Oggetto del Consiglio n. 282 del 27 novembre 1970 - Verbale
OGGETTO N. 282/70 - Nuovo Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.
Il Presidente MONTESANO invita il Consiglio a continuare l'esame del nuovo Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, come da schema di Regolamento trasmesso in copia ai Signori Consiglieri per l'oggetto n. 6 dell'ordine del giorno dell'adunanza del 7 e 9 ottobre 1970.
Intervengono i Consiglieri CAVERI, FOSSON, ANDRIONE, l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY, il Consigliere GERMANO, l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale BENZO, e il Consigliere BALESTRI.
Risponde il Presidente MONTESANO.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i 120 articoli del Regolamento interno in esame sono stati dal Consiglio approvati con separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato nuovo testo di Regolamento nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Chamonin, Crétier e Pollicini, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato nuovo Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.
(SEGUE: testo del nuovo Regolamento interno)
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
CONSIGLIO REGIONALE
REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
(Durata in carica del Consiglio)
Il Consiglio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dura in carica quattro anni.
II quadriennio decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio.
Art. 2
(Esercizio delle funzioni)
L'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.
Art. 3
(Prima adunanza del Consiglio)
Nella prima adunanza di ogni legislatura la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.
Il Consigliere più giovane di età funge, in via provvisoria, da Segretario dell'assemblea stessa.
Il Presidente provvisorio dell'assemblea designa fra i Consiglieri tre scrutatori.
Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:
a) alla convalida delle elezioni dei Consiglieri;
b) alla elezione del Presidente del Consiglio;
c) alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
d) alla elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori, a' sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale della Regione;
e) alla elezione delle Commissioni consiliari permanenti.
La data della prima adunanza del Consiglio Regionale è determinata con lo stesso decreto di convocazione dei Comizi elettorali, emanato dal Presidente della Giunta Regionale a' sensi di legge.
TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 4
(Convalida delle elezioni)
Al Consiglio Regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.
Il Consiglio Regionale, nell'adunanza immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
Quando sussista qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'eletto nel Consiglio Regionale deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio Regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la carica di Consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni incompatibili. In caso di rinuncia, il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un Consigliere o, durante il quadriennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 5
(Dichiarazione di decadenza per sopravvenuti motivi di ineleggibilità)
Prima che il Consiglio Regionale decida in merito alla dichiarazione di decadenza di un Consigliere regionale per sopravvenuti motivi di ineleggibilità previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevuta della comunicazione.
Il Presidente sottopone gli atti all'esame del Consiglio Regionale, ai fini delle decisioni da adottare a' sensi di legge, nella prima adunanza che sarà convocata successivamente al predetto termine.
Prima che il Consiglio Regionale decida in merito alla dichiarazione di incompatibilità di un Consigliere regionale per sopravvenute cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente del Consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevuta della comunicazione.
Art. 6
(Giuramento dei Consiglieri)
Dopo la convalida delle elezioni, il Presidente provvisorio dell'assemblea, stando in piedi, presta giuramento pronunciando le parole: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Autonoma della Valle d'Aosta".
Il Presidente provvisorio dell'assemblea invita, quindi, i Consiglieri a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello nominale dei Consiglieri, i quali, ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: "Giuro".
I Consiglieri che non sono presenti e i Consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento, allo stesso modo, nella prima adunanza del Consiglio alla quale partecipano.
Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale dell'adunanza.
Art. 7
(Elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio)
Costituita la Presidenza provvisoria e prestato giuramento, il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio Presidente.
Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio.
Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta in rapporto al numero dei Consiglieri in carica.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto quello che ha conseguito la maggioranza di voti. A parità di voti nella seconda votazione o nella votazione di ballottaggio, rispettivamente entra in ballottaggio o viene eletto il più anziano di età.
Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.
Dopo la elezione dei Vice Presidenti, con le modalità stabilite per la elezione del Presidente, si procede alla nomina del Segretario del Consiglio.
TITOLO III
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI
Art. 8
Subito dopo le elezioni del Presidente del Consiglio Regionale e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, si procede alla elezione del Presidente della Giunta Regionale ed alla nomina degli Assessori, con le modalità di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
TITOLO IV
ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I
DELLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
Art. 9
(Presidente dell'assemblea)
Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.
Il Presidente convoca il Consiglio, apre, sospende e chiude le adunanze e ne mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, dirige e tempera le discussioni, impone l'osservanza del Regolamento, presenta le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del Consiglio, sovraintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza ed affida incarichi ai Consiglieri, anche su proposta del Consiglio.
Il Presidente convoca, ogni qualvolta lo ritenga utile, l'Ufficio di Presidenza. i Presidenti delle Commissioni permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari per esaminare l'ordine dei lavori del Consiglio e per ogni eveniente questione e comunica al Consiglio gli eventuali accordi intervenuti.
Il Presidente riceve le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e quelle rassegnate al medesimo dai membri della Giunta stessa e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
È incaricato altresì:
1) della nomina di tre scrutatori, di cui uno designato dai Gruppi di minoranza, se presenti in aula, e della nomina delle Commissioni di sua competenza o per le quali abbia delega di nomina dal Consiglio;
2) della distribuzione delle copie dei progetti di legge o delle proposte di deliberazioni ai Consiglieri ed alle Commissioni;
3) della istruttoria degli atti relativi alle petizioni, ricorsi o denunce presentati al Consiglio o alla Presidenza del Consiglio.
