Oggetto del Consiglio n. 297 del 16 maggio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 297/79 - Riapprovazione, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale, del disegno di legge regionale n. 62, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 203, in data 4 aprile 1979, concernente: "Disposizioni in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali".
Lo Stato ha rinviato il disegno di legge regionale in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per il motivo che la legge stessa interferirebbe con la sfera legislativa statale, non potendo il legislatore regionale intervenire sui benefici combattentistici disciplinati unitariamente dalla legge n. 336/1970 e successive integrazioni e modificazioni.
In proposito, si fa presente che la suddetta legge statale n. 336 incide sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico ed economico del personale, e cioè su materie riservate, ai sensi dell'art. 2 - lett. a) - dello Statuto, alla potestà legislativa esclusiva della Regione, il cui esercizio è limitato soltanto dai principi generali dell'ordinamento giuridico (oltre che dalla Costituzione).
Spetta pertanto alla Regione disciplinare la materia dei benefici combattentistici relativamente al proprio personale sulla base di detti principi i quali si desumono dalla legislazione statale.
Al riguardo, esaminata tale legislazione, si desume chiaramente che essa attiene sia alla concessione di particolari benefici (aumenti periodici di stipendio, attribuzione della qualifica o classe di stipendio superiore, aumenti di anni di servizio ecc.) che incidono direttamente sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, sia all'attuazione dei benefici stessi (scaglionamento dei collocamenti a riposo), in guisa che l'esodo del personale avvenga in armonia col buon andamento dell'Amministrazione, materia quest'ultima riguardante l'organizzazione degli uffici.
Ciò premesso e segnalato che questa Regione ha applicato integralmente i benefici stabiliti dalla legge dello Stato, si considera che compete a questa Regione valutare l'incidenza del suddetto scaglionamento sul buon andamento dei propri uffici in relazione alle esigenze degli uffici stessi, connesse, attualmente, alla situazione di disagio derivante dalle recenti alluvioni.
Si ravvisa pertanto che la proroga della data di collocamento a riposo di un contingente di personale non solo non eccede i limiti della potestà legislativa regionale, che - si ripete - non può ritenersi sostituita o annullata dalla legislazione statale e che, nella fattispecie, si concreta in un semplice adattamento di questa legislazione alle esigenze regionali, ma è diretta, in attuazione del principio dell'articolo 97 della Costituzione, ad assicurare detto buon andamento degli uffici.
Rilevato poi che questa Regione non può essere posta sullo stesso piano di altri Enti pubblici o territoriali non forniti dei menzionati poteri costituzionali, si considera infine che una identica legge del Friuli-Venezia Giulia (n. 25 del 17 maggio 1975) è stata approvata dal Governo, presumibilmente in base agli argomenti di cui sopra, pur non potendosi al riguardo invocare allora una situazione particolare della Regione, essendo la legge stessa anteriore al terremoto e pur essendo il Friuli-Venezia Giulia vincolato ad uniformare lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale a quelli del personale dello Stato, in base alla norma costituzionale dell'art. 68 - secondo comma - del suo Statuto, norma che non trova alcun riscontro nello Statuto della Valle.
Per i suddetti motivi si propone che il Consiglio regionale riapprovi a maggioranza assoluta dei suoi componenti la legge regionale in oggetto.
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Disegno di legge regionale n. 62
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ......................... n. ...... : DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DI DIPENDENTI REGIONALI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Quando la cessazione dal servizio di un dipendente regionale, alla data prestabilita in applicazione dell'articolo 1 del Decreto-Legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, determini gravi difficoltà nel funzionamento di un importante settore di attività regionale, può disporsi, in via eccezionale, la proroga del collocamento a riposo, con il consenso dell'interessato, per il periodo necessario al superamento di tali difficoltà e per il tempo che manca al compimento del 65° anno di età, e comunque non oltre il 1° gennaio 1980.
Il provvedimento di proroga non comporta, nei confronti degli altri dipendenti, alcuna variazione delle date di collocamento a riposo, per essi prestabilite in applicazione del suddetto articolo, né, nei confronti di coloro che sono collocati a riposo alla fine del servizio, la perdita dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni; il beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della medesima legge è ridotto nella misura in cui viene prorogata la data di collocamento a riposo rispetto a quella fissata ai sensi del citato Decreto-Legge n. 261/74.
Il numero dei dipendenti mantenuti in servizio ai sensi del primo comma non può essere superiore a tre.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola al Presidente della Giunta, la Presidenza fa distribuire una relazione che, dal punto di vista tecnico-formale, completa quella che a suo tempo era stata trasmessa. La parola al Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Onestamente qui è una scommessa; riapprovando questa legge, in questo momento, nello stesso testo, può anche darsi che il Consiglio dei Ministri dimentichi di impugnarla nei 30 giorni di termine. Cercheremo di trattare in sede politica, la legge è passata per il Friuli, non si vede perché dovrebbe essere respinta per la Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Allora è aperta la discussione sul punto 6bis. Nessuno chiede la parola? Allora possiamo passare all'esame della legge che consiste in un unico articolo. Nessuno chiede la parola per la dichiarazione di voto?
Trattandosi di un unico articolo, la votazione è unica e segreta. Si passa alla votazione segreta, cioè se il Consiglio è stato ed è d'accordo sul fatto che questa affermazione di principio debba essere riaffermata anche dalla Valle d'Aosta su questo disegno di legge. Ricordo che la maggioranza deve essere di almeno 18 voti favorevoli perché è richiesta la maggioranza dei componenti il Consiglio.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Proclamo l'esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 30
Maggioranza speciale: 18
Favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Consiglio riapprova il soprariportato disegno di legge n. 62.
Dolchi (P.C.I.) - Con questa votazione unanime il Consiglio riafferma un'affermazione di principio.
Si procede ora con la trattazione del punto n. 7 dell'ordine del giorno.