Oggetto del Consiglio n. 113 del 24 giugno 1970 - Verbale

OGGETTO N. 113/70 - Legge regionale concernente: "Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Regione".

L'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

Con legge regionale 20 luglio 1964 n: 4, il Consiglio Regionale ha stabilito di assegnare gratuitamente i libri di testo agli alunni che frequentano le Scuole Medie della Regione, allo scopo di rendere gratuita la frequenza alla Scuola di completamento dell'obbligo scolastico.

Con successivo provvedimento (legge regionale 11.11.1968 n. 6) il Consiglio Regionale ha stabilito di assegnare gratuitamente i libri di testo anche agli alunni dell'Istituto Professionale Regionale, allo scopo di favorire la frequenza alle classi di questo Istituto da parte di alunni che altrimenti abbandonerebbero gli studi dopo il conseguimento della licenza di Scuola Media.

Si propone di aggiungere alle due forme suddette di assistenza scolastica una terza, analoga, a favore degli alunni della Scuola di istruzione secondaria di 2° grado della Regione.

Attualmente, la frequenza delle Scuole Secondarie di 2° grado è ancora molto costosa, anche perché le Scuole di questo tipo sono tutte situate nella Città di Aosta, per cui le famiglie degli alunni non residenti nel capoluogo della Regione devono sostenere, oltre alle spese per i libri di testo, spese notevoli per trasporto, pensione o collegio:

La fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole secondarie, consentendo un notevole risparmio di spesa da parte delle famiglie degli alunni, favorirà senza dubbio una maggiore frequenza alle Scuole stesse soprattutto da parte di quei giovani i quali, ancorché capaci e meritevoli, sono privi di risorse economiche sufficienti per poter proseguire gli studi dopo il conseguimento della licenza di Scuola Media:

Con questa particolare forma di assistenza, che si aggiunge ad altre agevolazioni già in atto (borse e sussidi di studio, buoni libro, ecc.) si compirà un ulteriore passo verso la gratuità della Scuola anche a livello di istruzione secondaria di 2° grado, in conformità al voto unanime espresso in tale senso dal Consiglio Regionale nell'adunanza del 2 febbraio 1970 (deliberazione n. 37).

Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, che propone un ordine del giorno insieme al Consigliere GERMANO, MANGANONI e TONINO.

Risponde l'Assessore LUSTRISSY, favorevole all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere MANGANONI.

Rispondono il Presidente della Giunta DUJANY e l'Assessore LUSTRISSY.

Intervengono, per dichiarazione di voto, i Consiglieri FOSSON e GERMANO (favorevole).

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i sei articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti Favorevoli: ventisette;

- Un voto contrario.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione.

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Disegno di legge regionale n. 7

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ............. N. .......: ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1970-1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti alle Scuole Secondarie di secondo grado della Regione.

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente sarà fatta dal Collegio dei Professori di ciascuna Scuola Secondaria.

Art. 3

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

La Giunta Regionale può stabilire che i libri di testo o alcuni di essi siano assegnati in uso e rimangano di proprietà dell'Amministrazione Regionale, con il conseguente obbligo, da parte degli alunni assegnatari, di restituirli alla Segreteria della Scuola di appartenenza al termine dell'anno scolastico.

Art. 4

La maggiore spesa annua derivante a carico del Bilancio regionale, dall'applicazione della presente legge, prevista in Lire ottantamilioni, sarà imputata al capitolo 654 ("Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria") del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato lo aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni.

Per l'anno finanziario 1970, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 654 del bilancio di previsione della Regione da Lire ottantatremilioni a Lire centosessantatremilioni mediante prelievo della somma di Lire ottantamilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - Spese correnti - Allegato E).

Art. 5

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidato con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì