Oggetto del Consiglio n. 232 del 30 ottobre 1970 - Verbale

OGGETTO N. 232/70 - Subconcessione alla Società Nazionale Cogne S.p.A. di derivazione di acqua, in Comune di Aosta, dal canale denominato "Piccolo Buthier", che a sua volta deriva le acque dal torrente Buthier, per uso industriale.

L'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione alla Società Nazionale Cogne S.p.A. di derivazione di acqua, in Comune di Aosta, dal Canale denominato "Piccolo Buthier", che a sua volta deriva le acque dal torrente Buthier, per uso industriale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970:

Con domanda in data 22.12.1969 la Società Nazionale Cogne S.p.A., con sede a Torino - Via San Quintino n. 28, ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare, in Comune di Aosta, mod. 10,00 d'acqua dal canale denominato "Piccolo Buthier", - che a sua volta deriva le acque dal torrente Buthier -, per utilizzarli per uso industriale di raffreddamento di impianti.

La domanda è corredata dal progetto in pari data a firma del Dott. Ing. Aldo De Gennaro.

Il canale "Piccolo Buthier", nel punto in cui la Soc.Naz.Cogne intende derivare mod. 10,00 di acqua per il raffreddamento di impianti, raccoglie le acque di scarico della Società Birra Aosta (mod. 10 assentiti con D.M. 26.11.1937 N. 5788 e 21.4.1964 n. 666) e della Ditta Janin-Rivolin (mod. 8,50 assentiti con Decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte n. 80191 in data 1.7.1969).

Le acque del canale "Piccolo Buthier" alimentano, inoltre, lungo il proprio percorso il molino e la segheria Apostolo (Decreto di riconoscimento G.C. Aosta n. 2099 in data 5.5.1938) la segheria della Naz.Cogne (Decreto di riconoscimento G.C. Aosta n. 1 del 31.1.1936) e la centralina Favre (Decreto Ministeriale di concessione n. 3727 del 22.6.1937).

Dopo aver raccolto anche le acque residue d'irrigazione (Decreto di riconoscimento G.C. Aosta n. 4109 del 18.11.1944), scarica il tutto nella Dora Baltea a valle della confluenza con il torrente Buthier.

Lungo il percorso esistono, però, anche diversi collettori di scarico nel torrente Buthier.

ISTRUTTORIA

Il Magistrato per il Po di Parma ha rilasciato il proprio nulla-osta all'ammissione in istruttoria della domanda di cui si tratta con la nota n. 400 Rep. III in data 22.1.1970. L'avviso di presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 13 in data 7.3.1970 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio inserzioni) n. 71 in data 20.3.1970, senza dar luogo a presentazione di domande incompatibili o concorrenti.

Con ordinanza n. 77 in data 22.4.1970, dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 4.5.1970, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell'ordinanza è stata affissa per il periodo predetto di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Aosta e altra copia è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici, al Magistrato per il Po, di Parma, all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, alla Sezione idrografica per il Po, di Torino, al Comando Militare Territoriale di Torino, al Compartimento di Torino dell'ENEL, all'Amministrazione dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour), al Consorzio Regionale Pesca, alla Direzione del Demanio della 1^ ZAT di Milano.

La pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni.

La visita locale di istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è stata effettuata il giorno 24.6.1970 con ritrovo presso il Municipio di Aosta ed alla visita medesima hanno preso parte i Signori:

- Dott. Ing. Giovanni Giuffrida - Direttore dell'Ufficio idrografico del Po - Sezione di Torino

- Geom. Luigi Valtz - dell'Ufficio idrografico del Po - Sezione di Torino

- Geom. Vincenzo Carloni - dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta

- Geom. Giovanni Tosa - della direzione lavori del Genio Militare di Torino

- Avv. Camillo Alberto - del Compartimento di Torino dell'ENEL

- Giovanni Corniolo - Presidente del Consorzio Regionale Pesca, assistito dal Segretario Sig. Valentino Brigadoi

- Geom. Tommaso Chamois - Presidente del Consorzio Irriguo "Piccolo Buthier"

- Avv. Fortunio Palmas - per conto della Soc. Nazionale Cogne

- Dott. Francesco Cappelletto, della Soc. Nazionale Cogne

- Dott. Luciano Assirelli, della Soc. Nazionale Cogne

- Geom. Michele Gonrad, dell'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

In apertura della riunione è stata data lettura della lettera n. 327 in data 29.4.1970 del Consorzio Regionale Pesca, con la quale veniva chiesto l'inserimento nel disciplinare di subconcessione di una clausola con la quale si precisasse che l'acqua doveva servire esclusivamente al raffreddamento di impianti e non per alimentare scarichi di rifiuti industriali.

