 1/17 della produzione idroelettrica nazionale.
Abbiamo ora, secondo i dati della tabella XII° allegata alla relazione ANIDEL del 28-9-1956, una produzione idroelettrica valdostana di 2.004.452.000 KWh, pari al 6.51% della totale produzione nazionale e così a 1/15 della produzione stessa.
Avremo domani, con i menzionati tre nuovi impianti,l'8 o il 9% e così un 1/12 o un 1/11 della produzione nazionale idroelettrica - e se questa nostra è povertà, non so davvero che cosa debba intendersi per ricchezza!
Sul punto, concorda ancora una volta il nostro Assessore dott. Marchiando - il quale rileva, alla pag. 7 della sua relazione, che il fenomeno della forte industrializzazione della Valle" è spiegato dalla rilevante disponibilità di risorse minerarie ed idriche"., ed afferma a pag. 10, quanto alla nostra produzione idroelettrica, non esservi "nessun'altra Regione d'Italia che, a parità di superficie, ne produca un quantitativo simile".
Ma prendiamo le montagne, di cui le relazioni non si occupano - e prendiamo una regione montana simile alla nostra, la Svizzera.
La Svizzera era, in passato, una nazione povera tanto povera che i suoi figli più validi dovevano, fino a meno di due secoli fa, arruolarsi come soldati mercenari; e morivano difendendo il re di Francia dagli attacchi della grande Rivoluzione.
Ora è invece, senza tante materie prime o territori coloniali, il paese forse più ricco del mondo.
E deve buona parte di questa sua prosperità alle sue montagne, al loro intelligente coraggioso sfruttamento turistico.
Prendiamo la valle più vicina e più simile alla nostra, la confinante valle del Rodano (e mi spiace che il collega Diemoz non sia qui, per correggere le mie eventuali inesattezze).
Che io sappia, la Valle del Rodano non ha miniere apprezzabili - ha risorse idroelettriche non superiori alle nostre, ha una fertilità inferiore alla nostra, per la maggior rigidezza del clima; eppure sa far rendere egregiamente le sue vigne e la sua frutta. Quanto alle montagne: dal Col Ferret alla Punta Gnifetti siamo confinanti ed abbiamo quindi il gruppo del Cervino-Monte Rosa in comune.
Vero è che non abbiamo in comune i tre gruppi minori del Gran Combin, del Weisshorn, dei Mischabels - ma ad essi possiamo opporre l'intero gruppo del Gran Paradiso, più completo e vario, anche se di minore altezza.
A nord, la Valle del Rodano ha il Massiccio dell'Oberland - ma noi abbiamo alla testata della nostra Valle il massiccio del Monte Bianco, gemma delle Alpi, oggi unanimemente considerata la più grandiosa palestra dell'alpinismo europeo. Siamo, dunque, quanto meno pari riguardo alla risorsa naturale montagna: ma non certo pari quanto ad attrezzatura e sfruttamento turistico, e conseguente prosperità della regione. Noi abbiamo il Breuil e Courmayeur e le tante altre stazioni minori: ma non abbiamo la perfetta organizzazione turistico-sportiva del vicino Vallese.
Ora, Courmayeur ed il Breuil, quest'ultimo in particolare, dimostrano come la zona alpina più elevata ed arida possa trasformarsi in una zona di altissimo reddito - il Cervino è oggi un cespite preferibile ad una vasta e pingue tenuta di pianura!
Al Breuil, se dovessimo seguire i criteri del Dott. Ceccarelli, dovrebbero essere tutti degli straccioni, dei miserabili. Viceversa il Breuil, se facciamo le percentuali pro capite del reddito, è senza dubbio in testa, unicamente in virtù del Cervino e del Plateau Rosà, niente altro che per questo.
Ciò significa che alle risorse dell'agricoltura e dell'industria valdostana noi dobbiamo aggiungere quella, sempre più forte, del turismo e degli sports alpini, del razionale deciso sfruttamento delle nostre insuperabili risorse alpine.
E poiché tutti concordano sugli innegabili considerevoli benefici della zona franca per lo sviluppo turistico della Regione, dobbiamo essere decisamente per la zona franca.
"Il movimento turistico complessivo della Valle - scrive il prof. Cadalbert a pag. 18 della sua relazione - appare da altre fonti notevolmente maggiore di quanto si ricava dai dati ISTAT e in costante aumento dal 1947 al 1955, tanto da toccare una delle punte più alte di tutta l'Italia.
Dalla zona franca esso riceverebbe, senza alcun dubbio, un considerevole impulso. Il ribasso del costo vita e particolarmente la attrazione dei bassi prezzi dei tabacchi, della benzina (senza obblighi di permanenza minima), delle bevande alcooliche, ecc. indurrebbero molti turisti a scegliere la Val d'Aosta come luogo di villeggiatura estiva e invernale, con ripercussioni favorevoli sui pubblici esercizi e sui trasporti".
Mi permetto di aggiungere che l'afflusso turistico avrebbe ripercussioni favorevoli non soltanto sui pubblici esercizi e sui trasporti, ma su tutta la vita economica della Regione, su tutta la popolazione in genere - Avremo infatti l'agricoltore che sistema un alloggio confortevole nella sua casetta e lo affitta nelle due stagioni; il villeggiante che costruisce la sua villa dando lavoro a muratori, carpentieri, decoratori, lattonieri; la guida o maestro di sci che diventa anche albergatore o commerciante in articoli sportivi, il conduttore di alpeggi, l'artigiano, o il frutticoltore che smerciano direttamente e vantaggiosamente i loro prodotti, dai latticini alle nostre squisite renette; avremo, in una parola, tutto un fiorire di attività complementari connesse a quella turistica. Courmayeur ed il Breuil ne sono fin d'ora esempio concreto, che tutta la Valle può e d6eve seguire, perché in tutta la Valle noi abbiamo ampie possibilità di sviluppo turistico, senza con ciò dover trascurare agricoltura e industria, ma anzi potenziandole ulteriormente; ancora una volta Svizzera e Vallese insegnano.
Alla obiezione che questa mia prospettiva risente eccessivamente di una visione turistica del problema, rispondo ripentendo quanto ebbe recentemente ad affermare lo ambasciatore degli Stati Uniti, James Zellerbach, e cioè che "il turismo è la più grande industria Italiana" - Se ciò è vero per l'Italia in genere, è tanto più vero per la nostra Valle, che già oggi, pur con la sua insufficiente attrezzatura, tocca una delle più alte punte turistiche italiane.
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All'altra obiezione, che una delle più importanti attività turistiche della Valle, quella degli stabilimenti di St. Vincent, potrebbe ad avviso del dott. Ceccarelli e del prof. Cadalbert, essere compromessa dai controlli imposti dall'attuazione della zona franca, rispondo che i due relatori si sono dimostrati.... più realisti del re - La diretta interessata, e cioè la SITAV, ha espresso questa sola preoccupazione e raccomandazione, che la barriera fra Valle d'Aosta e territorio doganale dovrebbe "limitarsi al controllo delle merci, lasciando ogni libertà, senza alcun controllo né vincoli, al passaggio dei turisti, cui verrebbero applicate quelle tolleranze ormai d'uso - anche sui transiti internazionali - da parte dei paesi a prevalente economia turistica".
Certo, non dobbiamo trascurare il problema del passaggio delle autovetture, concretamente sollevato dal prof. Cadalbert, alla pag. 27 della sua relazione:
"....una cinta doganale fra due provincie italiane non è una dogana confinaria, ove oltre alla visita doganale si devono esibire documenti di identità personale, tuttavia dato che i clienti abituali di St. Vincent si valgono molto spesso di macchine proprie, essi dovrebbero munirsi del trittico o fare le pratiche relative alla temporanea esportazione, sottoponendosi a probabili controlli sul carburante, con perdite di tempo e noie tali da indurli anche a cambiare destinazione".
Ma a questi asseriti inconvenienti si può facilmente ovviare:
a) con le "tolleranze ormai d'uso" giustamente invocate dalla SITAV - A Tenda, si passa quattro volte la frontiera doganale-politica con i relativi otto controlli (quattro politici, sui passaporti, e quattro doganali. da parte delle autorità di polizia e doganali italo-francesi), senza impiegare normalmente più di 5-10 minuti e senza essere sottoposti a controlli sul carburante e simili - né il trittico è indispensabile.
A Pont St. Martin noi avremmo invece un solo passaggio con un solo controllo, doganale, contro ai complessivi otto controlli di Tenda - E potremmo attrezzarlo assai meglio che la ripida stretta di Tenda o di Ponte S. Luigi; potremmo cioè, avendo a disposizione lo spazio occorrente, sistemare, interamente in piano, due o più passaggi separati, di entrata e di uscita, e cosi ridurre la perdita di tempo a quella di una comune biglietteria di autostrada.
b) oppure, e meglio, con gli accorgimenti consentiti dalla particolare situazione della Valle.
Si potrebbe, ad esempio, stabilire che gli automezzi con targa italiana continuino ad essere controllati all'uscita dal territorio della Repubblica e così ai Colli del Grande e del Piccolo S. Bernardo, dove rimarrebbe cioè, oltre al controllo sili passaporti, anche quello doganale sugli automezzi italiani - In tal modo, verrebbe radicalmente eliminato qualsiasi controllo, e relativa "tolleranza", per l'entrata e l'uscita dalla Valle degli automezzi con targa italiana, che continuerebbero a circolare liberamente da e per la Valle di Aosta, come oggi avviene.
Per gli automezzi con larga estera, si potrebbe invece seguire il criterio opposto e così stabilire che essi vengano controllati ai fini doganali soltanto in quel di Pont St. Martin, favorendo in tal modo quei turisti stranieri, o quei valdostani all'estero, che intendano limitarsi a visitare la sola Valle d'Aosta.
L'obiezione, che gli automobilisti italiani accorrerebbero in Valle per riempirvi il serbatoio con benzina "libera" non ha pratica rilevanza - Un simile artificio potrebbe essere adottato soltanto da quanti risiedono nelle località viciniori (e potrebbero quindi essere facilmente notati); nessun milanese o torinese si sognerebbe di correre in valle soltanto per riempire il serbatoio della propria auto.
Né dobbiamo dimenticare che, per l'art. 16 della legge 29-11-1955 n. 1179 sul riparto fiscale, il riparto stesso potrà essere modificato in funzione della attuazione della zona franca.
Ammesso, dunque, che da questa libera circolazione automobilistica e dagli altri vantaggi della zona franca possano derivare maggiori entrate ai valdostani, le stesse ritorneranno allo Stato sotto forma di maggiori imposte dirette e di revisione della legge sul riparto.
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Né, d'altro lato, dobbiamo vedere il problema esclusivamente in funzione del Casinò di S. Vincent, il quale sarebbe "la spada di Brenno capace di abbassare d'un colpo il piatto delle passività" (rel. Cadalbert pagg. 37-38).
Siamo sempre stati e siamo favorevoli agli stabilimenti di St. Vincent - ma non al punto da condizionare tutta la vita della Valle alla maggiore o minore fortuna di detti stabilimenti - A prescindere da ogni considerazione di carattere morale, questo vorrebbe dire giuocare sempre e soltanto su una carta sola - il che non e consigliabile, nemmeno a St. Vincent! - Se, in dannata ipotesi, dovesse inaridirsi o ridursi quell'unica fonte, tutta la Valle ne sarebbe d'un colpo gravemente compromessa - Noi dobbiamo invece cercare di sviluppare tutte quelle altre attività turistiche, commerciali, agricole, industriali che ho prima accennato e che sono suscettibili di dare alla Regione un solido benessere fondato su diverse fonti di reddito e quindi atto a resistere in qualsiasi contingenza.