Art. 10
(Vice Presidenti dell'assemblea)
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Adempiono, inoltre, a quelle funzioni, di competenza dell'Ufficio di Presidenza, che vengano loro delegate dal Presidente.
Capo II
DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Art. 11
La Segreteria del Consiglio è retta dal Consigliere Segretario del Consiglio.
In caso di sua assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano provvisoriamente ad un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.
Il Consigliere Segretario del Consiglio dà lettura dei verbali delle deliberazioni consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al Consiglio; provvede al controllo nominale dei Consiglieri agli effetti delle votazioni; procede al controllo delle schede delle votazioni, con l'assistenza di tre scrutatori, e prende nota dei voti in merito alle varie proposte; provvede alla distruzione delle schede; sovraintende alla formazione, alla copia, alla stampa e alla distribuzione dei verbali delle adunanze consiliari.
Capo II
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 12
(Composizione e sostituzione dei componenti)
Il Presidente, i Vice Presidenti e il Consigliere Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La Segreteria dell'Ufficio di Presidenza è retta dal Consigliere Segretario del Consiglio, il quale è responsabile dell'archivio dell'Ufficio stesso.
I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta Regionale cessano dalle cariche ricoperte presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
In caso di cessazione dalla carica ai sensi del precedente comma o di morte o di dimissioni di ciascuno dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, si procede alla loro sostituzione con le modalità stabilite dal precedente articolo 7. Con le stesse modalità si procede, altresì, alla sostituzione dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio che siano cessati per qualsiasi altro motivo dall'ufficio di Consigliere regionale.
Art. 13
(Durata in carica dell'Ufficio di Presidenza)
Allo scadere di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino alla prima adunanza del nuovo Consiglio.
Art. 14
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio:
1) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio e dei relativi Uffici e propone di iscrivere nel bilancio della Regione il conseguente stanziamento di fondi;
2) cura la liquidazione delle indennità di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale;
3) determina l'importo delle indennità di missione e trasferta e dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per missioni di servizio. proponendone la liquidazione;
4) provvede, con ordini di servizio, al controllo e al funzionamento dei servizi interni del Consiglio;
5) decide su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Consiglio e dal Presidente.
È incaricato altresì dell'ispezione dell'Archivio e degli Uffici interni del Consiglio Regionale.
Capo IV
DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 15
Dopo la prima seduta del Consiglio i Consiglieri dichiarano per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendano appartenere.
Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capo Gruppo e dell'eventuale Vice Capo Gruppo.
In seguito, ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio l'eventuale sostituzione del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo.
In caso di cambio di appartenenza ad un Gruppo, il Consigliere è tenuto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio.
Capo V
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 16
(Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)
All'inizio di ogni legislatura, dopo le elezioni della Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:
1) Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica;
2) Agricoltura;
3) Industria e Commercio;
4) Lavori Pubblici;
5) Istruzione Pubblica;
6) Sanità ed Assistenza Sociale;
7) Turismo, Antichità Belle Arti.
Ad ogni formazione di nuova maggioranza consiliare, le Commissioni permanenti di cui al comma precedente sono rinnovate, affinché la composizione di dette Commissioni rispecchi le formazioni di maggioranza e minoranza presenti nel Consiglio.
Art. 17
(Elezione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti)
Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sette Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui tre designati dal Gruppo o dai Gruppi consiliari di minoranza.
Ogni Commissione può chiamare a far parte di essa per ogni materia uno o più esperti da essa nominati.
Art. 18
(Commissioni consiliari speciali)
II Consiglio può sempre deliberare la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.
Le Commissioni speciali durano in carica fino al compimento del loro mandato.
Art. 19
(Convocazione delle Commissioni consiliari)
Le Commissioni, permanenti o speciali, sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio Regionale, per procedere immediatamente alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, scelti fra i Consiglieri componenti di ciascuna Commissione, esclusi gli Assessori; successivamente, sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di loro assenza, dai Vice Presidenti, per mezzo della Segreteria del Consiglio.
Le convocazioni devono, salvo casi di urgenza, essere fatte almeno 48 ore prima della data della riunione. Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione.
Art. 20
(Interventi alle sedute delle Commissioni)
Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Giunta o altri Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro competenza.
Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli altri Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per fare comunicazioni sulle questioni di rispettiva competenza.
I Consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge possono intervenire. alle riunioni delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte stesse, per illustrare personalmente tali proposte.
Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti necessari per l'espletamento del loro lavoro.
Art. 21
(Esame degli argomenti e pareri)
I progetti di legge, i regolamenti e le questioni d'ordine generale, di cui debba essere investito il Consiglio, sono dal Presidente del Consiglio Regionale ricevuti a norma dell'articolo 27 e sottoposti all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia per il prescritto parere, che dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine massimo di due mesi, non comprensivi dei periodi di vacanza o di crisi del Governo regionale. Detto termine è ridotto a dieci giorni per i progetti di legge e le proposte aventi carattere di urgenza.
Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di altre Commissioni, provvede a richiedere tale parere, che dovrà essere espresso per iscritto entro un termine non superiore ai quindici giorni, salvo che non si stabilisca di far riunire congiuntamente dette Commissioni per l'esame di tale argomento.
Se una Commissione, su un determinato argomento di sua competenza., ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, tramite il Presidenti del Consiglio, entro il termine di cui al precedente comma.
Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti dal Consiglio, se non sono trascorsi sei mesi dalla data di reiezione.
Art. 22
(Relatori)
Ogni Commissione può nominare per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine di quindici giorni.
È sempre facoltà della minoranza di presentare una propria relazione, nel termine di cui al precedente comma.
Art. 23
(Sedute delle Commissioni)
Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
I relativi processi verbali sono redatti, sotto la sovraintendenza dei Consiglieri Segretari di ciascuna Commissione, da un funzionario della Segreteria del Consiglio Regionale.
Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in pesto caso possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori.
Art. 24
(Delle Commissioni d'inchiesta)
Le proposte per inchieste consiliari sono equiparate a qualsiasi altra proposta d'iniziativa consiliare.
Allorché il Consiglio delibera un'inchiesta su materie di pubblico interesse, la relativa Commissione è nominata dal Presidente, sentiti i Capi Gruppo, in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari.
La Commissione elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario.
Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o di inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio, deve informarne il Presidente del Consiglio.
Art. 25
(Della Commissione per il Regolamento)
All'inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, nomina la Commissione per il Regolamento, che è composta di un rappresentante per ogni Gruppo consiliare.
Della Commissione per il Regolamento fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio o, in sua vece, un Vice Presidente, che la presiede, e il Consigliere Segretario del Consiglio, che ne funge da Segretario.
La Commissione propone al Consiglio, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento interno del Consiglio che l'esperienza dimostra necessarie.
Alla Commissione sarà inoltre deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.
TITOLO V
DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLE PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI
Capo I
DELL'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI E DELLA GIUNTA E DELL'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 26
(Iniziativa dei Consiglieri e della Giunta)
Il Presidente della Giunta Regionale, a nome della Giunta stessa, o i Consiglieri possono:
a) proporre un progetto di legge o di regolamento;
b) proporre che le Commissioni consiliari permanenti o una Commissione speciale siano incaricate di condurre studi e ricerche ai fini della elaborazione di progetti di legge o di regolamento.
Il Presidente della Giunta Regionale, a nome della Giunta stessa, può fare, altresì, proposte di atti amministrativi.
I Consiglieri possono proporre che la Giunta Regionale predisponga proposte di provvedimenti amministrativi su determinati argomenti.
Art. 27
(Esercizio dell'iniziativa)
Per l'esercizio del diritto di iniziativa, il Presidente della Giunta Regionale ed i Consiglieri debbono trasmettere al Presidente del Consiglio, a norma del precedente articolo, le proposte con relativi memoriali che, a cura degli Uffici della Presidenza, sono numerati e iscritti nel registro cronologico.
Le proposte di provvedimenti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o riduzione di entrate per il bilancio della Regione debbono indicare i conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità dei provvedimenti stessi.
Art. 28
(Iniziativa popolare)
L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla Presidenza del Consiglio Regionale di progetti di legge recanti le firme di almeno tremila elettori, autenticate da un notaio o dal Sindaco del Comune di residenza.
Il Presidente del Consiglio deve trasmettere ai Consiglieri copia conforme dei progetti di legge di iniziativa popolare e deve iscriverli all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione. per la preliminare trattazione da parte del Consiglio, che li sottoporrà all'esame della Giunta e della Commissione e delle Commissioni consiliari competenti.
Il Consiglio deve prendere una decisione definiva in merito ai progetti di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di deposito dei progetti stessi alla Presidenza del Consiglio.
Capo II
DELLE PETIZIONI
Art. 29
Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare petizioni al Consiglio Regionale.
Le petizioni devono essere accompagnate da certificati che attestino i requisiti indicati nel precedente comma. Tale documentazione non è necessaria se un Consigliere presenta la petizione alla Presidenza del Consiglio, rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti medesimi.
L'istruttoria delle petizioni è fatta dall'Ufficio di Presidenza, che a tale scopo può chiedere informazioni e chiarimenti:
1) al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione Regionale o affari privati attinenti ai servizi dell'Amministrazione Regionale;
2) alle Commissioni consiliari, se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di esame o di studio da parte delle Commissioni.
L'Ufficio di Presidenza dispone che in merito alle petizioni siano compilati rapporti ai fini della iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio.
TITOLO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
Capo I
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Art. 30
(Convocazione del Consiglio e ordine del giorno)
Il Consiglio Regionale è convocato, nella apposita sala delle riunioni consiliari, mediante lettera di convocazione da trasmettere a ciascun Consigliere almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.
Alle lettere di convocazione debbono essere allegati i referti, le proposte ed i memoriali, debitamente istruiti dai competenti Uffici della Segreteria Generale o della Segreteria degli Uffici della Presidenza del Consiglio per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Qualora si tratti di oggetti di poca importanza o in caso di particolare urgenza, la Presidenza del Consiglio può derogare alle disposizioni di cui ai commi precedenti,
anche su richiesta del Presidente Giunta Regionale.
Art. 31
(Lettere di convocazione)
Le lettere di convocazione debbono precisare:
l) il luogo, la data e l'ora dell'adunanza;
2) l'ordine del giorno degli oggetti da trattare.
Art. 32
(Sessioni e adunanze ordinarie e straordinarie)
Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.
È convocato in adunanza straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta Regionale o di almeno un terzo dei Consiglieri, entro i venti giorni dalla richiesta.
In caso di crisi della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio stabilisce, sentiti i Capi Gruppo, la data di convocazione e l'ordine dei lavori del Consiglio stesso, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo.
