Oggetto del Consiglio n. 277 del 21 novembre 1970 - Verbale
OGGETTO N. 277/70 - Proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e richiama, in proposito, l'attenzione dei Signori Consiglieri sul memoriale e sui relativi allegati trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 12/14 novembre 1970:
L'attuale ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, approvato con legge 29.11.1955 n. 1179, si è dimostrato da anni inadeguato alle necessità della Regione, per quanto concerne la ripartizione delle entrate erariali tra lo Stato e la Regione.
Infatti, per finanziare le spese relative ad opere di interesse di pubblica utilità, la Regione ha dovuto ricorrere all'assunzione di vari mutui passivi per oltre sei miliardi di lire, con conseguenti annualità di ammortamento assai onerose.
La necessità della revisione dell'attuale sistema di ripartizione di entrate erariali, già riconosciuta da anni dai competenti Organi governativi centrali, è stata di recente riconosciuta anche dalle competenti Commissioni legislative Finanze e Tesoro della Camera e del Senato.
Nell'adunanza del 1 luglio 1970 della Commissione Finanze e Tesoro (VI) in sede legislativa della Camera dei Deputati, in sede di approvazione del disegno di legge relativo alla assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di lire tre miliardi per scopi determinati a' sensi del terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, è stata ribadita la necessità della revisione in aumento del riparto fiscale ed il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, On.le Picardi, ha dichiarato di accettare come raccomandazione il seguente ordine del giorno:
"La VI Commissione permanente Finanze e Tesoro della Camera nel discutere il disegno di legge n. 2223;
tenuto conto delle particolari condizioni della Valle d'Aosta; considerato l'articolo 4 della legge 29 novembre 1955 n. 1179;
invita il Governo
a rivedere il problema dei rapporti finanziari tra lo Stato e Regione della Valle d'Aosta nel senso di elevare congruamente le quote di riparto dei tributi erariali assegnate alla Regione."
Analogo ordine del giorno, pure accettato dal rappresentante del Governo, On.le Attaguile, è stato approvato dalla quinta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede deliberante, in data 21 ottobre 1970.
Allo scopo di addivenire alla definizione dell'annoso ed importante problema, nel senso indicato dalle precitate Commissioni legislative della Camera e del Senato, il Consiglio Regionale ha unanimemente approvato una proposta di legge statale riguardante la revisione dell'ordinamento finanziario di questa Regione; proposta di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento per il tramite del Governo centrale.
La proposta di legge, già inoltrata alla Presidenza del Consiglio, sarà trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza del Senato, per l'esame e l'approvazione da parte delle competenti Commissioni legislative parlamentari quale proposta di iniziativa governativa, non appena la Presidenza del Consiglio avrà ricevuto in merito i già richiesti pareri dei vari Ministeri interessati.
Allo scopo di non protrarre per un lungo periodo di tempo l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1971, si rende necessario ed urgente che la proposta di legge di cui si tratta sia esaminata ed approvata con ogni possibile sollecitudine dalle Commissioni legislative Finanze e Tesoro della Camera e del Senato, possibilmente in sede deliberante.
Mi permetto, quindi, nell'interesse di questa Regione, richiedere l'autorevole interessamento della S.V. Ill.ma, affinché la proposta di legge in esame sia esaminata favorevolmente e con la maggior possibile sollecitudine, da parte della competente Commissione legislativa del Senato.
RingraziandoLa sin d'ora per il Suo autorevole interessamento al riguardo, Le invio deferenti ossequi.
IL PRESIDENTE
(Montesano Prof. Dr. Giuseppe)
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
MEMORIALE SUL PROBLEMA DELLA RIPARTIZIONE DI ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE.
L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, previsto dagli articoli 12, 13 e 50 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, è tuttora disciplinato dalla legge 29 novembre 1955 n. 1179.
Tale ordinamento finanziario prevede che, per far fronte alle spese necessarie ad adempiere alle funzioni normali della Regione, sono attribuite alla medesima quote fisse di ripartizione di determinate entrate erariali, elencate nell'articolo 2 della citata legge, nonché quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali previste all'articolo 4 della legge stessa.
Alle spese ordinarie si dovrebbe far fronte con entrate ordinarie; se le entrate ordinarie proprie della Regione, comprensive delle quote fisse di ripartizione di entrate erariali, non sono sufficienti a fronteggiare le spese ordinarie, dovrebbero essere assegnate alla Regione quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali determinate in misura tale da assicurare il finanziamento delle spese ordinarie e delle spese ricorrenti necessarie per adempiere alle funzioni normali della Regione.
Dal 1955 al 1959 le quote di ripartizione di entrate erariali assegnate dallo Stato alla Regione, unitamente alle altre entrate ordinarie della Regione, hanno consentito di provvedere alle spese per la normale gestione dei servizi regionali.
A decorrere dall'esercizio 1959/1960 la situazione finanziaria si è aggravata determinando rilevanti disavanzi economici.
Ne consegue che, a decorrere dal 1959/1960, la Regione è stata costretta a finanziare spese correnti (ex obbligatorie ordinarie) con entrate di carattere straordinario, stornando dalle spese in conto capitale o di investimento ingenti somme per assicurare la copertura dei disavanzi economici lamentati senza ottenere, nonostante ripetute e motivate richieste, un equo adeguamento delle entrate del riparto fiscale mediante opportune modificazioni alle norme della citata legge n. 1179.
Per finanziare spese relative a opere e iniziative di pubblica utilità la Regione ha dovuto ricorrere alla assunzione di vari mutui passivi per oltre sei miliardi di lire, con annualità di ammortamento assai onerose.
INADEGUATEZZA DELL'ATTUALE RIPARTIZIONE DI ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA.
L'inadeguatezza dell'attuale ripartizione fiscale tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta appare tanto più evidente se si raffrontano le entrate del riparto fiscale e le spese ordinarie correnti della Regione dal 1951 in poi.
Nonostante previsioni annue di entrata iscritte nel loro massimo prevedibile importo, il bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 presenta un disavanzo economico di Lire 1.354.700.000.
Le previsioni di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970, per complessive Lire 27.101.020.000 sono ripartite come segue:
- Spese correnti o di funzionamento, escluse £. 3.855.950.000 per partite che si compensano nell'entrata |
£. |
11.152.343.760 |
53,44 |
48,97 |
51,55 |
- Rimborso di prestiti |
£. |
329.369.515 |
1,46 |
1,64 |
1,52 |
- Spese in conto capitale (o di investimento) escluse £. 1.610.300.000 per fideiussioni |
£. 10.153.056.725 |
45,10 |
49,39 |
46,93 |
|
Totale spese effettive |
£. 21.634.770.000 |
100% |
100% |
100% |
|
- Partite, che si compensano nelle entrate (£. 3.855.950.000) ed anticipazioni su fideiussioni (Lire 1.610.300.000) |
£. 5.466.250.000 |
|
|
|
|
Totale |
£. 27.101.020.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le spese per investimenti corrispondono al 46,93% (nel 1969 tale percentuale era del 49,39%) delle spese effettive previste in bilancio, la loro copertura risulta in gran parte assicurata dai proventi derivanti dalla Casa da gioco di St. Vincent (£. 4.600.000.000) e da un contributo speciale statale ai Lire 3.000.000.000 previste ai sensi del 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale.