Ammesso anche, in non creduta ipotesi, che l'attuazione della zona franca potesse portare un qualche modesto pregiudizio agli stabilimenti di St. Vincent, i vantaggi di tutte le altre attività, interessanti tutti i Comuni e tutte le popolazioni della Valle, sarebbero tali da compensare abbondantemente quell'adombrato ma non probabile pregiudizio - né dobbiamo dunque lasciarci dominare dalla paura immaginaria della supposta "spada di Brenno".
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Vengo ora al punto essenziale della questione, a quello che ho chiamato l'errato presupposto delle due relazioni tecniche, nelle quali ho letto con viva sorpresa affermazioni di questo genere:
"La Valle d'Aosta, rappresentando nel quadro nazionale un mercato di assorbimento di prodotti nazionali trascurabile, non crea, con la zona franca, danni apprezzabili ai settori produttivi nazionali, né l'onere fiscale addossato agli altri cittadini come contro partita della extraterritorialità doganale appare preoccupante." -
"Tali considerazioni costituiscono una valida scusa per mettere a tacere eventuali scrupoli nazionalistici sull'equità sociale del provvedimento".
(Cadalbert, pag. 7)
"Le soluzioni possibili nella Valle d'Aosta sono quindi tre: a) zona franca; b) sistema dei contingentamenti; c) sistema dei contingentamenti e zona industriale" (Cadalbert pag. 39) -
"Non è da pensare che lo Stato possa abdicare..." (Ceccarelli, pag. 14) -
Ora, l'autonomia valdostana non ha bisogno né di alcuna "valida scusa", né di molteplici "soluzioni possibili", né di attuali abdicazioni dello Stato in suo favore, quasi che si trattasse di un problema che si ponga soltanto oggi, quasi che lo Stato debba oggi graziosamente concedersi o meno talune agevolazioni fiscali.
L'autonomia ci è stata riconosciuta in un determinato clima storico, che è quello della guerra di liberazione e del connesso tentativo degollista di annettere la Valle alla vicina Repubblica Francese - tentativo di cui abbiamo ora la prova provata alle pagine 311-315 del I° volume delle memorie del Presidente degli Stati Uniti, Harry Truman.
In quel clima storico, dominò e vinse l'impostazione di Emilio Chanoux e dei suoi compagni di lotta - Valle d'Aosta italiana ma con il riconoscimento e il ripristino, sotto forma moderna, della antica gloriosa autonomia dei secoli passati.
Alle incertezze, alle possibilità, alla ricerca di valide scuse noi possiamo dunque fermamente opporre quanto affermava l'On. Emilio Lussu dall'Assemblea Costituente, il 30-1-1948, in sede di discussione e approvazione dello Statuto speciale:
"Desidererei dire qualche cosa anche ai membri del Governo e in particolare al Presidente del Consiglio - Vi sono degli impegni nella vita politica della Nazione che un governo prende, assumendosi tutta la sua responsabilità: degli impegni che, per il carattere eccezionale che essi acquistano, non rimangono puri e semplici impegni di governo".
"Essi diventano permanenti impegni dello Stato; essi toccano la dignità, l'autorità e l'onore dello Stato - E un governo, di differente colore politico, rispetta, è obbligato a rispettare, gli impegni dei precedenti -
E' la continuità della serietà e dell'autorità dello Stato.
L'impegno del governo assunto di fronte alla Valle d'Aosta nel 1945 - è noto l'impegno del primo governo dei comitati di liberazione nazionale, che d'altronde si riallacciava, cosi come tutta la questione autonomistica della Valle d'Aosta si riallaccia, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale della Valle di Aosta, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale del Piemonte, agli impegni del Comitato di liberazione nazionale dell'alta Italia, sede centrale a Milano - come sono noti tutti gli impegni assunti durante la lotta della resistenza e della liberazione.
La piccola Valle d'Aosta - e non aggiungo fiori letterari per definirla - oltre che della coscienza dell'universalità dei sui abitanti, si sente forte per questi impegni" (Verbali Ass. Costituenti - 30-1-1948 - pag. 4210).
Questa, e questa sola, deve essere la nostra posizione, il vero legittimo presupposto della zona franca di cui stiamo oggi discutendo - Posizione efficacemente riassunta dal parere datoci dal Collegio dei geometri della Valle di Aosta.
"Il Collegio dei geometri, a grande maggioranza, è del parere adottato dalla Commissione di attuare la zona franca integrale definita nello Statuto regionale. 26 febbraio 1948 - già annunciata nel Decreto 7-9-1945, respingendo tutti gli altri correttivi diretti a sviare la questione.
Infatti, in tema costituzionale, non si devono mutare gli accordi presi al tempo del nazi-fascismo, che hanno infine condotto alle provvidenze legislative in favore della Regione; ciò è di importanza fondamentale, in quanto l'osservanza dei contratti è la garanzia e l'indice più sicuro della vera democrazia, che dà forza legale ed inspira rispetto da ogni parte, come succede per la Svizzera.
Riteniamo, anzi, che sia stato un errore accettare i contingentamenti, quali succedanei provvisori della zona franca, perché tali compromessi sviano dai principi direttivi e si rilevano sempre nocivi, se non altro trascinando per le lunghe le questioni stesse. -D'altra parte, la zona franca totale è necessaria per dare un forte impulso all'economia locale, col valorizzare al massimo i prodotti della Valle, tanto più se protetti dal marchio di origine, e per il turismo favorendo il transito per mezzo delle gallerie stradali del Monte Bianco e del G. S. Bernardo, per mezzo delle quali la Valle potrà diventare un vero e proprio carrefour europeo, entro la cornice delle Alpi."
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Ed eccomi - finalmente - all'art. 3 del progetto, di cui ho chiesto e chiedo la necessaria soppressione.
Come ho già rilevato nella relazione di minoranza, detto art. 3 mantiene, sostanzialmente, i limiti dei precedenti artt. 3, 4 e 5, che a loro volta, riproducevano, quasi letteralmente, gli artt. 74 e 75 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, integrati dagli artt. 35 e 36 del D. P. 30-6-1951 n. 574.
Ora, la Regione Trentino-Alto Adige non gode, a differenza della Valle d'Aosta, del beneficio della zona franca.
Se, dunque, i costituenti hanno inserito nello Statuto speciale tridentino i sovra richiamati articoli 74 e 75, si è perché detti articoli si addicevano ad un regime non di zona franca ma di semplice decentramento amministrativo: gli stessi costituenti (che non ignoravano le disposizioni sul controllo valutario e degli scambi, adattate come sopra al Trentino Alto Adige) hanno invece affermato per la Valle di Aosta, all'art. 14 del nostro Statuto regionale, il ben diverso principio della zona franca integrale, tenuto conto delle diverse basi e caratteristiche della autonomia valdostana - Né si può dunque trasferire nella legge di attuazione della zona franca disposizioni che con la zona franca contrastano recisamente - Vano sarebbe, infatti, affermare in teoria che le merci estere possono circolare liberamente nella Regione valdostana costituita a zona franca, se poi nella pratica mancassero le autorizzazioni e la valuta occorrente per procurarsele.
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L'obiezione, che attualmente le merci sottoposte a regime di licenza sono poche e comunque non tali da incidere sull'economia della Valle, è controproducente, poiché se questa incidenza è effettivamente minima non dovrebbero esservi difficoltà pratiche a sopprimerla del tutto, rispettando il principio della zona franca, che per definizione non può ammettere controllo di sorta, né grande né piccolo.
Vano sarebbe, ancora una volta, affermare che la Valle d'Aosta "debba essere considerata, agli effetti doganali, come situata in territorio estero" (relazione Pareyson, pag. 4) e che le merci dovrebbero dunque circolarvi liberamente, se poi nella realtà detta circolazione non fosse invece libera, perché soggetta a disposizioni limitatrici degli scambi di determinati prodotti, alla necessità di autorizzazioni e simili, anche se concesse direttamente dalla Regione (mentre l'art. 3 le fa dipendere dal Ministero), ed anche se attualmente limitate a poche merci (che potrebbero però da un giorno all'altro ritornare molte).
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L'obiezione che lo Stato non potrebbe "lasciare" indisciplinato il commercio con l'estero né consentire deprecabili azioni contro la collettività nazionale, con trasferimenti all'estero di ricchezze o importazioni ed esportazioni fittizie", parte dal gratuito presupposto che la Valle dovrebbe diventare il centro di quelle illecite attività contrabbandiere, che possono svolgersi altrove senza maggiori difficoltà e di cui abbiamo già avuto clamorosi esempi, ai quali la Valle d'Aosta era però completamente estranea.
Ed infatti, la barriera doganale resta, anche con la zona franca - viene spostata dalla frontiera politica dello Stato alla frontiera interna della Regione, ma resta, con la stessa disciplina ed efficacia attuali.
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In buona sostanza, approvando il proposto art. 3 la Regione valdostana non sarebbe affatto una zona franca - avremmo da un lato lo svantaggio della barriera doganale a Pont St. Martin, senza avere dall'altro i concreti vantaggi della libera circolazione di merci e valute, abbondantemente compensativi del menzionato svantaggio.
Su questo punto, concordano entrambe le relazioni tecniche.
Scrive infatti il dott. Ceccarelli, a pag. 14 del suo elaborato:
"Tutto resta immutato per quanto riguarda il regime valutario e quello di divieti di importazione ed esportazione che seguono l'evolversi della liberalizzazione attuata dal Governo.
Non solo, quindi, le esportazioni e le importazioni dalla e verso la zona franca nei rapporti con l'estero ma anche quelle tra il territorio doganale e la zona franca, resterebbero vincolate all'adempimento degli obblighi valutari ed alla politica dei divieti.
Sono due punti sui quali non è da pensare che lo Stato possa abdicare, in quanto, soprattutto il libero ingresso di merci nazionali nella Valle, potrebbe determinare lo spostamento di valuta estera dalle casse dello Stato a quelle della Regione attraverso il sorgere di fittizie intermediazioni.
Né è da ritenere che possa facilmente ottenersi una legislazione delegata, con o senza resa di conto da parte della Regione.
E' questo, per un territorio ad economia povera e ristretta, come quello della Valle d'Aosta, un altro grave inconveniente che scaturisce dalla attuazione della zona franca".
E ribadisce il Prof. Cadalbert (a pag. 31).
"Le più ampie agevolazioni doganali e fiscali contenute in un regime di zona franca POSSONO VENIRE NEUTRALIZZATE DALLA CARENZA DI IDONEI STRUMENTI VALUTARI.... Se è vero che la libera importazione di merci estere - i cui quantitativi possono però essere espressamente limitati senza che la limitazione snaturi il regime di zona franca. E' POSSIBILE SOLTANTO OVE SI DISPONGA DEI MEZZI VALUTARI IDONEI, non ne consegue che lo Stato debba fornire illimitatamente la valuta estera richiesta dagli operatori: la zona franca garantisce soltanto questo - a coloro che vogliono importare prodotti esteri, cioè a coloro che possiedono gli strumenti valutari per farlo, l'importazione in esenzione di dazio".