Art. 33
(Sessioni ordinarie)
La sessione primaverile si articola in. otto sedute nei mesi da aprile a luglio compreso; la sessione autunnale si articola in dodici sedute nei mesi da ottobre a marzo compreso.
Il Consiglio è convocato a questo scopo nella prima e nella seconda quindicina dei mesi citati, sempre che vi siano oggetti da discutere.
La prima seduta di ogni mese è prevalentemente destinata allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 34
(Apertura delle adunanze)
Il Presidente del Consiglio apre le adunanze, facendo procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
Il Consigliere Segretario del Consiglio prende nota dell'ora di inizio e di chiusura dell'adunanza, dei nomi dei Consiglieri presenti all'apertura dell'adunanza, dei Consiglieri assenti, dei Consiglieri che intervengono alla adunanza dopo l'apertura e di quelli che si allontanano dalla sala delle adunanze. Prende, altresì, nota dei nomi dei Consiglieri presenti a ciascuna votazione.
Art. 35
(Numero legale dei presenti e maggioranza di voli)
Le adunanze non sono valide se non è presente la maggioranza dei 35 componenti del Consiglio.
Le deliberazioni non sono valide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 36
(Verifica numero legale)
Da parte di un Consigliere può essere richiesta la verifica del numero legale quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano.
Se non risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla a sua discrezione. In caso di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilisce la data dell'ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere effettuata entro i successivi cinque giorni.
Art. 37
(Ordine del giorno)
I1 Presidente del Consiglio fissa gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, tenendo in considerazione i voti espressi dal Consiglio nella precedente adunanza e le proposte o richieste di iniziativa del Presidente della Giunta. Regionale e dei Consiglieri regionali.
Per l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno debbono essere previamente predisposti o espressi, almeno otto giorni prima della lettera di convocazione, dai competenti Uffici o Commissioni, i referti, le proposte, i memoriali e i pareri da trasmettere ai Consiglieri unitamente alla lettera di convocazione.
Per gli oggetti di poca importanza o nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio può iscrivere all'ordine del giorno oggetti in deroga al termine prescritto per la trasmissione degli allegati, dandone comunicazione almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.
Art. 38
(Discussione dell'ordine del giorno)
Il Presidente o, per suo invito, il Consigliere Segretario, dà lettura, se richiesto, dell'ordine del giorno, di cui copia deve essere affissa alla porta di ingresso della sala delle adunanze.
Il Consiglio procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno.
Art. 39
(Celebrazioni e commemorazioni)
Ogni Consigliere, dopo averne dato avviso almeno 24 ore prima alla Presidenza, che ne informa i Capi Gruppo, avrà diritto alla parola per celebrazioni di eventi o per commemorazione di eventi e di date di particolare rilievo. La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti.
Art. 40
(Comunicazioni della Presidenza)
Il Presidente o, per suo invito, il Consigliere Segretario del Consiglio, comunica al Consiglio i messaggi, le lettere e le comunicazioni della Presidenza, nonché le petizioni, esposti, ricorsi e denunce pervenuti dopo l'ultima seduta e sottoposti o da sottoporre all'esame istruttorio dell'Ufficio di Presidenza.
Sulle comunicazioni della Presidenza sono consentiti brevi interventi dei Consiglieri. Degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.
Art. 41
(Approvazione dei processi verbali)
Dopo le comunicazioni del Presidente, si procede all'approvazione del processo verbale dell'adunanza o di adunanze precedenti, previa lettura del processo verbale stesso, oppure senza lettura, qualora i Consiglieri dichiarino di non avere alcuna obiezione da muovere in merito al processo verbale ricevuto in copia.
Qualora non siano fatte osservazioni sul processo verbale, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o far constare di una sua dichiarazione di voto o del suo volo o dei motivi del medesimo, oppure per fatto personale.
Art. 42
(Sedute pubbliche e segrete)
Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
Il Consiglio deve discutere in seduta segreta allorquando si tratta di questioni concernenti persone.
Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica; si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'Amministrazione Regionale.
Capo II
DISCIPLINA DELL'AULA E DELLE TRIBUNE
Art. 43
(Poteri del Presidente)
I poteri di polizia all'interno del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente o da chi ne fa le veci.
La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.
Art. 44
(Sanzioni disciplinari per fatti che si svolgono in aula)
Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, è richiamato nominativamente dal Presidente.
Al Consigliere richiamato all'ordine è concessa la parola per giustificarsi.
Lo stesso Presidente decide se mantenere il richiamo all'ordine.
Art. 45
(Sospensione e scioglimento delle sedute)
11. Presidente può sospendere o togliere la seduta, se lo ritiene necessario, anche per il mantenimento dell'ordine. Se la seduta è tolta, il Consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.
Art. 46
(Disciplina delle tribune)
Nessuna persona estranea può introdursi nell'aula del Consiglio, fatta eccezione per il personale necessario ai vari servizi dell'Assemblea.
Il pubblico è ammesso nella apposita tribuna.
Le persone ammesse alla tribuna devono essere correttamente vestite e stare a capo scoperto in silenzio.
Nella tribuna apposito personale è incaricato della osservanza del Regolamento e di eseguire e fare eseguire gli ordini del Presidente.
È vietato qualunque segno di approvazione o di dissenso.
La persona che turbi l'ordine è, su ordine del Presidente, esclusa immediatamente dalla tribuna.
