Oggetto del Consiglio n. 160 del 30 luglio 1970 - Verbale

OGGETTO N. 160/70 - Disegno di legge regionale recante: "Modificazioni alle vigenti norme e tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale".

Il Presidente della Giunta, DUJANY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle vigenti norme e tabelle dei compensi delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione Regionale, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 luglio 1970:

Con legge regionale 14.11.1961 n. 9, il Consiglio Regionale approvava le norme e le tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione Regionale.

Nell'approvare le tabelle delle indennità da corrispondere al personale regionale per diarie (trasferte superiori alle 24 ore) e per trasferte inferiori alle 24 ore, il Consiglio aveva tenuto presenti, per la determinazione dell'importo delle indennità stesse, l'indice medio del costo della vita in vigore all'inizio dell'anno 1961, nonché i gradi regionali, le qualifiche e gli assegni previsti dall'articolo 1 della legge regionale 30.10.1958 n. 6.

Dal 1961 alla fine del 1969 l'indice medio del costo della vita è aumentato in percentuale del 35% (dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica - indice 1961: 78,5 con indice base 1966 = 100; indice medio da gennaio a novembre 1969: 106 con indice base 1966 = 100).

Con legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, sono state apportate modifiche alle qualifiche, ai gradi e alle retribuzioni del personale regionale.

Si rende quindi necessario e si propone che il Consiglio Regionale modifichi le tabelle allegato A e allegato B alla legge regionale 14 novembre 1961 n. 9, rapportando gli importi delle diarie e delle indennità di trasferta aumentati del 35,00% ai gruppi regionali e alle qualifiche attualmente in vigore ed aumentando in misura proporzionale anche l'indennità chilometrica, per l'uso del proprio automezzo, da £. 30 a £. 40 per chilometro.

È stato all'uopo predisposto l'allegato disegno di legge regionale che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio, in relazione alla potestà legislativa primaria prevista in questa materia dall'art. 2 lett. A dello Statuto Speciale Valdostano.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i tre articoli e gli Allegati A e B del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale recante modificazioni alle vigenti norme e tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 12)

---

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 12

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME E TABELLE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Alle norme e alle tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione Regionale, approvate con legge regionale 14.11.1961 n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il 2° comma dell'articolo 13 della sopracitata legge regionale è soppresso e sostituito dal seguente comma:

"Al personale tecnico e aventi funzioni ispettive che, per ragioni di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di Lire 40 a chilometro quale rimborso delle spese di viaggio".

b) le tabelle allegato A e allegato B alla sopracitata legge regionale sono soppresse e sono sostituite dalle tabelle allegato A e allegato B riportate in calce alla presente legge.

ART. 2

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lorde £. 66.000.000, graverà sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970, che presentano la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni:

Capitolo 10

£.

400.000

Capitolo 57

£.

7.000.000

Capitolo 75

£.

1.500.000

Capitolo 296

£.

6.000.000

Capitolo 305

£.

8.000.000

Capitolo 464

£.

1.500.000

Capitolo 498

£

26.500.000

Capitolo 583

£.

1.000.000

Capitolo 680

£.

6.000.000

Capitolo 688

£.

100.000

Capitolo 698

£.

2.000.000

Capitolo 779

£.

4.000.000

Capitolo 795

£. 2.000.000

£. 66.000.000

ART. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta, e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e dí farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

Seguono: tabella allegato A e tabella allegato B alla legge.

---
ALLEGATO A alla legge regionale

Tabella delle indennità diarie di trasferta in località distanti almeno 15 Km. per ogni 24 ore e per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore a seconda della popolazione della località di destinazione, con le riduzioni del 10% e 20% dopo i primi 45 e 90 giorni.

Gruppo regionale

Carriere

Località con popolazione non inferione a 500.000 abitanti

Località comprese fra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (1)

Località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti

Int.

Rid. 10%

Rid. 20%

Int.

Rid. 10%

Rid. 20%

Int.

Rid. 10%

Rid. 20%

A/1

Diret.

9500

8550

7600

9025

8123

7220

8550

7695

6840

A/2

"

8100

7290

6480

7695

6926

6156

7290

6561

5832

A/3

"

8100

7290

6480

7695

6926

6156

7290

6561

5832

A/4

"

7500

6750

6000

7125

6413

5700

6750

6075

5400

A/5

"

7100

6390

5680

6745

6071

5396

6390

5751

5112

A/RS

"

7100

6390

5680

6745

6071

5396

6390

5751

5112

B/1-B/1 CM

Conc.

7100

6390

5680

6745

6071

5396

6390

5751

5112

B/2

"

6100

5490

4880

5795

5216

4636

5490

4941

4392

B/2 CM-B/RS

"

6800

6120

5440

6460

5814

5168

6120

5508

4896

C/1

Esec.

6100

5490

4880

5795

5216

4636

5490

4941

4392

C/2

"

5400

4860

4320

5130

4617

4104

4860

4374

3888

C/1d

"

5400

4860

4320

5130

4617

4104

4860

4374

3888

C/2d

"

4800

4320

3840

4560

4104

3648

4320

3888

3456

C/RS

"

6100

5490

4880

5795

5216

4636

5490

4941

4392

S/M1

Ausil.

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/M2

"

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/N1

"

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/N2

"

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/01 - S/P1

"

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/02 - S/P2

"

3800

3420

3040

3610

3249

2888

3420

3078

2736

S/03 - S/P3

"

3800

3420

3040

3610

3249

2888

3420

3078

2736

S/RS

"

4100

3690

3280

3895

3506

3116

3690

3321

2952

S/F1

"

6100

5490

4880

5795

5216

4636

5490

4941

4392

S/F2

"

5400

4860

4320

5130

4617

4104

4860

4374

3888

S/F3

"

3800

3420

3040

3610

3249

2888

3420

3078

2736

(1) questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, li

---

ALLEGATO B alla legge regionale

Tabella delle indennità orarie per trasferte inferiori alle 24 ore.

Gruppo regionale

Carriere

Località con popolazione non inferiore ai 500.000 abitanti

Località comprese fra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (1)

Località con popolazione inferiore a 50.000 abitanti

ore diurne (6-22)

ore nottur. (22-6)

ore diurne (6-22)

ore nottur. (22-6)

ore diurne (6-22)

ore nottur. (22-6)

A/1

Dirette

295

394

280

374

265

355

A/2

"

253

337

240

320

228

303

A/3

"

253

337

240

320

228

303

A/4

"

232

309

220

294

209

278

A/5

"

221

295

210

280

199

265

A/RS

"

221

295

210

280

199

265

B/1-B/1 CM

Concet.

221

295

210

280

199

265

B/2

"

190

253

180

240

171

228

B/2 CM-B/RS

"

211

281

200

267

190

253

C/1

"

190

253

180

240

171

228

C/2

"

169

225

161

214

152

202

C/1d

"

169

225

161

214

152

202

C/2d

"

148

197

141

187

133

177

C/RS

"

190

253

180

240

171

228

S/M1

Ausil.

127

169

121

161

114

152

S/M2

"

127

169

121

161

114

152

S/N1

"

127

169

121

161

114

152

S/N2

"

127

169

121

161

114

152

S/01-S/P1

"

127

169

121

161

114

152

S/02-S/P2

"

118

157

112

149

106

141

S/03-S/P3

"

118

157

112

149

106

141

S/RS

"

127

169

121

161

114

152

S/F1

"

190

253

180

240

171

228

S/F2

"

169

225

161

214

152

202

S/F3

"

118

157

112

149

106

141

(1) questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, li

---

Si dà atto che la seduta termina alle ore 13.