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Ora, chi sarebbero, con l'art. 3 del progetto, "coloro che possiedono gli strumenti valutari?"
Sarebbero soltanto coloro che ne avrebbero l'autorizzazione dal Presidente della Giunta d'accordo con il Ministero per il Commercio con l'estero, e limitatamente, si badi, al fabbisogno della popolazione e delle imprese - non anco per quelle attività turistiche e paraturistiche che ho in precedenza sommariamente illustrato. Ricordiamoci, colleghi, di quando eravamo bambini; e passando dinanzi ad una bella vetrina avremmo voluto comprare tante cose... ma non avevamo il denaro, e quindi non potevamo comprare nulla. Per comprare, dovevamo supplicare il papà o la mamma, e finalmente ottenevamo il denaro occorrente per l'acquisto di una determinata cosa mentre ne avremmo magari preferita un'altra, non gradita ai nostri genitori.
Questa, e non altra, sarebbe, con l'art. 3 del progetto la situazione della zona franca valdostana - potremmo sì, in teoria, acquistare tutte le merci estere possibili ed immaginabili, ma in pratica potremmo però comprare solo quelle poche per le quali, dopo mille suppliche, riusciremmo ad avere le autorizzazioni e la valuta occorrente per l'acquisto.
Invece che dal papà, dovremmo dipendere dal Ministero per il Commercio con l'estero, unico vero arbitro della situazione, al quale toccherebbe praticamente di stabilire quale sia il fabbisogno della popolazione e delle imprese.
Ammettasi, che con il crescere del movimento turistico, possa tornare conveniente l'importazione di liquori o profumi di lusso, per rivenderne, che so io, 500.000 bottiglie. Il Ministero ci dirà che son troppe, che per la Valle ne bastano sole 100.000 e quindi limiterà autorizzazioni e valuta alle sole centomila, sempre quando non ritenga addirittura di non permettere affatto tale importazione affermandola non indispensabile per la popolazione e per le imprese della Valle.
Ed allora, domando, dove vanno a finire i vantaggi della zona franca integrale? - Resteremmo praticamente ancorati all'attuale contingentamento di merci e valuta - tanto e non più di tanto, per il ritenuto fabbisogno della sola popolazione e delle sole imprese, con espressa esclusione del fabbisogno turistico.
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L'obiezione, che lo Stato non potrebbe rinunciare al controllo valutario e sugli scambi, è resistita dalla L. 17-7-1910 n. 516 sulla zona franca di Livigno (la più simile, geograficamente, alla nostra, anche se in scala molto minore) e dal R.D.L. 17-3-1930 n. 139 sulla zona franca del Carnaro, in cui non si trovano restrizioni valutarie.
Mi si dirà che nel 1910 e nel 1930 non esistevano le attuali restrizioni valutarie.
Effettivamente, i provvedimenti intesi a regolare l'acquisto e la vendita delle divise estere, ed a restringere l'interconvertibilità delle monete ed il movimento internazionale dei capitali, vennero bensì adottati fin dalla prima guerra mondiale, 1915-1918, per ragioni di ordine contingente, ma hanno avuta larga diffusione soltanto a partire dalla crisi economica mondiale del 1929-1932.
Altrettanto dicasi per il cosiddetto "contingentamento" delle importazioni, che, quantunque risalente al periodo mercantilista ha trovato anch'esso concreta applicazione su vasta scala soltanto dopo la menzionata crisi economica mondiale del 1929-1932. Ciò dimostra, però, che quelle restrizioni sono di carattere contingente, né rappresentano dunque una prerogativa cui lo Stato "non possa abdicare".
Prova ne sia che, proprio oggi, con gli accordi sul mercato comune europeo si è concordato sulla necessità di eliminare - sia pure in un certo numero di anni - tutti gli ostacoli che si oppongono al libero scambio fra i sei paesi contraenti, di prodotti e di servizi, ed alla circolazione degli uomini e dei capitali.
Proprio oggi, dopo la conclusione di simili accordi, dobbiamo sentirci dire che lo Stato non potrebbe rinunciare fin d'ora a simili bardature nel piccolo territorio della Valle d'Aosta, il quale potrebbe invece prestarsi egregiamente fin d'ora a proficuo campo di esperienza, senza alcun danno per la grande nazione cui appartiene? - Né riesco quindi a comprendere come si possa affermare a pag. 3 della relazione di maggioranza che: "Se si può sperare che la zona franca faccia della Valle d'Aosta, entro la cornice delle Alpi, un vero e proprio "carrefour" europeo turistico e commerciale, è per contro fondato il timore che le barriere doganali e gli intralci burocratici, che sono inevitabile corollario della zona franca integrale, costituiscono un fattore di anemizzazione e di impoverimento della Valle d'Aosta, anacronistica, mente isolata in una Europa priva di barriere doganali".
Quando cadranno le barriere doganali fra gli Stati del mercato comune - e ci auguriamo che possano cadere al più presto - a più forte ragione esse saranno già cadute o cadranno per la nostra Valle d'Aosta, che fin d'ora può superarne gran parte con la sua zona franca, né resterà quindi "anacronisticamente isolata", ma sarà, invece, all'avanguardia della libera circolazione di uomini, merci e servizi.
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Ma andiamo oltre - Non sussiste affatto quanto affermato nel citato passo della relazione Cadalbert, e cioè che "Lo Stato debba fornire illimitatamente la valuta estera richiesta dagli operatori" - Nessuno si è mai sognato di chiedere una cosa simile.
Allo Stato, noi chiediamo soltanto di essere veramente liberi e "franchi".
La valuta, ce la procureremo con il nostro traffico commerciale, con le entrate turistiche, con le rimesse e gli impieghi di denaro in Valle da parte dei Valdostani che lavorano all'estero, in via definitiva o temporanea.
Se non erro, noi abbiamo in Francia e in Svizzera un 25.000 nostri compatrioti, più di un quarto della popolazione residente, ed abbiamo inoltre una forte emigrazione stagionale. Ora, nessuno più del Valdostano, costretto a vivere fuori della Valle, sente il desiderio di tornarvi a passare le sue vacanze ed i suoi vecchi giorni, di costruirvi o ricostruirvi la sua casetta, di impiegarvi il suo denaro. Quante volte mi è capitato, e vi sarà capitato, di sentire esprimere il desiderio di un simile ritorno, oggi complicato e reso difficile, se non impossibile, dalle restrizioni valutarie!
Orbene, fate che la zona franca valdostana sia veramente tale, senza bardature valutarie, e vi vedrete affluire il denaro guadagnato all'estero dai nostri compatrioti, siano essi emigrati temporaneamente o stabilmente. Con i trafori alpini, le distanze verranno minimizzate, chi lavora a Parigi o Losanna bene potrà venire a passare le sue vacanze e la sua vecchiaia nella natia valle, bene potrà impiegarvi i frutti, in valuta estera, del suo lavoro.
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Non mi dilungo oltre, perché ho esposto i punti essenziali della mia tesi e penso che altri Colleghi vorranno discutere ampiamente un problema di tanta importanza.
Ho parlato da valdostano a valdostani, guardando unicamente alla prosperità avvenire della Valle.
Invito i Colleghi a meditare sulla responsabilità che oggi ci assumiamo; perché se il Consiglio dovesse approvare il proposto articolo 3, ben difficilmente si potrebbe poi ottenere la soppressione in sede ministeriale o parlamentare.
La zona franca può diventare uno strumento formidabile di sviluppo della Valle solo se applicata integralmente.
Se mutilata, come lo è dall'articolo 3 del progetto, essa sarebbe "franca" e cioè libera, soltanto di nome ma non di fatto; essa diventerebbe in realtà quella che potremmo chiamare, parafrasando la testata di un celebre giornale, una "zona enchainée".
Or, nous ne voulons pas de zone enchainée.
La Vallée a droit à la zone franche, nous ne pouvons pas y renoncer.
Le Conseil a déjà repoussé pareille renonce dans sa séance du 8-11-1948: il ne pourrait l'accepter aujourd'hui.
Je voterai donc pour la zone franche - je voterai contre l'article 3, qui la change en zone enchainée.
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Le Conseiller Madame PERRUCHON Veuve CHANOUX déclare ce qui suit:
"La relation claire et très nourrie du Conseiller René Chabod nous a donné une idée du danger qui peut naître de l'application de l'article 3 de la loi sur la Zone Franche.
J'ai lu les différentes relations et je remarque que le fait d'avoir posé cette question, de la manière que l'on sait, démontre que ceux qui l'ont posée désiraient avoir une réponse contraire à la Zone Franche. Il faut déplorer que Monsieur Benussi, qui est un des dirigeants de la D. C. de la Vallée d'Aoste, ait démontré clairement, bien que d'une façon discrète, d'être contraire à la institution de la Zone Franche. Cela démontre que, malgré les déclarations favorables, il y a des secteurs économiques qui, pour des questions d'intérêt, sont contraires à l'application de l'article 14 du Statut régional.
Nous sommes favorables à la loi sur la Zone Franche tout en nous déclarant contraires à l'article 3 qui limite la Zone Franche d'une façon trop grande.
Comme l'a dit Monsieur le Conseiller Chabod, nos émigrés qui résident en Franche et en Suisse auraient la possibilité de collaborer d'une façon importante à l'essor économique de notre Vallée puisqu'ils disposent de capitaux en monnaie étrangère qui pourraient être utiles à nos importateurs.
Il ne suffit pas de dire "mes chers émigrés" et les inviter à venir dans notre Pays, qui est leur Pays, puisque dans cet article 3 on empêche la collaboration des 100.000 valdôtains résidants en Vallée d'Aoste et des 25.000 valdôtains résidants en France et en Suisse.
Après tout ce qu'a dit le Conseiller Chabod il ne reste pas beaucoup à répéter. Cependant j'insiste en disant que c'est pour cela que je vote pour le projet de la loi pour la Zone Franche, tout en déclarant d'être contraire à l'article 3, qui limite et diminue la Zone Franche elle-même.
J'invite aussi tous les valdôtains ici présents à réfléchir sur la décision qu'ils vont prendre, parce que cela pourrait avoir des conséquences irrémédiables et tragiques"
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Il Consigliere MANGANONI dichiara quanto, segue:
"Il Consigliere Chabod ha esaminato, nella sua relazione, gli studi sul nostro progetto di legge della Zona Franca, presentati dall'Assessore Dott. Marchiando, dal Prof. Cadalbert e dal Dottor Ceccarelli, dimostrando quanto azzardate ed in certi casi inesatte fossero molte affermazioni contenute nello studio del Dott. Ceccarelli, che, oltre a farsi sostenitore dell'articolo 3, definisce "grave errore" il passaggio dal regime di contingentamento a quello di Zona Franca.
Non giudico necessario ribadire od aggiungere altre argomentazioni a quanto ha affermato Chabod.
In sede di Commissione ho avuto occasione di rilevare la superficialità di alcune affermazioni riscontrate nello studio del Dottor Ceccarelli e di esporre il mio parere nettamente sfavorevole.
Le gravi conseguenze che potrebbero sorgere, mantenendo l'articolo 3 nel progetto di legge per la Zona Franca, già sono state esposte, succintamente, nella relazione di minoranza presentala alla Commissione e che i Colleghi Consiglieri hanno potuto esaminare sfogliando gli allegati.
Appare evidente che, condizionando le nostre possibilità d'importare le merci dall'estero alla concessione del permesso d'importazione e della valuta estera occorrente da parte dei Ministeri romani, non si possa parlare di Zona Franca.
