Oggetto del Consiglio n. 224 del 9 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 224/70 - Istituzione di borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 1970/1971. Approvazione e finanziamento di spesa. Approvazione delle norme per l'assegnazione. Revoca di deliberazione di Giunta.

L'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di istituzione di borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli e bisognosi delle Scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 1970/1971, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 4166 in data 25.10.1968 sono state istituite n. 2 (due) borse di studio di lire 350.000 da assegnare, a decorrere dall'anno scolastico 1960/69, ad alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentano Scuole Medie di 2° grado di tipo non esistente in Valle di Aosta.

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3157 in data 29.8.1969 ratificata dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 192 in data 27.10.1969 sono state istituite n. 14 borse di studio di lire 350.000 cadauna da assegnare, limitatamente all'anno scolastico 1969/1970, ad alunni meritevoli, particolarmente bisognosi e residenti in località disagiate, che frequentano scuole di istruzione di 2° grado della Regione e sono state anche approvate le modalità di assegnazione.

Con le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 191 in data 27.10.1969 e n. 270 in data 20.12.1969 è stata approvata la spesa complessiva di lire 55.000.000 per l'assegnazione di borse di studio regionali (di lire 100.000 con importo unitario e maggiorabile fino ad un massimo di lire 200.000), limitatamente all'anno scolastico 1969/1970, ad alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentano una Scuola Secondaria di 2° grado della Regione, oppure l'Istituto Professionale Regionale oppure una Scuola Secondaria di 2° grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta.

Le norme per l'assegnazione di dette borse di studio e delle n. 2 (due) borse di studio di lire 350.000 istituite con la deliberazione di Giunta n. 4166 in data 25.10.1968, sono state stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 4109 in data 21.11. 1969.

Allo scopo di favorire il proseguimento negli studi degli alunni meritevoli e bisognosi, con particolare riguardo a quelli che risiedono in località disagiate, occorre provvedere ad istituire delle borse di studio anche per l'anno scolastico 1970/1971.

È inoltre opportuno unificare, con un unico provvedimento, i provvedimenti sin qui adottati e stabilire nuove norme di assegnazione.

Tenuto conto che gli alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado della Regione usufruiranno della fornitura gratuita dei libri di testo (legge regionale 30.7.1970, n. 14); l'ammontare complessivo della spesa da erogare per le borse di studio di cui si tratta, nell'anno scolastico 1970/1971, potrebbe essere stabilito in lire 58.000.000 e l'importo unitario delle borse potrebbe essere fissato in lire 50.000.

Tale importo potrebbe essere maggiorato fino ad un massimo di lire 300.000 in relazione alle condizioni di particolare bisogno delle famiglie e al disagio derivante agli studenti dalla distanza fra la località di residenza e la sede della Scuola ed in relazione al particolare merito scolastico.

Inoltre sarebbe opportuno ammettere al concorso anche le alunne frequentanti la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta e una Scuola Convitto Professionale per Infermiere.

Ciò premesso, udito in merito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione, si propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di approvare la spesa di lire 58.000.000 (cinquantottomilioni) da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità, per l'assegnazione di borse di studio regionali, nel corso dell'anno scolastico 1970/1971 a favore di alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentino:

a) una Scuola Secondaria di 2° grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta;

b) l'Istituto Professionale Regionale;

c) una Scuola Secondaria. di 2° grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta;

d) una Scuola Convitto Professionale per infermiere.

2°) di stabilire in lire 50.000 (cinquantamila) l'importo ordinario unitario delle borse di studio, con possibilità di maggiorazione fino ad un massimo di lire 300.000 nei seguenti casi:

a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località dalla quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola che frequentano e devono, pertanto, dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola stessa presso Collegi o pensioni private;

b) quando. gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;

c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di almeno OTTIMO).

3°) di approvare le sottoriportate norme del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui si tratta sino ad un ammontare massimo di lire 58.000.000;

4°) di revocare la deliberazione di Giunta n. 4166 in data 25.10.1968 relativa all'istituzione di due borse di studio di lire 350.000 a decorrere dall'anno scolastico 1968/1969.

Intervengono l'Assessore LUSTRISSY che propone delle modifiche e il Consigliere DOLCHI che presenta degli emendamenti.

Replica l'Assessore LUSTRISSY.

Intervengono il Consigliere GERMANO e l'Assessore LUSTRISSY.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, e concordando sulle proposte della Giunta;

- richiamate le deliberazioni di Giunta n. 4166 in data 25 ottobre 1968, n. 315 in data 29 agosto 1969 (ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 192 in data 27 ottobre 1969) e n. 4109 in data 21 novembre 1969, nonché le deliberazioni consiliari n. 191 in data 27 ottobre 1969 e n. 270 in data 20 dicembre 1969;

- ritenuta l'opportunità di revocare la deliberazione di Giunta n. 4166 in data 25 ottobre 1968, relativa all'istituzione di due borse di studio di lire 350.000 a decorrere dall'anno scolastico 1968/1969;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

1°) di approvare la spesa di lire 58.000.000 (cinquantottomilioni) da imputare al capitolo 655 del bilancio preventivo del corrente anno finanziario ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio"), che presenta la necessaria disponibilità, per l'assegnazione di borse di studio regionali, nel corso dell'anno scolastico 1970/1971, a favore di alunni meritevoli e bisognosi, residenti nella Regione, che frequentino:

a) una Scuola Secondaria di 2° grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta;

b) l'Istituto Professionale Regionale;

c) una Scuola Secondaria di 2° grado (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta;

d) una Scuola Convitto Professionale per Infermiere;

e) i corsi annuali integrativi a carattere secondario istituiti per gli studenti in possesso del Diploma di Abilitazione o di Maturità Magistrale;