Il raffronto fra le entrate regionali del riparto fiscale e le spese ordinarie correnti a carico della Regione, per il periodo 1956-1970, risulta dal seguente prospetto (le cifre sono espresse in milioni di Lire):
Esercizio finanziario |
Provento quote del riparto fiscale |
Spese ordinarie o correnti della Reg. compreso ammortamento mutui quota capitale |
Spareggio fra le spese ordinarie e quote del riparto |
||
Quote fisse di riparto (compresi i 9/10 canoni idroelettrici) |
Quote variabili di riparto |
Totale |
|||
1956 |
1.544 |
- |
1.544 |
2.055 |
511 |
1° sem. 1957 |
640 |
150 |
790 |
955 |
165 |
1957/1958 |
1.463 |
300 |
1.763 |
2.325 |
562 |
1958/1959 |
1.473 |
350 |
1.823 |
2.388 |
565 |
1959/1960 |
1.399 |
450 |
1.849 |
2.809 |
960 |
1960/1961 |
1.706 |
450 |
2.156 |
2.949 |
793 |
1961/1962 |
1.996 |
483 |
2.479 |
3.453 |
974 |
1962/1963 |
2.382 |
500 |
2.882 |
4.552 |
1.670 |
1963/1964 |
2.786 |
700 |
3.486 |
5.697 |
2.211 |
2° sem. 1964 |
1.712 |
450 |
2.162 |
2.923 |
761 |
1965 |
3.244 |
1.160 |
4.404 |
6.424 |
2.020 |
1966 |
3.191 |
2.300 |
5.491 |
7.378 |
1.887 |
1967 |
4.688 |
2.999 |
7.687 |
8.958 |
1.271 |
1968 |
4.523 |
3.100 |
7.623 |
9.273 |
1.650 |
1969 |
4.800 |
3.100 |
7.900 |
10.185 |
2.285 |
1970 Previsioni: |
4.808 |
4.000 |
8.808 |
11.482 |
2.674 |
Il raffronto fra le sole spese per la Pubblica Istruzione e le entrate per quote fisse del riparto fiscale, per il periodo 1956/1970, risultano dal seguente prospetto (cifre espresse in milioni di Lire):
Esercizio finanziario |
Quote fisse di riparto (compresi i 9/10 canoni idroelettrici) |
Spese a carico della Regione per l'Assessorato della Pubblica Istruzione (escluse le altre spese regionali per l'edilizia scolastica e per la cultura |
Percentuale di spesa coperta dal riparto fiscale |
Dati definitivi 1956 |
1.554 |
726 |
212,6 |
1° sem. 1957 |
640 |
374 |
171,1 |
1957/1958 |
1.463 |
874 |
167,4 |
1958/1959 |
1.473 |
920 |
160,1 |
1959/1960 |
1.399 |
1.002 |
139,6 |
1960/1961 |
1.706 |
1.069 |
159,6 |
1961/1962 |
1.996 |
1.281 |
155,8 |
1962/1963 |
2.382 |
1.670 |
142,6 |
1963/1964 |
2.786 |
2.070 |
134,6 |
2° sem. 1964 |
1.712 |
1.191 |
144,2 |
1965 |
3.244 |
2.522 |
128,6 |
1966 |
3.191 |
2.929 |
108,9 |
1967 |
4.688 |
3.211 |
146,= |
1968 |
4.523 |
3.489 |
129,6 |
1969 |
4.800 |
3.786 |
126,7 |
1970 previsioni |
4.808 |
4.245 |
113,26 |
Le spese del bilancio del 1970 per la Pubblica Istruzione, per l'edilizia scolastica e per la cultura, che ammontano a complessive Lire 5.172.300.000, rappresentano il 23,91% delle spese effettive previste in bilancio e, pur tenendo conto dell'incremento verificatosi nelle quote fisse del riparto fiscale dal 1965 al 1967 (da Lire 3.244.000.000 a Lire 4.808.000.000), si deve ribadire che l'incidenza e l'aggravio delle spese per la Pubblica Istruzione, sul complesso del bilancio della Regione, non sono ulteriormente sostenibili, per cui è necessario addivenire alla revisione dell'attuale sistema di ripartizione fiscale fra lo Stato e la Regione.
NECESSITA' DELLA REVISIONE DEL RIPARTO FISCALE
Il divario fra le spese e le entrate ordinarie della Regione può essere colmato soltanto con una revisione dell'attuale sistema di ripartizione di entrate erariali fra lo Stato e la Regione che assicuri i mezzi finanziari necessari per assolvere i molteplici compiti affidati dalle leggi alla Regione Valle d'Aosta.
In proposito, va tenuto presente che, a differenza di quanto previsto per le altre Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, la Regione Valle d'Aosta dove provvedere, ai sensi delle vigenti leggi, alla gestione diretta e a rilevanti spese per i servizi devoluti alla sua competenza amministrativa in seguito all'avvenuta soppressione di Uffici Statali e di Enti locali disposta con vari provvedimenti legislativi. Si citano, ad esempio, i seguenti provvedimenti: D.L.L. 7/9/1945 n. 545; D.L.C.P.S. 11/11/1946 n. 365 e D.L.C.P.S. 23/12/1946 n. 532.
I servizi devoluti alla competenza amministrativa della Regione Valle d'Aosta sono i seguenti:
1° - servizi tecnici, stradali, amministrativi, sanitari ed assistenziali (compresi: Laboratorio di Igiene e Profilassi, Istituto Materno ed Infantile, ecc.) già di competenza della (soppressa) Amministrazione Provinciale;
2° - servizi amministrativi e di controllo (fra i quali si citano i servizi di controllo dei Comuni e degli Enti morali ed i servizi per il culto) già di competenza della soppressa Prefettura;
3° - servizi scolastici (Scuole Elementari e Medie e personale direttivo, ispettivo, insegnante e non insegnante) già di competenza del (soppresso) Provveditorato Provinciale agli Studi per il personale, 1'ordinamento, la gestione e la disciplina delle scuole di ogni ordine e grado.
4° - servizio relativo all'ordinamento degli Uffici di Conciliazione e alla nomina, revoca o dispensa del personale addetto agli Uffici stessi (Giudici Conciliatori, Cancellieri ed Ufficiali di conciliazione) e servizio depenalizzazioni per contravvenzioni, ammende, ecc.;
5° - servizi di vigilanza igienica e sanitaria, già di competenza del (soppresso) Ufficio Provinciale Sanitario (ex Uffici del Medico e del Veterinario provinciali);
6° - servizi agrari, già di competenza del (soppresso) Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
7° - servizi tecnici e forestali, già di competenza del (soppresso) Comando Provinciale del Corpo delle Foreste;
8° - servizi già di competenza del (soppresso) Ufficio Provinciale dell'Industria e Commercio (U.P.I.C.);
9° - servizi già di competenza della (soppressa) Camera Provinciale di Commercio, Industria e Agricoltura e servizi per i contingentamenti e la zona franca.
10° - servizi tecnici ed amministrativi vari già di competenza dell'Ufficio del Genio Civile (concessioni e subconcessioni di acque pubbliche ad usi idroelettrici e ad usi industriali ed agricoli; lavori idraulici e di bonifica, strade non statali e lavori pubblici di interesse regionale);
11° - servizi relativi alle antichità, ai monumenti, alle belle arti ed alle bellezze naturali per il territorio della Valle d'Aosta, già di competenza della Sovraintendenza alle Antichità, ai Monumenti ed alle Gallerie del Piemonte di Torino;
12° - servizi già di competenza del soppresso Ente Provinciale per il Turismo;
L'Amministrazione regionale provvede, inoltre, con personale amministrativo a proprio carico:
a) ai servizi amministrativi per il funzionamento della Giunta Giurisdizionale amministrativa (ex Giunta Provinciale Amministrativa), costituita in sede giurisdizionale ed in sede amministrativa;
b) ai servizi amministrativi e contabili della Federazione regionale dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (O.N.M.I.);
c) ai servizi amministrativi e contabili del Consorzio Regionale Antitubercolare;
d) ai servizi di carattere statale già di competenza di Uffici e di Organi statali (soppressi) periferici delle Amministrazioni Statali, le cui attribuzioni non sono state trasferite alla diretta competenza dell'Amministrazione Regionale; si citano, ad esempio, il servizio elettorale, il servizio per il culto, nonché il servizio relativo alle contabilità erariali per spese e lavori vari e per la gestione di fondi erariali per la Pubblica Sicurezza e per l'accasermamento dei Corpi Armati di Polizia (le entrate e le spese relative alle contabilità erariali di cui si tratta formano oggetto di contabilità separate e di rendiconti particolari da darsi ai vari Ministeri e non entrano, quindi; a far parte del bilancio regionale).
La necessità della revisione dell'attuale sistema di ripartizione delle entrate erariali appare ancor più evidente dal raffronto fra il provento annuo delle quote fisse del riparto fiscale e le spese annue a carico regionale per la pubblica istruzione e altre spese correnti, quali risultano dal seguente prospetto relativo agli anni dal 1956 al 1970 (con cifre espresse in milioni di lire):
Esercizio finanziario |
Provento quote fisse |
Spese per la pubblica istruzione ed altre spese correnti sostenute dalla Regione |
Percentuale delle spese coperte dalle quote fisse del riparto fiscale |
||
Spese per la scuola |
Altre spese correnti |
Totale |
|||
1956 |
1.544 |
726 |
1.329 |
2.055 |
75,13% |
1957 1° sem. |
640 |
374 |
581 |
955 |
67,01% |
1957/1958 |
1.463 |
874 |
1.451 |
2.325 |
62,92% |
1958/1959 |
1.473 |
920 |
1.468 |
2.388 |
61,68% |
1959/1960 |
1.399 |
1.002 |
1.807 |
2.809 |
49,80% |
1960/1961 |
1.706 |
1.069 |
1.880 |
2.949 |
57,85% |
1961/1962 |
1.966 |
1.281 |
2.172 |
3.453 |
56,94% |
1962/1963 |
2.382 |
1.670 |
2.882 |
4.552 |
52,33% |
1963/1964 |
2.786 |
2.070 |
3.627 |
5.697 |
56,97% |
1964 2° sem. |
1.712 |
1.191 |
1.732 |
2.923 |
58,57% |
1965 |
3.244 |
2.522 |
3.902 |
6.424 |
50,49% |
1966 |
3.191 |
2.929 |
4.449 |
7.378 |
43,25% |
1967 |
4.688 |
3.211 |
5.747 |
8.958 |
52,33% |
1968 dati provvisori |
4.523 |
3.489 |
5.784 |
9.273 |
48,78% |
1969 |
4.800 |
3.785 |
6.400 |
10.185 |
47,13% |
1970 |
4.808 |
4.205 |
7.277 |
11.482 |
41,87% |
Nell'adunanza del 1° luglio 1970 della Commissione Finanze e Tesoro (VI) in sede legislativa della Camera dei Deputati, in sede di approvazione del disegno di legge relativo alla assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di lire tre miliardi per scopi determinati a' sensi del terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, è stata ribadita la necessità della revisione in aumento del riparto fiscale ed il Sottosegretario di Stato per il Tesoro, On.le Picardi, ha dichiarato di accettare come raccomandazione il seguente ordine del giorno:
"La VI Commissione permanente Finanze e Tesoro della Camera nel discutere il disegno di legge n. 2223;
tenuto conto delle particolari condizioni della Valle d'Aosta; considerato l'articolo 4 della legge 29 novembre 1955 n. 1179
invita il Governo
a rivedere il problema dei rapporti finanziari tra Stato e Regione della Valle d'Aosta nel senso di elevare congruamente le quote di riparto dei tributi erariali assegnate alla Regione."