Infatti, il nostro commercio con l'estero dipenderebbe intieramente dagli umori dei Ministri di Roma.
In queste condizioni possiamo parlare di Zona Franca?
Certamente no.
Negandoci i permessi di importazione oppure la valuta estera, praticamente, la nostra Zona Franca verrebbe svuotata del suo contenuto.
Ed allora, perché vogliamo noi stessi dare in mano al Governo centrale questa pericolosissima arma che, in qualsiasi momento, potrebbe servire a troncare i benefici della Zona Franca?
Mi si è risposto, in sede di Commissione, che il Governo centrale non sarebbe disposto a rinunciare a questi suoi diritti.
Ebbene, questi "diritti" del Governo centrale, legittimi nel territorio nazionale soggetto alle leggi doganali, da "diritti" si trasformerebbero in "abuso" nel territorio considerato Zona Franca, quale è la Valle d'Aosta, non solo, ma costituirebbero violazione ad una legge costituzionale, quale è lo "Statuto speciale della Valle d'Aosta".
Posso anche ammettere che il Governo, non rispettando le decisioni dell'Assemblea Costituente, tenti di ridurre ai minimi termini la nostra Zona Franca, ma se questi tentativi si possono comprendere, non certamente giustificare, se compiuti dal Governo centrale costituirebbero un atto di autolesionismo se proposti dal Consiglio della Valle.
Che cosa direste se un creditore, con i titoli di credito in regola, presentandosi ad un debitore moroso per esigere quanto gli è dovuto, iniziasse ad esporre le sue ragioni col proporgli la riduzione del debito od, addirittura, la rinuncia ad esigere il suo avere?
Ebbene, questa è presso a poco la parte che oggi si vorrebbe fare recitare al Consiglio della Valle, proponendogli l'approvazione dell'articolo 3.
Il Governo di Roma solleverà delle obiezioni, vorrà praticare dei tagli alla Zona Franca, tenterà di svuotarla, possiamo anche aspettarcelo.
Discuteremo col Governo, tratteremo se sarà assolutamente necessario ed, in caso estremo, si potrà anche esaminare la possibilità di concordare e di addivenire ad una transazione sui particolari dell'applicazione, purché non siano lesi i principii della Zona Franca.
Ma, che in partenza, nel proporre a Roma il progetto di legge per l'attuazione di quella Zona Franca a cui abbiamo diritto fin dal 1948, il piccolo Parlamento valdostano rinunci ad uno dei principi fondamentali della Zona Franca non è assolutamente ammissibile.
E di questo si erano resi conto i primi Consiglieri che su questi banchi hanno rappresentato la Valle d'Aosta.
Sul progetto di Statuto per la Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio della Valle nell'adunanza del 3 marzo 1947, nel capitolo Zona Franca, all'articolo 59 leggiamo:
"Il Presidente della Regione ha facoltà di rilasciare permessi di importazione, di esportazione e di compensazione per gli scambi commerciali di merci e di prodotti fra la Regione e gli Stati esteri".
I Consiglieri di allora, di cui una parte sono presenti nell'attuale Consiglio, giudicavano, e giustamente, che i permessi di importazione dovevano essere rilasciati dal Presidente della Regione e non già dai Ministri di Roma e ciò perché volevano una Zona Franca efficiente e non una Zona Franca mutilata.
Questa posizione di intransigenza nella tutela dei diritti della Valle era forse dovuta al fatto che in quegli anni, immediatamente successivi alla Liberazione, nell'aula del Consiglio ed anche fuori da quest'aula, spirava un'aria impregnata dei sani principi della Resistenza, scesa dalle nostre montagne, assieme ai Partigiani vittoriosi?
Io vorrei che gli stessi sentimenti di allora ispirassero i Consiglieri di oggi.
"La Vallée d'Aoste avant-tout" era il motto che guidava le nostre azioni, tese a preparare la via che ci avrebbe portati ad una autonomia la più ampia possibile.
Ed ispirati a questo principio sono stati gli atti dei Consiglieri della Valle nei primi anni, in cui si sono posate le fondamenta di questo edificio, vagheggiato e concepito con tante speranze, con tante lotte lunghe ed aspre.
Non dimentichiamo così facilmente il passato.
Il progetto di legge che oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare può essere decisivo per l'avvenire della nostra Valle.
Facciamo in modo che domani il popolo valdostano non possa accusarci di essere venuti meno al nostro mandato, sopprimendo dal progetto di legge l'articolo 3".
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Il Consigliere BARMASSE premette che intende esporre al Consiglio il suo parere che è quello dell'uomo della strada, sul disegno di legge per l'attuazione della zona franca, parere che corrisponde certamente a quello dei Valdostani in genere, le cui aspettative non possono essere deluse.
Dichiara, quindi, di essere contrario all'articolo 3.
Comunica di aver sempre ritenuto che la zona franca, ossia il collocamento della Regione fuori della barriera doganale, significasse per la Valle d'Aosta di poter commerciare liberamente le sue merci anche all'estero come oggi le commercia liberamente nel territorio nazionale.
Afferma che una Zona Franca con le limitazioni previste allo articolo 3 non consente un libero commercio in quanto per le importazioni e le esportazioni occorre avere la preventiva autorizzazione del Ministero per il Commercio con l'estero, il quale ne fissa i quantitativi, sia pure d'accordo con il Presidente della Giunta regionale.
Osserva che se il commercio deve essere controllato, sarà gioco forza mantenere ancora la linea doganale attuale, per poter controllare se vengano fatte importazioni abusive di merci estere.
Ritiene, pertanto, che l'art. 3 dovrebbe essere soppresso.
Precisa che soltanto nel caso in cui la Valle d'Aosta non venisse ad avere una zona franca integrale e dovesse aderire ad un compromesso temporaneo per l'attuazione graduale della zona franca integrale, come prospettato dal Dott. Ceccarelli, l'articolo 3 potrebbe servire, tutto al più, come base per questo compromesso.
Afferma che non è più l'ora dei compromessi e che bisogna pretendere l'applicazione integrale dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, Statuto che il Consiglio ha il dovere di difendere da ogni arbitraria interpretazione limitativa.
Rileva che da parte di alcuni è stato espresso il timore che dall'istituzione della linea doganale di Pont St. Martin potrebbero derivare intralci al turismo e al commercio.
Osserva, in proposito, che il controllo dei trasporti delle merci potrebbe essere agevolato in vari modi, specialmente sui convogli ferroviari e sugli auto-pullmann.
Aggiunge che tale controllo potrebbe essere fatto lungo tutto il percorso della linea anziché soltanto alla barriera doganale di Pont St. Martin.
Ricorda che da parte di alcuni è stato detto che la predetta barriera doganale avrebbe potuto avere riflessi negativi per la Casa da gioco di Saint Vincent. Osserva al riguardo che, se venisse attuata in Valle d'Aosta la zona franca totale, si potrebbe fare a meno anche della Casa da gioco, perché il minor introito della Regione sarebbe largamente compensato dai benefici della zona franca.
Rileva che lo stesso Prof. Cadalbert ha affermato che la zona franca aumenterebbe senz'altro il tenore di vita della popolazione della Valle d'Aosta. Dichiara che questo deve essere il fine essenziale al quale devono tendere gli sforzi del Consiglio regionale ed afferma che bisogna fare tutto il possibile per raggiungere tale fine.
Il Consigliere NICCO Giulio concorda su quanto dichiarato dai Consiglieri Chabod Renato e Barmasse.
Dichiara di essere quindi contrario all'articolo 3 del disegno di legge perché detto articolo, se approvato, costituirebbe un autolesionismo per quanto riguarda la zona franca.
Rileva che al menzionato articolo 3 si sono dichiarati contrari, oltre al Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta, anche l'Ordine degli Ingegneri, la Confederazione Generale del Lavoro e l'Associazione Artigiani.
Il Vice Presidente, PASQUALI, informa che la Commissione consiliare incaricata dello studio di un disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta ha presentato il disegno di legge di cui si tratta nell'agosto 1956, mentre, invece, i pareri delle categorie economiche e dei due esperti in materia di zona franca, Ceccarelli e Cadalbert, sono stati richiesti successivamente a tale data e, quindi, non hanno potuto influire sulla decisione della Commissione consiliare.
Rileva che, dagli interventi stessi dei Consiglieri che hanno preso la parola sull'argomento risulta che la Commissione consiliare non ha "sposato" i pareri degli esperti, ma si è limitata a prendere atto che i pareri espressi dagli esperti e dalle categorie economiche non avevano portato sostanziali nuove indicazioni tali da indurre la Commissione a mutare indirizzo. Sottolinea che si tratta, pertanto, di pareri emessi "a posteriori" i quali non hanno affatto influito sulla stesura del disegno di legge.
Aggiunge che, tutto al più, detti pareri possono avere confortato, in qualche punto, la primitiva decisione della Commissione consiliare.
Circa i numerosi rilievi concernenti i riflessi negativi che avrebbe per il turismo, per il commercio e l'industria, l'istituzione di una barriera doganale a Pont St. Martin, osserva che tali rilievi non hanno ragione di essere perché, nella prima stesura del disegno di legge, la Commissione consiliare ha chiesto la zona franca.
Osserva però che la zona franca non è un qualche cosa di teorico, di scolastico e di dogmatico, ma un qualche cosa che deve adattarsi alle possibilità reali.
Rileva ad esempio che nessun Consigliere ha parlato nei suoi interventi dell'articolo 7 del disegno di legge, nel quale si stabilisce che "i prodotti del suolo, gli animali vivi e i loro prodotti naturali, lavorati o comunque confezionati, i prodotti delle cave, delle miniere, delle sorgenti, dell'artigianato e delle piccole industrie.... sono considerati prodotti naturali e, come tali, sono ammessi liberamente, senza alcuna formalità, in franchigia, nel territorio doganale". Fa presente che, chiedendo che i prodotti locali siano considerati prodotti nazionali si viene già, indirettamente, a non chiedere la zona franca integrale.
Osserva che la zona franca deve adattarsi alla particolare situazione locale e precisa che tale articolo è stato inserito nel testo tenendo conto delle esigenze e possibilità di una zona franca che viene istituita essenzialmente per migliorare il tenore di vita delle popolazioni e per incrementare il turismo.
L'Assessore MARCHIANDO ricorda al Consigliere Chabod Renato che i quesiti posti ai consulenti Cadalbert e Ceccarelli sono stati fatti dall'Assessore all'Industria e Commercio e non già dalla Giunta.
Osserva, poi, che il Consigliere Chabod Renato, nella sua relazione fatta a nome della minoranza, tratta soltanto di alcuni punti del disegno di legge.
Rileva che la diversità di vedute fra la maggioranza e la minoranza verte soltanto sull'articolo 3 del disegno di legge elaborato dalla Commissione e, in proposito, ricorda che il Prof. Cadalbert a pagina 31 della sua relazione afferma:
"Non è inopportuno qui ritornare su una questione di principio, sfiorata già in questo studio, al fine di sfrondare delle credenze abbastanza diffuse relative agli effetti della zona franca sulle disposizioni valutarie. Sia ben chiaro che la franchigia doganale implica una rinuncia da parte dello Stato ad applicare in un determinato territorio, dichiarato franco, le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente e indirettamente con tali leggi, ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali che continuano ad avere vigore anche in territorio franco.
