Oggetto del Consiglio n. 114 del 24 giugno 1970 - Verbale
OGGETTO N. 114/70 - Legge regionale concernente: "Classificazione e trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale E. Chanoux di Aosta".
L'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente la classificazione e il trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli Insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emilio Chanoux", di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Agli insegnanti delle Scuole Secondarie è stato da tempo riconosciuta la funzione docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, ai quali tale riconoscimento deriva dal D.L. 7 maggio 1948 n. 1277 e n. 1278, convertiti in legge 10 dicembre 1952 n. 2528.
Pur avendo ottenuto il riconoscimento di tale funzione, gli insegnanti di cui si tratta sono ancora retribuiti in modo diverso da altri insegnanti i quali, in possesso dello stesso titolo di studio, insegnano negli stessi tipi di Scuola, o, addirittura, in Scuole Secondarie di primo grado.
Ad esempio, gli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili nelle Scuole Medie, ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio di 2° grado (periti industriali, diploma di economia domestica, ecc.) sono inquadrati nel ruolo B), mentre i loro stessi colleghi che hanno scelto l'insegnamento negli Istituti Professionali o negli Istituti tecnici industriali sono ancora inquadrati nel ruolo C), con conseguente sperequazione di trattamento economico fra le predette categorie di insegnanti.
Tale situazione si è verificata anche presso l'Istituto Professionale Regionale "Emilio Chanoux", di Aosta, di cui alle leggi regionali 17.11.1960 n. 8, 11.11.1965 n. 19 e 26.5.1967 n. 15.
Per ovviare in parte a una situazione di disagio al personale interessato del predetto Istituto, al quale d'altronde sono richieste particolari ed impegnative prestazioni, venivano corrisposti, a' sensi di legge, dei compensi speciali di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale di ruolo C) e quello di ruolo B), e la relativa spesa era imputata all'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione.
Con l'approvazione del provvedimento legislativo di cui si tratta, si provvede alla classificazione dei posti di insegnamento di cui si tratta nel ruolo di gruppo B e nella determinazione del trattamento economico del rispettivo personale, al quale non saranno più corrisposti i premi già previsti dall'art. 17 della legge regionale 17.11.1960 n. 1.
I premi di cui sopra è cenno non saranno più corrisposti al personale di cui si tratta, cosicché la spesa prevista per il provvedimento in esame sarà compensata dalla minore spesa conseguente alla cessazione della corresponsione dei premi stessi.
Pertanto, non è necessario apportare alcuna variazione in aumento allo stanziamento all'apposito capitolo 622 del bilancio, che già presenta la necessaria disponibilità.
La Giunta Regionale propone quindi che il Consiglio Regionale, allo scopo di ovviare alla sopramenzionata sperequazione nell'ambito della Regione, in particolare nei confronti degli insegnanti dell'Istituto Professionale Regionale, approvi l'allegato disegno di legge.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier, Pollicini, il Presidente accerta e comune i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: trenta.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la classificazione e il trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emilio Chanoux", di Aosta.
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Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............. n. .....: CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI DATTILOGRAFIA, DI STENOGRAFIA E DI CALCOLO MECCANICO IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO PROFESSIONALE REGIONALE "EMILIO CHANOUX", DI AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I posti di insegnamento tecnico-pratico, di cui al successivo articolo 2, presso l'Istituto Professionale Regionale "Emilio Chanoux", di Aosta, sono classificati nel ruolo di gruppo B, a decorrere dal 1° gennaio 1970, con il corrispondente trattamento economico e di sviluppo di carriera previsto dalle norme di legge in vigore.
Art. 2
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del diploma di Scuola Media di secondo grado o di declaratoria di equipollenza, nonché gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico, forniti di diploma di Scuola Media di secondo grado, che saranno nominati nei ruoli ordinari del predetto Istituto Professionale Regionale, svolgeranno la loro carriera secondo la progressione economica prevista dalla tabella B (professori di ruolo B) annessa alla legge 13 marzo 1958 n. 165, modificata dall'art. 1 della legge 28 luglio 1961 n. 831.
Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo in servizio presso il predetto Istituto Professionale Regionale e agli insegnanti non di ruolo di dattilografia, stenografia e di calcolo meccanico, forniti dei requisiti culturali di cui al precedente comma, in servizio nel predetto Istituto spetta, dal 1° gennaio 1970, il trattamento economico previsto dall'art. 1 del D.L. 1° giugno 1946 n. 539, modificato dall'art. 20 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 (ex coefficiente iniziale di carriera del corrispondente personale di ruolo).
Art. 3
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale insegnante di cui al precedente art. 2 non saranno più corrisposti i compensi speciali previsti dall'art. 17 della legge regionale 17 novembre 1960 n. 1.
Art. 4
Dalla applicazione della presente legge non deriveranno maggiori spese annue a carico del bilancio della Regione.
Le spese relative agli emolumenti da corrispondere al personale insegnante di cui al precedente articolo 2 graveranno sul capitolo 622 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 ("Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante"), che presenta la necessaria disponibilità, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.
Art. 5
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.