Analogo ordine del giorno, pure accettato dal rappresentante del Governo, On.le Attaguile, è stato approvato dalla quinta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in sede deliberante, in data 21 ottobre 1970.
Dall'esame dei dati di rendiconto consuntivo dello Stato per lo anno 1963/1964 risulta che lo Stato nel corso dell'esercizio 1963/1964 ha speso la Valle d'Aosta complessive Lire 4.270.923.742, con una incidenza di Lire 42.814 per ogni abitante (censimento 1961) e con una incidenza effettiva di Lire 41.465 circa per ogni abitante in base alla popolazione attuale; considerando l'incidenza delle spese sostenute dallo Stato nel complesso del territorio nazionale, la Regione Valle d'Aosta risulta al quart'ultimo posto delle Regioni d'Italia ed all'ultimo posto delle Regioni a Statuto speciale.
Raffrontando i dati relativi alle spese annuali dello Stato per le Regioni a Statuto speciale, la Regione Valle di Aosta figura sempre all'ultimo posto anche dopo il 1963/1964.
In proposito va rilevato che la spesa attribuita alla Regione non tiene conto delle ingenti spese che la Regione stessa deve sostenere per la pubblica istruzione e per gli altri servizi (Provincia-Camera di commercio - Ente Provinciale per il Turismo, Prefettura, ecc.) non assorbiti dalle altre Regioni a Statuto speciale.
La Regione aveva predisposto una proposta di legge statale per la revisione dell'attuale sistema di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, richiedendo la attribuzione, parte in quota fissa e parte in quota variabile, dei proventi di tutti i tributi di pertinenza della Valle, comunque percepiti dallo Stato su redditi, produzioni, consumi ed attività economiche della Valle.
Pur concordando sui cespiti tributari indicati dalla Regione per i vari tributi riportati nel prospetto allegato A alla presente relazione, i rappresentanti ministeriali osservarono che alcuni cespiti tributari non potevano essere ammessi a ripartizione per la loro scarsa entità, oppure perché destinati allo Stato per riserve di legge, oppure perché costituenti corrispettivo di particolari servizi espletati direttamente dallo Stato a proprie spese.
Altri cespiti tributari potevano, invece, essere ammessi a parziale riparto, previa deduzione delle quote di cespite tributario già destinate per legge ad altri enti nazionali o locali.
Per quanto riguarda lo stralcio di tributi non ammessi a ripartizione e le deduzioni sui cespiti dell'IGE, della tassa sulle automobili e di varie addizionali sui tributi erariali devolute per legge alle Province, ai Comuni ed a altri Enti, si fa riferimento a quanto risulta nell'allegato A alla presente relazione.
Individuati i cespiti tributari ripartibili e di sicuro accertamento, è stata predisposta una nuova proposta di legge statale (vedi allegato B) da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale, per il successivo inoltro ai competenti organi governativi centrali.
La nuova proposta di legge prevede, fra l'altro:
1°) l'attribuzione alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1971, di quote fisse e di quote variabili di riparto fiscale (vedasi allegato C) e, cioè, di quote fisse per un importo previsto in circa lire 10 miliardi all'anno e di quote variabili già concordate, in linea di massima, in un importo minimo di lire 2 miliardi all'anno su cespiti annui dell'ammontare complessivo di oltre lire 4 miliardi.
2°) L'attribuzione alla Regione, in conto contributo speciale, a' sensi del 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.
3°) L'attribuzione alla Regione, a' sensi del già citato 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale, di contributi annui speciali in misura di lire 3.200.000.000 per ciascuno dei cinque esercizi finanziari dal 1971 al 1975, per il parziale fínanziamento delle spese che la Regione dovrà sostenere per l'attuazione di piani di sviluppo della edilizia scolastica, delle opere ospedaliere e della edilizia popolare di cui all'allegato D alla presente relazione.
I cespiti imponibili presi in considerazione ai fini del riparto a' sensi della proposta di legge in esame. si riferiscono all'anno 1969 e sono, quindi, suscettibili di un certo incremento ordinario atto a controbilanciare le seguenti previste minori entrate regionali e le seguenti previste maggiori spese regionali:
a) minori entrate regionali sulla quota di riparto dei cespiti della imposta di R.M. sui redditi imponibili dei lavoratori, in seguito ai recenti provvedimenti legislativi di sgravio fiscale;
b) minori entrate regionali sulla quota di riparto dei cespiti della imposta di R.M. sui redditi imponibili delle Imprese idroelettriche, in seguito al trasferimento delle Imprese stesse all'ENEL che, come è noto, non presenta più reddito imponibile, avendo bilancio deficitario;
c) maggiori spese annue derivanti a carico della Regione dalla prossima approvazione delle norme statali sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale scolastico, insegnante e non insegnante (al cui trattamento economico, in Valle d'Aosta, provvede la Regione).
Ciò premesso, circa i singoli articoli della proposta di legge si fa presente quanto segue.
Con l'art. 1 si stabilisce la sostituzione del nuovo ordinamento finanziario a quello attualmente vigente e con l'art. 2 si indicano le entrate di pertinenza della Regione, fra cui sono compresi i proventi della Casa da giuoco di Saint-Vincent, prescrivendo per questi ultimi, data appunto la loro natura di entrate regionali sostitutive di quote di tributi erariali e a carattere tributario, l'esenzione da qualsiasi tributo.
Gli artt. 3 e 4 riguardano l'attribuzione alla Regione dei proventi erariali riscossi nella Regione, attribuzione articolata, come sopra illustrato, in quota fissa e quota variabile. La quota fissa è stata determinata in relazione al fabbisogno di base della Regione, cioè per la copertura delle spese correnti e di quelle continuative.
Con l'art. 5 si stabiliscono poi le modalità per la devoluzione alla Regione delle quote stesse:
L'art. 6, che attiene al riparto dei redditi di R.M. per gli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione ma appartenenti ad Imprese industriali e commerciali aventi sede fuori del territorio stesso ed al caso reciproco, corrisponde all'art. 3 dell'attuale ordinamento, al quale peraltro vengono apportate talune modifiche allo scopo di prevedere il parere del Presidente della Giunta Regionale in caso di contrasto tra gli Uffici per detto riparto.
L'art. 7 riproduce la norma ora vigente che stabilisce la compartecipazione della Regione ai rimborsi di tributi effettuati dallo Stato per indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause.
Nuovo è invece l'art. 8, che riserva allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni dei tributi i cui proventi abbiano destinazione o finalità particolari per speciali interventi dello Stato; tale norma trova il suo precedente nell'art. 4 delle norme di attuazione in materia finanziaria dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (DPR 23.1.1965 n. 114) e nell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano (DPR 26.7.1965, n. 1074).
L'art. 9, che conferma alla Regione, sulla base del 2° comma dell'art. 12 dello Statuto, la potestà di istituire tributi propri precisandone le finalità e i limiti, è analogo all'art. 8 dell'attuale ordinamento; così pure l'art. 10, riguardante l'attribuzione alla Regione dei tributi, contributi, diritti e compartecipazioni spettanti alla cessata Amministrazione Provinciale di Aosta e agli altri Enti e Servizi assorbiti dalla Regione, riproduce l'art. 9 ora vigente, migliorandone il testo.