Se è vero che la libera importazione di merci estere, - i cui quantitativi possono, però, essere espressamente limitati senza che la limitazione snaturi il regime di zona franca -, è possibile soltanto ove si disponga di mezzi valutari idonei, non ne consegue che lo Stato debba fornire illimitatamente la valuta estera richiesta dagli operatori; la zona franca garantisce soltanto questo: l'importazione in esenzione di dazio a coloro che vogliono importare prodotti esteri, cioè a coloro che possiedono gli strumenti valutari per farlo.
E', altresì, vero che la zona franca è molto spesso concessa per creare dei depositi di merci e potenziare i commerci; ma, se non vado errato, la zona franca per la Valle d'Aosta è stata prevista al solo fine di migliorare il tenore di vita della popolazione (come avvenne per Livigno e per Zara). Ora, non è pensabile che soltanto per favorire eventuali speculatori si pretenda la liberalizzazione valutaria in base ad un sofisma: Zona franca=Importazioni; Importazioni=Valuta disponibile; Zona franca = Valuta disponibile.
Bene pertanto fece la Commissione consiliare a regolare il problema mediante l'articolo 3, 1° comma, del progetto, richiamandosi alle disposizioni valutarie attualmente in vigore".
Rammenta, poi, a proposito dei precedenti storici, che a pagina 3 della sua relazione il Prof. Cadalbert dice:
"I precedenti storici italiani non ci offrono un modello unico di zona franca, ma tipi diversi, che includono franchigie più o meno estese a seconda delle condizioni particolari dei territori ai quali l'extraterritorialità doganale viene concessa: dall'esenzione totale dei dazi a quella limitata a certe voci e per determinati contingenti; dall'esenzione totale delle imposte di fabbricazione a quella limitata a certi beni ed a quantitativi ridotti, dall'inclusione nel provvedimento dei generi di monopolio alla loro esclusione, dall'esenzione delle imposte di consumo alla loro applicabilità nel territorio franco.
Vi è nei precedenti legislativi una così accentuata variabilità che ogni riferimento alla zona franca impone una preventiva definizione del tipo considerato".
Osserva che le zone franche istituite a tutt'oggi, - quelle di Zara, nel 1921, di Livigno, nel 1910 e del Carnaro, nel 1930, - sono diverse l'una dall'altra, e che la Commissione consiliare, nell'elaborare l'articolo 3, ha cercato di trovare una soluzione soddisfacente al problema delle valute e degli scambi con l'estero.
Ricorda in proposito che la zona franca pone la Valle come territorio estero agli effetti doganali, ma non già agli effetti valutari.
Fa presente che, se il territorio della zona franca venisse considerato come zona estera a tutti gli effetti, vi sarebbero, è vero, delle agevolazioni, ma vi sarebbero anche delle restrizioni, perché lo Stato può benissimo fissare i depositi di merci e anche stabilire la qualità e quantità delle merci che possono essere importate per il fabbisogno della popolazione.
Ricorda che lo stesso Cadalbert, a pagina 4 della menzionata sua relazione, dice: "questo rapido esame delle zone franche più recenti dimostra la relatività del concetto giuridico di zona franca" e che, nella pagina successiva, dice:
"In via di massima si possono indicare nei seguenti i caratteri comuni:
a) le merci di produzione straniera possono liberamente circolare nei territori extra doganali, salvo il diritto dello Stato di limitare i depositi di merce estera ai bisogni degli abitanti;
b) per le merci estere, quando vengono introdotte in territorio doganale, sorge l'obbligazione doganale, tranne per i prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori posti fuori della linea doganale che si volessero importare nel territorio doganale;
c) i prodotti industriali, per essere ammessi come prodotti nazionali in territorio doganale, devono assolvere i diritti di confine sulle materie prime estere impiegate, nonché le eventuali imposte di fabbricazione; l'importazione di essi a tali condizioni è normalmente limitata a determinati contingenti;
d) le merci che escono dal territorio doganale, per essere introdotte in territorio extra doganale, si intendono a tutti gli effetti come esportate all'estero e, perciò, le merci nazionali perdono la loro nazionalità se l'esportazione viene effettuata senza riserve; per le materie estere che transitano per il territorio doganale dello Stato, con il loro ingresso nel territorio doganale si estingue l'obbligazione di garanzia.
Nel corso di questo studio, nel considerare gli effetti della zona franca, mi riferisco al-al zona franca più ampia, "tipo Zara"."
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Comunica che i pagamenti e le riscossioni dipendenti da operazioni commerciali non avvengono direttamente tra importatori ed esportatori, ma sempre attraverso le banche di emissione dei rispettivi Paesi. Come possiamo dunque, egli osserva, fare questi pagamenti, dovendo in certo qual modo essere all'estero anche agli effetti valutari, ciò che praticamente non possiamo perché la legge stessa ce lo vieta? Conclude rilevando che, come è stato ricordato dal Ceccarelli, il quale ha parlato di "povertà relativa della Valle d'Aosta", la zona franca è stata concessa per elevare il tenore di vita della popolazione valdostana.
Aggiunge che la soppressione dell'articolo 3, proposta dalla minoranza, non è atto di furbizia, perché nelle trattative con il Governo la Regione dovrebbe, in ultima analisi, finire per accettarlo.
Il Consigliere CHABOD Renato ricorda che il Vice Presidente Pasquali, ha detto che i pareri e le relazioni tecniche sono successive al disegno di legge predisposto dalla Commissione e che, quindi, la Commissione non ha sposato i pareri degli esperti.
Fa presente che le due relazioni tecniche sono una difesa dell'articolo 3, una difesa più ampia, anzi, di quella che non fosse la semplice relazione di maggioranza.
Rammenta che il Vice Presidente, Pasquali, ha richiamato l'articolo 7 del disegno di legge, rilevando che detto articolo dice che la zona franca è una cosa relativa. Comunica che sull'articolo 7 tutti i membri della Commissione erano d'accordo perché esso corrisponde alla disposizione inserita nella legge istitutiva della zona franca di Livigno.
Dichiara che si tratta di norme favorevoli, che la Commissione ha ritenuto di estendere alla Valle d'Aosta.
Passando, quindi, all'intervento dell'Assessore Marchiando, ricorda che lo stesso gli ha rimproverato di aver esposto soltanto le ragioni che gli consigliavano l'abrogazione dell'articolo 3.
In Commissione abbiamo discusso, - egli dice, - su questo articolo 3 e, ad un certo punto, non essendosi trovato l'accordo, ci fu detto: "Noi lo mettiamo perché si possa almeno discutere e voi, che siete ora dell'opposizione, esporrete le ragioni che contrastano con l'articolo 3". Questo è precisamente quello che ho fatto, egli osserva. Se in sede di Commissione non fosse stato inserito l'articolo 3 saremmo rimasti d'accordo. Vi è stato, invece, questo contrasto e ci è stato detto: "Ridiscuteremo l'articolo 3 in Consiglio; intanto sentiremo in proposito i pareri degli esperti".
Quindi, mi pare di essere nel mio diritto allorquando espongo le ragioni a sostegno della mia tesi per la soppressione dell'articolo 3.
Ricorda che l'Assessore Marchiando ha richiamato la relazione del Prof. Cadalbert, di cui ha letto diversi stralci, dimostrando in tal modo di condividerne i pareri.
Comunica di avere discusso la relazione Cadalbert e osserva di aver riportato nel suo intervento uno stralcio della pagina 31, ove Cadalbert dice che: "le più ampie agevolazioni doganali e fiscali contenute in un regime di zona franca possono venire neutralizzate dalla carenza di idonei istrumenti valutari e l'esempio della Provincia del Carnaro significativo in proposito".
Precisa che, sempre alla pagina 31, il Prof. Cadalbert dice ancora: "Sia ben chiaro che la franchigia doganale implica una rinuncia da parte dello Stato ad applicare in un determinato territorio dichiarato franco le leggi doganali e quelle disposizioni tributarie connesse direttamente e indirettamente con tale legge, ma non implica una disapplicazione di altre leggi statali, che continuano ad avere vigore anche in territori franchi".
Fa presente che si tratta non già di un principio, o norma di legge, ma di una affermazione del Prof. Cadalbert sulla quale non concorda ed in ordine al quale potrebbe osservare che le zone franche di Livigno e del Carnaro non avevano le limitazioni di cui si tratta.
Ricorda che l'Assessore Marchiando ha ancora richiamato l'attenzione del Consiglio sulla pagina 3 della relazione Cadalbert che parla di precedenti storici e dice che vi sono diversi tipi di zona franca, con franchigie più o meno estese a seconda delle condizioni particolari dei territori ai quali la extra territorialità doganale venne concessa.
Dichiara che vi è, quindi, un concetto di relatività, poiché vi sono tipi di zona franca più favorevoli e altri meno favorevoli. Dichiara che occorre attenersi alla zona franca di Livigno, che è la più favorevole, in quanto non è giusto che per la Valle d'Aosta si debba accettare la soluzione peggiore, subendo cosi un grave danno materiale.
Insiste per la scelta di una soluzione basata sulla legge istitutiva della zona franca di Livigno, che è quella più completa, poiché tutto vi è libero nel modo più assoluto, come già nella zona franca di Zara, nel 1930.
Certamente, - egli prosegue, - vi saranno delle difficoltà da superare, ma perché proprio noi, Consiglio regionale, dobbiamo fare dell'autolimitazione o dell'autolesionismo?
Osserva che l'articolo 14 dello Statuto, ai secondo comma, dice: "Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato"; fa presente, quindi, che, quando si fa un concordato, si cerca naturalmente, da entrambe le parti, di ottenere il più possibile, per cui ribadisce che occorre chiedere una zona franca totale, simile a quella di Livigno, nella quale non vi sono norme sul controllo degli scambi e della valuta.
L'Assessore MARCHIANDO osserva che le limitazioni valutarie non esistevano nel 1910, allorquando fu istituita la zona franca di Livigno, e sono state istituite molti anni dopo, con applicabilità anche nella zona franca di Livigno.
Il Consigliere CHABOD Renato riconosce l'esattezza del rilievo storico dell'Assessore Marchiando. Osserva, peraltro, che per zona franca deve intendersi libero commercio, senza limitazione alcuna, in quanto si tratta di un istituto eccezionale che deroga per la Valle d'Aosta ai principi ordinari applicati nelle altre Regioni.
Rileva, in proposito, che nello Statuto della Regione Siciliana vi è un articolo (articolo 40) che reca agevolazioni particolari per la Sicilia in materia valutaria.
Fa presente che, se in Sicilia, che non ha la zona franca, vi sono apposite norme sul controllo valutario, è logico che la Valle d'Aosta, che ai sensi dell'articolo 14 è posta fuori della linea doganale e costituisce zona franca, sia effettivamente posta in territorio franco, il che non sarebbe se si mantenesse nel disegno di legge l'articolo 3.
Dichiara che il Consiglio regionale, nell'interesse della Valle d'Aosta, deve scegliere la soluzione più favorevole e più ampia, cioè una zona franca simile a quella di Livigno, sopprimendo l'articolo 3.
Rileva che, se l'articolo 3 dovesse essere ripreso in discussione in sede di trattative con il Governo, si dovrebbe, quanto meno, chiedere ed ottenere che l'autorizzazione a rilasciare i permessi di importazione di prodotti già di competenza esclusiva del Presidente della Giunta regionale e che si possano importare merci estere non soltanto per le necessità della popolazione e delle Imprese, ma anche per le necessità del turismo.