Lo scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerato una violazione dell'ordine.
Art. 47
(Divieti ai giornalisti e al pubblico)
È fatto divieto ai giornalisti e al pubblico di introdurre nella tribuna apparecchi registratori e macchine fotografiche, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.
Art. 48
(Provvedimenti per oltraggio al Consiglio e ai suoi membri)
In caso di oltraggio fatto dal pubblico al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'Autorità competente.
Art. 49
(Presenza dei Parlamentari valdostani alle sedute del Consiglio)
Il Senatore della Repubblica e il Deputato del Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Valle d'Aosta senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.
TITOLO VII
DELLA DISCUSSIONE
Art. 50
(Inizio della discussione)
Il Con può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
Per discutere e deliberare sopra materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
La discussione può avere inizio in due modi:
1) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della Giunta Regionale o di un Consigliere;
2) con la lettura di un rapporto di una Commissione.
Ogni qualvolta la proposta o il rapporto sia stato tempestivamente distribuito in copia ai Consiglieri, non si procede alla lettura.
La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 51
(Interruzione della discussione)
La discussione può essere interrotta soltanto:
1) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una Commissione o della Giunta Regionale;
2) per proporre un accertamento, una mozione d'ordine o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
3) per domandare la chiusura della discussione;
4) per brevi sospensioni della seduta su proposta dei Consiglieri approvata dal Consiglio, e per l'aggiornamento dei lavori del Consiglio.
Art. 52
(Posizione dell'oratore)
Gli oratori parlano dal proprio scranno in piedi, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal Presidente del Consiglio.
Art. 53
(Facoltà di parlare e durata degli interventi)
I Consiglieri che intendono prendere la parola su di un argomento debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio.
Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.
Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale o in sede di discussione del bilancio.
Ogni oratore può parlare per la durata di un'ora nel primo intervento e per la durata di mezz'ora nel secondo intervento.
Art. 54
(Fatto personale)
È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Presidente del Consiglio decide. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano. La discussione sul fatto personale deve avvenire immediatamente.
Art. 55
(Fatti che ledono la onorabilità di un Consigliere)
Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.
La Commissione è composta da due Consiglieri designati dalle parti e da un terzo scelto di comune accordo o scelto dal Presidente del Consiglio in caso di disaccordo.
Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.
Art. 56
(Richiamo all'argomento)
Se un oratore si discosta dall'argomento, il Presidente può richiamarlo.
Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.
Art. 57
(Richiami per l'ordine del giorno o per il Regolamento o per la priorità delle votazioni. Mozioni d'ordine)
I richiami per l'ordine del giorno o per il Regolamento o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione in questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove il Consiglio Regionale sia chiamato dal Presidente a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
Art. 58
(Discussione generale)
Nell'esame dei provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, precede una discussione generale sul complesso dei provvedimenti stessi.
Art. 59
(Chiusura della discussione)
Quando non vi siano Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ciascun Consigliere può però, a nome del rispettivo Gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, la mette ai voli. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza.
Dopo la chiusura della discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo, i relatori, gli Assessori competenti ed infine il Presidente della Giunta Regionale.
Art. 60
(Discussione dei progetti di legge)
Terminata la discussione generale sui progetti di legge o di regolamento, si procede alla discussione sui singoli articoli.
Prima della votazione finale di un progetto di legge o di regolamento, è consentita ai Consiglieri una dichiarazione di voto, che non può eccedere i dieci minuti.
Art. 61
(Degli ordini del giorno)
Durante la discussione generale o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di norma alle Commissioni consiliari competenti.
Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della Giunta, un solo Consigliere per ciascun Gruppo consiliare.
La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.
Gli ordini del giorno sono votati subito la chiusura della discussione generale.
Il proponente, che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i dieci minuti anche dopo la chiusura della discussione, prima che abbia la parola il relatore.
Per gli ordini del giorno che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, si applicano le norme di cui all'ultimo comma del successivo articolo 62.
Art. 62
(Proposte di articoli aggiuntivi e di emendamenti)
Ogni Consigliere ha diritto di proporre articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione.
Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
Quando siano concorrenti, gli emendamenti sono posti in discussione nell'ordine seguente: prima gli emendamenti soppressivi e poi gli altri emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.
Non si possono proporre, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi ed emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Consiglio Regionale nel corso della medesima discussione.
Il Presidente, data lettura dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento, decide inappellabilmente.
Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il Presidente del Consiglio ne trasmette copia al Presidente della Giunta e al Presidente della Commissione consiliare competente.
Gli articoli aggiuntivi, gli emendamenti e le varianti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'Assessore alle Finanze, per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.
Art. 63
(Ritiro degli emendamenti)
Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, ma possono essere riproposti da altro Consigliere.
Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.
Art. 64
(Questione sospensiva e pregiudiziale)
La questione sospensiva e la questione pregiudiziale possono essere proposte da ogni Consigliere prima della chiusura della discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo.
In tal caso, la discussione sull'argomento può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola a un oratore per ciascun Gruppo e la questione sia stata respinta per alzata di mano.
Art. 65
(Non accettazione di articoli aggiuntivi ed emendamenti)
Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione.
Se il Consigliere insiste, il Consiglio, su proposta del Presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 66
(Proposte di correzioni formali)
Prima che i progetti di legge o di regolamento e i provvedimenti amministrativi siano messi in votazione, un membro della Giunta o un Consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sugli emendamenti già approvati che appaiono inconciliabili con gli scopi dei progetti e dei provvedimenti stessi o con alcune delle loro disposizioni, proponendo a tale scopo le necessarie modificazioni.