Sostanziali modificazioni vengono invece apportate, con l'art. 11, alle disposizioni del vigente art. 10, concernente l'assunzione di prestiti da parte della Regione e ciò allo scopo di adeguarle, pur con gli opportuni adattamenti, alla normativa in vigore per le Regioni a statuto ordinario (art. 10 della legge 16.5.1970, n. 281). che regola compiutamente la materia, anche ai fini dell'osservanza dell'art. 81 della Costituzione.
Con l'art. 12, a conferma della situazione in atto, si pone direttamente a carico della Regione la spesa per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale dello Stato in servizio presse la Regione, spesa riguardante soprattutto il personale insegnante e non insegnante delle scuole.
In relazione poi alla richiesta formulata dal Ministero del Tesoro viene ora, altresì, stabilito il rimborso allo Stato dello onere relativo al trattamento di quiescenza per detto personale e ciò in analogia alle norme in vigore per altre Regioni a Statuto speciale.
Particolare menzione meritano gli artt. 13 e 14, di carattere transitorio, concernenti la concessione alla Regione di contributi speciali.
Come sopra è stato illustrato, la Regione ha richiesto al Governo l'assegnazione, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, di un contributo di 3 miliardi, già inscritto fra le entrate del bilancio regionale, allo scopo di finanziare spese straordinarie e per integrare le sue risorse normali; con l'art. 13 viene pertanto prevista tale assegnazione allo scopo di evitare l'emanazione di apposita legge speciale.
L'art. 14, invece, stabilisce la concessione alla Regione, in base al 3° comma dell'art. 12 dello Statuto, di contributi speciali per l'attuazione del piano regionale ospedaliero e dei piani regionali per lo sviluppo della scuola e per la ripresa dell'industria edilizia, restituendo alla anzidetta norma costituzionale la sua funzione di finanziamento dei programmi organici regionali di sviluppo, in relazione alla programmazione economica nazionale.
Avvalendosi di detto strumento, previsto dal proprio Statuto per gli interventi che trascendono l'esercizio delle sue funzioni normali, la Regione ha già predisposto i piani suindicati che prevedono:
- per il piano regionale ospedaliero, una spesa complessiva nel quinquiennio 1971 - 1975 di milioni 7.600 per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura di nuovi ospedali in relazione al suo fabbisogno di posti-letto;
- per il piano di sviluppo della scuola, una spesa complessiva nello stesso quinquiennio di milioni 6.500 per infrastrutture e sedi scolastiche e l'impianto di nuove scuole e convitti, comprese le scuole materne e d'obbligo;
- per il piano relativo alla ripresa dell'industria edilizia, una spesa complessiva per il ripetuto quinquennio di milioni 10.000 al fine di agevolare, anche mediante l'istituzione di appositi fondi di rotazione, la costruzione di alloggi economici e popolari e la sistemazione di fabbricati rurali a scopo di ricettività turistica.
Poiché l'art. 14 in esame subordina l'erogazione dei contributi in parola all'approvazione con legge regionale dei relativi piani di sviluppo, il Governo, prima di effettuare la erogazione dei predetti contributi, potrà accertare la conformità dei piani stessi alle norme statutarie e alle indicazioni del programma economico nazionale, a' sensi dell'art. 31 dello Statuto regionale.
L'art. 15 contiene le disposizioni relative alla copertura dell'onere derivante dalla legge e da porre a carico del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.
L'art. 16 detta norme per il caso di eventuale soppressione o sostituzione di tributi i cui cespiti sono ammessi a ripartizione a' sensi della presente legge.
Gli arti 17 e 18 dettano alcune norme necessarie per colmare varie lacune dell'attuale ordinamento finanziario della Regione, in relazione all'ordinamento amministrativo particolare della Valle d'Aosta.
Infine, l'art. 19 si riferisce alla entrata in vigore della legge ed alla abrogazione della legge 29 novembre 1955 n° 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa, riguardante il ricupero, da parte dello Stato, della spesa di lire un miliardo anticipata per conto della Regione Valle d'Aosta per il traforo stradale del Monte Bianco.
Aosta, 26 ottobre 1970
---
Al presente memoriale sono annessi i seguenti allegati:
Allegato A quadro di raffronto degli imponibili delle entrate erariali di sicuro accertamento, comunque riscosse dallo Stato nel territorio e fuori del territorio della Valle d'Aosta, e gli imponibili delle entrate erariali ammesse a ripartizione sensi della prima proposta di legge per la revisione del riparto fiscale.
Allegato B: proposta di legge statale concernente la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.
Allegato C: prospetto riguardante la determinazione delle quote fisse e delle quote variabili da assegnare alla Regione in relazione alla proposta di legge statale per la revisione dell'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.
Allegato D: memoriale sui piani di sviluppo da attuare dalla Regione nel quinquiennio 1971/1975 e per i quali sono richiesti contributi speciali dello Stato.
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
(... Omissis ...)
Art. 1
L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, è sostituito da quello stabilito con la presente legge.
Art. 2
Le entrate della Regione sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali e dai proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi all'attività amministrativa da essa svolta, compresa quella esercitata mediante la Casa da gioco di Saint Vincent i cui proventi sono da considerarsi, sin dall'origine, diritti regionali di natura tributaria.
Art. 3
È attribuita alla Regione una quota di riparto fiscale costituita dai nove decimi dei seguenti proventi erariali relativi all'ambito regionale:
a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sui redditi agrari, sul reddito dei fabbricati, compresa quella sul reddito dei fabbricati di lusso, sui redditi di Ricchezza Mobile di categoria A - B - C1 e C2, complementare progressiva sul reddito complessivo, sulle Società e sulle obbligazioni, nonché relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346;
b) imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346; imposte di bollo e valori bollati, compresa quella sui documenti di trasporto; tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento; tassa di circolazione e diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963 n. 67;
c) imposta sul consumo del gas e sull'energia elettrica ed imposte di fabbricazione sulla birra, sui filati e sugli spiriti;
d) proventi del lotto, al netto delle vincite;
e) canoni annuali per le concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico.
La quota di riparto fiscale di cui al precedente comma è, altresì, costituita dai cinque decimi dell'imposta di consumo sui tabacchi e dell'imposta generale sull'entrata.
Con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica, d'accordo con il Presidente della Giunta Regionale, la quota di riparto fiscale è integrata, in relazione al fabbisogno occorrente per l'esercizio delle funzioni normali della Regione, da ulteriori quote di devoluzione da gettiti dell'imposta sul consumo dei tabacchi e dell'IGE, nonché delle imposte di fabbricazione non previste alla lettera c) del precedente primo comma, su tutti i generi immessi al consumo nel territorio regionale. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio UTIF di Torino comunica ai Ministeri del Tesoro e delle Finanze i dati dell'anno precedente necessari per la determinazione del gettito delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali ovunque riscosse dallo Stato sui prodotti immessi al consumo non in esenzione fiscale nel territorio della Regione.
In caso di disaccordo, provvede il Presidente del Consiglio con proprio Decreto, di concerto con i Ministri del Tesoro, delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica.
Fra le entrate destinate a riparto si intendono comprese anche quelle che, pur risultando riscosse nel territorio regionale perché relative a fattispecie tributarie ivi maturate, affluiscono per esigenze amministrative ad Uffici situati fuori del territorio stesso.
Art. 4
In attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali percepiti nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovrimposte di confine, all'IGE alla importazione e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.
Art. 5
La devoluzione alla Regione delle quote di riparto di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata sulla base dell'ammontare dei versamenti in conto competenze e residui relativi al territorio regionale, al netto delle quote devolute ad altri Enti ed Istituti.
L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.
Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, è consentita l'emissione senza alcun limite di importo, in deroga all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.
Art. 6
Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'Ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'Ufficio, nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione e agli Uffici nei cui distretti l'Impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, 1° comma, lettera a), dei nove decimi dell'imposta relativa.
Il Ministro delle Finanze risolve i contrasti eventuali per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta Regionale.
Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione, nonché i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti degli Enti pubblici in servizio in Valle d'Aosta.
La ripartizione di redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso, l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione è inscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale è degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è inscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.
Art. 7
Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri Enti.
A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.
Art. 8
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi assegnati in quota alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati, in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura di spese per finalità contingenti e particolari proprie dello Stato.
Con decreto dei Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, si provvede alla determinazione del provento da attribuire alle maggiorazioni od alle modificazioni di cui al precedente comma.
L'ammontare relativo viene riversato dalla Regione allo Stato.
Art. 9
Per le esigenze della comunità regionale, la Regione può istituire tributi propri o sovraimposte ai tributi erariali, osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato.
Art.10
Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate, riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli Enti provinciali del Turismo e agli altri Enti e Servizi assorbiti dalla Regione, nonché la loro compartecipazione a tributi, erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.
Le entrate relative sono versate alla Regione.
Art. 11
La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate correnti, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento nonché al fine di assumere partecipazioni in Società finanziarie regionali alle quali partecipano anche altri Enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione Regionale, gli Uffici e le Scuole da essa dipendenti sono a carico della Regione, che rimborserà allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le spese per il trattamento di quiescenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, con esclusione del personale insegnante.