Il Consigliere MANGANONI rammenta che, giustamente, l'Assessore Marchiando ha ricordato che la zona franca è stata concessa alla Valle d'Aosta per elevare il tenore di vita della popolazione. Esprime, però, il timore che, mantenendo l'articolo 3, possa il Ministero per il Commercio con l'estero rifiutare di concedere permessi di importazione di merci estere per i quantitativi ritenuti necessari dal Presidente della Giunta regionale per il fabbisogno delle imprese, della popolazione e del turismo in Valle d'Aosta.
Osserva che, in tal caso, lo scopo che si è proposto di conseguire la Costituente nel concedere la zona franca alla Valle d'Aosta, - cioè il miglioramento del tenore di vita della popolazione, - non potrebbe essere conseguito.
Insiste quindi affinché il Consiglio, accogliendo la proposta fatta dal Consigliere Chabod Renato, approvi la proposta di soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.
Il Vice Presidente, PASQUALI, osserva che bisogna accertare per quali merci vi sono restrizioni e limitazioni valutarie nel resto del territorio nazionale e limitare la discussione a tali merci, perché non dobbiamo proporre noi stessi delle limitazioni particolari per la Valle d'Aosta.
Ritiene che siano poche le limitazioni ed i contingenti in vigore per le merci che possono interessare la Valle d'Aosta.
L'Assessore MARCHIANDO osserva che il Comune di Livigno gravita, praticamente, sulla vallata dell'Engadina, per cui per tale Comune il problema valutario non esiste.
Il Consigliere FERREIN osserva che la situazione di Livigno è analoga a quella di alcune frazioni, (Molières - Casali Ciriegia - St. Jacques d'Entraque), già italiane ed ora cedute alla Francia dopo la guerra; precisa che si tratta di zone che sono situate al di là dello spartiacque e che, pertanto, gravitano sui paesi più vicini di altro Stato e non hanno relazioni con le nostre vallate per circa otto mesi all'anno e si trovano in condizioni ambientali e geografiche tali da rendere praticamente impossibile il controllo doganale e valutario.
Dichiara, quindi, che la situazione geografica di Livigno, come pure quella di dette frazioni, è molto diversa da quella della Valle d'Aosta.
Il Consigliere CHABOD Renato fa presente che, se e vero che Livigno è situato al di là dei monti, è altresì vero che la Valle di Aosta si trova "intramontes", con uno sbocco chiuso a Pont St. Martin.
Ribadisce che, se si ammette che per la zona di Livigno non vi sono norme sul controllo valutario, altrettanto si deve ora pretendere per la Valle d'Aosta.
L'Assessore MARCHIANDO osserva che la zona franca di Livigno è stata istituita nel 1910 e che le norme sul controllo valutario sono state emanate molti anni dopo.
Il Consigliere CHABOD Renato insiste per la soppressione dell'articolo 3 e dichiara che tale questione potrebbe essere discussa, caso mai, nel corso delle necessarie trattative con il Governo di Roma; la presente che, in tale occasione, i rappresentanti della Valle d'Aosta dovrebbero, in via subordinata, chiedere che sia affidata al Presidente della Giunta regionale la competenza a rilasciare i permessi di importazione e di esportazione.
L'Assessore BIONAZ premette di non essere affatto contrario, anzi di essere pienamente favorevole a che si cerchi di ottenere per la Valle d'Aosta una zona franca più ampia possibile.
Dichiara di essere, però, preoccupato delle gravi conseguenze che potrebbero derivare per la Valle d'Aosta dalla applicazione di una zona franca totale, con la conseguente soppressione anche dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.
Fa presente che ciò significherebbe che il territorio della Valle d'Aosta sarebbe fuori della linea doganale ad ogni effetto e che, pertanto, i prodotti agricoli della Regione (fontina, frutta), e bestiame, potrebbero essere esportati nel territorio nazionale soltanto limitatamente ai quantitativi autorizzati dallo Stato italiano e con vari controlli e limitazioni.
Osserva che tali quantitativi potrebbero essere molto limitati, con riflessi gravosi per l'agricoltura valdostana, in relazione alla mancata o scarsa importazione autorizzata di prodotti agricoli italiani.
Rileva che molto opportunamente e saggiamente la Commissione consiliare ha elaborato ed inserito nel testo del disegno di legge l'articolo 7, in forza del quale i prodotti della Valle d'Aosta vengono considerati prodotti nazionali e, come tali, ammessi liberamente, senza alcuna limitazione e in franchigia, nel territorio doganale.
Osserva che bisogna quindi vagliare attentamente le considerazioni favorevoli e quelle contrarie al mantenimento dell'articolo 3, prima di decidere di sopprimere l'articolo stesso.
Il Consigliere MANGANONI dichiara che le preoccupazioni dell'Assessore Bionaz erano pure le preoccupazioni della Commissione consiliare, la quale però, ha provveduto appunto a cautelarsi dagli eventuali pericoli prospettati dall'Assessore Bionaz inserendo nel disegno di legge l'articolo 7.
Insiste, quindi, per la soppressione dell'articolo 3, rilevando che, come già detto dal Consigliere Chabod Renato, la questione potrebbe essere eventualmente discussa, se proprio sarà necessario, nelle trattative che avranno luogo a Roma fra il Governo ed i rappresentanti della Valle d'Aosta; i quali, in tal caso, dovrebbero perorare, in via subordinata, la proposta fatta dal Consigliere Chabod Renato.
L'Assessore BIONAZ concorda che il Consiglio regionale deve preoccuparsi di sostenere la tesi più favorevole della Regione; ma osserva che il Consiglio regionale deve basare bene e giuridicamente la sua linea di condotta, per potere poi, nelle trattative con il Governo, sostenere la propria tesi e deve, quindi, sin d'ora soppesare e vagliare le considerazioni che sono pro e contro all'articolo 3.
Il Consigliere CHABOD Renato rammenta che l'articolo 14 dello Statuto regionale stabilisce, al capoverso 2°, che: "Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione", il che significa che il Presidente della Giunta e gli Assessori potrebbero benissimo andare a discutere con il Governo le modalità di attuazione della zona franca senza avere già un proprio disegno di legge completo.
Comunica che il Consiglio regionale ha voluto, per maggior chiarezza di discussione e d'impostazione, elaborare un disegno di legge completo, che però non viene approvato dal Consiglio regionale, ma proposto al Governo centrale poiché il menzionato capoverso 2° dell'articolo 14 termina con le parole: "e stabilite con legge dello Stato".
Osserva, quindi, che il disegno di legge per l'attuazione della zona franca dovrà essere discusso e concordato fra i rappresentanti della Valle d'Aosta e il Governo, che lo presenterà poi al Parlamento.
Ricorda che l'Assessore Bionaz ha detto, giustamente, che il Consiglio regionale deve tenere una linea di condotta basata sulle disposizioni di leggi vigenti e dà atto che effettivamente non si possono chiedere delle cose impossibili.
Fa presente che, nel chiedere il mantenimento dell'articolo 7 e la soppressione dell'articolo 3, la minoranza si basa sulle disposizioni di leggi vigenti e non chiede cose impossibili.
Osserva che il Governo potrà, tutt'al più, dire che la Valle d'Aosta ha prescelto il tipo di zona franca più ampia e più favorevole, ma non potrà mai dire, che la Regione ha formulato un disegno di legge che innova completamente alla tradizione legislativa italiana.
Riferisce che la Commissione consiliare ha la convinzione di avere lavorato attivamente nell'interesse della Valle d'Aosta.
Ammette che al disegno di legge possono essere apportati dei ritocchi su qualche punto in sede di discussione e di trattative fra il Governo ed i rappresentanti della Valle d'Aosta, ma ritiene che sarebbe assurdo rinunciare già sin d'ora, in sede di Consiglio, alla soluzione più favorevole per la Valle d'Aosta.
Dichiara che la Giunta regionale dovrà tenere duro per la soppressione dell'art. 3, salvo recedere, se proprio non potrà fare a meno, sulla richiesta da fare in subordine ed intesa ad ottenere che, quanto meno, sia il Presidente della Giunta regionale, e non già il Ministro per il Commercio con l'Estero, a rilasciare i permessi di importazione per le merci estere necessarie al fabbisogno della popolazione, delle imprese e del turismo nonché i permessi di esportazione di prodotti originari della Valle d'Aosta o fabbricati nella stessa.
Precisa che, in tal modo, il Presidente della Giunta regionale potrà stabilire i contingenti di importazione in base alle effettive necessità locali.
Aggiunge che, venendo i permessi di importazione e di esportazione rilasciati dal Presidente della Giunta, senza che occorra un preventivo accordo per ciascun permesso con il Ministero per il Commercio con l'Estero, i permessi saranno rilasciati con evidente maggior celerità.
L'Assessore MARCHIANDO rammenta nuovamente ai Consiglieri che, con l'istituzione della barriera doganale, la Valle d'Aosta sarebbe considerata all'estero agli effetti doganali, ma non nel significato più esteso della parola e non agli effetti valutari, perché vi sono delle restrizioni e delle agevolazioni sia in un campo come nell'altro.
Rileva che oggi vi sono delle norme in materia valutaria che nel 1910, allorquando è stata istituita la zona franca di Livigno, non esistevano; fa presente che tali norme non possono essere ignorate dal Consiglio regionale.
Ribadisce che la zona di Livigno gravita sulla Engadina per la sua situazione geografica tutta particolare ed osserva che la zona franca va, quindi, regolata ed applicata a seconda della ubicazione e delle condizioni ambientali dei territori a favore dei quali viene concessa.
Il Consigliere FERREIN accenna alla questione valutaria con speciale riguardo alle difficoltà che sorgerebbero nello scambio della valuta per il pagamento all'estero delle merci importate in Valle d'Aosta; accenna pure alle gravi conseguenze per l'economia agricola valdostana qualora i prodotti agricoli locali non potessero essere esportati nel territorio doganale nazionale ed all'estero in seguito ad eventuali possibili limitazioni o difficoltà imprevedibili.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, dichiara quanto segue:
"Non ho preso prima la parola, perché desideravo sentire le diverse idee dei Consiglieri su questo progetto di legge e su questa questione che indubbiamente, sia dal punto di vista sostanziale e sia dal punto di vista tecnico, è una delle questioni più difficili a risolversi per la sua complessità ed anche perché non vi sono precedenti giurisprudenziali che ci possano dare una linea di condotta precisa nel fondare, in linea giuridica, questo problema particolarmente per quanto riguarda il controllo valutario.
Dirò, anzitutto, che le critiche fatte alle relazioni Ceccarelli e Cadalbert, laddove essi si dichiarano contrari, specialmente il Ceccarelli, alla zona franca integrale, ci trovano consenzienti, perché la Giunta è pienamente d'accordo sul principio, affermato dalla Commissione consiliare, della zona franca integrale.
Aggiungo che diversamente non si poteva fare se non abdicando a quello che è un principio stabilito dall'articolo 14 dello Statuto regionale, in base al quale il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Per chi abbia approfondito il problema, le soluzioni si presentano non facili anche perché, ripeto, mancano i mezzi interpretativi, cominciando da quelli che avrebbero dovuto pervenirci attraverso le discussioni fatte dai Costituenti che hanno approvato il nastro Statuto.