2°) di stabilire in lire 50.000 (cinquantamila) l'importo ordinario unitario delle borse di studio, con possibilità di maggiorazione fino ad un massimo di lire 300.000 nei seguenti casi:

a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località dalla quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola che frequentano e devono, pertanto, dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola stessa presso Collegi o pensioni private;

b) quando gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;

c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di almeno OTTIMO, oppure dichiarati MATURI con un voto di almeno 48/60);

3°) di approvare le sottoriportate norme del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui si tratta sino ad un ammontare massimo di lire 58.000.000;

4°) di revocare la deliberazione di Giunta n. 4166 in data 25.10.1968 relativa all'istituzione di due borse di studio di lire 350.000 a decorrere dall'anno scolastico 1968/1969.

(SEGUONO: norme del bando di concorso)

---

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE STUDIO REGIONALI AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO, MERITEVOLI E BISOGNOSI, RESIDENTI NELLA REGIONE - ANNO SCOLASTICO 1970/1971.

Art. 1

Per l'anno scolastico 1970/1971 la somma di lire 58.000.000 è messa a disposizione, per il conferimento di borse di studio regionali, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, agli alunni bisognosi, residenti nella Regione, che frequentano una Scuola Secondaria di 2° grado della Regione, ivi compresa la Scuola Magistrale gestita dall'Istituto San Giuseppe di Aosta, oppure lo Istituto Professionale Regionale, ovvero una Scuola Secondaria (statale, pareggiata o legalmente riconosciuta) di tipo non esistente in Valle d'Aosta, oppure una Scuola Convitto Professionale per Infermiere oppure i Corsi annuali integrativi a carattere secondario istituiti per gli studenti in possesso del Diploma di Abilitazione o di Maturità Magistrale.

L'importo ordinario unitario della borsa è di lire 50.000 (cinquantamila) e può essere maggiorato fino ad un massimo di lire 300.000 (trecentomila) nei seguenti casi:

a) quando gli alunni risiedono effettivamente in una località dalla quale non possono, senza grave disagio, accedere giornalmente alla sede della Scuola stessa e, pertanto, debbono dimorare stabilmente per l'intera durata dell'anno scolastico nel Comune sede della Scuola che frequentano, presso Collegi o pensioni private;

b) quando gli alunni appartengono a famiglie particolarmente bisognose;

c) quando gli alunni risultano particolarmente meritevoli (promossi in prima sessione con una votazione media di almeno 8/10 o con il giudizio di almeno OTTIMO oppure dichiarati MATURI con un voto di almeno 48/60).

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nell'anno scolastico precedente, in prima sessione, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano;

b) appartengano a famiglia bisognosa;

c) siano effettivamente residenti in Valle d'Aosta.

Sono ammessi al concorso anche gli alunni che, non avendo potuto, per gravi e giustificati motivi, sostenere gli esami nella sessione estiva abbiano conseguito nella sessione autunnale il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano.

Art. 3

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare, entro il 1° dicembre 1970, al Preside della Scuola frequentata dal minore la domanda di partecipazione al concorso mediante la compilazione di un apposito modulo che deve essere ritirato presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione o presso le Segreterie delle Scuole Secondarie della Regione o dell'Istituto Professionale Regionale.

I concorrenti frequentanti Scuole situate fuori del territorio della Valle d'Aosta presenteranno direttamente la domanda all'Assessorato alla Pubblica Istruzione entro il 31 dicembre 1970.

I moduli di domanda, debitamente compilati, devono pervenire all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro e non oltre il 31 dicembre 1970, per il tramite delle Segreterie degli Istituti.

Art. 4

La scelta dei vincitori è fatta da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e comprendente: l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Presidente; tre Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, membri effettivi; il Sovraintendente agli Studi, membro effettivo; i Presidi delle Scuole Secondarie di 2° grado della Regione, dell'Istituto Professionale Regionale ed i Direttori delle Scuole Coordinate dell'I.P.R., membri effettivi; un rappresentante delle famiglie degli alunni scelto dall'Associazione dei genitori degli alunni della Valle, membro effettivo; un rappresentante della Scuola Secondaria di 2° grado della Regione e dell'I.P.R., scelto dagli studenti, membro effettivo; un funzionario dell'Assessorato alla P.I., con le mansioni di Segretario, membro aggiunto. Non possono far parte della Commissione parenti o affini fino al quarto grado dei partecipanti al concorso.

Art. 5

La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dallo art. 2 è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito hanno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i figli di mutilati o di invalidi;'

b) i figli di genitori effettivamente residenti in località di alta montagna;

c) i figli di agricoltori.

Art. 6

Non possono essere assegnate le borse di studio a concorrenti che godano di altre borse o sussidi di studio; qualora si verifichi questo caso, la borsa dovrà essere revocata e dovrà essere assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

Art. 7

Quando una o più borse non possano essere assegnate per mancanza di concorrenti o perché gli eventuali concorrenti non si trovano nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere assegnate come sussidi di studio previo parere della Commissione di cui all'art. 4 che effettuerà la scelta dei vincitori e stabilirà l'importo di ciascun sussidio.

Art. 8

Le borse ed i sussidi di studio sono assegnati ai vincitori e liquidati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 9

Al pagamento delle borse di studio e dei sussidi si provvede mediante un solo versamento entro la fine dell'anno scolastico su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

I mandati di pagamento delle borse e dei sussidi agli alunni assegnatari sono emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Non sarà dato corso al pagamento della borsa e dei sussidi qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare particolarmente grave, oppure abbandoni la scuola.