Art. 13
È assegnato alla Regione, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, un contributo di Lire tre miliardi ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche e per altre opere ed interventi di pubblica utilità e per calamità naturali.
Art. 14
I contributi speciali previsti dal 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale regionale sono assegnati alla Regione con apposite leggi, in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e dei piani di sviluppo regionali.
Per l'attuazione del piano regionale di sviluppo delle opere ospedaliere, del piano regionale di sviluppo dell'edilizia scolastica e del piano regionale per la ripresa dell'edilizia economica, relativi al quinquennio 1971/1975, sono assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, dello Statuto speciale regionale, appositi contributi statali nella misura di lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.
Gli interventi previsti nei predetti piani regionali di sviluppo devono essere in armonia con le indicazioni del programma economico nazionale ed avere carattere integrativo degli analoghi interventi programmati dallo Stato e dalla Regione.
L'erogazione dei suindicati contributi è subordinata all'approvazione con legge regionale dei predetti piani pluriennali di sviluppo.
Art. 15
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
In caso di abolizione, sostituzione o modificazione di tributi il cui gettito è ammesso a ripartizione a' sensi della presente legge, saranno attribuite alla Regione quote percentuali di ripartizione sui gettiti di altri tributi per importi non inferiori ai gettiti delle quote di riparto dei tributi soppressi, sostituiti o modificati.
Art. 17
Il Presidente della Giunta Regionale provvede, mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme, alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'Interno e da altri Ministeri.
Il Presidente della Giunta Regionale può delegare all'Assessore regionale alle Finanze e ad altro Assessore regionale la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.
Art. 18
Ai fini fiscali ed amministrativi, i contratti della Regione, dei Comuni e degli altri Enti e Istituzioni pubbliche locali che eccedano i limiti entro i quali, ai sensi di legge, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha ricevuto il contratto munito del prescritto visto prefettizio di esecutività da parte del Presidente della Giunta Regionale.
La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione di contratti per le quali siano in corso contestazioni, opposizioni o ricorsi in sede amministrativa od in sede giudiziaria.
Art. 19
La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971 e resterà in vigore sino a quando non sarà attuato il regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.
Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, è inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
ALLEGATO A
QUADRO DI RAFFRONTO FRA GLI IMPONIBILI DELLE ENTRATE ERARIALI DI SICURO ACCERTAMENTO COMUNQUE RISCOSSE DALLO STATO NEL TERRITORIO E FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE E GLI IMPONIBILI DELLE ENTRATE AMMESSE A RIPARTIZIONE A' SENSI DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE DEL RIPARTO FISCALE.
IMPONIBILI PREVISTI DALLA REGIONE |
IMPONIBILI A RIPARTO PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE STATALE |
||||
Descrizione del tributo |
Importo |
Capo, Capitolo e descrizione del tributo |
Importo |
||
A) Tributi già ammessi a riparto: In quota fissa 1) Imposta terreni e RA |
200.000 |
VI 1001 Imposta terreni |
136.000 |
||
2) Imposta fabbricati |
54.600.000 |
VI 1002 Imposta sui fabbricati |
54.630.000 |
||
3) Imposta di R.M. |
3.150.900.000 |
VI 1003 Imposta di R.M. |
3.150.915.000 |
||
4) Imposta complementare |
799.800.000 |
VI 1004 Imposta complementare |
799.781.000 |
||
5) Imposta successioni e donazioni |
196.600.000 |
VIII 1009 Imposta successione e donazioni |
196.578.000 |
||
6) Imposta valore netto successioni |
115.900.000 |
VIII 1010 Imposta valore globale |
115.938.000 |
||
7) Imposta di registro |
614.500.000 |
VIII 1201 Imposta registro |
614.514.000 |
||
8) Imposta ipotecaria |
175.500.000 |
VIII 1210 Imposta ipotecaria |
175.470.000 |
||
9) Concessioni governative e pubblico insegnamento |
255.500.000 |
VIII 1217 Concessioni governative Aosta 105.322.240 Concessioni governative Roma compreso URAR 181.180.760 |
286.503.000 |
||
10) Imposta di bollo |
393.000.000 |
VIII 1205 Imposta di bollo 380.797.805 VIII 1207 Tassa bollo documenti trasporto 12.182.130 |
392.980.000 |
||
TOTALE |
5.760.500.000 |
TOTALE |
5.787.445.000 |
||
B) |
|
|
|
||
1) Canoni acqua |
295.200.000 |
VII 2608 Canoni idroelettrici |
295.181.000 |
||
TOTALE £. |
6.055.700.000 |
TOTALE GENERALE £. |
6.082.526.000 |
||
C) In quota variabile |
|
|
|
||
1) Imposta generale sull'entrata a riparto lordo 2.615.200.000 detrazioni 403.200.000 |
|
VIII 1202 IGE lordo 2.618.882.984 detrazioni 406.882.984 |
|
||
nette £. |
2.212.000.000 |
nette £. |
2.212.000.000 |
||
2) Imposta di consumo sulla energia elettrica |
234.500.000 |
VIII 1411 Imposta energia elettrica |
235.432.000 |
||
3) Imposta di consumo sui monopoli |
1.578.600.000 |
Monopoli |
1.578.574.000 |
||
TOTALE QUOTA VARIABILE |
4.025.100.000 |
TOTALE |
4.026.006.000 |
||
D) Tributi accertati non ancora ammessi a riparto |
|
|
|
||
1) Imposta sulle società e obbligazioni |
147.700.000 |
VI 1005 Imposta società e obbligaz. |
147.678.000 |
||
2) Imposta cedolare |
4.000.000 |
VI 1006 Ritenuta d'acconto cedolare (non attribuita per scarsa entità) 4.011.055 |
|
||
3) Tassa circolazione veicoli a motore per la quota parte non attribuita alla ex provincia |
200.000.000 |
VIII 1218 Tasse automobilistiche 7.819.060 Tasse automob. a calcolo 650.000.000 657.819.000 arrotondato a 650.000.000 Quota devoluta alla Provincia 1/3 circa 216.667.000 |
433.333.000 |
||
4) Imposta di cui alla legge 18.2.1963 n. 67 (Ingressi Casa Gioco St.Vincent) |
1.070.000.000 |
Ingressi Casa Gioco St. Vincent |
1.070.100.000 |
||
5) Addizionali varie ai tributi erariali |
1.189.000.000 |
VI 1011 add.5%imp.dir. 254.141.000 VI 1013 add.5% L. 1346 235.584.000 VIII 1012 add. 5% imp. successioni 14.774.000 VIII 1014 add. 5%L.1346 9.186.000 VIII 1211 add.5% imp. Registro 34.768.000 VIII 1212 add. 5% registro e ipoteche 34.755.000 Totale 583.208.000 Detrazioni: 254.141.000 14.774.000 34.768.000 303.683.000 x 3/5= 182.210.000 |
400.998.000 |
||
|
|
Addizionali non ammissibili a riparto per specifica destinazione o riserva all'erario VI 1016 add. pro Calabria 247.122.811 VI 1019 add.10% complem. 4.193.740 VI 1020 add. pro alluvion. 65.658.464 VI 1022 proroga pro alluv. 301.182.658 VIII 1021 add. pro alluvion. 6.344.095 Totale addizionali non ammesse a riparto 624.501.768 Totale generale addizionali diverse 1.207.709.768 |
|
||
6) Imposte di fabbricazione riscosse in Valle |
714.000.000 |
I 1402 Fabbr. sulla birra 392.933.000 I 1415 " sui filati 257.644.000 |
650.577.000 |
||
|
|
Imposte di fabbricazione escluse dal riparto I 1401 Spiriti 26.313.040 I 1405 Olio di semi 18.905 I 1409 Oli minerali 25.601.325 I 1410 Gas incondenso 4.000 I 1416 Contrassegni di Stato 12.063.745 I 1417 Olio d'oliva - I 1419 add. energia elett. - I 2308 Int. mora 72.090 TOTALE 64.073.105 TOTALE GENERALE IMPOSTA FABBRICAZIONE 714.650.105 |
|
||
7) Imposte erar. di consumo Cap.1451 e 1452 45.000.000 |
|
II 1451 Imp.cons.caffé 14.801.000 II 1452 " " cacao 30.151.000 |
|
||
8) Dazi doganali(Cap. 1453) 264.000.000 |
|
II 1453 Dogana e diritti 264.320.000 |
|
||
9) Sovrimposte di confine (Cap. 1459 e 1460) 55.000.000 |
|
II 1459 Sovr. confine 51.842.000 |
|
||
10) Diritti servizi ammini- strativi e visita bestiame (Cap. 2010 ed altri) 504.000.000 |
868.000.000 |
II 2010 Diritti visite sanitarie bestiame 339.535.000 |
700.649.000 |
||
|
|
Dazi esclusi dal riparto II 1460 Sovr. conf. oli minerali 3.137.845 II 1462 Imp. Cons. tabacchi privati 7.237.680 II 1467 Imp. cons. sale importazione 8.006.310 II 1454 Diritti 0,50% merci importate 164.669.390 II 1458 Prelievi 150.130 II 1468 Tasse esport. cereali 774.685 I 3703 Quote contravv. contrabbando 66.535 Totale dazi esclusi 184.042.575 Totale generale dazi e dogane 884.691.575 |