Infatti, se voi esaminate sia i Decreti anteriori al nostro Statuto speciale che i lavori preparatori, durante la discussione alla Assemblea costituente, voi leggete, a pagina 4213, che, quando si parla di zona franca, il relatore Lussu ha detto:
"l'articolo 4 del D.L.L. 7 settembre, 1945, n. 546, diceva: "Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca"":
"Seguono delle disposizioni in conseguenza abbastanza complicate.
Ad unanimità abbiamo creduto - egli parlava a nome della Commissione -, di non definire in modo risolutivo la questione della sistemazione della zona franca concessa; perciò abbiamo inserito nell'articolo 14 dello Statuto la seguente definizione: ""Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca"", ciò che è una ripetizione dell'articolo 4 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546.
Segue poi:
Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato"". Credo che abbiamo fatto bene a decidere in questo senso. Questa concessione, se attuata, deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà che sono lungi dall'essere semplici: bisognerebbe anzitutto non solo sbarrare il passo del Piccolo San Bernardo ed il passo del Gran San Bernardo, ma anche sbarrare la strada principale della Valle che sbocca poi a nord di Ivrea, a Pont St. Martin, e affrontare altre complicazioni ancora".
Questo per dimostrare come anche i Costituenti, di fronte ad un problema così complesso, hanno creduto bene di sorvolare, cioè di affermare il principio della zona franca senza più ripetere quello che era scritto nel menzionato articolo 4 del 1945, ove si precisavano determinate modalità sostanziali, di attuazione della zona franca.
In effetti essi si sono limitati a stabilire, al capoverso 2° dell'articolo 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
Quindi i Costituenti, ai quali competeva di dare l'interpretazione la più concreta e la più autentica, non ci hanno dato alcun elemento di aiuto in questo senso.
Certo è che è stato stabilito il principio della zona franca integrale e la Commissione consiliare, con la quale la Giunta concorda pienamente, ha fatto benissimo a predisporre un progetto di legge di zona franca integrale, sul quale noi dobbiamo dare soltanto un parere perché non si tratta di una legge regionale.
Questo è il principio su cui noi concordiamo perfettamente.
Perché il Consiglio ha ritenuto di nominare una Commissione consiliare per predisporre questo progetto di legge? Perché siamo parte interessata e desideriamo portare all'esame del Governo un progetto di legge completo e articolato, per cui si possa addivenire sollecitamente alla definizione dei problema e non si continui a discutere dei concetti teorici della zona franca senza scendere nei particolari pratici e realistici per l'applicazione e l'attuazione di una zona franca.
Sul principio della zona franca non vi è da discutere perché è codificato e, se è vero che noi dobbiamo essere degli interpreti, sia pure modesti, delle leggi che ci governano, non possiamo fare altro che sostenere il principio della zona franca integrale.
Però, con questo non si risolve ancora niente, perché la zona franca non è un istituto che, come molti altri istituti giuridici, abbia una definizione generale esatta applicabile a tutti i casi di zona franca.
I pochi esempi di zona franca che abbiamo diversificano, infatti, l'uno dall'altro, perché le modalità di applicazione possono variare a seconda della posizione geografica e politica dei territori costituiti in zona franca e a seconda delle leggi che vengono emanate nel tempo e che possono avere dei riflessi sull'applicazione delle zone franche.
Basterebbe esaminare la situazione di Livigno, di cui si è parlato molto questa mattina, confrontandola con quella di Zara e con quella di Annemasse, nonché esaminare i lavori della Commissione per l'applicazione della zona franca a Trieste, per vedere quale sia la complessità del problema che riguarda, però, sempre la situazione particolare dei vari territori; dal che si dovrebbe concludere che la zona franca deve adattarsi alle necessità del territorio in cui si deve applicare.
Ecco perché la Giunta, d'accordo con la Commissione, ha consigliato che il progetto, che era stato realizzato brillantemente attraverso studi approfonditi della Commissione consiliare, venisse mandato a tutte le categorie sociali ed economiche interessate della Valle, per sentire il loro parere al riguardo e, specialmente, nella speranza di sentire dei pareri critici, perché bisogna mettere tutto sulla bilancia per vedere che cosa si deve decidere.
Non vi è alcun dubbio che siamo tutti qui uniti, come non mai, per cercare di attuare nel modo migliore la zona franca in Valle d'Aosta.
Evidentemente, questo è, anzitutto, un problema di carattere tecnico e poi di carattere economico e tutti i nostri sforzi debbono essere uniti per il miglior fine, attraverso l'esposizione delle idee di ciascuno di noi.
Ognuno deve dare il proprio contributo affinché la soluzione che sceglieremo sia veramente la soluzione migliore nell'interesse del nostro Paese, per il quale noi tutti lavoriamo.
Dunque zona franca integrale.
Su tutti gli altri articoli siamo d'accordo ed è quindi inutile che li discutiamo.
Siamo d'accordo anche sull'articolo 7 che, sotto un certo aspetto, esula dai concetti di definizione formale di zona franca totale.
Questo è molto importante e molto bene ha fatto la Commissione ad inserire detto articolo perché, in caso contrario, vi sarebbe una lacuna che, a mio modesto parere, sarebbe molto più grave di quella di cui all'articolo 3 di cui stiamo discutendo.
Per stabilire che cosa dobbiamo decidere in ordine all'articolo 3, secondo me, bisogna prima fare una premessa.
Qual' è la definizione di zona franca?
In altre parole, se noi lasciassimo l'articolo 3 del disegno di legge, toglieremmo qualche cosa alla zona franca integrale? - Cioè, toglieremmo forse qualche cosa alle possibilità che potremmo avere con una zona franca integrale?
Questo è il problema ed è prima di tutto, reputo, un problema di carattere tecnico.
Ecco perché non condivido le argomentazioni dei Consiglieri della minoranza che, per sostenere la propria tesi, indubbiamente lodevole, richiamano gli articoli 74 e 75 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige e la successiva legge (del 30-6-1951 n. 574) che ha riprodotto questi due articoli, riguardanti il commercio con l'estero.
Questo però non significa nulla, perché non si può sostenere che, dato che nello Statuto del Trentino Alta-Adige sono stati inseriti i predetti due articoli, noi non dobbiamo inserire il menzionato articolo 3, perché abbiamo la zona franca integrale.
Il problema, a mio parere, è un altro.
Bisogna ancora stabilire come ci si debba comportare in un regime di zona franca in rapporto alla questione valutaria, cioè: la questione valutaria deve essere considerata o no in un regime di zona franca integrale?
Per accertare questo bisogna considerare la dottrina e la giurisprudenza in materia.
Debbo dire, però, che come dottrina non vi e gran che.
Vi sono dei "Principi di diritto e di politica doganale", del Putrera, e delle "Istituzioni di diritto doganale", di Mario di Lorenzo.
Consultando quanto scritto dai due menzionati esperti, si trova poco per quanto riguarda l'argomento in discussione; essi affermano, in definitiva, seppur non in modo draconiano, che il concetto di extra territorialità dei terreni di zona franca non si estende, di regola, agli effetti valutari.
In sostanza, la dottrina affermerebbe che, quando si dice che un determinato territorio e posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, si intende che detto territorio non soffre controlli di sorta di carattere doganale ma non già di quelli di carattere valutario.
Di giurisprudenza vi è veramente poco, perché praticamente sono fattispecie che non si attagliano alla questione in esame.
Quindi il concetto è questo: quando si dice "zona franca integrale" dobbiamo considerare in vigore le norme sulla questione valutaria o no?
Naturalmente tutte le leggi che facciamo come Regione in forza dello Statuto, - questo lo dico per obiettività -, sono sempre "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali dette riforme economico-sociali della Repubblica".
Non possono andare contro a quella che e l'organizzazione e l'impalcatura giuridica dello Stato.
La discussione che è seguita sul disegno di legge in esame è stata utilissima, sia perché in questa materia non si studia mai abbastanza e sia perché noi ci siamo un po' attenuti allo studio fatto in materia dall'apposita Commissione consiliare che, dopo aver studiato il problema, lo ha portato in Consiglio con una relazione di maggioranza ed una relazione di minoranza.
Il problema, come è stato posto oggi, è di un'altra natura.
Noi, indipendentemente dalle diverse questioni, dobbiamo chiedere allo Stato tutto quello che è possibile nell'interesse della Regione. Naturalmente io sono contrario a chiedere l'impossibile: lo dico chiaramente ed assumo le mie responsabilità.
Lo facevo già nella mia professione, mi si consenta di ricordarlo, e lo faccio oggi.
Ripeto, chiediamo tutto il possibile nelle materie in cui le nostre richieste possono essere giuridicamente sostenute.
Proponiamo e chiediamo qualcosa di serio che sia favorevole a noi al massimo, ma che sia sostenibile.
Mi si dice: noi abbiamo dei precedenti, cioè la zona franca di Livigno, nella quale non si erano previste norme in materia di controllo valutario.
Io, che non conosco a fondo la situazione di Livigno mi sono fatto portare la legge istitutiva della zona franca di Livigno (n. 516, del 17 luglio 1910).
Rilevo, in proposito, che è una legge del 1910, fatta quindi precedentemente al 1913-1914, cioè in un periodo in cui la liberalizzazione degli scambi era completa; mentre, invece, in seguito ed oggi giorno tutti gli Stati hanno sentito e sentono di non poter vivere da soli e si sono legati internazionalmente agli effetti valutari, con degli accordi, con dei clearings e con conseguenti norme internazionali ed interne di controllo valutario.
Questa è la prima constatazione.
Leggiamo ora la legge:
"Art. 1
Il Comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.
La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.
Art. 2
E' concesso ai Livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione, in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
Art. 3
Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà delimitato il territorio extra doganale e saranno stabilite le norme e le cautele, cui è subordinato il godimento della concessione.
Ordiniamo che, la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
Alla predetta legge è allegata una tabella che elenca la qualità e quantità degli animali e dei prodotti che possono essere introdotti in esenzione doganale nel territorio di Livigno.
Ora, come i Consiglieri possono vedere, nella citata legge non si fa alcun accenno alla questione valutaria; vi si dice soltanto che il Comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.
Quindi ritorniamo al concetto che ho espresso prima.
Afferma la minoranza, e posso anche crederlo, che gli abitanti di Livigno, in applicazione della richiamata legge dei 1910 istitutiva della zona franca, sono perfettamente liberi in materia valutaria.
D'altra parte mi si ricorda che la situazione territoriale di Livigno è molto diversa da quella della Valle d'Aosta, perché Livigno gravita totalmente sul territorio svizzero e ne consegue che l'economia di tale Comune gravita pure totalmente sulla Svizzera.
Bisogna, quindi, obiettivamente riconoscere che la situazione geografica di Livigno è molto diversa da quella della Valle di Aosta.
Non concordo con il Consigliere Chabod Renato quando dice che anche noi siamo chiusi a Bard, perché, geograficamente, la Valle d'Aosta si trova al di qua dello spartiacque.
Poiché, però, viene affermato dalla minoranza che vi sarebbe un precedente di zona franca, quella di Livigno, sia pure concessa nel 1910, cioè concessa in epoca in cui non erano in vigore le norme sul controllo valutario, ma che, però, non sarebbe stata modificata a tutt'oggi e che darebbe alla popolazione di Livigno una situazione migliore di quella che sarebbe la situazione della Valle d'Aosta se applicassimo l'articolo 3 della proposta di disegno di legge in esame, vi dichiaro che non mi sento, in coscienza, di decidere, prima che sia chiarito questo punto, onde avere una conoscenza approfondita della questione.