Il Consiglio, sentito il proponente dell'emendamento o altro Consigliere in sua vece, nonché un membro di maggioranza e di minoranza della Commissione competente e il membro della Giunta richiedente, decide in merito.
TITOLO VIII
DELLA VOTAZIONE
Capo I
DELLA VOTAZIONE IN GENERALE
Art. 67
(Modi di votazione)
I Consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno cinque Consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.
La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione.
Le votazioni sulle deliberazioni concernenti persone e le votazioni finali sui progetti di legge o di regolamento si effettuano a scrutinio segreto.
Per la votazione, il Presidente del Consiglio indica il significato del voto favorevole e del voto contrario.
Art. 68
(Votazione con appello nominale)
Per il voto con appello nominale, il Presidente del Consiglio indica il significato del sì e del no ed il Consigliere Segretario del Consiglio procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei Consiglieri.
Art. 69
(Votazione a scrutinio segreto)
Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio precisa i termini ed il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei Consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).
Le urne devono essere poste all'interno della sala consiliare in posizione idonea in modo da garantire l'assoluta segretezza del voto.
La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.
Il Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti.
Art. 70
(Compiti del Consigliere Segretario)
In ogni votazione il Consigliere Segretario del Consiglio deve accertare il numero dei presenti, il numero dei votanti, la cifra che costituisce la maggioranza assoluta o la maggioranza speciale richiesta, il numero dei voti favorevoli e dei voli contrari, il numero ed il nominativo dei Consiglieri astenutisi dalla votazione.
Art. 71
(Computo degli astenuti)
Nelle votazioni i Consiglieri presenti alla adunanza, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza di voti.
Art. 72
(Compiti degli scrutatori)
I tre scrutatori previsti al n. 1 dell'articolo 9 provvedono al controllo delle votazioni ed assistono il Consigliere Segretario del Consiglio nello spoglio dei voti.
In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori, il Presidente del Consiglio procede alle sostituzioni necessarie.
Art. 73
(Votazioni dei progetti di legge e di regolamento)
I singoli articoli di un progetto di legge o di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate per alzata di mano. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non solleva alcuna obiezione, il Presidente può dichiararlo approvato.
La votazione finale di un progetto di legge o di regolamento ha luogo, a scrutinio segreto, immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli.
Quando un progetto di legge o di regolamento consta di un solo articolo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e su cui non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale per scrutinio segreto.
Art. 74
(Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi)
Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate per alzata di mano; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Presidente può mettere in votazione la proposta nel suo complesso.
Art. 75
(Facoltà di parlare durante la votazione)
Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.
Art. 76
(Irregolarità nelle votazioni)
Qualora si verifichino irregolarità nelle votazioni e, segnatamente, qualora nelle votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti e dei resti risulti non corrispondente al numero delle palline distribuite ai votanti, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
Art. 77
(Proclamazione del risultato della votazione)
Il risultato della votazione del Consiglio è proclamata dal Presidente con la seguente formula: "Consiglieri presenti n. ......."; "Consiglieri votanti n. ........"; "Maggioranza n. .........."; "Voti favorevoli n. ......."; "Voli contrari n. ......"; Astenutisi dalla votazione n. ....."; "Il Consiglio approva", oppure "Il Consiglio non approva".
Capo II
DELLE ELEZIONI
Art. 78
(Modalità delle elezioni)
Le elezioni per la nomina degli organi del Consiglio e dei membri della Giunta debbono essere effettuate mediante scrutinio a schede segrete. Debbono parimenti essere effettuate mediante scrutinio a schede segrete, qualora le nomine o le designazioni siano espressamente demandate al Consiglio, le elezioni per le nomine o designazioni a cariche pubbliche e per le nomine o designazioni dei rappresentatiti della Regione in seno a Commissioni, Amministrazioni e Consigli di Amministrazione di altri Enti o Società.
Art. 79
(Schede per le elezioni)
Le schede segrete, compilate su appositi stampati, debbono essere munite delle firme del Presidente e del Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 80
(Distribuzione e compilazione delle schede)
Ogni Consigliere presente riceve una scheda per le nomine o le designazioni da esprimere.
La distribuzione delle schede è fatta a cura del Consigliere Segretario del Consiglio al tavolo di votazione.
Su appello nominale, le schede vengono compilate al tavolo di votazione e introdotte, a cura dei Consiglieri, nell'apposita urna.
Art. 81
(Spoglio delle schede)
Lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Segretario del Consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.
È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voli.
Art. 82
(Determinazione della maggioranza)
La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Non si può procedere al ballottaggio, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 83
(Seconda votazione a maggioranza relativa)
Salvo quanto disposto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge, se, al primo scrutinio, nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa.
ln caso di parità di voti, hanno la preferenza e sono eletti i candidati più anziani di età.
Art. 84
(Dichiarazione del numero delle schede distribuite)
Il numero delle schede distribuite è dichiarato dal Consigliere Segretario del Consiglio prima che si proceda all'apertura dell'urna.
Art. 85
(Nullità della votazione)
Se il numero delle schede immesse nell'urna non ò corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.