Durante la riunione di istruttoria, come risulta dal relativo verbale, hanno poi interloquito i Signori:

- Dott. Cappelletto, della Soc. Nazionale Cogne, per confermare che l'acqua sarà adoperata esclusivamente per il raffreddamento di impianti

- Avv. Camillo Alberto, dell'ENEL, per chiedere che non venga variata la quantità d'acqua che attualmente l'ENEL lascia defluire dalle proprie opere di presa nel torrente Buthier.

Si dà atto che i Signori intervenuti alla visita di istruttoria hanno concordemente rinunciato alla ricognizione dei luoghi interessati dalla derivazione.

In data 25.6.1970 è poi pervenuta la nota n. 1/3757 in data 19.6.1970 dell'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour) con la quale tale Amministrazione subordina il proprio nulla-osta alla subconcessione alle seguenti condizioni:

1) l'utilizzazione avvenga ad acqua fluente, cioè con divieto assoluto di costruire invasi o svasi che possano alterare il regolare deflusso dell'acqua nella Dora Baltea;

2) l'acqua derivata venga integralmente restituita;

3) l'acqua restituita sia esente da sostanze nocive all'agricoltura, all'igiene ed al bestiame.

Le richieste di cui sopra sono valide e saranno soddisfatte con l'inserimento di apposita clausola nel disciplinare di subconcessione.

CONSISTENZA DELLE OPERE PROGETTATE

La derivazione sarà fatta in sponda destra del Canale "Piccolo Buthier" e consisterà in una vasca rettangolare in cemento armato delle dimensioni di mt. 12x2x1,60, munita di griglie e sfioratore, nonché di paratoia disghiaiatrice e di canale di scarico. Da detta vasca l'acqua sarà immessa nella stazione di pompaggio. Quest'ultima sarà costituita da un fabbricato in muratura, delle dimensioni di m. 10x12x6, nella quale saranno installati n. 5 gruppi motopompa aventi le seguenti caratteristiche:

- portata 700 m3/h

- prevalenza H=30÷35 mt.

Nel locale saranno sistemate anche tutte le apparecchiature elettriche.

L'acqua sarà destinata al raffreddamento di forni per riscaldo e per trattamento e di trasformatori e impianti elettrici per laminazione e fucinatura. L'acqua sarà immessa nelle reti mediante opportune tubazioni e le sue caratteristiche di scarico saranno, pertanto, praticamente identiche a quelle dell'acqua prelevata.

Gli scarichi saranno effettuati nel Canale "Piccolo Buthier" e, di qui, nella Dora Baltea, oppure nel torrente Buthier.

È prevista anche una vasca aerea di carico per riserva di emergenza.

CONDIZIONI GENERALI

L'utilizzazione delle acque del Canale "Piccolo Buthier" corrisponde ad una reale necessità per il raffreddamento degli impianti progettati dalla Soc. Nazionale Cogne e le modalità di captazione e delle condotte di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo e quindi da approvare.

La subconcessione richiesta può essere, pertanto, rilasciata.

GARANZIE, RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Nel disciplinare sono state inserite le solite clausole di carattere generale. Si è anche inserito quanto richiesto dal Consorzio Regionale Pesca e dall'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour) e, cioè, che l'acqua derivata dovrà essere interamente restituita e dovrà servire esclusivamente al raffreddamento di impianti e non per alimentare scarichi di rifiuti industriali. Apposite clausole cautelative tuteleranno, inoltre, i diritti di forza motrice, irrigui, igienici e domestici.

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

In conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque ed Impianti Elettrici n. 2020 in data 14.1.1967, trattandosi di grande derivazione, perché assimilabile all'uso potabile, la durata della subconcessione sarà di anni 70, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

CANONE

Il canone annuo da versare alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale, trattandosi di derivazione con obbligo di restituire le colature o i residui di acqua, sarà di L. 8.000 per modulo e perciò sarà di L. 80.000 (ottantamila).

TERMINI

Entro mesi sei dalla data di notifica del decreto di subconcessione, la Soc. Nazionale Cogne dovrà iniziare gli eventuali atti di espropriazione e portarli a termine entro mesi 12. Entro mesi dieci dalla data di notifica suddetta, dovrà iniziare i lavori di derivazione e portarli a termine entro mesi 24.

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Aosta, dove ha luogo la derivazione.

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Il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 5067/III in data 5.8.1970, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Si propone che il Consiglio Regionale

DELIBERI

1°) di subconcedere alla Società Nazionale Cogne S.p.A., con sede in Torino, Via S. Quintino n. 28, di derivare, in Comune di Aosta, mod. 10,00 (litri al secondo mille) di acqua, dal Canale "Piccolo Buthier", che a sua volta deriva le acque dal Torrente Buthier, per utilizzarli esclusivamente a scopo di raffreddamento di impianti;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dalla Soc. Nazionale Cogne alla Tesoreria della Regione:

a) Lire 80.000 all'anno a titolo di canone di subconcessione, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere") ed al corrispondente capitolo dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo di durata della subconcessione;

b) Lire 40.000 (quarantamila), a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Società Naz. Cogne viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) Lire 10.000 (diecimila), quale contributo pari al quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, corrispondente al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della Parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

d) Lire 200.000 (duecentomila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato dei LL.PP.), per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 183 della Parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

(SEGUE disciplinare) (... Omissis ...)

Interviene il Consigliere MANGANONI.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai lavori pubblici, ROLLANDOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;

- visto il parere favorevole espresso dal Magistrato per il Po, di Parma, con nota prot. n. 5067/III in data 5 agosto 1970;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);

DELIBERA

1°) di subconcedere alla Società Nazionale Cogne S.p.A., con sede in Torino, Via S. Quintino n. 28, di derivare, in Comune di Aosta, mod. 10,00 (litri al secondo mille) di acqua, dal Canale "Piccolo Buthier", che a sua volta deriva le acque dal Torrente Buthier, per utilizzarli esclusivamente a scopo di raffreddamento di impianti;

2°) di autorizzare l'emissione del relativo decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;

3°) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dalla Società Naz. Cogne alla Tesoreria della Regione:

a) Lire 80.000 all'anno a titolo di canone di subconcessione, somma da introitare al capitolo 34 della parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere") ed al corrispondente capitolo dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari, per tutto il periodo di durata della subconcessione;

b) Lire 40.000 (quarantamila), a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Società Naz. Cogne viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;

c) Lire 10.000 (diecimila), quale contributo pari al quarantesimo del canone di cui all'art. 7 comma secondo del T.U. 11.12.1933 n. 1775, corrispondente al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501, somma da introitare al capitolo 34 della Parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere");

d) Lire 200.000 (duecentomila), quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Acque e Miniere dello Assessorato dei LL.PP.), per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al capitolo 183 della Parte "Entrate" del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere").

(SEGUE disciplinare)

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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato dei Lavori Pubblici.

Repertorio N.

Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolata la subconcessione di derivazione d'acqua in Comune di Aosta, dal Canale "Piccolo Buthier", che a sua volta deriva le acque dal Torrente Buthier, per uso industriale, chiesta dalla Società Naz. Cogne S.p.A. con domanda 22.12.1969.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dal Canale "piccolo Buthier", che a sua volta deriva, le acque dal Torrente Buthier, in Comune di Aosta, a quota 564,80 s.l.m., rimane fissata in misura non superiore a mod. 10,00 (litri secondo mille).

L'acqua sarà utilizzata esclusivamente a scopo di raffreddamento di impianti o non dovrà alimentare scarichi di rifiuti industriali.

Art. 2

Portata in base alla quale è stabilito il canone.

La portata in base alla quale è stabilito il canone è di moduli 10,00, con obbligo di restituire l'acqua dopo l'uso.

Art. 3

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua saranno costruite in sponda destra del Canale "Piccolo Buthier" e consisteranno in un sistema di paratoie che convoglierà l'acqua in una vasca rettangolare in cemento armato, delle dimensioni di mt. 12x2x1,60, munita di griglie e sfíoratore. Da detta vasca l'acqua sarà immessa nella stazione di pompaggio.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità del progetto di massima in data 22.12.1969, a firma Dott. Ing. Aldo De Gennaro, che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che saranno proposte e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 4

Regolazione della portata

Affinché la portata di subconcessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore della subconcessa, lo sfioratore sistemato alle opere di presa dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da assicurare che il quantitativo d'acqua da immettere nella stazione di pompaggio non superi i moduli 10 di subconcessione.

