Oggetto del Consiglio n. 225 del 9 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 225/70 - Disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Regione frequentanti Scuole Secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta.

L'Assessore alla pubblica istruzione, LUSTRISSY, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Regione frequentanti Scuole Secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Nella seduta del 24 giugno 1970 il Consiglio Regionale, con apposito ordine del giorno, ha invitato l'Assessore alla Pubblica Istruzione ad esaminare la possibilità di estendere agli studenti della Valle d'Aosta frequentanti Scuole Secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta il beneficio della gratuità dei libri di testo.

In effetti, tale categoria di studenti, dopo l'approvazione dell'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado della Regione, non può godere di un beneficio che spetterebbe se nella Regione esistessero tutti i tipi di Scuole Secondarie di 2° grado.

Si propone, pertanto, di aggiungere alla assistenza scolastica già in atto per la Scuola Media e per le Scuole Secondarie di 2° grado una analoga assistenza a favore degli alunni di cui si tratta.

Tale provvedimento è motivato dal fatto che le famiglie degli alunni devono sostenere spese non indifferenti per il mantenimento in Collegi o pensioni fuori Valle dei propri figli per la frequenza ai tipi di scuola non esistenti in Valle d'Aosta.

La relativa spesa annua, prevista in Lire diecimilioni, va imputata all'apposito capitolo 654 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per i successivi anni, con aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso per l'importo di Lire diecimilioni.

Al finanziamento ed alla copertura anche per i successivi anni, della spesa stessa si provvede mediante il corrispondente aumento dello stanziamento annuo del capitolo 50 della Parte Entrata del bilancio, con il già accertato aumento del gettito annuo della compartecipazione sul provento I.G.E. di cui all'articolo 4 della legge 2 luglio 1952 n. 703.

A tale scopo è stato predisposto e viene inoltrato all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge.

(Segue allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Interviene il Consigliere MANGANONI.

Risponde l'Assessore LUSTRISSY.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Germano e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: tre.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni della Regione frequentanti Scuole Secondarie di 2° grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta:

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 26).

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Disegno di legge regionale n. 26

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................ n. ...... : ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA REGIONE FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DI TIPO NON ESISTENTE IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato,

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata l'assegnazione gratuita, a decorrere dall'anno scolastico 1970/1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta.

Art. 2

Le disposizioni e modalità per l'acquisto e il pagamento dei libri di testo scolastici da assegnare agli alunni di cui all'articolo 1 sono approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

Art. 3

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in Lire diecimilioni, sarà imputata al capitolo 654 ("Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria") del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire centosessantatremilioni a Lire centosettantatremilioni.

Al finanziamento e alla copertura della spesa annua di Lire diecimilioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 50 della Parte Entrata del bilancio ("Compartecipazione sul provento I.G.E. - art. 4 della legge 2.7.1952 n. 703") con il già accertato aumento del gettito della compartecipazione di cui si tratta.

Art. 4

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, lì