Art. 86
(Validità delle schede)
Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero superiore di nominativi sono pure valide, ma si computano soltanto i nominativi indicati per primi, in ordine di elencazione, sino alla concorrenza del numero richiesto.
Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, tua il nominativo è conteggiato una sola volta.
Art. 87
(Designazioni dubbie)
Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il Presidente del Consiglio deve invitare i Consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati omonimi.
Le designazioni dubbie sono annullate.
Art. 88
(Proclamazione dell'esito della votazione)
Terminate le votazioni, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito, dando comunicazione all'Assemblea:
1) del numero dei presenti e della cifra che costituisce la maggioranza;
2) del numero delle schede distribuite;
3) del numero delle schede deposte nell'urna;
4) del numero delle schede valide;
5) del numero delle schede bianche;
6) del numero delle schede nulle;
7) della ripartizione delle designazioni o dei voti fra i candidati e del risultato delle elezioni.
Art. 89
(Distruzione delle schede di votazione)
Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo a cura del Consigliere Segretario del Consiglio.
Art. 90
(Nomina dei membri del Collegio dei revisori del conto)
Per la nomina dei tre membri del Collegio dei revisori per ciascun conto consuntivo annuale della Regione, si procede a scrutinio segreto con votazione su unica scheda per i tre revisori. Ciascun Consigliere può designare un solo Consigliere prescelto: risulteranno eletti i tre Consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di voti.
Il numero minimo di voti prescritto per ciascun revisore è di tre.
I revisori debbono essere designati fra i Consiglieri regionali che non abbiano fatto parte della Giunta Regionale nell'anno finanziario per il quale sono nominati revisori del conto e che non siano congiunti o affini fino al quarto grado civile con il Tesoriere regionale e con i membri della Giunta Regionale che ebbero parte nella gestione cui il conto si riferisce.
TITOLO IX
DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA
Capo I
DELLE INTERROGAZIONI
Art. 91
(Definizione dell'interrogazione)
L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla Presidenza della Giunta o sia esatto che la Giunta o i componenti della Giunta abbiano preso o intendano prendere risoluzioni su determinati oggetti.
Art. 92
(Presentazione delle interrogazioni)
I Consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda per iscritto senza motivazione.
Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio almeno dodici giorni prima della data dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.
Art. 93
(Limitazione del numero delle interrogazioni)
Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte della Segreteria dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri la facoltà di scelta delle interrogazioni.
Art. 94
(Svolgimento delle interrogazioni)
Normalmente, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza in ordine cronologico alla loro presentazione, subito dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio.
Il Presidente presenta l'argomento e fa dar lettura dell'interrogazione dal Consigliere Segretario del Consiglio.
Il Presidente della Giunta e gli Assessori rispondono alle interrogazioni.
Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula nel momento in cui viene letta la sua interrogazione, l'interrogazione stessa si considera ritirata.
Previa approvazione del Consiglio, interrogazioni e interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.
Art. 95
(Replica dell'interrogante)
Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
Art. 96
(Interrogazioni con risposta scritta)
Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono chiedere di avere risposta scritta. ln questo caso, il Presidente della Giunta o gli Assessori dichiarano semplicemente di avere dato risposta scritta o di dare una risposta scritta entro venti giorni, senza entrare in qualsiasi modo nella discussione dell'argomento.
Delle dichiarazioni di risposta scritta sarà dato atto a verbale.
Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine sopra previsto, il Presidente del Consiglio pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima adunanza successiva a tale termine.
Capo II
DELLE INTERPELLANZE
Art. 97
(Definizione dell'interpellanza)
L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.
Art. 98
(Presentazione delle interpellanze)
I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio.
Le interpellanze sono depositate o fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio e iscritte all'ordine del giorno delle adunanze secondo le modalità previste per le interrogazioni.
Art. 99
(Limitazione del numero delle interpellanze)
Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre interpellanze per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente o congiuntamente.
L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte della Segreteria dei servizi della Presidenza del Consiglio.
Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle interpellanze.
Art. l00
(Svolgimento delle interpellanze)
Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze, in ordine cronologico alla loro presentazione, subito dopo le interrogazioni.
Il Presidente presenta l'argomento e fa dar lettura della interpellanza dal Consigliere Segretario del Consiglio.
L'interpellante può illustrare l'interpellanza stessa. Il tempo concessogli a tale scopo non può eccedere i dieci minuti.
Dopo le spiegazioni date dal Presidente della Giunta e dagli Assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti.
Qualora l'interpellante o gli interpellanti non si trovino presenti in aula nel momento in cui viene letta la loro interpellanza, questa si considera ritirata.
Nel caso di interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, se alcuni sono assenti, i presenti possono richiedere il rinvio ad altra seduta.
Art. 101
(Svolgimento contemporaneo di più interpellanze o di interpellanze e mozioni)
Previa approvazione del Consiglio, le interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.
Parimenti possono essere raggruppate interpellanze e mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi.
Art. 102
(Svolgimento contemporaneo di interpellanze e mozioni)
Qualora una o più interpellanze e mozioni formino oggetto di un'unica discussione a' sensi del precedente articolo, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti a prendere la parola sulla mozione in discussione subito dopo i proponenti di ciascuna mozione.
Art. 103
(Trasformazione dell'interpellanza in mozione)
L'interpellante, qualora si dichiari non soddisfatto, può presentare sull'argomento una mozione, di cui il Consigliere Segretario del Consiglio dà lettura all'Assemblea.
La mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.
Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi Consigliere può presentare una mozione sull'argomento che ha formato oggetto dell'interpellanza.
Capo III
DELLE MOZIONI
Art. 104
(Definizione della mozione)
La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.
Art. 105
(Presentazione delle mozioni)
Ogni Consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze salvo il caso di cui all'articolo 109. Le stesse modalità sono osservate per la iscrizione delle mozioni all'ordine del giorno delle adunanze.
Le mozioni che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmesse, appena presentate, all'Assessore alle Finanze per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.
Art. 106
(Limitazione del numero delle mozioni)
Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.
L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni Consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte della Segreteria dei Servizi della Presidenza del Consiglio.
Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai Consiglieri facoltà di scelta delle mozioni.
Art. 107
(Svolgimento delle mozioni)
Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze subito dopo gli oggetti proposti dalla Giunta.
Nel caso di due rinvii, la mozione rinviata avrà la precedenza nell'ordine del giorno.
Il Presidente presenta l'argomento e ne fa dar lettura dal Consigliere Segretario.
All'inizio della discussione uno solo dei proponenti ha diritto alla parola per illustrare la mozione.
In seguito, la discussione delle mozioni è disciplinata dalle norme di cui al precedente Titolo VII, in quanto applicabili.
Art. 108
(Presentazione di emendamenti)
Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui all'articolo 62.
La discussione degli emendamenti ha luogo dopo la chiusura della discussione generale.
I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
Gli emendamenti presentati ad una mozione vanno posti in votazione secondo l'ordine stabilito dall'articolo 62.
Art. 109
(Mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta)
Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e votate a norma dell'articolo 67.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.
Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non sono ammesse le procedure di urgenza di cui agli articoli 30 - comma terzo - e 37 - comma terzo.
Art. 110
(Ritiro delle mozioni)
Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, possono essere ritirate dai proponenti. Non possono essere ritirate, se dieci o più Consiglieri vi si oppongono.
Art. 111
(Riunione di due o più mozioni in un'unica discussione)
Previa approvazione del Consiglio, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono fare oggetto di una sola discussione. In questo caso, se una o più mozioni, sono ritirate, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione in merito alla quale si apre la discussione, subito dopo uno dei proponenti.
Nel caso che più mozioni siano discusse congiuntamente, le medesime sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
Art. 112
(Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni)
La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.
Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea alla competenza del Consiglio. Se i presentatori insistono, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
Quando una interrogazione, una interpellanza o una mozione sia iscritta all'ordine del giorno da 60 giorni può, col consenso dei presentatori, essere considerata decaduta e cancellata dall'ordine del giorno.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono pubblicate integralmente nel verbale della seduta in cui sono state svolte.
TITOLO X
DELLE DEPUTAZIONI
Art. 113
Le Deputazioni sono elette dal Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi consiliari. Esse sono presiedute dal Presidente o, per sua delega, da uno dei Vice Presidenti.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI
Art. 114
(Archivio della Presidenza del Consiglio)
Debbono essere conservati nell'Archivio del Consiglio Regionale:
1) il registro dei verbali originali delle adunanze consiliari e i dattiloscritti delle sedute;
2) il registro cronologico dei progetti di legge e dei regolamenti regionali;
3) gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio Regionale ed i relativi registri di protocollo, fatta eccezione per quelli riservati;
4) gli atti e la corrispondenza delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 115
(Recapito di atti)
Gli atti indirizzati alla Presidenza del Consiglio Regionale sono recapitati al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci.
Art. 116
(Visione e rilascio di atti)
I redattori dei giornali che riferiscano sui lavori del Consiglio possono con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, prendere visione e copia degli atti e rapporti ufficiali del Consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.
Art. 117
(Dei processi verbali)
Di ogni adunanza del Consiglio si redige il processo verbale.
I processi verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Dirigente dei Servizi di Segreteria della Presidenza del Consiglio o da chi per esso, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze.
Alle sedute del Consiglio Regionale assistono pure il Segretario generale dell'Amministrazione Regionale ed i funzionari dei Servizi della Presidenza del Consiglio che collaborano alla redazione dei verbali delle adunanze consiliari.
I processi verbali debbono indicate i nominativi degli intervenuti all'adunanza, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e i nominativi degli astenuti; debbono indicare, altresì, i nominativi dei Consiglieri che si allontanano dall'aula o non partecipano alle votazioni per motivi di impedimento previsti dalle leggi che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.
Ogni Consigliere può chiedere nel verbale dell'adunanza si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.
Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare nel processo verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, deve constare a verbale che si è deliberato in seduta segreta.
I processi verbali sono trascritti su un apposito registro e approvati secondo le norme dell'articolo 41.
Il Consiglio Regionale può stabilire di non far redigere parti dei processi verbali delle discussioni delle sedute segrete.
Art. 118
(Dei Servizi del Consiglio)
Il numero e le qualifiche degli impiegati e dei salariati occorrenti per il funzionamento dei servizi del Consiglio Regionale sono previsti da una apposita tabella approvata dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Tale tabella fa parte integrante della pianta organica generale del personale della Regione.
Il Presidente del Consiglio deve essere sentito dalla Giunta Regionale per ogni decisione riguardante il personale suddetto.
Art. 119
(Deliberazioni di revoca di deliberazioni esecutorie)
Le deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutorie, si hanno come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
Art. 120
(Modificazioni al Regolamento interno)
Le modificazioni al Regolamento interno sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.