Le caratteristiche tecniche di detto sfioratore dovranno risultare da appositi disegni illustrativi, da presentare, unitamente ai calcoli relativi, all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Art. 5

Garanzie da osservarsi

Saranno eseguite e mantenute, a carico della Società subconcessionaria, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime del corso d'acqua interessato, tutte attinenti alla subconcessa derivazione, tanto se la necessità di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertata in seguito.

Nell'interesse dell'Amministrazione dei Canali Demaniali di irrigazione (Canali Cavour) e nell'interesse generale delle utenze situate a valle, l'utilizzazione dovrà essere ad acqua fluente, cioè con divieto assoluto di costituire invasi o svasi che possano alterare il regolare deflusso dell'acqua nella Dora Baltea. L'acqua derivata dovrà essere restituita integralmente e dovrà essere esente da sostanze nocive all'agricoltura, all'ittica, all'igiene ed al bestiame.

La Società subconcessionaria resta obbligata a soddisfare gli eventuali bisogni d'acqua di tutte le utenze di forza motrice, irrigua, potabili e domestiche riconosciute o da riconoscere, concesse o subconcesse, i cui usi interferiscano con la derivazione oggetto della presente subconcessione.

In modo particolare, dovrà essere assicurata la diluizione delle acque nere di fognatura che scaricano nel Canale "Piccolo Buthier" e dovrà essere assicurata la diluizione delle acque nere di fognatura e delle acque di scarico del pubblico macello nel torrente Buthier, mantenendo inalterata la situazione attuale, per cui la portata del periodo di magra è attualmente integrata dai vari collettori di scarico del canale Piccolo Buthier nel torrente Buthier nel tratto Ponte di Pietra-confluenza Dora Baltea.

Art. 6

Termini-per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Società subconcessionaria dovrà:

a) - iniziare le eventuali espropriazioni entro mesi sei dalla data di notifica della avvenuta emissione e registrazione del decreto di subconcessione, e portarle a termine entro mesi dodici dalla data di detta notifica.

b) - iniziare i lavori della derivazione entro mesi dieci dalla data di notifica indicata dal comma a) e portarli a termine entro mesi 24 dalla data stessa.

Ultimati i lavori, la Società subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

Art. 7

Collaudo a termine per l'utilizzazione dell'acqua.

Eseguita la visita di collaudo, l'Ufficio Acque e Miniere dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli esistenti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data del provvedimento ministeriale di approvazione del collaudo, la Società subconcessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.

Art. 8

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni 70, successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Qualora al termine della subconcessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, alla Società subconcessionaria potrà essere rinnovata la subconcessione con quelle modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e dei corsi d'acqua.

In mancanza di rinnovazione; come nei casi di decadenza o di rinuncia, si applicheranno le norme dell'ultimo comma dell'art. 28 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

Art. 9

Canone

La Ditta subconcessionaria corrisponderà alla Tesoreria della Regione di anno in anno, anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di L. 80.000 in ragione di L. 8.000 per modulo, anche se non possa o non voglia far uso in tutto od in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434.

Art. 10

Pagamenti e depositi

La Società subconcessionaria, all'atto della firma del presente disciplinare, ha dimostrato con la produzione delle relative quietanze di aver effettuato i seguenti versamenti di somme presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:

a) L. 40.000.= pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 9, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che la Soc. Naz. Cogne viene ad assumere per effetto della sub-concessione, somma che sarà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione medesima.

b) L. 10.000.= pari al minimo prescritto dall'art. 3 della legge 21.12.1961. n. 1501.

c) L. 200.000.= per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.

Restano poi a carico della Società subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione di atti, copie dei disegni, di atti ecc.

Art. 11

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni previste nel presente disciplinare, la Società subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e di tutte le altre norme legislative, nonché delle relative norme regolamentari nazionali e regionali concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12

Per ogni effetto di legge la Società subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Aosta, dove ha luogo la derivazione.

Aosta, lì

LA SOCIETÀ SUBCONCESSIONARIA