Io sono sempre dell'avviso che bisogna chiedere e sostenere tutto il sostenibile, ma, ripeto, oggi non ho elementi concreti per stabilire che effettivamente la situazione di Livigno costituisca un precedente che possa servire, anche per noi, relativamente alla questione valutaria.
Questo non è mai stato affermato dalla Commissione consiliare che ha studiato il problema, né risulta dai suoi lavori.
Premetto che parlo a titolo personale e mi permetto di fare la seguente proposta al Consiglio: noi tutti abbiamo apprezzato il lavoro che è stato svolto dalla Commissione e sarei d'avviso che il Consiglio, - preoccupandosi in profondità del problema in relazione alla decisione che deve assumere, sia pure a titolo di parere -, dia mandato alla Commissione consiliare di chiarire la situazione dei precedenti, non soltanto di Livigno, ma anche degli altri territori costituiti in zona franca, relativamente alla questione del controllo valutario e degli scambi.
Sapremo così se questo precedente ci possa dare una certa forza, perché la questione dell'esenzione del controllo valutario possa essere da noi sostenuta.
A mio parere si tratta, ripeto, di stabilire che cosa vuol dire zona franca integrale e se zona franca integrale volesse, per ipotesi, significare che non bisogna tener conto neppure delle limitazioni valutarie, io sarei d'avviso che bisogna sostenere l'esenzione dal controllo valutario e degli scambi.
Ecco perché faccio questa proposta, che è proprio una espressione della perplessità della mia coscienza.
Il Vice presidente, PASQUALI, dichiara di comprendere perfettamente gli scrupoli del Presidente della Giunta, Bondaz, anche perché, in un primo tempo, aveva avuto egli pure gli stessi scrupoli.
Ritiene, però, che tali scrupoli non abbiano ora più ragione di essere, perché non è possibile che in quest'epoca, - in cui vi sono accordi internazionali che regolano il trasferimento delle merci fra i vari Stati -, vi sia una zona territoriale, come quella di Livigno, che abbia una situazione diversa da quella che ha il territorio dello Stato italiano per quanto concerne la questione valutaria.
Osserva che non è pensabile, infatti, che il Comune di Livigno abbia fatto degli accordi internazionali con 64 Stati, come pure non è ammissibile che vi sia una determinata zona italiana che sia al di fuori di ogni accordo internazionale in materia valutaria.
Comunica che è presumibile che il Comune di Livigno non abbia rapporti di questo carattere con altri Stati o, se li ha, li ha nell'ambito degli accordi italiani.
Fa presente che la carta dell'Avana, - che è la base di tutti gli accordi commerciali e che è sottoscritta anche dal Governo italiano, - non parla affatto di una eccezione per Livigno.
Dichiara che l'ulteriore indagine proposta dal Presidente della Giunta può essere benissimo fatta, per togliere qualsiasi dubbio nell'animo dei Signori Consiglieri; ma ritiene di poter già sin da oggi anticipare la risposta che darà la Commissione, ad avvenuto espletamento dell'indagine, affermando che il Comune di Livigno non ha qualcosa di diverso da tutte le altre Regioni italiane per quanto concerne la questione del controllo e delle limitazioni delle valute.
Il Consigliere CHABOD Renato dà atto della obiettività e della serenità con cui il Presidente della Giunta regionale ha affrontato la discussione del problema della zona franca.
Comunica che, prima di passare a discutere la sua proposta conclusiva, desidera rispondere su alcuni punti al Presidente della Giunta, Bondaz.
Circa, il quesito se lasciando invariato l'articolo 3, si verrebbe a togliere qualche cosa alla zona franca, afferma che verrebbe tolto per lo meno l'80% dei benefici della zona franca.
Rammenta che, in considerazione di questo fatto, aveva detto, nel precedente suo intervento, che si sarebbe dovuto, se mai, in via subordinata e in sede di discussione con i rappresentanti governativi, chiedere e cercare di ottenere la modifica dell'articolo 3 nel senso di deferire soltanto al Presidente della Giunta regionale la competenza a rilasciare i permessi di importazione per le merci estere necessarie al fabbisogno della popolazione e delle Imprese e Stabilimenti, - e qui dovrebbero essere aggiunte le parole "e del turismo", - nonché i permessi di esportazione di prodotti originari della Valle d'Aosta o fabbricati in Valle.
Fa presente che si sarebbe più tranquilli e sicuri se si sapesse che competente a rilasciare i predetti permessi di importazione e di esportazione è esclusivamente il Presidente della Giunta regionale che, risiedendo in luogo, conosce la situazione ed è, pertanto, in grado di apprezzare le esigenze locali e turistiche.
Osserva che ultimamente, in occasione di una triste contingenza per la Valle d'Aosta, si è avuto un saggio di questa verità, poiché si è visto e constatato che l'Autorità regionale, anche per il fatto di risiedere sul posto, ha potuto ovviare immediatamente al grave inconveniente dell'interruzione della viabilità stradale interrotta dalla alluvione in quel di Villeneuve.
Circa i precedenti storici e giuridici della questione in esame, concorda con il Presidente della Giunta che in materia di giurisprudenza non si sia trovato nulla, nonostante le ricerche fatte, e che dai lavori dell'Assemblea Costituente non risulta che si sia discusso sulla questione in esame a proposito della zona franca concessa alla Valle di Aosta con l'articolo 14 dello Statuto regionale.
Per quanto riguarda il richiamo fatto dal Presidente della Giunta al primo comma dell'articolo 2 dello Statuto per la Valle d'Aosta, osserva che l'art. 2 si riferisce alle leggi regionali che la Regione Valle d'Aosta ha potestà di emanare mentre, invece, l'articolo 14 dello Statuto, che istituisce la zona franca, si riferisce ad una legge dello Stato e non già ad una legge regionale ("Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato").
Dichiara di concordare sull'affermazione, fatta dal Presidente della Giunta, che non bisogna chiedere l'impossibile, ma ricorda che vi è il precedente di Livigno, per la cui zona franca non risultano emanate norme riguardanti la questione valutaria.
Ammette che gli si potrebbe obiettare che Livigno è al di la dei monti mentre, invece, la Valle d'Aosta si trova entro i monti, ma ritiene che, in sostanza, la situazione geografica della nostra Valle corrisponde all'incirca a quella di Livigno.
Passando, infine, all'esame della proposta del Presidente della Giunta, Bondaz, di dare mandato alla Commissione consiliare di fare ulteriori e maggiori accertamenti circa la questione valutaria a Livigno ed in altri territori costituiti in zona franca, dichiara di concordare, in via subordinata, su tale proposta purché il problema della zona franca sia riportato all'esame del Consiglio al più tardi nella prima settimana di ottobre.
Osserva che i Consiglieri sono d'accordo su tutti gli articoli del disegno di legge ad eccezione del solo articolo 3, per cui il Consiglio potrebbe approvare il disegno di legge senza l'articolo 3, dando mandato alla Giunta di iniziare trattative con il Governo centrale, salvo riesaminare, con il parere della Commissione consiliare, la questione dell'articolo 3 ad accertamenti effettuati.
Ritiene, però, che attualmente un eventuale viaggio a Roma del Presidente della Giunta regionale per l'inizio di trattative con i competenti Organi ministeriali sarebbe forse un viaggio a vuoto, in quanto gli Uffici ministeriali durante il periodo luglio-agosto sono pressoché deserti, perché i funzionari dirigenti vanno in ferie.
Comunica che, per questa ragione, concorda sulla proposta, fatta dal Presidente della Giunta, di demandare alla Commissione lo incarico di eseguire accertamenti in merito alla effettiva situazione della zona franca di Livigno e di altre zone franche, per quanto concerne il problema del controllo delle valute e degli scambi, e semprechè il problema sia riportato all'esame del Consiglio nella prima settimana del prossimo mese di ottobre.
Il Presidente della Giunta, BONDAZ, premesso che la, zona franca di Livigno è definita in modo molto sintetico negli articoli 1 e 2 della legge istitutiva n. 516 del 17` luglio 1910, rileva che il successivo articolo 3 di detta legge dice: "Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà delimitato il territorio extra doganale e saranno stabilite le norme e le cautele, cui è subordinato il godimento della concessione".
Osserva che sarebbe interessante esaminare il menzionato Decreto Reale e vedere quali sono le norme e le cautele alle quali è subordinato il godimento della concessione della zona franca al Comune di Livigno.
Rileva che la tabella annessa alla menzionata legge elenca la qualità e la quantità degli animali (es: bovini 1 - tori 1 - vacche 226 - giovenche 80, ecc.) e dei prodotti che possono essere introdotti nel territorio doganale di Livigno in esenzione doganale.
Precisa che, da un confronto del predetto articolo con l'articolo 7 del disegno di legge per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, appare evidente che la portata di quest'ultimo è molto più ampia.
Ritiene necessario che sia esaminato compiutamente ogni articolo del disegno di legge in esame, affinché ogni Consigliere possa decidere in piena coscienza ed assumersi le responsabilità che la popolazione valdostana attende che il Consiglio regionale assuma nell'interesse generale.
Dichiara che ogni Consigliere deve sentire il senso di responsabilità che gli incombe per la carica che ricopre ed afferma che, personalmente, dopo avere fatto lo studio più approfondito del problema della zona franca per quanto concerne la dibattuta questione del menzionato articolo 3 del disegno di legge, assumerà con la massima tranquillità la decisione che riterrà opportuna nell'interesse del suo paese, indipendentemente dalle critiche che potranno essere fatte.
Il Consigliere FERREIN riferisce al Consiglio sul seguente passo della relazione Cadalbert a proposito della zona franca di Livigno:
"Una forma particolare di zona franca è quella concessa al Comune di Livigno, nella Provincia di Sondrio.
Tale Comune e la sua vallata, quantunque posti sotto la sovranità politica dell'Italia, gravitano economicamente verso la vallata svizzera dell'Engadina: per consentire ragionevoli possibilità di vita sono stati dichiarati (legge 17 luglio 1910, n. 516 e provvedimenti successivi) fuori della linea doganale italiana venendo praticamente a far parte del territorio doganale svizzero, salvo particolari agevolazioni per l'introduzione in franchigia dei prodotti locali nel territorio doganale italiano. Le agevolazioni concesse a Livigno sono ampie; la franchigia infatti si estende dai dazi doganali alle imposte di consumo e ai generi di privativa".
Il Presidente, PAREYSON, invita il Consiglio a pronunciarsi sulla proposta, fatta dal Presidente della Giunta, Bondaz, di dare mandato alla Commissione consiliare di accertare l'effettiva situazione della zona franca di Livigno e di altre zone franche per quanto concerne il problema del controllo delle valute e degli scambi, con invito a riferire in merito al Consiglio nella prima settimana del prossimo mese di ottobre.
Segue discussione, al termine della quale il Presidente, PAREYSON, accerta e comunica che
IL CONSIGLIO
concorda unanime (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto) sulla proposta di rinviare alla prima seduta consiliare della prossima sessione ordinaria autunnale (prima settimana di ottobre 1957) ogni decisione in merito alle proposte della Commissione consiliare di studio per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, in attesa che la Commissione stessa possa accertare e riferire in merito alla effettiva situazione della zona franca di Livigno e di altre zone franche per quanto concerne il problema del controllo valutario e degli scambi.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti trenta.
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