|
||
11) Addizionale imposta fabbricati di lusso |
11.000.000 |
VI 1018 Imposta fabbricati di lusso |
11.112.000 |
||
12) Conguaglio prodotti industriali |
1.038.000.000 |
VIII 1204 Conguaglio prodotti industriali (riservati allo Stato) 1.037.943.305 |
|
||
13) Diritti erariali su spettacoli |
120.000.000 |
VIII 1220 Dir. erar. Cinema mancano accertamenti 1221 " " spett. ord. ministeriali 1222 " " sport. 1224 " " su scommesse
|
|
||
14) Proventi lotto e lotterie |
65.000.000 |
V 1801 Lotto e lotterie 121.740.305 x 505 = £. 60.870.150 |
61.000.000 |
||
|
5.426.700.000 |
|
3.475.447.000 |
||
E) Canoni acqua per scopi non idroelettrici |
10.000.000 |
VII 2608 Altri canoni 9.746.300 Escluso per la scarsa entità del provento |
|
||
F) Tributi accertabili non ancora ammessi a riparto |
|
|
|
||
1 Imposta di R.M. e complementare
|
230.000.000 |
Poiché l'imposta gravante sulle retribuzioni dei dipendenti statali e parastatali non viene versata nelle casse dell'erario in quanto lo Stato provvede a liquidare ai propri dipendenti le sole competenze nette di spettanza, il tributo è stato escluso da riparto anche per la sua mancata esazione e per difficoltà di accertamento |
|
||
3) Imposta di fabbricazione sugli oli minerali |
2.200.000.000 |
I1 gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali riscosso in Valle d'Aosta è ammontato nel 1969 a Lire 25.601.325 (Cap. 1409 Capo I) L'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti importati viene quasi totalmente assolta all'origine presso la sede della Banca d'Italia in cui esistono raffinerie di distribuzione. L'imposta è stata ammessa a riparto in sola quota variabile |
2.200.000.000 |
||
4) Dazi doganali su vetture e mezzi esteri importati |
100.000.000 |
Il tributo non è stato annesso a riparto in quanto di difficile accertamento perché liquidato alle dogane o porti di ingresso nel territorio nazionale |
= |
||
|
2.530.000.000 |
|
2.200.000.000 |
RIEPILOGO GENERALE
|
Importo imponibile dei tributi ammessi a riparto |
|
|
Previsioni regionali |
Previsioni disegno di legge statale |
A) Tributi già ammessi a riparto in conto quota fissa |
5.760.500.000 |
5.787.445.000 |
B) Canoni acqua già ammessi a riparto |
295.200.000 |
295.181.000 |
C) Tributi ammessi a riparto in quota variabile |
4.025.100.000 |
4.026.006.000 |
D) Tributi accertati, non ancora ammessi a riparto |
5.426.700.000 |
3.475.447.000 |
E) Canoni acqua per scopi non elettrici |
10.000.000 |
- |
F) Tributi accertabili non ancora ammessi a riparto |
2.530.000.000 |
2.200.000.000 |
TOTALE GENERALE £. |
18.047.500.000 |
15.784.079.000 |
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ALLEGATO C
NUOVO RIPARTO FISCALE
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE FISSE E VARIABILI DERIVANTI ALLA REGIONE IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE STATALE PER LA REVISIONE DELL'ATTUALE ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA VALLE D'AOSTA.
QUOTE FISSE
Riferimento all'articolo del disegno di legge |
Descrizione del tributo |
Gettito netto 1969 (arrotondato) |
Quota da attribuire alla Regione |
|
|
|
|
Decimi |
Importo (arrotondato) |
3 lett. a |
Imposta sui terreni |
136.000 |
9 |
122.400 |
|
" sui redditi agrari |
200.000 |
9 |
180.000 |
|
" sui fabbricati |
54.630.000 |
9 |
49.167.000 |
|
" sui fabbricati di lusso |
11.112.000 |
9 |
10.000.800 |
|
" di R.M. di Cat. A-B-C1 e C2 |
3.150.915.000 |
9 |
2.835.823.500 |
|
" complementare |
799.781.000 |
9 |
719.802.900 |
|
" Società e obbligazioni |
147.678.000 |
9 |
132.910.200 |
|
Addizionale 5% |
|
|
|
|
imposte dirette lorde £. 254.141.000 |
|
|
|
|
Aumento addizionale imposte dirette " 235.584.000 |
|
|
|
|
Totale £. 489.725.000 |
|
|
|
|
Detrazione dei 3/5 su £. 254.141.000 " 152.485.000 |
337.240.000 |
9 |
303.516.000 |
|
Totale art. 3 lett. a |
4.501.692.000 |
9 |
4.051.522.800 |
3 lett. b |
Imposta sulle successioni |
196.578.000 |
9 |
176.920.200 |
|
" valore netto globale successioni |
115.938.000 |
9 |
104.344.200 |
|
Imposta registro |
614.514.000 |
9 |
553.062.600 |
|
" Ipotecaria |
175.470.000 |
9 |
157.923.000 |
|
Addizionale 5% sulla imposta di successione e donazione, lorde £. 14.774.000 |
|
|
|
|
Detrazione 3/5 " 8.864.000 |
5.910.000 |
9 |
5.319.000 |
|
Aumento add. imposta successioni |
9.186.000 |
9 |
8.267.400 |
|
Addizionale 5% imposta di registro e impotecaria lorde £. 34.768.000 |
|
|
|
|
Detrazione 3/5 " 20.861.000 |
13.907.000 |
9 |
12.516.300 |
|
Aumento add. 5% su registro e ipotecarie |
34.755.000 |
9 |
31.279.500 |
|
Imposta di bollo e valori bollati |
380.798.000 |
9 |
342.718.200 |
|
" " " su documenti di trasporto |
12.182.000 |
9 |
10.963.800 |
|
Tasse concessioni governative e pubblico insegnamento |
286.503.000 |
9 |
257.852.700 |
|
Tassa di circolazione £. 650.000.000 |
|
|
|
|
detrazioni di 2/5 " 260.000.000 |
390.000.000 |
9 |
351.000.000 |
|
Diritto addizionale Art.6-L.18/2/1963 n.67 |
1.070.100.000 |
9 |
963.090.000 |
|
Totale art.3 lett.b |
3.305.841.000 |
9 |
2.975.256.900 |
art. 3 lett. c |
Imposta sul gas ed energia elettrica |
235.432.000 |
9 |
211.888.800 |
|
" di fabbricazione sulla birra |
392.933.000 |
9 |
353.639.700 |
|
" " " sui filati |
257.644.000 |
9 |
231.879.600 |
|
" " " sugli spiriti |
26.300.000 |
9 |
23.670.000 |
|
Totale art.3 lett. c |
912.309.000 |
9 |
821.078.100 |
art. 3 lett. d |
Proventi del lotto al netto delle vincite |
61.000.000 |
9 |
54.900.000 |
art. 3 lett. d |
Canoni idroelettrici |
295.181.000 |
9 |
265.662.900 |
|
Imposta di consumo sui tabacchi |
1.578.574.000 |
5 |
789.287.000 |
|
Imposta generale entrata (netto) |
2.212.000.000 |
5 |
1.106.000.000 |
|
Totale art.3 lett.d |
4.085.755.000 |
|
2.160.949.900 |
Art. 4 |
Imposte di consumo sul caffé |
14.801.000 |
9 |
13.320.900 |
|
" " " sul cacao |
30.151.000 |
9 |
27.135.900 |
|
Dogana |
264.320.000 |
9 |
237.888.000 |
|
Sovrimposta di confine |
51.842.000 |
9 |
46.657.800 |
|
Diritti visita sanitaria del bestiame e prodotti animali |
339.535.000 |
9 |
305.581.500 |
|
TOTALE ART. 4 |
700.649.000 |
9 |
630.584.100 |
|
TOTALE GENERALE QUOTE FISSE |
13.567.246.000 |
|
8.798.968.800 |
|
RIPARTIZIONE DELLE QUOTE FISSE: 9/10 |
9.776.672.000 |
9 |
8.759.254.500 |
|
5/10 |
3.790.574.000 |
5 |
1.895.287.000 |
|
TOTALE |
13.567.246.000 |
|
10.694.255.800 |
|
QUOTA MASSIMA DISPONIBILE IN CONTO QUOTE VARIABILI DI RIPARTO |
|
|
|
Art.3 lett. d |
I.G.E. |
2.212.000.000 |
4 |
884.800.000 |
ultimo comma |
Monopoli |
1.578.574.000 |
4 |
631.429.600 |
|
TOTALE |
3.790.574.000 |
|
1.516.229.600 |
|
Imposta fabbricazione olii minerali |
2.200.000.000 |
9 |
1.980.000.000 |
|
TOTALE GENERALE DISPONIBILITA' MASSIMA QUOTE VARIABILI |
15.567.246.000 |
|
3.496.229.600 |
N.B. - Le quote di riparto spettanti alla Regione sono state calcolate su tributi imponibili accertati nel 1969. In relazione ai recenti aumenti di alcune imposte (IGE, imposte di fabbricazione olii minerali, ecc.) e degli incrementi annuali naturali che si verificheranno sul gettito complessivo dei tributi ammessi a riparto si ritiene prudenziale, in conto 1971, una maggiorazione del 10% circa sulle cifre indicate con conseguente possibilità da parte della Regione di realizzare in conto quote fisse e variabili 1971 i seguenti importi annui massimi: QUOTE FISSE £. 11.500.000.000 CIRCA; QUOTE VARIABILI (IMPORTO MASSIMO) £. 3.600.000.000 CIRCA. Occorre, d'altra parte, tenere presente le prevedibili rilevanti maggiori spese per il riassetto degli stipendi del personale scolastico e non scolastico, nonché la prevedibile riduzione sensibile dell'entrata per quota di riparto sui redditi di R.M. di categoria C2 e relativa complementare in seguito al prossimo aumento della quota di franchigia sui redditi di lavoro.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - ALLEGATO D
PIANI DI SVILUPPO (LAVORI ED INTERVENTI STRAORDINARI) DA ATTUARE DALLA REGIONE NEL QUINQUENNIO 1971-1975 PER I QUALI SI RICHIEDE L'INTERVENTO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE STATALE SULLA REVISIONE. DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DEL 3° COMMA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO REGIONALE.
In seguito ad accertate impellenti necessità di riforme sociali, lo Stato sta approvando speciali provvedimenti straordinari nei seguenti settori di intervento:
a) SCUOLE
b) RICETTIVITA' OSPEDALIERA
c) EDILIZIA POPOLARE.
Considerata la necessità che anche la Regione provveda ad analoghi interventi per la soluzione di problemi di così grande importanza, la Giunta Regionale, sentito in merito il Comitato di Programmazione Economica della Valle di Aosta, sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale i seguenti piani quinquennali di investimenti, per una spesa complessiva di £. 24.100.000.000.
Per le spese relative a tali interventi, la cui natura esula dalle normali funzioni della Regione, la Giunta propone al Consiglio di richiedere allo Stato, ai sensi dello art. 12 (3°comma) dello Statuto regionale, uno speciale contributo di annue Lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975 mediante inserimento di apposita norma nella proposta di legge statale per la revisione dello attuale ordinamento finanziario della Regione.
Il contributo richiesto è stato calcolato in base al concorso finanziario normalmente disposto dallo Stato per analoghi interventi ed in particolare:
a) contributo nelle spese da sostenere per l'edilizia scolastica, alla quale la Regione provvede in luogo dello Stato;
b) yalore scontato, tasso 5,50%, del contributo costante trentacinquennale 4% sul costo delle opere, normalmente concesso dallo Stato per la ricettività ospedaliera;
c) valore scontato, tasso 5,50%, del contributo costante venticinquennale del 4% per interventi relativi all'edilizia popolare.
PROGRAMMA DI INTERVENTI DELLA REGIONE NEL QUINQUENNIO 1971- 1975
I°) PIANO DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ED ANNESSE ATTREZZATURE
|
|
spese previste |
Istituto Magistrale di Aosta |
£. |
1.200.000.000 |
Scuole Medie, Elementari e Materne |
£ |
1.900.000.000 |
Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado |
£. |
1.600.000.000 |
Palestre e attrezzature sportive |
£. |
800.000.000 |
Collegi-Convitto per la scuole d'obbligo |
£. 1.000.000.000 £. 6.500.000.000
£. 5.900.000.000 |
|
TOTALE |
||
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLO STATO PER IL QUINQUENNIO 1971 - 1975 |
II°) PIANO DI SVILUPPO DELLE OPERE OSPEDALIERE E SANITARIE ED ANNESSE ATTREZZATURE
Costruzione Ospedale Geriatrico (per un importo di spesa di) |
£. |
1.300.000.000 |
Costruzione Ospedale Psico-Medico-Pedagogico |
£. |
1.200.000.000 |
Costruzione Ospedale Psichiatrico |
£.. |
1.500.000.000 |
Costruzione Brefotrofio |
£. |
300.000.000 |
Costruzione Collegio-Convitto per minori bisognosi |
£. |
1.300.000.000 |
Costruzione Cronicario regionale |
£. |
1.000.000.000 |
Costruzione di opere di prevenzione sanitaria nell'ambito dell'unità sanitaria locale |
£. 1.000.000.000
£. 7.600.000.000 |
|
TOTALE |
Contributo da richiedere allo Stato calcolato in base al valore scontato, tasso 5,50%, di un contributo costante del 4%, durata 35 anni, della spesa complessiva di lire 7.600.000.000
7.600.000.000 x 4% = 304.000.000 x 15,39055220 = £. 4.678.727.868
arrotondato nel quinquennio 1971 - 1975 a £. 4.700.000.000
III°) PIANO DI SVILUPPO DELLEDILIZIA POPOLARE
Con il 31.12:1970 è venuto a scadenza il primo piano regionale di interventi per la costruzione, acquisto e sistemazione di abitazioni di civile abitazione, a carattere popolare con interventi bancari di £. 5.250.000.000 assistiti da un contributo regionale costante del 4%, durata 20 anni.
Per gli interventi in questione si propone un investimento complessivo di £. 10.000.000.000 in ragione di lire due miliardi per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975 e cioè al fine:
1) di finanziare le domande di mutuo per l'edilizia popolare tuttora giacenti (per oltre un miliardo di lire) e di finanziare le domande che perverranno alla Regione nel quinquennio 1971 - 1975;
2) di estendere tale tipo di intervento, anche con istituzione di speciali fondi di rotazione, alla razionale sistemazione di numerosi fabbricati o interi villaggi rurali oggi in completo stato di abbandono e costante deperimento.
Il problema, più volte preso in considerazione dal Consiglio Regionale, e non ancora risolto, consentirebbe una globale valorizzazione di un ingentissimo patrimonio immobiliare di spiccato valore storico ed artistico - ambientale oggi destinato a sicura distruzione.
Trattandosi, nella totalità dei casi, di fabbricati agricoli, la loro razionale sistemazione consentirebbe di incrementare la ricettività turistica della zona ed assicurerebbe alla popolazione agricola della Regione, oggi dotata di redditi assolutamente inadeguati alle attuali esigenze di vita , un determinante incremento dei redditi stessi in conseguenza dei canoni di locazione e della possibilità di fornitura di servizi, derrate ed altre prestazioni direttamente connesse con lo sviluppo turistico.
Per gli interventi proposti per l'edilizia popolare, i beneficiari dovrebbero estinguere le quote di finanziamento a loro carico in un periodo massimo di 25 anni, con facoltà di anticipato riscatto delle quote stesse su domanda degli interessati.
Contributo richiesto allo Stato, calcolato in base al valore scontato, tasso 5,50%, di un contributo costante del 4%, durata 25 anni, sulla spesa complessiva di £. 10.000.000.000.
10.000.000.000 x 4% = 400.000.000 x 13,41393266 = £. 5.365.573.064 (arrotondate a £. 5.400.000.000)
I piani quinquennali di intervento nei suddetti tre settori saranno approvati con legge regionale.
RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI SUI PIANI QUINQUENNALI 1971 - 1975 PER LO SVILUPPO IN VALLE DI AOSTA DELLE OPERE OSPEDALIERE E SANITARIE, DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DELL'EDILIZIA POPOLARE.
SETTORE DI INVESTIMENTO |
INTERVENTI COMPLESSIVI |
CONTRIBUTO STATALE |
||
|
ANNUALE |
QUINQUENNALE |
ANNUALE |
QUINQUENNALE |
Scuole ed annesse attrezzature |
1.300.000.000 |
6.500.000.00 |
1.180.000.000 |
5.900.000.000 |
Ricettività ospedaliera |
1.520.000.000 |
7.600.000.000 |
940.000.000 |
4.700.000.000 |
Edilizia popolare |
2.000.000.000 |
10.000.000.000 |
1.080.000.000 |
5.400.000.000 |
|
4.820.000.000 |
24.100.000.000 |
3.200.000.000 |
16.000.000.000 |
Maggiore spesa a totale carico della Regione |
1.620.000.000 |
8.100.000.000 |
||
Totale interventi quinquennali |
4.820.000.000 |
24.100.000.000 |
Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Intervengono i Consiglieri DOLCHI, CAVERI, PEDRINI, RAMERA, BALESTRI, GERMANO, TONINO e MONTESANO, favorevole.
Replicano l'Assessore CHANTEL e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta di legge statale in esame, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dei 19 articoli della proposta di legge stessa.
Sugli articoli interviene il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i diciannove articoli della proposta di legge statale in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, con separate votazioni e per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Crétier, Manganone e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: trenta;
- Un voto contrario.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge statale concernente la revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta:
(SEGUE: proposta di legge)
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
PROPOSTA DI LEGGE STATALE CONCERNENTE LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA.
(... Omissis ...)
Art. 1
L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, è sostituito da quello stabilito con la presente legge.
Art. 2
Le entrate della Regione sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali e dai proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi all'attività amministrativa da essa svolta, compresa quella esercitata mediante la Casa da gioco di Saint Vincent i cui proventi sono da considerarsi, sin dall'origine, diritti regionali di natura tributaria.
Art. 3
È attribuita alla Regione una quota di riparto fiscale costituita dai nove decimi dei seguenti proventi erariali relativi all'ambito regionale:
a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sui redditi agrari, sul reddito dei fabbricati, compresa quella sul reddito dei fabbricati di lusso, sui redditi di Ricchezza Mobile di categoria A - B - C1 e C2, complementare progressiva sul reddito complessivo, sulle Società e sulle obbligazioni, nonché relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346;
b) imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale dell'asse ereditario, di registro e ipotecarie e relative addizionali istituite con R.D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 e con legge 10 dicembre 1961 n. 1346; imposte di bollo e valori bollati, compresa quella sui documenti di trasporto; tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento; tassa di circolazione e diritto addizionale di cui all'articolo 6 della legge 18 febbraio 1963 n. 67;
c) imposta sul consumo del gas e sull'energia elettrica ed imposte di fabbricazione sulla birra, sui filati e sugli spiriti;
d) proventi del lotto, al netto delle vincite;
e) canoni annuali per le concessioni di derivazione di acque a scopo idroelettrico.
La quota di riparto fiscale di cui al precedente comma è, altresì, costituita dai cinque decimi dell'imposta di consumo sui tabacchi e dell'imposta generale sull'entrata.
Con Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica, d'accordo con il Presidente della Giunta Regionale, la quota di riparto fiscale è integrata, in relazione al fabbisogno occorrente per l'esercizio delle funzioni normali della Regione, da ulteriori quote di devoluzione da gettiti dell'imposta sul consumo dei tabacchi e dell'IGE, nonché delle imposte di fabbricazione non previste alla lettera c) del precedente primo comma, su tutti i generi immessi al consumo nel territorio regionale. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Ufficio UTIF di Torino comunica ai Ministeri del Tesoro e delle Finanze i dati dell'anno precedente necessari per la determinazione del gettito delle imposte di fabbricazione sugli oli minerali ovunque riscosse dallo Stato sui prodotti immessi al consumo non in esenzione fiscale nel territorio della Regione.
In caso di disaccordo, provvede il Presidente del Consiglio con proprio Decreto, di concerto con i Ministri del Tesoro, delle Finanze e del Bilancio e Programmazione Economica.
Fra le entrate destinate a riparto si intendono comprese anche quelle che, pur risultando riscosse nel territorio regionale perché relative a fattispecie tributarie ivi maturate, affluiscono per esigenze amministrative ad Uffici situati fuori del territorio stesso.
Art. 4
In attesa dell'attuazione del regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale, sono devoluti alla Regione i nove decimi dei proventi doganali percepiti nella Valle relativi alle imposte erariali sul consumo del caffè e del cacao, ai dazi doganali, alle sovrimposte di confine, all'IGE alla importazione e ai diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti animali.
Art. 5
La devoluzione alla Regione delle quote di riparto di cui agli articoli 3 e 4 viene effettuata sulla base dell'ammontare dei versamenti in conto competenze e residui relativi al territorio regionale, al netto delle quote devolute ad altri Enti ed Istituti.
L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 3 e 4.
Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, è consentita l'emissione senza alcun limite di importo, in deroga all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.
Art. 6
Per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'Ufficio competente ad eseguire l'accertamento dei redditi imponibili procede, d'intesa con l'Ufficio, nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato alla Regione e agli Uffici nei cui distretti l'Impresa ha stabilimenti ed impianti agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo e della devoluzione alla Regione, ai sensi del precedente articolo 3, 1° comma, lettera a), dei nove decimi dell'imposta relativa.
Il Ministro delle Finanze risolve i contrasti eventuali per il riparto dei redditi, sentito il Presidente della Giunta Regionale.
Spettano alla Regione i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Imprese industriali e commerciali di cui al primo comma, addetti agli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione, nonché i nove decimi delle imposte sui redditi di lavoro dei dipendenti degli Enti pubblici in servizio in Valle d'Aosta.
La ripartizione di redditi di cui al primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso, l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti esistenti fuori del territorio della Regione è inscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale è degli stabilimenti ed impianti situati nella Valle è inscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette ed è attribuita alla Regione nella misura dei nove decimi.
Art. 7
Il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri Enti.
A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.
Art. 8
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi assegnati in quota alla Regione, disposte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati, in applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura di spese per finalità contingenti e particolari proprie dello Stato.
Con decreto dei Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, si provvede alla determinazione del provento da attribuire alle maggiorazioni od alle modificazioni di cui al precedente comma.
L'ammontare relativo viene riversato dalla Regione allo Stato.
Art. 9
Per le esigenze della comunità regionale, la Regione può istituire tributi propri o sovraimposte ai tributi erariali, osservando i principi dell'ordinamento tributario dello Stato.
Art.10
Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate, riguardanti l'attribuzione di tributi, contributi e diritti alle Provincie, alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli Enti provinciali del Turismo e agli altri Enti e Servizi assorbiti dalla Regione, nonché la loro compartecipazione a tributi, erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.
Le entrate relative sono versate alla Regione.
Art. 11
La Regione può assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate correnti, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento nonché al fine di assumere partecipazioni in Società finanziarie regionali alle quali partecipano anche altri Enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresì disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione Regionale, gli Uffici e le Scuole da essa dipendenti sono a carico della Regione, che rimborserà allo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le spese per il trattamento di quiescenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, con esclusione del personale insegnante.
Art. 13
È assegnato alla Regione, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, un contributo di Lire tre miliardi ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche e per altre opere ed interventi di pubblica utilità e per calamità naturali.
Art. 14
I contributi speciali previsti dal 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale regionale sono assegnati alla Regione con apposite leggi, in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e dei piani di sviluppo regionali.
Per l'attuazione del piano regionale di sviluppo delle opere ospedaliere, del piano regionale di sviluppo dell'edilizia scolastica e del piano regionale per la ripresa dell'edilizia economica, relativi al quinquennio 1971/1975, sono assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, dello Statuto speciale regionale, appositi contributi statali nella misura di lire 3.200.000.000 per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.
Gli interventi previsti nei predetti piani regionali di sviluppo devono essere in armonia con le indicazioni del programma economico nazionale ed avere carattere integrativo degli analoghi interventi programmati dallo Stato e dalla Regione.
L'erogazione dei suindicati contributi è subordinata all'approvazione con legge regionale dei predetti piani pluriennali di sviluppo.
Art. 15
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con il fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
In caso di abolizione, sostituzione o modificazione di tributi il cui gettito è ammesso a ripartizione a' sensi della presente legge, saranno attribuite alla Regione quote percentuali di ripartizione sui gettiti di altri tributi per importi non inferiori ai gettiti delle quote di riparto dei tributi soppressi, sostituiti o modificati.
Art. 17
Il Presidente della Giunta Regionale provvede, mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme, alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'Interno e da altri Ministeri.
Il Presidente della Giunta Regionale può delegare all'Assessore regionale alle Finanze e ad altro Assessore regionale la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.
Art. 18
Ai fini fiscali ed amministrativi, i contratti della Regione, dei Comuni e degli altri Enti e Istituzioni pubbliche locali che eccedano i limiti entro i quali, ai sensi di legge, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha ricevuto il contratto munito del prescritto visto prefettizio di esecutività da parte del Presidente della Giunta Regionale.
La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione di contratti per le quali siano in corso contestazioni, opposizioni o ricorsi in sede amministrativa od in sede giudiziaria.
Art. 19
La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971 e resterà in vigore sino a quando non sarà attuato il regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta.
Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955 n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, è inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.